Divisione Patrimonio, Partecipate, Sistema Informativo
Settore Diritti Reali e Inventario

n. ord. 104
2008 02680/008

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 LUGLIO 2008

(proposta dalla G.C. 13 maggio 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONFERIMENTI IMMOBILIARI ALLA "FONDAZIONE 20 MARZO 2006" AD INCREMENTO PATRIMONIO.

Proposta del Sindaco Chiamparino
e dell'Assessore Viano.

Le Olimpiadi invernali 2006 hanno costituito il momento di svolta per il rilancio di Torino e del Piemonte, lasciando un'importante eredità costituita sia da beni materiali, tra cui impianti sportivi di eccellenza, strutture ricettive flessibili e palazzetti polivalenti, sia da beni immateriali, come il know how maturato con l'organizzazione dei Giochi Olimpici e la nuova immagine che la Città si è saputa creare, superando il vecchio stereotipo di "città-fabbrica" legata alla produzione automobilistica.
Tuttavia, così come insegnano i casi di successo delle città che hanno saputo reinventarsi attraverso un grande evento, tali eredità, in particolar modo quelle materiali, devono essere gestite e sviluppate per rappresentare un fattore di competitività e non diventare, viceversa, una fardello economico.
Obiettivo finale è, infatti, quello di mantenere a Torino e nelle sue Valli sia la passione olimpica e i livelli di notorietà raggiunti sia lo sviluppo turistico, imprenditoriale e sociale attraverso la capitalizzazione del know how acquisito.
Proprio per sfruttare al massimo l'opportunità offerta dall'eredità olimpica, i principali enti locali piemontesi coinvolti nell'organizzazione dell'evento (Città di Torino, Provincia di Torino e Regione Piemonte) avevano assunto già a fine 2005 un protocollo di intesa contenente l'impegno a costituire un soggetto unitario - aperto anche alla partecipazione del Coni e di altri soggetti pubblici e privati - cui conferire gran parte dei villaggi e delle infrastrutture olimpiche, deputato all'amministrazione del complesso patrimonio post-olimpico, con un importante ruolo di indirizzo e di gestione patrimoniale.
Successivamente all'approvazione di tale protocollo, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 aprile 2006 (mecc. 2006 01312/101), la Civica Amministrazione aderiva alla costituenda "Fondazione 20 marzo 2006", individuando in essa il predetto soggetto ed approvandone contestualmente lo Statuto (le cui modifiche sono state successivamente approvate con deliberazione Consiliare del 17 dicembre 2007 mecc. 2007 05401/101); nel provvedimento di approvazione veniva stabilita, a titolo di conferimento iniziale al patrimonio della stessa, la somma di Euro 3.000.000,00 quale importo massimo a carico della Città.
La finalità di tale Fondazione è quella di favorire lo sviluppo economico, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali.
In tal senso, i conferimenti hanno la doppia valenza di patrimonio strumentale alle attività di promozione in cui si esplicita lo scopo della Fondazione, nonché di mezzo in grado di generare stabilmente e con continuità nel tempo flussi di reddito a supporto delle attività, anche in una logica di compensazione tra la redditività fornita da alcune tipologie di immobili e le passività insite nella gestione di altri asset.
E' opportuno ricordare che detta Fondazione è costituita sul modello della fondazione di partecipazione; tale tipologia di ente permette ai fondatori di mantenere, anche dopo l'atto di costituzione, forme dirette ed indirette di amministrazione e controllo sulla fondazione medesima e ammette, inoltre - in un'ottica di patrimonio a struttura aperta e a formazione progressiva - la possibilità di conferimenti al patrimonio successivi alla costituzione dell'ente stesso anche da parte di ulteriori partecipanti.
Con deliberazione Consiliare in data 18 settembre 2006 (mecc. 2006 05705/101) veniva approvato lo schema di atto costitutivo della predetta Fondazione, nel quale veniva espressamente stabilito che gli Enti pubblici fondatori, ciascuno per la propria competenza, avrebbero conferito i beni realizzati, ampliati e ristrutturati in vista dei XX Giochi Olimpici Invernali e IX Paralimpici, rinviando a successivi provvedimenti l'approvazione degli atti afferenti tali conferimenti.
