Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 109
2008 02483/009
OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N. 173, EX ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R. - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO, LA MEISINO S.R.L. ED IL SIG. LUCA RASTELLI PER LA REALIZZAZIONE E FRUIZIONE PUBBLICA DEL CENTRO SPORTIVO IN VIA NIETZSCHE, EX ARTICOLO 19 COMMA 5 N.U.E.A. DI P.R.G..
Proposta dell'Assessore Mario Viano.
L'area su cui ricade l'intervento,
compresa nel territorio della Circoscrizione n. 7, è classificata
dal P.R.G. vigente area normativa per servizi pubblici S - lettera
v (Aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport) ed
è inserita nelle aree dei parchi urbani e fluviali, ambito
"P.1", normate dall'articolo 21 delle Norme Urbanistico
Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.); l'area è, inoltre, inserita
all'interno della fascia B del Piano per l'Assetto Idrogeologico
(P.A.I.) e nell'ambito del Piano d'Area del parco Fluviale del
Po.
Tale area, secondo il P.R.G., è
esterna al perimetro del centro abitato ed è parzialmente
interessata dalla "fascia di rispetto stradale" posta
lungo la via Tommaso Agudio.
Secondo il Piano Urbano del Traffico
e della Mobilità delle persone (deliberazione Consiglio
Comunale 19 giugno 2002 - mecc. 2002 00155/06), che ha recepito
le disposizioni del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile
1992 n. 285 in vigore dal 1° gennaio 1993) e del Regolamento
di esecuzione e di attuazione del Codice stesso (D.P.R. 16 dicembre
1992 n. 610), la via Agudio viene classificata viabilità
tipo E1 - "Strada urbana di interquartiere ad alta capacità
esistente", collocata all'interno del perimetro del centro
abitato individuato ai sensi del Nuovo Codice della Strada. Per
tale tipologia viaria non è richiesta dalla normativa sopra
richiamata alcuna fascia di rispetto stradale, come risulta dalla
Tavola 6 allegata al PUT - "Gerarchia viaria".
Pertanto, al fine di consentire
l'attuazione degli interventi, parzialmente compresi all'interno
della fascia di rispetto stradale, occorre aggiornare il P.R.G.
mediante apposita variante parziale n. 173, ai sensi dell'articolo
17 comma 7 della L.U.R., che prevede la soppressione della fascia
di rispetto stradale, come stabilito dall'articolo 26 del D.P.R.
16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., in coerenza con il P.U.T., mediante
la modifica grafica della fascia di rispetto nella cartografia
di P.R.G.: allegato Tecnico n. 7, foglio n. 16 - "Fasce di
rispetto".
Pertanto, considerato che ai sensi
dell'articolo 19 comma 5 delle N.U.E.A. di P.R.G. è ammesso
l'intervento diretto del privato per la realizzazione di strutture
di uso pubblico, previa stipulazione di specifica convenzione
regolante il regime giuridico del suolo, nonché le modalità
e le forme di utilizzazione del bene che ne garantiscano la fruibilità
pubblica, la Città intende sottoscrivere con la Società
Meisino S.r.l. e con la proprietà privata una convenzione
avente ad oggetto la realizzazione e fruizione pubblica del succitato
impianto sportivo.
L'impianto sportivo disporrà
di 2 campi da calcio a 5 giocatori, un campo da calcio a 8 giocatori
e 2 campi da beach volley, oltre alle strutture per gli spogliatoi
ed i locali tecnici accessori. Previa intesa con l'Ente Parco
Fluviale del Po Torinese, verrà allestito all'interno dell'impianto
un punto informativo sulle attività del Parco.
Il suddetto impianto sportivo, che
avrà accesso dalla via Federico Nietzsche, consentirà
di riqualificare una parte del Parco, intervenendo su aree esposte
a degrado. Onde consentire un'adeguata naturalizzazione dell'architettura,
le strutture dell'impianto sportivo verranno rivestite con materiali
lignei e dotate di coperture verdi. La sostenibilità e
compatibilità ambientale dell'impianto verrà perseguita,
altresì, attraverso tecnologie che utilizzano l'energia
solare per la produzione di acqua calda ed energia elettrica.
