Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Permessi di Costruire

n. ord. 98
2008 02278/038

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 GIUGNO 2008
(proposta dalla G.C. 13 maggio 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: SOPRAELEVAZIONE DI UN PIANO PIÙ SOTTOTETTO ABITABILE DI EDIFICIO A TRE PIANI FUORI TERRA, CLASSIFICATO COME CARATTERIZZANTE IL TESSUTO STORICO IN TORINO, VIA SAN BERNARDINO, 20. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 23 BIS DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G..

Proposta dell'Assessore Viano.

La Soc. ARCASE ARCHITECTURE SAS DI ENRICO IEZZA E C., con sede in Torino, via Lamarmora 18, in persona del legale rappresentante IEZZA ENRICO, ha presentato, in qualità di proprietaria dell'immobile, in data 5 maggio 2006 istanza prot. Ed. 2006-1-5878 volta ad ottenere permesso di costruire, in Torino via San Bernardino n. 20, per la sopraelevazione di un piano più sottotetto abitabile di edificio a tre piani fuori terra classificato "caratterizzante il tessuto storico" con modifiche interne ed esterne, avvalendosi della facoltà ammessa dall'articolo 26 comma 23 bis delle N.U.E.A. del P.R.G..
L'edificio esistente, costruito nel 1905, è costituito da un nucleo originario a due piani fuori terra, sopraelevato nello stesso periodo di un piano ed è compreso in Zona Urbana Storico Ambientale 22, in Area normativa Residenza R2 con indice fondiario 2,0 mq. S.L.P./mq. SF.
L'immobile si inserisce in un contesto di edifici originariamente di tre piani fuori terra, compromesso dalla costruzione, tra gli anni '60 e '70, di fabbricati di altezze discordanti come, nella fattispecie, l'edificio a sinistra di quello di cui trattasi, di più recente costruzione, realizzato a quattro piani fuori terra. L'intervento in progetto consiste nel restauro conservativo dell'edificio esistente con particolare attenzione al recupero degli elementi pregevoli della facciata, del passo carraio e della scala comune, oltre a modifiche esterne, consistenti nell'ampliamento dei balconi verso cortile e nella realizzazione di ascensore, modifiche nella distribuzione interna ai piani interrato, terreno, primo e secondo, demolizione di basso fabbricato interno cortile e costruzione di autorimessa interrata. E' prevista, altresì, la sopraelevazione di un piano, con realizzazione di sottotetto abitabile, al fine di attenuare la frattura tra gli edifici di altezze diverse presenti nella via.
L'articolo 26 comma 23 bis delle Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale disciplina le modalità d'intervento su immobili riconosciuti di valore storico-documentario esterni alla Zona Urbana Centrale Storica, consentendo di realizzare interventi edilizi in aggiunta a quelli indicati nella tabella dei tipi d'intervento contenuta nell'articolo 26 e relativo Allegato A delle N.U.E.A. del P.R.G., ordinariamente non superiori alla ristrutturazione edilizia, limitatamente agli edifici "di particolare interesse storico" dei gruppi 3, 4 e 5 e agli edifici "caratterizzanti il tessuto storico", a condizione che il progetto sia approvato dal Consiglio Comunale, avendo preventivamente acquisito il parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte.
L'intervento si qualifica come completamento di tipo f1) ai sensi dell'art. 4 delle N.U.E.A. del P.R.G.C. e pertanto supera quello massimo ammesso dalle norme di Piano, nel caso specifico, di risanamento conservativo per l'esterno degli edifici su spazi pubblici e per il sistema distributivo e la ristrutturazione edilizia per l'interno dei corpi di fabbrica e cortili, giardini privati e fronti verso tali spazi.