Pertanto, a seguito di analoghi provvedimenti deliberativi di approvazione da parte degli altri Enti Fondatori, con atto a rogito Notaio Marocco rep. n. 142781 - atti n. 62792 in data 20 settembre 2006, è stata formalmente costituita la "Fondazione 20 marzo 2006".
Come sopra accennato, con la citata deliberazione consiliare (mecc. 2006 01312/101) la Città, in qualità di socio fondatore, ha indicato quali beni di proprietà comunale da apportare a titolo di conferimento al patrimonio della Fondazione il palazzo multifunzionale contiguo allo stadio Olimpico (il cosiddetto "Palaolimpico", già in precedenza comunemente definito "Palaisozaki") in proprietà superficiaria, nonché "… i diritti pari ad un terzo sul villaggio olimpico di Torino" (collocato nell'area ex MOI).
Con successivi provvedimenti attuativi la Città ha concesso l'utilizzo alla "Fondazione 20 marzo 2006", tra gli altri, di alcuni immobili facenti parte del Complesso Villaggio Olimpico ex MOI, in particolare le palazzine 2 e 3 del lotto III e gli edifici A, D, F1 e F2 del lotto II (c.d. "Arcate") al fine di ottenere fin da subito - in attesa che il Consiglio Comunale si pronunciasse in via definitiva sui conferimenti alla Fondazione - un effetto positivo sul bilancio della Fondazione stessa e nel contempo evitare il degrado di tali beni assicurandone il mantenimento in efficienza.
Per quanto concerne il Villaggio Olimpico si rileva che esso costituisce una delle strutture funzionali all'evento olimpico espressamente previste dall'allegato 2, n. 1, alla Legge 285/2000 "Interventi per i Giochi Olimpici invernali Torino 2006".
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/001) è stata prevista la sua realizzazione nell'area degli ex Mercati Generali di proprietà della Città, struttura storica realizzata nel 1934 da Umberto Cuzzi su terreno pervenuto in maggior corpo in forza di Decreto di espropriazione del Prefetto della Provincia di Torino n. 13447 in data 14 maggio 1920 depositato con atto a rogito Colomba, Segretario Civico supplente della Città, in data 20 maggio 1920 rep. n. 267 registrato a Torino il 1° giugno 1920 al n. 484 e trascritto in data 10 giugno 1920 al n. 8131.
L'Agenzia Torino 2006, in qualità di stazione appaltante, ha quindi indetto un Concorso Internazionale di Progettazione per l'edificazione del Villaggio Olimpico.
Con deliberazione del Consiglio Comunale 27 ottobre 2003 (mecc. 2003 06690/072) è stata approvata la convenzione tra la Città, in qualità di proprietaria dell'area e delle infrastrutture ove sarebbe stata realizzata l'opera, l'Agenzia ed il Toroc, per la disciplina delle attività di reciproca competenza relative alla realizzazione e all'utilizzo del Villaggio Olimpico.
Oltre a ciò, tale convenzione ha preso atto che il Villaggio Olimpico Ex MOI sarebbe divenuto di esclusiva proprietà della Città al termine della prevista concessione in uso a favore del Toroc, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 comma 1 bis della Legge 285/2000 introdotto dall'articolo 13 della Legge 26 marzo 2003 n. 48.
Al termine della sua costruzione, in occasione dell'evento olimpico, tale Villaggio era costituito da 3 lotti di residenze pari a circa 52.000 mq. (lotti III, IV e V), aree a servizio per circa 40.000 mq. (lotto II), oltre alla passerella pedonale a scavalco della sede ferroviaria che collega il centro del Lingotto (lotto VI), divenuta oggi simbolo torinese hi-tech.
Successivamente all'evento olimpico, la Città di Torino ha dato attuazione alle previsioni d'uso post olimpico, destinando a residenza sociale il lotto V mentre, per quanto concerne il lotto IV, ha ritenuto opportuno modificare in parte la destinazione del Villaggio, stabilendo la costituzione di un diritto di superficie in capo all'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Regione Piemonte (Arpa Piemonte).
