Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Settore Attività Economiche e di Servizio Sportello Unico
per Attività Produttive
n. ord. 125
2008 02390/016
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI.
Proposta dell'Assessore Altamura.
L'attuale Regolamento per la disciplina dell'attività
di vendita di quotidiani e periodici è stato approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 ottobre 2005 (mecc.
2005 07568/016), in applicazione dei criteri indicati dalla nuova
disciplina sul riordino del sistema di diffusione della stampa
quotidiana e periodica, approvata con la Legge 13 aprile 1999
n. 108 e con il Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170.
In seguito all'applicazione del suddetto Regolamento
sono emerse alcune problematiche relative alla possibilità
per gli esercenti, titolari di attività già autorizzate,
di trasferirne la sede.
Con particolare riferimento alle rivendite esclusive
(edicole tradizionali), è risultato difficoltoso, nel caso
in cui si rendesse necessario lo spostamento di sede, individuare
una posizione che non fosse in contrasto con la normativa che
prevede il rispetto di una distanza minima da 200 a 400 metri
dalle rivendite già esistenti, tenuto conto che il trasferimento
è generalmente consentito solo nell'ambito della medesima
zona statistica, le cui dimensioni sono piuttosto limitate.
Pertanto, previa consultazione delle organizzazioni
di categoria interessate si è ritenuto opportuno modificare
l'articolo 10 comma 1 del Regolamento consentendo il trasferimento
di sede di punti vendita esclusivi già autorizzati per
una sola volta, anche in deroga alla distanza minima dalle attività
congeneri, entro i 50 metri dall'indirizzo di provenienza per
gli addensamenti commerciali A2 - A3 - A4 e aree non ricomprese
nei buffer di alcun addensamento commerciale ed entro i 30 metri
per l'addensamento commerciale A1 (Centro Storico).
Con riguardo alle rivendite non esclusive (esercizi
che in aggiunta ad altre merci possono essere autorizzati alla
vendita di quotidiani e periodici), occorre coordinare il testo
dell'articolo 10 del Regolamento con quello dell'articolo 5, precisando
pertanto che la distanza minima da rispettare dalle attività
congeneri già autorizzate in caso di trasferimento di sede
è quella prevista dall'articolo 5 comma 1 (da 400 a 800
metri a seconda delle zone).
Occorre inoltre adeguare l'articolo 1 comma
6 del Regolamento per la disciplina dell'attività di vendita
di quotidiani e periodici alla sentenza del Consiglio di Stato
n. 306/2005, secondo la quale è consentita, nei punti vendita
non esclusivi, la vendita "di soli quotidiani, di soli periodici
o di entrambi i prodotti editoriali", nonché alla
D.G.R. 3-683 del 5 agosto 2005 che ha modificato la D.G.R. n.
101-9183/03 prevedendo che i punti vendita non esclusivi possano
essere autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici
o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento
del Decentramento è stata richiesta, in data 9 maggio 2008,
n. prot. 22141, l'espressione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali.
Con nota prot. n. 421 in data 16 giugno 2008
è stata concessa la proroga alle Circoscrizioni 1, 2 e
5 fino al 3 luglio 2008.
Le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 10 hanno
espresso parere favorevole (all. 2-9 - nn. ).
Le Circoscrizioni 5 e 9 non hanno espresso parere.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del
suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
Per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, di modificare il Regolamento per la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 ottobre 2005 (mecc. 2005 07568/016), come di seguito proposto:
1) di sostituire come segue il comma 6 dell'articolo 1 del Regolamento per la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici: "Per PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI si intendono gli esercizi previsti dal Decreto Legislativo 170/2001, che in aggiunta ad altre merci, possono essere autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.";
2) all'articolo 10, comma 1, dopo l'ottava
riga, dopo la parola "servizio;", aggiungere, andando
a capo:
"- entro i 50 metri dall'indirizzo di provenienza, e per
una sola volta, per gli addensamenti commerciali: A2 - A3 - A4
e aree non ricomprese nei buffer di alcun addensamento commerciale
anche in deroga alla distanza minima prevista dalle attività
congeneri prevista dall'articolo 4;
- entro i 30 metri dall'indirizzo di provenienza, e per una sola
volta, per l'addensamento commerciale A1 Centro Storico, anche
in deroga alla distanza minima dalle attività congeneri
prevista dall'articolo 4.";
3) di sostituire come segue il comma 5 dell'articolo 10 del Regolamento "L'autorizzazione alla vendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici non è trasferibile se non congiuntamente all'autorizzazione per la vendita delle altre merci in associazione alla quale è stata rilasciata. Il trasferimento di sede è soggetto al rispetto delle distanze minime dai punti vendita esclusivi già esistenti previste dall'articolo 5 del presente Regolamento.";
4) di sostituire come segue l'articolo 10 comma 3 del Regolamento: "In caso di forza maggiore, crolli, incendi, sfratti esecutivi non determinati da morosità, esecuzione di rilevanti opere edilizie o di viabilità che pregiudichino l'accesso al punto vendita, o di altri gravi motivi, il Comune, sentite le organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori, può consentire il trasferimento di un punto vendita in altra zona anche in deroga alle presenti Norme, purché vengano rispettate le distanze minime di cui all'articolo 4.";
5) pertanto l'articolo 10 del Regolamento
per la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani
e periodici è riformulato come da allegato 1 (all. 1 -
n. ).
Viene dato atto che non viene richiesto il parere di regolarità
contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio.
Allegato 1
1. Il trasferimento di sede di punti vendita esclusivi
già autorizzati è consentito:
- nell'ambito della medesima zona statistica
nel rispetto della distanza minima dalle attività congeneri
di cui all'articolo 4, da rispettare anche per i punti vendita
ubicati in altre zone statistiche;
- all'esterno della zona statistica di appartenenza
a condizione che la zona statistica di destinazione presenti carenza
di servizio e quella di provenienza presenti eccesso di servizio;
- entro i 50 metri dall'indirizzo di provenienza,
e per una sola volta, per gli addensamenti commerciali: A2 - A3
- A4 e aree non ricomprese nei buffer di alcun addensamento commerciale
anche in deroga alla distanza minima prevista dalle attività
congeneri prevista dall'articolo 4;
- entro i 30 metri dall'indirizzo di provenienza,
e per una sola volta, per l'addensamento commerciale A1 Centro
Storico, anche in deroga alla distanza minima dalle attività
congeneri prevista dall'articolo 4.
2. Le domande di trasferimento di attività già autorizzate, anche fuori zona, possono essere presentate in qualunque momento dell'anno: in caso di domande concorrenti relative alla medesima zona statistica, varrà il criterio dell'ordine cronologico di presentazione.
3. In caso di forza maggiore, crolli, incendi, sfratti esecutivi non determinati da morosità, esecuzione di rilevanti opere edilizie o di viabilità che pregiudichino l'accesso al punto vendita, o di altri gravi motivi, il Comune, sentite le organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori, può consentire il trasferimento di un punto vendita in altra zona anche in deroga alle presenti Norme, purché vengano rispettate le distanze minime di cui all'articolo 4.
4. Non sono ammessi trasferimenti per le autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 3 dell'articolo 6.
5. L'autorizzazione alla vendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici non è trasferibile se non congiuntamente all'autorizzazione per la vendita delle altre merci in associazione alla quale è stata rilasciata. Il trasferimento di sede è soggetto al rispetto delle distanze minime dai punti vendita esclusivi già esistenti previste dall'articolo 5 del presente Regolamento.