Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore Servizi Pubblicitari

n. ord. 65
2008 01251/013

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 MAGGIO 2008

(proposta dalla G.C. 4 marzo 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE. MODIFICAZIONI PARZIALI.

Proposta dell'Assessore Passoni.

Le modifiche proposte, per l'anno 2008, all'articolato del "Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie", attengono soprattutto alla necessità di semplificare la lettura delle norme, a mezzo di semplici integrazioni e precisazioni, e attraverso l'eliminazione di ridondanze (stesso concetto ripetuto su più articoli), una sistemazione più coerente degli argomenti disciplinati e in tal senso alcuni articoli sono stati soppressi ma la materia disciplinata è stata spostata su altri, o si sono creati nuovi articoli. Alcune modifiche riguardano l'allineamento con il dettato normativo statale di riferimento, il D.Lgs. 507/1993.
Per facilità di comprensione viene allegato il testo dei soli commi degli articoli modificati dell'attuale Regolamento (colonna di sinistra) con a fronte (colonna di destra) quello di cui si propone l'approvazione: in quest'ultimo caso si sono evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo).
All'articolo 3 (Autorizzazioni), nel comma 2 sono stati soppressi il penultimo e ultimo periodo, per essere inseriti nell'articolo 4 (Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione), comma 1, in quanto la materia disciplinata è più attinente a quest'articolo che all'articolo 3. Nel comma 2, nuova versione, è stato specificatamente richiamato il sistema sanzionatorio (articoli 22 e 23) da applicarsi in caso di violazioni alle prescrizioni contenute nell'articolo.
Il comma 4 è stato soppresso poiché la materia trattata è già contenuta dell'articolo 9 (suddivisione del territorio cittadino-norme per l'installazione mezzi pubblicitari), comma 1.
I commi 5 e 7 sono stati soppressi ed inseriti nell'articolo 9 commi 4 e 5 per attinenza di materia.
Nell'articolo 4 (Modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione), al comma 1, oltre le modifiche già sopra indicate, è stata soppressa la prima parte del primo periodo in quanto la materia trattata è già disciplinata nell'articolo 3 comma 2. E' stato inoltre introdotto il termine entro il quale deve essere presentata domanda di voltura, tale previsione normativa era contenuta nell'articolo 6 (Volture dell'autorizzazione, variazione del mezzo pubblicitario) ora soppresso. Sempre nel comma 1, inoltre, è stato soppresso l'ultimo periodo.
Il comma 2 è stato soppresso per essere spostato nell'articolo 9 comma 2 poiché il suo contenuto è più attinente alla materia ivi trattata.
Il contenuto del comma 3 bis è traslato ai punti a), b) ed e) del comma 3. Il nuovo comma 3 bis è derivato dalla traslazione del contenuto del comma 6 dell'articolo 6 ora soppresso.
Nel comma 6 sono stati modificati i tempi di rilascio delle autorizzazioni per impianti da collocare su suolo pubblico. Da 120 giorni si è scesi a 90 giorni.
Il comma 7 è stato soppresso poiché la stessa materia trova disciplina nell'art. 2 comma 4 del Piano generale degli impianti.
All'articolo 5 (Validità dell'autorizzazione, rinnovo, revoca, duplicati), comma 1 è stato riscritto ed è stato introdotto il rinnovo automatico anche per gli impianti di cartellonistica e di affissione, per un trienno oltre il primo, mentre per le insegne d'esercizio o impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività o sue pertinenze la disciplina è rimasta invariata. La ragione della modifica normativa nasce dalla considerazione che con l'istituzione di uno specifico ufficio di verifica sul territorio per accertare la conformità di collocazione degli impianti di cartellonistica ed affissione, a seguito del rilascio della prima autorizzazione, l'attività conseguente all'istanza di rinnovo presentata dopo solo il primo triennio risulta ora ridondante. Inoltre, in tal modo, si ottiene uno snellimento della procedura nel suo complesso.
Nel comma 2 è stato soppresso l'ultimo periodo poiché il suo contenuto è già insito nel comma 1.
Nel comma 4 sono stati sostituiti alcuni termini con altri più puntuali.
L'articolo 6 (Volture dell'autorizzazione, variazione del mezzo pubblicitario) è stato soppresso in quanto la sua normativa o richiamava principi generali del sistema autorizzatorio già presenti in altri articoli (articolo 3 comma 2), o è confluita nell'articolo 4 comma 1, 3 e nell'articolo 5 comma 1.
