Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Settore Arredo UrbanoSettore Urbanistica Commerciale

n. ord. 117
2008 01902/115

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 LUGLIO 2008
(proposta dalla G.C. 15 aprile 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO N. 287. OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI. MODIFICHE.

     Proposta dell'Assessore Curti,
     di concerto con l'Assessore Altamura.

     Con deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data 1° marzo 2004 (mecc. 2003 08479/016), esecutiva dal 15 marzo 2004, è stato approvato il Regolamento di occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi e con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004 (mecc. 2004 02363/115), esecutiva dal 29 novembre 2004, sono state definite tutte le specifiche tecniche.
     L'applicazione sul campo del Regolamento ha suggerito di apportare alcune modifiche che sono state successivamente approvate dal Consiglio Comunale (deliberazione mecc. 2005 03893/122 del 22 luglio 2005, esecutiva dal 9 agosto 2005 e deliberazione mecc. 2005 11899/122 del 27 marzo 2006, esecutiva dal 10 aprile 2006).
     Il Regolamento nel corso del tempo ha prodotto risultati importanti che possono anche essere ascritti ad una maggiore diffusione della cultura della qualità.
     Per questa ragione gli operatori commerciali tendono oggi a proporre elementi di arredo di miglior pregio. Ciò significa che spesso questi sono realizzati con materiali più consistenti che rendono maggiormente difficile la loro movimentazione, legata all'obbligo di ricovero delle attrezzature nelle ore di chiusura. Questo aspetto risulta particolarmente oneroso nel caso in cui la chiusura sia limitata a poche ore.
     È necessario ricordare che tale obbligo è stato introdotto principalmente in ragione dell'opportunità di garantire un certo decoro, evitando gli accatastamenti del materiale soprattutto sul suolo pubblico. Nel caso di progetti di qualità, si può presumere che il permanere sul suolo degli elementi componenti il dehors, collocati nelle stesse condizioni di esercizio, non pregiudichi la qualità dell'ambiente urbano.
     Si ritiene quindi, nel caso in cui il periodo di non utilizzo sia limitato, di poter ammettere il permanere degli elementi componenti il dehors collocati nel modo previsto dal progetto approvato.
     Si rende pertanto necessario modificare quanto previsto dall'articolo 13 comma 6 del Regolamento n. 287.
     Dall'applicazione delle norme regolamentari sono inoltre emerse altre questioni, sia di carattere amministrativo sia di carattere prettamente tecnico, che pare opportuno modificare o quantomeno integrare e precisare.
     Per quanto concerne la parte amministrativa, a chiarimento dell'articolo 6 comma 3, pare opportuno specificare che il termine del procedimento per il rilascio della concessione relativa ai dehors continuativi su tutto il territorio cittadino è stabilito in 60 giorni, così come per i dehors stagionali della Circoscrizione 1.
     Relativamente alla comunicazione di proseguimento dell'occupazione suolo pubblico con dehors continuativi da presentarsi annualmente, si ritiene che la produzione della documentazione fotografica per il parere di conformità sia necessaria solo per il primo anno.
     Occorre pertanto introdurre questa specificazione nell'articolo 6 comma 7.
     In merito agli aspetti tecnici, invece, si rileva quanto segue.
     Considerata la carenza di posti auto sul territorio cittadino, si ritiene necessario modificare l'articolo 4 comma 9, limitando le occupazioni di suolo pubblico con dehors negli ampi spazi pubblici adibiti a parcheggio.
     Per l'utilizzo intrinseco degli arredi del dehors in relazione alle esigenze degli avventori, risulta essere palese l'impossibilità che tali elementi rimangano collocati esattamente, e per tutto l'orario di apertura dei locali, nella posizione prevista dal progetto approvato.
     Pertanto occorre specificare, all'articolo 15 comma 2 punto a., che spostamenti di arredi, esclusivamente all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, possono essere ammessi, purché il numero degli stessi non sia maggiore rispetto a quello previsto nel progetto approvato e siano garantiti i percorsi di sicurezza per l'accesso e l'uscita dall'esercizio commerciale.
     Per le tipologie ad ombrelloni, viste le problematiche emerse relativamente all'ombreggiamento dei dehors, si può ritenere valida l'esigenza di ricorrere all'uso di coperture inclinabili le cui proiezioni ricadano esclusivamente all'interno dei limiti dell'area di occupazione suolo pubblico concessa.