Per quanto attiene al lotto III, si è ritenuto opportuno, invece, procedere all'alienazione di una parte delle palazzine (contraddistinte con i numeri B2, D0, F0, E1, F2, D2, E4-F4) al fondo immobiliare "Patrimonio-Casa" costituito per valorizzare gli asset immobiliari della Città, alla cessione di altre 2 palazzine (numeri A1 e B0) alla CONI Servizi S.p.A. nonché alla assegnazione, in corso di perfezionamento, della palazzina C1 all'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù ad uso ostello (con utilizzo parziale e temporaneo all'associazione "Casa Oz").
Con il presente provvedimento si intende completare la definizione delle destinazioni d'uso attribuite al lotto III autorizzando il conferimento al patrimonio disponibile della Fondazione della proprietà piena delle restanti 2 palazzine (A4 e C4 adiacenti e collegate quali raffigurate nella planimetria costituente allegato 1), con relative pertinenze (cantine e posti auto di cui infra quali individuati nella planimetria costituente allegato 2).
Tali palazzine, formanti un sol corpo, si sviluppano su 7 piani fuori terra, oltre ad un piano interrato ove sono ubicate le cantine pertinenziali, un locale magazzino ed i posti auto realizzati in sottosuolo, sotto l'impronta ed in adiacenza delle palazzine medesime.
Come sopra specificato, è intendimento dell'Amministrazione conferire anche parte delle cosiddette "Arcate" costituenti il lotto II (edifici E - G - I - F2) collocate anch'esse nell'area ex MOI, a nord delle palazzine stesse.
Tali edifici, più propriamente, si configurano come porzioni di "Arcate" adibite, sino alla sua riconversione olimpica, a mercato ortofrutticolo all'ingrosso e, come tale, sino ad allora soggette al regime del demanio pubblico ex articolo 824 Codice Civile.
Il regime demaniale, comunque, deve intendersi venuto meno in seguito alla riconversione post-olimpica del sito.
Tuttavia, per effetto della destinazione a servizi pubblici impressa all'area dal P.R.G. e considerata l'attuale impossibilità di sottrarla al patrimonio indisponibile della Città, non è possibile, allo stato, procedere all'alienazione della proprietà piena degli immobili, risultando bensì coerente con le disposizioni del Piano Regolatore unicamente la costituzione del diritto di superficie.
Deve essere ricordato, inoltre, come il conferimento di parte delle "Arcate" alla Fondazione vada inquadrato in un più ampio progetto di utilizzo dell'area, che sarà oggetto di successivo specifico atto consiliare. Il progetto relativo all'area "Arcate" prevede, infatti, la localizzazione sugli edifici A, D, F1 di attività formative e di specializzazione universitaria e post-universitaria, anche con attivazione di master indirizzati a manager delle aziende private. Il fulcro operativo del progetto sarà la Camera di Commercio torinese, in cooperazione con agenzie formative private; inoltre, è ipotizzato anche l'utilizzo degli spazi didattici da parte dell'Università torinese.
La parte delle "Arcate" (con eccezione, ovviamente, della palazzina C destinata alla CONI Servizi S.p.A.), il cui conferimento alla Fondazione costituisce oggetto del presente provvedimento, potrà, pertanto, essere utilizzata per attività commerciali e di servizio alla persona coerenti con la destinazione a campus universitario sopra descritta (quindi con servizi specializzati, aperti anche al territorio circostante, che miglioreranno l'offerta della zona, garantendo maggiore vivibilità ed attrattività). Nel contempo, i proventi derivanti dalla concessione degli spazi commerciali e a servizio garantiranno un significativo e costante flusso di risorse a sostegno delle finalità istituzionali della Fondazione stessa.
Per tali motivi risulta opportuno e coerente con l'ipotesi di insediamento complessivo del lotto conferire, come patrimonio disponibile, gli edifici G e I, in diritto di superficie cinquantennale. Tale diritto reale, infatti, pur non privando l'Amministrazione della proprietà del suolo di insistenza dei fabbricati, consente al suo titolare ampie facoltà di utilizzo e disposizione dei beni e una maggiore libertà per quanto concerne eventuali modifiche degli spazi interni al fine di renderli più adatti all'utilizzo stesso, coerentemente con le vigenti destinazioni di P.R.G..
