Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore Servizi Pubblicitari
n. ord. 65
2008 01251/013
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE. MODIFICAZIONI PARZIALI.
Proposta dell'Assessore Passoni.
Le modifiche proposte, per l'anno 2008, all'articolato del
"Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative
Pubblicitarie", attengono soprattutto alla necessità
di semplificare la lettura delle norme, a mezzo di semplici integrazioni
e precisazioni, e attraverso l'eliminazione di ridondanze (stesso
concetto ripetuto su più articoli), una sistemazione più
coerente degli argomenti disciplinati e in tal senso alcuni articoli
sono stati soppressi ma la materia disciplinata è stata
spostata su altri, o si sono creati nuovi articoli. Alcune modifiche
riguardano l'allineamento con il dettato normativo statale di
riferimento, il D.Lgs. 507/1993.
Per facilità di comprensione viene allegato il testo dei
soli commi degli articoli modificati dell'attuale Regolamento
(colonna di sinistra) con a fronte (colonna di destra) quello
di cui si propone l'approvazione: in quest'ultimo caso si sono
evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo
attuale le abrogazioni compaiono con diversa impostazione grafica
(corsivo).
All'articolo 3 (Autorizzazioni), nel comma 2 sono stati soppressi
il penultimo e ultimo periodo, per essere inseriti nell'articolo
4 (Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione),
comma 1, in quanto la materia disciplinata è più
attinente a quest'articolo che all'articolo 3. Nel comma 2, nuova
versione, è stato specificatamente richiamato il sistema
sanzionatorio (articoli 22 e 23) da applicarsi in caso di violazioni
alle prescrizioni contenute nell'articolo.
Il comma 4 è stato soppresso poiché la materia
trattata è già contenuta dell'articolo 9 (suddivisione
del territorio cittadino-norme per l'installazione mezzi pubblicitari),
comma 1.
I commi 5 e 7 sono stati soppressi ed inseriti nell'articolo
9 commi 4 e 5 per attinenza di materia.
Nell'articolo 4 (Modalità per la presentazione della domanda
di autorizzazione), al comma 1, oltre le modifiche già
sopra indicate, è stata soppressa la prima parte del primo
periodo in quanto la materia trattata è già disciplinata
nell'articolo 3 comma 2. E' stato inoltre introdotto il termine
entro il quale deve essere presentata domanda di voltura, tale
previsione normativa era contenuta nell'articolo 6 (Volture dell'autorizzazione,
variazione del mezzo pubblicitario) ora soppresso. Sempre nel
comma 1, inoltre, è stato soppresso l'ultimo periodo.
Il comma 2 è stato soppresso per essere spostato nell'articolo
9 comma 2 poiché il suo contenuto è più attinente
alla materia ivi trattata.
Il contenuto del comma 3 bis è traslato ai punti a), b)
ed e) del comma 3. Il nuovo comma 3 bis è derivato dalla
traslazione del contenuto del comma 6 dell'articolo 6 ora soppresso.
Nel comma 6 sono stati modificati i tempi di rilascio delle autorizzazioni
per impianti da collocare su suolo pubblico. Da 120 giorni si
è scesi a 90 giorni.
Il comma 7 è stato soppresso poiché la stessa materia
trova disciplina nell'art. 2 comma 4 del Piano generale degli
impianti.
All'articolo 5 (Validità dell'autorizzazione, rinnovo,
revoca, duplicati), comma 1 è stato riscritto ed è
stato introdotto il rinnovo automatico anche per gli impianti
di cartellonistica e di affissione, per un trienno oltre il primo,
mentre per le insegne d'esercizio o impianti pubblicitari collocati
presso la sede dell'attività o sue pertinenze la disciplina
è rimasta invariata. La ragione della modifica normativa
nasce dalla considerazione che con l'istituzione di uno specifico
ufficio di verifica sul territorio per accertare la conformità
di collocazione degli impianti di cartellonistica ed affissione,
a seguito del rilascio della prima autorizzazione, l'attività
conseguente all'istanza di rinnovo presentata dopo solo il primo
triennio risulta ora ridondante. Inoltre, in tal modo, si ottiene
uno snellimento della procedura nel suo complesso.
Nel comma 2 è stato soppresso l'ultimo periodo poiché
il suo contenuto è già insito nel comma 1.
