Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Settore Musei

n. ord. 88
2008 02621/026

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 GIUGNO 2008

(proposta dalla G.C. 13 maggio 2008)

OGGETTO: FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR. MODIFICA STATUTO. APPROVAZIONE.

Proposta dall'Assessore Alfieri.

Il Marchese Giovanni Visconti Venosta, deceduto il 14 novembre 1947, ultimo erede diretto di Camillo Benso Conte di Cavour, legò con disposizione testamentaria olografa, datata Roma 30 maggio 1946, a favore della Città di Torino, la nuda proprietà dei beni mobili ed immobili ubicati nel Comune di Santena, comprendenti in particolare la Villa Cavour con annesso parco, la cascina, i terreni agricoli, la torre, la cappella mortuaria dei Benso di Cavour, l'archivio, i cimeli storici e i beni mobili ivi esistenti.
Il legato di detti beni, gravati dai diritti reali di uso e usufrutto a favore della Marchesa Margherita Pallavicino Mossi e dal vincolo di inalienabilità, venne accettato dalla Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data 10 luglio 1950.
Il 18 aprile 1955 la Marchesa decise di dare vita ad una Fondazione denominata "Camillo Cavour", costituendone il patrimonio con il conferimento del suo diritto di usufrutto su tutti i beni costituenti il Complesso Monumentale Cavour di Santena, con esclusione della cascina e dei terreni agricoli.
Il 22 gennaio 1957, il Presidente della Repubblica, con un suo Decreto, successivamente modificato con un altro Decreto del 12 febbraio 1964, eresse la Fondazione ad Ente Morale e ne approvò il primo Statuto.
Con convenzione stipulata in data 24 settembre 1958 n. repertorio 53669, la Marchesa addivenne con la Città di Torino ad un accordo che avrebbe spiegato la sua efficacia nei trenta anni successivi la sua morte e che prevedeva la costituzione dei diritti reali d'uso e usufrutto gratuito a favore della Fondazione sui beni costituenti il legato disposto a favore della Città di Torino dal marchese Giovanni Visconti Venosta per un periodo di anni trenta.
Con Decreto n. 196 del Presidente della Repubblica, in data 12 febbraio 1964 è stato approvato un nuovo Statuto.
In data 5 novembre 1981, la Fondazione rinunciò al diritto d'uso sul Parco che ritornò pertanto alla Marchesa Pallavicino titolare del più ampio diritto di usufrutto sul medesimo, la quale a sua volta lo cedette gratuitamente alla Città di Torino che ne acquisì quindi la piena proprietà (deliberazione di presa d'atto del Consiglio Comunale del 13 settembre 1982).
Con la morte della Marchesa Pallavicino avvenuta il 12 dicembre 1982 decorsero gli accordi, della durata di 30 anni, stipulati con atto 24 settembre 1958 che avrebbe spiegato i loro effetti fino all'11 dicembre 2012;
La Città di Torino, con convenzione stipulata in data 28 ottobre 1988 n. repertorio 140.870/43025, confermava la vigenza delle intese oggetto della deliberazione del Consiglio Comunale del 6 febbraio 1956 (atto stipulato in data 24 settembre 1958), fatta eccezione delle disposizioni concernenti il Parco che veniva concesso in uso gratuito fino all'11 dicembre 2012 in parte alla Fondazione Cavour, in parte al Comune di Santena con obbligo di utilizzo rispettivamente ai fini di rappresentanza e di parco pubblico. La Città di Torino concedeva inoltre al Comune di Santena, previa rinuncia della Fondazione, l'uso di alcuni locali facenti parte dell'immobile denominato "ex asilo", con l'obbligo d'uso di sistemazione della Biblioteca Comunale.
Allo scopo di uniformare i vari accordi susseguitesi nel corso del tempo adeguandoli nel contempo alle nuove esigenze, nell'anno 2004 si è infine addivenuti ad una nuova regolazione rispettivamente dei rapporti fra la Città e la Fondazione Cavour e fra la Città e il Comune di Santena. Entrambi gli atti sono stati approvati da parte della Città di Torino in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale del 13 dicembre 2004 (mecc. 2004 09449/008) esecutiva al 27 dicembre 2004.
Analogamente a quanto già accaduto per i rapporti convenzionali sopra citati, negli ultimi anni è emersa l'esigenza di procedere ad una revisione dello Statuto vigente, per adeguarlo alle mutate necessità sia per quanto riguarda gli organi della Fondazione ed il loro funzionamento, sia per quanto attiene agli aspetti relativi al patrimonio.
Infatti, l'attuale Statuto (articolo 7) non consente l'ingresso di nuovi soci a fronte invece di un forte interesse espresso in tal senso da parte di vari soggetti, tra cui la Regione Piemonte, che intende svolgere un ruolo particolare nella valorizzazione delle residenze sabaude e nello sviluppo dell'area del basso chierese. Il coinvolgimento di altri Enti, quali Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Santena, è ampiamente auspicabile in ragione dell'interesse nazionale di cui gode la figura di Camillo Benso Conte di Cavour.
Inoltre l'attuale struttura degli organi sociali non conferisce alla Città proprietaria peso sufficiente per assumere più forti responsabilità nell'adempimento degli obblighi e nella realizzazione degli interventi. Negli ultimi anni infatti la Città, attraverso l'erogazione di contributi alla Fondazione, ha finanziato interventi strutturali per una somma complessiva di Euro 1.082.405,00, mentre ha destinato Euro 380.000,00 al restauro dei beni storico artistici; per tale ambito di intervento la Città ha operato un'attività di vigilanza attraverso un conservatore museale.