L'articolo 7 (Cessazione, rinuncia della pubblicità e rimozione), ora articolo 6, è stato rinumerato e modificato nella denominazione. In quest'ultima è stato eliminato il riferimento alla manutenzione degli impianti in quanto i commi 2, 3, 4 e 5 che trattavano questa materia sono confluiti nel nuovo articolo 7 denominato "Obblighi derivanti dall'installazione di mezzi pubblicitari".
L'articolo 9 (Suddivisione del territorio cittadino - norme per l'installazione mezzi pubblicitari), sono stati aggiunti i commi 2, 3 e 4 il cui contenuto è quello dei commi soppressi agli articoli 3 e 4.
L'articolo 10Bis (Olimpiadi invernali 2006), in considerazione anche del fatto che non vi è alcuna questione pendente attinente alla materia disciplinata, è stato soppresso poiché non più attuale.
All'articolo 18 (Forme pubblicitarie non assoggettate al canone), comma 2 lettera a) e lettera b) sono state reintrodotte, rispettivamente, le esenzioni dal pagamento del canone sulle iniziative pubblicitarie per le pubblicità dello Stato effettuate per i propri fini istituzionali, nonché per le Istituzioni della Città e per i mezzi pubblicitari collocati per individuare le sedi degli Enti Pubblici Territoriali. Tale dettato normativo riprende la disciplina quadro delle fattispecie imponibili di cui al D.Lgs. 507/1993.
All'articolo 19 (Riduzione del pagamento del canone) è stata meglio specificata per quali iniziative pubblicitarie e per quali soggetti pubblici è prevista la riduzione del pagamento del canone sulle iniziative pubblicitarie, al di fuori delle ipotesi di esenzione di cui all'articolo 18 comma 2 lettera b).
All'articolo 21 bis (Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento) sono state ampliate le ipotesi in cui è possibile concedere una rateazione al di fuori di quelle già indicate, prevedendola anche nei casi di sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni o dei rinnovi. Questa modifica consente di definire in tempi più brevi situazioni di morosità dei contribuenti.
All'articolo 22 (Sanzioni amministrative ed interessi), al comma 1 è stato eliminato il richiamo generico all'osservanza delle disposizioni della Legge 689/1981 per le violazioni al regolamento, poiché tale richiamo non appare puntuale, in quanto non tutte le controversie sorte per violazione alle norme del Regolamento sono assoggettate alla procedura di cui alle disposizioni della Legge 689/1981.
Nell'articolo 23 (Pubblicità abusiva, sanzioni accessorie), comma 1 il primo capoverso è stato riscritto per una migliore comprensione del testo ma la disciplina è rimasta inalterata.
Nell'articolo 23 bis (Regolarizzazione mezzi pubblicitari), comma 1 è stato puntualizzato che la regolarizzazione degli impianti abusivi è possibile solo con riferimento agli impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività. La norma così applicata funge da deterrente alla collocazione, su suolo pubblico o privato, di impianti abusivi del tipo cartellonistica e di affissione.
Nelle note è stata soppressa la nota 7 bis in quanto il richiamo normativo non è oggi più puntuale.
Ai sensi dell'articolo 43 lettera e) del Regolamento del Decentramento, il presente Regolamento è stato inviato, per l'acquisizione dei pareri, a tutte le Circoscrizioni" è sostituito dal seguente:
Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 4 marzo 2008, i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 (all. 2-9 - nn. );
- la Circoscrizione 6 ha espresso parere favorevole fuori termine (all. 10 - n. );
- la Circoscrizione 5 non ha espresso parere (non pervenuto).".
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 20 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. n. 302 del 31 dicembre 2007, che proroga al 31 marzo 2008 il termine per la deliberazione del bilancio degli enti locali per l'anno 2008;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse ed illustrate in narrativa e che si intendono qui integralmente richiamate, l'allegato testo modificato del Regolamento del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie (all. 1 - n. );
2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all'articolo 43 lettera e) del Regolamento del Decentramento;
3) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate il 1° gennaio 2008.


