Divisione Patrimonio, Partecipate, Sistema Informativo
Settore Partecipazioni Aziendali

n. ord. 74
2008 02359/064

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 MAGGIO 2008
(proposta dalla G.C. 29 aprile 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REVOCA DELLA DELIBERAZIONE (MECC. 2006 02524/064) APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 7 APRILE 2006 - CESSIONE RAMO DI AZIENDA DALLA SOCIETA' "EXPO 2000 S.P.A." ALLA SOCIETA' "FIAT ATTIVITA' IMMOBILIARI S.P.A.". APPROVAZIONE.

     Proposta del Vicesindaco Dealessandri,
     di concerto con l'Assessore Altamura.

     In esecuzione della deliberazione n. 118 del Consiglio Comunale del 7 aprile 2006 (mecc. 2006 02489/064), esecutiva dal 24 aprile 2006, con la quale veniva approvata l'operazione di acquisizione da parte della Città di Torino della partecipazione nella società "Expo 2000 S.p.A." ed in esito all'Assemblea Straordinaria dei soci del 15 giugno 2006, di cui al verbale a rogito notaio Andrea Ganelli di Torino (Rep. 6936/4560), la Città di Torino acquisiva una partecipazione azionaria nella società Expo 2000 di Euro 499.700,00 corrispondente al 22,65%.
     Ad oggi la società Expo 2000 S.p.A. ha sede in Torino, via Nizza n. 280, capitale sociale pari ad Euro 2.205.930,40 interamente versato, diviso in numero 12.000 azioni "di categoria A" e in numero 5.793.080 azioni "di categoria B" del valore nominale di Euro 0,38 ciascuna, così ripartite:
-     Regione Piemonte n. 1.472.000 azioni pari al 25,36% del capitale;
-     Città di Torino n. 1.315.000 azioni pari al 22,65% del capitale;
-     Camera di Commercio di Torino n. 811.904 azioni pari al 13,99% del capitale;
-     altri soci privati per una restante quota pari al 38,00% del capitale (tra i soci privati con partecipazioni più rilevanti vi sono Fiat Partecipazioni S.p.A., Unione Industriale e ANFIA che detengono rispettivamente il 18,95%, il 9,30% e l'8,89% del capitale sociale).
     Il citato capitale sociale pari ad Euro 2.205.930,40 era frutto di alcune movimentazioni effettuate nell'esercizio 2006, rispetto al capitale di Euro 2.8.28.750,40 riportato in precedenti deliberazioni assembleari, così come segue:
-     riduzione del capitale a copertura perdite                                   per Euro 1.122.520,00;
-     aumento capitale riservato al Comune di Torino                         per Euro 499.700,00.
     Quest'ultima operazione, in particolare, ha comportato a consuntivo una spesa per il Comune di Torino inferiore di Euro 300,00 rispetto a quanto preventivato con la deliberazione n. 118/2006 del Consiglio Comunale del 7 aprile 2006 (mecc. 2006 02489/064).
     Detta società opera come centro fieristico e ha, tra l'altro, lo scopo di gestire e sviluppare anche per conto di terzi ed anche territorialmente le attività, le strutture ed i servizi fieristico-espositivi e di promozione. La società ha, altresì, lo scopo di gestire la struttura immobiliare e gli impianti del Centro Congressi del Lingotto di proprietà di Fiat Partecipazioni S.p.A., organizzare e promuovere, in nome proprio e per conto terzi, convegni, congressi e ogni altro tipo di evento esercitando altresì tutte quelle attività collaterali connesse al raggiungimento di tale fine.
     L'acquisizione della partecipazione della Città di Torino in Expo 2000 si inseriva nell'ambito di un'operazione strategica da sviluppare sia sul piano societario che su quello proprietario, condivisa da Regione Piemonte, Città di Torino e Camera di Commercio, volta a preservare e potenziare la vocazione congressuale, convegnistica e fieristica del territorio regionale.
     Con Legge n. 20/2006 del 24 maggio 2006, pubblicata sul B.U. 1° giugno 2006 n. 22, portante l'"Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attività convegnistica e congressuale", la Regione Piemonte individuava due distinti soggetti giuridici ai quali attribuire rispettivamente la proprietà e la gestione del Centro Congressi di Torino.
