Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Settore Arredo UrbanoSettore Urbanistica Commerciale
n. ord. 117
2008 01902/115
OGGETTO: REGOLAMENTO N. 287. OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI. MODIFICHE.
Proposta dell'Assessore Curti,
di concerto con l'Assessore Altamura.
Con deliberazione del Consiglio
Comunale approvata in data 1° marzo 2004 (mecc. 2003 08479/016),
esecutiva dal 15 marzo 2004, è stato approvato il Regolamento
di occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors
stagionali e continuativi e con deliberazione del Consiglio Comunale
del 15 novembre 2004 (mecc. 2004 02363/115), esecutiva dal 29
novembre 2004, sono state definite tutte le specifiche tecniche.
L'applicazione sul campo del Regolamento
ha suggerito di apportare alcune modifiche che sono state successivamente
approvate dal Consiglio Comunale (deliberazione mecc. 2005 03893/122
del 22 luglio 2005, esecutiva dal 9 agosto 2005 e deliberazione
mecc. 2005 11899/122 del 27 marzo 2006, esecutiva dal 10 aprile
2006).
Il Regolamento nel corso del tempo
ha prodotto risultati importanti che possono anche essere ascritti
ad una maggiore diffusione della cultura della qualità.
Per questa ragione gli operatori
commerciali tendono oggi a proporre elementi di arredo di miglior
pregio. Ciò significa che spesso questi sono realizzati
con materiali più consistenti che rendono maggiormente
difficile la loro movimentazione, legata all'obbligo di ricovero
delle attrezzature nelle ore di chiusura. Questo aspetto risulta
particolarmente oneroso nel caso in cui la chiusura sia limitata
a poche ore.
È necessario ricordare che
tale obbligo è stato introdotto principalmente in ragione
dell'opportunità di garantire un certo decoro, evitando
gli accatastamenti del materiale soprattutto sul suolo pubblico.
Nel caso di progetti di qualità, si può presumere
che il permanere sul suolo degli elementi componenti il dehors,
collocati nelle stesse condizioni di esercizio, non pregiudichi
la qualità dell'ambiente urbano.
Si ritiene quindi, nel caso in cui
il periodo di non utilizzo sia limitato, di poter ammettere il
permanere degli elementi componenti il dehors collocati nel modo
previsto dal progetto approvato.
Si rende pertanto necessario modificare
quanto previsto dall'articolo 13 comma 6 del Regolamento n. 287.
Dall'applicazione delle norme regolamentari
sono inoltre emerse altre questioni, sia di carattere amministrativo
sia di carattere prettamente tecnico, che pare opportuno modificare
o quantomeno integrare e precisare.
Per quanto concerne la parte amministrativa,
a chiarimento dell'articolo 6 comma 3, pare opportuno specificare
che il termine del procedimento per il rilascio della concessione
relativa ai dehors continuativi su tutto il territorio cittadino
è stabilito in 60 giorni, così come per i dehors
stagionali della Circoscrizione 1.
Relativamente alla comunicazione
di proseguimento dell'occupazione suolo pubblico con dehors continuativi
da presentarsi annualmente, si ritiene che la produzione della
documentazione fotografica per il parere di conformità
sia necessaria solo per il primo anno.
Occorre pertanto introdurre questa
specificazione nell'articolo 6 comma 7.
In merito agli aspetti tecnici,
invece, si rileva quanto segue.
Considerata la carenza di posti
auto sul territorio cittadino, si ritiene necessario modificare
l'articolo 4 comma 9, limitando le occupazioni di suolo pubblico
con dehors negli ampi spazi pubblici adibiti a parcheggio.
Per l'utilizzo intrinseco degli
arredi del dehors in relazione alle esigenze degli avventori,
risulta essere palese l'impossibilità che tali elementi
rimangano collocati esattamente, e per tutto l'orario di apertura
dei locali, nella posizione prevista dal progetto approvato.
Pertanto occorre specificare, all'articolo
15 comma 2 punto a., che spostamenti di arredi, esclusivamente
all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa,
possono essere ammessi, purché il numero degli stessi non
sia maggiore rispetto a quello previsto nel progetto approvato
e siano garantiti i percorsi di sicurezza per l'accesso e l'uscita
dall'esercizio commerciale.
Per le tipologie ad ombrelloni,
viste le problematiche emerse relativamente all'ombreggiamento
dei dehors, si può ritenere valida l'esigenza di ricorrere
all'uso di coperture inclinabili le cui proiezioni ricadano esclusivamente
all'interno dei limiti dell'area di occupazione suolo pubblico
concessa.
Pertanto si ritiene di modificare
il Titolo 3 punto 3.b. delle indicazioni tecnico/ambientali.
Si intende altresì chiarire,
al Titolo 3 punto 3.b.1., che nelle piazze di pregio storico ambientale
e negli ampliamenti barocchi della ZUCS, la copertura in telo
chiaro in doppio cotone impermeabilizzato risulti quella consigliata
con l'eccezione di quelle aree ove la Giunta Comunale abbia fornito
indicazioni diverse con specifici progetti integrati d'ambito.
Inoltre, dall'esame delle istanze
presentate relative alle proposte di inserimento sul prospetto
degli edifici delle tipologie di copertura a falda tesa, è
emerso come non sempre risulti possibile un'esatta collocazione
simmetrica delle stesse rispetto alle aperture o alle campiture
esistenti sulla facciata. Si ritiene pertanto di modificare il
Titolo 3 punti 3.b.3. e 3.b.4., evidenziando la necessità
di osservare sempre criteri di corretto inserimento nella partitura
della facciata.
