Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Divisione Suolo Pubblico, Arredo Urbano, Integrazione e InnovazioneSettore
Arredo Urbano
n. ord. 179
2008 01510/115
OGGETTO: PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - NORME TECNICHE AMBIENTALI. MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA CITTA' N. 248.
Proposta dell'Assessore Curti,
di concerto con l'Assessore Passoni.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 2 marzo 1998
(mecc. 9710020/13), esecutiva dal 27 aprile 1998, è stato
approvato il PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - NORME
TECNICHE AMBIENTALI.
Il piano è poi stato oggetto di modifiche nel corso del
2000 e nuovamente nel corso del 2004.
Le innovazioni tecnologiche, nonché del mercato della
pubblicità ne rendono necessario un aggiornamento. Non
in ultimo, l'introduzione sul territorio degli impianti relativi
all'appalto concorso per progettazione, installazione e gestione
di arredi urbani di pubblica utilità a fronte dello sfruttamento
di spazi pubblicitari ha modificato in modo sostanziale le dinamiche
concorrenziali dei diversi spazi per la pubblicità.
La rivisitazione del Regolamento si basa su una scelta dell'Amministrazione,
di carattere generale, di non limitare, o ridurre, la possibilità
di installare elementi dedicati alla pubblicità (sia essa
quella delle insegne, piuttosto che le affissioni o la cartellonistica)
ma piuttosto, attraverso alcuni passaggi del Regolamento, si intende
richiedere una maggiore attenzione ai luoghi in cui tali impianti
pubblicitari si inseriscono. Ciò nella convinzione che
un atteggiamento più attento alle diverse declinazioni
che gli spazi pubblicitari possono avere può risultare
funzionale sia al miglioramento della qualità dello spazio
urbano, ma anche al potenziale comunicativo, in termini pubblicitari,
che il mezzo stesso ha.
Le modifiche al Piano della pubblicità si inseriscono
in un contesto più ampio di iniziative che la Città
sta perseguendo in relazione all'uso dello spazio pubblico: rientrano
tra queste le modifiche al Regolamento per l'Occupazione del Suolo,
come le modifiche agli articoli del Regolamento di Polizia Urbana
che fanno riferimento al decoro degli spazi pubblici.
Con riferimento all'Arredo Urbano il regolamento va coordinato
con il lavoro di messa a punto del manuale dell'Arredo, un documento
che ha l'obiettivo di un complessivo riordino degli elementi di
arredo urbano sul suolo pubblico. Quindi un maggior coordinamento
di tutti i manufatti tra loro e con il contesto, è una
indicazione generale che viene perseguita anche con riferimento
agli impianti pubblicitari. Ciò si traduce con la tendenza
ad una riduzione del numero di oggetti attraverso la riduzione
della frammentazione, piuttosto che attraverso una diminuzione
delle quantità di superficie.
Dal punto di vista dell'impianto generale il piano vigente si
è dimostrato assolutamente efficace e la sua applicazione
non ha comportato questioni di carattere amministrativo. Si è
quindi optato per l'introduzione di modifiche puntuali delle norme,
piuttosto che per una revisione complessiva della logica normativa.
Le principali novità introdotte sono:
- all'articolo 1 e all'articolo 15 si introduce il principio generale
per cui l'adeguamento dei singoli impianti al piano avviene in
caso di modifica dell'impianto pubblicitario o di scadenza dell'autorizzazione
e non nel caso di semplice volturazione della titolarità;
- all'articolo 6, con riferimento alle attività di ristoro,
si introduce la possibilità di collocare bacheche per esposizione
dei menù;
- all'articolo 7, con riferimento alle vetrofanie, si ritiene
di non ammettere il completo occultamento della vetrina, salvo
che questo sia realizzato con uno specifico progetto grafico;
- allo stesso articolo si sono specificati meglio i limiti dimensionali
per le targhe applicate alle consistenze murarie tra le aperture
delle attività commerciali, introducendo peraltro la possibilità
di utilizzare nuove tecnologie per la loro illuminazione in alternativa
ai cassoni;
- all'articolo 8 si estende la possibilità, per le attività
alberghiere, di installare insegne a bandiera anche ai piani superiori
negli edifici di prima categoria;
- allo stesso articolo, per le insegne a bandiera si ritiene di
rivedere le dimensioni riducendole, negli edifici di terza categoria,
a 1,20x8 mt., prevedendo più tipi di soluzioni (introducendo
teli e pannelli con dimensioni massime di 0,80x5 mt.); si introducono
la luminosità con impianti di nuova tecnologia per quelle
collocate al piano terreno e le misure per i supporti;
- all'articolo 9, per le insegne trasversali nei portici si ritiene
di specificare che sono ammesse anche per le attività alberghiere;
- all'articolo 10, con riferimento ai totem, si introducono in
modo esplicito requisiti specifici, in modo da evidenziare che
il loro utilizzo deve essere solo straordinario e legato ad attività
culturali;
- all'articolo 11 gli impianti per affissioni vengono ammessi
anche nella parte A del territorio (con l'eccezione della Z.U.C.S.
e della collina) su frontespizi ciechi dei fabbricati non di pregio;
si amplia la possibilità di occupazione su muri di cinta,
richiedendo che gli impianti siano interamente collocati sul muro
di cinta. Per le nuove collocazioni degli stessi impianti, visibili
su entrambi i lati, si chiede che siano previsti bifacciali;
- all'articolo 12 si introducono i nuovi elementi per gli impianti
di cartellonistica. In particolare si ammette che i frontespizi
ciechi, anche nella parte A (con eccezione della Z.U.C.S. e della
collina) possano essere coperti da diverse tipologie e fino al
100% della superficie disponibile nel caso di progettazioni unitarie.
Per gli impianti direzionali per attività imprenditoriali
si specifica che la distanza minima deve essere rispettata per
ogni direzione di marcia. Si introduce poi nel Piano il tema della
pubblicità sui ponteggi, che può occupare fino al
60% della superficie, ma dando un preciso limite di tempo legato
ai tempi effettivi dei lavori edili;
- all'articolo 14 si introduce la possibilità di collocare
mezzi temporanei, in occasione di manifestazioni o in appositi
circuiti definiti dalla Giunta Comunale anche nella parte A del
territorio.
Il nuovo testo del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
è quello contenuto nella seconda colonna dell'allegato
1 (allegato 1) che illustra anche le modifiche introdotte con
riferimento al precedente Piano.
E' stato richiesto, in ossequio agli articoli 43 e 44 il parere
delle Circoscrizioni. Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni
1, 3, 4, 6, 7, 8 e 10 (all. 2-8 - nn.
) Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 2, 5, 9.
Inoltre il documento è stato inviato alle associazioni
di categoria. Sono giunte osservazioni dell'AAPI (all. 9 - n.
). Nello specifico si richiede di incrementare la sporgenza
per gli impianti di affissione e di cartellonistica retroilluminati
da 20 centimetri a 30 centimetri Si ritiene di poter accettare
tale indicazione per impianti collocati ad una altezza superiore
a metri 3 di altezza. Inoltre la stessa associazione esprime perplessità
circa l'indicazione di vietare la possibilità di collocare
impianti di grandi dimensioni al di sopra di recinzioni o muri
di cinta lamentando una perdita di impianti. La motivazione non
pare fondata in quanto l'indicazione vale solo per impianti di
nuova collocazione.
E' inoltre giunta nota della Sovrintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici del Piemonte (all. 10 - n. ). In tale nota
si richiedono alcune modifiche. In particolare si chiede:
a) di non ammettere le insegne a cassonetto per gli edifici di
I categoria;
b) di non ammettere insegne a bandiera nella via Garibaldi, con
l'eccezione della attività di pubblica utilità;
c) di non ammettere insegne a bandiera nelle pareti di fondo dei
portici della Z.U.C.S., con l'eccezione della attività
di pubblica utilità;
d) di limitare la possibilità di inserire scritte pubblicitarie
sulle tende alla romana dei portici solo nella parte fissa della
tenda stessa e con l'esclusione di piazza Castello, piazza Vittorio
Veneto, via Po e via Roma.
