Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Divisione Suolo Pubblico, Arredo Urbano, Integrazione e InnovazioneSettore Arredo Urbano

n. ord. 179
2008 01510/115

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1 DICEMBRE 2008
(proposta dalla G.C. 1 aprile 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - NORME TECNICHE AMBIENTALI. MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA CITTA' N. 248.

Proposta dell'Assessore Curti,
di concerto con l'Assessore Passoni.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 2 marzo 1998 (mecc. 9710020/13), esecutiva dal 27 aprile 1998, è stato approvato il PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - NORME TECNICHE AMBIENTALI.
Il piano è poi stato oggetto di modifiche nel corso del 2000 e nuovamente nel corso del 2004.
Le innovazioni tecnologiche, nonché del mercato della pubblicità ne rendono necessario un aggiornamento. Non in ultimo, l'introduzione sul territorio degli impianti relativi all'appalto concorso per progettazione, installazione e gestione di arredi urbani di pubblica utilità a fronte dello sfruttamento di spazi pubblicitari ha modificato in modo sostanziale le dinamiche concorrenziali dei diversi spazi per la pubblicità.
La rivisitazione del Regolamento si basa su una scelta dell'Amministrazione, di carattere generale, di non limitare, o ridurre, la possibilità di installare elementi dedicati alla pubblicità (sia essa quella delle insegne, piuttosto che le affissioni o la cartellonistica) ma piuttosto, attraverso alcuni passaggi del Regolamento, si intende richiedere una maggiore attenzione ai luoghi in cui tali impianti pubblicitari si inseriscono. Ciò nella convinzione che un atteggiamento più attento alle diverse declinazioni che gli spazi pubblicitari possono avere può risultare funzionale sia al miglioramento della qualità dello spazio urbano, ma anche al potenziale comunicativo, in termini pubblicitari, che il mezzo stesso ha.
Le modifiche al Piano della pubblicità si inseriscono in un contesto più ampio di iniziative che la Città sta perseguendo in relazione all'uso dello spazio pubblico: rientrano tra queste le modifiche al Regolamento per l'Occupazione del Suolo, come le modifiche agli articoli del Regolamento di Polizia Urbana che fanno riferimento al decoro degli spazi pubblici.
Con riferimento all'Arredo Urbano il regolamento va coordinato con il lavoro di messa a punto del manuale dell'Arredo, un documento che ha l'obiettivo di un complessivo riordino degli elementi di arredo urbano sul suolo pubblico. Quindi un maggior coordinamento di tutti i manufatti tra loro e con il contesto, è una indicazione generale che viene perseguita anche con riferimento agli impianti pubblicitari. Ciò si traduce con la tendenza ad una riduzione del numero di oggetti attraverso la riduzione della frammentazione, piuttosto che attraverso una diminuzione delle quantità di superficie.
Dal punto di vista dell'impianto generale il piano vigente si è dimostrato assolutamente efficace e la sua applicazione non ha comportato questioni di carattere amministrativo. Si è quindi optato per l'introduzione di modifiche puntuali delle norme, piuttosto che per una revisione complessiva della logica normativa.
Le principali novità introdotte sono:
- all'articolo 1 e all'articolo 15 si introduce il principio generale per cui l'adeguamento dei singoli impianti al piano avviene in caso di modifica dell'impianto pubblicitario o di scadenza dell'autorizzazione e non nel caso di semplice volturazione della titolarità;
- all'articolo 6, con riferimento alle attività di ristoro, si introduce la possibilità di collocare bacheche per esposizione dei menù;
- all'articolo 7, con riferimento alle vetrofanie, si ritiene di non ammettere il completo occultamento della vetrina, salvo che questo sia realizzato con uno specifico progetto grafico;
- allo stesso articolo si sono specificati meglio i limiti dimensionali per le targhe applicate alle consistenze murarie tra le aperture delle attività commerciali, introducendo peraltro la possibilità di utilizzare nuove tecnologie per la loro illuminazione in alternativa ai cassoni;
- all'articolo 8 si estende la possibilità, per le attività alberghiere, di installare insegne a bandiera anche ai piani superiori negli edifici di prima categoria;
- allo stesso articolo, per le insegne a bandiera si ritiene di rivedere le dimensioni riducendole, negli edifici di terza categoria, a 1,20x8 mt., prevedendo più tipi di soluzioni (introducendo teli e pannelli con dimensioni massime di 0,80x5 mt.); si introducono la luminosità con impianti di nuova tecnologia per quelle collocate al piano terreno e le misure per i supporti;
- all'articolo 9, per le insegne trasversali nei portici si ritiene di specificare che sono ammesse anche per le attività alberghiere;
- all'articolo 10, con riferimento ai totem, si introducono in modo esplicito requisiti specifici, in modo da evidenziare che il loro utilizzo deve essere solo straordinario e legato ad attività culturali;
- all'articolo 11 gli impianti per affissioni vengono ammessi anche nella parte A del territorio (con l'eccezione della Z.U.C.S. e della collina) su frontespizi ciechi dei fabbricati non di pregio; si amplia la possibilità di occupazione su muri di cinta, richiedendo che gli impianti siano interamente collocati sul muro di cinta. Per le nuove collocazioni degli stessi impianti, visibili su entrambi i lati, si chiede che siano previsti bifacciali;
- all'articolo 12 si introducono i nuovi elementi per gli impianti di cartellonistica. In particolare si ammette che i frontespizi ciechi, anche nella parte A (con eccezione della Z.U.C.S. e della collina) possano essere coperti da diverse tipologie e fino al 100% della superficie disponibile nel caso di progettazioni unitarie. Per gli impianti direzionali per attività imprenditoriali si specifica che la distanza minima deve essere rispettata per ogni direzione di marcia. Si introduce poi nel Piano il tema della pubblicità sui ponteggi, che può occupare fino al 60% della superficie, ma dando un preciso limite di tempo legato ai tempi effettivi dei lavori edili;
- all'articolo 14 si introduce la possibilità di collocare mezzi temporanei, in occasione di manifestazioni o in appositi circuiti definiti dalla Giunta Comunale anche nella parte A del territorio.
Il nuovo testo del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è quello contenuto nella seconda colonna dell'allegato 1 (allegato 1) che illustra anche le modifiche introdotte con riferimento al precedente Piano.
E' stato richiesto, in ossequio agli articoli 43 e 44 il parere delle Circoscrizioni. Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 3, 4, 6, 7, 8 e 10 (all. 2-8 - nn. ) Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 2, 5, 9.
Inoltre il documento è stato inviato alle associazioni di categoria. Sono giunte osservazioni dell'AAPI (all. 9 - n. ). Nello specifico si richiede di incrementare la sporgenza per gli impianti di affissione e di cartellonistica retroilluminati da 20 centimetri a 30 centimetri Si ritiene di poter accettare tale indicazione per impianti collocati ad una altezza superiore a metri 3 di altezza. Inoltre la stessa associazione esprime perplessità circa l'indicazione di vietare la possibilità di collocare impianti di grandi dimensioni al di sopra di recinzioni o muri di cinta lamentando una perdita di impianti. La motivazione non pare fondata in quanto l'indicazione vale solo per impianti di nuova collocazione.
E' inoltre giunta nota della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte (all. 10 - n. ). In tale nota si richiedono alcune modifiche. In particolare si chiede:
a) di non ammettere le insegne a cassonetto per gli edifici di I categoria;
b) di non ammettere insegne a bandiera nella via Garibaldi, con l'eccezione della attività di pubblica utilità;
c) di non ammettere insegne a bandiera nelle pareti di fondo dei portici della Z.U.C.S., con l'eccezione della attività di pubblica utilità;
d) di limitare la possibilità di inserire scritte pubblicitarie sulle tende alla romana dei portici solo nella parte fissa della tenda stessa e con l'esclusione di piazza Castello, piazza Vittorio Veneto, via Po e via Roma.
