Divisione Patrimonio, Partecipate, Sistema Informativo
Settore Diritti Reali e Inventario
n. ord. 104
2008 02680/008
OGGETTO: CONFERIMENTI IMMOBILIARI ALLA "FONDAZIONE 20 MARZO 2006" AD INCREMENTO PATRIMONIO.
Proposta del Sindaco Chiamparino
e dell'Assessore Viano.
Le Olimpiadi invernali 2006 hanno costituito il momento di
svolta per il rilancio di Torino e del Piemonte, lasciando un'importante
eredità costituita sia da beni materiali, tra cui impianti
sportivi di eccellenza, strutture ricettive flessibili e palazzetti
polivalenti, sia da beni immateriali, come il know how maturato
con l'organizzazione dei Giochi Olimpici e la nuova immagine che
la Città si è saputa creare, superando il vecchio
stereotipo di "città-fabbrica" legata alla produzione
automobilistica.
Tuttavia, così come insegnano i casi di successo delle
città che hanno saputo reinventarsi attraverso un grande
evento, tali eredità, in particolar modo quelle materiali,
devono essere gestite e sviluppate per rappresentare un fattore
di competitività e non diventare, viceversa, una fardello
economico.
Obiettivo finale è, infatti, quello di mantenere a Torino
e nelle sue Valli sia la passione olimpica e i livelli di notorietà
raggiunti sia lo sviluppo turistico, imprenditoriale e sociale
attraverso la capitalizzazione del know how acquisito.
Proprio per sfruttare al massimo l'opportunità offerta
dall'eredità olimpica, i principali enti locali piemontesi
coinvolti nell'organizzazione dell'evento (Città di Torino,
Provincia di Torino e Regione Piemonte) avevano assunto già
a fine 2005 un protocollo di intesa contenente l'impegno a costituire
un soggetto unitario - aperto anche alla partecipazione del Coni
e di altri soggetti pubblici e privati - cui conferire gran parte
dei villaggi e delle infrastrutture olimpiche, deputato all'amministrazione
del complesso patrimonio post-olimpico, con un importante ruolo
di indirizzo e di gestione patrimoniale.
Successivamente all'approvazione di tale protocollo, con deliberazione
del Consiglio Comunale in data 3 aprile 2006 (mecc. 2006 01312/101),
la Civica Amministrazione aderiva alla costituenda "Fondazione
20 marzo 2006", individuando in essa il predetto soggetto
ed approvandone contestualmente lo Statuto (le cui modifiche sono
state successivamente approvate con deliberazione Consiliare del
17 dicembre 2007 mecc. 2007 05401/101); nel provvedimento di approvazione
veniva stabilita, a titolo di conferimento iniziale al patrimonio
della stessa, la somma di Euro 3.000.000,00 quale importo massimo
a carico della Città.
La finalità di tale Fondazione è quella di favorire
lo sviluppo economico, con particolare riferimento alle attività
turistiche, sportive, culturali e sociali.
In tal senso, i conferimenti hanno la doppia valenza di patrimonio
strumentale alle attività di promozione in cui si esplicita
lo scopo della Fondazione, nonché di mezzo in grado di
generare stabilmente e con continuità nel tempo flussi
di reddito a supporto delle attività, anche in una logica
di compensazione tra la redditività fornita da alcune tipologie
di immobili e le passività insite nella gestione di altri
asset.
E' opportuno ricordare che detta Fondazione è costituita
sul modello della fondazione di partecipazione; tale tipologia
di ente permette ai fondatori di mantenere, anche dopo l'atto
di costituzione, forme dirette ed indirette di amministrazione
e controllo sulla fondazione medesima e ammette, inoltre - in
un'ottica di patrimonio a struttura aperta e a formazione progressiva
- la possibilità di conferimenti al patrimonio successivi
alla costituzione dell'ente stesso anche da parte di ulteriori
partecipanti.
Con deliberazione Consiliare in data 18 settembre 2006 (mecc.
2006 05705/101) veniva approvato lo schema di atto costitutivo
della predetta Fondazione, nel quale veniva espressamente stabilito
che gli Enti pubblici fondatori, ciascuno per la propria competenza,
avrebbero conferito i beni realizzati, ampliati e ristrutturati
in vista dei XX Giochi Olimpici Invernali e IX Paralimpici, rinviando
a successivi provvedimenti l'approvazione degli atti afferenti
tali conferimenti.
