Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Settore Convenzioni e Contratti

n. ord. 99
2008 02134/104

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 GIUGNO 2008

(proposta dalla G.C. 22 aprile 2008)

OGGETTO: AMBITO 8.18/1 PR.IN. SPINA 2 - CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALL`A.T.C. DI TORINO - SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 7 APRILE 2006 (MECC. 2006 02490/104) - RETTIFICHE - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Tricarico.

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 aprile 2006 (mecc. 2006 02490/104), esecutiva in data 24 aprile 2006, sono stati approvati gli schemi di convenzione per la concessione all'A.T.C., Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, del diritto di superficie novantanovennale sulle aree di proprietà comunale sulle quali sono stati localizzati i diritti edificatori comunali, destinati ad edilizia residenziale pubblica, generati nell'ambito dei Programmi Integrati e dei Programmi di Riqualificazione Urbana approvati dalla Città.
Tra gli schemi di convenzione approvati con il predetto provvedimento, risulta anche il Lotto ubicato nell'ambito 8.18/1 del PRIN Spina 2, sul quale sono stati localizzati diritti edificatori comunali pari a mq. 1.800 di superficie lorda di pavimento, assegnati all'A.T.C. di Torino con deliberazione della Giunta Comunale in data 2 luglio 2002 (mecc. 2002 04833/104), esecutiva dal 21 luglio 2002.
Il valore dell'area è stato determinato in Euro 331.603,33.
Con deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data 27 giugno 2005 (mecc. 2005 03023/009), esecutiva dall'11 luglio 2005, è stata approvata la variazione al PRIN Spina 2, che rende compatibili dal punto di vista urbanistico-edilizio gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica previsti dal programma stesso.
Sull'area è stato localizzato un finanziamento di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata ai sensi della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 4, pari a Euro 1.975.057,71 assegnato all'A.T.C. con deliberazione della Giunta Comunale in data 7 agosto 2001 (mecc. 2001 06852/12), esecutiva dal 26 agosto 2001, in esito a procedura di evidenza pubblica espletata dalla Città in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 46-20721 del 7 luglio 1997.
Gli alloggi saranno assegnati dall'A.T.C., nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione, riportati nel bando comunale, e sono pertanto esclusi dall'applicazione della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge.
Ai sensi della deliberazione regionale sopra citata, gli alloggi realizzati dovranno essere assegnati in locazione permanente ed il canone di locazione, comprensivo delle spese di amministrazione, conservazione e fiscali, dovrà essere definito in misura non superiore al 4,5% del prezzo di prima cessione, quest'ultimo stabilito con l'applicazione dei criteri alla Convenzione Tipo approvata dal Consiglio Regionale del Piemonte il 21 giugno 1984 n. 714 - C.R. 6794.
In merito l'A.T.C. si era riservata di predisporre il calcolo del prezzo di prima cessione, in conformità ai criteri di cui alla summenzionata Convenzione Tipo regionale, non appena fossero definiti gli elementi progettuali di massima necessari a tale calcolo; pertanto, con la deliberazione in data 7 aprile 2006 sopra richiamata il Consiglio Comunale ha demandato a successiva deliberazione della Giunta Comunale l'adozione del prezzo così definito.
In data 27 ottobre 2006 l'A.T.C. ha trasmesso alla Città la documentazione occorrente per il rilascio del parere tecnico relativo al calcolo del prezzo di prima cessione.
Con nota in data 30 novembre 2006 il Settore Edilizia Abitativa Pubblica Nuove Opere ha espresso parere favorevole.
La ridefinizione dell'assetto urbanistico del PRIN Spina 2 ha imposto agli operatori una soluzione planivolumetrica che prevede per il lotto concesso dalla Città all'Edilgros S.p.A. in diritto di superficie, confinante con quello assegnato all'A.T.C., la realizzazione di un edificio in aderenza al confine di quest'ultimo.
Sul lotto concessole con convenzione sottoscritta in data 31 marzo 2003, rogito Notaio Castiglione, rep. n. 55612/22874, la Società Edilgros ha realizzato un intervento di Edilizia Residenziale Sovvenzionata ai sensi dell'articolo 9 della Legge 493/1993, consistente in un edificio a 6 piani fuori terra posto sul confine, con balconi aggettanti sul lotto assegnato all'A.T.C..