     In particolare, per quanto riguarda la società di gestione, l'articolo 3 della predetta Legge Regionale disponeva quanto segue:
-     al comma 1 "la gestione dell'attività convegnistica e congressuale all'interno del Centro è affidata alla società Expo 2000 S.p.A., previa modificazione del suo statuto, ridefinizione del suo oggetto sociale e congrua ricapitalizzazione";
-     al comma 2 "il nuovo assetto azionario della società contempla l'ingresso nella compagine sociale della Città di Torino in qualità di socio di controllo, nonché la permanenza di una significativa quota in capo alla Regione ed alla Camera di Commercio di Torino";
-     al comma 3 "nel caso di trasformazione in società consortile lo statuto può prevedere, ai sensi dell'articolo 2615 ter 2° comma Codice Civile, l'obbligo per i soci di contribuire finanziariamente al funzionamento dell'organizzazione consortile".
     Con deliberazione n. 14 del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2007 (mecc. 2006 07755/064) approvava la trasformazione della società Expo 2000 da società per azioni a società consortile per azioni con l'adozione del nuovo testo di statuto sociale, rinviando ad un nuovo provvedimento della Giunta Comunale l'incremento della quota di partecipazione della Città di Torino fino al raggiungimento della quota di controllo, come previsto nella precedente deliberazione n. 118/2006, constatato l'impegno della Regione Piemonte di permanere nella società di gestione del Centro Congressi.
     In data 6 marzo 2007 la Giunta Comunale prendeva atto dell'approvazione del nuovo testo statutario di Expo da parte del Consiglio Comunale con la citata deliberazione n. 14/2006 e quindi del verificarsi della condizione apposta nella deliberazione n. 118/2006, autorizzando il rappresentante dell'Ente a partecipare alla convocanda Assemblea Straordinaria di Expo per deliberare l'aumento di capitale sociale che avrebbe consentito al Comune di Torino di acquisire la quota di controllo nella società.
     Ad oggi la predetta deliberazione n. 14/2006 del Consiglio Comunale non è stata attuata in quanto non è stato né deliberato nè attuato l'aumento di capitale sociale di Expo 2000 S.p.A., pertanto non si è dato corso alla deliberazione della Giunta Comunale del 6 marzo 2007 (mecc. 2007 01320/064).
     Quanto all'assetto proprietario del Centro Congressi, con deliberazione n. 1043 della Giunta Comunale del 6 luglio 2004 (mecc. 2004 05654/064), esecutiva dal 24 luglio 2004, l'Amministrazione approvava il "Protocollo di Intenti relativo al nuovo assetto proprietario del Centro Congressi Lingotto" sottoscritto in data 15 luglio 2004 tra la Regione Piemonte, la Città di Torino, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino e la "F.I.A.T. Partecipazioni S.p.A." e finalizzato a preservare e potenziare la vocazione congressuale della Città, con un'operazione di trasferimento della proprietà del Centro Congressi del Lingotto ad una società di capitali a maggioranza pubblica partecipata dai predetti enti pubblici.
     Con successiva deliberazione n. 118 del Consiglio Comunale del 7 aprile 2006 (mecc. 2006 02524/064), si approvava, tra l'altro, l'acquisto in capo alla società "Nuova Immobiliare Tre S.p.A.", a socio unico Fiat Partecipazioni S.p.A., del Centro Congressi ubicato presso il Complesso Polifunzionale del Lingotto sito in via Nizza n. 294 a Torino.
     Con lo stesso provvedimento si procedeva, tra l'altro, a:
-     autorizzare la società "Finanziaria Città di Torino S.r.l." ad acquistare numero 12.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, pari al 10% del capitale di Euro 120.000,00 della società "Nuova Immobiliare Tre S.p.A.", al prezzo di Euro 12.000,00, con la precisazione che detta società sarebbe stata partecipata anche dalla Regione Piemonte, eventualmente per il tramite di Finpiemonte S.p.A., dalla Camera di Commercio di Torino e da Fiat Partecipazioni S.p.A e avrebbe dovuto acquistare la proprietà del Centro Congressi del Lingotto di Torino;
-     approvare la sottoscrizione da parte della Finanziaria Città di Torino S.r.l. della bozza di Accordo Parasociale;
-     autorizzare la partecipazione della FCT S.r.l. all'assemblea straordinaria/ordinaria convocata per approvare il nuovo testo di statuto e per sottoscrivere gli aumenti di capitale fino ad un ammontare massimo di Euro 26.300.000,00;
-     approvare la sottoscrizione da parte della Città di adeguati aumenti di Capitale Sociale della controllata FCT S.r.l. fino ad un ammontare di circa Euro 10.200.000,00 pari all'investimento complessivo pro-quota per l'acquisto del Centro, per garantirne l'equilibrio finanziario;
-     approvare l'acquisto in capo alla predetta società immobiliare del Complesso Polifunzionale del Lingotto sito in via Nizza n. 294 a Torino, censito al N.C.E.U. di Torino come Foglio 91, numero 294, al prezzo di Euro 46.000.000,00 oltre IVA, prezzo comprensivo dei pertinenti impianti, arredi e attrezzature;
-     approvare l'opzione di acquisto spettante alla Città o alla sua Finanziaria della totalità delle azioni possedute da Fiat Partecipazioni o altro soggetto privato, nonché l'eventuale cessione di una parte delle azioni di proprietà della Città a favore della Provincia di Torino.