Pertanto, a seguito di analoghi provvedimenti deliberativi di
approvazione da parte degli altri Enti Fondatori, con atto a rogito
Notaio Marocco rep. n. 142781 - atti n. 62792 in data 20 settembre
2006, è stata formalmente costituita la "Fondazione
20 marzo 2006".
Come sopra accennato, con la citata deliberazione consiliare
(mecc. 2006 01312/101) la Città, in qualità di socio
fondatore, ha indicato quali beni di proprietà comunale
da apportare a titolo di conferimento al patrimonio della Fondazione
il palazzo multifunzionale contiguo allo stadio Olimpico (il cosiddetto
"Palaolimpico", già in precedenza comunemente
definito "Palaisozaki") in proprietà superficiaria,
nonché "
i diritti pari ad un terzo sul villaggio
olimpico di Torino" (collocato nell'area ex MOI).
Con successivi provvedimenti attuativi la Città ha concesso
l'utilizzo alla "Fondazione 20 marzo 2006", tra gli
altri, di alcuni immobili facenti parte del Complesso Villaggio
Olimpico ex MOI, in particolare le palazzine 2 e 3 del lotto III
e gli edifici A, D, F1 e F2 del lotto II (c.d. "Arcate")
al fine di ottenere fin da subito - in attesa che il Consiglio
Comunale si pronunciasse in via definitiva sui conferimenti alla
Fondazione - un effetto positivo sul bilancio della Fondazione
stessa e nel contempo evitare il degrado di tali beni assicurandone
il mantenimento in efficienza.
Per quanto concerne il Villaggio Olimpico si rileva che esso
costituisce una delle strutture funzionali all'evento olimpico
espressamente previste dall'allegato 2, n. 1, alla Legge 285/2000
"Interventi per i Giochi Olimpici invernali Torino 2006".
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001
(mecc. 2001 05883/001) è stata prevista la sua realizzazione
nell'area degli ex Mercati Generali di proprietà della
Città, struttura storica realizzata nel 1934 da Umberto
Cuzzi su terreno pervenuto in maggior corpo in forza di Decreto
di espropriazione del Prefetto della Provincia di Torino n. 13447
in data 14 maggio 1920 depositato con atto a rogito Colomba, Segretario
Civico supplente della Città, in data 20 maggio 1920 rep.
n. 267 registrato a Torino il 1° giugno 1920 al n. 484 e trascritto
in data 10 giugno 1920 al n. 8131.
L'Agenzia Torino 2006, in qualità di stazione appaltante,
ha quindi indetto un Concorso Internazionale di Progettazione
per l'edificazione del Villaggio Olimpico.
Con deliberazione del Consiglio Comunale 27 ottobre 2003 (mecc.
2003 06690/072) è stata approvata la convenzione tra la
Città, in qualità di proprietaria dell'area e delle
infrastrutture ove sarebbe stata realizzata l'opera, l'Agenzia
ed il Toroc, per la disciplina delle attività di reciproca
competenza relative alla realizzazione e all'utilizzo del Villaggio
Olimpico.
Oltre a ciò, tale convenzione ha preso atto che il Villaggio
Olimpico Ex MOI sarebbe divenuto di esclusiva proprietà
della Città al termine della prevista concessione in uso
a favore del Toroc, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo
13 comma 1 bis della Legge 285/2000 introdotto dall'articolo 13
della Legge 26 marzo 2003 n. 48.
Al termine della sua costruzione, in occasione dell'evento olimpico,
tale Villaggio era costituito da 3 lotti di residenze pari a circa
52.000 mq. (lotti III, IV e V), aree a servizio per circa 40.000
mq. (lotto II), oltre alla passerella pedonale a scavalco della
sede ferroviaria che collega il centro del Lingotto (lotto VI),
divenuta oggi simbolo torinese hi-tech.
Successivamente all'evento olimpico, la Città di Torino
ha dato attuazione alle previsioni d'uso post olimpico, destinando
a residenza sociale il lotto V mentre, per quanto concerne il
lotto IV, ha ritenuto opportuno modificare in parte la destinazione
del Villaggio, stabilendo la costituzione di un diritto di superficie
in capo all'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Regione Piemonte
(Arpa Piemonte).
