Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie
Settore Finanza e Fiscale - Ufficio Finanziamenti
n. ord. 51
2008 01571/024
OGGETTO: PRESTAZIONE DI FIDEIUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA MUTUO DI EURO 6.000.000,00 DA CONTRARSI TRA LA SOCIETA' BRAMANTE 03 S.R.L. E LA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. PER GLI INTERVENTI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SITO IN CORSO UMBRIA, 83.
Proposta dell'Assessore Passoni,
di concerto con l'Assessore Montabone.
Con deliberazione n. 112 del Consiglio Comunale del 07 aprile
2006 (mecc. 2006 02217/009) esecutiva dal 24 aprile 2006, veniva
approvato lo schema della Convenzione tra la Città di Torino
e la società Bramante 03 S.r.l. per la determinazione delle
modalità di utilizzo e di fruizione delle aree e degli
edifici situati nell'area del "Ex dopolavoro Michelin"
sito in c.so Umbria, 83.
La relativa Convenzione, con validità di 60 anni (articolo
10), veniva stipulata in data 28 dicembre 2006.
La società "Bramante 03 S.r.l.", concessionaria
dell'impianto, intende ora procedere alla realizzazione delle
relative opere di ristrutturazione dell'edificio storico e dell'ex
palestra per consentire lo svolgimento di diverse attività
sportive, socio culturali, musicali di spettacolo e manifestazioni
temporanee, la realizzazione di una piscina coperta nonché
di un volume da destinare a centro di incontro per anziani e la
risistemazione complessiva delle aree sportive verdi esterne.
Nella Convenzione vengono disciplinate le modalità di assoggettamento
all'uso pubblico e di fruizione del Complesso.
Il relativo progetto, a cura dell'Arch. Cristiano PICCO, comporta
una spesa complessiva di Euro 6.176.356,06 così suddivisa:
|
|
Opere preliminari |
53.718,00 |
Demolizioni preesistenze e sistemazione aree |
32.886,00 |
Nuova fognatura nera sotto corso Umbria |
64.271,00 |
Sistemazione rete acque bianche a servizio fabbr. A e B |
18.000,00 |
Sistemazione rete antincendio-pozzo-potabile |
46.000,00 |
Oneri per il rimpiazzo delle alberature eliminate |
30.000,00 |
Sistemazioni esterne/viabilità |
112.000,00 |
Opere impiantistiche generali |
126.805,00 |
Ristrutturazione fabbricato A |
1.142.059,00 |
Realizzazione edificio B |
2.887.439,00 |
Centrali tecnologiche e distribuzione primaria |
789.475,06 |
Ristrutturazione fabbricato C |
125.089,00 |
Ricostruzione fabbricato D |
145.627,00 |
Demolizioni e costruzioni per nuovi impianti calcio |
282.987,00 |
Progettazione e Direzione lavori, oneri per la sicurezza, coordinamento ., progetto e D.L., verde, ecc |
320.000,00 |
TOTALE |
6.176.356,06 |
L'Associazione suddetta, a riguardo, ha fatto richiesta alla
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. per la concessione di un mutuo
di Euro 6.000.000,00 per il finanziamento delle opere in oggetto
e, previamente, con nota del 15 gennaio 2007 prot. n. 01.15.01
FMG/FR/pb, ha richiesto alla Città il rilascio di apposita
fideiussione solidale, a garanzia del contraendo mutuo.
Il rilascio delle fideiussioni a favore di terzi per l'assunzione
di mutui destinati alla realizzazione o ristrutturazione di opere
a fini culturali, sociali o sportivi su terreni di proprietà
dell'ente locale, è regolato dall'articolo 207, comma 3,
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che prevede l'esistenza
delle seguenti condizioni:
- progetto approvato dall'ente locale e stipula di convenzione
con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di
utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività
locale;
- acquisizione della struttura realizzata al patrimonio dell'ente
al termine della concessione;
- convenzione che regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario
nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o alla ristrutturazione
dell'opera.
Poiché:
- il Settore Edilizia Sportiva - Nuove Opere, con nota del 15
ottobre 2007 prot. n. 5805, ha espresso parere favorevole in linea
tecnica sulla congruità del progetto ad esso sottoposto;
- all'articolo 8 della Convenzione risulta che la società
"Bramante 03 S.r.l." si impegna a consentire la fruizione
della struttura da parte della collettività locale;
- le nuove strutture realizzate si intendono acquisite in proprietà
del Comune di Torino (articolo 10) al termine della concessione;
- lo stesso Comune potrà esigere la restituzione immediata
del bene nel caso di mancato adempimento degli obblighi indicati
in Convenzione (articolo 18);
ne consegue che si ritengono soddisfatte le condizioni previste
dalla legge.
Visto che la Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., con nota del
03 luglio 2007, ha comunicato la disponibilità a concedere
un mutuo di Euro 6.000.000,00 a favore della Società "Bramante
03 S.r.l." per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione
dell'impianto sportivo sito in corso Umbria, 83, alle seguenti
condizioni:
- erogazione del mutuo: in più soluzioni secondo lo stato
di avanzamento lavori;
- saggio di interesse: tasso nominale annuo Euribor (Euro Interbank
Offered Rate) a 6 mesi, base 360, rilevato 2 giorni lavorativi
antecedenti il 1° aprile e il 1° ottobre, maggiorato dello
spread di 0,80%.
Il tasso di interesse nominale annuo, come sopra determinato,
verrà arrotondato allo 0,05 superiore.
