Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore procedure amministrative urbanistiche

n. ord. 105
2008 02370/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 LUGLIO 2008
(proposta dalla G.C. 29 aprile 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 171 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA7, DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'IMMOBILE, EX SEDE DELL'ISTITUTO SALESIANO AGOSTINO RICHELMY, UBICATO IN VIA MEDAIL N. 13. ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il presente provvedimento riguarda l'immobile di proprietà privata, ex sede dell'Istituto Salesiano Agostino Richelmy, ubicato in via Medail n. 13, nel tratto tra via Del Sarto e l'ospedale Maria Vittoria.
Il predetto immobile è costituito da due corpi principali a quattro piani fuori terra che, chiudendosi a corte, delimitano secondo l'asse nord-sud due ampi spazi aperti ad uso cortile privato dell'Istituto.
Il complesso immobiliare è destinato dal Piano Regolatore vigente a Servizi Privati SP, lettera "a" - servizi per l'istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per residenze collettive, per attività sanitarie, sportive, culturali.
Il fabbricato è vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") con decreto del 6 marzo 2003 e, pertanto, soggetto a preventiva autorizzazione da parte della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.
Al fine di procedere a restauro e completamento per la realizzazione di una residenza integrata socio - assistenziale (R.I.S.S.), la proprietà aveva già presentato un'ipotesi progettuale coerente con il P.R.G., assentita con permesso di costruire prot. 2004-1-20427 e successiva variante n. 406 del 15 novembre 2007.
Tuttavia, al fine di razionalizzare la futura struttura per anziani e reperire superfici idonee a soddisfare tutte le esigenze di locali comuni e di impianti tecnologici connessi al nuovo uso, è stata presentata istanza di variante finalizzata ad implementare la superficie della struttura consentita a fronte della realizzazione e cessione a titolo gratuito alla Città di parcheggi pubblici, in eccedenza rispetto a quelli da realizzare per legge (ai sensi della Legge n. 122/1989 c.d. Tognoli) in ragione del fabbisogno indotto dai nuovi volumi.
La nuova ipotesi progettuale, in variante al P.R.G., prevede nello specifico la demolizione della manica prospiciente la via Del Sarto e della manica posta a separazione delle due corti interne e la loro conseguente ricostruzione a 4 piani f.t.. Le maniche prospicienti la via privata e la via Medail, soggette a tutela da parte della Soprintendenza, saranno, invece, oggetto di ristrutturazione edilizia, in particolare all'interno degli edifici e in maniera limitata sui fronti, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche storiche. Il progetto prevede, infine, di incrementare la superficie di parcheggio interrato realizzando due piani interrati al di sotto di entrambi i cortili interni e della manica trasversale.
L'autorimessa, realizzata totalmente a carico della proprietà, sarà in parte privata, a soddisfare i requisiti di parcheggio pertinenziale, e per circa mq. 3.400 pubblica, con cessione gratuita alla Città supportata da apposito atto unilaterale d'obbligo.
La Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte, in data 8 agosto 2006 (prot. DB/13217), ha rilasciato parere favorevole in merito al suddetto progetto. Con nota del 27 novembre 2007 la Divisione Infrastrutture e Mobilità, Settore Parcheggi e Suolo, ha espresso parere favorevole, formulando considerazioni di carattere tecnico per la fase di realizzazione del parcheggio pubblico.
Valutata la contiguità con il complesso ospedaliero del Maria Vittoria, è stata, inoltre, interpellata l'A.S.L. di competenza che, con nota del 14 febbraio 2008, si è dichiarata interessata all'uso del parcheggio ma, dopo aver valutato i vincoli strutturali degli edifici coinvolti e la fattibilità tecnica dell'intervento, si è dichiarata contraria all'eventuale collegamento diretto con la struttura ospedaliera.
Considerata l'utilità per il quartiere di pervenire alla realizzazione di una residenza per anziani autosufficienti e all'insediamento della relativa attività di recupero e di riabilitazione, con la conseguente riqualificazione dell'immobile ad oggi dismesso, e valutata la cronica carenza di parcheggi nell'area in oggetto, anche acuita dalla vicinanza con l'Ospedale, l'Amministrazione ritiene che l'attuazione degli interventi descritti rivesta carattere di pubblica utilità, e di procedere, pertanto, ad adottare il presente provvedimento di variante urbanistica ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della L.U.R..
In relazione a quanto sopra la variante prevede:
A) l'introduzione all'articolo 19 delle N.U.E.A. tra le "Altre aree per verde e servizi con prescrizioni particolari", al comma 25 di una specifica scheda normativa denominata "Area ex istituto Richelmy", il cui contenuto è riportato nell'elaborato tecnico allegato alla variante;
B) il conseguente assoggettamento dell'immobile oggetto della variante ai disposti della specifica scheda "Area ex istituto Richelmy" e della Tavola Normativa n. 3 delle stesse Norme;
C) l'inserimento in calce all'articolo l9 delle N.U.E.A. dello schema grafico Allegato "Area ex istituto Richelmy".
Nell'aprile 2006, è stato adottato il Progetto Definitivo della "Variante n. 100 al Piano Regolatore, ai sensi degli articoli 15 e 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. - Adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I." che inserisce le aree interessate dal presente provvedimento nella classe I(P), "Zone non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento", all'interno della quale le condizioni di pericolosità geomorfologia sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche e gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988. Per le aree inserite in tale classe si applicano le destinazioni d'uso, i tipi di intervento, le procedure, le limitazioni e le specificazioni previste dalle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G., relative alle singole zone e aree normative e dell'allegato B delle N.U.E.A..
La presente variante ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale.
Si specifica, inoltre, che per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento risulta, altresì, coerente con il "Piano di zonizzazione acustica" avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione (mecc. 2002 10032/021) del 26 novembre 2002, così come risulta dal parere espresso dalla Divisione Verde e Ambiente - Settore Ambiente e Territorio prot. n. 6834 del 24 aprile 2008. I rilievi formulati nel citato parere dovranno essere attentamente considerati nella fase attuativa degli interventi previsti.
Il presente provvedimento è stato trasmesso, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 4 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con deliberazione del 4 giugno 2008 (all. 2 - n. ), ha espresso parere favorevole alla variante.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di adottare la variante parziale n. 171 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della L.U.R., concernente l'immobile, ex sede dell'istituto salesiano Agostino Richelmy, ubicato in via Medail n. 13 (all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.