Per quanto concerne tali edifici, considerato che rivestono l'interesse culturale di cui al Decreto Legislativo 42/2004 e risultano inseriti negli elenchi di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 490/1999, giova evidenziare, infine, che la richiesta di autorizzazione all'alienazione/trasferimento della proprietà superficiaria, inoltrata, ai sensi dell'articolo 57 comma 3 del Decreto Legislativo 42/2004 al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, non ha avuto al momento riscontro e, pertanto, il relativo atto di trasferimento dovrà essere subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione medesima.
Gli edifici E e F2, differentemente dagli edifici G e I sopracitati, saranno destinati, secondo quanto consta in base ad un informale programma gestionale di massima ipotizzato dalla Fondazione, a servizi alla persona anch'essi in coerenza con la destinazione a campus universitario sopra citata, e pertanto risulta più confacente alle esigenze sia della Città sia dell'Ente la concessione in uso alla Fondazione per un periodo pari a trenta anni rinnovabili previo accordo tra le parti. Parimenti, dovranno essere subordinati all'autorizzazione ministeriale - a seguito della recente entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 62 del 26 marzo 2008 comportante l'obbligo per gli enti pubblici di ottenere l'autorizzazione del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici anche per i rapporti concessori - gli atti di concessione di detti edifici, essendo anch'essi stati dichiarati oggetto di interesse culturale ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004.
L'ipotesi definitiva di conferimenti immobiliari da parte della Città al patrimonio disponibile della "Fondazione 20 marzo 2006" - secondo quanto sin qui illustrato - risulta perciò essere la seguente:
1. conferimento della proprietà piena dell'intera palazzina 2 e dell'intera palazzina 3 site in via Giordano Bruno n. 189/1 - Torino, così come meglio indicate in colore rosso nell'allegata planimetria (all. 1 - n. ), ubicate nel lotto III villaggio olimpico ex MOI (ed identificate catastalmente come edifici A4 - C4; Catasto Fabbricati foglio 1422 particella 185 subalterni 4-48, 218) con relative cantine pertinenziali, oltre ai beni comuni non censibili;
2. conferimento della proprietà piena di n. 11 posti auto ubicati in sottosuolo, al piano interrato del lotto III di cui 3 siti sotto l'impronta delle palazzine stesse (meglio indicati nella planimetria allegata sub. 2 ed identificati catastalmente al Catasto Fabbricati foglio 1422 particella 185 subalterni 345, 346 e 347) e 8 siti in adiacenza alle palazzine conferite (meglio indicati nella planimetria allegata sub.2 ed identificati catastalmente al Catasto Fabbricati foglio 1422 particella 185 subalterni 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 e 270) (all. 2 - n. );
3. conferimento della proprietà superficiaria, di durata pari ad anni 50, di parte del complesso denominato "Arcate", sito nell'area a nord del lotto III del villaggio olimpico ex MOI, e, più precisamente, dell'edificio G ubicato nel lotto II, attualmente descritto al Catasto Fabbricati foglio 1422 particella 179 subalterno 3 parte, e dell'edificio I ubicato nel lotto II, attualmente descritto al Catasto Fabbricati foglio 1422 particella 179 subalterno 3 parte, entrambi in corso di frazionamento/accatastamento per la loro esatta individuazione, a cura e spese della Città.
La Città intende, inoltre, concedere alla Fondazione l'utilizzo trentennale, rinnovabile su accordo delle parti per pari durata, della parte del complesso "Arcate", identificata come edifici E e F2 per le motivazioni sopra esposte.
Il tutto come raffigurato nella planimetria riassuntiva del lotto "Arcate" che si allega al presente provvedimento (all. 3 - n. ).
Medesimo regime giuridico della concessione in uso si ritiene debba avere ad oggetto l'immobile sito in via Filadelfia n. 82 - Torino - c.d. "Palaolimpico" e l'impianto sportivo ubicato in via Ventimiglia n. 145 noto come "Palavela".
Il c.d. "Palaolimpico", identificato al Catasto Fabbricati foglio 1398 particella 82 (raffigurato con perimetro rosso nell'allegata planimetria, allegato 6), è stato progettato dal gruppo che faceva capo all'architetto Arata Isozaki, in esito ad un concorso internazionale che ha riguardato anche la riqualificazione urbanistica dell'area dell'ex stadio comunale di Torino, anch'esso oggetto di risistemazione in vista dell'evento olimpico.