Le fonti di rilevazione sono il "Sole 24 ore" o, in
alternativa, il circuito giornaliero Reuter's elaborato dall'A.T.I.C.
(Associazioni Tesorieri Istituzioni Creditizie);
- garanzia: fideiussione solidale del Comune ai sensi dell'articolo
207 del D.Lgs. 267/2000;
- ammortamento: 20 anni con rate semestrali.
Considerato che, ai sensi del citato articolo 207, comma 4, gli
interessi annuali delle operazioni di indebitamento garantite
con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui
al comma 1 dell'articolo 204 del D.Lgs. n. 267/2000 e che tali
interessi aggiunti a quelli dei mutui precedentemente contratti
non comportano iscrizioni a bilancio di somme, per interessi,
superiori al limite di legge.
Considerato che l'ammontare dell'obbligazione fideiussoria del
Comune è variabile in ordine alle singole somministrazioni
effettuate al mutuatario fino all'inizio dell'ammortamento del
mutuo e corrisponde ad un importo pari al capitale erogato, agli
eventuali interessi di preammortamento, agli eventuali interessi
di mora, per il caso di ritardo nel pagamento degli interessi
di preammortamento, nella misura convenuta con il mutuatario nel
contratto condizionato e negli atti di erogazione, nonché
alle spese e a quant'altro dovuto dal mutuatario per il titolo
in questione.
Considerato altresì che la fideiussione non costituisce
impegno contabile in quanto non dà origine ad alcun movimento
finanziario se non dopo l'effettiva inadempienza dell'obbligato
principale, il relativo importo non può essere iscritto
in bilancio tra i residui ma soltanto segnalato tra le passività
dello Stato Patrimoniale.
Considerato tuttavia che il Comune si impegna a prevedere nel
proprio Bilancio un capitolo rubricato quale "oneri derivanti
dalle garanzie fideiussorie assunte" nel quale dovrà
iscrivere con una deliberazione di variazione di bilancio, e solo
nel caso in cui il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento
delle sue obbligazioni, le somme che l'Istituto mutuante comunicherà
corrispondenti all'importo di escussione della garanzia.
Visto che con nota del 1° febbraio 2008 prot. n. 655, la
società "Bramente 03 S.r.l." che il progetto
non necessita del parere favorevole del CONI in quanto il futuro
centro sportivo non sarà predisposto ad ospitare manifestazioni
sportive di tipo agonistico.
Visti altresì gli schemi dello stipulando contratto di
mutuo, del documento di sintesi, del piano di rimborso del capitale,
e delle condizioni generali per mutui stipulati con la Cassa di
Risparmio di Asti S.p.A. allegati al presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di concedere fideiussione solidale a favore della Cassa
di Risparmio di Asti S.p.A. e nell'interesse della società
"Bramante 03 S.r.l." per tutta la durata del mutuo in
conformità dei patti e delle condizioni specificati nello
schema di contratto di mutuo e del documento di sintesi di cui
in appresso, ai sensi dell'articolo 207 del D.Lgs. 267/2000, a
garanzia del mutuo da contrarsi per l'importo di Euro 6.000.000,00
tra la suddetta Società e il suddetto Istituto Finanziatore,
per il finanziamento dei lavori di restauro, risanamento conservativo,
recupero e ristrutturazione dell'impianto sportivo sito in c.s.
Umbria, 83;
2) di garantire, con fideiussione, il pagamento delle rate mensili
di ammortamento e di preammortamento del mutuo che matureranno
dalla data del primo versamento della somma mutuata;
3) di prendere atto del piano di rimborso del capitale, conteggiato
al tasso nominale annuo Euribor (Euro Interbank Offered Rate)
a 6 mesi, base 360 maggiorato dello spread di 0,80%, come meglio
specificato nella bozza del piano di ammortamento allegato (all.
1 - n. );
4) di prendere atto dello schema del contratto di mutuo, del documento
di sintesi e delle condizioni generali per mutui stipulati con
la Cassa di risparmio di Asti S.p.A. che vengono allegati al
presente provvedimento (all. 2 - 3 e 4 - nn.
);
5) di dare atto che con la prestanda fideiussione non vengono
superati i limiti di cui all'articolo 204, comma 1, ed all'articolo
207 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e che sono stati rispettati i
criteri indicati nell'articolo 207 del citato D.Lgs. 267/2000,
così come modificati con Legge 30 dicembre 2004 n. 311;
6) di obbligarsi ad adottare tutti i necessari provvedimenti al
fine di ottemperare alle obbligazioni di garanzia assunte;
7) di iscrivere la fideiussione nelle passività dello Stato
Patrimoniale della Città, con decorrenza dalla data di
perfezionamento del contratto;
8) di dare espressamente mandato al Vice Direttore Generale Risorse
Finanziarie - Direttore Finanziario - dr. Domenico Pizzala, ai
sensi dell'articolo 55 commi 5 e 6 del Regolamento per i contratti
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 7 marzo
2005:
a) a perfezionare l'operazione di fideiussione intervenendo nella
stipula del relativo contratto al fine di compiere in nome, per
conto ed in rappresentanza del Comune tutte le operazioni necessarie
per la concessione della fideiussione stessa;
b) ad apportare le variazioni e le integrazioni che conseguissero
a modifiche di disposizioni di legge e/o provvedimenti ministeriali
nonché a concordare le eventuali altre modificazioni che
si rendessero utili od opportune, nel rispetto delle condizioni
di cui alla presente deliberazione;
9) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del Testo
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.