Si ritiene:
- di non accettare quando indicato al punto sub. a) in quanto
favorirebbe la collocazione di impianti illuminati con l'inserimento,
maggiormente invasivo, di faretti;
- di non accettare quanto indicato al punto sub. b) in quanto
costituente eccessiva disparità di trattamento per le attività
collocate in via Garibaldi rispetto ad altri contesti unitari;
- di non accettare quanto indicato nel punto sub. c) in quanto
costituente eccessiva disparità di trattamento per le attività
collocate sotto i portici rispetto ad altri contesti comunque
unitari;
- di accettare quanto proposto nel punto sub. d).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevoli sulla regolarità tecnica;
favorevoli sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che
qui integralmente si richiamano, le modifiche al Regolamento della
Città "Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
- Norme Tecniche Ambientali (n. 248)" approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale in data 2 marzo 1998 (mecc. 9710020/13)
esecutiva dal 27 aprile 1998 e s.m.i., contenute nell'allegato
documento (all. 1 - n. ) per costituire parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Testo
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Allegato 1 - Regolamento
Articolo 1 - Ambito di intervento
1. La collocazione, temporanea o permanente, nel territorio comunale
di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, visibile dagli spazi
pubblici, anche se consistente in modifiche di pubblicità
preesistente, è subordinata alla preventiva autorizzazione
in conformità alle seguenti disposizioni a carattere tecnico
ambientale elaborate al fine del riordino formale nel territorio.
Le disposizioni sono integrate dalle seguenti tavole:
a. Suddivisione del territorio comunale - 1 tavola - scala 1:20.000;
b. Suddivisione del territorio comunale - vincoli - 27 tavole
- scala 1:5.000;
c. Zona Urbana Centrale Storica - vincoli - 1 tavola - scala 1:2.000.
2. L'autorizzazione è precaria ed è revocabile in
qualunque momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno
per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando
dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi
generali. 3. Gli impianti pubblicitari possono risultare:
a. di esercizio, atti a segnalare la sede di attività commerciali,
artigianali, professionali, industriali e di servizio;
b. a carattere generale per far conoscere e diffondere, sia in
modo continuativo che temporaneo, attività, simboli e prodotti
di natura commerciale, artigianale, professionale, industriale
e di servizio.
4. Le tipologie di impianti pubblicitari oggetto delle seguenti
disposizioni sono quelle caratterizzate da ingombro fisico (nota
1) e risultano elencate e classificate all'articolo 5. La materia
di carattere tributario è disciplinata dalle specifiche
disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione
del canone sulle iniziative pubblicitarie, di competenza della
Divisione Servizi Tributari e Catasto.
5. Le insegne pubblicitarie di esercizio installate all'interno
di aree non visibili dallo spazio pubblico non sono sottoposte
alla preventiva autorizzazione comunale.
Articolo 2 - Modalità tecniche di presentazione
1. Prima di installare o modificare qualsiasi pubblicità
gli interessati devono presentare, al Settore Servizi Pubblicitari
della Divisione Servizi Tributari e Catasto, domanda in duplice
copia, di cui una in bollo, sui moduli forniti dall'ufficio. La
domanda può essere anche cumulativa per tipologie analoghe
purché riferita alla medesima località.
2. Per le forme pubblicitarie che devono essere installate in
aree o su edifici sottoposti al vincolo puntuale della Soprintendenza
ai Beni Ambientali ed Architettonici, deve essere preventivamente
acquisito, a cura dell'interessato, il parere scritto favorevole
di detto Ente che deve essere allegato alla predetta domanda.
3. Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera
di impianti fissi la domanda deve comprendere la seguente documentazione
tecnica:
a. documentazione fotografica a colori (formato minimo 10x15)
in duplice copia della posizione richiesta (sei copie per gli
impianti di cui agli articoli 11 e 12). Per le collocazioni su
edifici, le fotografie devono risultare tali da consentire una
completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri
impianti pubblicitari esistenti;
b. progetto in due copie che comprenda (sei copie per gli impianti
di cui agli articoli 11 e 12):
- disegni particolareggiati del mezzo pubblicitario, con precisazione
di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non
inferiore a 1:50;
ed inoltre
- per le collocazioni su edificio un rilievo quotato, in scala
non inferiore a 1:100, della facciata interessata, o adeguata
porzione di essa, corredato dei riferimenti architettonici (aperture,
cornici, fasce, materiali, ecc.); per le insegne a bandiera deve
essere indicata la natura del marciapiede (rialzato o a raso)
e la relativa larghezza;
- per le collocazioni su sedime (pubblico o privato) un rilievo
quotato su carta tecnica, in scala non inferiore a 1:500, della
porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione
richiesta, riferita ad elementi certi, quali pali luce, semafori,
marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici,
altri impianti pubblicitari, ...;
- per i murales o trompe-l'oeil: copia del parere preventivo rilasciato
dal Settore Arredo Urbano;
c. nulla osta del proprietario (in caso di condominio, dell'amministratore)
dell'edificio o dell'area interessata;
d. per gli impianti pubblicitari di grande formato aventi superficie
comunque superiore a metri quadrati 8,50 e collocati sui tetti
o su pali propri con struttura soggetta ad impatto eolico, il
rilascio dell'autorizzazione, se ammissibile ai sensi del presente
regolamento, è subordinato alla certificazione statica
asseverata ai sensi della normativa vigente;
e. per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso
o illuminato sul suolo o su edifici è necessario osservare
le disposizioni della Legge 46/1990.
Articolo 3 - Suddivisione ambientale del territorio
1. Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari, il
territorio comunale risulta suddiviso in PARTE A, ove si opera
secondo criteri di salvaguardia e tutela attiva, e PARTE B.
2. La PARTE A è formata principalmente dalle porzioni di
territorio caratterizzate dalla diffusa presenza di valori storici,
artistici o ambientali, in coerenza anche con le previsioni del
P.R.G. e comprende:
a. Zona Urbana Centrale Storica Z.U.C.S.;
b. Zone Urbane Storico Ambientali Z.U.S.A.;
c. principali parchi e giardini pubblici (non compresi nella Z.U.C.S.
o in aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo 490/1999
e della Legge 1497/1939 e del Progetto Territoriale Operativo);
d. porzioni di territorio vincolate ai sensi delle Leggi 1497/1939
e 431/1985;
e. sponde (porzioni di territorio per la realizzazione dei parchi
fluviali) dei fiumi Po, Stura, Dora, Sangone.
3. La PARTE B è costituita dal rimanente territorio comunale.
4. Le tavole tecniche che illustrano in modo dettagliato l'articolazione
del territorio sono approvate con provvedimento della Giunta
Comunale.
Articolo 4 - Valore storico ambientale del tessuto urbano
1. Per tutelare le risorse formali della Città, valorizzandone
i caratteri specifici, è necessario che la collocazione
di impianti pubblicitari tenga conto della qualità storico-artistica
e ambientale del tessuto urbano edificato preesistente. A tale
scopo sono riconosciute le seguenti categorie normative di edifici:
EDIFICI DI I CATEGORIA
La I categoria comprende:
- gli edifici vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 490/1999
e della Legge 1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni;
- gli edifici che per motivi di carattere storico, artistico,
ambientale o documentario, costituiscono, singolarmente o in quanto
parti di complessi urbanistici o architettonici, patrimonio culturale.
Tali edifici sono indicati nel P.R.G..
EDIFICI DI II CATEGORIA
In tale categoria sono compresi gli edifici con valore ambientale
o documentario, il complesso della via Roma e gli edifici più
significativi costruiti tra le due guerre. Tali edifici sono indicati
nel P.R.G..
EDIFICI DI III CATEGORIA
Nella Z.U.C.S. appartengono a tale categoria gli edifici recenti,
realizzati dagli anni 20 fino ai giorni nostri. Tali edifici sono
indicati nel P.R.G..
RESTO DELL'EDIFICATO
Tali edifici non sono contrassegnati da alcun simbolo nel P.R.G..
Articolo 5 - Classificazione degli impianti pubblicitari
1. Al fine di definire le modalità di collocazione, sugli
edifici e nel contesto ambientale, gli impianti pubblicitari oggetto
del presente regolamento si articolano nel seguente modo:
F - INSEGNE FRONTALI, parallele al piano della facciata dell'edificio
F.1 Vetrofanie e vetrografie
F.2 Murales, trompe l'oeil
F.3 Iscrizioni dipinte, bassorilievi, sculture, mosaici, fregi,
graffiti
F.4 Plance, targhe, pannelli (luminosi e non)
F.5 Filamento neon
F.6 Lettere singole (luminose e non)
F.7 Cassonetti
B - INSEGNE A BANDIERA perpendicolari al piano della facciata
dell'edificio
B.1 Stendardi fissi, sculture
B.2 Plance, targhe, pannelli, teli
B.3 Filamento neon
B.4 Lettere singole
B.5 Impianti di nuova tecnologia
P - INSEGNE NEI PORTICI
P.1 Trasversali al senso di marcia
P.2 Nelle arcate esterne
T - INSEGNE NEL TERRENO
T.1 Totem di fruizione pedonale
T.2 Totem di fruizione automobilistica
A - IMPIANTI PER AFFISSIONI E/O PUBBLICITA'
A.1 Permanenti su preesistenza edilizia
A.2 Permanenti isolati
A.3 Addensamenti pubblicitari
A.4 Temporanei
C - IMPIANTI DI CARTELLONISTICA
C.1 Permanenti su preesistenza edilizia
C.2 Permanenti isolati
C.3 A carattere temporaneo o eccezionale
U - IMPIANTI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO
S - BANDIERE, STRISCIONI, TELI, STENDARDI, GONFALONI
2. Con riferimento alla LUMINOSITA' esistono le seguenti situazioni,
che verranno richiamate nelle disposizioni solo quando necessario
al fine dell'inserimento formale:
N Pubblicità non luminosa
L Pubblicità luminosa che a sua volta può risultare:
illuminata in modo diretto (sorgente luminosa esterna),
riflesso (sorgente luminosa interna schermata),
indiretto (effetto luminoso in negativo);
a luminosità propria (fissa, mobile, intermittente).