Allegato 1 - Regolamento


TITOLO I - L'AUTORIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

[omissis]

ARTICOLO 3 - AUTORIZZAZIONE

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti o temporanee. Sono permanenti le pubblicità costituite a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzati con atti di carattere pluriennale.Sono temporanee le pubblicità autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno solare.
2. Chiunque intenda installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari esterni o intraprendere altre iniziative pubblicitarie che incidano sull'arredo urbano o sull'ambiente, deve essere preventivamente autorizzato dalla Civica Amministrazione su domanda dell'interessato redatta in conformità alla legge sul bollo ove previsto. In assenza di autorizzazione o se l'installazione risulti difforme a quanto autorizzato si applicano le sanzioni di cui agli articoli 22 e 23 del presente regolamento.
3. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto formale, il cui possesso è necessario ai fini di poter effettuare la pubblicità richiesta. Essa deve essere esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza.
4. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda deve essere presenta al competente ufficio comunale, su moduli forniti dall'ufficio. Entro tre mesi a tale obbligo è soggetto anche chi intende effettuare voltura dell'autorizzazione, modificare il mezzo pubblicitario in atto. La domanda deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario è esente dal canone, fatte salve le eccezioni previste dal presente regolamento. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.
2. soppresso
3. Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) due fotografie, recenti a colori (formato minimo 10 x 15) della posizione richiesta; per gli impianti da installare su suolo pubblico o privato tale documentazione è da presentare in sei copie. Per la pubblicità da collocare su edifici, una delle due fotografie deve essere estesa al basamento e tale da consentire l'esatta visione delle zone laterali con le insegne o pubblicità già esistenti. Quando la pubblicità interessa lo spigolo del fabbricato, la fotografia dovrà anche documentare il risvolto del basamento. Le fotografie relative ad insegne di esercizio devono essere riprese con saracinesche alzate;
b) un disegno esecutivo del mezzo pubblicitario, da produrre sull'apposito modulo fornito dall'Ufficio, più una copia fotostatica (fronte e retro) del modulo stesso. Il disegno dovrà contenere la precisazione di quote, sezioni, materiali, colori, l'esatta dicitura e carattere grafico proposto, con preciso riferimento agli elementi della facciata interessata dalla pubblicità, in scala grafica 1:50 del mezzo pubblicitario e in scala 1:100 della facciata interessata dell'edificio. Per gli impianti da installare su suolo pubblico o privato il disegno deve essere eseguito sulla carta tecnica della Città e presentato in sei copie.
Inoltre:
- per le collocazioni di insegne a bandiera deve essere indicata la natura del marciapiede (rialzato o a raso) e la relativa larghezza;
- per le collocazioni su sedime pubblico o privato deve essere allegato anche il rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:500 della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi: marciapiedi, recinzioni, alberatura, elementi di arredo, edifici e n. 4 fotografie che riprendano l'area interessata dai quattro lati;
- per i murales o trompe-d'oeil deve essere allegata copia del parere preventivo rilasciato dal Settore Arredo e Immagine Urbana;
c) nulla-osta del proprietario dell'edificio o dell'area interessata; ovvero in caso di condominio, l'autorizzazione dell'amministratore come espressione della volontà emersa dall'assemblea condominiale;
d) per la collocazione di qualsiasi tipo di tenda, relativa ad attività commerciale o artigianale, dovrà essere allegata alla documentazione un campione del tessuto;
e) per gli impianti di grande formato aventi superficie superiore a mq. 8,5 (insegne a bandiera e poster) e per tutti quelli collocati sui tetti aventi struttura soggetta ad impatto eolico è richiesto progetto asseverato ai sensi della vigente normativa, in sei copie per gli impianti da installare su suolo pubblico o privato.
3 bis. In caso di variazione della sola dicitura del mezzo pubblicitario, in luogo della domanda, occorre presentare una dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, che i mezzi pubblicitari esistenti rispettano le norme dettate dal Piano Generale degli Impianti.
4. La domanda relativa alla collocazione di pubblicità provvisoria (cartelli, paline, striscioni, gonfaloni e simili) su suolo pubblico in località diverse da quelle prestabilite dall'ufficio competente deve essere corredata del disegno e del rilievo quotato di cui al precedente comma 3 punto b); se la pubblicità provvisoria deve essere collocata su immobili ed aree private, alla domanda va allegata la fotografia dell'immobile e delle sue adiacenze.
5. Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari, per la loro variazione, non sia corredata dalla documentazione prevista dal presente articolo e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, scritta, da parte dell'ufficio, la domanda stessa verrà archiviata.
6. L'Ufficio Comunale competente entro i 90 giorni successivi alla presentazione della domanda concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Il termine di 90 giorni è prorogato dei tempi necessari per l'acquisizione dei pareri di altri Enti e nel caso in cui l'Ufficio Comunale inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione ritenuta necessaria.
7. soppresso
8. Alle fattispecie di cui sopra non si applica l'istituto del silenzio/assenso né della denuncia d'inizio attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 241/1990, atteso che il rilascio dell'autorizzazione comunale comporta valutazioni tecniche e discrezionali.