Con nota in data 15 gennaio 2007 il Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari ha individuato, sul lotto assegnato ad ATC, due aree, meglio illustrate nella planimetria allegata al presente provvedimento (allegato 1) che devono essere sottoposte a particolare regolamentazione sotto il profilo patrimoniale, in conseguenza della soluzione planivolumetrica sopra indicata; più precisamente trattasi di:
1) un'area di circa mq. 28, che A.T.C. deve concedere alla Edilgros S.p.A. in uso esclusivo per la sola manutenzione ed il mantenimento dei balconi, da disciplinarsi con specifico contratto tra i due operatori interessati che devono concordare il valore relativo;
2) un'area da concedere in servitù permanente d'affaccio, la cui valutazione è stata determinata dal Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari in Euro 5.800,00; poiché tale vincolo grava sul lotto assegnato ad A.T.C. l'onere predetto deve essere riconosciuto in deduzione dal corrispettivo per concessione del diritto di superficie dovuto dall'Agenzia alla Città; lo stesso onere sarà quindi addebitato dalla Città all'Edilgros S.p.A. in sede di formalizzazione della convenzione che avrà per oggetto la rettifica della convenzione sottoscritta in data 31 marzo 2003, resasi necessaria a seguito della nuova soluzione planivolumetrica adottata e che costituirà oggetto di specifico separato provvedimento del Consiglio Comunale.
In data 18 settembre è stato sottoscritto dall'A.T.C. e dall'Edilgros S.p.A. il contratto preliminare avente per oggetto la concessione alla predetta Società di servitù volontaria, a titolo oneroso, sull'area di circa mq. 28 indicata al punto 1); tale contratto precisa che il rogito notarile di costituzione della servitù dovrà obbligatoriamente essere stipulato presso lo Studio Notarile prescelto dalle parti, entro e non oltre 20 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione per la cessione del lotto fondiario all'A.T.C. da parte della Città.
In considerazione della deduzione dell'importo di Euro 5.800,00 per costituzione della servitù di cui al punto 2), il corrispettivo per concessione del diritto di superficie, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 aprile 2006 (mecc. 2006 02490/104), viene ridotto ad Euro 325.803,33 e, conseguentemente il prezzo di prima cessione proposto dall'A.T.C., sulla cui base saranno calcolati i canoni di locazione, viene determinato alla data di riferimento del 31 marzo 2006 in Euro 1.582,43 per gli alloggi ed Euro 1.107,70 per i box auto, come meglio illustrato nell'elaborato che si allega al presente provvedimento (allegato 2); sono fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'articolo 8 dello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale in data 7 aprile 2006 che decorreranno dalla data di riferimento summenzionata.
Inoltre, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari in data 15 gennaio 2007 e del successivo accordo stipulato da Edilgros S.p.A. ed A.T.C. occorre approvare le integrazioni, esposte nel dispositivo del presente provvedimento, allo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 aprile 2006 (mecc. 2006 02490/104), al fine di recepire la particolare regolamentazione cui sono soggette le aree individuate ai precedenti punti 1) e 2), comprese nel Lotto assegnato all'A.T.C..
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità contabile;
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti rettifiche e integrazioni allo schema di convenzione, avente per oggetto la concessione del diritto di superficie sul Lotto ubicato nell'ambito 8.18/1 del PRIN Spina 2, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 aprile 2006 (mecc. 2006 02490/104):
- il dodicesimo capoverso delle premesse viene così riformulato:
"Con deliberazione in data 7 aprile 2006 (mecc. 2006 02490/104), esecutiva in data 24 aprile 2006, che, in copia conforme all'originale, unitamente agli allegati, si allega al presente atto sotto la lettera ".....", il Consiglio Comunale ha approvato la concessione all'A.T.C. di Torino dell'area summenzionata in diritto di superficie novantanovennale ed il relativo schema convenzionale successivamente rettificato con deliberazione in data ……………., n. ………., esecutiva in data …………, che, in copia conforme all'originale, unitamente agli allegati, si allega al presente atto sotto la lettera ".....", omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti.";