Per quanto attiene al lotto III, si è ritenuto opportuno,
invece, procedere all'alienazione di una parte delle palazzine
(contraddistinte con i numeri B2, D0, F0, E1, F2, D2, E4-F4) al
fondo immobiliare "Patrimonio-Casa" costituito per valorizzare
gli asset immobiliari della Città, alla cessione di altre
2 palazzine (numeri A1 e B0) alla CONI Servizi S.p.A. nonché
alla assegnazione, in corso di perfezionamento, della palazzina
C1 all'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù ad
uso ostello (con utilizzo parziale e temporaneo all'associazione
"Casa Oz").
Con il presente provvedimento si intende completare la definizione
delle destinazioni d'uso attribuite al lotto III autorizzando
il conferimento al patrimonio disponibile della Fondazione della
proprietà piena delle restanti 2 palazzine (A4 e C4 adiacenti
e collegate quali raffigurate nella planimetria costituente allegato
1), con relative pertinenze (cantine e posti auto di cui infra
quali individuati nella planimetria costituente allegato 2).
Tali palazzine, formanti un sol corpo, si sviluppano su 7 piani
fuori terra, oltre ad un piano interrato ove sono ubicate le cantine
pertinenziali, un locale magazzino ed i posti auto realizzati
in sottosuolo, sotto l'impronta ed in adiacenza delle palazzine
medesime.
Come sopra specificato, è intendimento dell'Amministrazione
conferire anche parte delle cosiddette "Arcate" costituenti
il lotto II (edifici E - G - I - F2) collocate anch'esse nell'area
ex MOI, a nord delle palazzine stesse.
Tali edifici, più propriamente, si configurano come porzioni
di "Arcate" adibite, sino alla sua riconversione olimpica,
a mercato ortofrutticolo all'ingrosso e, come tale, sino ad allora
soggette al regime del demanio pubblico ex articolo 824 Codice
Civile.
Il regime demaniale, comunque, deve intendersi venuto meno in
seguito alla riconversione post-olimpica del sito.
Tuttavia, per effetto della destinazione a servizi pubblici impressa
all'area dal P.R.G. e considerata l'attuale impossibilità
di sottrarla al patrimonio indisponibile della Città, non
è possibile, allo stato, procedere all'alienazione della
proprietà piena degli immobili, risultando bensì
coerente con le disposizioni del Piano Regolatore unicamente la
costituzione del diritto di superficie.
Deve essere ricordato, inoltre, come il conferimento di parte
delle "Arcate" alla Fondazione vada inquadrato in un
più ampio progetto di utilizzo dell'area, che sarà
oggetto di successivo specifico atto consiliare. Il progetto relativo
all'area "Arcate" prevede, infatti, la localizzazione
sugli edifici A, D, F1 di attività formative e di specializzazione
universitaria e post-universitaria, anche con attivazione di master
indirizzati a manager delle aziende private. Il fulcro operativo
del progetto sarà la Camera di Commercio torinese, in cooperazione
con agenzie formative private; inoltre, è ipotizzato anche
l'utilizzo degli spazi didattici da parte dell'Università
torinese.
La parte delle "Arcate" (con eccezione, ovviamente,
della palazzina C destinata alla CONI Servizi S.p.A.), il cui
conferimento alla Fondazione costituisce oggetto del presente
provvedimento, potrà, pertanto, essere utilizzata per attività
commerciali e di servizio alla persona coerenti con la destinazione
a campus universitario sopra descritta (quindi con servizi specializzati,
aperti anche al territorio circostante, che miglioreranno l'offerta
della zona, garantendo maggiore vivibilità ed attrattività).
Nel contempo, i proventi derivanti dalla concessione degli spazi
commerciali e a servizio garantiranno un significativo e costante
flusso di risorse a sostegno delle finalità istituzionali
della Fondazione stessa.
Per tali motivi risulta opportuno e coerente con l'ipotesi di
insediamento complessivo del lotto conferire, come patrimonio
disponibile, gli edifici G e I, in diritto di superficie cinquantennale.
Tale diritto reale, infatti, pur non privando l'Amministrazione
della proprietà del suolo di insistenza dei fabbricati,
consente al suo titolare ampie facoltà di utilizzo e disposizione
dei beni e una maggiore libertà per quanto concerne eventuali
modifiche degli spazi interni al fine di renderli più adatti
all'utilizzo stesso, coerentemente con le vigenti destinazioni
di P.R.G..