     In data 9 novembre 2007 il Presidente e l'Amministratore Delegato della società Expo 2000 informavano il Consiglio d'Amministrazione che Fiat Partecipazioni S.p.A. aveva formalizzato, con lettera del 26 ottobre 2007, il proprio interesse all'acquisto del ramo aziendale relativo alla gestione del "Centro Congressi Lingotto", prospettando, eventualmente, anche la stipula di un contratto d'affitto di ramo d'azienda, nelle more del perfezionamento dell'iter amministrativo necessario per la cessione definitiva.
     Nella stessa seduta il Consiglio d'Amministrazione deliberava, tra l'altro, di dare mandato al Presidente al fine di:
-     procedere alla definizione degli accordi contrattuali connessi all'affitto del ramo aziendale relativo alla gestione del Centro Congressi del Lingotto e alla successiva cessione del Centro;
-     disporre la predisposizione di una perizia asseverata di un terzo indipendente con la quale attestare un valore di mercato ritenuto congruo sia con riferimento ai canoni di locazione che al prezzo di cessione;
-     prevedere per il contratto di affitto del ramo d'azienda una durata di tre mesi ulteriormente prorogabili per altri tre mesi e adeguate clausole a garanzia del proseguimento dell'attività congressuale già calendarizzata e dell'attività di promozione del Centro Congressi.
     Con la proposta di affitto del ramo d'azienda veniva così superata l'intenzione di Fiat Partecipazioni S.p.A. di cedere la proprietà del Centro Congressi e quindi di dare attuazione all'operazione descritta nella predetta deliberazione n. 119 approvata dal Consiglio Comunale in data 7 aprile 2006 (mecc. 2006 02489/064).
     In seguito alla deliberazione del Consiglio d'Amministrazione veniva affidato al dott. Stefano Marzari l'incarico a redigere la predetta perizia asseverata al fine di procedere ad una valutazione del ramo d'azienda relativo alla gestione del "Centro Congressi Lingotto" per addivenire alla cessione dello stesso; parallelamente alla predetta operazione di cessione, il perito doveva altresì stabilire un canone congruo per un periodo transitorio di tre/sei mesi in cui l'azienda poteva essere affittata al promissorio acquirente.
     In data 20 dicembre 2007 il Consiglio d'Amministrazione della società Expo 2000 deliberava di affittare il ramo "Centro Congressi" alla società "Fiat Attività Immobiliari S.p.A.".
     Nella stessa seduta il Presidente illustrava la predetta relazione di stima del ramo d'azienda "Centro Congressi Lingotto", dalla quale emergeva quale congruo prezzo di cessione del ramo d'azienda l'importo di Euro 240.123,00 che, al netto delle passività trasferite era pari a Euro 114.057,00. In riferimento invece al contratto d'affitto d'azienda, che dovrebbe precedere la cessione, il perito indicava come congruo un canone di Euro 35.000,00 trimestrali.
     Con atto a rogito del notaio Francesca Cilluffo del 21 dicembre 2007 rep. 23492/11270 la società "Expo 2000 S.p.A." ha sottoscritto con la società "Fiat Attività Immobiliari S.p.A." il contratto di affitto di uno dei suoi due rami di azienda, in particolare quello relativo alle attività legate alla gestione degli eventi congressuali.