Articolo 6 - Criteri generali di inserimento
1. Tutti gli impianti pubblicitari devono essere sottoposti a
periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura
degli interessati e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto
ordine secondo le autorizzazioni; qualora venga accertato che
lo stato di conservazione non sia più rispondente alle
esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale
potrà richiederne il ripristino assegnando un termine.
Trascorso il termine stabilito, il Comune procederà alla
rimozione coattiva addebitando agli interessati le relative spese.
Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene
tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna
o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro 30
giorni se non venga prodotta nuova dichiarazione.
2. Devono essere sempre osservate le norme di sicurezza previste
dalla legislazione vigente con particolare attenzione a non creare
situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e
veicolare.
3. Gli impianti di esercizio devono risultare collocati in corrispondenza
delle attività esercitate; eventuali eccezioni possono
essere motivate da situazioni all'interno di cortili o spazi analoghi
o per servizi primari di pubblica utilità opportunamente
documentate. Gli impianti a carattere pubblicitario generale possono
essere ammessi solo se esistono possibilità di collocazione
nel rispetto della situazione ambientale.
4. Il titolare dell'autorizzazione (ditta proprietaria per impianti
di esercizio o esecutrice per impianti a carattere pubblicitario
generale) è responsabile del mezzo pubblicitario, anche
con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell'osservanza
delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in
caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria
o coatta, del ripristino dello "status quo ante".
5. Non è ammessa la conservazione di impianti pubblicitari
inutilizzati per più di 90 giorni consecutivi. In tutto
il territorio comunale, non sono ammessi impianti pubblicitari
di alcun tipo su monumenti e fontane, su alberi, arbusti e siepi.
6. Nei fabbricati, non possono essere collocati impianti pubblicitari
su colonne, su balaustrate e inferriate decorate, su fregi, cornici
o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzarne
l'immagine.
7. Ad eccezione di quelli situati al piano terra/rialzato non
devono essere occupati i vani delle finestre salvo che per le
vetrofanie ed i pannelli paravista o similari (vedi articolo 7)
nel rispetto delle norme di natura igienico edilizia. Non è
ammesso l'inserimento di nuove vetrinette mobili se non in caso
di progettazione coordinata per ambiti o ripristino e completamento
di preesistenza storica. Per le sole attività di ristoro
sono ammesse piccole bacheche per l'esposizione dei menù
di dimensioni non superiori a centimetri 42x30.
8. La luminosità propria o portata, fissa, in movimento
e/o dissolvenza, se presente, deve essere contenuta a livelli
tali da non creare disturbo; sono vietate le luci a rapido movimento
o intermittenti.
9. In un raggio di metri 15 dagli impianti semaforici è
vietato, per le insegne a bandiera, l'inserimento di luci di colore
rosso, giallo e verde sulla direzione di proiezione della lanterna.
10. In caso di installazioni previste in aree verdi, queste dovranno
adeguarsi agli specifici Piani d'area e loro regolamenti.
11. In tutto il territorio comunale, in vie o aree che il P.R.G.
riconosca di particolare vocazione commerciale (ad esempio centri
commerciali naturali), sono possibili "progetti integrati
d'ambito", anche in variante alla presente normativa, purché
tali progetti definiscano compiutamente tutti gli elementi pubblicitari,
in coordinamento formale e ambientale con i luoghi interessati.
Tali progetti dovranno essere concordati e approvati dagli Uffici
competenti.
12. Per le insegne, nel rispetto della composizione della facciata,
con attenzione alle scansioni delle masse, agli effetti di orizzontalità
e/o verticalità, ai materiali del paramento, possono essere
ammesse soluzioni di disegno libero, purché tutta la facciata,
o parte autonoma di essa, sia coinvolta in un'operazione di progettazione
che determini le dimensioni e le tipologie dei manufatti.
13. Per tutti gli elementi pubblicitari (insegne, targhe, corpi
illuminanti, ecc.) delle "botteghe storiche" è
possibile derogare alle norme del Piano quando tali elementi,
spesso di pregio per disegno ed esecuzione, rientrano in una logica
di mantenimento o ripristino filologico delle forme.
14. Negli impianti compatibili è ammessa la rotazione dei
messaggi pubblicitari con tempi di rotazione che non possono essere
inferiori a 7 secondi ove non esistano altre norme che prevedono
tempi di rotazione superiori.
15. Nelle insegne di esercizio non sono ammessi elenchi di forniture,
prodotti, prezzi o similari.
Articolo 7 - Insegne frontali (F)
Sui fabbricati è sempre ammesso inserire insegne frontali
di esercizio, scegliendone attentamente la tipologia e le caratteristiche
in funzione della situazione ambientale preesistente.
La possibilità di collocazione di insegne frontali a carattere
generale è esplicitamente indicata negli articoli seguenti
che, in coerenza con la classificazione di cui all'articolo 5,
determinano, in maniera analitica, i criteri per il possibile
inserimento.
F.1 - VETROFANIE, VETROGRAFIE
Le vetrofanie sono inseribili sulle vetrate dei serramenti regolarmente
autorizzati purché la composizione e le tecniche di esecuzione
siano accuratamente studiate e descritte nel progetto.
Non è ammesso occultare l'intera vetrina con vetrofanie,
salvo che l'inserimento non sia risolto con un progetto grafico
oggetto di valutazione del Settore Arredo Urbano.
Le vetrografie (smerigliatura, mussolatura, incisioni ad acido
o a mola, pitture colorate o monocromatiche, ...) devono essere
studiate e realizzate con specifico progetto, in coerenza con
la tipologia di serramento o di devanture preesistente.
F.2 - MURALES, TROMPE L'OEIL
Sono ammissibili sulle pareti cieche degli edifici di tutta la
città forme di pubblicità contenuta in decorazioni
a trompe l'oeil e murales.
Il progetto, di buona qualità formale e attento alla situazione
ambientale, deve integrarsi in modo coordinato con la superficie
disponibile della parete e contenere un messaggio pubblicitario
inferiore al 50% della superficie decorata.
La superficie tassata per la pubblicità sarà individuata
dalla minima figura piana che racchiude le parti di riferimento
pubblicitario.
F.3 - ISCRIZIONI DIPINTE, BASSORILIEVI, SCULTURE, MOSAICI, FREGI,
GRAFFITI
Negli edifici di categoria I sono ammissibili, per attività
di esercizio, solo soluzioni di elevata qualità formale
di massima riferibili a restauro, recupero o ripristino di preesistenze.
Negli edifici delle altre categorie possono essere ammesse anche
soluzioni a carattere pubblicitario generale, da realizzarsi con
contenuti e tecniche definiti di volta in volta in relazione alla
situazione edilizia. Trattandosi di interventi che modificano
la situazione edilizia, sono assoggettati anche alle relative
specifiche procedure.
F.4 - PLANCE, TARGHE, PANNELLI
F.4.1 - PLANCE, TARGHE, PANNELLI non illuminati
Di sporgenza massima pari a centimetri 3, possono essere collocati
solo al piano terreno:
- nelle aperture con forma e dimensioni coerenti con le partiture
dei serramenti. Nelle finestre sono inseribili, senza sporgenza
alcuna, anche con funzioni "paravista" sui davanzali,
o a "mantovana" di altezza max pari a centimetri 60,
a condizione che non vengano occultati infissi decorati o inferriate
di pregio;
- nei pieni murari, immediatamente sopra le forature, con larghezza
ad esse uguale, salvo che in presenza di cornici ove la larghezza
sarà determinata dal loro filo esterno.