Inoltre, lo Statuto non è in linea con le attuali esigenze che prevedono la costituzione di un fondo di dotazione, ad oggi tanto più necessario per avviare i progetti di valorizzazione e ricostituzione del Museo Cavouriano.
Un nuovo Statuto era quindi condizione essenziale sia per garantire una più efficace operatività della Fondazione e dei suoi organi, sia per consentire un maggiore coinvolgimento degli enti a vario titolo interessati allo sviluppo dei progetti di valorizzazione del Compendio: la Città, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Santena.
Pertanto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha predisposto un nuovo testo statutario, approvato in via preliminare il 30 novembre 2007, allegato in bozza alla presente deliberazione di cui costituisce parte essenziale ed integrante (allegato 1).
Un breve esame del nuovo testo evidenzia che la finalità della Fondazione, priva di fini di lucro, è quella di valorizzare il legato del Marchese Giovanni Visconti Venosta alla Città di Torino, ponendo in particolare rilievo il Castello - assicurando un'adeguata conservazione dei beni culturali e ambientali conferiti, incrementando i servizi al pubblico, migliorandone la qualità - e il Museo Cavouriano. Per il perseguimento dei propri scopi può organizzare e promuovere mostre, eventi culturali e convegni, studi, ricerche e pubblicazioni, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni, sollecitare e raccogliere finanziamenti e sponsorizzazioni, e svolgere tutte le attività funzionalmente connesse con la realizzazione delle sue finalità, anche partecipando ad altri enti costituiti o costituendi (articolo 2 dello Statuto).
Oltre alla Città di Torino, assumono la qualifica di Soci Fondatori tutti i soggetti, pubblici e privati, che hanno conferito beni o servizi di rilevante entità, e, riprendendo le previsioni dello Statuto del 1957, un erede della famiglia Benso di Cavour. Assumono il titolo di "Benemerito della Fondazione Cavour" persone ed enti che concorrono in modo cospicuo all'incremento della Fondazione (articolo 3).
Come già detto in precedenza è stata introdotta, nell'articolo 4 la facoltà di costituire il fondo di dotazione, pertanto contributi e sovvenzioni non specificatamente vincolate dagli enti erogatori possono andare a costituire il fondo disponibile per le attività e il raggiungimento delle finalità statutarie.
Tra gli organi della Fondazione è stata introdotta l'Assemblea dei Fondatori a cui sono riservati compiti di indirizzo sulle attività (documento programmatico pluriennale) ma anche la nomina degli organi di gestione e l'approvazione dei bilanci.
Per quanto concerne il Consiglio di Amministrazione è stato posto il limite di 11 membri designati dai Soci Fondatori ad eccezione di 3 membri che sono designati: uno dai Benemeriti, uno dal Comitato Scientifico e uno dalla famiglia Benso di Cavour.
E' stata inoltre introdotta la figura del Direttore che nell'attuale Statuto è surrogata dal segretario amministrativo; a quest'ultima figura era riservato un ruolo prettamente esecutivo in dipendenza del Consiglio di Amministrazione, mentre la figura del Direttore - che non è annoverato fra gli organi della Fondazione - svolge funzioni di gestione e di amministrazione, ma anche di proposta agli organi alla cui sedute partecipa senza diritto di voto.
La composizione del Comitato Scientifico è aumentata da 8 a 10 membri e l'articolo 12 definisce la sua costituzione, ne fanno parte i Direttori o Presidenti delle maggiori istituzioni cittadine.
Tutti gli organi prestano la loro attività a titolo gratuito.
In applicazione degli articoli 28, comma 3, e 42, comma 10, dello Statuto della Città di Torino è garantita la trasmissione dei progetti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo nonché della versione finale di tali documenti così come approvata dal Consiglio di Amministrazione; vengono altresì trasmessi dal Presidente gli ulteriori documenti richiesti di volta in volta relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione (articolo 15 dello Statuto della Fondazione).
In data 9 maggio 2008 la bozza di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto la modifica dello Statuto è stata presentata, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento del Consiglio Comunale, all'esame preventivo della V Commissione Consiliare che ha espresso parere positivo.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare lo Statuto della Fondazione Camillo Benso di Cavour allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale (all. 1 - n. );
2) di dare atto che, in applicazione degli articoli 28 comma 3, e 42 comma 10, dello Statuto della Città di Torino, è garantita la trasmissione dei progetti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo nonché della versione finale di tali documenti così come approvata dal Consiglio di Amministrazione; vengono altresì trasmessi dal Presidente gli ulteriori documenti richiesti di volta in volta relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura del Centro (vedasi articolo 15 dello Statuto della Fondazione);
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