     Tale contratto di affitto d'azienda, allegato al presente provvedimento, che ai sensi dell'articolo 2555 Codice Civile concerne "il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa", ha efficacia dal 1° gennaio 2008 al 30 aprile 2008 e si intende automaticamente rinnovato fino al 30 giugno 2008; è in ogni caso escluso il rinnovo tacito oltre il termine del 30 giugno 2008.
     Ai sensi del contratto suddetto la società Fiat Attività Immobiliari S.p.A. versa alla società Expo 2000 un canone di affitto per quattro mesi pari ad Euro 46.667,00 oltre IVA fino al 30 aprile 2008 e per il periodo di rinnovo di due mesi il canone d'affitto è di Euro 23.333,00.
     L'articolo 6 del contratto prevede, altresì, che "Fiat eserciterà il Ramo Aziendale sotto la ditta "Centro Congressi Lingotto" e lo gestirà senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte", mentre l'articolo 7 regolamenta il diritto d'opzione alla vendita e all'acquisto attribuito alle parti con la specifica previsione dell'adozione di un eventuale atto di indirizzo del Consiglio Comunale della Città di Torino in merito alla cessione del ramo aziendale che preveda prezzo di trasferimento, consistenza e perimetro del ramo d'azienda coincidenti con le previsioni del contratto d'affitto d'azienda e che sarà vincolante per le parti stesse.
     L'articolo 7 determina inoltre il prezzo di vendita del ramo aziendale in Euro 114.057,00 (salvo conguaglio).
     Per quanto riguarda il trattamento dei lavoratori l'articolo 3 del contratto di affitto evidenzia che l'affittuario del ramo d'azienda subentra nei contratti di lavoro attualmente in essere.
     Poiché l'Amministrazione intende dar corso al diritto di opzione previsto nell'articolo 7 del suddetto contratto si ritiene opportuno approvare la cessione in via definitiva del ramo d'azienda - così come delimitato nella relazione di stima, allegata al presente provvedimento, effettuata dal dott. Stefano Marzari nel dicembre 2007 - "Centro Congressi Lingotto" oggetto del contratto d'affitto stipulato in data 21 dicembre 2007 rep. 23492/11270.
     Con riferimento ai rapporti di lavoro attualmente in essere trova applicazione l'articolo 2112 Codice Civile prevedendo sin d'ora che - relativamente ai contratti di lavoro dei dipendenti di Expo 2000, facenti capo al ramo d'azienda oggetto della cessione e meglio indicati nell'allegato A del citato contratto di affitto del 21 dicembre 2007 (rep. 23492) - la società cessionaria si impegni a mantenere il livello occupazionale fino al trattamento di quiescenza dei dipendenti o a ricollocare i lavoratori stessi nelle società del Gruppo Fiat.
     In esito alla cessione del predetto ramo d'azienda la società "Fiat Attività Immobiliari S.p.A." o una società del Gruppo Fiat assumerà la gestione diretta degli eventi congressuali delle società facenti parte del Gruppo Fiat nonché di soggetti terzi, mentre "Expo 2000 S.p.A." potrà proseguire lo svolgimento dell'attività di organizzazione di congressi ed eventi a favore di terzi, presso qualsiasi luogo, continuando a svolgere un ruolo strategico nella gestione dell'attività congressuale nel territorio piemontese.
     In particolare per lo svolgimento dell'attività di organizzazione di congressi ed eventi a favore di terzi Expo 2000 ha a disposizione la struttura denominata "PalaOval", realizzata fra gli interventi previsti dalla Legge 9 ottobre 2000 n. 285 in materia di impianti olimpici e attualmente oggetto della concessione di anni cinque da parte del Comune di Torino in forza della deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2006 (mecc. 2006 10859/008).
     Di conseguenza, tenuto conto della cessione del ramo d'azienda del "Centro Congressi Lingotto", per valorizzare l'attività di Expo 2000 S.p.A. occorre rendere più pregnante in capo alla società stessa l'utilizzo dell'immobile denominato "PalaOval", anche mediante strategie a lungo termine che risultano incompatibili con l'attuale durata della concessione.
     Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e considerato che l'operazione delineata nella deliberazione n. 119 approvata dal Consiglio Comunale in data 7 aprile 2006 (mecc. 2006 02524/064), esecutiva dal 24 aprile 2006, non è stata attuata e non si intende darvi corso, tenuto altresì conto dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di affitto di azienda tra la società "Expo 2000 S.p.A." e la società "Fiat Attività Immobiliari S.p.A.", si ritiene necessario:
-     revocare la predetta deliberazione n. 119 (mecc. 2006 02524/064) avente ad oggetto "Acquisto della proprietà del Centro Congressi del Lingotto - Autorizzazione alla società FCT S.r.l. per l'assunzione di una partecipazione in una nuova società.";
-     approvare la cessione del ramo d'azienda dalla Società Expo 2000 S.p.A. alla società "Fiat Attività Immobiliari S.p.A.";
-     dare attuazione alla deliberazione (mecc. 2006 02489/064) relativamente all'incremento della quota del Comune di Torino fino al raggiungimento della quota di controllo in ottemperanza alla Legge Regione Piemonte n. 20/2006, con la precisazione che detto incremento sarà attuato mediante l'acquisto di quote da parte degli altri soci di Expo e non mediante un aumento di capitale sociale come precedentemente previsto nella deliberazione della Giunta Comunale del 6 marzo 2007 (mecc. 2007 01320/064) e nella determinazione dirigenziale n. 596 del 21 dicembre 2006 (mecc. 2006 11037/064) approvata in esecuzione della citata deliberazione n. 118;
-     prevedere nel Bilancio di Previsione 2008, in corso di approvazione, la spesa fino ad un massimo di Euro 1.300.000,00 per l'incremento della quota di controllo del Comune di Torino nella società Expo 2000 S.p.A.: al riguardo si precisa che detto importo, già previsto nel Bilancio Pluriennale 2006/2008 approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2006 e impegnato con la citata determinazione dirigenziale n. 596, non è stato utilizzato in quanto non è stata data attuazione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 non essendosi verificate le condizioni previste nel suddetto provvedimento consiliare;
-     al fine di valorizzare l'attività di Expo 2000, demandare a successivo provvedimento deliberativo dell'organo competente la valutazione della modificazione della durata della attuale concessione dell'immobile denominato "PalaOval" nonché la valutazione di un canone relativo alla concessione, dando mandato ad Expo 2000 di attuare tutte le strategie atte ad ottenere la massima valorizzazione dell'immobile in oggetto, realizzate anche mediante procedure ad evidenza pubblica.
     Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

     Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
     Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
     favorevole sulla regolarità tecnica;
     favorevole sulla regolarità contabile;
     Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)     di revocare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la deliberazione n. 119 (mecc. 2006 02524/064) approvata dal Consiglio Comunale in data 7 aprile 2006, esecutiva dal 24 aprile 2006, avente ad oggetto "Acquisto della proprietà del Centro Congressi del Lingotto - Autorizzazione alla società F.C.T. S.r.l. per l'assunzione di una partecipazione in una nuova società.";
2)     di prendere atto dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di affitto di azienda tra la società "Fiat Attività Immobiliari S.p.A." e la società "Expo 2000 S.p.A." (all. 1 - n. );
3)     di approvare la cessione del ramo di azienda, già oggetto del predetto contratto di affitto di azienda tra la società "Fiat Attività Immobiliari S.p.A." e la società "Expo 2000 S.p.A.";
4)     di dare attuazione alla deliberazione n. 118 (mecc. 2006 02489/064) relativamente all'incremento della quota del Comune di Torino fino al raggiungimento della quota di controllo in ottemperanza alla Legge Regione Piemonte n. 20/2006, da attuarsi mediante l'acquisto di quote da parte degli altri soci di Expo;
5)     di dare atto che non si sono verificate le condizioni per dare attuazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 6 marzo 2007 (mecc. 2007 01320/064) e alla determinazione dirigenziale n. 596 del 21 dicembre 2006 (mecc. 2006 11037/064) approvata in esecuzione della citata deliberazione n. 118/2006;
6)     di prevedere nel Bilancio di Previsione 2008, in corso di approvazione, la spesa fino ad un massimo di Euro 1.300.000,00 per l'incremento della quota di controllo del Comune di Torino nella società Expo 2000 S.p.A.;
7)     di demandare a successivo provvedimento deliberativo dell'organo competente la valutazione della modificazione, a favore della società Expo 2000 S.p.A., della durata dell'attuale concessione dell'immobile denominato "PalaOval", nonché la valutazione di un canone relativo alla concessione, dando mandato ad Expo 2000 S.p.A. di attuare tutte le strategie atte ad ottenere la massima valorizzazione dell'immobile in oggetto;
8)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.