Nel rispetto della natura e del tipo di paramento esterno, tra
le aperture sono ammesse anche targhe in posizione libera, purché
di forma coerente e proporzionata allo spazio disponibile, comunque
non superiori a metri quadrati 0,50 per edifici di categoria I
e metri quadrati 0,70 per edifici di categoria II e III.
Per i soli edifici di categoria II e III sono inoltre ammesse:
- al piano terreno, in eventuali spazi murari delimitati da cornici,
modanature o risalti o, in assenza di tali elementi architettonici,
anche soluzioni passanti a collegamento di più aperture,
la cui larghezza sarà delimitata dal filo esterno delle
aperture o delle cornici ove presenti;
- ai piani superiori:
- con funzione paravista sui davanzali delle finestre con altezza
max pari a centimetri 60;
- di forma libera negli edifici non residenziali destinati ad
un'unica attività (es. attività industriali, terziarie),
purché commensurate allo spazio disponibile e coerenti
dal punto di vista formale;
- sulle coperture dei bassi fabbricati, delle pensiline e degli
edifici di categoria III non residenziali a tetto piano, con altezza
massima pari a metri 2,00, comunque inferiore ad 1/3 di quella
dell'edificio, e con supporti di altezza massima pari ad 1/3 dell'insegna.
Negli edifici di categoria III sono anche ammissibili sui frontespizi
ciechi particolari soluzioni anche a carattere pubblicitario generale
purché tutta la facciata, o parte autonoma di essa, sia
coinvolta in un'operazione di riqualificazione che oltre a determinare
la dimensione del manufatto, preveda la manutenzione di tutto
il fronte interessato (vedi successivo articolo 12 punto C.1).
Sono ammesse plance, targhe, pannelli su pali propri e posizionati
su suolo privato purché coerenti dal punto di vista formale
con il contesto.
F.4.2 - PLANCE, TARGHE, PANNELLI illuminati da sorgenti luminose
esterne ad essi
Le insegne di cui al precedente punto F.4.1 possono essere illuminate
da fari o luci esterni ad esse. Per tutti i tipi di edificio sono
ammessi impianti di illuminazione di tipo particolarmente studiato
per garantire un arredo coerente anche ad impianto spento.
Per la parte basamentale degli edifici sono possibili le seguenti
soluzioni:
- collocazione di lampade tipo "applique", globi, lanterne
sul paramento murario, ad un'altezza minima di metri 2,80, sporgenza
max di centimetri 35 e larghezza massima di centimetri 26;
- collocazione di lampade tipo faretti, sul paramento murario,
sopra le forature, ad un'altezza minima di metri 2,80 in presenza
di marciapiedi rialzati o aree pedonali e metri 3,50 in mancanza
degli stessi, con sporgenza max di centimetri 70 e larghezza massima
di centimetri 26;
- collocazione di elementi illuminanti di nuova concezione con
specifico progetto per la valorizzazione di insegne.
Le lampade di forma tradizionale (candelabri, fiaccole, ecc.)
sono ammesse solo su edifici di I e II categoria.
Sulle coperture, sui frontespizi e sui muri di recinzione, sono
ammessi faretti per illuminare impianti pubblicitari.
F.4.3 - PLANCE, TARGHE, PANNELLI con sovrapposizione di filo neon
o di lettere singole
Le insegne di cui al precedente punto F.4.1, di esercizio, ad
eccezione di quelle collocate sui pieni murari tra le aperture,
possono essere messe in evidenza mediante la sovrapposizione di
filo neon o di lettere singole luminose, ottenendo contemporaneamente
l'occultamento di tutti gli elementi di elettrificazione. In tale
tipo di impianto è ammesso uno spessore della plancia pari
a centimetri 3 ed una sporgenza massima, comprese lettere o filo
neon, di centimetri 15.
Negli edifici di categoria I tali soluzioni non sono ammesse,
salvo che nelle aperture esista la possibilità di inserimento
senza sporgenza alcuna dal filo della facciata.
F.5 - FILAMENTO NEON
Gli impianti pubblicitari in filamento neon (non a tubi paralleli)
sono ammissibili per insegne di esercizio al piano terreno (ai
piani superiori solo per attività di interesse pubblico),
con particolare attenzione al messaggio, al supporto ed alle dimensioni,
nel rispetto dei caratteri architettonici e formali presenti.
Inoltre, negli edifici di categoria II e III sono ammissibili
insegne di esercizio ai piani superiori, purché esista
uno spazio adeguato, senza mai interessare in maniera casuale
o scorretta gli elementi architettonici o decorativi quali cornici,
bugnati, ecc.; può essere interessata una superficie inferiore
ad 1/2 di quella frontale della ringhiera solo su balaustre di
balconi, di unità immobiliari non residenziali, in assenza
di ringhiere di pregio.
Non sono ammesse insegne passanti da un balcone all'altro né
soluzioni a fili paralleli in numero superiore a tre.
Solo per le attività ivi insediate possono essere previsti
impianti sulle coperture, con struttura di supporto accuratamente
studiata, sia in ordine alle necessità statiche che alla
forma, che deve essere il più possibile semplice e pulita,
con le seguenti limitazioni:
- per i bassi fabbricati e le pensiline altezza inferiore ad 1/3
di quella dell'edificio e comunque non superiore a metri 2,00,
con supporti di altezza massima pari ad 1/3 dell'insegna;
- per gli edifici a più piani altezza inferiore ad 1/4
di quella dell'edificio, e comunque non superiore a metri 3,50,
con supporti di altezza massima pari a 1/3 dell'insegna nel rispetto
delle seguenti condizioni:
- su ciascuna unità architettonica con tetto a falde non
più di una, la cui collocazione sarà compresa tra
la linea di gronda ed una linea, parallela ad essa, posta a metri
1,50 sopra il colmo;
- su coperture piane di edifici interamente ad uso non residenziale
possono essere anche più di una a patto che risultino coordinate
tra di loro.
Sulle coperture degli edifici di categoria III, ad eccezione degli
immobili ubicati nella Zona Urbana Centrale Storica, tenendo validi
i precedenti criteri sono ammissibili anche interventi a carattere
pubblicitario generale.
La collocazione di impianti filamento neon su sottolettere risulta
assimilabile alle lettere singole (vedi punto F.6).
F.6 - LETTERE SINGOLE
F.6.1 - LETTERE SINGOLE non luminose
Sono ammesse lettere singole di spessore non superiore a centimetri
6, per le sole attività ivi insediate, purché realizzate
con materiali e tecniche coerenti alle facciate e collocate nel
rispetto dei particolari caratteri formali architettonici presenti
nelle seguenti situazioni:
- nelle aperture nel rispetto delle partiture dei serramenti;
- nei pieni murari, purché esista uno spazio adeguato,
senza mai interessare in maniera casuale o scorretta gli elementi
architettonici o decorativi quali cornici, bugnati, ecc..
Per attività di interesse pubblico o in edifici destinati
ad un'unica attività, nel quale caso non può essere
prevista alcuna illuminazione, possono essere previste anche soluzioni
ai piani superiori.
Negli edifici di categoria II e III sono inoltre ammesse:
- ai piani superiori e sui frontespizi secondo i criteri sopra
indicati, anche per attività private ivi insediate;
- sulle coperture, con struttura di supporto accuratamente studiata,
sia in ordine alle necessità statiche che alla forma, che
deve essere il più possibile semplice e pulita; con le
seguenti limitazioni:
- per i bassi fabbricati e le pensiline altezza inferiore ad 1/3
di quella dell'edificio e comunque non superiore a metri 2,00,
con supporti di altezza massima pari ad 1/3 dell'insegna;
- per gli edifici a più piani altezza inferiore ad 1/4
di quella dell'edificio, e comunque non superiore a metri 3,50,
con supporti di altezza massima pari ad 1/3 dell'insegna nel rispetto
delle seguenti condizioni:
- su ciascuna unità architettonica con tetto a falde non
più di una; la collocazione sarà compresa tra la
linea di gronda ed una linea, parallela ad essa, posta a metri
1,50 sopra il colmo;
- su coperture piane di edifici interamente ad uso non residenziale
possono essere anche più di una a patto che risultino coordinate
tra loro.
Sulle coperture degli edifici di categoria III, ad eccezione degli
immobili ubicati nella Zona Urbana Centrale Storica, tenendo validi
i precedenti criteri sono ammissibili anche interventi a carattere
pubblicitario generale.
F.6.2 - LETTERE SINGOLE illuminate in modo diretto e a luce riflessa
o schermata
Tali insegne risultano inseribili in maniera analoga alla tipologia
di cui al precedente punto F.6.1. Gli elementi di elettrificazione
(trasformatori, scatole, cavi, ...) devono essere occultati o
sistemati in posizioni accettabili, con effetto ordinato non casuale.