Si sono inoltre verificate all'interno
della ZUSA alcune situazioni per le quali la Commissione tecnica
avrebbe preferito adottare una soluzione con falda tesa con montanti
d'appoggio, attualmente non ammessa dal Titolo 3 punto 3.b.4.
e quindi, non prevista dalla tabella di cui all'allegato D delle
indicazioni tecnico/ambientali. Si intende quindi modificare tale
punto e l'allegato, in modo che questa soluzione sia, su progetto
specifico, ammissibile.
Occorre inoltre specificare che
nella tipologia di copertura a pergola, la struttura interna a
sostegno della stessa debba essere visibile e precisare quindi,
al Titolo 3 punto 3.b.6., che la tamponatura laterale dei timpani
del dehors non è ammessa.
Si rende necessario, infine, apportare
alcune correzioni ai rimandi dell'articolo 15 comma 3 punto f.
e del Titolo 3 punto 3.c.1.2.b..
Sono stati richiesti ai sensi degli
articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento i pareri alle
Circoscrizioni. Sono pervenuti i pareri delle Circoscrizioni 1,
2, 3, 4, 6, 7, 8 e 10 (all. 2-9 - nn. ). Risultano tutti favorevoli
ad eccezione di quello della Circoscrizione 1, sfavorevole in
quanto non completamente condivisibili alcune modifiche apportate
al testo. In particolare si ritiene che la possibilità
di mantenere gli arredi sul suolo pubblico anche durante le ore
notturne crei ulteriori criticità di inquinamento acustico,
igiene ambientale, ordine pubblico e schiamazzi. Si ritiene di
non accettare le indicazioni della Circoscrizione, in quanto non
si modifica l'orario di apertura del dehors stesso (non permettendone
l'utilizzo), ma il mantenimento degli arredi nella posizione prevista
dal progetto permette di evitare la movimentazione degli stessi
negli orari di chiusura e apertura, riducendo pertanto la rumorosità
dovuta a tali operazioni.
Sono state richieste osservazioni
alle Associazioni di categoria. Hanno prodotto la documentazione
l'EPAT e la FIEPET . L'EPAT chiede di valutare la possibilità
di poter sistemare protezioni laterali maggiormente schermanti,
suggerendo diverse soluzioni. Chiede inoltre di poter lasciare
gli arredi accatastati e non disposti come da progetto nelle ore
di chiusura e ampliare le possibilità di abbassamento di
teli laterali o di coperture inclinate. Si ritiene di accettare
una delle proposte relative alle delimitazioni modificando il
punto 3.c.1.3 e il Titolo 4.4. dell'allegato tecnico stabilendo
che i pannelli di materiale trasparente possano avere un'altezza
massima di 210 cm., con esclusione delle soluzioni di dehors senza
copertura, dove comunque la collocazione dei pannelli dovrà
essere inferiore ai 2/3 del perimetro del dehors. Non si ritiene
di accettare le altre indicazioni, in quanto non consone al decoro
della Città. Inoltre l'accatastamento non otterrebbe l'obiettivo
di ridurre il rumore dovuto alla movimentazione degli arredi.
La FIEPET chiede di poter posizionare le pedane anche in presenza
di pavimentazioni lapidee al di fuori della ZUCS. Si ritiene di
accettare in parte l'osservazione modificando il punto 3.c.2 dell'allegato
tecnico ammettendo la collocazione di pedane semplicemente appoggiate
in presenza di pavimentazioni lapidee, solo al di fuori della
ZUCS, degli ambiti porticati e delle gallerie e solo in presenza
di protezioni laterali antivento, al fine di evitare perforazioni
del materiale lapideo.".
Ai fini di una lettura agevole delle
modifiche, si allega (all. 1 bis - n. ) una tabella di comparazione
tra la vecchia e la nuova stesura degli articoli del Regolamento,
che riporta anche per ciò che riguarda le indicazioni tecnico/ambientali,
i punti del Titolo 3 e la tabella di cui all'allegato D, entrambe
oggetto di modifica.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati
gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità
contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma
palese;
1) di modificare l'articolo 4
comma 9 eliminando dopo la parola "piazze" la parola
"parcheggi".
Il nuovo testo risulta essere così definito:
Articolo 4 comma 9 "Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico
quali larghi, piazze, parchi e giardini non sono previsti limiti
specifici; l'occupazione sarà valutata dai settori competenti
in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente
e alla tipologia proposta. Nel caso di parchi e giardini il parere
del Settore Verde Pubblico risulterà vincolante per quanto
riguarda l'indicazione delle modalità di collocazione del
dehors.";
2) di modificare l'articolo 6
comma 3 aggiungendo dopo le parole "nel caso di dehors continuativi"
le seguenti parole "in tutto il territorio cittadino"
e sostituendo il termine di 90 con il termine di 60 giorni. Il
nuovo testo risulta essere così definito:
Articolo 6 comma 3 "Al fine dell'ottenimento della concessione
di cui ai commi 1 e 2, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione
o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza
in bollo almeno 45 giorni prima di quello previsto per l'installazione
del dehors. La domanda deve essere indirizzata al Dirigente del
Settore o al Direttore della Circoscrizione che rilascia la concessione
stessa. I termini del procedimento per il rilascio della concessione
sono stabiliti in 45 giorni; nel caso di dehors continuativi in
tutto il territorio cittadino e stagionali nella Circoscrizione
1 Centro il termine è di 60 giorni. Trascorsi tali termini
varrà il principio del silenzio-assenso purché le
strutture non siano in contrasto con quanto previsto dal presente
regolamento e dall'allegato tecnico.";
3) di modificare l'articolo 6
comma 7 eliminando dopo le parole "precedentemente autorizzato"
il seguente periodo "ed in allegato ad essa dovrà
essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni"
ed aggiungendo dopo le parole "comma 4." la seguente
frase "Esclusivamente per il primo anno, dovrà inoltre
essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni,
da sottoporre a verifica da parte del settore competente.".
