Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore procedure amministrative urbanistiche
n. ord. 105
2008 02370/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 171 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA7, DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'IMMOBILE, EX SEDE DELL'ISTITUTO SALESIANO AGOSTINO RICHELMY, UBICATO IN VIA MEDAIL N. 13. ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il presente provvedimento riguarda l'immobile di proprietà
privata, ex sede dell'Istituto Salesiano Agostino Richelmy, ubicato
in via Medail n. 13, nel tratto tra via Del Sarto e l'ospedale
Maria Vittoria.
Il predetto immobile è costituito da due corpi principali
a quattro piani fuori terra che, chiudendosi a corte, delimitano
secondo l'asse nord-sud due ampi spazi aperti ad uso cortile privato
dell'Istituto.
Il complesso immobiliare è destinato dal Piano Regolatore
vigente a Servizi Privati SP, lettera "a" - servizi
per l'istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per residenze
collettive, per attività sanitarie, sportive, culturali.
Il fabbricato è vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004
("Codice dei beni culturali e del paesaggio") con decreto
del 6 marzo 2003 e, pertanto, soggetto a preventiva autorizzazione
da parte della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio.
Al fine di procedere a restauro e completamento per la realizzazione
di una residenza integrata socio - assistenziale (R.I.S.S.), la
proprietà aveva già presentato un'ipotesi progettuale
coerente con il P.R.G., assentita con permesso di costruire prot.
2004-1-20427 e successiva variante n. 406 del 15 novembre 2007.
Tuttavia, al fine di razionalizzare la futura struttura per anziani
e reperire superfici idonee a soddisfare tutte le esigenze di
locali comuni e di impianti tecnologici connessi al nuovo uso,
è stata presentata istanza di variante finalizzata ad implementare
la superficie della struttura consentita a fronte della realizzazione
e cessione a titolo gratuito alla Città di parcheggi pubblici,
in eccedenza rispetto a quelli da realizzare per legge (ai sensi
della Legge n. 122/1989 c.d. Tognoli) in ragione del fabbisogno
indotto dai nuovi volumi.
La nuova ipotesi progettuale, in variante al P.R.G., prevede
nello specifico la demolizione della manica prospiciente la via
Del Sarto e della manica posta a separazione delle due corti interne
e la loro conseguente ricostruzione a 4 piani f.t.. Le maniche
prospicienti la via privata e la via Medail, soggette a tutela
da parte della Soprintendenza, saranno, invece, oggetto di ristrutturazione
edilizia, in particolare all'interno degli edifici e in maniera
limitata sui fronti, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche
storiche. Il progetto prevede, infine, di incrementare la superficie
di parcheggio interrato realizzando due piani interrati al di
sotto di entrambi i cortili interni e della manica trasversale.
L'autorimessa, realizzata totalmente a carico della proprietà,
sarà in parte privata, a soddisfare i requisiti di parcheggio
pertinenziale, e per circa mq. 3.400 pubblica, con cessione gratuita
alla Città supportata da apposito atto unilaterale d'obbligo.
La Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del
Piemonte, in data 8 agosto 2006 (prot. DB/13217), ha rilasciato
parere favorevole in merito al suddetto progetto. Con nota del
27 novembre 2007 la Divisione Infrastrutture e Mobilità,
Settore Parcheggi e Suolo, ha espresso parere favorevole, formulando
considerazioni di carattere tecnico per la fase di realizzazione
del parcheggio pubblico.
Valutata la contiguità con il complesso ospedaliero del
Maria Vittoria, è stata, inoltre, interpellata l'A.S.L.
di competenza che, con nota del 14 febbraio 2008, si è
dichiarata interessata all'uso del parcheggio ma, dopo aver valutato
i vincoli strutturali degli edifici coinvolti e la fattibilità
tecnica dell'intervento, si è dichiarata contraria all'eventuale
collegamento diretto con la struttura ospedaliera.
Considerata l'utilità per il quartiere di pervenire alla
realizzazione di una residenza per anziani autosufficienti e all'insediamento
della relativa attività di recupero e di riabilitazione,
con la conseguente riqualificazione dell'immobile ad oggi dismesso,
e valutata la cronica carenza di parcheggi nell'area in oggetto,
anche acuita dalla vicinanza con l'Ospedale, l'Amministrazione
ritiene che l'attuazione degli interventi descritti rivesta carattere
di pubblica utilità, e di procedere, pertanto, ad adottare
il presente provvedimento di variante urbanistica ai sensi dell'articolo
17, comma 7, della L.U.R..
In relazione a quanto sopra la variante prevede:
A) l'introduzione all'articolo 19 delle N.U.E.A. tra le "Altre
aree per verde e servizi con prescrizioni particolari", al
comma 25 di una specifica scheda normativa denominata "Area
ex istituto Richelmy", il cui contenuto è riportato
nell'elaborato tecnico allegato alla variante;
B) il conseguente assoggettamento dell'immobile oggetto della
variante ai disposti della specifica scheda "Area ex istituto
Richelmy" e della Tavola Normativa n. 3 delle stesse Norme;
C) l'inserimento in calce all'articolo l9 delle N.U.E.A. dello
schema grafico Allegato "Area ex istituto Richelmy".
Nell'aprile 2006, è stato adottato il Progetto Definitivo
della "Variante n. 100 al Piano Regolatore, ai sensi degli
articoli 15 e 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. - Adeguamento
alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto
Idrogeologico - P.A.I." che inserisce le aree interessate
dal presente provvedimento nella classe I(P), "Zone non soggette
a pericolo di inondazione né di allagamento", all'interno
della quale le condizioni di pericolosità geomorfologia
sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche e
gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti
nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988. Per le
aree inserite in tale classe si applicano le destinazioni d'uso,
i tipi di intervento, le procedure, le limitazioni e le specificazioni
previste dalle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G.,
relative alle singole zone e aree normative e dell'allegato B
delle N.U.E.A..
La presente variante ha rilevanza esclusivamente comunale, non
presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti
e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo
17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale.
Si specifica, inoltre, che per effetto di tutte le varianti parziali
al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data
di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento,
non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo
17 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento risulta, altresì, coerente con
il "Piano di zonizzazione acustica" avviato dalla Giunta
Comunale con deliberazione (mecc. 2002 10032/021) del 26 novembre
2002, così come risulta dal parere espresso dalla Divisione
Verde e Ambiente - Settore Ambiente e Territorio prot. n. 6834
del 24 aprile 2008. I rilievi formulati nel citato parere dovranno
essere attentamente considerati nella fase attuativa degli interventi
previsti.
Il presente provvedimento è stato trasmesso, ai sensi
degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio
della Circoscrizione 4 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con deliberazione del
4 giugno 2008 (all. 2 - n. ), ha espresso parere
favorevole alla variante.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare la variante parziale n. 171 al vigente Piano Regolatore
Generale di Torino, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della
L.U.R., concernente l'immobile, ex sede dell'istituto salesiano
Agostino Richelmy, ubicato in via Medail n. 13 (all. 1 - n.
).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.