     Pertanto si ritiene di modificare il Titolo 3 punto 3.b. delle indicazioni tecnico/ambientali.
     Si intende altresì chiarire, al Titolo 3 punto 3.b.1., che nelle piazze di pregio storico ambientale e negli ampliamenti barocchi della ZUCS, la copertura in telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato risulti quella consigliata con l'eccezione di quelle aree ove la Giunta Comunale abbia fornito indicazioni diverse con specifici progetti integrati d'ambito.
     Inoltre, dall'esame delle istanze presentate relative alle proposte di inserimento sul prospetto degli edifici delle tipologie di copertura a falda tesa, è emerso come non sempre risulti possibile un'esatta collocazione simmetrica delle stesse rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Si ritiene pertanto di modificare il Titolo 3 punti 3.b.3. e 3.b.4., evidenziando la necessità di osservare sempre criteri di corretto inserimento nella partitura della facciata.
     Si sono inoltre verificate all'interno della ZUSA alcune situazioni per le quali la Commissione tecnica avrebbe preferito adottare una soluzione con falda tesa con montanti d'appoggio, attualmente non ammessa dal Titolo 3 punto 3.b.4. e quindi, non prevista dalla tabella di cui all'allegato D delle indicazioni tecnico/ambientali. Si intende quindi modificare tale punto e l'allegato, in modo che questa soluzione sia, su progetto specifico, ammissibile.
     Occorre inoltre specificare che nella tipologia di copertura a pergola, la struttura interna a sostegno della stessa debba essere visibile e precisare quindi, al Titolo 3 punto 3.b.6., che la tamponatura laterale dei timpani del dehors non è ammessa.
     Si rende necessario, infine, apportare alcune correzioni ai rimandi dell'articolo 15 comma 3 punto f. e del Titolo 3 punto 3.c.1.2.b..
     Sono stati richiesti ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento i pareri alle Circoscrizioni. Sono pervenuti i pareri delle Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 10 (all. 2-9 - nn. ). Risultano tutti favorevoli ad eccezione di quello della Circoscrizione 1, sfavorevole in quanto non completamente condivisibili alcune modifiche apportate al testo. In particolare si ritiene che la possibilità di mantenere gli arredi sul suolo pubblico anche durante le ore notturne crei ulteriori criticità di inquinamento acustico, igiene ambientale, ordine pubblico e schiamazzi. Si ritiene di non accettare le indicazioni della Circoscrizione, in quanto non si modifica l'orario di apertura del dehors stesso (non permettendone l'utilizzo), ma il mantenimento degli arredi nella posizione prevista dal progetto permette di evitare la movimentazione degli stessi negli orari di chiusura e apertura, riducendo pertanto la rumorosità dovuta a tali operazioni.
     Sono state richieste osservazioni alle Associazioni di categoria. Hanno prodotto la documentazione l'EPAT e la FIEPET . L'EPAT chiede di valutare la possibilità di poter sistemare protezioni laterali maggiormente schermanti, suggerendo diverse soluzioni. Chiede inoltre di poter lasciare gli arredi accatastati e non disposti come da progetto nelle ore di chiusura e ampliare le possibilità di abbassamento di teli laterali o di coperture inclinate. Si ritiene di accettare una delle proposte relative alle delimitazioni modificando il punto 3.c.1.3 e il Titolo 4.4. dell'allegato tecnico stabilendo che i pannelli di materiale trasparente possano avere un'altezza massima di 210 cm., con esclusione delle soluzioni di dehors senza copertura, dove comunque la collocazione dei pannelli dovrà essere inferiore ai 2/3 del perimetro del dehors. Non si ritiene di accettare le altre indicazioni, in quanto non consone al decoro della Città. Inoltre l'accatastamento non otterrebbe l'obiettivo di ridurre il rumore dovuto alla movimentazione degli arredi. La FIEPET chiede di poter posizionare le pedane anche in presenza di pavimentazioni lapidee al di fuori della ZUCS. Si ritiene di accettare in parte l'osservazione modificando il punto 3.c.2 dell'allegato tecnico ammettendo la collocazione di pedane semplicemente appoggiate in presenza di pavimentazioni lapidee, solo al di fuori della ZUCS, degli ambiti porticati e delle gallerie e solo in presenza di protezioni laterali antivento, al fine di evitare perforazioni del materiale lapideo.".
     Ai fini di una lettura agevole delle modifiche, si allega (all. 1 bis - n. ) una tabella di comparazione tra la vecchia e la nuova stesura degli articoli del Regolamento, che riporta anche per ciò che riguarda le indicazioni tecnico/ambientali, i punti del Titolo 3 e la tabella di cui all'allegato D, entrambe oggetto di modifica.
     Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

     Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
     Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
     favorevole sulla regolarità tecnica;
     favorevole sulla regolarità contabile;
     Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)     di modificare l'articolo 4 comma 9 eliminando dopo la parola "piazze" la parola "parcheggi".
Il nuovo testo risulta essere così definito:
Articolo 4 comma 9 "Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta. Nel caso di parchi e giardini il parere del Settore Verde Pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di collocazione del dehors.";

2)     di modificare l'articolo 6 comma 3 aggiungendo dopo le parole "nel caso di dehors continuativi" le seguenti parole "in tutto il territorio cittadino" e sostituendo il termine di 90 con il termine di 60 giorni. Il nuovo testo risulta essere così definito:
Articolo 6 comma 3 "Al fine dell'ottenimento della concessione di cui ai commi 1 e 2, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo almeno 45 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors. La domanda deve essere indirizzata al Dirigente del Settore o al Direttore della Circoscrizione che rilascia la concessione stessa. I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 45 giorni; nel caso di dehors continuativi in tutto il territorio cittadino e stagionali nella Circoscrizione 1 Centro il termine è di 60 giorni. Trascorsi tali termini varrà il principio del silenzio-assenso purché le strutture non siano in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento e dall'allegato tecnico.";

3)     di modificare l'articolo 6 comma 7 eliminando dopo le parole "precedentemente autorizzato" il seguente periodo "ed in allegato ad essa dovrà essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni" ed aggiungendo dopo le parole "comma 4." la seguente frase "Esclusivamente per il primo anno, dovrà inoltre essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni, da sottoporre a verifica da parte del settore competente.".
Il nuovo testo risulta essere così definito:
Articolo 6 comma 7 "La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è variato rispetto al nulla osta di cui ai punti f), g) ed o) comma 4. Esclusivamente per il primo anno, dovrà inoltre essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni, da sottoporre a verifica da parte del settore competente. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.";

4)     di modificare l'articolo 13 comma 6 aggiungendo dopo le parole "revoca della concessione." il seguente periodo "Nel caso di dehors senza pedana è facoltà del titolare dell'esercizio cui è annessa la struttura, di non ritirare gli elementi componenti il dehors allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, esclusivamente nei casi in cui l'intervallo di chiusura notturna dell'esercizio commerciale non superi le 10 ore, a condizione che gli elementi di arredo rimangano collocati come da progetto e che ne venga assicurata la sorveglianza al fine di garantire la sicurezza e l'igiene ambientale previste dalla normativa vigente.
Per la sicurezza sono ammessi solo vincoli tra le sedute ed il tavolo di riferimento.".
Il nuovo testo risulta essere così definito:
Articolo 13 comma 6 "Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 3 dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana, all'interno della apposita delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione. Nel caso di dehors senza pedana è facoltà del titolare dell'esercizio cui è annessa la struttura, di non ritirare gli elementi componenti il dehors allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, esclusivamente nei casi in cui l'intervallo di chiusura notturna dell'esercizio commerciale non superi le 10 ore, a condizione che gli elementi di arredo rimangano collocati come da progetto e che ne venga assicurata la sorveglianza al fine di garantire la sicurezza e l'igiene ambientale previste dalla normativa vigente.
Per la sicurezza sono ammessi solo vincoli tra le sedute ed il tavolo di riferimento.";

5)     di modificare l'articolo 15 comma 2 punto a. aggiungendo dopo le parole "rispetto al progetto approvato" le parole ". A tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase di esercizio gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore purchè all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza".
Il nuovo testo risulta essere così definito:
Articolo15 comma 2 punto a. "agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato. A tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase di esercizio gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore purchè all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza;";

6)     di modificare il rimando dell'articolo 15 comma 3 punto f. sostituendo il riferimento al comma 9 dell'articolo 6 con il riferimento al comma 7 dell'articolo 6.
Il nuovo testo risulta essere così definito:
Articolo 15 comma 3 punto f. "nel caso di mancato invio della comunicazione di cui al comma 7, articolo 6 per i dehors continuativi.";

7)     di aggiungere al Titolo 3 punto 3.b. delle indicazioni tecnico/ambientali tra le parole "di cui al TITOLO 4.4)" e le parole "Tutto ciò premesso" la seguente frase:
"Per quanto riguarda le tipologie di copertura ad ombrellone sono ammissibili, al fine dell'ombreggiamento dei dehors, coperture inclinabili con snodo nella parte superiore le cui proiezioni a terra ricadano esclusivamente all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa.".
Il nuovo testo risulta essere così definito:
Titolo 3 punto 3.b. Elementi di copertura e riparo (Articolo 3 comma 1.b).
"Le modalità di copertura e di protezione degli spazi adibiti a dehors costituiscono gli elementi di maggior impatto visivo e pertanto sono oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tecnico ambientale.
Dunque non tutte le tipologie di copertura e di riparo esistenti sul mercato sono ritenute idonee alla collocazione nel territorio cittadino.
In particolare non sono ammissibili le seguenti tipologie di copertura:
-     Falda in tessuto variamente inclinabile, raccoglibile in corrispondenza di uno dei due sostegni laterali.
-     Falda a doppia capote in tessuto con sostegni laterali in corrispondenza del colmo.
-     Falda a profilo semicircolare in tessuto con sostegni perimetrali.
-     Piccoli padiglioni seriali a pianta quadra o rettangolare, commercialmente definiti gazebo, accostabili, caratterizzati da sostegni rivestiti da prolungamenti del telo di copertura in tessuto.
Indicazioni e precisazioni ambientali per tutte le tipologie di coperture e riparo
Con riferimento alla definizione di dehors di cui all'articolo 2, ed in funzione di quanto successivamente indicato per le singole tipologie di coperture, si sottolineano le seguenti precisazioni preliminari da osservare in ogni situazione urbana e per ogni tipologia:
-     Nei portici e nelle gallerie, sia di carattere storico che di recente realizzazione, gravati da servitù di uso pubblico, è ammessa la collocazione di soli tavolini e sedie con l'esclusione di qualunque tipo di copertura.
-     Coperture in tessuto: devono essere usati materiali non lucidi i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti (è necessario fornire un campione nel caso il materiale utilizzato sia diverso dalla tela chiara naturale).
-     In nessun caso è consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccoglibili lateralmente o schermi di protezione laterali di qualunque tipo al di sotto dei 2,00 metri dal piano di calpestio (fatte salve le delimitazioni di cui al TITOLO 4.4).
Per quanto riguarda le tipologie di copertura ad ombrellone sono ammissibili, al fine dell'ombreggiamento dei dehors, coperture inclinabili con snodo nella parte superiore le cui proiezioni a terra ricadano esclusivamente all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa.
Tutto ciò premesso, al fine di migliorare la qualità dell'immagine urbana, si indicano le tipologie di coperture ammissibili e le modalità di inserimento nel territorio (vedere anche griglia localizzativa allegato D ).";