La suddetta proposta, che soddisfa parte del fabbisogno di impianti
sportivi di cui necessita la Circoscrizione n. 7, è in
linea con il progetto di riqualificazione dell'area del Meisino.
Per la realizzazione dell'intervento,
il soggetto titolare dell'area privata cederà mq. 4.977
alla Città a titolo gratuito. La Città, a sua volta,
assegnerà in diritto di superficie le aree limitrofe già
di proprietà, pari a complessivi mq. 5.227, nonché
l'area privata acquisita, per una superficie complessiva pari
a mq. 10.204. Il diritto di superficie sarà assegnato per
la durata di 30 anni, a titolo oneroso, a fronte di un corrispettivo
in denaro pari a Euro 115.000,00 da corrispondere in un'unica
soluzione all'atto della stipula della convenzione urbanistica.
Decorsi i 30 anni la Città,
che acquisirà in proprietà le costruzioni realizzate
al di sopra ed al di sotto del suolo, potrà riassegnare
l'area al Soggetto proponente, suoi successori o aventi causa,
previa ridefinizione del corrispettivo per l'assegnazione del
diritto di superficie e delle modalità di fruizione del
servizio pubblico, per ulteriori 30 anni, salvo il verificarsi
di gravi violazioni degli obblighi convenzionali.
Le aree oggetto del diritto di superficie,
nonché l'impianto sportivo da realizzarsi, saranno assoggettate
all'uso pubblico. Il regime giuridico-patrimoniale dell'impianto
sportivo sarà, pertanto, quello della proprietà
privata assoggettata a servitù di uso pubblico con destinazione
a servizi pubblici.
Il Soggetto proponente si impegna
a realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione un tratto
di illuminazione pubblica afferente la via Federico Nietzsche
per un costo di Euro 18.263,34. La differenza pari a Euro 3581,15
sarà versata alla Città in sede di rilascio del
permesso di costruire.
Il Soggetto proponente si obbliga,
inoltre, a corrispondere gli oneri di urbanizzazione ancora dovuti,
da valutare al momento del rilascio del permesso di costruire,
anche in relazione al costo dell'opera di urbanizzazione definito
nel progetto esecutivo dell'opera stessa e verificato in sede
di collaudo. Sulla base delle indicazioni progettuali fornite
i suddetti oneri ammontano oggi a Euro 21.844,50.
Il Soggetto proponente si impegna,
inoltre, a realizzare a totale proprie cure e spese una macchia
arborea con funzione di quinta di arredo e mascheramento visivo
ed acustico su aree già di proprietà della Città
ed esterna all'area di intervento.
Il costo di costruzione, previsto
dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, non è definibile in sede
di convenzione in quanto i progetti planovolumetrici delle opere
edilizie non contengono ancora i parametri (numero e superficie
degli alloggi, degli accessori, ecc.) per la sua corretta definizione,
che è pertanto demandata al momento del rilascio del permesso
di costruire.
La gestione dell'impianto viene
affidata alla Società Meisino S.r.l. che dovrà attenersi
alle modalità previste nella convenzione, da stipularsi
a seguito dell'approvazione definitiva della Variante n. 173,
mettendo a disposizione della Circoscrizione n. 7 l'impianto sportivo
a tariffe comunali per un totale di 12 ore settimanali nonché
a disposizione delle scuole che ne facciano richiesta alla Circoscrizione
n. 7 e della Città per 5 giorni all'anno, da concordarsi
con il soggetto proponente.
Per la descrizione puntuale e dettagliata
delle modalità di attuazione dell'intervento si rinvia
allo schema di convenzione (allegato 1) ed all'elaborato tecnico
(allegato 2) allegati al presente provvedimento.
