Divisione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 82
2008 01766/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 GIUGNO 2008

(proposta dalla G.C. 8 aprile 2008)

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN STRADA DEL MEISINO N. 91. CONCESSIONE ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO "MEISINO" DI BORGATA ROSA. RINNOVO.

Proposta dell'Assessore Montabone.

Con deliberazione del 22 dicembre 1997 (mecc. 97 08311/10) esecutiva dal 12 gennaio 1998, il Consiglio Comunale assegnava per la durata di 9 anni alla Società Cooperativa Polisportiva Meisino (ora Società di Mutuo Soccorso "Meisino" di Borgata Rosa) la gestione dell'area di proprietà municipale, della superficie di mq. 4.500 circa, con sovrastante fabbricato di mq. 75 ad suo spogliatoi, sita in strada del Meisino n. 91 ad uso attività sportive.
La convenzione, scaduta il 24 maggio 2007, prevedeva un canone annuo di Euro 206,58 IVA inclusa e poneva le utenze, così come la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area a carico del concessionario (R.C.U. 4573 del 25 maggio 1998).
La Società "Meisino", con nota del 5 febbraio 2007, ne ha chiesto il rinnovo e la Circoscrizione 7 con deliberazione del 31 gennaio 2008 (mecc. 2008 00445/090), pervenuta in data 19 febbraio 2008, ha proposto il rinnovo della concessione a favore della predetta Società di Mutuo Soccorso "Meisino" di Borgata Rosa, per anni cinque proponendo un canone annuo pari ad Euro 1.050,00, secondo lo schema di disciplinare approvato e allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ) stabilendo che, prima della stipula della nuova concessione, il concessionario provvedesse alla demolizione della opere edificate senza la necessaria autorizzazione consistenti in una baracca in legno posizionata a qualche metro dal terreno di gioco ed una tribunetta edificata su tubi a struttura metallica sprovvista delle opportune recinzioni di sicurezza.
Esaminata la proposta della Circoscrizione 7, al fine di garantire la continuità dell'attività svolta ed in considerazione dei risvolti sociali ed aggregativi che tale attività comporta, della valenza sociale che l'impianto ha assunto per i cittadini in questi anni, tenuto altresì conto che il concessionario ha rispettato interamente le condizioni previste nella precedente convenzione, ai sensi del Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre 2004, (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004 e s.m.i., tenuto altresì conto che il concessionario ha provveduto già a demolire la tribuna, pare opportuno provvedere al rinnovo della concessione dell'impianto sportivo in oggetto, per anni cinque a favore della Società di Mutuo Soccorso "Meisino" di Borgata Rosa, ad un canone annuo di Euro 1.050,00, alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare (allegato 2) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Le utenze, ai sensi del succitato Regolamento, saranno ripartite nel modo seguente:
- a carico del concessionario:
- il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, consumi idrici e riscaldamento;
- tutte le spese relative alle utenze per le parti che saranno eventualmente adibite a bar, ristorante e sale riunioni per le quali il soggetto convenzionato dovrà installare contatori separati;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
- a carico Città:
- l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, consumi idrici e riscaldamento.
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del concessionario nei limiti previsti dall'articolo 14 della convenzione allegata.
Le spese a carico della Città di cui agli articoli 14 e 15 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dai Settori competenti.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per i motivi indicati in narrativa, il rinnovo della concessione della gestione sociale dell'area di proprietà municipale sita in strada del Meisino n. 91, alla Società di Mutuo Soccorso "Meisino" di Borgata Rosa, C.F. 04675030011, per un periodo di anni cinque con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione. Il concessionario, prima della stipula della convenzione dovrà documentare alla Circoscrizione 7 l'avvenuta demolizione delle opere abusive ancora esistenti nell'impianto.
L'area attualmente è costituita da n. 1 campo calcio a 11 con illuminazione ed un fabbricato di mq. 75 (metri cubi 187,50) ad uso spogliatoio ed un box in lamiera ad uso deposito, per complessivi mq. 4.500 circa;
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2 - n. ), con la Società di Mutuo Soccorso "Meisino" di Borgata Rosa alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo, determinato in Euro 1.050,00 IVA inclusa, dovrà essere versato all'ufficio Cassa della Circoscrizione 7 in due rate semestrali anticipate.
Il canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. È altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza la convenzione non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovata a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui agli articoli 14 e 15 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dai Settori competenti.