La sporgenza massima dal filo della facciata, supporti e zanche
escluse, non può essere superiore a centimetri 12.
F.6.3 - LETTERE SINGOLE a luce interna
Tali insegne risultano inseribili in maniera analoga alla tipologia
di cui al precedente punto F.6.1. Tali insegne non sono coerenti
con gli edifici di categoria I ove pertanto tali soluzioni non
sono ammesse. La sporgenza massima dal filo della facciata, supporti
e zanche escluse, non può essere superiore a centimetri
15.
F.7 - CASSONETTI
In tutte le categorie di edifici sono ammessi con sporgenza massima
di centimetri 5, purché collocati al piano terreno nelle
aperture con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei
serramenti.
Nel rispetto della natura e del tipo di paramento esterno, tra
le aperture presenti, sono ammessi anche impianti di nuova tecnologia,
con sporgenza non superiore a centimetri 3,5 in posizione libera,
purché di forma coerente e proporzionata allo spazio disponibile,
comunque non superiore a metri quadrati 0,50 per edifici di categoria
I e metri quadrati 0,70 per edifici di categoria II e III.
Negli edifici di categoria III, sono inoltre ammesse nei pieni
murari, in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali
cornici, fasce, ecc., immediatamente sopra le forature con larghezza
ad esse uguale, salvo che in presenza di cornici ove la larghezza
sarà determinata dal loro filo esterno. In presenza di
apposita fascia portainsegna possono essere ammesse anche soluzioni
passanti a collegamento di più aperture, purché
la sporgenza massima oltre il filo della facciata non sia superiore
a centimetri 15.
Sulle coperture dei bassi fabbricati e sulle pensiline sono ammessi
cassonetti con altezza massima di metri 2,00 comunque inferiore
ad 1/3 di quella dell'edificio, e con supporti di altezza massima
pari ad 1/3 dell'insegna.
Non sono mai ammessi cassoni luminosi sulle balaustre dei balconi
né sulle coperture degli edifici pluripiano salvo che per
edifici di categoria III, a tetto piano, non residenziali, ove
sono ammissibili soluzioni di altezza massima pari a metri 2,00
e con supporti di altezza massima pari a 1/3 dell'insegna.
I cassonetti su pali propri e posizionati su suolo privato sono
ammessi purché coerenti dal punto di vista formale con
il contesto.
Articolo 8 - Insegne a bandiera (B)
1. Sui fabbricati è possibile inserire insegne a bandiera
di esercizio. Nella via Roma e in altre vie o piazze della Parte
A (escluse quelle vincolate ai sensi della Legge 1089/1939) che
il P.R.G. definisce di particolare rango funzionale per attività
terziarie commerciali e/o direzionali, sono ammissibili anche
insegne pubblicitarie a carattere pubblicitario generale, in coerenza
con le norme fisiche, nella tipologia filamento neon senza sottolettere
e con l'esclusione di soluzioni a tubi paralleli.
2. In ogni caso consentito, deve essere rivolta particolare attenzione
progettuale alla struttura di supporto.
3. Nelle tipologie B.1 (stendardi fissi e sculture) e B.2 (plance,
targhe e pannelli) possono essere inseriti elementi illuminanti
purché progettati contestualmente all'insegna e non casualmente
aggiunti.
B.P. - PARAMETRI FISICI
Le insegne a bandiera devono:
- scostarsi dagli spigoli degli edifici di una misura non inferiore
a centimetri 50;
- avere la proiezione della sagoma interna di almeno centimetri
50 rispetto al filo esterno del marciapiede;
- essere collocate sugli edifici ad un'altezza superiore a metri
3,50 da terra; tale altezza può essere ridotta a metri
2,80 in presenza di marciapiedi rialzati o aree pedonali. Lo sviluppo
verticale non deve mai superare il filo inferiore della cornice
di gronda.
Le insegne a bandiera atte ad individuare servizi primari di pubblica
utilità (ospedali, farmacie, polizia, tabacchi e similari,
...) anche nella tipologia cassonetti luminosi, se realizzate
secondo le direttive emanate dagli enti preposti, possono derogare
rispetto ai parametri del presente articolo con i limiti riportati
nella nota 2.
Non sono mai ammesse insegne a bandiera esterne nella parte bassa
dell'edificio interessata dai portici salvo che per segnalare
la presenza di servizi primari di pubblica utilità (ospedali,
farmacie, polizia, tabacchi e similari, ...).
Le insegne a bandiera su pali propri e posizionate su suolo privato
sono ammesse purché coerenti dal punto di vista formale
con il contesto ambientale. Per i cassoni la proiezione della
sagoma deve cadere all'interno dell'area privata.
B.T. - INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO
Sono ammissibili le seguenti tipologie:
B.1 Stendardi fissi, sculture;
B.2 Plance, targhe, pannelli non luminosi, e teli;
B.3 Filamento neon (non a tubi paralleli);
B.4 Lettere singole (solo nel caso di edifici di III categoria
in parte B);
B.5 Impianti luminosi di nuova tecnologia (spessore non superiore
a centimetri 3,5).
Nella parte basamentale sono ammesse con sagoma massima, supporti
esclusi:
- edifici di categoria I: centimetri 50x70 o 70x50;
- edifici di categoria II e III: centimetri 100x70 (orizzontale)
o 50x150 (verticale).
La distanza dell'insegna dal filo muro deve essere contenuta nei
2/3 della base dell'insegna per quelle ad andamento orizzontale
e 3/2 della base dell'insegna per quelle ad andamento verticale.
Ai piani superiori sono ammesse ad andamento verticale con sagoma
massima di metri 1,20x8,00, e supporti non eccedenti centimetri
100, con le seguenti limitazioni:
- edifici di categoria I: nella tipologia B.3 per le sole attività
alberghiere o similari;
- edifici di categoria II e III nella tipologia B.3;
- edifici non residenziali anche la tipologia B.2 con dimensioni
massime di metri 0,80x5,00 con supporto non superiore a centimetri
30;
- edifici di categoria III ubicati in parte B anche nella tipologia
B.4.
Articolo 9 - Insegne nei portici (P)
1. Insegne frontali (F) ed a bandiera (B) possono unicamente essere
collocate nella parete di fondo dei portici ai sensi delle disposizioni
di cui ai precedenti articoli 7 e 8; in particolare non è
ammesso collocare mezzi pubblicitari sulla porzione di facciata
esterna per tutta l'altezza dei portici salvo che per la segnalazione
della presenza di servizi primari di pubblica utilità e
per le strutture alberghiere o similari.
2. Per gli edifici di I e II categoria le insegne pubblicitarie,
collocate trasversalmente al senso di percorrenza e nelle arcate
esterne, se ammesse, devono essere contenute nella sagoma limite
(nota 3) e sorrette da una struttura semplice ed ordinata. Per
gli edifici di III categoria l'altezza minima da terra deve essere
di metri 2,80.
P.1 - TRASVERSALI AL SENSO DI PERCORRENZA
Sono ammesse purché collocate ad una distanza di almeno
metri 2 dalle lampade dell'illuminazione pubblica, se presenti
in centro volta o sul soffitto, ed osservino una distanza reciproca
non inferiore a metri 10 con le seguenti limitazioni:
- negli edifici di categoria I e II, sono inseribili esclusivamente
per attività di interesse pubblico nella sola tipologia
filamento neon (non a tubi paralleli);
- negli edifici di categoria III sono inseribili anche per attività
private, insegne di esercizio nella tipologia filamento neon e/o
lettere singole.
P.2 - NELLE ARCATE ESTERNE
Negli edifici di categoria I e II sono ammesse sul piano di fondo
virtuale dell'arcata, insegne in filamento neon semplice per servizi
primari di pubblica utilità e per le strutture alberghiere
o similari, purché nell'arcata stessa non esistano lampade
dell'illuminazione pubblica.
E' altresì ammesso il ripristino o la collocazione di insegne
a plancia passante, a livello dei capitelli quando ne risulti
documentata, nella specifica tipologia di portici, una valida
realizzazione precedente con valenza storica.
Negli edifici di categoria III sono ammesse insegne di esercizio
per tutte le attività.
3. Nei portici di tipologia storica, categoria I e II, possono
essere ammesse piccole insegne a bandiera, a stendardo o a targa,
a scultura o similari, contenute, in una sagoma massima, supporti
esclusi, di centimetri 50x70 o 70x50, da collocare sulla parete
di fondo, ad un'altezza minima di metri 2,80. Nei portici di tipologia
moderna, categoria III, possono essere ammesse anche insegne a
bandiera del tipo a filamento neon e a lettere singole, contenute,
in una sagoma massima, supporti esclusi, di centimetri 50x150
o 100x70, da collocare sulla parete di fondo, ad un'altezza minima
di metri 2,80.
