Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Permessi di Costruire
n. ord. 98
2008 02278/038
OGGETTO: SOPRAELEVAZIONE DI UN PIANO PIÙ SOTTOTETTO ABITABILE DI EDIFICIO A TRE PIANI FUORI TERRA, CLASSIFICATO COME CARATTERIZZANTE IL TESSUTO STORICO IN TORINO, VIA SAN BERNARDINO, 20. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 23 BIS DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G..
Proposta dell'Assessore Viano.
La Soc. ARCASE ARCHITECTURE SAS DI ENRICO IEZZA E C.,
con sede in Torino, via Lamarmora 18, in persona del legale rappresentante
IEZZA ENRICO, ha presentato, in qualità di proprietaria
dell'immobile, in data 5 maggio 2006 istanza prot. Ed. 2006-1-5878
volta ad ottenere permesso di costruire, in Torino via San Bernardino
n. 20, per la sopraelevazione di un piano più sottotetto
abitabile di edificio a tre piani fuori terra classificato "caratterizzante
il tessuto storico" con modifiche interne ed esterne, avvalendosi
della facoltà ammessa dall'articolo 26 comma 23 bis delle
N.U.E.A. del P.R.G..
L'edificio esistente, costruito nel 1905, è costituito
da un nucleo originario a due piani fuori terra, sopraelevato
nello stesso periodo di un piano ed è compreso in Zona
Urbana Storico Ambientale 22, in Area normativa Residenza R2 con
indice fondiario 2,0 mq. S.L.P./mq. SF.
L'immobile si inserisce in un contesto di edifici originariamente
di tre piani fuori terra, compromesso dalla costruzione, tra gli
anni '60 e '70, di fabbricati di altezze discordanti come, nella
fattispecie, l'edificio a sinistra di quello di cui trattasi,
di più recente costruzione, realizzato a quattro piani
fuori terra. L'intervento in progetto consiste nel restauro conservativo
dell'edificio esistente con particolare attenzione al recupero
degli elementi pregevoli della facciata, del passo carraio e della
scala comune, oltre a modifiche esterne, consistenti nell'ampliamento
dei balconi verso cortile e nella realizzazione di ascensore,
modifiche nella distribuzione interna ai piani interrato, terreno,
primo e secondo, demolizione di basso fabbricato interno cortile
e costruzione di autorimessa interrata. E' prevista, altresì,
la sopraelevazione di un piano, con realizzazione di sottotetto
abitabile, al fine di attenuare la frattura tra gli edifici di
altezze diverse presenti nella via.
L'articolo 26 comma 23 bis delle Norme Urbanistico-Edilizie
di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale disciplina
le modalità d'intervento su immobili riconosciuti di valore
storico-documentario esterni alla Zona Urbana Centrale Storica,
consentendo di realizzare interventi edilizi in aggiunta a quelli
indicati nella tabella dei tipi d'intervento contenuta nell'articolo
26 e relativo Allegato A delle N.U.E.A. del P.R.G., ordinariamente
non superiori alla ristrutturazione edilizia, limitatamente agli
edifici "di particolare interesse storico" dei gruppi
3, 4 e 5 e agli edifici "caratterizzanti il tessuto storico",
a condizione che il progetto sia approvato dal Consiglio Comunale,
avendo preventivamente acquisito il parere della Soprintendenza
per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte.
L'intervento si qualifica come completamento di tipo f1)
ai sensi dell'art. 4 delle N.U.E.A. del P.R.G.C. e pertanto supera
quello massimo ammesso dalle norme di Piano, nel caso specifico,
di risanamento conservativo per l'esterno degli edifici su spazi
pubblici e per il sistema distributivo e la ristrutturazione edilizia
per l'interno dei corpi di fabbrica e cortili, giardini privati
e fronti verso tali spazi.