[omissis]

ARTICOLO 5 - VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE - RINNOVO - REVOCA - DUPLICATI

1. Le autorizzazioni scadono il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di rilascio. Le autorizzazioni rilasciate per l'installazione di impianti pubblicitari presso la sede dell'esercizio o sue pertinenze, si intendono automaticamente rinnovate alla scadenza del triennio. Dopo tale periodo l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le verifiche che riterrà opportune. Le autorizzazioni rilasciate per l'installazione di impianti di cartellonistica e di affissione si intendono rinnovate automaticamente per altri tre anni. Allo scadere del secondo triennio dovrà essere presentata istanza di rinnovo. Le autorizzazioni conseguenti al rinnovo scadranno il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di rilascio e si intendono tacitamente rinnovate per ulteriori tre anni. Viene sospeso il rilascio e non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata. Decorsi 90 giorni dall'intimazione al pagamento del canone l'autorizzazione e il rinnovo vengono revocati e gli impianti pubblicitari se collocati sono considerati abusivi.
2. La domanda di rinnovo, anche cumulativa, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e deve essere corredata della seguente documentazione:
a) due fotografie a colori (10 x 15) dei mezzi pubblicitari in opera;
b) autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 di conformità del mezzo pubblicitario in opera a quanto in precedenza autorizzato.
3. L'autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria ed è revocabile:
- per mancato pagamento per due annualità consecutive;
- per difformità rispetto all'oggetto dell'autorizzazione;
- per inadempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione;
- in qualsiasi momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.
4. Il mancato ritiro dell'autorizzazione, ovvero la mancata attivazione della pubblicità richiesta, entro 90 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio dell'autorizzazione, comporta la revoca dell'autorizzazione. Sono ammesse deroghe alla prescrizione di cui sopra qualora l'intestatario dell'autorizzazione ne faccia richiesta scritta validamente motivata.
5. Alla domanda per ottenere un duplicato dell'atto dell'autorizzazione deve essere allegata una dichiarazione redatta ai sensi del precitato D.P.R. 445/2000 contenente la descrizione dettagliata e le dimensioni dei mezzi in opera.

ARTICOLO 6 - CESSAZIONE, RINUNCIA DELLA PUBBLICITÀ E RIMOZIONE

1. La denuncia di cessazione della pubblicità o la revoca dell'autorizzazione comporta l'obbligo della restituzione dell'autorizzazione e della rimozione integrale dell'impianto nonché il ripristino delle condizioni preesistenti. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 22 e 23 del presente Regolamento.
2. La rimozione unilaterale dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'Autorità Competente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuta la restituzione della quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario, esclusa ogni altra indennità o compenso.
3. La rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno per gli impianti pubblicitari rimossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso contrario l'autorizzazione si intende prorogata e dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno.
4. Qualora la cessazione o la sostituzione in corso d'anno, di un mezzo pubblicitario con funzione di insegna di esercizio, determini una superficie di esposizione pubblicitaria uguale o inferiore a 5 mq., l'esenzione, di cui all'articolo 2 bis della Legge 75/2002, viene applicata a partire dall'anno successivo.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza ed allo stato di manutenzione e solleva la Civica Amministrazione da ogni responsabilità civile conseguente alla realizzazione dell'iniziativa.
2. I mezzi pubblicitari, le insegne di esercizio, le targhe, i pannelli, i cartelli in genere e gli impianti per affissioni devono essere sottoposti a periodici accertamenti sullo stato di conservazione a cura dei titolari dell'autorizzazione e dagli stessi mantenuti in perfetto ordine; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino fissandone il termine. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Comune procederà alla revoca dell'autorizzazione ed alla rimozione coatta addebitando agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna) devono essere rimosse entro 30 giorni.
3. E' consentito, previa nulla osta dell'ufficio competente, uno spostamento o un diverso orientamento del mezzo pubblicitario sia per esigenze di pubblica utilità sia per adattare il mezzo in opera alle innovazioni intervenute sull'assetto viario o ambientale.
4. Sui cartelli pubblicitari, al fine di facilitare i controlli ed indirizzare sollecitamente gli interventi resisi necessari, dovrà essere indicata la ditta proprietaria o quella che ha eseguito il collocamento del cartello stesso e il numero di protocollo dell'autorizzazione. Il contrassegno non deve superare le misure di cm. 30 x 15.