STATUTO DELLA "FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR"

Articolo 1 - Costituzione e sede

1.   La Fondazione "Camillo Cavour", derivante dal lascito disposto dal marchese Giovanni Visconti Venosta con disposizione testamentaria olografa datata Roma 30 maggio 1946 a favore della Città di Torino, è stata costituita ad iniziativa della marchesa Margherita Visconti Venosta e sotto gli auspici della Città di Torino che liberalmente ha concesso essenziali apporti morali e materiali con atto rogito notaio Remo Morone, repertorio n. 87846 raccolta n. 3505 del 18 aprile 1955.

2.   La Fondazione svolge la propria attività secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e sue successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto del Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, ove applicabile, e del presente Statuto.

3.   La Fondazione, riconosciuta con Decreti del Presidente della Repubblica n. 182 del 22 gennaio 1957 e n. 196 del 12 febbraio 1964, ha sede in Santena, piazza Conti di Venosta n. 2, nel castello Benso di Santena, poi Marchesi di Cavour.

Articolo 2 - Scopi e finalità

1.   La Fondazione non ha fini di lucro.

2.   La Fondazione persegue le finalità della valorizzazione del legato del Marchese Giovanni Visconti Venosta alla Città di Torino e in particolare ha lo scopo di:
-     promuovere gli studi cavouriani e le iniziative rivolte ad approfondire la conoscenza dell'opera del Conte Camillo Benso di Cavour e dei suoi insegnamenti;
-     valorizzare il Castello già dei Benso, sito in Santena, assicurando un'adeguata conservazione dei beni culturali e ambientali conferiti, incrementando i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità.

3.   Nell'ambito delle sue finalità, la Fondazione persegue, in particolare:
a)    la pubblica fruizione del Complesso, ivi compreso il parco, in tutte le sue funzioni;
b)    l'organizzazione, nell'ambito delle finalità della Fondazione, del Museo Cavouriano, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali.

4.   La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile od opportuna al perseguimento delle proprie finalità, quali:
a)    la stipula con enti pubblici o soggetti privati di accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità, come l'acquisto di beni o servizi, l'assunzione di personale dipendente dotato della necessaria qualificazione professionale, l'accensione di mutui o finanziamenti;
b)    la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

5.   La Fondazione potrà, per il conseguimento dei fini di studio e di ricerca, erogare borse di studio.

Articolo 3 - Soci fondatori

1.   Assumono la qualifica di Soci Fondatori, la Città di Torino che ha conferito alla Fondazione i beni oggetto della donazione, e tutti i soggetti, pubblici e privati che, al momento dell'atto costitutivo o della successiva adesione, hanno conferito beni o servizi di rilevante entità, nonché la famiglia Benso di Cavour e per essa un membro della famiglia Visconti Venosta, o Pallavicino Mossi, designato dal Presidente della Corte d'Appello di Torino. In difetto di congiunti delle predette famiglie, lo stesso Presidente della Corte d'Appello di Torino o un suo rappresentante.