Il nuovo testo risulta essere così definito:
Articolo 6 comma 7 "La concessione di occupazione del suolo
pubblico con dehors continuativo si intende rilasciata per cinque
anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché
il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors presenti
annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità,
una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo
e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato
il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere
la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors
a quello precedentemente autorizzato e la documentazione comprovante
i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors,
riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è
variato rispetto al nulla osta di cui ai punti f), g) ed o) comma
4. Esclusivamente per il primo anno, dovrà inoltre essere
presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni, da
sottoporre a verifica da parte del settore competente. Copia della
comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto
al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla
concessione per farne parte integrante. Costituisce causa di diniego
per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di
morosità del richiedente nei confronti del Comune, per
debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.";
4) di modificare l'articolo 13
comma 6 aggiungendo dopo le parole "revoca della concessione."
il seguente periodo "Nel caso di dehors senza pedana è
facoltà del titolare dell'esercizio cui è annessa
la struttura, di non ritirare gli elementi componenti il dehors
allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio
all'aperto, esclusivamente nei casi in cui l'intervallo di chiusura
notturna dell'esercizio commerciale non superi le 10 ore, a condizione
che gli elementi di arredo rimangano collocati come da progetto
e che ne venga assicurata la sorveglianza al fine di garantire
la sicurezza e l'igiene ambientale previste dalla normativa vigente.
Per la sicurezza sono ammessi solo vincoli tra le sedute ed il
tavolo di riferimento.".
Il nuovo testo risulta essere così definito:
Articolo 13 comma 6 "Allo scadere dell'orario disposto per
l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo
di cui al punto a) comma 1 articolo 3 dovranno essere tassativamente
ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana,
all'interno della apposita delimitazione, pena l'applicazione
delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento,
nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca
della concessione. Nel caso di dehors senza pedana è facoltà
del titolare dell'esercizio cui è annessa la struttura,
di non ritirare gli elementi componenti il dehors allo scadere
dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto,
esclusivamente nei casi in cui l'intervallo di chiusura notturna
dell'esercizio commerciale non superi le 10 ore, a condizione
che gli elementi di arredo rimangano collocati come da progetto
e che ne venga assicurata la sorveglianza al fine di garantire
la sicurezza e l'igiene ambientale previste dalla normativa vigente.
Per la sicurezza sono ammessi solo vincoli tra le sedute ed il
tavolo di riferimento.";
5) di modificare l'articolo 15
comma 2 punto a. aggiungendo dopo le parole "rispetto al
progetto approvato" le parole ". A tal fine si precisa
che la rappresentazione di progetto degli arredi è finalizzata
alla verifica degli ingombri. In fase di esercizio gli arredi
potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore
purchè all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico
concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza".
Il nuovo testo risulta essere così definito:
Articolo15 comma 2 punto a. "agli arredi autorizzati siano
apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato.
A tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli
arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase
di esercizio gli arredi potranno essere collocati in modo diverso
o in numero inferiore purchè all'interno dell'area di occupazione
suolo pubblico concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite
di sicurezza;";
6) di modificare il rimando dell'articolo
15 comma 3 punto f. sostituendo il riferimento al comma 9 dell'articolo
6 con il riferimento al comma 7 dell'articolo 6.
Il nuovo testo risulta essere così definito:
Articolo 15 comma 3 punto f. "nel caso di mancato invio della
comunicazione di cui al comma 7, articolo 6 per i dehors continuativi.";
7) di aggiungere al Titolo 3 punto
3.b. delle indicazioni tecnico/ambientali tra le parole "di
cui al TITOLO 4.4)" e le parole "Tutto ciò premesso"
la seguente frase:
"Per quanto riguarda le tipologie di copertura ad ombrellone
sono ammissibili, al fine dell'ombreggiamento dei dehors, coperture
inclinabili con snodo nella parte superiore le cui proiezioni
a terra ricadano esclusivamente all'interno dell'area di occupazione
suolo pubblico concessa.".
Il nuovo testo risulta essere così definito:
Titolo 3 punto 3.b. Elementi di copertura e riparo (Articolo 3
comma 1.b).
"Le modalità di copertura e di protezione degli spazi
adibiti a dehors costituiscono gli elementi di maggior impatto
visivo e pertanto sono oggetto di particolare attenzione dal punto
di vista tecnico ambientale.
Dunque non tutte le tipologie di copertura e di riparo esistenti
sul mercato sono ritenute idonee alla collocazione nel territorio
cittadino.
In particolare non sono ammissibili le seguenti tipologie di copertura:
- Falda in tessuto variamente inclinabile,
raccoglibile in corrispondenza di uno dei due sostegni laterali.
- Falda a doppia capote in tessuto
con sostegni laterali in corrispondenza del colmo.
- Falda a profilo semicircolare in
tessuto con sostegni perimetrali.
- Piccoli padiglioni seriali a pianta
quadra o rettangolare, commercialmente definiti gazebo, accostabili,
caratterizzati da sostegni rivestiti da prolungamenti del telo
di copertura in tessuto.
Indicazioni e precisazioni ambientali per tutte le tipologie di
coperture e riparo
Con riferimento alla definizione di dehors di cui all'articolo
2, ed in funzione di quanto successivamente indicato per le singole
tipologie di coperture, si sottolineano le seguenti precisazioni
preliminari da osservare in ogni situazione urbana e per ogni
tipologia:
- Nei portici e nelle gallerie, sia
di carattere storico che di recente realizzazione, gravati da
servitù di uso pubblico, è ammessa la collocazione
di soli tavolini e sedie con l'esclusione di qualunque tipo di
copertura.