Si ritiene:
- di non accettare quando indicato al punto sub. a) in quanto favorirebbe la collocazione di impianti illuminati con l'inserimento, maggiormente invasivo, di faretti;
- di non accettare quanto indicato al punto sub. b) in quanto costituente eccessiva disparità di trattamento per le attività collocate in via Garibaldi rispetto ad altri contesti unitari;
- di non accettare quanto indicato nel punto sub. c) in quanto costituente eccessiva disparità di trattamento per le attività collocate sotto i portici rispetto ad altri contesti comunque unitari;
- di accettare quanto proposto nel punto sub. d).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevoli sulla regolarità tecnica;
favorevoli sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, le modifiche al Regolamento della Città "Piano Generale degli Impianti Pubblicitari - Norme Tecniche Ambientali (n. 248)" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 marzo 1998 (mecc. 9710020/13) esecutiva dal 27 aprile 1998 e s.m.i., contenute nell'allegato documento (all. 1 - n. ) per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Allegato 1 - Regolamento

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
NORME TECNICHE AMBIENTALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di intervento
1. La collocazione, temporanea o permanente, nel territorio comunale di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, visibile dagli spazi pubblici, anche se consistente in modifiche di pubblicità preesistente, è subordinata alla preventiva autorizzazione in conformità alle seguenti disposizioni a carattere tecnico ambientale elaborate al fine del riordino formale nel territorio. Le disposizioni sono integrate dalle seguenti tavole:
a. Suddivisione del territorio comunale - 1 tavola - scala 1:20.000;
b. Suddivisione del territorio comunale - vincoli - 27 tavole - scala 1:5.000;
c. Zona Urbana Centrale Storica - vincoli - 1 tavola - scala 1:2.000.
2. L'autorizzazione è precaria ed è revocabile in qualunque momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali. 3. Gli impianti pubblicitari possono risultare:
a. di esercizio, atti a segnalare la sede di attività commerciali, artigianali, professionali, industriali e di servizio;
b. a carattere generale per far conoscere e diffondere, sia in modo continuativo che temporaneo, attività, simboli e prodotti di natura commerciale, artigianale, professionale, industriale e di servizio.
4. Le tipologie di impianti pubblicitari oggetto delle seguenti disposizioni sono quelle caratterizzate da ingombro fisico (nota 1) e risultano elencate e classificate all'articolo 5. La materia di carattere tributario è disciplinata dalle specifiche disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie, di competenza della Divisione Servizi Tributari e Catasto.
5. Le insegne pubblicitarie di esercizio installate all'interno di aree non visibili dallo spazio pubblico non sono sottoposte alla preventiva autorizzazione comunale.
Articolo 2 - Modalità tecniche di presentazione
1. Prima di installare o modificare qualsiasi pubblicità gli interessati devono presentare, al Settore Servizi Pubblicitari della Divisione Servizi Tributari e Catasto, domanda in duplice copia, di cui una in bollo, sui moduli forniti dall'ufficio. La domanda può essere anche cumulativa per tipologie analoghe purché riferita alla medesima località.
2. Per le forme pubblicitarie che devono essere installate in aree o su edifici sottoposti al vincolo puntuale della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, deve essere preventivamente acquisito, a cura dell'interessato, il parere scritto favorevole di detto Ente che deve essere allegato alla predetta domanda.
3. Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi la domanda deve comprendere la seguente documentazione tecnica:
a. documentazione fotografica a colori (formato minimo 10x15) in duplice copia della posizione richiesta (sei copie per gli impianti di cui agli articoli 11 e 12). Per le collocazioni su edifici, le fotografie devono risultare tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;
b. progetto in due copie che comprenda (sei copie per gli impianti di cui agli articoli 11 e 12):
- disegni particolareggiati del mezzo pubblicitario, con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50;
ed inoltre
- per le collocazioni su edificio un rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:100, della facciata interessata, o adeguata porzione di essa, corredato dei riferimenti architettonici (aperture, cornici, fasce, materiali, ecc.); per le insegne a bandiera deve essere indicata la natura del marciapiede (rialzato o a raso) e la relativa larghezza;
- per le collocazioni su sedime (pubblico o privato) un rilievo quotato su carta tecnica, in scala non inferiore a 1:500, della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi, quali pali luce, semafori, marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici, altri impianti pubblicitari, ...;
- per i murales o trompe-l'oeil: copia del parere preventivo rilasciato dal Settore Arredo Urbano;
c. nulla osta del proprietario (in caso di condominio, dell'amministratore) dell'edificio o dell'area interessata;
d. per gli impianti pubblicitari di grande formato aventi superficie comunque superiore a metri quadrati 8,50 e collocati sui tetti o su pali propri con struttura soggetta ad impatto eolico, il rilascio dell'autorizzazione, se ammissibile ai sensi del presente regolamento, è subordinato alla certificazione statica asseverata ai sensi della normativa vigente;
e. per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici è necessario osservare le disposizioni della Legge 46/1990.
Articolo 3 - Suddivisione ambientale del territorio
1. Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari, il territorio comunale risulta suddiviso in PARTE A, ove si opera secondo criteri di salvaguardia e tutela attiva, e PARTE B.
2. La PARTE A è formata principalmente dalle porzioni di territorio caratterizzate dalla diffusa presenza di valori storici, artistici o ambientali, in coerenza anche con le previsioni del P.R.G. e comprende:
a. Zona Urbana Centrale Storica Z.U.C.S.;
b. Zone Urbane Storico Ambientali Z.U.S.A.;
c. principali parchi e giardini pubblici (non compresi nella Z.U.C.S. o in aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo 490/1999 e della Legge 1497/1939 e del Progetto Territoriale Operativo);
d. porzioni di territorio vincolate ai sensi delle Leggi 1497/1939 e 431/1985;
e. sponde (porzioni di territorio per la realizzazione dei parchi fluviali) dei fiumi Po, Stura, Dora, Sangone.
3. La PARTE B è costituita dal rimanente territorio comunale.
4. Le tavole tecniche che illustrano in modo dettagliato l'articolazione del territorio sono approvate con provvedimento della Giunta Comunale.
Articolo 4 - Valore storico ambientale del tessuto urbano
1. Per tutelare le risorse formali della Città, valorizzandone i caratteri specifici, è necessario che la collocazione di impianti pubblicitari tenga conto della qualità storico-artistica e ambientale del tessuto urbano edificato preesistente. A tale scopo sono riconosciute le seguenti categorie normative di edifici:
EDIFICI DI I CATEGORIA
La I categoria comprende:
- gli edifici vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 490/1999 e della Legge 1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni;
- gli edifici che per motivi di carattere storico, artistico, ambientale o documentario, costituiscono, singolarmente o in quanto parti di complessi urbanistici o architettonici, patrimonio culturale.
Tali edifici sono indicati nel P.R.G..
EDIFICI DI II CATEGORIA
In tale categoria sono compresi gli edifici con valore ambientale o documentario, il complesso della via Roma e gli edifici più significativi costruiti tra le due guerre. Tali edifici sono indicati nel P.R.G..
EDIFICI DI III CATEGORIA
Nella Z.U.C.S. appartengono a tale categoria gli edifici recenti, realizzati dagli anni 20 fino ai giorni nostri. Tali edifici sono indicati nel P.R.G..
RESTO DELL'EDIFICATO
Tali edifici non sono contrassegnati da alcun simbolo nel P.R.G..
Articolo 5 - Classificazione degli impianti pubblicitari
1. Al fine di definire le modalità di collocazione, sugli edifici e nel contesto ambientale, gli impianti pubblicitari oggetto del presente regolamento si articolano nel seguente modo:
F - INSEGNE FRONTALI, parallele al piano della facciata dell'edificio
F.1 Vetrofanie e vetrografie
F.2 Murales, trompe l'oeil
F.3 Iscrizioni dipinte, bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffiti
F.4 Plance, targhe, pannelli (luminosi e non)
F.5 Filamento neon
F.6 Lettere singole (luminose e non)
F.7 Cassonetti
B - INSEGNE A BANDIERA perpendicolari al piano della facciata dell'edificio
B.1 Stendardi fissi, sculture
B.2 Plance, targhe, pannelli, teli
B.3 Filamento neon
B.4 Lettere singole
B.5 Impianti di nuova tecnologia
P - INSEGNE NEI PORTICI
P.1 Trasversali al senso di marcia
P.2 Nelle arcate esterne
T - INSEGNE NEL TERRENO
T.1 Totem di fruizione pedonale
T.2 Totem di fruizione automobilistica
A - IMPIANTI PER AFFISSIONI E/O PUBBLICITA'
A.1 Permanenti su preesistenza edilizia
A.2 Permanenti isolati
A.3 Addensamenti pubblicitari
A.4 Temporanei
C - IMPIANTI DI CARTELLONISTICA
C.1 Permanenti su preesistenza edilizia
C.2 Permanenti isolati
C.3 A carattere temporaneo o eccezionale
U - IMPIANTI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO
S - BANDIERE, STRISCIONI, TELI, STENDARDI, GONFALONI
2. Con riferimento alla LUMINOSITA' esistono le seguenti situazioni, che verranno richiamate nelle disposizioni solo quando necessario al fine dell'inserimento formale:
N Pubblicità non luminosa
L Pubblicità luminosa che a sua volta può risultare:
illuminata in modo diretto (sorgente luminosa esterna),
riflesso (sorgente luminosa interna schermata),
indiretto (effetto luminoso in negativo);
a luminosità propria (fissa, mobile, intermittente).