2.   I criteri per la definizione della rilevanza dell'entità dei conferimenti sono adottati con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

3.   Assumono il titolo di "Benemerito della Fondazione Cavour" le persone e gli Enti che, con notevoli contributi personali e/o patrimoniali, concorrono in modo cospicuo all'incremento della Fondazione. Due di essi, individuati dagli stessi Benemeriti, fanno parte dell'Assemblea dei Fondatori e uno del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4 - Patrimonio e fondo di dotazione

1.   Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
a)    i diritti sui beni mobili ed immobili conferiti in uso dalla Città di Torino;
b)    gli apporti di qualunque natura ed a qualsiasi titolo effettuati dai Fondatori;
c)    i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dai disponenti ad incremento del patrimonio stesso;
d)    i beni mobili ed immobili di cui la Fondazione è proprietaria.

2.   Il patrimonio, nonché le rendite che ne derivino, sono totalmente vincolati al perseguimento delle finalità statutarie.

3.   La Fondazione può ricevere contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni e ogni altra liberalità da parte dei Fondatori e di terzi. Queste risorse finanziarie, se non espressamente destinate a patrimonio, costituiscono il fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 5 - Organi e loro durata

1.   Sono organi della Fondazione:
a)    l'Assemblea dei Fondatori;
b)    il Consiglio di Amministrazione;
c)    il Presidente;
d)    il Comitato scientifico;
e)    il Collegio dei Revisori dei conti.

2.   Gli organi della Fondazione diversi dall'Assemblea dei Fondatori durano in carica quattro anni. I loro componenti possono essere confermati e, se nominati prima del termine, restano in carica sino a tale scadenza.

Articolo 6 - L'Assemblea dei Fondatori

1.   L'Assemblea dei Fondatori è composta dai legali rappresentanti dei Fondatori o loro delegati, in ragione di un delegato per ogni socio, e da due Benemeriti individuati da questi ultimi al loro interno.

2.   Essa è presieduta dal Presidente della Fondazione.

3.   L'Assemblea delibera su:
a)    la nomina del Consiglio di Amministrazione;
b)    la nomina del Presidente della Fondazione;
c)    la nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
d)    l'ammissione di nuovi Fondatori;
e)    il conferimento del titolo di "Benemerito della Fondazione Cavour" ai sensi del comma 3 dell'articolo 3;
f)     la definizione dei criteri relativi alla rilevanza dell'entità dei conferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 3;
g)    l'approvazione del documento programmatico pluriennale e dei bilanci preventivo e consuntivo di esercizio;
h)    le modificazioni statutarie.

4.   L'Assemblea dei Fondatori può nominare un Presidente onorario, scelto fra personalità di alto profilo istituzionale e culturale.

5.   L' Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno e, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, arrotondata per eccesso in caso di frazione, per i provvedimenti concernenti le lettere f), g) e h) del comma 3.

6.   L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente l'ordine del giorno della seduta, viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Fondatori almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione

1.   Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Fondatori ed è composto, oltre che dal Presidente che lo presiede, da un massimo di undici membri, di cui uno designato dai benemeriti, uno designato dalla famiglia Benso di Cavour, uno designato dal Comitato Scientifico e gli altri designati dai legali rappresentanti dei soggetti che, ai sensi dell'articolo 3, assumono la qualifica di fondatori.

2.   In caso di vacanza, durante l'espletamento del loro mandato i Consiglieri sono sostituiti dai Fondatori che li hanno designati.

3.   Il Consiglio d'Amministrazione nomina nel suo seno due Vice Presidenti.

4.   Il Presidente e i due Vice Presidenti compongono l'Ufficio di Presidenza che coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

5.   Gli incarichi nel Consiglio d'Amministrazione sono a titolo gratuito.

Articolo 8 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1.   Il Consiglio è convocato dal Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno o ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno tre componenti.

2.   Le sedute del Consiglio si tengono preferibilmente presso la sede della Fondazione.

3.   L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta, viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

4.   Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5.   Il Consiglio nomina un Segretario verbalizzatore.

Articolo 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1.   Sono riservate al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in materia di programmazione annuale e pluriennale delle attività della Fondazione.