Nel comma 4 sono stati sostituiti alcuni termini con altri più
puntuali.
L'articolo 6 (Volture dell'autorizzazione, variazione del mezzo
pubblicitario) è stato soppresso in quanto la sua normativa
o richiamava principi generali del sistema autorizzatorio già
presenti in altri articoli (articolo 3 comma 2), o è confluita
nell'articolo 4 comma 1, 3 e nell'articolo 5 comma 1.
L'articolo 7 (Cessazione, rinuncia della pubblicità e
rimozione), ora articolo 6, è stato rinumerato e modificato
nella denominazione. In quest'ultima è stato eliminato
il riferimento alla manutenzione degli impianti in quanto i commi
2, 3, 4 e 5 che trattavano questa materia sono confluiti nel nuovo
articolo 7 denominato "Obblighi derivanti dall'installazione
di mezzi pubblicitari".
L'articolo 9 (Suddivisione del territorio cittadino - norme per
l'installazione mezzi pubblicitari), sono stati aggiunti i commi
2, 3 e 4 il cui contenuto è quello dei commi soppressi
agli articoli 3 e 4.
L'articolo 10Bis (Olimpiadi invernali 2006), in considerazione
anche del fatto che non vi è alcuna questione pendente
attinente alla materia disciplinata, è stato soppresso
poiché non più attuale.
All'articolo 18 (Forme pubblicitarie non assoggettate al canone),
comma 2 lettera a) e lettera b) sono state reintrodotte, rispettivamente,
le esenzioni dal pagamento del canone sulle iniziative pubblicitarie
per le pubblicità dello Stato effettuate per i propri fini
istituzionali, nonché per le Istituzioni della Città
e per i mezzi pubblicitari collocati per individuare le sedi degli
Enti Pubblici Territoriali. Tale dettato normativo riprende la
disciplina quadro delle fattispecie imponibili di cui al D.Lgs.
507/1993.
All'articolo 19 (Riduzione del pagamento del canone) è
stata meglio specificata per quali iniziative pubblicitarie e
per quali soggetti pubblici è prevista la riduzione del
pagamento del canone sulle iniziative pubblicitarie, al di fuori
delle ipotesi di esenzione di cui all'articolo 18 comma 2 lettera
b).
All'articolo 21 bis (Dilazione, sospensione e rateazione del
pagamento) sono state ampliate le ipotesi in cui è possibile
concedere una rateazione al di fuori di quelle già indicate,
prevedendola anche nei casi di sospensione del rilascio di nuove
autorizzazioni o dei rinnovi. Questa modifica consente di definire
in tempi più brevi situazioni di morosità dei contribuenti.
All'articolo 22 (Sanzioni amministrative ed interessi), al comma
1 è stato eliminato il richiamo generico all'osservanza
delle disposizioni della Legge 689/1981 per le violazioni al regolamento,
poiché tale richiamo non appare puntuale, in quanto non
tutte le controversie sorte per violazione alle norme del Regolamento
sono assoggettate alla procedura di cui alle disposizioni della
Legge 689/1981.
Nell'articolo 23 (Pubblicità abusiva, sanzioni accessorie),
comma 1 il primo capoverso è stato riscritto per una migliore
comprensione del testo ma la disciplina è rimasta inalterata.
Nell'articolo 23 bis (Regolarizzazione mezzi pubblicitari), comma
1 è stato puntualizzato che la regolarizzazione degli impianti
abusivi è possibile solo con riferimento agli impianti
pubblicitari collocati presso la sede dell'attività. La
norma così applicata funge da deterrente alla collocazione,
su suolo pubblico o privato, di impianti abusivi del tipo cartellonistica
e di affissione.
Nelle note è stata soppressa la nota 7 bis in quanto il
richiamo normativo non è oggi più puntuale.
Ai sensi dell'articolo 43 lettera e) del Regolamento del Decentramento,
il presente Regolamento è stato inviato, per l'acquisizione
dei pareri, a tutte le Circoscrizioni" è sostituito
dal seguente:
Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento sono
stati richiesti, in data 4 marzo 2008, i pareri alle Circoscrizioni
con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2, 3,
4, 7, 8, 9 e 10 (all. 2-9 - nn. );
- la Circoscrizione 6 ha espresso parere favorevole fuori termine
(all. 10 - n. );
- la Circoscrizione 5 non ha espresso parere (non pervenuto).".