Articolo 6 - Criteri generali di inserimento
1. Tutti gli impianti pubblicitari devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino assegnando un termine. Trascorso il termine stabilito, il Comune procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro 30 giorni se non venga prodotta nuova dichiarazione.
2. Devono essere sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare.
3. Gli impianti di esercizio devono risultare collocati in corrispondenza delle attività esercitate; eventuali eccezioni possono essere motivate da situazioni all'interno di cortili o spazi analoghi o per servizi primari di pubblica utilità opportunamente documentate. Gli impianti a carattere pubblicitario generale possono essere ammessi solo se esistono possibilità di collocazione nel rispetto della situazione ambientale.
4. Il titolare dell'autorizzazione (ditta proprietaria per impianti di esercizio o esecutrice per impianti a carattere pubblicitario generale) è responsabile del mezzo pubblicitario, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell'osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria o coatta, del ripristino dello "status quo ante".
5. Non è ammessa la conservazione di impianti pubblicitari inutilizzati per più di 90 giorni consecutivi. In tutto il territorio comunale, non sono ammessi impianti pubblicitari di alcun tipo su monumenti e fontane, su alberi, arbusti e siepi.
6. Nei fabbricati, non possono essere collocati impianti pubblicitari su colonne, su balaustrate e inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzarne l'immagine.
7. Ad eccezione di quelli situati al piano terra/rialzato non devono essere occupati i vani delle finestre salvo che per le vetrofanie ed i pannelli paravista o similari (vedi articolo 7) nel rispetto delle norme di natura igienico edilizia. Non è ammesso l'inserimento di nuove vetrinette mobili se non in caso di progettazione coordinata per ambiti o ripristino e completamento di preesistenza storica. Per le sole attività di ristoro sono ammesse piccole bacheche per l'esposizione dei menù di dimensioni non superiori a centimetri 42x30.
8. La luminosità propria o portata, fissa, in movimento e/o dissolvenza, se presente, deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo; sono vietate le luci a rapido movimento o intermittenti.
9. In un raggio di metri 15 dagli impianti semaforici è vietato, per le insegne a bandiera, l'inserimento di luci di colore rosso, giallo e verde sulla direzione di proiezione della lanterna.
10. In caso di installazioni previste in aree verdi, queste dovranno adeguarsi agli specifici Piani d'area e loro regolamenti.
11. In tutto il territorio comunale, in vie o aree che il P.R.G. riconosca di particolare vocazione commerciale (ad esempio centri commerciali naturali), sono possibili "progetti integrati d'ambito", anche in variante alla presente normativa, purché tali progetti definiscano compiutamente tutti gli elementi pubblicitari, in coordinamento formale e ambientale con i luoghi interessati. Tali progetti dovranno essere concordati e approvati dagli Uffici competenti.
12. Per le insegne, nel rispetto della composizione della facciata, con attenzione alle scansioni delle masse, agli effetti di orizzontalità e/o verticalità, ai materiali del paramento, possono essere ammesse soluzioni di disegno libero, purché tutta la facciata, o parte autonoma di essa, sia coinvolta in un'operazione di progettazione che determini le dimensioni e le tipologie dei manufatti.
13. Per tutti gli elementi pubblicitari (insegne, targhe, corpi illuminanti, ecc.) delle "botteghe storiche" è possibile derogare alle norme del Piano quando tali elementi, spesso di pregio per disegno ed esecuzione, rientrano in una logica di mantenimento o ripristino filologico delle forme.
14. Negli impianti compatibili è ammessa la rotazione dei messaggi pubblicitari con tempi di rotazione che non possono essere inferiori a 7 secondi ove non esistano altre norme che prevedono tempi di rotazione superiori.
15. Nelle insegne di esercizio non sono ammessi elenchi di forniture, prodotti, prezzi o similari.

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 7 - Insegne frontali (F)
Sui fabbricati è sempre ammesso inserire insegne frontali di esercizio, scegliendone attentamente la tipologia e le caratteristiche in funzione della situazione ambientale preesistente.
La possibilità di collocazione di insegne frontali a carattere generale è esplicitamente indicata negli articoli seguenti che, in coerenza con la classificazione di cui all'articolo 5, determinano, in maniera analitica, i criteri per il possibile inserimento.
F.1 - VETROFANIE, VETROGRAFIE
Le vetrofanie sono inseribili sulle vetrate dei serramenti regolarmente autorizzati purché la composizione e le tecniche di esecuzione siano accuratamente studiate e descritte nel progetto.
Non è ammesso occultare l'intera vetrina con vetrofanie, salvo che l'inserimento non sia risolto con un progetto grafico oggetto di valutazione del Settore Arredo Urbano.
Le vetrografie (smerigliatura, mussolatura, incisioni ad acido o a mola, pitture colorate o monocromatiche, ...) devono essere studiate e realizzate con specifico progetto, in coerenza con la tipologia di serramento o di devanture preesistente.
F.2 - MURALES, TROMPE L'OEIL
Sono ammissibili sulle pareti cieche degli edifici di tutta la città forme di pubblicità contenuta in decorazioni a trompe l'oeil e murales.
Il progetto, di buona qualità formale e attento alla situazione ambientale, deve integrarsi in modo coordinato con la superficie disponibile della parete e contenere un messaggio pubblicitario inferiore al 50% della superficie decorata.
La superficie tassata per la pubblicità sarà individuata dalla minima figura piana che racchiude le parti di riferimento pubblicitario.
F.3 - ISCRIZIONI DIPINTE, BASSORILIEVI, SCULTURE, MOSAICI, FREGI, GRAFFITI
Negli edifici di categoria I sono ammissibili, per attività di esercizio, solo soluzioni di elevata qualità formale di massima riferibili a restauro, recupero o ripristino di preesistenze.
Negli edifici delle altre categorie possono essere ammesse anche soluzioni a carattere pubblicitario generale, da realizzarsi con contenuti e tecniche definiti di volta in volta in relazione alla situazione edilizia. Trattandosi di interventi che modificano la situazione edilizia, sono assoggettati anche alle relative specifiche procedure.
F.4 - PLANCE, TARGHE, PANNELLI
F.4.1 - PLANCE, TARGHE, PANNELLI non illuminati
Di sporgenza massima pari a centimetri 3, possono essere collocati solo al piano terreno:
- nelle aperture con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti. Nelle finestre sono inseribili, senza sporgenza alcuna, anche con funzioni "paravista" sui davanzali, o a "mantovana" di altezza max pari a centimetri 60, a condizione che non vengano occultati infissi decorati o inferriate di pregio;
- nei pieni murari, immediatamente sopra le forature, con larghezza ad esse uguale, salvo che in presenza di cornici ove la larghezza sarà determinata dal loro filo esterno.
Nel rispetto della natura e del tipo di paramento esterno, tra le aperture sono ammesse anche targhe in posizione libera, purché di forma coerente e proporzionata allo spazio disponibile, comunque non superiori a metri quadrati 0,50 per edifici di categoria I e metri quadrati 0,70 per edifici di categoria II e III.