8)     di modificare il Titolo 3 punto 3.b.1. delle indicazioni tecnico/ambientali sostituendo la parola "obbligatoria" con la parola "consigliata", aggiungendo dopo le parole "barocchi della ZUCS" il seguente periodo "con l'eccezione di quelle aree ove la Giunta Comunale abbia fornito indicazioni diverse con l'approvazione di specifici progetti integrati d'ambito" ed eliminando le parole "resto del".
Il nuovo testo risulta essere così definito:
Titolo 3 punto 3.b.1. Ombrelloni a sostegno centrale.
"Per il semplice e lineare aspetto formale e per la provvisorietà della presenza è consigliata la realizzazione della protezione mediante l'impiego di ombrelloni, di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie, in tutto il territorio cittadino.
La tipologia più qualificata è caratterizzata da una struttura in legno con copertura in telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato, e risulta essere consigliata nelle piazze di pregio storico ambientale e negli ampliamenti barocchi della ZUCS con l'eccezione di quelle aree ove la Giunta Comunale abbia fornito indicazioni diverse con l'approvazione di specifici progetti integrati d'ambito. Gli ombrelloni con telo colorato sono utilizzabili in tutto il territorio cittadino previa approvazione del colore scelto in riferimento al contesto.
È comunque necessaria una particolare attenzione alle cromie nel quadrilatero romano e nelle integrazioni otto-novecentesche della ZUCS, nelle ZUSA e nelle porzioni assoggettate a vincoli di carattere ambientale.";

9)     di modificare il Titolo 3 punto 3.b.3. delle indicazioni tecnico/ambientali sostituendo il periodo "È comunque necessario osservare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata." con il periodo "È necessario osservare sempre criteri di corretto inserimento nella partitura della facciata.".
Il nuovo testo risulta essere così definito:
Titolo 3 punto 3.b.3. "Uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata privi di punti d'appoggio al suolo, consentono un tipo tradizionale di protezione dello spazio prospiciente l'edificio che ospita un esercizio pubblico.
È necessario osservare sempre criteri di corretto inserimento nella partitura della facciata. La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici delle stesse.
Per questa tipologia di copertura non sono ammessi teli o mantovane laterali anche se al di sopra dei 2,00 metri dal piano di calpestio.
Per la versatilità e la leggerezza della tipologia ne è ammesso l'uso in tutto il territorio cittadino.";

10)     di modificare il Titolo 3 punto 3.b.4. delle indicazioni tecnico/ambientali sostituendo il periodo "È necessario osservare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata." con il periodo "È necessario osservare sempre criteri di corretto inserimento nella partitura della facciata." e aggiungendo dopo le parole "e nelle ZUSA." il periodo "Potrà tuttavia essere ammessa nelle ZUSA qualora la proposta di collocazione interessi ambiti di ampio respiro, previa valutazione da parte della Commissione Tecnica del contesto ambientale e della facciata dell'edificio su cui la struttura verrà inserita.".
Il nuovo testo risulta essere così definito:
Titolo 3 punto 3.b.4. "La tipologia è costituita da una o più tende a falda inclinata scorrevoli entro guide fisse agganciate alla facciata e appoggiate a montanti perimetrali.
È necessario osservare sempre criteri di corretto inserimento nella partitura della facciata.
La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici delle stesse.
L'inclinazione delle falde deve risultare tale da inserirsi correttamente nel contesto.
Nel caso in cui le guide di scorrimento dei teli proseguano con la medesima sezione nei montanti d'appoggio deve esser previsto un fermo, ad una altezza di 2,00 metri dal piano di calpestio, atto ad impedire l'abbassamento dei teli stessi. Per questa tipologia di copertura non sono ammessi teli o mantovane laterali anche se al di sopra dei 2,00 metri dal piano di calpestio.
Tale tipologia è ammissibile in tutto il territorio cittadino tranne che nella ZUCS, nelle piazze storiche e nelle ZUSA. Potrà tuttavia essere ammessa nelle ZUSA qualora la proposta di collocazione interessi ambiti di ampio respiro, previa attenta valutazione da parte della Commissione Tecnica del contesto ambientale e della facciata dell'edificio su cui la struttura verrà inserita.
Inoltre non è mai utilizzabile in aderenza a chioschi o padiglioni isolati o edifici assimilabili presenti nelle ampie zone verdi quali parchi e giardini o sponde fluviali.";

11)     di inserire nella tabella di cui all'allegato D delle indicazioni tecnico/ambientali un asterisco (*) al "No" nella casella corrispondente all'intersezione tra la colonna della tipologia di copertura 4 e la riga relativa alle ZUSA;