La Commissione Edilizia, in data
21 febbraio 2008, ha espresso parere favorevole al progetto planivolumetrico
relativo all'intervento descritto.
Con nota del 20 dicembre 2007 il
Settore Ambiente e Territorio - Ufficio Inquinamento Acustico,
ha espresso parere di coerenza con il Piano di Zonizzazione Acustica
e parere favorevole circa la valutazione previsionale del clima
acustico.
Il Parco Fluviale del Po Torinese,
con determinazione n. 14/2008, ha espresso parere favorevole a
condizione che venga acquisito il parere favorevole della Circoscrizione
n. 7 e che, prima dell'inizio dei lavori, venga trasmesso il quadro
economico dell'intervento aggiornato con le previsioni di spesa
relative agli interventi di riqualificazione ambientale proposti
dal richiedente, al fine di accertare l'effettiva previsione di
maggiori spese connesse alle opere di compensazione.
La Circoscrizione 7, a cui è
stata trasmessa in data 12 maggio 2008 la documentazione attinente
al suddetto atto di convenzionamento urbanistico, ha espresso,
ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento Comunale sul Decentramento,
nella seduta del 3 giugno 2008 parere favorevole (all. 6 - n.
) con deliberazione del Consiglio
Circoscrizionale n. 83 (mecc. 2008 03059/090).
Infine, in osservanza dell'articolo
22, comma 3, del D.P.R. 380/2001, si prende atto che non ricorrono
le condizioni di definizione degli elementi di carattere planovolumetriche,
tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili
agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui al medesimo
articolo in materia di sostituzione di permesso di costruire e
autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.
A garanzia della stipula della convenzione,
il Soggetto proponente rilascerà apposita polizza fideiussoria
pari al 3% degli oneri di urbanizzazione ed apposito atto d'obbligo
di impegno alla sottoscrizione della convenzione da approvarsi.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati
gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità
contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma
palese;
1) di adottare la variante parziale n. 173 al P.R.G., ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della L.U.R. 56/1977 e s.m.i., i cui contenuti sono descritti in narrativa e in dettaglio nell'allegato del presente provvedimento (all. 5 - n. );
2) di approvare, per i motivi
esposti nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano,
lo schema di convenzione, nonché la seguente documentazione
tecnica, inerente alla realizzazione e fruizione pubblica del
centro sportivo in via Federico Nietzsche nel parco del Meisino,
ai sensi dell'articolo 19 comma 5 delle Norme Urbanistico-Edilizie
di Attuazione (N.U.E.A.) e s.m.i., quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:
- schema di convenzione (all. 1 -
n. );
- progetto di impianto sportivo in
via Federico Nietzsche a Torino (all. 2 - n.
);
- progetto preliminare (all. 3 -
n. );
- computo metrico estimativo della
sistemazione a verde di compensazione esterna all'area di progetto
a cura del soggetto proponente (all. 4 - n.
);
3) di provvedere alla stipula
per atto pubblico della Convenzione stessa, entro il termine di
6 mesi dalla data di esecutività della deliberazione di
approvazione della variante, come da atto d'obbligo che verrà
presentato dal proponente, unitamente alla relativa garanzia fideiussoria
con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella
stipula della Convenzione medesima, a norma del Regolamento per
i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino
ed i seguenti soggetti:
- Società Meisino S.r.l. con sede in corso Vinzaglio n.
9 - Torino, Partita I.V.A. 09617810016, in qualità di soggetto
proponente;
- signor Luca Rastelli, nato a Torino (TO) il 21 maggio 1972,
residente in San Mauro Torinese (TO), via Torino n. 270, C.F.
RST LCU 72E21 L219O, in qualità di soggetto proprietario;
con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonché al rappresentante
del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della
sottoscrizione, tutte le modifiche ritenute necessarie e/o opportune
nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché
le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune
e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
4) di prendere atto che gli introiti relativi agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione saranno acquisiti a cura degli uffici competenti della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.