Per quanto concerne tali edifici, considerato che rivestono l'interesse
culturale di cui al Decreto Legislativo 42/2004 e risultano inseriti
negli elenchi di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 490/1999,
giova evidenziare, infine, che la richiesta di autorizzazione
all'alienazione/trasferimento della proprietà superficiaria,
inoltrata, ai sensi dell'articolo 57 comma 3 del Decreto Legislativo
42/2004 al Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte,
non ha avuto al momento riscontro e, pertanto, il relativo atto
di trasferimento dovrà essere subordinato all'ottenimento
dell'autorizzazione medesima.
Gli edifici E e F2, differentemente dagli edifici G e I sopracitati,
saranno destinati, secondo quanto consta in base ad un informale
programma gestionale di massima ipotizzato dalla Fondazione, a
servizi alla persona anch'essi in coerenza con la destinazione
a campus universitario sopra citata, e pertanto risulta più
confacente alle esigenze sia della Città sia dell'Ente
la concessione in uso alla Fondazione per un periodo pari a trenta
anni rinnovabili previo accordo tra le parti. Parimenti, dovranno
essere subordinati all'autorizzazione ministeriale - a seguito
della recente entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 62
del 26 marzo 2008 comportante l'obbligo per gli enti pubblici
di ottenere l'autorizzazione del Ministero per i Beni Culturali
e Paesaggistici anche per i rapporti concessori - gli atti di
concessione di detti edifici, essendo anch'essi stati dichiarati
oggetto di interesse culturale ai sensi del Decreto Legislativo
42/2004.
L'ipotesi definitiva di conferimenti immobiliari da parte della
Città al patrimonio disponibile della "Fondazione
20 marzo 2006" - secondo quanto sin qui illustrato - risulta
perciò essere la seguente:
1. conferimento della proprietà piena dell'intera palazzina
2 e dell'intera palazzina 3 site in via Giordano Bruno n. 189/1
- Torino, così come meglio indicate in colore rosso nell'allegata
planimetria (all. 1 - n. ), ubicate nel lotto III
villaggio olimpico ex MOI (ed identificate catastalmente come
edifici A4 - C4; Catasto Fabbricati foglio 1422 particella 185
subalterni 4-48, 218) con relative cantine pertinenziali, oltre
ai beni comuni non censibili;
2. conferimento della proprietà piena di n. 11 posti auto
ubicati in sottosuolo, al piano interrato del lotto III di cui
3 siti sotto l'impronta delle palazzine stesse (meglio indicati
nella planimetria allegata sub. 2 ed identificati catastalmente
al Catasto Fabbricati foglio 1422 particella 185 subalterni 345,
346 e 347) e 8 siti in adiacenza alle palazzine conferite (meglio
indicati nella planimetria allegata sub.2 ed identificati catastalmente
al Catasto Fabbricati foglio 1422 particella 185 subalterni 263,
264, 265, 266, 267, 268, 269 e 270) (all. 2 - n.
);
3. conferimento della proprietà superficiaria, di durata
pari ad anni 50, di parte del complesso denominato "Arcate",
sito nell'area a nord del lotto III del villaggio olimpico ex
MOI, e, più precisamente, dell'edificio G ubicato nel lotto
II, attualmente descritto al Catasto Fabbricati foglio 1422 particella
179 subalterno 3 parte, e dell'edificio I ubicato nel lotto II,
attualmente descritto al Catasto Fabbricati foglio 1422 particella
179 subalterno 3 parte, entrambi in corso di frazionamento/accatastamento
per la loro esatta individuazione, a cura e spese della Città.
La Città intende, inoltre, concedere alla Fondazione l'utilizzo
trentennale, rinnovabile su accordo delle parti per pari durata,
della parte del complesso "Arcate", identificata come
edifici E e F2 per le motivazioni sopra esposte.
Il tutto come raffigurato nella planimetria riassuntiva del lotto
"Arcate" che si allega al presente provvedimento (all.
3 - n. ).
Medesimo regime giuridico della concessione in uso si ritiene
debba avere ad oggetto l'immobile sito in via Filadelfia n. 82
- Torino - c.d. "Palaolimpico" e l'impianto sportivo
ubicato in via Ventimiglia n. 145 noto come "Palavela".
Il c.d. "Palaolimpico", identificato al Catasto Fabbricati
foglio 1398 particella 82 (raffigurato con perimetro rosso nell'allegata
planimetria, allegato 6), è stato progettato dal gruppo
che faceva capo all'architetto Arata Isozaki, in esito ad un concorso
internazionale che ha riguardato anche la riqualificazione urbanistica
dell'area dell'ex stadio comunale di Torino, anch'esso oggetto
di risistemazione in vista dell'evento olimpico.