La normativa consente, in sostanza, di andare oltre le limitazioni
d'intervento fissate ordinariamente dal Piano, orientate alla
conservazione e valorizzazione delle preesistenze, sulla base
di un progetto edilizio che sia riconosciuto migliorativo rispetto
alle indicazioni di P.R.G., in quanto capace di delineare soluzioni
architettoniche innovative ma organiche e pertinenti, finalizzate
in primo luogo alla qualificazione del contesto urbano e ambientale
in cui la preesistenza, costituita dall'edificio "caratterizzante",
è inserita. Allo scopo di giungere ad un riconoscimento,
il più ampio e fondato possibile, del carattere migliorativo
della proposta d'intervento è stata attuata, come in altri
casi simili, una procedura di dialogo e confronto sul progetto
tra tecnici comunali, consulenti della Città e i progettisti
che ha condotto, attraverso la modifica degli elaborati originari,
alla attuale soluzione progettuale. Di particolare interesse risultano
essere le due facciate su strada e su cortile, sia dal punto di
vista dell'integrazione tra preesistenza e parte realizzata ex
novo, sia rispetto al rapporto instaurato con il contesto urbano.
Una specifica attenzione è stata dedicata agli aspetti
architettonici e di dettaglio, tramite la ripresa in chiave contemporanea
di elementi compositivi tardo eclettici che caratterizzano l'edificio
preesistente e alcune delle costruzioni presenti nel contesto
urbano circostante.
L'istruttoria tecnica si è conclusa con esito positivo
con referto del Settore Permessi di Costruire del 18 marzo 2008,
previo pareri favorevoli del Settore Urban Center pervenuto in
data 27/09/2006, della Soprintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio del Piemonte prot. DB 3321 del 16 marzo 2007
e della Commissione Edilizia nella seduta del 19 aprile 2007,
in quanto l'intervento può essere ammesso ai sensi e con
le procedure di cui all'articolo 26 comma 23 bis delle N.U.E.A.
del P.R.G., in aggiunta agli interventi indicati nella "Tabella
dei tipi d'intervento" di cui all'articolo 26 e Allegato
A.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare ai sensi dell'articolo 26 comma 23 bis
delle N.U.E.A. del P.R.G., per i motivi espressi in narrativa
che integralmente si richiamano, l'intervento di sopraelevazione
di un piano, più sottotetto abitabile di edificio a tre
piani fuori terra, classificato come "caratterizzante il
tessuto storico"; demolizione di basso fabbricato interno
al cortile e realizzazione di autorimessa interrata accessibile
mediante piattaforma elevatrice; modifiche distributive interne
ai piani interrato, terreno, primo e secondo e modifiche esterne
consistenti nell'ampliamento dei balconi verso cortile e inserimento
di ascensore esterno in Torino, via San Bernardino n. 20, come
da allegato progetto in otto tavole e un elaborato grafico relativo
all'inserimento ambientale (all. 1-9 - nn.
) a firma Arch. Davide Derossi. A condizione che il progetto sia
adeguato, nel rispetto del Regolamento Edilizio, al fine di ottenere,
verso via, l'allineamento tra il cornicione della porzione di
edifico in sopraelevazione ed il cornicione dell'adiacente edificio
esistente, a quattro piani fuori terra, posto a sinistra rispetto
al prospetto.
Sono inoltre state espresse, seppure in modo non unanime, riserve
ed osservazioni circa talune soluzioni adottate, con riferimento
alle quali si richiama l'attenzione della proprietà per
ogni utile approfondimento. In particolare:
- realizzare il manto di copertura in laterizio, in alternativa
al rame;
- progettare abbaini a timpano con copertura a falde, in luogo
di quelli a copertura curva;
- non posizionare le formelle decorative in ardesia sulla
porzione di facciata in sopraelevazione verso via;
- arretrare il posizionamento delle ringhiere relative alle
finestre della parte in sopraelevazione, al fine di consentire
il posizionamento di infissi esterni, a persiana, uguali a quelli
esistenti al primo piano dell'edificio.
Tale procedura consente la realizzazione dell'intervento di cui
trattasi in aggiunta a quelli indicati nella tabella dei tipi
di intervento di cui all'articolo 26 e Allegato A delle N.U.E.A.
del P.R.G., secondo cui sarebbero ammessi interventi fino al risanamento
conservativo/ristrutturazione edilizia.
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.