L'immobile, realizzato sul sedime acquisito in proprietà dalla Città, si presenta come un edificio sportivo e polifunzionale con capacità variabile di 12.500/15.000 spettatori, funzionale sia ad ospitare le gare di hockey su ghiaccio, sia gli eventi sportivi, culturali, musicali e di spettacolo. La sua realizzazione è stata infatti concepita con particolare attenzione al suo utilizzo postolimpico.
L'edificio si sviluppa su più piani di cui due interrati, in cui trovano posto la cavea del primo ordine di posti e tutte le attività di supporto per lo svolgimento della pratica sportiva. La struttura si presenta come un parallelepipedo in acciaio e vetro di circa 180 metri di lunghezza, 100 metri di larghezza e di circa 15 metri di altezza con un basamento rientrato in vetro e pannelli di cemento. Per ridurre al massimo l'altezza dell'edificio, la pista di hockey è stata posizionata a quota - 7,5 metri e le tribune risultano in parte interrate e in parte fuori terra. In questo modo si sono ricavati due piani interrati destinati agli spazi degli atleti, dello staff olimpico, della stampa e alle varie lounge di attesa. A questi livelli si trovano anche i vani tecnici per il condizionamento e il controllo dell'edificio. Gli ambienti fuori terra sono invece destinati alla circolazione del pubblico, alle tribune e alla ristorazione, evitando così qualsiasi interferenza tra i flussi interni di utenza.
Tutto il sistema strutturale gravita intorno ad otto megacolonne in acciaio, sulle quali si imposta anche il pacchetto di copertura, così da liberare completamente lo spazio sottostante.
Poichè le biglietterie presentano un uso promiscuo a servizio dell'impianto de quo come pure dello Stadio Olimpico, l'utilizzo delle medesime dovrà essere oggetto di specifica clausola volta a consentire il più efficace esercizio del loro servizio.
Per quanto concerne il "Palavela", identificato al Catasto Fabbricati foglio 120 particella 567 subalterno 1, situato in via Ventimiglia n. 145 e meglio identificato nell'allegata planimetria in colore rosso (allegato 7), giova ricordare che, in occasione dell'evento olimpico, è stato oggetto di una radicale riconversione per la localizzazione, al suo interno, di un nuovo impianto destinato alle specialità olimpiche di pattinaggio artistico e short-track, compresa la realizzazione di tribune e locali accessori e di servizio.
La storica vela in cemento armato, realizzata nel 1961 in occasione delle celebrazioni per il centenario dell'Unità d'Italia, su progetto dall'Ingegner Franco Levi, è stata appositamente restaurata in funzione dell'evento olimpico, a seguito della selezione pubblica dei progettisti mediante gara a procedura aperta bandita dell'Agenzia Torino 2006 e successivo affidamento ad un'A.T.P. costituita da un raggruppamento di professionisti, tra i quali deve ricordarsi l'architetto Gae Aulenti, nota a livello internazionale e grande esperta di architettura museografica.
Sin dal momento del suo recupero, era stata dedicata particolare attenzione alla successiva riconversione ed al possibile utilizzo post-olimpico, prevedendone, in particolare, la funzione di spazio polivalente, a disposizione per le manifestazioni e le esposizioni della Città di Torino.
Di fatto gli edifici per i quali con il presente provvedimento si intende approvare la concessione trentennale alla Fondazione, sono attualmente già nella disponibilità della Fondazione stessa, tanto per lo svolgimento di manifestazioni sportive ovvero per la realizzazione di altri eventi a carattere culturale e di intrattenimento, quanto per lo svolgimento di attività proprie della Fondazione stessa.
A seguito degli accordi intercorsi tra i soci fondatori in merito alle procedure finalizzate alla predisposizione delle perizie estimative di tutti gli immobili oggetto di conferimento, la determinazione dei cui valori rappresenta un presupposto ai fini della formalizzazione dei conferimenti medesimi, è stato stabilito che fosse il Dipartimento Casa-Città del Politecnico di Torino ad effettuare tali perizie.
