Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Settore Convenzioni e Contratti
n. ord. 99
2008 02134/104
OGGETTO: AMBITO 8.18/1 PR.IN. SPINA 2 - CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALL`A.T.C. DI TORINO - SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 7 APRILE 2006 (MECC. 2006 02490/104) - RETTIFICHE - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Tricarico.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 aprile
2006 (mecc. 2006 02490/104), esecutiva in data 24 aprile 2006,
sono stati approvati gli schemi di convenzione per la concessione
all'A.T.C., Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di
Torino, del diritto di superficie novantanovennale sulle aree
di proprietà comunale sulle quali sono stati localizzati
i diritti edificatori comunali, destinati ad edilizia residenziale
pubblica, generati nell'ambito dei Programmi Integrati e dei Programmi
di Riqualificazione Urbana approvati dalla Città.
Tra gli schemi di convenzione approvati con il predetto provvedimento,
risulta anche il Lotto ubicato nell'ambito 8.18/1 del PRIN Spina
2, sul quale sono stati localizzati diritti edificatori comunali
pari a mq. 1.800 di superficie lorda di pavimento, assegnati all'A.T.C.
di Torino con deliberazione della Giunta Comunale in data 2 luglio
2002 (mecc. 2002 04833/104), esecutiva dal 21 luglio 2002.
Il valore dell'area è stato determinato in Euro 331.603,33.
Con deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data
27 giugno 2005 (mecc. 2005 03023/009), esecutiva dall'11 luglio
2005, è stata approvata la variazione al PRIN Spina 2,
che rende compatibili dal punto di vista urbanistico-edilizio
gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica previsti dal
programma stesso.
Sull'area è stato localizzato un finanziamento di
Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata ai sensi della Legge
17 febbraio 1992, n. 179, art. 4, pari a Euro 1.975.057,71 assegnato
all'A.T.C. con deliberazione della Giunta Comunale in data 7 agosto
2001 (mecc. 2001 06852/12), esecutiva dal 26 agosto 2001, in esito
a procedura di evidenza pubblica espletata dalla Città
in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 46-20721
del 7 luglio 1997.
Gli alloggi saranno assegnati dall'A.T.C., nel rispetto dei
criteri stabiliti dalla Regione, riportati nel bando comunale,
e sono pertanto esclusi dall'applicazione della Legge Regionale
28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 1 della
medesima legge.
Ai sensi della deliberazione regionale sopra citata, gli
alloggi realizzati dovranno essere assegnati in locazione permanente
ed il canone di locazione, comprensivo delle spese di amministrazione,
conservazione e fiscali, dovrà essere definito in misura
non superiore al 4,5% del prezzo di prima cessione, quest'ultimo
stabilito con l'applicazione dei criteri alla Convenzione Tipo
approvata dal Consiglio Regionale del Piemonte il 21 giugno 1984
n. 714 - C.R. 6794.
In merito l'A.T.C. si era riservata di predisporre il calcolo
del prezzo di prima cessione, in conformità ai criteri
di cui alla summenzionata Convenzione Tipo regionale, non appena
fossero definiti gli elementi progettuali di massima necessari
a tale calcolo; pertanto, con la deliberazione in data 7 aprile
2006 sopra richiamata il Consiglio Comunale ha demandato a successiva
deliberazione della Giunta Comunale l'adozione del prezzo così
definito.
In data 27 ottobre 2006 l'A.T.C. ha trasmesso alla Città
la documentazione occorrente per il rilascio del parere tecnico
relativo al calcolo del prezzo di prima cessione.
Con nota in data 30 novembre 2006 il Settore Edilizia Abitativa
Pubblica Nuove Opere ha espresso parere favorevole.
La ridefinizione dell'assetto urbanistico del PRIN Spina
2 ha imposto agli operatori una soluzione planivolumetrica che
prevede per il lotto concesso dalla Città all'Edilgros
S.p.A. in diritto di superficie, confinante con quello assegnato
all'A.T.C., la realizzazione di un edificio in aderenza al confine
di quest'ultimo.
Sul lotto concessole con convenzione sottoscritta in data
31 marzo 2003, rogito Notaio Castiglione, rep. n. 55612/22874,
la Società Edilgros ha realizzato un intervento di Edilizia
Residenziale Sovvenzionata ai sensi dell'articolo 9 della Legge
493/1993, consistente in un edificio a 6 piani fuori terra posto
sul confine, con balconi aggettanti sul lotto assegnato all'A.T.C..
