Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Settore Arti Musicali

n. ord. 56
2008 02029/045

 

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 APRILE 2008

(proposta dalla G.C. 15 aprile 2008)

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE PER LE ATTIVITA' MUSICALI ONLUS. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' E APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

     Proposta dell'Assessore Alfieri.

     Il Comune di Torino promuove dal 1978 il festival "Settembre Musica" successivamente denominato "Torino Settembre Musica" e realizzato dal 2003 in collaborazione con la Fondazione Teatro Regio di Torino. Nel 2007 l'intesa con il Comune di Milano ha portato alla realizzazione di un progetto che, partendo dalla storica esperienza sopra richiamata, ha dato vita a un nuovo grande festival internazionale denominato MITO SettembreMusica, del quale nel 2008 si svolgerà una seconda edizione.

     Negli oltre trent'anni di vita, la manifestazione si è costantemente avvalsa della collaborazione e dell'apporto di una delle più consolidate istituzioni musicali torinesi, l'Unione Musicale ONLUS.

     Dapprima "braccio operativo" della Città quando il Festival si fondava su una gestione interna agli uffici comunali, il ruolo dell'Associazione Unione Musicale si è mantenuto essenziale anche negli anni successivi, in quanto la Fondazione Teatro Regio a sua volta si è fin dall'inizio avvalsa dell'Unione Musicale sulla base di apposite convenzioni, da ultimo (edizione 2007) nominandola quale "Coordinatore generale" della parte torinese del Festival MITO SettembreMusica.

     La competenza professionale, la flessibilità e la disponibilità dell'Unione Musicale e della relativa struttura hanno dunque rappresentato e rappresentano tuttora un apporto determinante alla riuscita di una manifestazione che, per quanto riguarda la musica, costituisce un elemento strategico delle politiche culturali della Città.

     Giova peraltro ricordare che, per quanto riguarda l'edizione milanese, il progetto MITO ha comportato nel 2007 la creazione di un'apposita Associazione per il Festival internazionale della Musica, che oltre al contributo del Comune di Milano ha potuto avvalersi di numerosi contributi e sponsorizzazioni privati.

     Occorre ora rilevare che l'Unione Musicale ONLUS ha proposto il progetto di costituzione della "Fondazione per le Attività Musicali ONLUS", con intervento anche della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., la quale ha comunicato il suo assenso all'ingresso come Fondatore, con onere di apportare un fondo di dotazione una tantum, nonché un contributo di Euro 500.000,00 annui, per durata di 3 anni a partire dal 2008, specificatamente destinato allo svolgimento della parte torinese del Festival MITO SettembreMusica.

     Poiché la Città di Torino intende continuare a sostenere la realizzazione, per la parte torinese, del Festival MITO SettembreMusica, purché sia impostato un percorso di progressiva tendenziale riduzione del contributo erogato dalla Città stessa, a fronte del reperimento di maggiori risorse da parte dei privati, si reputa opportuno prevedere la partecipazione della Città di Torino alla "Fondazione per le Attività Musicali ONLUS" in qualità di Primo Fondatore. La partecipazione persegue l'obiettivo di mantenere costante nel tempo il livello qualitativo del Festival, permettendo al contempo, proprio in virtù dello strumento giuridico prescelto, la ricerca e il reperimento di erogazioni a ciò finalizzate da parte di soggetti privati.

     Inoltre poiché la costituenda Fondazione prevede tra i propri scopi la realizzazione di attività formative e iniziative di sensibilizzazione per favorire la diffusione della pratica musicale, la partecipazione della Città è intesa anche al conseguimento di modalità più efficaci di azione in questo importante ambito culturale nel quale la Città stessa è impegnata da lungo tempo.

     Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

     Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

     Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
     favorevole sulla regolarità tecnica;
     favorevole sulla regolarità contabile;
     Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano:

1)     di aderire alla "Fondazione per le Attività Musicali ONLUS" con sede a Torino, in piazza Castello 29, assumendo la qualifica di Fondatore Primo insieme con l'Associazione Unione Musicale ONLUS e Intesa Sanpaolo S.p.A.;

2)     di approvare il conferimento iniziale del fondo di dotazione di Euro 1.000,00;

3)     di approvare lo Statuto della Fondazione, allegato al presente provvedimento (all. 1 - n.              ) di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e che, in applicazione degli articoli 28, comma 3 e 42 comma 10 dello Statuto della Città di Torino, recita che "I progetti di bilancio preventivo e consuntivo, prima dell'espressione dell'avviso sugli stessi da parte del Consiglio Direttivo, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvata dal Consiglio Direttivo, saranno inviati ai Primi Fondatori. Il Presidente trasmette ai Primi Fondatori i documenti di volta in volta richiesti dai componenti del Consiglio Direttivo da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione" (vedasi articolo 14 dello Statuto della Fondazione);

4)     di autorizzare l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico e formale dirette a una migliore redazione dell'atto;

5)     di adottare successive determinazioni dirigenziali attuative;

6)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Statuto della Fondazione

FONDAZIONE PER LE ATTIVITA' MUSICALI - ONLUS

Titolo I     COSTITUZIONE - SEDE - FONDATORI - SOSTENITORI

Articolo 1

È costituita una Fondazione di partecipazione denominata FONDAZIONE PER LE ATTIVITA' MUSICALI - ONLUS.