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 20 dicembre 2007,
pubblicato nella G.U. n. 302 del 31 dicembre 2007, che proroga
al 31 marzo 2008 il termine per la deliberazione del bilancio
degli enti locali per l'anno 2008;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni espresse ed illustrate
in narrativa e che si intendono qui integralmente richiamate,
l'allegato testo modificato del Regolamento del Canone sulle Iniziative
Pubblicitarie (all. 1 - n. );
2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni
in ossequio all'articolo 43 lettera e) del Regolamento del Decentramento;
3) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore
per le parti modificate il 1° gennaio 2008.
Allegato 1 - Regolamento
[omissis]
1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti
o temporanee. Sono permanenti le pubblicità costituite
a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzati
con atti di carattere pluriennale.Sono temporanee le pubblicità
autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno solare.
2. Chiunque intenda installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari
esterni o intraprendere altre iniziative pubblicitarie che incidano
sull'arredo urbano o sull'ambiente, deve essere preventivamente
autorizzato dalla Civica Amministrazione su domanda dell'interessato
redatta in conformità alla legge sul bollo ove previsto.
In assenza di autorizzazione o se l'installazione risulti difforme
a quanto autorizzato si applicano le sanzioni di cui agli articoli
22 e 23 del presente regolamento.
3. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto
formale, il cui possesso è necessario ai fini di poter
effettuare la pubblicità richiesta. Essa deve essere esibita
su richiesta degli addetti alla vigilanza.
4. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi
ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero
in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce
concessione all'uso dell'area pubblica.
1. La domanda deve essere presenta al competente ufficio comunale,
su moduli forniti dall'ufficio. Entro tre mesi a tale obbligo
è soggetto anche chi intende effettuare voltura dell'autorizzazione,
modificare il mezzo pubblicitario in atto. La domanda deve essere
presentata anche se l'impianto pubblicitario è esente dal
canone, fatte salve le eccezioni previste dal presente regolamento.
Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera
o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso
in lingua italiana.
2. soppresso
3. Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera
di impianti fissi la domanda dovrà essere corredata dalla
seguente documentazione:
a) due fotografie, recenti a colori (formato minimo 10 x 15)
della posizione richiesta; per gli impianti da installare su suolo
pubblico o privato tale documentazione è da presentare
in sei copie. Per la pubblicità da collocare su edifici,
una delle due fotografie deve essere estesa al basamento e tale
da consentire l'esatta visione delle zone laterali con le insegne
o pubblicità già esistenti. Quando la pubblicità
interessa lo spigolo del fabbricato, la fotografia dovrà
anche documentare il risvolto del basamento. Le fotografie relative
ad insegne di esercizio devono essere riprese con saracinesche
alzate;
b) un disegno esecutivo del mezzo pubblicitario, da produrre sull'apposito
modulo fornito dall'Ufficio, più una copia fotostatica
(fronte e retro) del modulo stesso. Il disegno dovrà contenere
la precisazione di quote, sezioni, materiali, colori, l'esatta
dicitura e carattere grafico proposto, con preciso riferimento
agli elementi della facciata interessata dalla pubblicità,
in scala grafica 1:50 del mezzo pubblicitario e in scala 1:100
della facciata interessata dell'edificio. Per gli impianti da
installare su suolo pubblico o privato il disegno deve essere
eseguito sulla carta tecnica della Città e presentato in
sei copie.
Inoltre:
- per le collocazioni di insegne a bandiera deve essere indicata
la natura del marciapiede (rialzato o a raso) e la relativa larghezza;
- per le collocazioni su sedime pubblico o privato deve essere
allegato anche il rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:500
della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta
posizione richiesta, riferita ad elementi certi: marciapiedi,
recinzioni, alberatura, elementi di arredo, edifici e n. 4 fotografie
che riprendano l'area interessata dai quattro lati;
- per i murales o trompe-d'oeil deve essere allegata copia del
parere preventivo rilasciato dal Settore Arredo e Immagine Urbana;
c) nulla-osta del proprietario dell'edificio o dell'area interessata;
ovvero in caso di condominio, l'autorizzazione dell'amministratore
come espressione della volontà emersa dall'assemblea condominiale;
d) per la collocazione di qualsiasi tipo di tenda, relativa ad
attività commerciale o artigianale, dovrà essere
allegata alla documentazione un campione del tessuto;
e) per gli impianti di grande formato aventi superficie superiore
a mq. 8,5 (insegne a bandiera e poster) e per tutti quelli collocati
sui tetti aventi struttura soggetta ad impatto eolico è
richiesto progetto asseverato ai sensi della vigente normativa,
in sei copie per gli impianti da installare su suolo pubblico
o privato.