Nelle more del perfezionamento del procedimento di valutazione in corso, al fine di pervenire in tempi brevi all'approvazione dei conferimenti, si ritiene di stabilire sin d'ora i valori minimi da attribuire agli immobili oggetto di conferimento.
Per ciò che riguarda le due Palazzine del Lotto III dell'ex MOI, comprensive di cantine pertinenziali e posti auto, poichè le stesse sono assimilabili a quelle, facenti parte dello stesso lotto, apportate al fondo immobiliare "Patrimonio-Casa", si stabilisce che il valore minimo della proprietà sia assunto in analogia con quello offerto per queste ultime, cioè pari ad Euro/mq. 1.550,00=.
Per ciò che concerne il diritto di superficie cinquantennale di parte del complesso denominato "Arcate" dell'ex MOI edifici G e I si stabilisce che il valore minimo unitario (Euro/mq.) sia pari ad Euro/mq. 1.200,00. Tali edifici, a differenza di altre porzioni dello stesso complesso, non necessitano di significativi interventi edilizi ed impiantistici che potrebbero determinare un abbattimento di tale valore sino al 50%.
Per quanto concerne gli immobili oggetto di concessione, meglio sopra precisati, si rileva che, al fine della quantificazione del valore del conferimento, dovrà farsi riferimento alla capitalizzazione alla data del conferimento medesimo dei canoni dovuti e non versati dalla Fondazione per l'intero periodo, ovvero ad altro criterio di stima che tenga conto della durata della concessione.
Per quanto concerne la disciplina delle parti comuni dell'intero lotto III si rimanda ad apposito Regolamento di Comprensorio, redatto a cura e spese della Città. In merito alla regolamentazione delle parti comuni del lotto II "Arcate" si rimanda ad apposito Regolamento che verrà predisposto in una fase successiva.
Si precisa che la formalizzazione dell'atto di conferimento, in esecuzione del presente provvedimento, è subordinata all'approvazione da parte degli altri soci fondatori dei rispettivi conferimenti.
Si rileva in ultimo che nel caso di specie trova applicazione l'articolo 1 comma 275 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 e s.m.i. che stabilisce che "ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 410 del 2001, in favore di fondazioni o società di cartolarizzazione, associazioni riconosciute sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto".
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica,
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano e che fanno parte delle decisioni:
1) di prendere atto che, per effetto della riconversione post olimpica, gli immobili denominati Edifici E, F2, G, I ubicati nel lotto c.d. "Arcate" del Villaggio Olimpico ex MOI (Catasto Fabbricati foglio 1422 particella 179 subalterno 3 parte), in corso di riaccatastamento, devono intendersi sdemanializzati con conseguente passaggio dei medesimi, per le motivazioni indicate in narrativa, al patrimonio indisponibile della Città;
2) di approvare il conferimento immobiliare da parte della Città nel patrimonio disponibile della "Fondazione 20 marzo 2006" dei seguenti immobili:
a. conferimento della proprietà piena dell'intera palazzina 2 e dell'intera palazzina 3 così come meglio indicate in colore rosso nell'allegata planimetria (allegato 1), ubicate nel lotto III villaggio olimpico ex MOI (ed identificate catastalmente quale edificio A4 - C4 Catasto Fabbricati foglio 1422 particella 185 subalterni 4-48, 218) con relative cantine pertinenziali e beni comuni non censibili;
b. conferimento della proprietà piena di n. 11 posti auto ubicati in sottosuolo, al piano interrato del lotto III di cui 3 siti sotto l'impronta delle palazzine stesse (meglio indicati nella planimetria allegata sub. 2 ed identificati catastalmente al Catasto Fabbricati foglio 1422 particella 185 subalterni 345, 346 e 347) e 8 siti in adiacenza alle palazzine conferite (meglio indicati nella planimetria allegata sub. 2 ed identificati catastalmente al Catasto Fabbricati foglio 1422 particella 185 subalterni 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 e 270);