Articolo 2

La Fondazione ha sede in Torino.
Il Consiglio Direttivo può trasferire altrove la sede purché nel Comune di Torino o nell'area metropolitana torinese.

Articolo 3

Sono Primi Fondatori:
a)     Città di Torino
b)     Intesa SanPaolo S.p.A.
c)     Associazione Unione Musicale ONLUS.
Sono Fondatori Ordinari le persone o gli Enti, pubblici o privati, che ne facciano richiesta alla Fondazione e siano stati approvati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4

Sono Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che vengano come tali nominati dal Consiglio Direttivo in considerazione di speciali benemerenze acquisite nei confronti della Fondazione.

Titolo II     SCOPI E ATTIVITÀ

Articolo 5

La Fondazione non ha scopo di lucro, non distribuisce pertanto utili sotto qualsiasi forma e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale.
La Fondazione ha lo scopo di promuovere la diffusione e la conoscenza dell'arte musicale mediante la realizzazione di manifestazioni musicali dal vivo e in ogni altra forma. Svolge a tal fine ogni attività, compresa quella editoriale specializzata e non lucrativa, volta a diffondere la cultura e l'informazione musicale.
La Fondazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, in via esemplificativa e non esaustiva si propone di:
-     organizzare stagioni di concerti eseguiti dal vivo e promuovere iniziative collaterali, tese a offrire al pubblico una vasta rappresentazione della cultura e del mondo musicale;
-     realizzare manifestazioni e festival musicali, e in special modo un Festival annuale durante il mese di Settembre, sulla base di apposita convenzione con la Città di Torino che ne è storicamente il promotore, anche in collaborazione con altri enti;
-     realizzare attività formative e iniziative di sensibilizzazione per favorire la diffusione della pratica musicale;
-     realizzare iniziative volte a promuovere giovani talenti e a richiamare il pubblico giovanile;
-     stipulare ogni opportuno atto e contratto o convenzione di qualsiasi genere anche trascrivibile nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, e compiere tutti gli atti che siano considerati opportuni e utili per il raggiungimento dei propri scopi, ivi compreso il ricorso al credito bancario in ogni sua forma;
-     amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o di cui abbia comunque il possesso.
E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo III     PATRIMONIO

Articolo 6

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
-     dai conferimenti dei Fondatori, effettuati in sede di atto costitutivo;
-     dalle somme di denaro, e dai beni mobili o immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi incluse eventuali donazioni, lasciti, o altre liberalità;
-     dalle rendite del patrimonio e dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione, quali il ricavato della vendita dei biglietti e degli abbonamenti e di ogni altra attività svolta per il conseguimento e nell'ambito dei propri scopi;
-     dai contributi pubblici e privati sotto qualsiasi forma e titolo erogati purché finalizzati alla realizzazione degli scopi della Fondazione.
Il patrimonio e le rendite che ne derivano sono destinati al perseguimento degli scopi della Fondazione e sono utilizzabili per il ripiano degli eventuali disavanzi di gestione.
I Fondatori ed i Sostenitori non sono obbligati al ripianamento di eventuali disavanzi di gestione della Fondazione.

Titolo IV     ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 7

Sono organi della Fondazione:
-      il Consiglio Direttivo;
-      il Presidente;
-      il Collegio dei Revisori.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 componenti nominati come segue:
-      3 su designazione della Città di Torino;
-     1 su designazione di Intesa SanPaolo S.p.A.;
-     2 su designazione della Associazione Unione Musicale ONLUS.
La carica di componente del Consiglio Direttivo così come del Presidente e del Vice Presidente sono gratuite. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino all'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo:
-      nomina nel suo seno il Presidente della Fondazione su designazione, con alternanza, del Comune di Torino e collettivamente degli altri Fondatori;
-      nomina un Vice Presidente;
-      nomina il Direttore Artistico della Fondazione, su designazione dell'Associazione Unione Musicale ONLUS;
-      predispone e approva il bilancio preventivo e consuntivo;
-      delibera sull'approvazione dei Fondatori Ordinari e nomina i Sostenitori, previa determinazione dei relativi criteri.
I Primi Fondatori che hanno diritto di designazione dei componenti come previsto dall'articolo che precede, ne possono anche disporre la revoca, indicando il sostituto del consigliere revocato.
Al di fuori del caso di revoca, nel quale si applica la disposizione precedente, qualora venga meno per qualsiasi causa un consigliere, alla sua sostituzione provvede il Consiglio Direttivo mediante cooptazione su designazione del Primo Fondatore che aveva nominato il sostituito.
Il compenso del Direttore Artistico della Fondazione è stabilito dal Consiglio Direttivo. Tutte le altre cariche, ad eccezione dei Revisori, sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dai consiglieri per lo svolgimento del mandato.