L'immobile, realizzato sul sedime acquisito in proprietà
dalla Città, si presenta come un edificio sportivo e polifunzionale
con capacità variabile di 12.500/15.000 spettatori, funzionale
sia ad ospitare le gare di hockey su ghiaccio, sia gli eventi
sportivi, culturali, musicali e di spettacolo. La sua realizzazione
è stata infatti concepita con particolare attenzione al
suo utilizzo postolimpico.
L'edificio si sviluppa su più piani di cui due interrati,
in cui trovano posto la cavea del primo ordine di posti e tutte
le attività di supporto per lo svolgimento della pratica
sportiva. La struttura si presenta come un parallelepipedo in
acciaio e vetro di circa 180 metri di lunghezza, 100 metri di
larghezza e di circa 15 metri di altezza con un basamento rientrato
in vetro e pannelli di cemento. Per ridurre al massimo l'altezza
dell'edificio, la pista di hockey è stata posizionata a
quota - 7,5 metri e le tribune risultano in parte interrate e
in parte fuori terra. In questo modo si sono ricavati due piani
interrati destinati agli spazi degli atleti, dello staff olimpico,
della stampa e alle varie lounge di attesa. A questi livelli si
trovano anche i vani tecnici per il condizionamento e il controllo
dell'edificio. Gli ambienti fuori terra sono invece destinati
alla circolazione del pubblico, alle tribune e alla ristorazione,
evitando così qualsiasi interferenza tra i flussi interni
di utenza.
Tutto il sistema strutturale gravita intorno ad otto megacolonne
in acciaio, sulle quali si imposta anche il pacchetto di copertura,
così da liberare completamente lo spazio sottostante.
Poichè le biglietterie presentano un uso promiscuo a servizio
dell'impianto de quo come pure dello Stadio Olimpico, l'utilizzo
delle medesime dovrà essere oggetto di specifica clausola
volta a consentire il più efficace esercizio del loro servizio.
Per quanto concerne il "Palavela", identificato al
Catasto Fabbricati foglio 120 particella 567 subalterno 1, situato
in via Ventimiglia n. 145 e meglio identificato nell'allegata
planimetria in colore rosso (allegato 7), giova ricordare che,
in occasione dell'evento olimpico, è stato oggetto di una
radicale riconversione per la localizzazione, al suo interno,
di un nuovo impianto destinato alle specialità olimpiche
di pattinaggio artistico e short-track, compresa la realizzazione
di tribune e locali accessori e di servizio.
La storica vela in cemento armato, realizzata nel 1961 in occasione
delle celebrazioni per il centenario dell'Unità d'Italia,
su progetto dall'Ingegner Franco Levi, è stata appositamente
restaurata in funzione dell'evento olimpico, a seguito della selezione
pubblica dei progettisti mediante gara a procedura aperta bandita
dell'Agenzia Torino 2006 e successivo affidamento ad un'A.T.P.
costituita da un raggruppamento di professionisti, tra i quali
deve ricordarsi l'architetto Gae Aulenti, nota a livello internazionale
e grande esperta di architettura museografica.
Sin dal momento del suo recupero, era stata dedicata particolare
attenzione alla successiva riconversione ed al possibile utilizzo
post-olimpico, prevedendone, in particolare, la funzione di spazio
polivalente, a disposizione per le manifestazioni e le esposizioni
della Città di Torino.
Di fatto gli edifici per i quali con il presente provvedimento
si intende approvare la concessione trentennale alla Fondazione,
sono attualmente già nella disponibilità della Fondazione
stessa, tanto per lo svolgimento di manifestazioni sportive ovvero
per la realizzazione di altri eventi a carattere culturale e di
intrattenimento, quanto per lo svolgimento di attività
proprie della Fondazione stessa.
A seguito degli accordi intercorsi tra i soci fondatori in merito
alle procedure finalizzate alla predisposizione delle perizie
estimative di tutti gli immobili oggetto di conferimento, la determinazione
dei cui valori rappresenta un presupposto ai fini della formalizzazione
dei conferimenti medesimi, è stato stabilito che fosse
il Dipartimento Casa-Città del Politecnico di Torino ad
effettuare tali perizie.