Articolo 10 - Insegne nel terreno (T)
1. Le insegne isolate nel terreno (totem), accuratamente progettate
in funzione della situazione circostante, dello spazio utile disponibile
e delle visuali, devono risultare rifinite in modo accurato su
tutti i fronti.
2. Sul sedime privato possono essere collocate insegne isolate
di esercizio con dimensioni, forma e materiali coerenti con l'ambiente.
3. Sul sedime pubblico oppure gravato da servitù di pubblico
passaggio (vie pedonali, marciapiedi, portici, ...), nel rispetto
di uno spazio libero per il passaggio pedonale di almeno metri
2,00, le collocazioni devono essere ricondotte ai principi generali
del Codice della Strada, gli impianti devono essere progettati
e realizzati con particolare attenzione a non provocare situazioni
di pericolo, del cui evento comunque sarà sempre responsabile
il proprietario richiedente o avente titolo (articolo 6). Si individuano
i seguenti casi:
T.1 - TOTEM DI FRUIZIONE PEDONALE
Sono ammessi per promuovere esclusivamente manifestazioni a carattere
culturale e turistico, che si realizzino nel territorio comunale
della Città di Torino o organizzate da enti partecipati
dalla Città; le dimensioni massime non devono essere superiori
a metri 0,70 di base e metri 2,20 di altezza.
Nella Z.U.C.S. sono autorizzabili ad una distanza massima di metri
20,00 dalla sede della manifestazione che si intende promuovere.
Nel resto del territorio sono autorizzabili con il limite di un
totem per ogni angolo di incrocio di assi viari, quando non già
occupato dagli impianti dell'appalto concorso n. 194/2003 e purché
venga rispettata una distanza minima di metri 20,00 da qualunque
altro impianto pubblicitario ad eccezione delle insegne di esercizio,
striscioni o transenne e a metri 50,00 da altri totem collocati
nello stesso senso di marcia.
T.2 - TOTEM DI FRUIZIONE AUTOMOBILISTICA
Tra le attività private è consentita la sola segnalazione
degli impianti distribuzione carburanti, in quanto di interesse
comune; nella Z.U.C.S. sono ammissibili purché con dimensioni
massime di centimetri 80x80 su palo di altezza massima metri 4,00;
nel resto del territorio possono raggiungere le dimensioni standard
secondo le linee pubblicitarie uniformi su tutto il territorio
nazionale.
In ogni caso la sagoma limite del totem deve risultare interna
di almeno centimetri 50,00 al filo del marciapiede o della carreggiata.
4. All'interno delle aree di distribuzione carburanti sono ammesse
esclusivamente insegne relative all'attività ivi esercitata
ad eccezione degli eventuali impianti di affissione o cartellonistica
di grande formato.
Articolo 11 - Impianti per affissioni pubbliche e private e/o
pubblicità (A)
1. Gli impianti per affissioni sono i supporti atti ad ospitare
manifesti cartacei o similari, sistematicamente applicati dal
Servizio Affissioni o dalle imprese titolari delle concessioni
affidate con le procedure di legge.
Per le affissioni di natura istituzionale o sociale, il Civico
Servizio affissioni svolge l'attività necessaria all'Amministrazione
Comunale ed a tutti gli altri Enti Pubblici (Stato, Regione, ...)
che ne fanno richiesta; per quella ideologica la Città
riserva una quantità di metri quadrati da eseguire dai
soggetti aventi diritto; per la parte di natura commerciale può
farsi luogo l'affidamento a privati per l'effettuazione di affissioni
dirette.
2. I formati utilizzabili sono esclusivamente:
- 70x100, 100x140, (piccoli)
- 140x200, 200x140, 200x280, (medi)
- 400x300 e 600x300, (grandi).
3. Gli impianti per le affissioni (sostegni, cornici, plance e
coloriture) sono da ricondursi alla linea unificata Città
di Torino. Altre eventuali proposte dimensionali e/o tipologiche,
se ritenute utili dall'Amministrazione, saranno verificate dal
Settore Arredo Urbano. Le intelaiature sul retro dei pannelli
devono essere rivestite in modo uniforme e decoroso.
4. Gli impianti, sia murali che isolati, possono essere dotati
di luci interne o di elementi illuminanti di sporgenza massima
centimetri 70, purché il sistema di illuminazione risulti
integrato e coerente alla linea dell'impianto. Gli impianti murali
dotati di luci interne non devono superare un ingombro massimo
di centimetri 20, elevabile a centimetri 30 ove l'impianto sia
collocato ad una altezza non inferiore a metri 3 da terra.
5. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati
con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura
di centimetri 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
A.1 - PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA
Su edifici di categoria I non sono ammessi impianti per affissioni.
Affissioni di piccolo e medio formato:
- su edifici residenziali: non sono ammessi impianti per affissioni;
- su edifici non residenziali e su recinzioni sono ammessi senza
interferire con eventuali elementi architettonici (lesene, riquadrature,
cornici, ...) previo parere favorevole del Settore Arredo Urbano.
Affissioni di grande formato:
- sui frontespizi di edifici di categoria II e III, ad esclusione
di quelli ubicati nella Z.U.C.S. e del territorio oltre la fascia
edificata pedecollinare alla destra del fiume Po, così
come definita nelle tavole tecniche, nel caso in cui le facciate
siano prive di finestrature e di decori o segni particolari progettati,
possono essere collocate plance per grandi impianti per una superficie
massima di metri quadrati 72, (pari a quattro impianti 600x300)
sino ad occultare una porzione di muratura inferiore al 50% del
totale, con un distacco dagli spigoli non inferiore a centimetri
50. La massima sporgenza, compresi anche zanche ed ancoraggi,
dovrà essere contenuta in centimetri 20. Sul medesimo frontespizio
la collocazione ed il dimensionamento di nuovi impianti deve risultare
coordinata con altri eventualmente esistenti;
- sui muri di cinta senza occultare elementi architettonici, della
Parte B sono ammesse plance per affissioni la cui altezza non
può superare quella del manufatto edilizio;
- in tutto il territorio non sono ammesse nuove collocazioni su
recinzioni a giorno o al di sopra dei muri di cinta e delle recinzioni
a giorno.
Sulle coperture a tetto piano o a falde, in qualunque tipo di
edificio compresi i bassi fabbricati, non sono mai ammessi impianti
per affissioni.
A.2 - PERMANENTI ISOLATI (monofacciali, bifacciali, altro)
Gli impianti isolati per affissioni possono essere collocati sui
sedimi pubblici e privati, nel rispetto dei principi generali
del Codice della Strada. La proiezione a terra deve distare non
meno di metri 0,50 dalla carreggiata e metri 1,50 dal più
vicino binario tranviario; non sono ammessi sui marciapiedi di
larghezza inferiore a metri 3,00, garantendo comunque uno spazio
di metri 2,50 per il transito pedonale.
Tali impianti sono ammessi su aiuole con tappeti erbosi, solo
nel rispetto del Regolamento Comunale in materia di Verde Pubblico.
Nella Parte A del territorio comunale sono ammessi solo impianti
approvati, su progetti specifici, dalla Giunta Comunale.
Nella Parte B sono inseribili anche quelli di formato 400x300
e 600x300 della linea unificata Città di Torino, o altri
verificati dal Settore Arredo Urbano, per i quali oltre alle sopraindicate
distanze di sicurezza, per ogni postazione (nota 4) sul terreno
pubblico e privato deve essere sempre osservata una distanza di
almeno metri 35 (per i formati 400x300 e 600x300) da qualunque
altro grande impianto o postazione di affissione o cartellonistica.
Per le nuove collocazioni, tale distanza è ridotta, dagli
impianti dell'appalto concorso n. 194/2003, a metri 20,00 da quelli
di piccolo formato ed a metri 25,00 da quelli di grande formato.
Il livello del bordo inferiore di ciascun impianto dal suolo deve
risultare compreso tra metri 2,00 e metri 3,00, e l'altezza massima
di tutto il manufatto, supporti compresi, non essere superiore
a metri 6,50.
Se la collocazione risulta parallela all'asse viario in ogni postazione
pubblicitaria sono ammessi un numero massimo di 4 manufatti che
devono risultare regolarmente scanditi con un intervallo tra metri
0,50 e metri 1,00.
La collocazione può risultare anche perpendicolare o inclinata
rispetto all'asse (comunque uguale per tutti gli impianti per
tratti di via omogenei): in tale caso è possibile inserire
solamente manufatti singoli.