- il tredicesimo capoverso delle premesse viene così riformulato:
"L'area oggetto della presente Convenzione e dell'istanza di concessione, di circa mq. 1.178, è distinta a catasto terreni al Foglio 1239, Part. 158, posta alle seguenti coerenze ……….";
- il sedicesimo capoverso delle premesse viene così riformulato:
"Si richiama la domanda dell'A.T.C. di Torino di partecipazione al bando sopra citato, la quale si allega in copia conforme al presente atto sotto la lettera ….";
- il secondo capoverso dell'art. 1 viene integralmente sostituito dai seguenti capoversi:
"Il diritto di superficie di cui sopra è concesso sull'immobile libero da persone, pesi e vincoli di qualsiasi natura, ad eccezione di quelli indicati in prosieguo, nonchè da trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie e privilegi di sorta e si intende esteso all'utilizzazione del sottosuolo, nei limiti necessari all'esecuzione delle opere previste dai progetti approvati dal Comune.
La Concessionaria si impegna a concedere le seguenti servitù alla Società Edilgros S.p.A., titolare del diritto di superficie concesso dal Comune di Torino sul fondo limitrofo, distinto a catasto terreni al Foglio 1239, part. 161 con convenzione atto rogito Notaio Castiglione in data 31 marzo 2003, rep. n. 55612/atti n. 22874:
a) servitù permanente d'affaccio sul terreno distinto a catasto terreni al Foglio 1239 n. 158 a favore del fondo limitrofo, come meglio illustrato nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera …..;
b) servitù volontaria, permanente e a titolo oneroso sull'area di circa mq. 28, sul terreno distinto a catasto terreni al Foglio 1239 n. 158, destinata a cortile sovrastante la soletta dei box del nuovo fabbricato, per la manutenzione ed il mantenimento dei balconi del confinante edificio realizzato dalla Società Edilgros, come meglio illustrato nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera …..…..;
- la lettera a) del primo capoverso dell'art. 3, relativa all'onere a carico dell'A.T.C. per costo di acquisizione dell'area, viene così riformulata:
"a) importo di Euro 325.803,33 riferito a mq. 1.800 di S.L.P., per costo di acquisizione dell'area concessa in diritto di superficie, determinato in base ai criteri stabiliti con deliberazione n. 55 del Consiglio Comunale dell'11 aprile 2005, (mecc. 2005 01215/104);
La Concessionaria si impegna ad effettuare i pagamenti con le modalità stabilite al successivo art. 4.";
- alla lettera a) del primo capoverso dell'art. 4, relativo alle modalità di pagamento dell'onere a carico dell'A.T.C. per costo di acquisizione dell'area, l'importo di Euro 331.603,33 viene sostituito con l'importo di Euro 325.803,33;
- rimane invariata ogni altra parte del predetto schema non espressamente modificata dal presente provvedimento;
2) di approvare la determinazione del prezzo di prima cessione degli alloggi e dei box auto, illustrata nell'elaborato allegato al presente provvedimento (all. 2 - n. ), proposta da A.T.C. e vagliata con esito positivo dai competenti Uffici Comunali; i dati relativi completano le parti previste in proposito all'articolo 8 "Criteri per la locazione" dello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 aprile 2006 (mecc. 2006 02490/104); tale prezzo, determinato alla data di riferimento del 31 marzo 2006 sarà aggiornato da tale data secondo quanto stabilito dall'articolo 8 summenzionato;
3) di dare atto che le servitù di cui al precedente punto 1) saranno costituite fra l'A.T.C. e l'Edilgros S.p.A. con riferimento alle aree individuate nella planimetria allegata (all. 1 - n. );
4) di dare atto che l'importo di Euro 5.800,00 per servitù permanente d'affaccio, già riconosciuto in deduzione dal valore del corrispettivo dovuto da A.T.C. per acquisizione dell'area, sarà addebitato dalla Città all'Edilgros S.p.A. in sede di formalizzazione della convenzione che avrà per oggetto la rettifica della convenzione sottoscritta con quest'ultima in data 31 marzo 2003, resasi necessaria a seguito della nuova soluzione planivolumetrica adottata e che costituirà oggetto di specifico separato provvedimento del Consiglio Comunale;
5) di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.