Con nota in data 15 gennaio 2007 il Settore Logistica e Valutazioni
Immobiliari ha individuato, sul lotto assegnato ad ATC, due aree,
meglio illustrate nella planimetria allegata al presente provvedimento
(allegato 1) che devono essere sottoposte a particolare regolamentazione
sotto il profilo patrimoniale, in conseguenza della soluzione
planivolumetrica sopra indicata; più precisamente trattasi
di:
1) un'area di circa mq. 28, che A.T.C. deve concedere alla
Edilgros S.p.A. in uso esclusivo per la sola manutenzione ed il
mantenimento dei balconi, da disciplinarsi con specifico contratto
tra i due operatori interessati che devono concordare il valore
relativo;
2) un'area da concedere in servitù permanente d'affaccio,
la cui valutazione è stata determinata dal Settore Logistica
e Valutazioni Immobiliari in Euro 5.800,00; poiché tale
vincolo grava sul lotto assegnato ad A.T.C. l'onere predetto deve
essere riconosciuto in deduzione dal corrispettivo per concessione
del diritto di superficie dovuto dall'Agenzia alla Città;
lo stesso onere sarà quindi addebitato dalla Città
all'Edilgros S.p.A. in sede di formalizzazione della convenzione
che avrà per oggetto la rettifica della convenzione sottoscritta
in data 31 marzo 2003, resasi necessaria a seguito della nuova
soluzione planivolumetrica adottata e che costituirà oggetto
di specifico separato provvedimento del Consiglio Comunale.
In data 18 settembre è stato sottoscritto dall'A.T.C.
e dall'Edilgros S.p.A. il contratto preliminare avente per oggetto
la concessione alla predetta Società di servitù
volontaria, a titolo oneroso, sull'area di circa mq. 28 indicata
al punto 1); tale contratto precisa che il rogito notarile di
costituzione della servitù dovrà obbligatoriamente
essere stipulato presso lo Studio Notarile prescelto dalle parti,
entro e non oltre 20 giorni dalla data di sottoscrizione della
convenzione per la cessione del lotto fondiario all'A.T.C. da
parte della Città.
In considerazione della deduzione dell'importo di Euro 5.800,00
per costituzione della servitù di cui al punto 2), il corrispettivo
per concessione del diritto di superficie, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale in data 7 aprile 2006 (mecc. 2006 02490/104),
viene ridotto ad Euro 325.803,33 e, conseguentemente il prezzo
di prima cessione proposto dall'A.T.C., sulla cui base saranno
calcolati i canoni di locazione, viene determinato alla data di
riferimento del 31 marzo 2006 in Euro 1.582,43 per gli alloggi
ed Euro 1.107,70 per i box auto, come meglio illustrato nell'elaborato
che si allega al presente provvedimento (allegato 2); sono fatti
salvi gli aggiornamenti previsti dall'articolo 8 dello schema
di convenzione approvato dal Consiglio Comunale in data 7 aprile
2006 che decorreranno dalla data di riferimento summenzionata.
Inoltre, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Settore
Logistica e Valutazioni Immobiliari in data 15 gennaio 2007 e
del successivo accordo stipulato da Edilgros S.p.A. ed A.T.C.
occorre approvare le integrazioni, esposte nel dispositivo del
presente provvedimento, allo schema di convenzione approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 aprile 2006 (mecc.
2006 02490/104), al fine di recepire la particolare regolamentazione
cui sono soggette le aree individuate ai precedenti punti 1) e
2), comprese nel Lotto assegnato all'A.T.C..
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità contabile;
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,
le seguenti rettifiche e integrazioni allo schema di convenzione,
avente per oggetto la concessione del diritto di superficie sul
Lotto ubicato nell'ambito 8.18/1 del PRIN Spina 2, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 aprile 2006 (mecc.
2006 02490/104):
- il dodicesimo capoverso delle premesse viene così
riformulato:
"Con deliberazione in data 7 aprile 2006 (mecc. 2006 02490/104),
esecutiva in data 24 aprile 2006, che, in copia conforme all'originale,
unitamente agli allegati, si allega al presente atto sotto la
lettera ".....", il Consiglio Comunale ha approvato
la concessione all'A.T.C. di Torino dell'area summenzionata in
diritto di superficie novantanovennale ed il relativo schema convenzionale
successivamente rettificato con deliberazione in data
.,
n.