Nelle more del perfezionamento del procedimento di valutazione
in corso, al fine di pervenire in tempi brevi all'approvazione
dei conferimenti, si ritiene di stabilire sin d'ora i valori minimi
da attribuire agli immobili oggetto di conferimento.
Per ciò che riguarda le due Palazzine del Lotto III dell'ex
MOI, comprensive di cantine pertinenziali e posti auto, poichè
le stesse sono assimilabili a quelle, facenti parte dello stesso
lotto, apportate al fondo immobiliare "Patrimonio-Casa",
si stabilisce che il valore minimo della proprietà sia
assunto in analogia con quello offerto per queste ultime, cioè
pari ad Euro/mq. 1.550,00=.
Per ciò che concerne il diritto di superficie cinquantennale
di parte del complesso denominato "Arcate" dell'ex MOI
edifici G e I si stabilisce che il valore minimo unitario (Euro/mq.)
sia pari ad Euro/mq. 1.200,00. Tali edifici, a differenza di altre
porzioni dello stesso complesso, non necessitano di significativi
interventi edilizi ed impiantistici che potrebbero determinare
un abbattimento di tale valore sino al 50%.
Per quanto concerne gli immobili oggetto di concessione, meglio
sopra precisati, si rileva che, al fine della quantificazione
del valore del conferimento, dovrà farsi riferimento alla
capitalizzazione alla data del conferimento medesimo dei canoni
dovuti e non versati dalla Fondazione per l'intero periodo, ovvero
ad altro criterio di stima che tenga conto della durata della
concessione.
Per quanto concerne la disciplina delle parti comuni dell'intero
lotto III si rimanda ad apposito Regolamento di Comprensorio,
redatto a cura e spese della Città. In merito alla regolamentazione
delle parti comuni del lotto II "Arcate" si rimanda
ad apposito Regolamento che verrà predisposto in una fase
successiva.
Si precisa che la formalizzazione dell'atto di conferimento,
in esecuzione del presente provvedimento, è subordinata
all'approvazione da parte degli altri soci fondatori dei rispettivi
conferimenti.
Si rileva in ultimo che nel caso di specie trova applicazione
l'articolo 1 comma 275 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 e s.m.i.
che stabilisce che "ai fini della valorizzazione del patrimonio
immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti
ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni,
ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla Legge
n. 410 del 2001, in favore di fondazioni o società di cartolarizzazione,
associazioni riconosciute sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e
da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo
o diritto".
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica,
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente
si richiamano e che fanno parte delle decisioni:
1) di prendere atto che, per effetto della riconversione post
olimpica, gli immobili denominati Edifici E, F2, G, I ubicati
nel lotto c.d. "Arcate" del Villaggio Olimpico ex MOI
(Catasto Fabbricati foglio 1422 particella 179 subalterno 3 parte),
in corso di riaccatastamento, devono intendersi sdemanializzati
con conseguente passaggio dei medesimi, per le motivazioni indicate
in narrativa, al patrimonio indisponibile della Città;
2) di approvare il conferimento immobiliare da parte della Città
nel patrimonio disponibile della "Fondazione 20 marzo 2006"
dei seguenti immobili:
a. conferimento della proprietà piena dell'intera palazzina
2 e dell'intera palazzina 3 così come meglio indicate in
colore rosso nell'allegata planimetria (allegato 1), ubicate nel
lotto III villaggio olimpico ex MOI (ed identificate catastalmente
quale edificio A4 - C4 Catasto Fabbricati foglio 1422 particella
185 subalterni 4-48, 218) con relative cantine pertinenziali e
beni comuni non censibili;
b. conferimento della proprietà piena di n. 11 posti auto
ubicati in sottosuolo, al piano interrato del lotto III di cui
3 siti sotto l'impronta delle palazzine stesse (meglio indicati
nella planimetria allegata sub. 2 ed identificati catastalmente
al Catasto Fabbricati foglio 1422 particella 185 subalterni 345,
346 e 347) e 8 siti in adiacenza alle palazzine conferite (meglio
indicati nella planimetria allegata sub. 2 ed identificati catastalmente
al Catasto Fabbricati foglio 1422 particella 185 subalterni 263,
264, 265, 266, 267, 268, 269 e 270);
c. conferimento della proprietà superficiaria ex art.