12)     di modificare il Titolo 3 punto 3.b.6. delle indicazioni tecnico/ambientali aggiungendo dopo le parole "di sapore tradizionale." e prima di "Tale tipologia" il seguente periodo: "Non sono ammessi prolungamenti del tessuto di copertura del dehors a chiusura dei timpani laterali della struttura.".
Il nuovo testo risulta essere così definito:
Titolo 3 punto 3.b.6. "Tale copertura in tessuto, su di una struttura leggera a pergola o altra soluzione analoga, con monta ad inclinazione ridotta costituisce una tipologia di una certa raffinatezza che ripropone in chiave aggiornata soluzioni di ristoro all'aperto di sapore tradizionale.
Non sono ammessi prolungamenti del tessuto di copertura del dehors a chiusura dei timpani laterali della struttura.
Tale tipologia può risultare ammissibile in tutto il territorio cittadino tranne che nelle piazze storiche, nel quadrilatero romano e negli ampliamenti barocchi della ZUCS.";

13)     di modificare il Titolo 3 punto 3.c.1.2.b. delle indicazioni tecnico/ambientali eliminando le parole "come per il punto 2.1.".
Il nuovo testo risulta essere così definito:
Titolo 3 punto 3.c.1.2.b. "Ringhiere a giorno (h. max. 90 cm.) soprattutto nelle situazioni che presentano una minima disponibilità di spazio.
Nel progetto devono essere indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale (da escludere il legno chiaro naturale) ed il colore.
La presenza di verde, anche se ridotta, deve risultare prevista nel progetto.
Nel caso in cui il dehors sia appoggiato su di una pedana rialzata la delimitazione deve essere prevista in modo tale da nasconderne la vista laterale eliminando vuoti o discontinuità.
Nel caso in cui il dehors sia in prossimità di incrocio o passo carraio la delimitazione deve essere prevista di altezza tale da non creare ostacolo alla visibilità (h. max. 90 cm.).
Siti coerenti: vie e piazze veicolari.";

14)     di modificare il Titolo 3 punto 3.c.1.3. delle indicazioni tecnico/ambientali sostituendo le parole "pannelli di materiale trasparente ed anti urto (h. max 160 cm.)" con le parole "pannelli di materiale trasparente ed anti urto (h. max 210 cm.)" ed aggiungendo dopo le parole "(h. max 160 cm.)" la seguente frase ", con esclusione delle tipologie di dehors senza copertura dove possono essere proposti pannelli trasparenti con h. max di 160 cm.. La delimitazione con pannelli trasparenti deve comunque essere collocata in misura inferiore ai due terzi del perimetro del dehors.".
Il nuovo testo risulta così essere definito:
Titolo 3 punto 3.c.1.3. "Ad integrazione delle modalità indicate al precedente punto 2, soprattutto per le collocazioni di dehors con carattere di permanenza continuativa, le delimitazioni possono essere integrate da pannelli di materiale trasparente ed anti urto (h. max 210 cm.), con esclusione delle tipologie di dehors senza copertura dove possono essere proposti pannelli trasparenti con h. max di 160 cm.. La delimitazione con pannelli trasparenti deve comunque essere collocata in misura inferiore ai due terzi del perimetro del dehors.";

15)     di modificare il Titolo 3 punto 3.c.2. delle indicazioni tecnico/ambientali aggiungendo dopo le parole "il suolo deve essere lasciato in vista." il periodo "Si ammette la collocazione di pedane semplicemente appoggiate in presenza di pavimentazioni lapidee esclusivamente al di fuori della ZUCS, degli ambienti porticati e delle gallerie e solo in presenza di protezioni laterali antivento, al fine di evitare perforazioni del materiale lapideo.".
Il nuovo testo risulta cosi definito:
Titolo 3 punto 3.c.2. "La superficie di calpestio dell'area dehors costituisce la delimitazione orizzontale di base della struttura di ristoro che necessita di un'opportuna attenzione.
La superficie della porzione di suolo pubblico occupata da un dehors può risultare costituita da: sedime asfaltato, lastricato in lastroni di pietra o pavimentato in materiale lapideo a pezzatura minuta; può risultare semplicemente trattato in terra battuta, misto o meno a ghiaia, oppure con trattamenti superficiali particolari.
Soprattutto in queste ultime situazioni la realizzazione di un dehors può comportare la volontà di provvedere ad un trattamento del piano di calpestio sia per necessità funzionali (dislivelli, discontinuità ...) che per motivi di immagine.
I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda (articolo 10 comma 10).
Ogni soluzione, che sarà sempre semplicemente appoggiata in modo da non danneggiare la superficie del suolo, deve risultare coerente con quanto segue:
-     nei portici, nelle gallerie, nelle vie e nei marciapiedi con pavimentazioni lapidee, il suolo deve essere lasciato in vista. Si ammette la collocazione di pedane semplicemente appoggiate in presenza di pavimentazioni lapidee esclusivamente al di fuori della ZUCS, degli ambienti porticati e delle gallerie e solo in presenza di protezioni laterali antivento, al fine di evitare perforazioni del materiale lapideo.
Eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni accorgimenti di arredo.
In particolare, possono essere previste specifiche coperture coordinate con la pavimentazione lapidea per evitare il danneggiamento degli arredi di base causati dalle discontinuità della pavimentazione stessa;
-     nei giardini ed in qualunque situazione con presenza di alberi il suolo deve essere generalmente lasciato in vista. Eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni accorgimenti di arredo;
-     nelle altre situazioni in presenza di un piano continuo può essere ammessa la collocazione di stuoie (i materiali ed i colori sono da indicare nel progetto);
-     in presenza di sensibili discontinuità o dislivelli può essere ammessa la realizzazione di una pedana le cui caratteristiche devono risultare descritte nel progetto per verificarne la coerenza con il sito.
In particolare negli ambiti storici (ZUCS e ZUSA) risultano poco coerenti le pedane a superficie metallica. Per le pedane rialzate devono essere studiati accorgimenti atti ad occultare la vista laterale delle pedane mediante un uso ragionato delle delimitazioni o dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime stradale.";