Articolo 10

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno due componenti.
Le riunioni del Consiglio direttivo si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo in Italia.
L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri e al Collegio dei revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.
Il Consiglio nella sua prima riunione nomina un segretario, scegliendolo se occorre al di fuori di esso.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Per le delibere di modifica dell'atto costitutivo, ovvero di scioglimento e liquidazione della Fondazione, è richiesto il parere non vincolante dell'Associazione Unione Musicale ONLUS e il voto favorevole dei componenti nominati dal Comune di Torino.
In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente o di chi presiede la riunione.
Delle riunioni si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 11

Il Presidente è il legale rappresentate della Fondazione. Spettano al Presidente i poteri di firma e la legale rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio in qualunque grado, sede e giurisdizione per gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione deliberati dal Consiglio Direttivo.
In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente ovvero, in assenza anche di questo, da altro componente nominato dal Consiglio.

Titolo V     DIRETTORE ARTISTICO - COMITATO ARTISTICO

Articolo 12

Il Direttore Artistico della Fondazione, ove sia nominato, predispone la programmazione culturale osservando le linee espresse dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Artistico e ne cura la realizzazione.
Il Consiglio Direttivo può investire il Direttore Artistico della Fondazione anche di compiti organizzativi interni per assicurarne il miglior funzionamento.
Il Direttore Artistico della Fondazione resta in carica per un periodo stabilito con il conferimento dell'incarico, di regola non eccedente la durata in carica del Consiglio che provvede alla sua nomina e può essere rinominato.
Il Direttore Artistico della Fondazione partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più mandatari, stabilendone i compiti e il compenso, per la realizzazione di festival e di specifiche iniziative e attività per il perseguimento degli scopi di cui all'articolo 5. Il Consiglio Direttivo individua altresì i criteri per l'eventuale reclutamento degli esperti per le attività di formazione.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Artistico, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, scelti tra personalità del mondo culturale, con la presenza di un membro del Consiglio Direttivo. Di esso, in aggiunta, fa parte di diritto il Direttore Artistico della Fondazione.
Al Comitato Artistico sono attribuiti compiti di supporto del Direttore Artistico della Fondazione e del Consiglio Direttivo per la elaborazione delle linee guida della attività artistica e culturale della Fondazione.

Titolo VI     ESERCIZIO E BILANCIO

Articolo 14

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto e la relativa relazione sull'attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché, per quanto applicabili, alle norme di legge e ai principi contabili di generale applicazione. La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita.
Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il budget preventivo per l'esercizio seguente.
I progetti di bilancio preventivo e consuntivo, prima dell'espressione dell'avviso sugli stessi da parte del Consiglio Direttivo, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvata dal Consiglio Direttivo, saranno inviati ai Primi Fondatori.
Il Presidente trasmette ai Primi Fondatori i documenti di volta in volta richiesti dai componenti del Consiglio Direttivo da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.

Articolo 15

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Direttore Artistico della Fondazione, e dal Comitato Artistico, predispone il documento programmatico annuale relativo all'attività artistica da svolgersi nell'esercizio successivo.

Titolo VII     COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 16

La gestione della Fondazione è controllata dal Collegio dei Revisori dei conti.
Il Collegio è composto da 3 membri, uno designato dalla Città di Torino, uno dall'Associazione Unione Musicale ONLUS, ed uno collettivamente dagli altri Fondatori, Primi e Ordinari. Il Presidente deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.
Il Collegio accerta la regolare tenuta della contabilità della Fondazione, effettuando i necessari controlli e vigila sulla osservanza della legge e dell'atto costitutivo.
Il Collegio resta in carica 3 anni ed è rieleggibile.
La retribuzione del Collegio è determinata al momento della nomina.
Il Collegio assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo, al quale deve riferire sul rendiconto, sull'andamento finanziario della gestione e sui conti consuntivi.

Titolo VIII     SCIOGLIMENTO LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile.
Il Consiglio Direttivo nomina un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione.
I beni che residuano al termine della liquidazione sono devoluti ad uno o più altri enti che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione, nel rispetto delle norme di legge relative alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, individuati - se possibile - dal Consiglio Direttivo nella delibera che dispone lo scioglimento.

Articolo 18

La legge disciplina quanto non espressamente previsto nel presente statuto.

Articolo 19

Qualora vengano ammessi ulteriori Fondatori Ordinari, il Presidente promuove senza indugio gli atti necessari per modificare l'articolo 8 dello Statuto, al fine di consentire un'idonea rappresentanza anche di tali Fondatori nel Consiglio Direttivo.