Per i soli edifici di categoria II e III sono inoltre ammesse:
- al piano terreno, in eventuali spazi murari delimitati da cornici, modanature o risalti o, in assenza di tali elementi architettonici, anche soluzioni passanti a collegamento di più aperture, la cui larghezza sarà delimitata dal filo esterno delle aperture o delle cornici ove presenti;
- ai piani superiori:
- con funzione paravista sui davanzali delle finestre con altezza max pari a centimetri 60;
- di forma libera negli edifici non residenziali destinati ad un'unica attività (es. attività industriali, terziarie), purché commensurate allo spazio disponibile e coerenti dal punto di vista formale;
- sulle coperture dei bassi fabbricati, delle pensiline e degli edifici di categoria III non residenziali a tetto piano, con altezza massima pari a metri 2,00, comunque inferiore ad 1/3 di quella dell'edificio, e con supporti di altezza massima pari ad 1/3 dell'insegna.
Negli edifici di categoria III sono anche ammissibili sui frontespizi ciechi particolari soluzioni anche a carattere pubblicitario generale purché tutta la facciata, o parte autonoma di essa, sia coinvolta in un'operazione di riqualificazione che oltre a determinare la dimensione del manufatto, preveda la manutenzione di tutto il fronte interessato (vedi successivo articolo 12 punto C.1).
Sono ammesse plance, targhe, pannelli su pali propri e posizionati su suolo privato purché coerenti dal punto di vista formale con il contesto.
F.4.2 - PLANCE, TARGHE, PANNELLI illuminati da sorgenti luminose esterne ad essi
Le insegne di cui al precedente punto F.4.1 possono essere illuminate da fari o luci esterni ad esse. Per tutti i tipi di edificio sono ammessi impianti di illuminazione di tipo particolarmente studiato per garantire un arredo coerente anche ad impianto spento.
Per la parte basamentale degli edifici sono possibili le seguenti soluzioni:
- collocazione di lampade tipo "applique", globi, lanterne sul paramento murario, ad un'altezza minima di metri 2,80, sporgenza max di centimetri 35 e larghezza massima di centimetri 26;
- collocazione di lampade tipo faretti, sul paramento murario, sopra le forature, ad un'altezza minima di metri 2,80 in presenza di marciapiedi rialzati o aree pedonali e metri 3,50 in mancanza degli stessi, con sporgenza max di centimetri 70 e larghezza massima di centimetri 26;
- collocazione di elementi illuminanti di nuova concezione con specifico progetto per la valorizzazione di insegne.
Le lampade di forma tradizionale (candelabri, fiaccole, ecc.) sono ammesse solo su edifici di I e II categoria.
Sulle coperture, sui frontespizi e sui muri di recinzione, sono ammessi faretti per illuminare impianti pubblicitari.
F.4.3 - PLANCE, TARGHE, PANNELLI con sovrapposizione di filo neon o di lettere singole
Le insegne di cui al precedente punto F.4.1, di esercizio, ad eccezione di quelle collocate sui pieni murari tra le aperture, possono essere messe in evidenza mediante la sovrapposizione di filo neon o di lettere singole luminose, ottenendo contemporaneamente l'occultamento di tutti gli elementi di elettrificazione. In tale tipo di impianto è ammesso uno spessore della plancia pari a centimetri 3 ed una sporgenza massima, comprese lettere o filo neon, di centimetri 15.
Negli edifici di categoria I tali soluzioni non sono ammesse, salvo che nelle aperture esista la possibilità di inserimento senza sporgenza alcuna dal filo della facciata.
F.5 - FILAMENTO NEON
Gli impianti pubblicitari in filamento neon (non a tubi paralleli) sono ammissibili per insegne di esercizio al piano terreno (ai piani superiori solo per attività di interesse pubblico), con particolare attenzione al messaggio, al supporto ed alle dimensioni, nel rispetto dei caratteri architettonici e formali presenti.
Inoltre, negli edifici di categoria II e III sono ammissibili insegne di esercizio ai piani superiori, purché esista uno spazio adeguato, senza mai interessare in maniera casuale o scorretta gli elementi architettonici o decorativi quali cornici, bugnati, ecc.; può essere interessata una superficie inferiore ad 1/2 di quella frontale della ringhiera solo su balaustre di balconi, di unità immobiliari non residenziali, in assenza di ringhiere di pregio.
Non sono ammesse insegne passanti da un balcone all'altro né soluzioni a fili paralleli in numero superiore a tre.
Solo per le attività ivi insediate possono essere previsti impianti sulle coperture, con struttura di supporto accuratamente studiata, sia in ordine alle necessità statiche che alla forma, che deve essere il più possibile semplice e pulita, con le seguenti limitazioni:
- per i bassi fabbricati e le pensiline altezza inferiore ad 1/3 di quella dell'edificio e comunque non superiore a metri 2,00, con supporti di altezza massima pari ad 1/3 dell'insegna;
- per gli edifici a più piani altezza inferiore ad 1/4 di quella dell'edificio, e comunque non superiore a metri 3,50, con supporti di altezza massima pari a 1/3 dell'insegna nel rispetto delle seguenti condizioni:
- su ciascuna unità architettonica con tetto a falde non più di una, la cui collocazione sarà compresa tra la linea di gronda ed una linea, parallela ad essa, posta a metri 1,50 sopra il colmo;
- su coperture piane di edifici interamente ad uso non residenziale possono essere anche più di una a patto che risultino coordinate tra di loro.
Sulle coperture degli edifici di categoria III, ad eccezione degli immobili ubicati nella Zona Urbana Centrale Storica, tenendo validi i precedenti criteri sono ammissibili anche interventi a carattere pubblicitario generale.
La collocazione di impianti filamento neon su sottolettere risulta assimilabile alle lettere singole (vedi punto F.6).
F.6 - LETTERE SINGOLE
F.6.1 - LETTERE SINGOLE non luminose
Sono ammesse lettere singole di spessore non superiore a centimetri 6, per le sole attività ivi insediate, purché realizzate con materiali e tecniche coerenti alle facciate e collocate nel rispetto dei particolari caratteri formali architettonici presenti nelle seguenti situazioni:
- nelle aperture nel rispetto delle partiture dei serramenti;
- nei pieni murari, purché esista uno spazio adeguato, senza mai interessare in maniera casuale o scorretta gli elementi architettonici o decorativi quali cornici, bugnati, ecc..
Per attività di interesse pubblico o in edifici destinati ad un'unica attività, nel quale caso non può essere prevista alcuna illuminazione, possono essere previste anche soluzioni ai piani superiori.
Negli edifici di categoria II e III sono inoltre ammesse:
- ai piani superiori e sui frontespizi secondo i criteri sopra indicati, anche per attività private ivi insediate;
- sulle coperture, con struttura di supporto accuratamente studiata, sia in ordine alle necessità statiche che alla forma, che deve essere il più possibile semplice e pulita; con le seguenti limitazioni:
- per i bassi fabbricati e le pensiline altezza inferiore ad 1/3 di quella dell'edificio e comunque non superiore a metri 2,00, con supporti di altezza massima pari ad 1/3 dell'insegna;
- per gli edifici a più piani altezza inferiore ad 1/4 di quella dell'edificio, e comunque non superiore a metri 3,50, con supporti di altezza massima pari ad 1/3 dell'insegna nel rispetto delle seguenti condizioni:
- su ciascuna unità architettonica con tetto a falde non più di una; la collocazione sarà compresa tra la linea di gronda ed una linea, parallela ad essa, posta a metri 1,50 sopra il colmo;
- su coperture piane di edifici interamente ad uso non residenziale possono essere anche più di una a patto che risultino coordinate tra loro.
Sulle coperture degli edifici di categoria III, ad eccezione degli immobili ubicati nella Zona Urbana Centrale Storica, tenendo validi i precedenti criteri sono ammissibili anche interventi a carattere pubblicitario generale.
F.6.2 - LETTERE SINGOLE illuminate in modo diretto e a luce riflessa o schermata
Tali insegne risultano inseribili in maniera analoga alla tipologia di cui al precedente punto F.6.1. Gli elementi di elettrificazione (trasformatori, scatole, cavi, ...) devono essere occultati o sistemati in posizioni accettabili, con effetto ordinato non casuale.
La sporgenza massima dal filo della facciata, supporti e zanche escluse, non può essere superiore a centimetri 12.
F.6.3 - LETTERE SINGOLE a luce interna
Tali insegne risultano inseribili in maniera analoga alla tipologia di cui al precedente punto F.6.1. Tali insegne non sono coerenti con gli edifici di categoria I ove pertanto tali soluzioni non sono ammesse. La sporgenza massima dal filo della facciata, supporti e zanche escluse, non può essere superiore a centimetri 15.