16) di modificare il Titolo 4.4. delle indicazioni tecnico/ambientali sostituendo le parole "non più alte di 1,60 metri e di disegno coerente ed integrato agli elementi di delimitazione" con le parole "non più alte di 2,10 metri, con esclusione delle tipologie di dehors senza copertura dove possono essere proposti pannelli trasparenti con h. max di 160 cm.. La delimitazione con pannelli trasparenti deve comunque essere collocata in misura inferiore ai due terzi del perimetro del dehors e deve essere di disegno coerente ed integrato agli elementi di delimitazione".
Il nuovo testo risulta cosi definito:
Titolo 4.4. "Le eventuali protezioni, secondo quanto indicato al precedente articolo 3 comma 1.c, devono essere trasparenti, non più alte di 2,10 metri, con esclusione delle tipologie di dehors senza copertura dove possono essere proposti pannelli trasparenti con h. max di 160 cm.. La delimitazione con pannelli trasparenti deve comunque essere collocata in misura inferiore ai due terzi del perimetro del dehors e deve essere di disegno coerente ed integrato agli elementi di delimitazione.";

17) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Allegato 1 bis - Regolamento

REGOLAMENTO OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI

- omissis -

Articolo 4 - Ubicazione e dimensioni

- omissis -

9.     Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta. Nel caso di parchi e giardini il parere del Settore Verde Pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di collocazione del dehors.

- omissis -

Articolo 6 - Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione del dehors

- omissis -

3.     Al fine dell'ottenimento della concessione di cui ai commi 1 e 2, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo almeno 45 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors. La domanda deve essere indirizzata al Dirigente del Settore o al Direttore della Circoscrizione che rilascia la concessione stessa. I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 45 giorni; nel caso di dehors continuativi in tutto il territorio cittadino e stagionali nella Circoscrizione 1 Centro il termine è di 60 giorni. Trascorsi tali termini varrà il principio del silenzio-assenso purché le strutture non siano in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento e dall'allegato tecnico.

- omissis -

7.     La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è variato rispetto al nulla osta di cui ai punti f), g) ed o) comma 4. Esclusivamente per il primo anno, dovrà inoltre essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni, da sottoporre a verifica da parte del settore competente. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

- omissis -

Articolo 13 - Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

- omissis -

6.     Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 3 dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana, all'interno della apposita delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione. Nel caso di dehors senza pedana è facoltà del titolare dell'esercizio cui è annessa la struttura, di non ritirare gli elementi componenti il dehors allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, esclusivamente nei casi in cui l'intervallo di chiusura notturna dell'esercizio commerciale non superi le 10 ore, a condizione che gli elementi di arredo rimangano collocati come da progetto e che ne venga assicurata la sorveglianza al fine di garantire la sicurezza e l'igiene ambientale previste dalla normativa vigente.
Per la sicurezza sono ammessi solo vincoli tra le sedute e il tavolo di riferimento.

- omissis -

Articolo 15 - Sospensione e revoca della concessione

- omissis -

2.     La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a.     agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato.
A tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase di esercizio gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore purchè all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza;
b.     gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
c.     la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
d.     i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

3.     La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a.     gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 3 non vengano ritirati e custoditi con le modalità previste nell'articolo 13;
b.     le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
c.     in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e della TARSU;
d.     in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
e.     nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2;
f.     nel caso di mancato invio della comunicazione di cui al comma 7, articolo 6 per i dehors continuativi.

