Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore Gestione Finanziaria e Compartecipazioni - COSAP -
Controllo Attività Concessionari
n. ord. 77
2008 02481/013
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. MODIFICA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Passoni.
L'Addizionale comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRE) venne istituita, a decorrere
dal 1° gennaio 1999, dall'articolo 1 del Decreto Legislativo
28 settembre 1998 n. 360, che stabiliva, tra l'altro, la possibilità,
da parte dei Comuni, di variare l'aliquota base determinata ogni
anno con Decreto del Ministero delle Finanze, fino ad un massimo
dello 0,5%.
L'articolo 3, comma 1, lettera a),
della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003)
stabilì la sospensione degli aumenti delle addizionali
all'imposta sul reddito delle persone fisiche deliberati successivamente
al 29 settembre 2002 e delle deliberazioni che non fossero meramente
confermative delle aliquote in vigore per l'anno 2002. Tale limitazione
è stata più volte reiterata da successivi provvedimenti
legislativi, fino all'entrata in vigore della Legge 27 dicembre
2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che ha reso possibile l'incremento
effettivo delle aliquote con effetto dal 1° gennaio 2007.
In particolare, l'articolo 1, comma
142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modifica il comma 3
dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360
che ora dispone: "I comuni, con Regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al
comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con
Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia
della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto
sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8
punti percentuali. La deliberazione può essere adottata
dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".
Lo stesso comma 142 dell'articolo
1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto il comma
3 bis del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 che recita:
"Con il medesimo Regolamento di cui al comma 3 può
essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso
di specifici requisiti reddituali".
Nell'esercizio 2007, l'esigenza
di garantire e sviluppare i livelli quali-quantitativi dei servizi
resi dal Comune salvaguardando gli equilibri di bilancio e il
rispetto del Patto di Stabilità in una situazione di riduzione
di trasferimenti erariali, indusse l'Amministrazione ad attivare
la facoltà prevista dalla Legge Finanziaria 2007 incrementando
l'aliquota dell'addizionale, ma temperando allo stesso tempo l'effetto
dell'aumento del prelievo con l'introduzione della soglia di esenzione.
Con deliberazione del Consiglio
Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2006 09746/013), veniva approvato
il citato "Regolamento per la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche", che, all'articolo 4 bis, tra l'altro, prevede
la soglia di esenzione ad Euro 10.300,00 sul reddito imponibile
IRE, al fine della tutela delle fasce reddituali più deboli.
Con deliberazione del Consiglio
Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2007 01080/024), immediatamente
eseguibile, ad oggetto: "Indirizzi per l'esercizio 2007 in
tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie
simili" è stata stabilita la variazione, nella misura
di 0,2 punti percentuali, dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto
all'aliquota pari a 0,3 punti percentuali vigente fin dall'anno
2002, portandola complessivamente a 0,5 punti percentuali, misura
ritenuta necessaria per garantire gli equilibri di bilancio.
Con successiva deliberazione della
Giunta Comunale del 3 aprile 2007 (mecc. 2007 01947/013), venne
data attuazione agli indirizzi del Consiglio in tema di aliquota
in argomento con l'approvazione della variazione dell'addizionale
comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della
misura di 0,5 punti percentuali complessivi.
Considerato che i Sindacati di categoria
hanno segnalato la necessità di tutelare la fascia dei
possessori di pensione minima e quella dei cassintegrati, i cui
redditi sono stati oggetto di adeguamenti all'indice di inflazione,
si ritiene di modificare la soglia di esenzione determinata in
Euro 10.300,00 nell'articolo 4 bis del succitato Regolamento elevandola
ad Euro 10.400,00 con decorrenza 1 gennaio 2008 come segue:
" ARTICOLO
4 BIS - ESENZIONE
1. L'addizionale di cui al precedente
articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo
determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
non supera l'importo di Euro 10.400,00.
2. Se il reddito imponibile supera
la soglia di esenzione di Euro 10.400,00, l'addizionale è
dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito
imponibile complessivo.".
Dato atto che l'articolo 27, comma
8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 (Legge 27 dicembre
2001 n. 448) ha sostituito il comma 16 dell'articolo 53 della
Legge 23 dicembre 2000 n. 388 con il seguente nuovo testo: "Il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui
all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali,
è stabilito entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto al
1° gennaio dell'anno di riferimento" ed in tale senso,
altresì, il comma 169 della Finanziaria 2007 (Legge 27
dicembre 2006, n. 296) in tema di tariffe ed aliquote.
Dato atto che, con Decreto del Ministro
dell'Interno del 20 dicembre 2007, il termine per la deliberazione
del Bilancio di Previsione per l'anno 2008 da parte degli Enti
Locali è stato dapprima differito al 31 marzo 2008 e, successivamente,
con Decreto del Ministero dell'Interno del 20 marzo 2008, è
stato ulteriormente differito al 31 maggio 2008.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati
gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità
contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma
palese;
1) di approvare, per le motivazioni
espresse in narrativa e che qui si intendono espressamente richiamate,
la modifica della soglia di esenzione di cui all'articolo 4 bis
del "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche",
stabilendo una soglia di esenzione per i redditi fino a Euro 10.400,00
di imponibile IRE e modificando l'articolo 4 bis come segue:
"1. L'addizionale di cui al
precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile
complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.400,00.
2. Se il reddito imponibile supera
la soglia di esenzione di Euro 10.400,00, l'addizionale è
dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito
imponibile complessivo.";
2) di dare atto che , ai sensi
dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento, sono stati
richiesti, in data 6 maggio 2008, i pareri alle Circoscrizioni,
con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole
le Circoscrizioni 2, 3, 4, 6, 7 e 10 (all. 2-3-4-5-6-8 - nn.
);
- le Circoscrizioni 1 e 8 hanno espresso
parere favorevole pervenuto fuori termine (all. 1-7 - nn.
);
- le Circoscrizioni 5 e 9 non hanno
espresso parere (non pervenuto);
3) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali - "Ufficio Federalismo fiscale" - viale Europa 242, 00144 Roma, tramite fax al n. 06.59972780, per la sua pubblicazione sul sito "Internet" denominato www.finanze.it, copia conforme all'originale della presente deliberazione;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267.