- Coperture in tessuto: devono essere
usati materiali non lucidi i cui colori o fantasie, per un corretto
inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto
cromatico degli edifici adiacenti (è necessario fornire
un campione nel caso il materiale utilizzato sia diverso dalla
tela chiara naturale).
- In nessun caso è consentita,
ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali,
abbassabili, raccoglibili lateralmente o schermi di protezione
laterali di qualunque tipo al di sotto dei 2,00 metri dal piano
di calpestio (fatte salve le delimitazioni di cui al TITOLO 4.4).
Per quanto riguarda le tipologie di copertura ad ombrellone sono
ammissibili, al fine dell'ombreggiamento dei dehors, coperture
inclinabili con snodo nella parte superiore le cui proiezioni
a terra ricadano esclusivamente all'interno dell'area di occupazione
suolo pubblico concessa.
Tutto ciò premesso, al fine di migliorare la qualità
dell'immagine urbana, si indicano le tipologie di coperture ammissibili
e le modalità di inserimento nel territorio (vedere anche
griglia localizzativa allegato D ).";
8) di modificare il Titolo 3 punto
3.b.1. delle indicazioni tecnico/ambientali sostituendo la parola
"obbligatoria" con la parola "consigliata",
aggiungendo dopo le parole "barocchi della ZUCS" il
seguente periodo "con l'eccezione di quelle aree ove la Giunta
Comunale abbia fornito indicazioni diverse con l'approvazione
di specifici progetti integrati d'ambito" ed eliminando le
parole "resto del".
Il nuovo testo risulta essere così definito:
Titolo 3 punto 3.b.1. Ombrelloni a sostegno centrale.
"Per il semplice e lineare aspetto formale e per la provvisorietà
della presenza è consigliata la realizzazione della protezione
mediante l'impiego di ombrelloni, di forma rotonda, quadrata o
rettangolare, disposti singolarmente o in serie, in tutto il territorio
cittadino.
La tipologia più qualificata è caratterizzata da
una struttura in legno con copertura in telo chiaro in doppio
cotone impermeabilizzato, e risulta essere consigliata nelle piazze
di pregio storico ambientale e negli ampliamenti barocchi della
ZUCS con l'eccezione di quelle aree ove la Giunta Comunale abbia
fornito indicazioni diverse con l'approvazione di specifici progetti
integrati d'ambito. Gli ombrelloni con telo colorato sono utilizzabili
in tutto il territorio cittadino previa approvazione del colore
scelto in riferimento al contesto.
È comunque necessaria una particolare attenzione alle cromie
nel quadrilatero romano e nelle integrazioni otto-novecentesche
della ZUCS, nelle ZUSA e nelle porzioni assoggettate a vincoli
di carattere ambientale.";
9) di modificare il Titolo 3 punto
3.b.3. delle indicazioni tecnico/ambientali sostituendo il periodo
"È comunque necessario osservare sempre criteri di
simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla
facciata." con il periodo "È necessario osservare
sempre criteri di corretto inserimento nella partitura della facciata.".
Il nuovo testo risulta essere così definito:
Titolo 3 punto 3.b.3. "Uno o più teli retraibili,
semplicemente agganciati alla facciata privi di punti d'appoggio
al suolo, consentono un tipo tradizionale di protezione dello
spazio prospiciente l'edificio che ospita un esercizio pubblico.
È necessario osservare sempre criteri di corretto inserimento
nella partitura della facciata. La linea di aggancio deve essere
prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle
cornici delle stesse.
Per questa tipologia di copertura non sono ammessi teli o mantovane
laterali anche se al di sopra dei 2,00 metri dal piano di calpestio.
Per la versatilità e la leggerezza della tipologia ne è
ammesso l'uso in tutto il territorio cittadino.";
10) di modificare il Titolo 3
punto 3.b.4. delle indicazioni tecnico/ambientali sostituendo
il periodo "È necessario osservare sempre criteri
di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti
sulla facciata." con il periodo "È necessario
osservare sempre criteri di corretto inserimento nella partitura
della facciata." e aggiungendo dopo le parole "e nelle
ZUSA." il periodo "Potrà tuttavia essere ammessa
nelle ZUSA qualora la proposta di collocazione interessi ambiti
di ampio respiro, previa valutazione da parte della Commissione
Tecnica del contesto ambientale e della facciata dell'edificio
su cui la struttura verrà inserita.".
Il nuovo testo risulta essere così definito:
Titolo 3 punto 3.b.4. "La tipologia è costituita da
una o più tende a falda inclinata scorrevoli entro guide
fisse agganciate alla facciata e appoggiate a montanti perimetrali.
È necessario osservare sempre criteri di corretto inserimento
nella partitura della facciata.
La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e,
qualora esistano, al di sopra delle cornici delle stesse.
L'inclinazione delle falde deve risultare tale da inserirsi correttamente
nel contesto.
Nel caso in cui le guide di scorrimento dei teli proseguano con
la medesima sezione nei montanti d'appoggio deve esser previsto
un fermo, ad una altezza di 2,00 metri dal piano di calpestio,
atto ad impedire l'abbassamento dei teli stessi. Per questa tipologia
di copertura non sono ammessi teli o mantovane laterali anche
se al di sopra dei 2,00 metri dal piano di calpestio.
Tale tipologia è ammissibile in tutto il territorio cittadino
tranne che nella ZUCS, nelle piazze storiche e nelle ZUSA. Potrà
tuttavia essere ammessa nelle ZUSA qualora la proposta di collocazione
interessi ambiti di ampio respiro, previa attenta valutazione
da parte della Commissione Tecnica del contesto ambientale e della
facciata dell'edificio su cui la struttura verrà inserita.
