Divisione Sport e Tempo Libero
Settore Sport
n. ord. 82
2008 01766/010
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN STRADA DEL MEISINO N. 91. CONCESSIONE ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO "MEISINO" DI BORGATA ROSA. RINNOVO.
Proposta dell'Assessore Montabone.
Con deliberazione del 22 dicembre 1997 (mecc. 97 08311/10)
esecutiva dal 12 gennaio 1998, il Consiglio Comunale assegnava
per la durata di 9 anni alla Società Cooperativa Polisportiva
Meisino (ora Società di Mutuo Soccorso "Meisino"
di Borgata Rosa) la gestione dell'area di proprietà municipale,
della superficie di mq. 4.500 circa, con sovrastante fabbricato
di mq. 75 ad suo spogliatoi, sita in strada del Meisino n. 91
ad uso attività sportive.
La convenzione, scaduta il 24 maggio 2007, prevedeva un canone
annuo di Euro 206,58 IVA inclusa e poneva le utenze, così
come la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area a carico
del concessionario (R.C.U. 4573 del 25 maggio 1998).
La Società "Meisino", con nota del 5 febbraio
2007, ne ha chiesto il rinnovo e la Circoscrizione 7 con deliberazione
del 31 gennaio 2008 (mecc. 2008 00445/090), pervenuta in data
19 febbraio 2008, ha proposto il rinnovo della concessione a favore
della predetta Società di Mutuo Soccorso "Meisino"
di Borgata Rosa, per anni cinque proponendo un canone annuo pari
ad Euro 1.050,00, secondo lo schema di disciplinare approvato
e allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. )
stabilendo che, prima della stipula della nuova concessione, il
concessionario provvedesse alla demolizione della opere edificate
senza la necessaria autorizzazione consistenti in una baracca
in legno posizionata a qualche metro dal terreno di gioco ed una
tribunetta edificata su tubi a struttura metallica sprovvista
delle opportune recinzioni di sicurezza.
Esaminata la proposta della Circoscrizione 7, al fine di garantire
la continuità dell'attività svolta ed in considerazione
dei risvolti sociali ed aggregativi che tale attività comporta,
della valenza sociale che l'impianto ha assunto per i cittadini
in questi anni, tenuto altresì conto che il concessionario
ha rispettato interamente le condizioni previste nella precedente
convenzione, ai sensi del Regolamento per la gestione sociale
in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre 2004,
(mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004 e s.m.i.,
tenuto altresì conto che il concessionario ha provveduto
già a demolire la tribuna, pare opportuno provvedere al
rinnovo della concessione dell'impianto sportivo in oggetto, per
anni cinque a favore della Società di Mutuo Soccorso "Meisino"
di Borgata Rosa, ad un canone annuo di Euro 1.050,00, alle condizioni
riportate nell'allegato disciplinare (allegato 2) che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.
Le utenze, ai sensi del succitato Regolamento, saranno ripartite
nel modo seguente:
- a carico del concessionario:
- il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, consumi idrici
e riscaldamento;
- tutte le spese relative alle utenze per le parti che saranno
eventualmente adibite a bar, ristorante e sale riunioni per le
quali il soggetto convenzionato dovrà installare contatori
separati;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
- a carico Città:
- l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, consumi idrici
e riscaldamento.
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a
carico del concessionario nei limiti previsti dall'articolo 14
della convenzione allegata.
Le spese a carico della Città di cui agli articoli 14
e 15 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati
dai Settori competenti.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi indicati in narrativa, il rinnovo
della concessione della gestione sociale dell'area di proprietà
municipale sita in strada del Meisino n. 91, alla Società
di Mutuo Soccorso "Meisino" di Borgata Rosa, C.F. 04675030011,
per un periodo di anni cinque con decorrenza dalla data di esecutività
della presente deliberazione. Il concessionario, prima della stipula
della convenzione dovrà documentare alla Circoscrizione
7 l'avvenuta demolizione delle opere abusive ancora esistenti
nell'impianto.
L'area attualmente è costituita da n. 1 campo calcio a
11 con illuminazione ed un fabbricato di mq. 75 (metri cubi 187,50)
ad uso spogliatoio ed un box in lamiera ad uso deposito, per complessivi
mq. 4.500 circa;
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte
integrante della presente deliberazione (all. 2 - n.
), con la Società di Mutuo Soccorso "Meisino"
di Borgata Rosa alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo, determinato in Euro 1.050,00 IVA inclusa, dovrà
essere versato all'ufficio Cassa della Circoscrizione 7 in due
rate semestrali anticipate.
Il canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT
e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di
leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali
competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia
di concessioni di impianti sportivi. È altresì previsto
che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto
in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere
rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire con
il gestore l'importo del canone, riservandosi la facoltà
di recesso, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, con
preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione
del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione
e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza
la convenzione non si rinnoverà automaticamente, ma potrà
essere rinnovata a nuove condizioni con successivo provvedimento
deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui agli articoli 14 e
15 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati
dai Settori competenti.