- omissis -

INDICAZIONI TECNICO/AMBIENTALI RELATIVE AL REGOLAMENTO DEI DEHORS

- omissis -

Titolo 3 - Criteri di realizzazione e materiali

- omissis -

3.b     Elementi di copertura e riparo (Art. 3 comma 1.b).
Le modalità di copertura e di protezione degli spazi adibiti a dehors costituiscono gli elementi di maggior impatto visivo e pertanto sono oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tecnico ambientale.
Dunque non tutte le tipologie di copertura e di riparo esistenti sul mercato sono ritenute idonee alla collocazione nel territorio cittadino.
In particolare non sono ammissibili le seguenti tipologie di copertura:
-     Falda in tessuto variamente inclinabile, raccoglibile in corrispondenza di uno dei due sostegni laterali.
-     Falda a doppia capote in tessuto con sostegni laterali in corrispondenza del colmo.
-     Falda a profilo semicircolare in tessuto con sostegni perimetrali.
-     Piccoli padiglioni seriali a pianta quadra o rettangolare, commercialmente definiti gazebo, accostabili, caratterizzati da sostegni rivestiti da prolungamenti del telo di copertura in tessuto.
Indicazioni e precisazioni ambientali per tutte le tipologie di coperture e riparo
Con riferimento alla definizione di dehors di cui all'articolo 2, ed in funzione di quanto successivamente indicato per le singole tipologie di coperture, si sottolineano le seguenti precisazioni preliminari da osservare in ogni situazione urbana e per ogni tipologia:
-     Nei portici e nelle gallerie, sia di carattere storico che di recente realizzazione, gravati da servitù di uso pubblico, è ammessa la collocazione di soli tavolini e sedie con l'esclusione di qualunque tipo di copertura.
-     Coperture in tessuto: devono essere usati materiali non lucidi i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti (è necessario fornire un campione nel caso il materiale utilizzato sia diverso dalla tela chiara naturale).
-     In nessun caso è consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccoglibili lateralmente o schermi di protezione laterali di qualunque tipo al di sotto dei 2,00 m dal piano di calpestio (fatte salve le delimitazioni di cui al TITOLO 4.4).
Per quanto riguarda le tipologie di copertura ad ombrellone sono ammissibili, al fine dell'ombreggiamento dei dehors, coperture inclinabili con snodo nella parte superiore le cui proiezioni a terra ricadano esclusivamente all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa.
Tutto ciò premesso, al fine di migliorare la qualità dell'immagine urbana, si indicano le tipologie di coperture ammissibili e le modalità di inserimento nel territorio (vedere anche griglia localizzativa allegato D ).

3.b.1.     Ombrelloni a sostegno centrale
Per il semplice e lineare aspetto formale e per la provvisorietà della presenza è consigliata la realizzazione della protezione mediante l'impiego di ombrelloni, di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie, in tutto il territorio cittadino.
La tipologia più qualificata è caratterizzata da una struttura in legno con copertura in telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato, e risulta essere consigliata nelle piazze di pregio storico ambientale e negli ampliamenti barocchi della ZUCS con l'eccezione di quelle aree ove la Giunta Comunale abbia fornito indicazioni diverse con l'approvazione di specifici progetti integrati d'ambito. Gli ombrelloni con telo colorato sono utilizzabili in tutto il territorio cittadino previa approvazione del colore scelto in riferimento al contesto.
È comunque necessaria una particolare attenzione alle cromie nel quadrilatero romano e nelle integrazioni otto-novecentesche della ZUCS, nelle ZUSA e nelle porzioni assoggettate a vincoli di carattere ambientale.

- omissis -

3.b.3.     Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura
Uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata privi di punti d'appoggio al suolo, consentono un tipo tradizionale di protezione dello spazio prospiciente l'edificio che ospita un esercizio pubblico.
È necessario osservare sempre criteri di corretto inserimento nella partitura della facciata. La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici delle stesse.
Per questa tipologia di copertura non sono ammessi teli o mantovane laterali anche se al di sopra dei 2,00 metri dal piano di calpestio.
Per la versatilità e la leggerezza della tipologia ne è ammesso l'uso in tutto il territorio cittadino.

3.b.4.     Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura e montante d'appoggio
La tipologia è costituita da una o più tende a falda inclinata scorrevoli entro guide fisse agganciate alla facciata e appoggiate a montanti perimetrali.
È necessario osservare sempre criteri di corretto inserimento nella partitura della facciata.
La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici delle stesse.
L'inclinazione delle falde deve risultare tale da inserirsi correttamente nel contesto.
Nel caso in cui le guide di scorrimento dei teli proseguano con la medesima sezione nei montanti d'appoggio deve esser previsto un fermo, ad una altezza di 2,00 metri dal piano di calpestio, atto ad impedire l'abbassamento dei teli stessi. Per questa tipologia di copertura non sono ammessi teli o mantovane laterali anche se al di sopra dei 2,00 metri dal piano di calpestio.
Tale tipologia è ammissibile in tutto il territorio cittadino tranne che nella ZUCS, nelle piazze storiche e nelle ZUSA. Potrà tuttavia essere ammessa nelle ZUSA qualora la proposta di collocazione interessi ambiti di ampio respiro, previa attenta valutazione da parte della Commissione Tecnica del contesto ambientale e della facciata dell'edificio su cui la struttura verrà inserita.
Inoltre non è mai utilizzabile in aderenza a chioschi o padiglioni isolati o edifici assimilabili presenti nelle ampie zone verdi quali parchi e giardini o sponde fluviali.

- omissis -

3.b.6.     Copertura a pergola, o assimilabile, su struttura leggera con montanti perimetrali
Tale copertura in tessuto, su di una struttura leggera a pergola o altra soluzione analoga, con monta ad inclinazione ridotta costituisce una tipologia di una certa raffinatezza che ripropone in chiave aggiornata soluzioni di ristoro all'aperto di sapore tradizionale.
Non sono ammessi prolungamenti del tessuto di copertura del dehors a chiusura dei timpani laterali della struttura.
Tale tipologia può risultare ammissibile in tutto il territorio cittadino tranne che nelle piazze storiche, nel quadrilatero romano e negli ampliamenti barocchi della ZUCS.