2.   Il Consiglio, in particolare:
a)    predispone il documento programmatico pluriennale di mandato che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i programmi annuali di intervento cui deve attenersi la Fondazione;
b)    predispone il bilancio preventivo annuale;
c)    predispone il bilancio consuntivo;
d)    approva e modifica i regolamenti interni;
e)    delibera in materia di gestione del personale della Fondazione e delle collaborazioni e servizi;
f)    nomina e revoca il Direttore a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, sentito il parere del Comitato scientifico, determinandone il compenso e la durata dell' incarico;
g)    propone all'Assemblea dei Fondatori il conferimento del titolo di "Benemerito della Fondazione Cavour" ai sensi del comma 3 dell'articolo 3.

Articolo 10 - Presidente

1.   Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Fondatori.

2.   Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività.

3.   Il Presidente presiede l'Assemblea dei Fondatori e il Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno e dirigendone i lavori.

4.   Nei casi di comprovata necessità e urgenza, il Presidente adotta, nell'interesse della Fondazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al medesimo senza indugio, e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della sua prima riunione.

5.   In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente più anziano d'età.

Articolo 11 - Direttore

1.   Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, sentito il Comitato scientifico, e deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nella gestione di musei o di importanti analoghe istituzioni culturali. La deliberazione di nomina deve far constare l'esistenza dei requisiti richiesti.

2.   Il Direttore esercita, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, le funzioni di Amministrazione e svolge i compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi ed ai programmi di attività della Fondazione.

3.   Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione.

Articolo 12 - Comitato scientifico

1.   Il Comitato Scientifico è costituito da:
a)    il Dirigente dei servizi museali della Città di Torino;
b)    il Direttore della Cultura della Regione Piemonte;
c)    il Direttore regionale dei beni culturali del Ministero per i beni e le attività culturali;
d)    il Direttore dell'Archivio di Stato di Torino;
e)    il Presidente della Commissione nazionale per la pubblicazione dei carteggi del Conte Cavour;
f)     il Rettore dell'Università degli Studi di Torino;
g)    il Presidente della Deputazione Subalpina di Storia Patria;
h)    il Presidente dell'Accademia delle Scienze di Torino;
i)     il Presidente dell'Istituto per la Storia del Risorgimento
j)     il Presidente del Museo del Risorgimento di Torino.
I membri del Comitato Scientifico possono farsi rappresentare in via permanente da un proprio delegato.

2.   Il Comitato scientifico è organo consultivo e di impulso della Fondazione, elegge nel suo seno il Presidente e il proprio rappresentante nel Consiglio d'Amministrazione, si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti e le sue sedute sono valide se è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.

3.   Il Comitato scientifico si pronuncia obbligatoriamente in ordine agli indirizzi, ai programmi ed alle attività della Fondazione entro 30 giorni dalla richiesta presentata dal Presidente della Fondazione.

Articolo 13 - Collegio dei Revisori dei conti

1.   Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Fondatori e scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, di cui:
a)    un membro, con funzioni di Presidente, designato dalla Città di Torino;
b)    un membro designato dalla Regione Piemonte;
c)    un membro designato dall'Assemblea dei Fondatori.

2.   Il Collegio dei Revisori verifica l'attività di Amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.

3.   I membri del Collegio dei Revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Esercizio e bilancio

1.   L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre.

2.   Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile dell'anno successivo, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione, illustrante, in apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati. Nella redazione di tali documenti il Consiglio di Amministrazione si attiene alle regole di ordinata contabilità, ai principi contabili nazionali ed internazionali, nonché a quanto previsto dal codice civile in materia di redazione di bilancio.

3.   Entro il 31 ottobre il Consiglio di Amministrazione redige il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo.

Articolo 15 - Informativa

1.   I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio d'Amministrazione, prima della loro sottoposizione all' Assemblea dei Fondatori per l'approvazione, nonché la versione finale del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, così come approvati dall' Assemblea dei Fondatori, saranno inviati a tutti i Fondatori.

2.   Il Presidente trasmette ai Fondatori i documenti di volta in volta richiesti dai consiglieri di Amministrazione da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.

Articolo 16 - Scioglimento e liquidazione della Fondazione

1.   In caso di estinzione della Fondazione, i beni culturali conferiti in uso dalla Città di Torino ritornano nella disponibilità di quest'ultima.

2.   Gli altri beni acquisiti a qualunque titolo dalla Fondazione vengono devoluti ad altro Ente individuato dall'Assemblea dei Fondatori, che persegua finalità analoghe a quelle della fondazione estinta.

3.   Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge e del codice civile.