., esecutiva in data
,
che, in copia conforme all'originale, unitamente agli allegati,
si allega al presente atto sotto la lettera ".....",
omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti.";
- il tredicesimo capoverso delle premesse viene così
riformulato:
"L'area oggetto della presente Convenzione e dell'istanza
di concessione, di circa mq. 1.178, è distinta a catasto
terreni al Foglio 1239, Part. 158, posta alle seguenti coerenze
.";
- il sedicesimo capoverso delle premesse viene così
riformulato:
"Si richiama la domanda dell'A.T.C. di Torino di partecipazione
al bando sopra citato, la quale si allega in copia conforme al
presente atto sotto la lettera
.";
- il secondo capoverso dell'art. 1 viene integralmente sostituito
dai seguenti capoversi:
"Il diritto di superficie di cui sopra è concesso
sull'immobile libero da persone, pesi e vincoli di qualsiasi natura,
ad eccezione di quelli indicati in prosieguo, nonchè da
trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie e privilegi
di sorta e si intende esteso all'utilizzazione del sottosuolo,
nei limiti necessari all'esecuzione delle opere previste dai progetti
approvati dal Comune.
La Concessionaria si impegna a concedere le seguenti servitù
alla Società Edilgros S.p.A., titolare del diritto di superficie
concesso dal Comune di Torino sul fondo limitrofo, distinto a
catasto terreni al Foglio 1239, part. 161 con convenzione atto
rogito Notaio Castiglione in data 31 marzo 2003, rep. n. 55612/atti
n. 22874:
a) servitù permanente d'affaccio sul terreno distinto
a catasto terreni al Foglio 1239 n. 158 a favore del fondo limitrofo,
come meglio illustrato nella planimetria che si allega al presente
atto sotto la lettera
..;
b) servitù volontaria, permanente e a titolo oneroso
sull'area di circa mq. 28, sul terreno distinto a catasto terreni
al Foglio 1239 n. 158, destinata a cortile sovrastante la soletta
dei box del nuovo fabbricato, per la manutenzione ed il mantenimento
dei balconi del confinante edificio realizzato dalla Società
Edilgros, come meglio illustrato nella planimetria che si allega
al presente atto sotto la lettera
..
..;
- la lettera a) del primo capoverso dell'art. 3, relativa
all'onere a carico dell'A.T.C. per costo di acquisizione dell'area,
viene così riformulata:
"a) importo di Euro 325.803,33 riferito a mq. 1.800
di S.L.P., per costo di acquisizione dell'area concessa in diritto
di superficie, determinato in base ai criteri stabiliti con deliberazione
n. 55 del Consiglio Comunale dell'11 aprile 2005, (mecc. 2005
01215/104);
La Concessionaria si impegna ad effettuare i pagamenti con le
modalità stabilite al successivo art. 4.";
- alla lettera a) del primo capoverso dell'art. 4, relativo
alle modalità di pagamento dell'onere a carico dell'A.T.C.
per costo di acquisizione dell'area, l'importo di Euro 331.603,33
viene sostituito con l'importo di Euro 325.803,33;
- rimane invariata ogni altra parte del predetto schema non
espressamente modificata dal presente provvedimento;
2) di approvare la determinazione del prezzo di prima cessione
degli alloggi e dei box auto, illustrata nell'elaborato allegato
al presente provvedimento (all. 2 - n. ), proposta
da A.T.C. e vagliata con esito positivo dai competenti Uffici
Comunali; i dati relativi completano le parti previste in proposito
all'articolo 8 "Criteri per la locazione" dello schema
di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 7 aprile 2006 (mecc. 2006 02490/104); tale prezzo, determinato
alla data di riferimento del 31 marzo 2006 sarà aggiornato
da tale data secondo quanto stabilito dall'articolo 8 summenzionato;
3) di dare atto che le servitù di cui al precedente
punto 1) saranno costituite fra l'A.T.C. e l'Edilgros S.p.A. con
riferimento alle aree individuate nella planimetria allegata (all.
1 - n. );
4) di dare atto che l'importo di Euro 5.800,00 per servitù
permanente d'affaccio, già riconosciuto in deduzione dal
valore del corrispettivo dovuto da A.T.C. per acquisizione dell'area,
sarà addebitato dalla Città all'Edilgros S.p.A.
in sede di formalizzazione della convenzione che avrà per
oggetto la rettifica della convenzione sottoscritta con quest'ultima
in data 31 marzo 2003, resasi necessaria a seguito della nuova
soluzione planivolumetrica adottata e che costituirà oggetto
di specifico separato provvedimento del Consiglio Comunale;
5) di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.