F.7 - CASSONETTI
In tutte le categorie di edifici sono ammessi con sporgenza massima di centimetri 5, purché collocati al piano terreno nelle aperture con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti.
Nel rispetto della natura e del tipo di paramento esterno, tra le aperture presenti, sono ammessi anche impianti di nuova tecnologia, con sporgenza non superiore a centimetri 3,5 in posizione libera, purché di forma coerente e proporzionata allo spazio disponibile, comunque non superiore a metri quadrati 0,50 per edifici di categoria I e metri quadrati 0,70 per edifici di categoria II e III.
Negli edifici di categoria III, sono inoltre ammesse nei pieni murari, in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, ecc., immediatamente sopra le forature con larghezza ad esse uguale, salvo che in presenza di cornici ove la larghezza sarà determinata dal loro filo esterno. In presenza di apposita fascia portainsegna possono essere ammesse anche soluzioni passanti a collegamento di più aperture, purché la sporgenza massima oltre il filo della facciata non sia superiore a centimetri 15.
Sulle coperture dei bassi fabbricati e sulle pensiline sono ammessi cassonetti con altezza massima di metri 2,00 comunque inferiore ad 1/3 di quella dell'edificio, e con supporti di altezza massima pari ad 1/3 dell'insegna.
Non sono mai ammessi cassoni luminosi sulle balaustre dei balconi né sulle coperture degli edifici pluripiano salvo che per edifici di categoria III, a tetto piano, non residenziali, ove sono ammissibili soluzioni di altezza massima pari a metri 2,00 e con supporti di altezza massima pari a 1/3 dell'insegna.
I cassonetti su pali propri e posizionati su suolo privato sono ammessi purché coerenti dal punto di vista formale con il contesto.
Articolo 8 - Insegne a bandiera (B)
1. Sui fabbricati è possibile inserire insegne a bandiera di esercizio. Nella via Roma e in altre vie o piazze della Parte A (escluse quelle vincolate ai sensi della Legge 1089/1939) che il P.R.G. definisce di particolare rango funzionale per attività terziarie commerciali e/o direzionali, sono ammissibili anche insegne pubblicitarie a carattere pubblicitario generale, in coerenza con le norme fisiche, nella tipologia filamento neon senza sottolettere e con l'esclusione di soluzioni a tubi paralleli.
2. In ogni caso consentito, deve essere rivolta particolare attenzione progettuale alla struttura di supporto.
3. Nelle tipologie B.1 (stendardi fissi e sculture) e B.2 (plance, targhe e pannelli) possono essere inseriti elementi illuminanti purché progettati contestualmente all'insegna e non casualmente aggiunti.
B.P. - PARAMETRI FISICI
Le insegne a bandiera devono:
- scostarsi dagli spigoli degli edifici di una misura non inferiore a centimetri 50;
- avere la proiezione della sagoma interna di almeno centimetri 50 rispetto al filo esterno del marciapiede;
- essere collocate sugli edifici ad un'altezza superiore a metri 3,50 da terra; tale altezza può essere ridotta a metri 2,80 in presenza di marciapiedi rialzati o aree pedonali. Lo sviluppo verticale non deve mai superare il filo inferiore della cornice di gronda.
Le insegne a bandiera atte ad individuare servizi primari di pubblica utilità (ospedali, farmacie, polizia, tabacchi e similari, ...) anche nella tipologia cassonetti luminosi, se realizzate secondo le direttive emanate dagli enti preposti, possono derogare rispetto ai parametri del presente articolo con i limiti riportati nella nota 2.
Non sono mai ammesse insegne a bandiera esterne nella parte bassa dell'edificio interessata dai portici salvo che per segnalare la presenza di servizi primari di pubblica utilità (ospedali, farmacie, polizia, tabacchi e similari, ...).
Le insegne a bandiera su pali propri e posizionate su suolo privato sono ammesse purché coerenti dal punto di vista formale con il contesto ambientale. Per i cassoni la proiezione della sagoma deve cadere all'interno dell'area privata.
B.T. - INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO
Sono ammissibili le seguenti tipologie:
B.1 Stendardi fissi, sculture;
B.2 Plance, targhe, pannelli non luminosi, e teli;
B.3 Filamento neon (non a tubi paralleli);
B.4 Lettere singole (solo nel caso di edifici di III categoria in parte B);
B.5 Impianti luminosi di nuova tecnologia (spessore non superiore a centimetri 3,5).
Nella parte basamentale sono ammesse con sagoma massima, supporti esclusi:
- edifici di categoria I: centimetri 50x70 o 70x50;
- edifici di categoria II e III: centimetri 100x70 (orizzontale) o 50x150 (verticale).
La distanza dell'insegna dal filo muro deve essere contenuta nei 2/3 della base dell'insegna per quelle ad andamento orizzontale e 3/2 della base dell'insegna per quelle ad andamento verticale.
Ai piani superiori sono ammesse ad andamento verticale con sagoma massima di metri 1,20x8,00, e supporti non eccedenti centimetri 100, con le seguenti limitazioni:
- edifici di categoria I: nella tipologia B.3 per le sole attività alberghiere o similari;
- edifici di categoria II e III nella tipologia B.3;
- edifici non residenziali anche la tipologia B.2 con dimensioni massime di metri 0,80x5,00 con supporto non superiore a centimetri 30;
- edifici di categoria III ubicati in parte B anche nella tipologia B.4.
Articolo 9 - Insegne nei portici (P)
1. Insegne frontali (F) ed a bandiera (B) possono unicamente essere collocate nella parete di fondo dei portici ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8; in particolare non è ammesso collocare mezzi pubblicitari sulla porzione di facciata esterna per tutta l'altezza dei portici salvo che per la segnalazione della presenza di servizi primari di pubblica utilità e per le strutture alberghiere o similari.
2. Per gli edifici di I e II categoria le insegne pubblicitarie, collocate trasversalmente al senso di percorrenza e nelle arcate esterne, se ammesse, devono essere contenute nella sagoma limite (nota 3) e sorrette da una struttura semplice ed ordinata. Per gli edifici di III categoria l'altezza minima da terra deve essere di metri 2,80.
P.1 - TRASVERSALI AL SENSO DI PERCORRENZA
Sono ammesse purché collocate ad una distanza di almeno metri 2 dalle lampade dell'illuminazione pubblica, se presenti in centro volta o sul soffitto, ed osservino una distanza reciproca non inferiore a metri 10 con le seguenti limitazioni:
- negli edifici di categoria I e II, sono inseribili esclusivamente per attività di interesse pubblico nella sola tipologia filamento neon (non a tubi paralleli);
- negli edifici di categoria III sono inseribili anche per attività private, insegne di esercizio nella tipologia filamento neon e/o lettere singole.
P.2 - NELLE ARCATE ESTERNE
Negli edifici di categoria I e II sono ammesse sul piano di fondo virtuale dell'arcata, insegne in filamento neon semplice per servizi primari di pubblica utilità e per le strutture alberghiere o similari, purché nell'arcata stessa non esistano lampade dell'illuminazione pubblica.
E' altresì ammesso il ripristino o la collocazione di insegne a plancia passante, a livello dei capitelli quando ne risulti documentata, nella specifica tipologia di portici, una valida realizzazione precedente con valenza storica.
Negli edifici di categoria III sono ammesse insegne di esercizio per tutte le attività.
3. Nei portici di tipologia storica, categoria I e II, possono essere ammesse piccole insegne a bandiera, a stendardo o a targa, a scultura o similari, contenute, in una sagoma massima, supporti esclusi, di centimetri 50x70 o 70x50, da collocare sulla parete di fondo, ad un'altezza minima di metri 2,80. Nei portici di tipologia moderna, categoria III, possono essere ammesse anche insegne a bandiera del tipo a filamento neon e a lettere singole, contenute, in una sagoma massima, supporti esclusi, di centimetri 50x150 o 100x70, da collocare sulla parete di fondo, ad un'altezza minima di metri 2,80.
Articolo 10 - Insegne nel terreno (T)
1. Le insegne isolate nel terreno (totem), accuratamente progettate in funzione della situazione circostante, dello spazio utile disponibile e delle visuali, devono risultare rifinite in modo accurato su tutti i fronti.
