Divisione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 83
2008 01967/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 GIUGNO 2008

(proposta dalla G.C. 15 aprile 2008)

OGGETTO: ESTERNALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA VARANO N. 64. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Montabone.

Con deliberazione del 29 settembre 1997 (mecc. 9705596/10) esecutiva dal 13 ottobre 1997, il Consiglio Comunale aveva approvato la concessione dell'impianto sportivo sito in via Varano n. 64 al "Circolo Partecipazioni" per la durata di 9 anni con scadenza il 16 febbraio 2007.
Al momento della cessazione, l'impianto in oggetto si presentava in uno stato di totale degrado tale da compromettere sia la funzionalità dello stesso che la sicurezza dei frequentatori.
Poiché il recupero dell'impianto sarebbe stato possibile solo con un consistente piano di ristrutturazione, non sostenibile dal "Circolo Partecipazioni" e poiché la Circoscrizione 7 non intende rinunciare all'utilizzo dell'impianto, a fronte anche delle numerose richieste e volendo recuperare nel più breve tempo possibile la funzionalità dello stesso, che per la sua ubicazione e per la tipologia dei servizi resi è considerato di fondamentale importanza per la crescita sociale del territorio, con deliberazione del 26 settembre 2007 (mecc. 2007 06148/090) ha approvato il non rinnovo della concessione.
Sentita l'Assemblea pubblica in data 15 novembre 2007, al fine di informare e proporre alla cittadinanza e alle realtà sportive ed associative l'esigenza di attivare tale tipo di gestione e la V Commissione, la Circoscrizione 7 con deliberazione del 18 dicembre 2007 (mecc. 2007 10043/090) ha approvato l'attivazione della procedura per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo sito in via Varano n. 64.
Posto che l'affidamento della gestione in convenzione dell'impianto sportivo suindicato, in conformità agli indirizzi generali previsti dal "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010) esecutiva dal 1° novembre 2004, pare lo strumento più idoneo ad assicurare funzionalità, efficienza ed economicità di gestione, nonché la soluzione più efficace per la riqualificazione sociale ed ambientale della zona interessata.
Occorre ora procedere ed approvare l'esternalizzazione dell'impianto in oggetto con lo schema di disciplinare di gara allegato alla presente deliberazione in ottemperanza al Regolamento sopra citato.
Il concessionario dovrà corrispondere un canone annuo pari ad Euro 1.910,00 I.V.A inclusa ottenuto abbattendo del 90% il canone di mercato per la struttura nel suo complesso, determinato dalla Divisione Patrimonio Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari.
Detto canone, che potrà essere ulteriormente abbattuto dalla Commissione Giudicatrice fino al 5% se l'investimento proposto dal gestore supererà il valore patrimoniale dell'impianto, dovrà essere versato anticipatamente in rate trimestrali all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 7.
Relativamente alla gestione dell'impianto, il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Giunta Comunale ed introiterà i proventi economici derivanti dall'erogazione del servizio. Saranno a carico del concessionario le spese riferite alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresa la messa a norma della struttura e degli impianti.
Le utenze saranno così ripartite:
a carico del concessionario:
- il 20% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico, della parte sportiva;
- tutte le utenze per le parti che saranno eventualmente adibite a bar o ristoro e/o sale riunioni, per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati trasmettendo immediatamente copia dei contratti alla Circoscrizione 7;
- le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
a carico della Città:
- l'80% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento e consumo idrico, della parte sportiva.
La concessione potrà avere una durata da 5 a 20 anni e sarà determinata dalla Commissione Giudicatrice, parametrandola al tempo di ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario per lavori di miglioria. Alla scadenza la concessione non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne potrà rivedere i termini. In ogni caso la concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste dalla precedente convenzione non siano state tutte interamente rispettate.
Il progetto di ristrutturazione dovrà prevedere:
- il mantenimento della destinazione d'uso attuale dell'impianto (gioco del calcio);
- il rifacimento o ristrutturazione della recinzione esterna all'area;
- la ristrutturazione del fabbricato attualmente destinato a spogliatoi;
- la messa a norma dell'impianto ed in particolare degli impianti elettrici e termici;
- l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- eventuali proposte progettuali per la realizzazione di aree sportive aggiuntive;
- la demolizione della struttura metallica e la realizzazione di un prefabbricato ad uso spogliatoi che ne contenga almeno n. 4 regolamentari per lo svolgimento di campionati FIGC, n. 1 per gli arbitri, n. l infermeria e di altri spogliatoi in numero sufficiente per ogni eventuale ulteriore proposta progettuale aggiuntiva.

La ristrutturazione potrà prevedere la realizzazione di un locale da adibire all'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai frequentatori dell'impianto, ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287.
Il concessionario dovrà provvedere alla custodia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, agli obblighi assicurativi e previdenziali; dovrà consentire i controlli della Città e della Circoscrizione; a seconda delle inadempienze potranno intervenire le penalità o la revoca; a garanzia degli obblighi contrattuali, occorre la costituzione di una cauzione definitiva, così come è necessario, per la realizzazione delle opere di miglioria, il deposito di idonea polizza fideiussoria.
La gara sarà espletata secondo le disposizioni di cui al suddetto Regolamento ed al medesimo dovrà essere uniformata la conseguente gestione.
Come previsto all'articolo 2, comma 9, del citato Regolamento, l'iter procedurale proseguirà con la determinazione dirigenziale di indizione della gara, esperimento della gara, determinazione dirigenziale di concessione dell'impianto, approvazione della convenzione nonché comunicazione al Settore Sport, alla competente Commissione Consiliare Comunale e Circoscrizionale ed ai CapiGruppo Consiliari dell'avvenuta concessione con invio di copia della relativa determinazione dirigenziale.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare la proposta di esternalizzazione della gestione sociale dell'impianto sportivo comunale di via Varano n. 64, individuando il concessionario a mezzo delle procedure previste dalla normativa vigente, secondo i criteri e le modalità indicate in narrativa;
2) di approvare il relativo schema di disciplinare di gara (all. 1 - n. );
3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l'indizione della gara ed i conseguenti atti necessari per la concessione.