3 bis. In caso di variazione della sola dicitura del mezzo pubblicitario,
in luogo della domanda, occorre presentare una dichiarazione,
redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, che i mezzi pubblicitari
esistenti rispettano le norme dettate dal Piano Generale degli
Impianti.
4. La domanda relativa alla collocazione di pubblicità
provvisoria (cartelli, paline, striscioni, gonfaloni e simili)
su suolo pubblico in località diverse da quelle prestabilite
dall'ufficio competente deve essere corredata del disegno e del
rilievo quotato di cui al precedente comma 3 punto b); se la pubblicità
provvisoria deve essere collocata su immobili ed aree private,
alla domanda va allegata la fotografia dell'immobile e delle sue
adiacenze.
5. Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi
pubblicitari, per la loro variazione, non sia corredata dalla
documentazione prevista dal presente articolo e l'interessato
non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta, scritta, da parte dell'ufficio,
la domanda stessa verrà archiviata.
6. L'Ufficio Comunale competente entro i 90 giorni successivi
alla presentazione della domanda concede o nega l'autorizzazione.
Il diniego deve essere motivato. Il termine di 90 giorni è
prorogato dei tempi necessari per l'acquisizione dei pareri di
altri Enti e nel caso in cui l'Ufficio Comunale inviti il richiedente
a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione
ritenuta necessaria.
7. soppresso
8. Alle fattispecie di cui sopra non si applica l'istituto del
silenzio/assenso né della denuncia d'inizio attività
di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 241/1990, atteso che
il rilascio dell'autorizzazione comunale comporta valutazioni
tecniche e discrezionali.
[omissis]
1. Le autorizzazioni scadono il 31 dicembre del terzo anno
successivo alla data di rilascio. Le autorizzazioni rilasciate
per l'installazione di impianti pubblicitari presso la sede dell'esercizio
o sue pertinenze, si intendono automaticamente rinnovate alla
scadenza del triennio. Dopo tale periodo l'Amministrazione si
riserva la facoltà di effettuare le verifiche che riterrà
opportune. Le autorizzazioni rilasciate per l'installazione di
impianti di cartellonistica e di affissione si intendono rinnovate
automaticamente per altri tre anni. Allo scadere del secondo triennio
dovrà essere presentata istanza di rinnovo. Le autorizzazioni
conseguenti al rinnovo scadranno il 31 dicembre del terzo anno
successivo alla data di rilascio e si intendono tacitamente rinnovate
per ulteriori tre anni. Viene sospeso il rilascio e non è
concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non
è in regola con il pagamento del canone ovvero se la pubblicità
in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
Decorsi 90 giorni dall'intimazione al pagamento del canone l'autorizzazione
e il rinnovo vengono revocati e gli impianti pubblicitari se collocati
sono considerati abusivi.
2. La domanda di rinnovo, anche cumulativa, deve essere presentata
almeno 60 giorni prima della scadenza e deve essere corredata
della seguente documentazione:
a) due fotografie a colori (10 x 15) dei mezzi pubblicitari in
opera;
b) autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 di conformità
del mezzo pubblicitario in opera a quanto in precedenza autorizzato.
3. L'autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria
ed è revocabile:
- per mancato pagamento per due annualità consecutive;
- per difformità rispetto all'oggetto dell'autorizzazione;
- per inadempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione;
- in qualsiasi momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno
per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando
dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi
generali.
4. Il mancato ritiro dell'autorizzazione, ovvero la mancata attivazione
della pubblicità richiesta, entro 90 giorni dalla data
di comunicazione di avvenuto rilascio dell'autorizzazione, comporta
la revoca dell'autorizzazione. Sono ammesse deroghe alla prescrizione
di cui sopra qualora l'intestatario dell'autorizzazione ne faccia
richiesta scritta validamente motivata.