2. Sul sedime privato possono essere collocate insegne isolate di esercizio con dimensioni, forma e materiali coerenti con l'ambiente.
3. Sul sedime pubblico oppure gravato da servitù di pubblico passaggio (vie pedonali, marciapiedi, portici, ...), nel rispetto di uno spazio libero per il passaggio pedonale di almeno metri 2,00, le collocazioni devono essere ricondotte ai principi generali del Codice della Strada, gli impianti devono essere progettati e realizzati con particolare attenzione a non provocare situazioni di pericolo, del cui evento comunque sarà sempre responsabile il proprietario richiedente o avente titolo (articolo 6). Si individuano i seguenti casi:
T.1 - TOTEM DI FRUIZIONE PEDONALE
Sono ammessi per promuovere esclusivamente manifestazioni a carattere culturale e turistico, che si realizzino nel territorio comunale della Città di Torino o organizzate da enti partecipati dalla Città; le dimensioni massime non devono essere superiori a metri 0,70 di base e metri 2,20 di altezza.
Nella Z.U.C.S. sono autorizzabili ad una distanza massima di metri 20,00 dalla sede della manifestazione che si intende promuovere.
Nel resto del territorio sono autorizzabili con il limite di un totem per ogni angolo di incrocio di assi viari, quando non già occupato dagli impianti dell'appalto concorso n. 194/2003 e purché venga rispettata una distanza minima di metri 20,00 da qualunque altro impianto pubblicitario ad eccezione delle insegne di esercizio, striscioni o transenne e a metri 50,00 da altri totem collocati nello stesso senso di marcia.
T.2 - TOTEM DI FRUIZIONE AUTOMOBILISTICA
Tra le attività private è consentita la sola segnalazione degli impianti distribuzione carburanti, in quanto di interesse comune; nella Z.U.C.S. sono ammissibili purché con dimensioni massime di centimetri 80x80 su palo di altezza massima metri 4,00; nel resto del territorio possono raggiungere le dimensioni standard secondo le linee pubblicitarie uniformi su tutto il territorio nazionale.
In ogni caso la sagoma limite del totem deve risultare interna di almeno centimetri 50,00 al filo del marciapiede o della carreggiata.
4. All'interno delle aree di distribuzione carburanti sono ammesse esclusivamente insegne relative all'attività ivi esercitata ad eccezione degli eventuali impianti di affissione o cartellonistica di grande formato.
Articolo 11 - Impianti per affissioni pubbliche e private e/o pubblicità (A)
1. Gli impianti per affissioni sono i supporti atti ad ospitare manifesti cartacei o similari, sistematicamente applicati dal Servizio Affissioni o dalle imprese titolari delle concessioni affidate con le procedure di legge.
Per le affissioni di natura istituzionale o sociale, il Civico Servizio affissioni svolge l'attività necessaria all'Amministrazione Comunale ed a tutti gli altri Enti Pubblici (Stato, Regione, ...) che ne fanno richiesta; per quella ideologica la Città riserva una quantità di metri quadrati da eseguire dai soggetti aventi diritto; per la parte di natura commerciale può farsi luogo l'affidamento a privati per l'effettuazione di affissioni dirette.
2. I formati utilizzabili sono esclusivamente:
- 70x100, 100x140, (piccoli)
- 140x200, 200x140, 200x280, (medi)
- 400x300 e 600x300, (grandi).
3. Gli impianti per le affissioni (sostegni, cornici, plance e coloriture) sono da ricondursi alla linea unificata Città di Torino. Altre eventuali proposte dimensionali e/o tipologiche, se ritenute utili dall'Amministrazione, saranno verificate dal Settore Arredo Urbano. Le intelaiature sul retro dei pannelli devono essere rivestite in modo uniforme e decoroso.
4. Gli impianti, sia murali che isolati, possono essere dotati di luci interne o di elementi illuminanti di sporgenza massima centimetri 70, purché il sistema di illuminazione risulti integrato e coerente alla linea dell'impianto. Gli impianti murali dotati di luci interne non devono superare un ingombro massimo di centimetri 20, elevabile a centimetri 30 ove l'impianto sia collocato ad una altezza non inferiore a metri 3 da terra.
5. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di centimetri 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
A.1 - PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA
Su edifici di categoria I non sono ammessi impianti per affissioni.
Affissioni di piccolo e medio formato:
- su edifici residenziali: non sono ammessi impianti per affissioni;
- su edifici non residenziali e su recinzioni sono ammessi senza interferire con eventuali elementi architettonici (lesene, riquadrature, cornici, ...) previo parere favorevole del Settore Arredo Urbano.
Affissioni di grande formato:
- sui frontespizi di edifici di categoria II e III, ad esclusione di quelli ubicati nella Z.U.C.S. e del territorio oltre la fascia edificata pedecollinare alla destra del fiume Po, così come definita nelle tavole tecniche, nel caso in cui le facciate siano prive di finestrature e di decori o segni particolari progettati, possono essere collocate plance per grandi impianti per una superficie massima di metri quadrati 72, (pari a quattro impianti 600x300) sino ad occultare una porzione di muratura inferiore al 50% del totale, con un distacco dagli spigoli non inferiore a centimetri 50. La massima sporgenza, compresi anche zanche ed ancoraggi, dovrà essere contenuta in centimetri 20. Sul medesimo frontespizio la collocazione ed il dimensionamento di nuovi impianti deve risultare coordinata con altri eventualmente esistenti;
- sui muri di cinta senza occultare elementi architettonici, della Parte B sono ammesse plance per affissioni la cui altezza non può superare quella del manufatto edilizio;
- in tutto il territorio non sono ammesse nuove collocazioni su recinzioni a giorno o al di sopra dei muri di cinta e delle recinzioni a giorno.
Sulle coperture a tetto piano o a falde, in qualunque tipo di edificio compresi i bassi fabbricati, non sono mai ammessi impianti per affissioni.
A.2 - PERMANENTI ISOLATI (monofacciali, bifacciali, altro)
Gli impianti isolati per affissioni possono essere collocati sui sedimi pubblici e privati, nel rispetto dei principi generali del Codice della Strada. La proiezione a terra deve distare non meno di metri 0,50 dalla carreggiata e metri 1,50 dal più vicino binario tranviario; non sono ammessi sui marciapiedi di larghezza inferiore a metri 3,00, garantendo comunque uno spazio di metri 2,50 per il transito pedonale.
Tali impianti sono ammessi su aiuole con tappeti erbosi, solo nel rispetto del Regolamento Comunale in materia di Verde Pubblico.
Nella Parte A del territorio comunale sono ammessi solo impianti approvati, su progetti specifici, dalla Giunta Comunale.
Nella Parte B sono inseribili anche quelli di formato 400x300 e 600x300 della linea unificata Città di Torino, o altri verificati dal Settore Arredo Urbano, per i quali oltre alle sopraindicate distanze di sicurezza, per ogni postazione (nota 4) sul terreno pubblico e privato deve essere sempre osservata una distanza di almeno metri 35 (per i formati 400x300 e 600x300) da qualunque altro grande impianto o postazione di affissione o cartellonistica. Per le nuove collocazioni, tale distanza è ridotta, dagli impianti dell'appalto concorso n. 194/2003, a metri 20,00 da quelli di piccolo formato ed a metri 25,00 da quelli di grande formato.
Il livello del bordo inferiore di ciascun impianto dal suolo deve risultare compreso tra metri 2,00 e metri 3,00, e l'altezza massima di tutto il manufatto, supporti compresi, non essere superiore a metri 6,50.
Se la collocazione risulta parallela all'asse viario in ogni postazione pubblicitaria sono ammessi un numero massimo di 4 manufatti che devono risultare regolarmente scanditi con un intervallo tra metri 0,50 e metri 1,00.
La collocazione può risultare anche perpendicolare o inclinata rispetto all'asse (comunque uguale per tutti gli impianti per tratti di via omogenei): in tale caso è possibile inserire solamente manufatti singoli.
Non è ammesso:
- realizzare mezzi bifacciali con il semplice accostamento di quelli monofacciali;
- collocare impianti isolati sovrapposti.