Inoltre non è mai utilizzabile in aderenza a chioschi o
padiglioni isolati o edifici assimilabili presenti nelle ampie
zone verdi quali parchi e giardini o sponde fluviali.";
11) di inserire nella tabella di cui all'allegato D delle indicazioni tecnico/ambientali un asterisco (*) al "No" nella casella corrispondente all'intersezione tra la colonna della tipologia di copertura 4 e la riga relativa alle ZUSA;
12) di modificare il Titolo 3
punto 3.b.6. delle indicazioni tecnico/ambientali aggiungendo
dopo le parole "di sapore tradizionale." e prima di
"Tale tipologia" il seguente periodo: "Non sono
ammessi prolungamenti del tessuto di copertura del dehors a chiusura
dei timpani laterali della struttura.".
Il nuovo testo risulta essere così definito:
Titolo 3 punto 3.b.6. "Tale copertura in tessuto, su di una
struttura leggera a pergola o altra soluzione analoga, con monta
ad inclinazione ridotta costituisce una tipologia di una certa
raffinatezza che ripropone in chiave aggiornata soluzioni di ristoro
all'aperto di sapore tradizionale.
Non sono ammessi prolungamenti del tessuto di copertura del dehors
a chiusura dei timpani laterali della struttura.
Tale tipologia può risultare ammissibile in tutto il territorio
cittadino tranne che nelle piazze storiche, nel quadrilatero romano
e negli ampliamenti barocchi della ZUCS.";
13) di modificare il Titolo 3
punto 3.c.1.2.b. delle indicazioni tecnico/ambientali eliminando
le parole "come per il punto 2.1.".
Il nuovo testo risulta essere così definito:
Titolo 3 punto 3.c.1.2.b. "Ringhiere a giorno (h. max. 90
cm.) soprattutto nelle situazioni che presentano una minima disponibilità
di spazio.
Nel progetto devono essere indicati la tipologia, le dimensioni,
il materiale (da escludere il legno chiaro naturale) ed il colore.
La presenza di verde, anche se ridotta, deve risultare prevista
nel progetto.
Nel caso in cui il dehors sia appoggiato su di una pedana rialzata
la delimitazione deve essere prevista in modo tale da nasconderne
la vista laterale eliminando vuoti o discontinuità.
Nel caso in cui il dehors sia in prossimità di incrocio
o passo carraio la delimitazione deve essere prevista di altezza
tale da non creare ostacolo alla visibilità (h. max. 90
cm.).
Siti coerenti: vie e piazze veicolari.";
14) di modificare il Titolo 3
punto 3.c.1.3. delle indicazioni tecnico/ambientali sostituendo
le parole "pannelli di materiale trasparente ed anti urto
(h. max 160 cm.)" con le parole "pannelli di materiale
trasparente ed anti urto (h. max 210 cm.)" ed aggiungendo
dopo le parole "(h. max 160 cm.)" la seguente frase
", con esclusione delle tipologie di dehors senza copertura
dove possono essere proposti pannelli trasparenti con h. max di
160 cm.. La delimitazione con pannelli trasparenti deve comunque
essere collocata in misura inferiore ai due terzi del perimetro
del dehors.".
Il nuovo testo risulta così essere definito:
Titolo 3 punto 3.c.1.3. "Ad integrazione delle modalità
indicate al precedente punto 2, soprattutto per le collocazioni
di dehors con carattere di permanenza continuativa, le delimitazioni
possono essere integrate da pannelli di materiale trasparente
ed anti urto (h. max 210 cm.), con esclusione delle tipologie
di dehors senza copertura dove possono essere proposti pannelli
trasparenti con h. max di 160 cm.. La delimitazione con pannelli
trasparenti deve comunque essere collocata in misura inferiore
ai due terzi del perimetro del dehors.";
15) di modificare il Titolo 3
punto 3.c.2. delle indicazioni tecnico/ambientali aggiungendo
dopo le parole "il suolo deve essere lasciato in vista."
il periodo "Si ammette la collocazione di pedane semplicemente
appoggiate in presenza di pavimentazioni lapidee esclusivamente
al di fuori della ZUCS, degli ambienti porticati e delle gallerie
e solo in presenza di protezioni laterali antivento, al fine di
evitare perforazioni del materiale lapideo.".
Il nuovo testo risulta cosi definito:
Titolo 3 punto 3.c.2. "La superficie di calpestio dell'area
dehors costituisce la delimitazione orizzontale di base della
struttura di ristoro che necessita di un'opportuna attenzione.
La superficie della porzione di suolo pubblico occupata da un
dehors può risultare costituita da: sedime asfaltato, lastricato
in lastroni di pietra o pavimentato in materiale lapideo a pezzatura
minuta; può risultare semplicemente trattato in terra battuta,
misto o meno a ghiaia, oppure con trattamenti superficiali particolari.
Soprattutto in queste ultime situazioni la realizzazione di un
dehors può comportare la volontà di provvedere ad
un trattamento del piano di calpestio sia per necessità
funzionali (dislivelli, discontinuità ...) che per motivi
di immagine.
I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa
sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili
ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche
comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato
che redige la domanda (articolo 10 comma 10).
Ogni soluzione, che sarà sempre semplicemente appoggiata
in modo da non danneggiare la superficie del suolo, deve risultare
coerente con quanto segue:
- nei portici, nelle gallerie, nelle
vie e nei marciapiedi con pavimentazioni lapidee, il suolo deve
essere lasciato in vista. Si ammette la collocazione di pedane
semplicemente appoggiate in presenza di pavimentazioni lapidee
esclusivamente al di fuori della ZUCS, degli ambienti porticati
e delle gallerie e solo in presenza di protezioni laterali antivento,
al fine di evitare perforazioni del materiale lapideo.
Eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni
accorgimenti di arredo.
In particolare, possono essere previste specifiche coperture coordinate
con la pavimentazione lapidea per evitare il danneggiamento degli
arredi di base causati dalle discontinuità della pavimentazione
stessa;
- nei giardini ed in qualunque situazione
con presenza di alberi il suolo deve essere generalmente lasciato
in vista. Eventuali discontinuità possono essere colmate
con opportuni accorgimenti di arredo;
- nelle altre situazioni in presenza
di un piano continuo può essere ammessa la collocazione
di stuoie (i materiali ed i colori sono da indicare nel progetto);
- in presenza di sensibili discontinuità
o dislivelli può essere ammessa la realizzazione di una
pedana le cui caratteristiche devono risultare descritte nel progetto
per verificarne la coerenza con il sito.
In particolare negli ambiti storici (ZUCS e ZUSA) risultano poco
coerenti le pedane a superficie metallica. Per le pedane rialzate
devono essere studiati accorgimenti atti ad occultare la vista
laterale delle pedane mediante un uso ragionato delle delimitazioni
o dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi
vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana
e il sedime stradale.";
16) di modificare il Titolo 4.4. delle indicazioni tecnico/ambientali
sostituendo le parole "non più alte di 1,60 metri
e di disegno coerente ed integrato agli elementi di delimitazione"
con le parole "non più alte di 2,10 metri, con esclusione
delle tipologie di dehors senza copertura dove possono essere
proposti pannelli trasparenti con h. max di 160 cm.. La delimitazione
con pannelli trasparenti deve comunque essere collocata in misura
inferiore ai due terzi del perimetro del dehors e deve essere
di disegno coerente ed integrato agli elementi di delimitazione".
Il nuovo testo risulta cosi definito:
Titolo 4.4. "Le eventuali protezioni, secondo quanto indicato
al precedente articolo 3 comma 1.c, devono essere trasparenti,
non più alte di 2,10 metri, con esclusione delle tipologie
di dehors senza copertura dove possono essere proposti pannelli
trasparenti con h. max di 160 cm.. La delimitazione con pannelli
trasparenti deve comunque essere collocata in misura inferiore
ai due terzi del perimetro del dehors e deve essere di disegno
coerente ed integrato agli elementi di delimitazione.";
17) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Allegato 1 bis - Regolamento
- omissis -
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9. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta. Nel caso di parchi e giardini il parere del Settore Verde Pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di collocazione del dehors.
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3. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui ai commi 1 e 2, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo almeno 45 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors. La domanda deve essere indirizzata al Dirigente del Settore o al Direttore della Circoscrizione che rilascia la concessione stessa. I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 45 giorni; nel caso di dehors continuativi in tutto il territorio cittadino e stagionali nella Circoscrizione 1 Centro il termine è di 60 giorni. Trascorsi tali termini varrà il principio del silenzio-assenso purché le strutture non siano in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento e dall'allegato tecnico.
- omissis -
7. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è variato rispetto al nulla osta di cui ai punti f), g) ed o) comma 4. Esclusivamente per il primo anno, dovrà inoltre essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni, da sottoporre a verifica da parte del settore competente. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.
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6. Allo scadere dell'orario disposto
per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo
di cui al punto a) comma 1 articolo 3 dovranno essere tassativamente
ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana,
all'interno della apposita delimitazione, pena l'applicazione
delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento,
nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca
della concessione. Nel caso di dehors senza pedana è facoltà
del titolare dell'esercizio cui è annessa la struttura,
di non ritirare gli elementi componenti il dehors allo scadere
dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto,
esclusivamente nei casi in cui l'intervallo di chiusura notturna
dell'esercizio commerciale non superi le 10 ore, a condizione
che gli elementi di arredo rimangano collocati come da progetto
e che ne venga assicurata la sorveglianza al fine di garantire
la sicurezza e l'igiene ambientale previste dalla normativa vigente.
Per la sicurezza sono ammessi solo vincoli tra le sedute e il
tavolo di riferimento.
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2. La concessione è sospesa
qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a. agli arredi autorizzati siano
apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato.
A tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli
arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase
di esercizio gli arredi potranno essere collocati in modo diverso
o in numero inferiore purchè all'interno dell'area di occupazione
suolo pubblico concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite
di sicurezza;
b. gli impianti tecnologici non risultino
conformi alla normativa vigente;
c. la mancanza di manutenzione comporti
nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone
e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
d. i manufatti non risultino essere
nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti
al momento del rilascio della concessione. Nel caso della sospensione
di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività
ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà
accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano
l'adozione del provvedimento di sospensione.
3. La concessione è revocata
qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a. gli elementi di arredo di cui
al punto a) comma 1 articolo 3 non vengano ritirati e custoditi
con le modalità previste nell'articolo 13;
b. le attività svolte sull'area
siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo
venga accertato dalle autorità competenti;
c. in caso di mancato pagamento del
canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e della TARSU;
d. in caso di mancata apertura dell'esercizio
e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un
periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo
di godimento delle ferie;
e. nel caso di reiterazione delle
violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2;
f. nel caso di mancato invio della
comunicazione di cui al comma 7, articolo 6 per i dehors continuativi.
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3.b Elementi di copertura e riparo
(Art. 3 comma 1.b).
Le modalità di copertura e di protezione degli spazi adibiti
a dehors costituiscono gli elementi di maggior impatto visivo
e pertanto sono oggetto di particolare attenzione dal punto di
vista tecnico ambientale.
Dunque non tutte le tipologie di copertura e di riparo esistenti
sul mercato sono ritenute idonee alla collocazione nel territorio
cittadino.