- omissis -

-     3.c.1.2.b.     Ringhiere a giorno (h. max. 90 cm.) soprattutto nelle situazioni che presentano una minima disponibilità di spazio.
Nel progetto devono essere indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale (da escludere il legno chiaro naturale) ed il colore.
La presenza di verde, anche se ridotta, deve risultare prevista nel progetto.
Nel caso in cui il dehors sia appoggiato su di una pedana rialzata la delimitazione deve essere prevista in modo tale da nasconderne la vista laterale eliminando vuoti o discontinuità. Nel caso in cui il dehors sia in prossimità di incrocio o passo carraio la delimitazione deve essere prevista di altezza tale da non creare ostacolo alla visibilità (h. max. 90 cm.).
Siti coerenti: vie e piazze veicolari.

3.c.1.3.     Delimitazione continua per la protezione dalle intemperie:
Ad integrazione delle modalità indicate al precedente punto 2, soprattutto per le collocazioni di dehors con carattere di permanenza continuativa, le delimitazioni possono essere integrate da pannelli di materiale trasparente ed anti urto (h. max 210 cm.), con esclusione delle tipologie di dehors senza copertura dove le delimitazioni possono essere integrate da pannelli trasparenti con h. max di 160 cm.. La delimitazione con pannelli trasparenti sul lato del dehors fronte esercizio dovrà essere di misura inferiore a 1/3 del lato fronte esercizio stesso.
Nel progetto devono essere indicati il materiale e le dimensioni dei pannelli, la tipologia ed il colore dei sostegni, e la posizione riferita alla dotazione di verde.
Siti: in tutti i casi in cui è previsto il mantenimento del dehors durante l'intero anno solare.
Le delimitazioni a protezione dalle intemperie possono costituire elementi sostitutivi delle ringhiere o, quando appositamente progettate, costituire elementi integrativi delle delimitazioni a ringhiera.

3.c.2.     Delimitazione orizzontale:
La superficie di calpestio dell'area dehors costituisce la delimitazione orizzontale di base della struttura di ristoro che necessita di un'opportuna attenzione.
La superficie della porzione di suolo pubblico occupata da un dehors può risultare costituita da: sedime asfaltato, lastricato in lastroni di pietra o pavimentato in materiale lapideo a pezzatura minuta; può risultare semplicemente trattato in terra battuta, misto o meno a ghiaia, oppure con trattamenti superficiali particolari.
Soprattutto in queste ultime situazioni la realizzazione di un dehors può comportare la volontà di provvedere ad un trattamento del piano di calpestio sia per necessità funzionali (dislivelli, discontinuità ...) che per motivi di immagine.
I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda (articolo 4 comma 10).
Ogni soluzione, che sarà sempre semplicemente appoggiata in modo da non danneggiare la superficie del suolo, deve risultare coerente con quanto segue:
-     nei portici, nelle gallerie, nelle vie e nei marciapiedi con pavimentazioni lapidee, il suolo deve essere lasciato in vista. Si ammette la collocazione di pedane semplicemente appoggiate in presenza di pavimentazioni lapidee esclusivamente al di fuori della ZUCS, degli ambienti porticati e delle gallerie e solo in presenza di protezioni laterali antivento, al fine di evitare perforazioni del materiale lapideo. Eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni accorgimenti di arredo.
In particolare, possono essere previste specifiche coperture coordinate con la pavimentazione lapidea per evitare il danneggiamento degli arredi di base causati dalle discontinuità della pavimentazione stessa;
-     nei giardini ed in qualunque situazione con presenza di alberi il suolo deve essere generalmente lasciato in vista. Eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni accorgimenti di arredo;
-     nelle altre situazioni in presenza di un piano continuo può essere ammessa la collocazione di stuoie (i materiali ed i colori sono da indicare nel progetto);
-     in presenza di sensibili discontinuità o dislivelli può essere ammessa la realizzazione di una pedana le cui caratteristiche devono risultare descritte nel progetto per verificarne la coerenza con il sito.
In particolare negli ambiti storici (ZUCS e ZUSA) risultano poco coerenti le pedane a superficie metallica. Per le pedane rialzate devono essere studiati accorgimenti atti ad occultare la vista laterale delle pedane mediante un uso ragionato delle delimitazioni o dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime stradale.

- omissis -

Titolo 4 - Ulteriori indicazioni tecnicoambientali dehors continuativi

- omissis -

4.     le eventuali protezioni, secondo quanto indicato al precedente articolo 3 comma 1.c, devono essere trasparenti, non più alte di 2,10 metri, con esclusione delle tipologie di dehors senza copertura dove possono essere proposti pannelli trasparenti con h. max di 1,60 metri. La delimitazione con pannelli trasparenti sul lato del dehors fronte esercizio dovrà essere di misura inferiore a 1/3 del lato fronte esercizio stesso e deve essere di disegno coerente ed integrato agli elementi di delimitazione

- omissis -

Tavola allegato D