La collocazione di nuovi impianti, in cui siano visibili entrambi i lati dal suolo pubblico, è ammessa solo se risultano bifacciali.
A.3 - ADDENSAMENTI PUBBLICITARI
Si definiscono addensamenti pubblicitari le situazioni che nel territorio consentono localizzazioni intensive (maggiori di quanto indicato ai punti A.1. e A.2) di impianti per affissioni.
Gli addensamenti pubblicitari, da realizzarsi sulla base di progetti integrati proposti dai soggetti privati ed approvati dalla Giunta Comunale, possono essere localizzati nella Parte B del territorio cittadino in aree a parcheggio di grandi centri commerciali, espositivi, sportivi o per il tempo libero.
A.4 - IMPIANTI TEMPORANEI PER PUBBLICITA'
Gli impianti temporanei per affissioni sono ammessi solo su steccati, cantieri o recinzioni provvisorie (reti metalliche) dove devono essere collocati in modo ordinato, in proporzione al manufatto di sostegno e, in caso di pendenza, con gradini regolari; non devono lasciare spazi di discontinuità casuali o irregolari. Le quantità ed i parametri sono determinati dalle dimensioni del supporto ed in funzione della situazione ambientale.
Nei cantieri (ove gli spazi sono prioritariamente riservati alla Città e l'utilizzo privato può farsi luogo con apposita motivata concessione) non sono ammesse affissioni dirette su tavolati o su lamiere lisce, ondulate o grecate, ma devono essere previste apposite plance per garantire un'affissione ordinata.

Articolo 12 - Impianti di cartellonistica (C)
1. I cartelli, teli, cassoni luminosi e tabelloni pubblicitari di interesse generale che per le loro caratteristiche fisiche e formali non possono essere considerati insegne (plance, targhe, pannelli), le frecce indicatrici di attività pubbliche e private, le paline costituiscono l'insieme degli impianti di "cartellonistica" che, con carattere di permanenza o saltuarietà, vengono collocati nel territorio cittadino. Gli impianti di "cartellonistica" più diffusi vengono indicati di seguito; altre proposte tipologiche saranno verificate in dettaglio dal Settore Arredo Urbano. In ogni caso non sono ammesse realizzazioni di tipo casuale, incastellature informali di tubi, blocchi in cemento, ecc..
2. Gli impianti, sia murali che isolati, possono essere dotati di luci interne o di elementi illuminanti di sporgenza massima centimetri 70, purché il sistema di illuminazione risulti integrato e coerente alla linea dell'impianto. Gli impianti murali dotati di luci interne, non devono superare un ingombro massimo di centimetri 20, elevabile a centimetri 30 ove l'impianto sia collocato ad una altezza non inferiore a metri 3,00 da terra.
3. Tutti gli impianti devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di centimetri 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
C.1 - PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA
La collocazione è ammessa solamente su edifici di categoria II e III ad esclusione di quelli ubicati nella Z.U.C.S. e del territorio oltre la fascia edificata pedecollinare alla destra del fiume Po, così come definita nelle tavole tecniche, nelle facciate prive di finestrature o di decori o segni particolari progettati. In tal caso l'impianto di cartellonistica può essere collocato sino ad occultare una porzione di muratura inferiore al 50% del totale in caso di più impianti o fino al 100% nel caso di progettazioni unitarie approvate dal Settore Arredo Urbano.
Sul medesimo frontespizio la collocazione e il dimensionamento di nuovi impianti deve risultare coordinata con altri eventualmente esistenti.
Impianti murali sono ammessi sui muri di cinta della Parte B senza occultare elementi architettonici, la cui altezza del cartello o tabellone non può superare quella del manufatto edilizio. La massima sporgenza, compresi anche zanche ed ancoraggi, è di centimetri 20.
In tutto il territorio non sono ammesse nuove collocazioni su recinzioni a giorno o al di sopra dei muri di cinta e delle recinzioni a giorno.
Sulle coperture, a tetto piano o a falde, in qualunque tipo di edificio compresi i bassi fabbricati, non possono essere collocati impianti di cartellonistica di nessun tipo.
C.2 - PERMANENTI ISOLATI
Nella Parte A del territorio comunale sono ammessi solo impianti approvati, su progetti specifici, dalla Giunta Comunale.
Nella parte B gli impianti isolati di cartellonistica possono essere collocati sui sedimi pubblici e privati, nel rispetto dei principi generali del Codice della Strada.
La proiezione a terra deve distare non meno di metri 0,50 dalla carreggiata e metri 1,50 dal più vicino binario tranviario; sui marciapiedi di larghezza superiore a metri 3,00 sono ammessi purchè collocati paralleli, ed in aderenza, a preesistenze edilizie o ad aree retrostanti, previa autorizzazione della proprietà della stessa.
Tali impianti sono ammessi su aiuole con tappeti erbosi, solo nel rispetto del regolamento comunale in materia di verde pubblico.
Condizioni specifiche sono indicate per le seguenti tipologie:
C.2.1 - CARTELLI E TABELLONI
I formati utilizzabili nella Parte B sono esclusivamente 150x200, 200x150, 300x200, 400x300 e 600x300; deve essere sempre osservata una distanza da altri impianti di cartellonistica o di affissione di almeno metri 20,00 per i formati 150x200, 200x150, 300x200, metri 35,00 per i formati 400x300, 600x300. Per le nuove collocazioni, tale distanza è ridotta, dagli impianti dell'appalto concorso n. 194/2003, a metri 20,00 da quelli di piccolo formato ed a metri 25,00 da quelli di grande formato.
Le nuove strutture dovranno essere conformi alle specifiche tecniche richieste dal Settore Arredo Urbano.
La collocazione di nuovi impianti, in cui siano visibili entrambi i lati dal suolo pubblico, è ammessa solo se risultano bifacciali.
C.2.2 - INDICATORI DI ATTIVITA' CON FRECCE DIREZIONALI
Nella Parte B del territorio comunale possono essere inseriti anche indicatori multipli di attività con frecce direzionali per individuare attività private industriali, commerciali o di servizio.
Nel territorio collinare oltre la sponda destra del fiume Po sono ammissibili, per le sole attività a carattere alberghiero, di ristorazione o similari con sede oltre la fascia edificata pedecollinare, con il limite di 5 posizioni per ogni singola attività.
La posizione di tali sistemi integrati di segnalazione ed indicazione, multipli e componibili, deve essere attentamente studiata in relazione alla segnaletica stradale, con una distanza di almeno metri 50,00 da ogni altra postazione analoga misurata per ogni asse veicolare.
Tale distanza è ridotta, per le nuove collocazioni, a metri 20,00 da altre tipologie di impianti pubblicitari (ad esclusione delle insegne di esercizio).
I cartelli indicatori, realizzati secondo un unico progetto grafico, non possono essere né luminosi né illuminati, devono essere collocati su sostegni laterali unitari di altezza massima pari a metri 3,20 e con larghezza compresa tra metri 1,20 e metri 1,50; si possono prevedere al massimo 3 moduli contigui per ogni postazione. Ogni modulo deve avere da un minimo di 4 a un massimo di 6 indicatori di attività, gli spazi disponibili possono essere integrati anche da segnaletica di pubblico interesse verificata dal Settore Arredo Urbano. La progettazione di detti elementi deve comunque rispondere alle indicazioni del Codice della Strada.
C.2.3 - TRANSENNE PARAPEDONALI
Le transenne parapedonali sono da ricondursi alla linea unificata della Città di Torino. La pubblicità può essere collocata solo su impianti esistenti o in nuove posizioni individuate dall'Amministrazione ove necessario, nel rispetto dei principi generali del Codice della Strada.
E' fatto obbligo alle Ditte titolari di tali autorizzazioni di esporre una targhetta identificabile.
C.3 - A CARATTERE TEMPORANEO O ECCEZIONALE
C.3.1 - CARTELLI, TABELLONI E PALINE
Nella Parte A del territorio comunale non sono ammessi.
Nella Parte B, in caso di manifestazioni di rilevante interesse pubblico (congressi, fiere campionarie, spettacoli, particolari iniziative di carattere commerciale, gare sportive, ...), è consentita la collocazione di paline ai lati delle carreggiate veicolari e nelle banchine spartitraffico, nel rispetto dei principi generali del Codice della Strada e del regolamento del verde, secondo i circuiti predefiniti.
