Divisione Sport e Tempo Libero
Settore Sport
n. ord. 83
2008 01967/010
OGGETTO: ESTERNALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA VARANO N. 64. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Montabone.
Con deliberazione del 29 settembre 1997 (mecc. 9705596/10)
esecutiva dal 13 ottobre 1997, il Consiglio Comunale aveva approvato
la concessione dell'impianto sportivo sito in via Varano n. 64
al "Circolo Partecipazioni" per la durata di 9 anni
con scadenza il 16 febbraio 2007.
Al momento della cessazione, l'impianto in oggetto si presentava
in uno stato di totale degrado tale da compromettere sia la funzionalità
dello stesso che la sicurezza dei frequentatori.
Poiché il recupero dell'impianto sarebbe stato possibile
solo con un consistente piano di ristrutturazione, non sostenibile
dal "Circolo Partecipazioni" e poiché la Circoscrizione
7 non intende rinunciare all'utilizzo dell'impianto, a fronte
anche delle numerose richieste e volendo recuperare nel più
breve tempo possibile la funzionalità dello stesso, che
per la sua ubicazione e per la tipologia dei servizi resi è
considerato di fondamentale importanza per la crescita sociale
del territorio, con deliberazione del 26 settembre 2007 (mecc.
2007 06148/090) ha approvato il non rinnovo della concessione.
Sentita l'Assemblea pubblica in data 15 novembre 2007, al fine
di informare e proporre alla cittadinanza e alle realtà
sportive ed associative l'esigenza di attivare tale tipo di gestione
e la V Commissione, la Circoscrizione 7 con deliberazione del
18 dicembre 2007 (mecc. 2007 10043/090) ha approvato l'attivazione
della procedura per la concessione in gestione sociale dell'impianto
sportivo sito in via Varano n. 64.
Posto che l'affidamento della gestione in convenzione dell'impianto
sportivo suindicato, in conformità agli indirizzi generali
previsti dal "Regolamento per la gestione sociale in regime
di convenzione degli impianti sportivi comunali" approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale il 18 ottobre 2004 (mecc.
2004 03053/010) esecutiva dal 1° novembre 2004, pare lo strumento
più idoneo ad assicurare funzionalità, efficienza
ed economicità di gestione, nonché la soluzione
più efficace per la riqualificazione sociale ed ambientale
della zona interessata.
Occorre ora procedere ed approvare l'esternalizzazione dell'impianto
in oggetto con lo schema di disciplinare di gara allegato alla
presente deliberazione in ottemperanza al Regolamento sopra citato.
Il concessionario dovrà corrispondere un canone annuo
pari ad Euro 1.910,00 I.V.A inclusa ottenuto abbattendo del 90%
il canone di mercato per la struttura nel suo complesso, determinato
dalla Divisione Patrimonio Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari.
Detto canone, che potrà essere ulteriormente abbattuto
dalla Commissione Giudicatrice fino al 5% se l'investimento proposto
dal gestore supererà il valore patrimoniale dell'impianto,
dovrà essere versato anticipatamente in rate trimestrali
all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 7.
Relativamente alla gestione dell'impianto, il concessionario
applicherà le tariffe approvate dalla Giunta Comunale ed
introiterà i proventi economici derivanti dall'erogazione
del servizio. Saranno a carico del concessionario le spese riferite
alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresa la messa
a norma della struttura e degli impianti.
Le utenze saranno così ripartite:
a carico del concessionario:
- il 20% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento,
consumo idrico, della parte sportiva;
- tutte le utenze per le parti che saranno eventualmente adibite
a bar o ristoro e/o sale riunioni, per le quali il concessionario
dovrà installare contatori separati trasmettendo immediatamente
copia dei contratti alla Circoscrizione 7;
- le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
a carico della Città:
- l'80% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento
e consumo idrico, della parte sportiva.
La concessione potrà avere una durata da 5 a 20 anni e
sarà determinata dalla Commissione Giudicatrice, parametrandola
al tempo di ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario
per lavori di miglioria. Alla scadenza la concessione non si rinnoverà
automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito
atto amministrativo che ne potrà rivedere i termini. In
ogni caso la concessione non potrà essere rinnovata qualora
le condizioni previste dalla precedente convenzione non siano
state tutte interamente rispettate.
Il progetto di ristrutturazione dovrà prevedere:
- il mantenimento della destinazione d'uso attuale dell'impianto
(gioco del calcio);
- il rifacimento o ristrutturazione della recinzione esterna all'area;
- la ristrutturazione del fabbricato attualmente destinato a spogliatoi;
- la messa a norma dell'impianto ed in particolare degli impianti
elettrici e termici;
- l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- eventuali proposte progettuali per la realizzazione di aree
sportive aggiuntive;
- la demolizione della struttura metallica e la realizzazione
di un prefabbricato ad uso spogliatoi che ne contenga almeno n.
4 regolamentari per lo svolgimento di campionati FIGC, n. 1 per
gli arbitri, n. l infermeria e di altri spogliatoi in numero sufficiente
per ogni eventuale ulteriore proposta progettuale aggiuntiva.
La ristrutturazione potrà prevedere la realizzazione
di un locale da adibire all'attività di somministrazione
di alimenti e bevande riservata ai frequentatori dell'impianto,
ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto
1991 n. 287.
Il concessionario dovrà provvedere alla custodia, alla
manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, agli obblighi
assicurativi e previdenziali; dovrà consentire i controlli
della Città e della Circoscrizione; a seconda delle inadempienze
potranno intervenire le penalità o la revoca; a garanzia
degli obblighi contrattuali, occorre la costituzione di una cauzione
definitiva, così come è necessario, per la realizzazione
delle opere di miglioria, il deposito di idonea polizza fideiussoria.
La gara sarà espletata secondo le disposizioni di cui
al suddetto Regolamento ed al medesimo dovrà essere uniformata
la conseguente gestione.
Come previsto all'articolo 2, comma 9, del citato Regolamento,
l'iter procedurale proseguirà con la determinazione dirigenziale
di indizione della gara, esperimento della gara, determinazione
dirigenziale di concessione dell'impianto, approvazione della
convenzione nonché comunicazione al Settore Sport, alla
competente Commissione Consiliare Comunale e Circoscrizionale
ed ai CapiGruppo Consiliari dell'avvenuta concessione con invio
di copia della relativa determinazione dirigenziale.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare la proposta di esternalizzazione della gestione
sociale dell'impianto sportivo comunale di via Varano n. 64, individuando
il concessionario a mezzo delle procedure previste dalla normativa
vigente, secondo i criteri e le modalità indicate in narrativa;
2) di approvare il relativo schema di disciplinare di gara (all.
1 - n. );
3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l'indizione
della gara ed i conseguenti atti necessari per la concessione.