Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore ICI - Gestione Accertamenti
n. ord. 70
2008 02341/013
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI I.C.I. PER L'ANNO 2008.
Proposta dell'Assessore Passoni.
L'articolo 1 comma 5 della Legge 24 dicembre 2007, n.
244 (Legge Finanziaria 2008) ha introdotto un'ulteriore detrazione
I.C.I. sulla prima casa definendone altresì i limiti applicativi
e le modalità operative per il rimborso ai Comuni da parte
dello Stato, della perdita di gettito.
La nuova detrazione statale, fruibile in sede di versamento
dell'Imposta Comunale sugli Immobili, è pari all'1,33 per
mille della base imponibile dell'abitazione principale fino ad
un limite massimo di Euro 200,00 ed è rapportata al periodo
dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione
principale.
Si tratta pertanto di un ulteriore importo che si aggiunge
alla detrazione comunale attualmente in vigore pari ad Euro 132,00
che per i contribuenti torinesi equivale ad una riduzione totale
che può arrivare fino ad un massimo di Euro 332,00 sulla
prima casa.
L'ulteriore detrazione statale non si applica alle abitazioni
principali classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 ovvero
abitazioni signorili, ville e castelli.
La minore imposta che ne deriva verrà rimborsata al
Comune attraverso un trasferimento compensativo a carico del Bilancio
dello Stato, per il 50% dell'ammontare riconosciuto in via previsionale
entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50% entro il
16 dicembre 2008.
Il rimborso verrà erogato sulla base di una certificazione
del Comune che attesti il minor gettito previsto ed eventuali
conguagli saranno effettuati entro il 31 maggio 2009.
Con le Risoluzioni n. 1/DPF del 31 gennaio 2008 e n. 5/DPF
del 15 febbraio 2008 il Ministero dell'Economia e delle Finanze
ha chiarito gli ambiti e le modalità di applicazione della
nuova detrazione I.C.I. sull'abitazione principale, prevista dal
comma 2-bis dell'articolo 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504,
introdotto dal già citato articolo 1 comma 5 della Legge
24 dicembre 2007 n. 244.
In particolare, l'ulteriore detrazione statale si applica
anche:
- alle pertinenze dell'abitazione principale, così
come individuate dall'articolo 4 comma 1 del Regolamento Comunale
dell'ICI;
- alle unità immobiliari possedute dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione
che non risultino locate;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari;
- alle unità immobiliari assegnate dagli istituti autonomi
per le case popolari (A.T.C.) e dagli enti di edilizia residenziale
pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione
dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
La detrazione statale non si applica invece alle unità
immobiliari assimilate all'abitazione principale:
- possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
le stesse non risultino locate;
- concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti fino
al 2° grado, che vi risiedano anagraficamente.
Inoltre, con il comma 6 dell'articolo 1, la Legge Finanziaria
2008 ha introdotto un criterio agevolativo in capo al coniuge
separato non assegnatario della casa coniugale.
Infatti l'articolo 3-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504
introdotto dal suddetto comma, prevede che il soggetto passivo
che, a seguito di provvedimento di separazione legale, divorzio,
annullamento o scioglimento del matrimonio, non risulti assegnatario
della casa coniugale, determini l'imposta dovuta applicando l'aliquota
deliberata per l'abitazione principale e le relative detrazioni
comunale e statale, calcolate in proporzione alla quota posseduta,
a condizione che egli non sia titolare del diritto di proprietà
o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione
situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
Infine, si confermano le aliquote I.C.I. e la detrazione
comunale per l'abitazione principale nelle misure in vigore nell'anno
2007, approvate con deliberazione della Consiglio Comunale del
28 marzo 2007 (mecc. 2007 01334/013), esecutiva dal 13 aprile
2007 e dettagliatamente indicate nel quadro sinottico allegato.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 20 marzo 2008,
che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di
previsione per l'anno 2008 da parte degli Enti Locali al 31 maggio
2008;
Visto l'articolo 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27 dicembre
2006 che prevede che le deliberazioni delle aliquote, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento.
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di approvare tutto quanto descritto in premessa;
2) di approvare il prospetto "I.C.I. nell'anno 2008 -
ALIQUOTE E DETRAZIONI" allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale della stessa (all. 1 - n.
) nel quale sono dettagliatamente indicate le aliquote
corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili confermando
in Euro 132,00 su base annua la detrazione comunale per l'abitazione
principale;
3) di dare decorrenza a tutto quanto previsto al precedente
punto 2) dal 1° gennaio 2008;
4) di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione,
conformemente alle modalità stabilite dal Decreto dei Ministri
delle Finanze e della Giustizia;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Testo
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
ALLEGATO 1
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REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA (per i casi diversi da quelli sotto elencati) |
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UNITA' ABITATIVE NON ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO |
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UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE NELLA QUALE SI RISIEDE ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE |
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UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI UTILIZZATA E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera c) |
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UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA DAL PROPRIETARIO IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL 2° GRADO A CONDIZIONE CHE GLI STESSI LA OCCUPINO A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E VI RISIEDANO ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera d) |
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UNITA' IMMOBILIARE DESTINATA AD USO ABITATIVO ED ASSEGNATA DALL'A.T.C. A RESIDENTI IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE; UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DEL C.I.T. ED ASSEGNATA DALL'A.T.C. A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE A RESIDENTI IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE; UNITA' IMMOBILIARE APPARTENENTE ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA DESTINATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOCIO ASSEGNATARIO, RESIDENTE IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettere a, b) |
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UNITA' IMMOBILIARE COSTITUENTE L'UNICA PROPRIETA' IMMOBILIARE, DELLA QUALE IL PROPRIETARIO NON PUO' ENTRARE IN POSSESSO PUR AVENDO INTIMATO LO SFRATTO (DOPO ALMENO TRE ACCESSI) E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera f) |
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UNITA' IMMOBILIARE CHE RISULTA NON OCCUPATA E PER LA QUALE NON RISULTA ESSERE STATO REGISTRATO CONTRATTO DI LOCAZIONE DA ALMENO DUE ANNI (L. 431/98 art. 2, comma 4) |
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UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN LOCAZIONE A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE CONDIZIONI STABILITE DALL'ACCORDO TERRITORIALE DEL 24/01/2008 (L. 431/98 art. 2, comma 4) SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO (REG. ICI, art. 4 bis) |
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UNITA' IMMOBILIARE INAGIBILE, INABITABILE E DI FATTO NON UTILIZZATA |
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** Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire della detrazione comunale pari a Euro 132,00 solo una volta e per una sola unità immobiliare (Reg. ICI art. 4 comma 2 bis). ** Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire della detrazione statale pari all'1,33 per mille della base imponibile per un importo non superiore a Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale, solo una volta e per una sola unità immobiliare. Si applica a tutte le abitazioni principali ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. |