La normativa consente, in sostanza, di andare oltre le limitazioni d'intervento fissate ordinariamente dal Piano, orientate alla conservazione e valorizzazione delle preesistenze, sulla base di un progetto edilizio che sia riconosciuto migliorativo rispetto alle indicazioni di P.R.G., in quanto capace di delineare soluzioni architettoniche innovative ma organiche e pertinenti, finalizzate in primo luogo alla qualificazione del contesto urbano e ambientale in cui la preesistenza, costituita dall'edificio "caratterizzante", è inserita. Allo scopo di giungere ad un riconoscimento, il più ampio e fondato possibile, del carattere migliorativo della proposta d'intervento è stata attuata, come in altri casi simili, una procedura di dialogo e confronto sul progetto tra tecnici comunali, consulenti della Città e i progettisti che ha condotto, attraverso la modifica degli elaborati originari, alla attuale soluzione progettuale. Di particolare interesse risultano essere le due facciate su strada e su cortile, sia dal punto di vista dell'integrazione tra preesistenza e parte realizzata ex novo, sia rispetto al rapporto instaurato con il contesto urbano. Una specifica attenzione è stata dedicata agli aspetti architettonici e di dettaglio, tramite la ripresa in chiave contemporanea di elementi compositivi tardo eclettici che caratterizzano l'edificio preesistente e alcune delle costruzioni presenti nel contesto urbano circostante.
L'istruttoria tecnica si è conclusa con esito positivo con referto del Settore Permessi di Costruire del 18 marzo 2008, previo pareri favorevoli del Settore Urban Center pervenuto in data 27/09/2006, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte prot. DB 3321 del 16 marzo 2007 e della Commissione Edilizia nella seduta del 19 aprile 2007, in quanto l'intervento può essere ammesso ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 26 comma 23 bis delle N.U.E.A. del P.R.G., in aggiunta agli interventi indicati nella "Tabella dei tipi d'intervento" di cui all'articolo 26 e Allegato A.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare ai sensi dell'articolo 26 comma 23 bis delle N.U.E.A. del P.R.G., per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano, l'intervento di sopraelevazione di un piano, più sottotetto abitabile di edificio a tre piani fuori terra, classificato come "caratterizzante il tessuto storico"; demolizione di basso fabbricato interno al cortile e realizzazione di autorimessa interrata accessibile mediante piattaforma elevatrice; modifiche distributive interne ai piani interrato, terreno, primo e secondo e modifiche esterne consistenti nell'ampliamento dei balconi verso cortile e inserimento di ascensore esterno in Torino, via San Bernardino n. 20, come da allegato progetto in otto tavole e un elaborato grafico relativo all'inserimento ambientale (all. 1-9 - nn. ) a firma Arch. Davide Derossi. A condizione che il progetto sia adeguato, nel rispetto del Regolamento Edilizio, al fine di ottenere, verso via, l'allineamento tra il cornicione della porzione di edifico in sopraelevazione ed il cornicione dell'adiacente edificio esistente, a quattro piani fuori terra, posto a sinistra rispetto al prospetto.
Sono inoltre state espresse, seppure in modo non unanime, riserve ed osservazioni circa talune soluzioni adottate, con riferimento alle quali si richiama l'attenzione della proprietà per ogni utile approfondimento. In particolare:
- realizzare il manto di copertura in laterizio, in alternativa al rame;
- progettare abbaini a timpano con copertura a falde, in luogo di quelli a copertura curva;
- non posizionare le formelle decorative in ardesia sulla porzione di facciata in sopraelevazione verso via;
- arretrare il posizionamento delle ringhiere relative alle finestre della parte in sopraelevazione, al fine di consentire il posizionamento di infissi esterni, a persiana, uguali a quelli esistenti al primo piano dell'edificio.
Tale procedura consente la realizzazione dell'intervento di cui trattasi in aggiunta a quelli indicati nella tabella dei tipi di intervento di cui all'articolo 26 e Allegato A delle N.U.E.A. del P.R.G., secondo cui sarebbero ammessi interventi fino al risanamento conservativo/ristrutturazione edilizia.
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.