Non è ammesso:
- realizzare mezzi bifacciali con il semplice accostamento di
quelli monofacciali;
- collocare impianti isolati sovrapposti.
La collocazione di nuovi impianti, in cui siano visibili entrambi
i lati dal suolo pubblico, è ammessa solo se risultano
bifacciali.
A.3 - ADDENSAMENTI PUBBLICITARI
Si definiscono addensamenti pubblicitari le situazioni che nel
territorio consentono localizzazioni intensive (maggiori di quanto
indicato ai punti A.1. e A.2) di impianti per affissioni.
Gli addensamenti pubblicitari, da realizzarsi sulla base di progetti
integrati proposti dai soggetti privati ed approvati dalla Giunta
Comunale, possono essere localizzati nella Parte B del territorio
cittadino in aree a parcheggio di grandi centri commerciali, espositivi,
sportivi o per il tempo libero.
A.4 - IMPIANTI TEMPORANEI PER PUBBLICITA'
Gli impianti temporanei per affissioni sono ammessi solo su steccati,
cantieri o recinzioni provvisorie (reti metalliche) dove devono
essere collocati in modo ordinato, in proporzione al manufatto
di sostegno e, in caso di pendenza, con gradini regolari; non
devono lasciare spazi di discontinuità casuali o irregolari.
Le quantità ed i parametri sono determinati dalle dimensioni
del supporto ed in funzione della situazione ambientale.
Nei cantieri (ove gli spazi sono prioritariamente riservati alla
Città e l'utilizzo privato può farsi luogo con apposita
motivata concessione) non sono ammesse affissioni dirette su tavolati
o su lamiere lisce, ondulate o grecate, ma devono essere previste
apposite plance per garantire un'affissione ordinata.
Articolo 12 - Impianti di cartellonistica (C)
1. I cartelli, teli, cassoni luminosi e tabelloni pubblicitari
di interesse generale che per le loro caratteristiche fisiche
e formali non possono essere considerati insegne (plance, targhe,
pannelli), le frecce indicatrici di attività pubbliche
e private, le paline costituiscono l'insieme degli impianti di
"cartellonistica" che, con carattere di permanenza o
saltuarietà, vengono collocati nel territorio cittadino.
Gli impianti di "cartellonistica" più diffusi
vengono indicati di seguito; altre proposte tipologiche saranno
verificate in dettaglio dal Settore Arredo Urbano. In ogni caso
non sono ammesse realizzazioni di tipo casuale, incastellature
informali di tubi, blocchi in cemento, ecc..
2. Gli impianti, sia murali che isolati, possono essere dotati
di luci interne o di elementi illuminanti di sporgenza massima
centimetri 70, purché il sistema di illuminazione risulti
integrato e coerente alla linea dell'impianto. Gli impianti murali
dotati di luci interne, non devono superare un ingombro massimo
di centimetri 20, elevabile a centimetri 30 ove l'impianto sia
collocato ad una altezza non inferiore a metri 3,00 da terra.
3. Tutti gli impianti devono essere contrassegnati con un numero
d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di centimetri
30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
C.1 - PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA
La collocazione è ammessa solamente su edifici di categoria
II e III ad esclusione di quelli ubicati nella Z.U.C.S. e del
territorio oltre la fascia edificata pedecollinare alla destra
del fiume Po, così come definita nelle tavole tecniche,
nelle facciate prive di finestrature o di decori o segni particolari
progettati. In tal caso l'impianto di cartellonistica può
essere collocato sino ad occultare una porzione di muratura inferiore
al 50% del totale in caso di più impianti o fino al 100%
nel caso di progettazioni unitarie approvate dal Settore Arredo
Urbano.
Sul medesimo frontespizio la collocazione e il dimensionamento
di nuovi impianti deve risultare coordinata con altri eventualmente
esistenti.
Impianti murali sono ammessi sui muri di cinta della Parte B senza
occultare elementi architettonici, la cui altezza del cartello
o tabellone non può superare quella del manufatto edilizio.
La massima sporgenza, compresi anche zanche ed ancoraggi, è
di centimetri 20.
In tutto il territorio non sono ammesse nuove collocazioni su
recinzioni a giorno o al di sopra dei muri di cinta e delle recinzioni
a giorno.
Sulle coperture, a tetto piano o a falde, in qualunque tipo di
edificio compresi i bassi fabbricati, non possono essere collocati
impianti di cartellonistica di nessun tipo.
C.2 - PERMANENTI ISOLATI
Nella Parte A del territorio comunale sono ammessi solo impianti
approvati, su progetti specifici, dalla Giunta Comunale.
Nella parte B gli impianti isolati di cartellonistica possono
essere collocati sui sedimi pubblici e privati, nel rispetto dei
principi generali del Codice della Strada.
La proiezione a terra deve distare non meno di metri 0,50 dalla
carreggiata e metri 1,50 dal più vicino binario tranviario;
sui marciapiedi di larghezza superiore a metri 3,00 sono ammessi
purchè collocati paralleli, ed in aderenza, a preesistenze
edilizie o ad aree retrostanti, previa autorizzazione della proprietà
della stessa.
Tali impianti sono ammessi su aiuole con tappeti erbosi, solo
nel rispetto del regolamento comunale in materia di verde pubblico.
Condizioni specifiche sono indicate per le seguenti tipologie:
C.2.1 - CARTELLI E TABELLONI
I formati utilizzabili nella Parte B sono esclusivamente 150x200,
200x150, 300x200, 400x300 e 600x300; deve essere sempre osservata
una distanza da altri impianti di cartellonistica o di affissione
di almeno metri 20,00 per i formati 150x200, 200x150, 300x200,
metri 35,00 per i formati 400x300, 600x300. Per le nuove collocazioni,
tale distanza è ridotta, dagli impianti dell'appalto concorso
n. 194/2003, a metri 20,00 da quelli di piccolo formato ed a metri
25,00 da quelli di grande formato.
Le nuove strutture dovranno essere conformi alle specifiche tecniche
richieste dal Settore Arredo Urbano.
La collocazione di nuovi impianti, in cui siano visibili entrambi
i lati dal suolo pubblico, è ammessa solo se risultano
bifacciali.
C.2.2 - INDICATORI DI ATTIVITA' CON FRECCE DIREZIONALI
Nella Parte B del territorio comunale possono essere inseriti
anche indicatori multipli di attività con frecce direzionali
per individuare attività private industriali, commerciali
o di servizio.
Nel territorio collinare oltre la sponda destra del fiume Po sono
ammissibili, per le sole attività a carattere alberghiero,
di ristorazione o similari con sede oltre la fascia edificata
pedecollinare, con il limite di 5 posizioni per ogni singola attività.
La posizione di tali sistemi integrati di segnalazione ed indicazione,
multipli e componibili, deve essere attentamente studiata in relazione
alla segnaletica stradale, con una distanza di almeno metri 50,00
da ogni altra postazione analoga misurata per ogni asse veicolare.
Tale distanza è ridotta, per le nuove collocazioni, a metri
20,00 da altre tipologie di impianti pubblicitari (ad esclusione
delle insegne di esercizio).
I cartelli indicatori, realizzati secondo un unico progetto grafico,
non possono essere né luminosi né illuminati, devono
essere collocati su sostegni laterali unitari di altezza massima
pari a metri 3,20 e con larghezza compresa tra metri 1,20 e metri
1,50; si possono prevedere al massimo 3 moduli contigui per ogni
postazione. Ogni modulo deve avere da un minimo di 4 a un massimo
di 6 indicatori di attività, gli spazi disponibili possono
essere integrati anche da segnaletica di pubblico interesse verificata
dal Settore Arredo Urbano. La progettazione di detti elementi
deve comunque rispondere alle indicazioni del Codice della Strada.
C.2.3 - TRANSENNE PARAPEDONALI
Le transenne parapedonali sono da ricondursi alla linea unificata
della Città di Torino. La pubblicità può
essere collocata solo su impianti esistenti o in nuove posizioni
individuate dall'Amministrazione ove necessario, nel rispetto
dei principi generali del Codice della Strada.
E' fatto obbligo alle Ditte titolari di tali autorizzazioni di
esporre una targhetta identificabile.
C.3 - A CARATTERE TEMPORANEO O ECCEZIONALE
C.3.1 - CARTELLI, TABELLONI E PALINE
Nella Parte A del territorio comunale non sono ammessi.
Nella Parte B, in caso di manifestazioni di rilevante interesse
pubblico (congressi, fiere campionarie, spettacoli, particolari
iniziative di carattere commerciale, gare sportive, ...), è
consentita la collocazione di paline ai lati delle carreggiate
veicolari e nelle banchine spartitraffico, nel rispetto dei principi
generali del Codice della Strada e del regolamento del verde,
secondo i circuiti predefiniti.