In particolare non sono ammissibili le seguenti tipologie di copertura:
- Falda in tessuto variamente inclinabile,
raccoglibile in corrispondenza di uno dei due sostegni laterali.
- Falda a doppia capote in tessuto
con sostegni laterali in corrispondenza del colmo.
- Falda a profilo semicircolare in
tessuto con sostegni perimetrali.
- Piccoli padiglioni seriali a pianta
quadra o rettangolare, commercialmente definiti gazebo, accostabili,
caratterizzati da sostegni rivestiti da prolungamenti del telo
di copertura in tessuto.
Indicazioni e precisazioni ambientali per tutte le tipologie di
coperture e riparo
Con riferimento alla definizione di dehors di cui all'articolo
2, ed in funzione di quanto successivamente indicato per le singole
tipologie di coperture, si sottolineano le seguenti precisazioni
preliminari da osservare in ogni situazione urbana e per ogni
tipologia:
- Nei portici e nelle gallerie, sia
di carattere storico che di recente realizzazione, gravati da
servitù di uso pubblico, è ammessa la collocazione
di soli tavolini e sedie con l'esclusione di qualunque tipo di
copertura.
- Coperture in tessuto: devono essere
usati materiali non lucidi i cui colori o fantasie, per un corretto
inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto
cromatico degli edifici adiacenti (è necessario fornire
un campione nel caso il materiale utilizzato sia diverso dalla
tela chiara naturale).
- In nessun caso è consentita,
ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali,
abbassabili, raccoglibili lateralmente o schermi di protezione
laterali di qualunque tipo al di sotto dei 2,00 m dal piano di
calpestio (fatte salve le delimitazioni di cui al TITOLO 4.4).
Per quanto riguarda le tipologie di copertura ad ombrellone sono
ammissibili, al fine dell'ombreggiamento dei dehors, coperture
inclinabili con snodo nella parte superiore le cui proiezioni
a terra ricadano esclusivamente all'interno dell'area di occupazione
suolo pubblico concessa.
Tutto ciò premesso, al fine di migliorare la qualità
dell'immagine urbana, si indicano le tipologie di coperture ammissibili
e le modalità di inserimento nel territorio (vedere anche
griglia localizzativa allegato D ).
3.b.1. Ombrelloni a sostegno centrale
Per il semplice e lineare aspetto formale e per la provvisorietà
della presenza è consigliata la realizzazione della protezione
mediante l'impiego di ombrelloni, di forma rotonda, quadrata o
rettangolare, disposti singolarmente o in serie, in tutto il territorio
cittadino.
La tipologia più qualificata è caratterizzata da
una struttura in legno con copertura in telo chiaro in doppio
cotone impermeabilizzato, e risulta essere consigliata nelle piazze
di pregio storico ambientale e negli ampliamenti barocchi della
ZUCS con l'eccezione di quelle aree ove la Giunta Comunale abbia
fornito indicazioni diverse con l'approvazione di specifici progetti
integrati d'ambito. Gli ombrelloni con telo colorato sono utilizzabili
in tutto il territorio cittadino previa approvazione del colore
scelto in riferimento al contesto.
È comunque necessaria una particolare attenzione alle cromie
nel quadrilatero romano e nelle integrazioni otto-novecentesche
della ZUCS, nelle ZUSA e nelle porzioni assoggettate a vincoli
di carattere ambientale.
- omissis -
3.b.3. Falda tesa in tessuto con
aggancio alla muratura
Uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla
facciata privi di punti d'appoggio al suolo, consentono un tipo
tradizionale di protezione dello spazio prospiciente l'edificio
che ospita un esercizio pubblico.
È necessario osservare sempre criteri di corretto inserimento
nella partitura della facciata. La linea di aggancio deve essere
prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle
cornici delle stesse.
Per questa tipologia di copertura non sono ammessi teli o mantovane
laterali anche se al di sopra dei 2,00 metri dal piano di calpestio.
Per la versatilità e la leggerezza della tipologia ne è
ammesso l'uso in tutto il territorio cittadino.
3.b.4. Falda tesa in tessuto con
aggancio alla muratura e montante d'appoggio
La tipologia è costituita da una o più tende a falda
inclinata scorrevoli entro guide fisse agganciate alla facciata
e appoggiate a montanti perimetrali.
È necessario osservare sempre criteri di corretto inserimento
nella partitura della facciata.
La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e,
qualora esistano, al di sopra delle cornici delle stesse.
L'inclinazione delle falde deve risultare tale da inserirsi correttamente
nel contesto.
Nel caso in cui le guide di scorrimento dei teli proseguano con
la medesima sezione nei montanti d'appoggio deve esser previsto
un fermo, ad una altezza di 2,00 metri dal piano di calpestio,
atto ad impedire l'abbassamento dei teli stessi. Per questa tipologia
di copertura non sono ammessi teli o mantovane laterali anche
se al di sopra dei 2,00 metri dal piano di calpestio.
Tale tipologia è ammissibile in tutto il territorio cittadino
tranne che nella ZUCS, nelle piazze storiche e nelle ZUSA. Potrà
tuttavia essere ammessa nelle ZUSA qualora la proposta di collocazione
interessi ambiti di ampio respiro, previa attenta valutazione
da parte della Commissione Tecnica del contesto ambientale e della
facciata dell'edificio su cui la struttura verrà inserita.
Inoltre non è mai utilizzabile in aderenza a chioschi o
padiglioni isolati o edifici assimilabili presenti nelle ampie
zone verdi quali parchi e giardini o sponde fluviali.