5. Alla domanda per ottenere un duplicato dell'atto dell'autorizzazione
deve essere allegata una dichiarazione redatta ai sensi del precitato
D.P.R. 445/2000 contenente la descrizione dettagliata e le dimensioni
dei mezzi in opera.
1. La denuncia di cessazione della pubblicità o la revoca
dell'autorizzazione comporta l'obbligo della restituzione dell'autorizzazione
e della rimozione integrale dell'impianto nonché il ripristino
delle condizioni preesistenti. Della rimozione integrale dell'impianto
e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario
o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità
del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
La mancata osservanza delle norme contenute nel presente articolo
comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste
dagli articoli 22 e 23 del presente Regolamento.
2. La rimozione unilaterale dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno,
non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto
per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca
della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'Autorità
Competente, per esigenze ed utilità pubblica, è
dovuta la restituzione della quota del canone anticipato, senza
interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione
del mezzo pubblicitario, esclusa ogni altra indennità o
compenso.
3. La rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata entro
il 31 gennaio di ogni anno per gli impianti pubblicitari rimossi
entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso contrario l'autorizzazione
si intende prorogata e dovrà essere corrisposto il canone
per l'intero anno.
4. Qualora la cessazione o la sostituzione in corso d'anno, di
un mezzo pubblicitario con funzione di insegna di esercizio, determini
una superficie di esposizione pubblicitaria uguale o inferiore
a 5 mq., l'esenzione, di cui all'articolo 2 bis della Legge 75/2002,
viene applicata a partire dall'anno successivo.
1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di
tutto quanto attiene alla sicurezza ed allo stato di manutenzione
e solleva la Civica Amministrazione da ogni responsabilità
civile conseguente alla realizzazione dell'iniziativa.
2. I mezzi pubblicitari, le insegne di esercizio, le targhe, i
pannelli, i cartelli in genere e gli impianti per affissioni devono
essere sottoposti a periodici accertamenti sullo stato di conservazione
a cura dei titolari dell'autorizzazione e dagli stessi mantenuti
in perfetto ordine; qualora venga accertato che lo stato di conservazione
non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di
statica, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il
ripristino fissandone il termine. Trascorso inutilmente il termine
stabilito, il Comune procederà alla revoca dell'autorizzazione
ed alla rimozione coatta addebitando agli interessati le relative
spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali
viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura
dell'insegna) devono essere rimosse entro 30 giorni.
3. E' consentito, previa nulla osta dell'ufficio competente, uno
spostamento o un diverso orientamento del mezzo pubblicitario
sia per esigenze di pubblica utilità sia per adattare il
mezzo in opera alle innovazioni intervenute sull'assetto viario
o ambientale.
4. Sui cartelli pubblicitari, al fine di facilitare i controlli
ed indirizzare sollecitamente gli interventi resisi necessari,
dovrà essere indicata la ditta proprietaria o quella che
ha eseguito il collocamento del cartello stesso e il numero di
protocollo dell'autorizzazione. Il contrassegno non deve superare
le misure di cm. 30 x 15.
[omissis]
1. Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari,
in aderenza a quanto previsto dal nuovo P.R.G. che ha stabilito
che anche gli interventi della pubblicità debbano confrontarsi
con un'articolazione del territorio cittadino che tenga conto
degli elementi strutturali storico-urbanistici, il Piano Generale
degli impianti pubblicitari (approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 2 marzo 1998 e successive modificazioni) prevede
la suddivisione del territorio in zona A e zona B. Al contenuto
tecnico-programmatico di tale piano deve adeguarsi chi intende
attuare iniziative pubblicitarie che sono ivi dettagliatamente
elencate ed esaminate sotto il profilo della loro maggiore o minore
incidenza sull'ambiente e sull'arredo urbano.
2. Per le forme pubblicitarie che dovranno essere installate su
aree ed edifici protetti, sottoposti al vincolo della Soprintendenza
ai Beni Ambientali e Architettonici, dovrà essere preventivamente
acquisito, a cura dell'interessato, il parere scritto favorevole
di detto Ente che dovrà essere allegato alla domanda.
3. Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei
serramenti o dei partiti architettonici, occorre preliminarmente
acquisire la prescritta concessione edilizia, che dovrà
essere allegata alla domanda.
