Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 85
2008 01949/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 99 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE LA TUTELA DEGLI ASSI COMMERCIALI. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l'Assessore Altamura.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 dell'11 aprile
2006 (mecc. 2005 07797/009), esecutiva in data 29 aprile 2006,
è stata adottata, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della
Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la variante n. 99 al vigente
P.R.G., concernente la tutela degli assi commerciali.
La deliberazione predetta è stata depositata in visione
presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi
e, precisamente, dal 17 maggio 2006 al 15 giugno 2006.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico
mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo
sopracitato e sul B.U.R. del 25 maggio 2006.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo
giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni nel pubblico
interesse.
La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il
parere previsto dalla Legge Regionale 41/1997, alla Provincia
di Torino che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 606-189117-2006,
ha espresso parere favorevole, in quanto la variante non presenta
incompatibilità con il Piano di Coordinamento della Provincia,
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243
del 1° agosto 2003 e con i progetti sovracomunali approvati.
La Commissione Consiliare Urbanistica, in sede di esame della
variante, ha evidenziato la necessità di individuare in
maniera puntuale le categorie di attività alle quali applicare
la disciplina prevista dal provvedimento stesso e, pertanto, nella
citata deliberazione di adozione, il Consiglio Comunale ha dato
mandato agli Uffici di predisporre, in fase di approvazione, apposito
Regolamento che disciplinasse tale aspetto.
A seguito di successive approfondite valutazioni, sia sotto il
profilo tecnico che giuridico, si è però ritenuto
che l'emanazione di un nuovo Regolamento in materia non avrebbe
introdotto contenuti nuovi rispetto alla vigente normativa commerciale.
Tali valutazioni, evidenziate con nota degli Assessori competenti,
in data 6 agosto 2007, sono state sottoposte all'attenzione della
II Commissione Consiliare del 13 febbraio 2008 che le ha condivise
e ha ritenuto, infine, di non procedere all'emanazione del Regolamento
sopracitato.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente
si richiamano:
1) di approvare la variante parziale n. 99 al vigente P.R.G.,
dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi
della deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 128
dell'11 aprile 2006 (mecc. 2005 07797/009), esecutiva dal 29 aprile
2006; è allegato al presente provvedimento il testo della
deliberazione della Provincia n. 606-189117-2006 recante il parere
di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento
della Provincia (all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.