- omissis -
3.b.6. Copertura a pergola, o
assimilabile, su struttura leggera con montanti perimetrali
Tale copertura in tessuto, su di una struttura leggera a pergola
o altra soluzione analoga, con monta ad inclinazione ridotta costituisce
una tipologia di una certa raffinatezza che ripropone in chiave
aggiornata soluzioni di ristoro all'aperto di sapore tradizionale.
Non sono ammessi prolungamenti del tessuto di copertura del dehors
a chiusura dei timpani laterali della struttura.
Tale tipologia può risultare ammissibile in tutto il territorio
cittadino tranne che nelle piazze storiche, nel quadrilatero romano
e negli ampliamenti barocchi della ZUCS.
- omissis -
- 3.c.1.2.b. Ringhiere
a giorno (h. max. 90 cm.) soprattutto nelle situazioni che presentano
una minima disponibilità di spazio.
Nel progetto devono essere indicati la tipologia, le dimensioni,
il materiale (da escludere il legno chiaro naturale) ed il colore.
La presenza di verde, anche se ridotta, deve risultare prevista
nel progetto.
Nel caso in cui il dehors sia appoggiato su di una pedana rialzata
la delimitazione deve essere prevista in modo tale da nasconderne
la vista laterale eliminando vuoti o discontinuità. Nel
caso in cui il dehors sia in prossimità di incrocio o passo
carraio la delimitazione deve essere prevista di altezza tale
da non creare ostacolo alla visibilità (h. max. 90 cm.).
Siti coerenti: vie e piazze veicolari.
3.c.1.3. Delimitazione continua
per la protezione dalle intemperie:
Ad integrazione delle modalità indicate al precedente punto
2, soprattutto per le collocazioni di dehors con carattere di
permanenza continuativa, le delimitazioni possono essere integrate
da pannelli di materiale trasparente ed anti urto (h. max 210
cm.), con esclusione delle tipologie di dehors senza copertura
dove le delimitazioni possono essere integrate da pannelli trasparenti
con h. max di 160 cm.. La delimitazione con pannelli trasparenti
sul lato del dehors fronte esercizio dovrà essere di misura
inferiore a 1/3 del lato fronte esercizio stesso.
Nel progetto devono essere indicati il materiale e le dimensioni
dei pannelli, la tipologia ed il colore dei sostegni, e la posizione
riferita alla dotazione di verde.
Siti: in tutti i casi in cui è previsto il mantenimento
del dehors durante l'intero anno solare.
Le delimitazioni a protezione dalle intemperie possono costituire
elementi sostitutivi delle ringhiere o, quando appositamente progettate,
costituire elementi integrativi delle delimitazioni a ringhiera.
3.c.2. Delimitazione orizzontale:
La superficie di calpestio dell'area dehors costituisce la delimitazione
orizzontale di base della struttura di ristoro che necessita di
un'opportuna attenzione.
La superficie della porzione di suolo pubblico occupata da un
dehors può risultare costituita da: sedime asfaltato, lastricato
in lastroni di pietra o pavimentato in materiale lapideo a pezzatura
minuta; può risultare semplicemente trattato in terra battuta,
misto o meno a ghiaia, oppure con trattamenti superficiali particolari.
Soprattutto in queste ultime situazioni la realizzazione di un
dehors può comportare la volontà di provvedere ad
un trattamento del piano di calpestio sia per necessità
funzionali (dislivelli, discontinuità ...) che per motivi
di immagine.
I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa
sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili
ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche
comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato
che redige la domanda (articolo 4 comma 10).
Ogni soluzione, che sarà sempre semplicemente appoggiata
in modo da non danneggiare la superficie del suolo, deve risultare
coerente con quanto segue:
- nei portici, nelle gallerie, nelle
vie e nei marciapiedi con pavimentazioni lapidee, il suolo deve
essere lasciato in vista. Si ammette la collocazione di pedane
semplicemente appoggiate in presenza di pavimentazioni lapidee
esclusivamente al di fuori della ZUCS, degli ambienti porticati
e delle gallerie e solo in presenza di protezioni laterali antivento,
al fine di evitare perforazioni del materiale lapideo. Eventuali
discontinuità possono essere colmate con opportuni accorgimenti
di arredo.
In particolare, possono essere previste specifiche coperture coordinate
con la pavimentazione lapidea per evitare il danneggiamento degli
arredi di base causati dalle discontinuità della pavimentazione
stessa;
- nei giardini ed in qualunque situazione
con presenza di alberi il suolo deve essere generalmente lasciato
in vista. Eventuali discontinuità possono essere colmate
con opportuni accorgimenti di arredo;
- nelle altre situazioni in presenza
di un piano continuo può essere ammessa la collocazione
di stuoie (i materiali ed i colori sono da indicare nel progetto);
- in presenza di sensibili discontinuità
o dislivelli può essere ammessa la realizzazione di una
pedana le cui caratteristiche devono risultare descritte nel progetto
per verificarne la coerenza con il sito.
In particolare negli ambiti storici (ZUCS e ZUSA) risultano poco
coerenti le pedane a superficie metallica. Per le pedane rialzate
devono essere studiati accorgimenti atti ad occultare la vista
laterale delle pedane mediante un uso ragionato delle delimitazioni
o dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi
vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana
e il sedime stradale.
- omissis -
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4. le eventuali protezioni, secondo quanto indicato al precedente articolo 3 comma 1.c, devono essere trasparenti, non più alte di 2,10 metri, con esclusione delle tipologie di dehors senza copertura dove possono essere proposti pannelli trasparenti con h. max di 1,60 metri. La delimitazione con pannelli trasparenti sul lato del dehors fronte esercizio dovrà essere di misura inferiore a 1/3 del lato fronte esercizio stesso e deve essere di disegno coerente ed integrato agli elementi di delimitazione
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Tavola allegato D