952 comma 1 e comma 2 Codice Civile per la durata di anni 50,
di parte del complesso denominato "Arcate", sito nell'area
a nord del lotto III del villaggio olimpico ex MOI, nello specifico:
edificio G ubicato nel lotto II (Catasto Fabbricati foglio 1422
particella 179 subalterno 3 parte), ed edificio I ubicato nel
lotto II (Catasto Fabbricati foglio 1422 particella 179 subalterno
3 parte), entrambi in corso di frazionamento/accatastamento per
la loro esatta individuazione, a cura e spese della Città,
così come meglio indicati in colore rosso nell'allegata
planimetria (all. 4 - n. );
3) di subordinare il conferimento della proprietà superficiaria
degli edifici G e I all'ottenimento dell'autorizzazione, ai sensi
dell'articolo 57 comma 3 del Decreto Legislativo 42/2004, al trasferimento
da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte;
4) di approvare la concessione trentennale, rinnovabile per pari
durata, su accordo delle parti, a favore della "Fondazione
20 marzo 2006" dei seguenti immobili:
a. parte del complesso denominato "Arcate", sito in
via Giordano Bruno n. 189 nell'area a nord del lotto III del villaggio
olimpico ex MOI, nello specifico: edificio E ubicato nel lotto
II (Catasto Fabbricati foglio 1422 particella 179 subalterno 3
parte), edificio F2 ubicato lotto II (Catasto Fabbricati foglio
1422 particella 179 subalterno 3 parte), così come meglio
indicati in colore verde nella planimetria costituente allegato
5 al presente provvedimento (all. 5 - n. ), entrambi
in corso di frazionamento/accatastamento per la loro esatta individuazione,
a cura e spese della Città. Tale concessione deve intendersi
subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione, ai sensi del
Decreto Legislativo 62 del 26 marzo 2008, al trasferimento da
parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte;
b. immobile sito in via Filadelfia n. 82 - denominato "Palasport
Olimpico" ovvero "Palaolimpico", identificato al
Catasto Fabbricati foglio 1398 particella 82, così come
meglio perimetrato in colore rosso nell'allegata planimetria (all.
6 - n. );
c. immobile sito via Ventimiglia n. 145 - noto con il nome di
"Palavela", identificato al Catasto Fabbricati foglio
120 particella 567 subalterno 1, così come meglio indicato
in colore rosso nell'allegata planimetria (all. 7 - n.
);
5) di demandare all'organo esecutivo l'approvazione della quantificazione
del valore dei conferimenti da effettuarsi nel rispetto delle
direttive indicate in narrativa che di seguito si riportano:
i. il valore minimo della proprietà piena delle Palazzine
2 e 3 del Lotto III dovrà essere pari ad Euro/mq. 1.550,00=
(millecinquecentocinquanta), così come meglio specificato
in narrativa;
ii. il valore minimo unitario (Euro/mq.) del diritto di superficie
cinquantennale di parte del complesso denominato "Arcate"
dell'ex MOI edifici G e I dovrà essere pari ad Euro/mq.
1.2000,00= come meglio specificato in narrativa;
iii. per quanto concerne il valore del conferimento dei beni oggetto
di concessione, dovrà farsi riferimento alla capitalizzazione
alla data del conferimento medesimo dei canoni dovuti e non versati
dalla Fondazione per l'intero periodo, ovvero ad altro criterio
di stima che tenga conto della durata trentennale rinnovabile
della concessione;
6) di stabilire sin d'ora che vengano posti in capo alla Fondazione
concessionaria gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria
dei beni concessi di cui al presente provvedimento;
7) di subordinare la formalizzazione degli atti di conferimento
in esecuzione del presente provvedimento all'approvazione da parte
degli altri soci fondatori dei rispettivi conferimenti;
8) di dare atto che le spese d'atto e conseguenti, attese le agevolazioni
fiscali menzionate in narrativa, verranno sostenute dalla "Fondazione
20 marzo 2006", facendosi carico la Città degli adempimenti
catastali occorrenti per la corretta voltura e trascrizione dell'atto,
salvo che negli immobili già trasferiti in detenzione la
Fondazione medesima abbia dato corso ad interventi edilizi che
ne impediscano l'esecuzione;
9) di dichiarare attesa l'urgenza di dare corso alla formalizzazione
degli atti sopra citati, in conformità del distinto voto
palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile
ai sensi del combinato disposto dell'articolo 829 secondo comma
Codice Civile e dell'articolo 6 dello Statuto della Città,
e dell'articolo 134, quarto comma del Testo Unico approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.