c. conferimento della proprietà superficiaria ex art. 952 comma 1 e comma 2 Codice Civile per la durata di anni 50, di parte del complesso denominato "Arcate", sito nell'area a nord del lotto III del villaggio olimpico ex MOI, nello specifico: edificio G ubicato nel lotto II (Catasto Fabbricati foglio 1422 particella 179 subalterno 3 parte), ed edificio I ubicato nel lotto II (Catasto Fabbricati foglio 1422 particella 179 subalterno 3 parte), entrambi in corso di frazionamento/accatastamento per la loro esatta individuazione, a cura e spese della Città, così come meglio indicati in colore rosso nell'allegata planimetria (all. 4 - n. );
3) di subordinare il conferimento della proprietà superficiaria degli edifici G e I all'ottenimento dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 57 comma 3 del Decreto Legislativo 42/2004, al trasferimento da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte;
4) di approvare la concessione trentennale, rinnovabile per pari durata, su accordo delle parti, a favore della "Fondazione 20 marzo 2006" dei seguenti immobili:
a. parte del complesso denominato "Arcate", sito in via Giordano Bruno n. 189 nell'area a nord del lotto III del villaggio olimpico ex MOI, nello specifico: edificio E ubicato nel lotto II (Catasto Fabbricati foglio 1422 particella 179 subalterno 3 parte), edificio F2 ubicato lotto II (Catasto Fabbricati foglio 1422 particella 179 subalterno 3 parte), così come meglio indicati in colore verde nella planimetria costituente allegato 5 al presente provvedimento (all. 5 - n. ), entrambi in corso di frazionamento/accatastamento per la loro esatta individuazione, a cura e spese della Città. Tale concessione deve intendersi subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione, ai sensi del Decreto Legislativo 62 del 26 marzo 2008, al trasferimento da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte;
b. immobile sito in via Filadelfia n. 82 - denominato "Palasport Olimpico" ovvero "Palaolimpico", identificato al Catasto Fabbricati foglio 1398 particella 82, così come meglio perimetrato in colore rosso nell'allegata planimetria (all. 6 - n. );
c. immobile sito via Ventimiglia n. 145 - noto con il nome di "Palavela", identificato al Catasto Fabbricati foglio 120 particella 567 subalterno 1, così come meglio indicato in colore rosso nell'allegata planimetria (all. 7 - n. );
5) di demandare all'organo esecutivo l'approvazione della quantificazione del valore dei conferimenti da effettuarsi nel rispetto delle direttive indicate in narrativa che di seguito si riportano:
i. il valore minimo della proprietà piena delle Palazzine 2 e 3 del Lotto III dovrà essere pari ad Euro/mq. 1.550,00= (millecinquecentocinquanta), così come meglio specificato in narrativa;
ii. il valore minimo unitario (Euro/mq.) del diritto di superficie cinquantennale di parte del complesso denominato "Arcate" dell'ex MOI edifici G e I dovrà essere pari ad Euro/mq. 1.2000,00= come meglio specificato in narrativa;
iii. per quanto concerne il valore del conferimento dei beni oggetto di concessione, dovrà farsi riferimento alla capitalizzazione alla data del conferimento medesimo dei canoni dovuti e non versati dalla Fondazione per l'intero periodo, ovvero ad altro criterio di stima che tenga conto della durata trentennale rinnovabile della concessione;
6) di stabilire sin d'ora che vengano posti in capo alla Fondazione concessionaria gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni concessi di cui al presente provvedimento;
7) di subordinare la formalizzazione degli atti di conferimento in esecuzione del presente provvedimento all'approvazione da parte degli altri soci fondatori dei rispettivi conferimenti;
8) di dare atto che le spese d'atto e conseguenti, attese le agevolazioni fiscali menzionate in narrativa, verranno sostenute dalla "Fondazione 20 marzo 2006", facendosi carico la Città degli adempimenti catastali occorrenti per la corretta voltura e trascrizione dell'atto, salvo che negli immobili già trasferiti in detenzione la Fondazione medesima abbia dato corso ad interventi edilizi che ne impediscano l'esecuzione;
9) di dichiarare attesa l'urgenza di dare corso alla formalizzazione degli atti sopra citati, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del combinato disposto dell'articolo 829 secondo comma Codice Civile e dell'articolo 6 dello Statuto della Città, e dell'articolo 134, quarto comma del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.