4. La pubblicità a carattere generale su ponteggi con teli
di grandi dimensioni deve essere contenuta in una misura massima
del 50 per cento della superficie totale e necessita di specifica
autorizzazione. Per gli edifici classificati in categoria I e
II del Piano Generale degli Impianti, la pubblicità deve
essere inserita in una copertura realizzata a trompe-d'oeil. Il
bozzetto del progetto coordinato deve avere un preventivo assenso
dal Settore Arredo e Immagine Urbana. Non si può procedere
al rilascio dell'autorizzazione o al rinnovo della stessa qualora
non si sia in grado di dimostrare l'inizio dei lavori per i quali
è stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione ad occupare
il suolo, o se su area privata, sia stato comunque installato
il ponteggio.
[omissis]
[omissis]
1. [omissis]
2. Sono esenti dal pagamento del canone, ma necessitano di autorizzazione
(sempreché non rientrino nei casi di cui al comma 1):
a) la pubblicità effettuata dallo Stato per i propri fini
istituzionali e dalle Istituzioni del Comune;
b) le insegne, targhe e simili apposte per l'individuazione delle
sedi di Enti Pubblici Territoriali;
c) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria
per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni
del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino
il mezzo metro quadrato di superficie;
d) le preinsegne di informazione turistica;
e) la pubblicità relativa ad iniziative aventi esclusivo
scopo benefico, assistenziale e religioso;
f) le locandine, la pubblicità effettuata in forma sonora,
non relative ad attività commerciali;
g) le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e
periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste
dal Piano Generale degli Impianti sulle sole facciate esterne
delle edicole, dei chioschi, nelle vetrine o sulle porte d'ingresso
dei negozi ove si effettua la vendita.
1. La pubblicità effettuata dai soggetti, qui di seguito
elencati, è assoggettata ad autorizzazione e al pagamento
del canone in misura ridotta del 50%:
a) gli Enti Pubblici non economici, per la pubblicità effettuata
al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 18 comma 2 lettera
b) del presente regolamento;
b) comitati, associazioni, fondazioni, partiti politici, sindacati
ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, per lo svolgimento
dei compiti previsti dai rispettivi statuti;
c) chiunque realizzi pubblicità relativa a manifestazioni
culturali e sportive, con il patrocinio o la partecipazione degli
Enti Pubblici territoriali;
d) chiunque realizzi pubblicità relativa agli spettacoli
viaggianti, di beneficenza, festeggiamenti patriottici, religiosi.
[omissis]
1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari
di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi
o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti,
interessati da gravi calamità naturali o individuati con
criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente
disposto con legge statale.
2. Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 17 comma 1 del presente
Regolamento, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può
essere concessa dal dirigente responsabile della risorsa di entrata,
la ripartizione del pagamento delle somme dovute, a fronte di
cartelle di pagamento, avvisi di contestazione e di provvedimenti
adottati ai fini della sospensione per il rilascio di nuove autorizzazioni
o dei rinnovi di cui all'articolo 5 comma 1 del presente regolamento
secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per
accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme
dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro
l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono
dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14 del Regolamento
delle entrate di natura fiscale vigente, oltre al rimborso della
spesa.Analoga ripartizione potrà essere concessa con le
medesime modalità dal Direttore della Società incaricata
della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni
o cartelle di pagamento, con contestuale comunicazione al Dirigente
responsabile della risorsa di entrata. Il soggetto incaricato
della riscossione, inoltre, rendiconterà sul buon fine
dei successivi pagamenti con cadenza trimestrale.
3. L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro
alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
- quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente
con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo
amministrativo;
- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti
rateazioni o dilazioni;
- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro
258,23.
5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni,
se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro
7.000,00 ed i cinque anni se superiore.
6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore
a Euro 103,20.
7. Qualora le somme rateizzate superino l'importo di Euro 7.000,00,
deve essere richiesta in casi di dubbia esigibilità, adeguata
garanzia fideiussoria o bancaria o assicurativa per un importo
pari al credito complessivamente vantato dall'Amministrazione.
8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite
nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente
dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente
riscuotibili tramite ruolo maggiorato delle spese di riscossione.