Devono essere sempre osservati i seguenti parametri:
- distanza da altri impianti pubblicitari e dagli incroci superiore
a metri 20,00; tra le paline detta distanza può scendere
a metri 10,00;
- dimensioni massime delle plance pari a centimetri 80x120;
- la proiezione a terra della loro massima sporgenza dovrà
distare non meno di metri 0,50 dalla carreggiata più vicina
e non meno di metri 1,50 dal più vicino binario tranviario;
- i manufatti non dovranno mascherare segnali stradali o lanterne
semaforiche, oppure essere collocati in corrispondenza di occupazioni
di suolo pubblico già in atto.
C.3.2 - SU CANTIERE O RECINZIONE PROVVISORIA
Su steccati, cantieri o recinzioni provvisorie (reti metalliche),
cartelli e tabelloni temporanei possono essere collocati in modo
ordinato, in proporzione al manufatto di sostegno e, in caso di
pendenza, con gradini regolari; non devono lasciare spazi di discontinuità
casuali o irregolari; le altezze e le quantità sono determinate
dalle dimensioni del manufatto di supporto preesistente e dalla
situazione ambientale.
C.3.3 - SU PONTEGGI
La pubblicità a carattere generale su ponteggi con teli
di grandi dimensioni deve essere contenuta in una misura massima
del 60% della superficie totale. Per gli edifici classificati
in categoria I e II del Piano Generale degli Impianti, la pubblicità
deve essere inserita in una copertura che riproduca il disegno
architettonico (non è ammessa la riproduzione fotografica).
Il bozzetto del progetto coordinato deve avere un preventivo assenso
dal Settore Arredo Urbano.
L'autorizzazione alla collocazione della pubblicità sarà
rilasciata solo successivamente alla concessione per l'occupazione
del suolo pubblico ed è ammissibile per il primo rilascio
ed il primo rinnovo alla concessione stessa.
Articolo 13 - Impianti su elementi di arredo urbano
1. Non è ammesso collocare supporti per affissioni né
cartelli pubblicitari su fioriere, orologi, cassonetti e cestini
per rifiuti, campane raccolta vetro, parapetti stradali, pensiline
ed altri manufatti assimilabili, salvo che in tali elementi di
arredo urbano, in origine, siano stati predisposti appositi spazi.
2. Sulle pensiline per l'attesa dei mezzi pubblici, eventuali
supporti per affissioni e cartelli pubblicitari possono trovare
sede preferibilmente sulla parete di fondo, salvo la sussistenza
di motivi di interconnessione visiva; sulle paline che indicano
le linee ed i percorsi possono trovare posto solamente sulla facciata
non interessata da indicazioni di servizio. Sui chioschi per giornali,
fiori, bar, informazioni o nelle immediate adiacenze, non è
ammesso alcun impianto per affissioni o di "cartellonistica"
fatti salvo l'inserimento di insegne di esercizio o a carattere
generale inerente all'attività negli spazi e con i modi
previsti dal progetto del manufatto.
3. Le tende dei negozi, da collocarsi nelle aperture delle facciate
(mai sotto i portici e le gallerie) con larghezza ad esse uguale
e, per quelle al piano terreno, ad un'altezza non inferiore a
metri 2,00 e con una sporgenza massima di metri 1,50 inferiore
di almeno centimetri 50 rispetto alla larghezza del marciapiede
prospiciente, possono essere interessate da scritte pubblicitarie
di esercizio. Nei portici con l'eccezione delle vie Roma e Po
e le piazze Castello, Vittorio Veneto e CLN, sono consentite tende
alla romana, poste parallelamente al senso di marcia, contenute
e collocate sul virtuale piano di fondo dell'arcata stessa, scorrevoli
fino all'altezza del capitello e fisse all'arco. Nel caso in cui
le arcate siano interessate da lampade della pubblica illuminazione,
il richiedente l'autorizzazione dovrà assumere formale
impegno a chiuderle durante l'accensione dell'illuminazione pubblica.
Il colore delle tende deve essere coerente con il Piano del Colore
ed approvato dal Settore Arredo Urbano. E' ammissibile la sola
scritta che richiama l'insegna dell'attività commerciale,
per una superficie non superiore ad un quarto di quella del telo
interessato collocate esclusivamente nella parte fissa della tenda.
Non sono ammesse tende nelle arcate di testa perpendicolari al
senso di marcia del percorso porticato, salvo casi accertati in
cui l'irraggiamento determinato dalla luce solare costituisca
pregiudizio ad attività commerciale.
Articolo 14 - Bandiere, striscioni, teli, gonfaloni e stendardi
mobili
1. Tali impianti pubblicitari, che risultano prevalentemente a
carattere temporaneo, devono essere realizzati in robusto materiale
tessile o analogo, opportunamente ancorati ai sostegni di supporto.
Questi, da unificarsi mediante sistemi studiati appositamente
per le singole situazioni (per i pali, le facciate, i balconi,
i pilastri dei portici, ...), devono essere realizzati con cura,
escludendo lacci e corde informali, nonché non possono
essere utilizzate le alberature come supporto per detti ancoraggi.
L'uso di supporti appositi deve essere verificato per tipo, forma
e localizzazione dal Settore Arredo Urbano, ammettendo anche l'utilizzo
di portalampada, pali, ecc. di proprietà pubblica o privata,
acquisito il parere favorevole dell'ente proprietario competente.
2. Gli striscioni attraverso le vie in occasione di manifestazioni
culturali, congressi, eventi sportivi o di pubblico interesse
sono consentiti:
- nella Parte A solo nel luogo dell'evento o in appositi circuiti
definiti da provvedimenti della Giunta Comunale;
- nella Parte B purchè collocati nelle posizioni individuate
e riportate nell'apposito elenco depositato presso l'ufficio Pubblicità
preposto al rilascio dell'autorizzazione. Possono restare nella
stessa posizione da 2 giorni prima dell'inizio della manifestazione
sino a 2 giorni dal termine della stessa. L'altezza da terra deve
risultare superiore a metri 5,00 e la collocazione, simmetrica
rispetto alla mezzeria della via, perpendicolare al senso di marcia
dei veicoli.
3. Esclusivamente in situazioni eccezionali per le attività,
quali cessazioni dal commercio o cambio di esercizio, possono
essere collocati in modo ordinato, per un tempo massimo di 30
giorni, teli pubblicitari o similari, sulle porzioni di facciata
relative all'attività interessata.
4. Le bandiere, gli stendardi ed i gonfaloni in occasione di manifestazioni
culturali, congressi, eventi sportivi o di pubblico interesse
sono consentiti:
- nella Parte A solo nel luogo dell'evento;
- nella Parte B purché colori, dimensioni e tipologie siano
studiati attentamente in funzione di ogni particolare situazione.
Possono restare nella stessa posizione da 2 giorni prima dell'inizio
della manifestazione sino a 2 giorni dal termine della stessa.
5. Eccezionalmente possono anche essere accettate soluzioni per
collocazioni di stendardi, gonfaloni e similari, in occasione
di particolari momenti o manifestazioni, purché esista
un progetto unitario (verificato dal Settore Arredo Urbano) atto
a consentire una valutazione complessiva dell'intervento.
Articolo 15 - Norme transitorie
Gli impianti dovranno essere regolarizzati alla scadenza dell'autorizzazione.
Note:
1) Non sono trattati i seguenti mezzi pubblicitari caratterizzati
da inconsistenza fisica o da labilità formale: trasmissioni
sonore, proiezioni in luoghi pubblici, pubblicità ambulante
e/o su veicoli, messaggi telematici.
2) Dimensioni massime:
- per le farmacie centimetri 120x120;
- per i tabaccai centimetri 45x95 (scritte consentite: la T di
tabacchi, riv. n.
, Sali e Tabacchi, Valori Bollati, Ricevitoria
Lotto n. ...).
3) Per sagoma limite delle insegne nelle arcate dei portici, si
intende la figura il cui perimetro contiene la massima estensione
dell'impianto pubblicitario. Essa si costruisce nel modo seguente:
la base è la linea orizzontale condotta per l'imposta del
capitello, lateralmente si tracciano due linee verticali distanti
centimetri 50 dal capitello stesso da un lato e dalla parete di
fondo dall'altro e superiormente si traccia una linea simile alla
sezione del portico, con un raggio (o freccia o altezza) pari
a 2/3 di quello dell'arcata. La figura così costruita può
avere un ampliamento verso il basso, mediante una traslazione
della linea di base sino ad un'altezza non inferiore a metri 4.
4) Per "postazione" si intende un raggruppamento di
impianti contigui.