Devono essere sempre osservati i seguenti parametri:
- distanza da altri impianti pubblicitari e dagli incroci superiore a metri 20,00; tra le paline detta distanza può scendere a metri 10,00;
- dimensioni massime delle plance pari a centimetri 80x120;
- la proiezione a terra della loro massima sporgenza dovrà distare non meno di metri 0,50 dalla carreggiata più vicina e non meno di metri 1,50 dal più vicino binario tranviario;
- i manufatti non dovranno mascherare segnali stradali o lanterne semaforiche, oppure essere collocati in corrispondenza di occupazioni di suolo pubblico già in atto.
C.3.2 - SU CANTIERE O RECINZIONE PROVVISORIA
Su steccati, cantieri o recinzioni provvisorie (reti metalliche), cartelli e tabelloni temporanei possono essere collocati in modo ordinato, in proporzione al manufatto di sostegno e, in caso di pendenza, con gradini regolari; non devono lasciare spazi di discontinuità casuali o irregolari; le altezze e le quantità sono determinate dalle dimensioni del manufatto di supporto preesistente e dalla situazione ambientale.
C.3.3 - SU PONTEGGI
La pubblicità a carattere generale su ponteggi con teli di grandi dimensioni deve essere contenuta in una misura massima del 60% della superficie totale. Per gli edifici classificati in categoria I e II del Piano Generale degli Impianti, la pubblicità deve essere inserita in una copertura che riproduca il disegno architettonico (non è ammessa la riproduzione fotografica). Il bozzetto del progetto coordinato deve avere un preventivo assenso dal Settore Arredo Urbano.
L'autorizzazione alla collocazione della pubblicità sarà rilasciata solo successivamente alla concessione per l'occupazione del suolo pubblico ed è ammissibile per il primo rilascio ed il primo rinnovo alla concessione stessa.
Articolo 13 - Impianti su elementi di arredo urbano
1. Non è ammesso collocare supporti per affissioni né cartelli pubblicitari su fioriere, orologi, cassonetti e cestini per rifiuti, campane raccolta vetro, parapetti stradali, pensiline ed altri manufatti assimilabili, salvo che in tali elementi di arredo urbano, in origine, siano stati predisposti appositi spazi.
2. Sulle pensiline per l'attesa dei mezzi pubblici, eventuali supporti per affissioni e cartelli pubblicitari possono trovare sede preferibilmente sulla parete di fondo, salvo la sussistenza di motivi di interconnessione visiva; sulle paline che indicano le linee ed i percorsi possono trovare posto solamente sulla facciata non interessata da indicazioni di servizio. Sui chioschi per giornali, fiori, bar, informazioni o nelle immediate adiacenze, non è ammesso alcun impianto per affissioni o di "cartellonistica" fatti salvo l'inserimento di insegne di esercizio o a carattere generale inerente all'attività negli spazi e con i modi previsti dal progetto del manufatto.
3. Le tende dei negozi, da collocarsi nelle aperture delle facciate (mai sotto i portici e le gallerie) con larghezza ad esse uguale e, per quelle al piano terreno, ad un'altezza non inferiore a metri 2,00 e con una sporgenza massima di metri 1,50 inferiore di almeno centimetri 50 rispetto alla larghezza del marciapiede prospiciente, possono essere interessate da scritte pubblicitarie di esercizio. Nei portici con l'eccezione delle vie Roma e Po e le piazze Castello, Vittorio Veneto e CLN, sono consentite tende alla romana, poste parallelamente al senso di marcia, contenute e collocate sul virtuale piano di fondo dell'arcata stessa, scorrevoli fino all'altezza del capitello e fisse all'arco. Nel caso in cui le arcate siano interessate da lampade della pubblica illuminazione, il richiedente l'autorizzazione dovrà assumere formale impegno a chiuderle durante l'accensione dell'illuminazione pubblica. Il colore delle tende deve essere coerente con il Piano del Colore ed approvato dal Settore Arredo Urbano. E' ammissibile la sola scritta che richiama l'insegna dell'attività commerciale, per una superficie non superiore ad un quarto di quella del telo interessato collocate esclusivamente nella parte fissa della tenda. Non sono ammesse tende nelle arcate di testa perpendicolari al senso di marcia del percorso porticato, salvo casi accertati in cui l'irraggiamento determinato dalla luce solare costituisca pregiudizio ad attività commerciale.
Articolo 14 - Bandiere, striscioni, teli, gonfaloni e stendardi mobili
1. Tali impianti pubblicitari, che risultano prevalentemente a carattere temporaneo, devono essere realizzati in robusto materiale tessile o analogo, opportunamente ancorati ai sostegni di supporto. Questi, da unificarsi mediante sistemi studiati appositamente per le singole situazioni (per i pali, le facciate, i balconi, i pilastri dei portici, ...), devono essere realizzati con cura, escludendo lacci e corde informali, nonché non possono essere utilizzate le alberature come supporto per detti ancoraggi. L'uso di supporti appositi deve essere verificato per tipo, forma e localizzazione dal Settore Arredo Urbano, ammettendo anche l'utilizzo di portalampada, pali, ecc. di proprietà pubblica o privata, acquisito il parere favorevole dell'ente proprietario competente.
2. Gli striscioni attraverso le vie in occasione di manifestazioni culturali, congressi, eventi sportivi o di pubblico interesse sono consentiti:
- nella Parte A solo nel luogo dell'evento o in appositi circuiti definiti da provvedimenti della Giunta Comunale;
- nella Parte B purchè collocati nelle posizioni individuate e riportate nell'apposito elenco depositato presso l'ufficio Pubblicità preposto al rilascio dell'autorizzazione. Possono restare nella stessa posizione da 2 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 2 giorni dal termine della stessa. L'altezza da terra deve risultare superiore a metri 5,00 e la collocazione, simmetrica rispetto alla mezzeria della via, perpendicolare al senso di marcia dei veicoli.
3. Esclusivamente in situazioni eccezionali per le attività, quali cessazioni dal commercio o cambio di esercizio, possono essere collocati in modo ordinato, per un tempo massimo di 30 giorni, teli pubblicitari o similari, sulle porzioni di facciata relative all'attività interessata.
4. Le bandiere, gli stendardi ed i gonfaloni in occasione di manifestazioni culturali, congressi, eventi sportivi o di pubblico interesse sono consentiti:
- nella Parte A solo nel luogo dell'evento;
- nella Parte B purché colori, dimensioni e tipologie siano studiati attentamente in funzione di ogni particolare situazione. Possono restare nella stessa posizione da 2 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 2 giorni dal termine della stessa.
5. Eccezionalmente possono anche essere accettate soluzioni per collocazioni di stendardi, gonfaloni e similari, in occasione di particolari momenti o manifestazioni, purché esista un progetto unitario (verificato dal Settore Arredo Urbano) atto a consentire una valutazione complessiva dell'intervento.
Articolo 15 - Norme transitorie
Gli impianti dovranno essere regolarizzati alla scadenza dell'autorizzazione.

Note:
1) Non sono trattati i seguenti mezzi pubblicitari caratterizzati da inconsistenza fisica o da labilità formale: trasmissioni sonore, proiezioni in luoghi pubblici, pubblicità ambulante e/o su veicoli, messaggi telematici.
2) Dimensioni massime:
- per le farmacie centimetri 120x120;
- per i tabaccai centimetri 45x95 (scritte consentite: la T di tabacchi, riv. n. …, Sali e Tabacchi, Valori Bollati, Ricevitoria Lotto n. ...).
3) Per sagoma limite delle insegne nelle arcate dei portici, si intende la figura il cui perimetro contiene la massima estensione dell'impianto pubblicitario. Essa si costruisce nel modo seguente: la base è la linea orizzontale condotta per l'imposta del capitello, lateralmente si tracciano due linee verticali distanti centimetri 50 dal capitello stesso da un lato e dalla parete di fondo dall'altro e superiormente si traccia una linea simile alla sezione del portico, con un raggio (o freccia o altezza) pari a 2/3 di quello dell'arcata. La figura così costruita può avere un ampliamento verso il basso, mediante una traslazione della linea di base sino ad un'altezza non inferiore a metri 4.
4) Per "postazione" si intende un raggruppamento di impianti contigui.