1. Alle iniziative pubblicitarie prive della preventiva autorizzazione
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio
dell'importo della relativa tariffa (articolo 62 comma 2 lettera
e del D.Lgs. 446/1997). Per i mezzi pubblicitari collocati presso
la sede dell'esercizio dell'attività, qualora la sanzione
pecuniaria relativa alla tariffa non sia dovuta, si applica la
sanzione di Euro 320,00 indipendentemente dal numero di impianti
collocati. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 285/1992 ovvero,
se non comminabili, di quelle stabilite dall'articolo 24 comma
2 del D.Lgs. 507/1993, come modificato dalla Legge 388/2000 articolo
145 lettera c nella misura compresa tra Euro 206,58 ed Euro 1.549,37
(articolo 62 comma 4 D.Lgs. 446/1997). Ai fini della determinazione
del canone e della relativa sanzione, salvo prova contraria, la
pubblicità abusiva a carattere permanente si intende iniziata
dal 1 gennaio dell'anno in cui viene elevato verbale di contestazione.
La pubblicità temporanea abusiva si presume effettuata
dal primo giorno del mese in cui è stata accertata la violazione
(8).
2. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte
di soggetti autorizzati all'esposizione pubblicitaria, il canone
non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché
della sanzione amministrativa da un minimo di 25 ad un massimo
di 500 Euro, con contestazione a partire dalla rendicontazione
da parte del Concessionario o altro preposto (10).
1. Per gli impianti abusivi o installati in modo difforme,
per i quali è redatto un processo verbale di contestazione
nel quale viene disposta la rimozione, il Comune diffida l'interessato
alla rimozione degli impianti ed in caso di inottemperanza all'ordine
di rimozione entro il termine stabilito, provvede d'ufficio anche
tramite impresa addebitando ai responsabili le spese sostenute.
In attesa della rimozione il Comune procede alla copertura della
pubblicità. Il Comune può provvedere alla rimozione
immediata degli impianti abusivi, addebitando ai responsabili
le spese sostenute, per ragioni attinenti la circolazione stradale,
l'ordine pubblico o la tutela dell'ambiente.
2. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente
consegnato al legittimo proprietario, viene sottoposto a sequestro
e verrà depositato in locali o aree idonee, con addebito
di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Detto materiale
sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 30 giorni;
scaduto tale termine si provvederà a disporre la confisca
del bene secondo la disciplina prevista dalla Legge 689/1981 e
s.m.i..
3. Il Comune, a mezzo dei propri dipendenti autorizzati dal Sindaco,
provvede ad esercitare il controllo per la corretta applicazione
delle norme contenute nel presente Regolamento, eseguendo sopralluoghi
e segnalando le eventuali violazioni agli uffici competenti.
1. Ai sensi del disposto dell'articolo 24 comma 5/bis D.Lgs
507/1993 (11), qualora il soggetto, contravvenuto per aver collocato
mezzi pubblicitari presso la sede dell'esercizio dell'attività
o nelle sue immediate pertinenze senza la preventiva autorizzazione,
intenda regolarizzare la propria posizione, può, presentare
domanda, redatta ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento,
contestualmente all'istanza per la sospensione dell'atto di diffida
alla rimozione.
2. La sospensione della diffida alla rimozione è disposta
per il tempo necessario al conseguimento dell'autorizzazione.
In caso di diniego di questa, la diffida riprende efficacia e
il soggetto dovrà rimuovere l'impianto pubblicitario entro
il nuovo termine, notificato contestualmente al diniego.
3. Ferma restando la presunzione di installazione dell'impianto
il 1° gennaio dell'anno in cui è accertata la violazione,
fino al giorno precedente la data di autorizzazione, dovrà
essere corrisposto il canone maggiorato della sanzione. Dalla
data di autorizzazione dovrà essere corrisposto il canone
ordinario.
4. I soggetti che intendano regolarizzare la propria posizione
e verso i quali non vi è stato accertamento della violazione
con processo verbale di contestazione, possono seguire la procedura
di cui al comma 1. Nei loro confronti verrà applicata,
in aggiunta al canone ordinario ed in analogia a quanto previsto
nel precedente comma 3, un'indennità ragguagliata all'ammontare
della sanzione ridotta ad un quarto.
[omissis]
NOTE:
[omissis]
(7/bis) (soppressa)