[omissis]

ARTICOLO 9 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO CITTADINO-NORME PER L'INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI

1. Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari, in aderenza a quanto previsto dal nuovo P.R.G. che ha stabilito che anche gli interventi della pubblicità debbano confrontarsi con un'articolazione del territorio cittadino che tenga conto degli elementi strutturali storico-urbanistici, il Piano Generale degli impianti pubblicitari (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 marzo 1998 e successive modificazioni) prevede la suddivisione del territorio in zona A e zona B. Al contenuto tecnico-programmatico di tale piano deve adeguarsi chi intende attuare iniziative pubblicitarie che sono ivi dettagliatamente elencate ed esaminate sotto il profilo della loro maggiore o minore incidenza sull'ambiente e sull'arredo urbano.
2. Per le forme pubblicitarie che dovranno essere installate su aree ed edifici protetti, sottoposti al vincolo della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, dovrà essere preventivamente acquisito, a cura dell'interessato, il parere scritto favorevole di detto Ente che dovrà essere allegato alla domanda.
3. Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei serramenti o dei partiti architettonici, occorre preliminarmente acquisire la prescritta concessione edilizia, che dovrà essere allegata alla domanda.
4. La pubblicità a carattere generale su ponteggi con teli di grandi dimensioni deve essere contenuta in una misura massima del 50 per cento della superficie totale e necessita di specifica autorizzazione. Per gli edifici classificati in categoria I e II del Piano Generale degli Impianti, la pubblicità deve essere inserita in una copertura realizzata a trompe-d'oeil. Il bozzetto del progetto coordinato deve avere un preventivo assenso dal Settore Arredo e Immagine Urbana. Non si può procedere al rilascio dell'autorizzazione o al rinnovo della stessa qualora non si sia in grado di dimostrare l'inizio dei lavori per i quali è stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione ad occupare il suolo, o se su area privata, sia stato comunque installato il ponteggio.

[omissis]

ARTICOLO 10 BIS - OLIMPIADI INVERNALI 2008 [soppresso]

[omissis]

ARTICOLO 18 - FORME PUBBLICITARIE NON ASSOGGETTATE AL CANONE

1. [omissis]
2. Sono esenti dal pagamento del canone, ma necessitano di autorizzazione (sempreché non rientrino nei casi di cui al comma 1):
a) la pubblicità effettuata dallo Stato per i propri fini istituzionali e dalle Istituzioni del Comune;
b) le insegne, targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di Enti Pubblici Territoriali;
c) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
d) le preinsegne di informazione turistica;
e) la pubblicità relativa ad iniziative aventi esclusivo scopo benefico, assistenziale e religioso;
f) le locandine, la pubblicità effettuata in forma sonora, non relative ad attività commerciali;
g) le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste dal Piano Generale degli Impianti sulle sole facciate esterne delle edicole, dei chioschi, nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.

ARTICOLO 19 - RIDUZIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE

1. La pubblicità effettuata dai soggetti, qui di seguito elencati, è assoggettata ad autorizzazione e al pagamento del canone in misura ridotta del 50%:
a) gli Enti Pubblici non economici, per la pubblicità effettuata al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 18 comma 2 lettera b) del presente regolamento;
b) comitati, associazioni, fondazioni, partiti politici, sindacati ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti;
c) chiunque realizzi pubblicità relativa a manifestazioni culturali e sportive, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
d) chiunque realizzi pubblicità relativa agli spettacoli viaggianti, di beneficenza, festeggiamenti patriottici, religiosi.

[omissis]

ARTICOLO 21 BIS - DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 17 comma 1 del presente Regolamento, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di contestazione e di provvedimenti adottati ai fini della sospensione per il rilascio di nuove autorizzazioni o dei rinnovi di cui all'articolo 5 comma 1 del presente regolamento secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14 del Regolamento delle entrate di natura fiscale vigente, oltre al rimborso della spesa.Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal Direttore della Società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con contestuale comunicazione al Dirigente responsabile della risorsa di entrata. Il soggetto incaricato della riscossione, inoltre, rendiconterà sul buon fine dei successivi pagamenti con cadenza trimestrale.
3. L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
- quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 258,23.
5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 7.000,00 ed i cinque anni se superiore.
6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 103,20.
7. Qualora le somme rateizzate superino l'importo di Euro 7.000,00, deve essere richiesta in casi di dubbia esigibilità, adeguata garanzia fideiussoria o bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente vantato dall'Amministrazione.
8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo maggiorato delle spese di riscossione.

ARTICOLO 22 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI

1. Alle iniziative pubblicitarie prive della preventiva autorizzazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo della relativa tariffa (articolo 62 comma 2 lettera e del D.Lgs. 446/1997). Per i mezzi pubblicitari collocati presso la sede dell'esercizio dell'attività, qualora la sanzione pecuniaria relativa alla tariffa non sia dovuta, si applica la sanzione di Euro 320,00 indipendentemente dal numero di impianti collocati. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 285/1992 ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite dall'articolo 24 comma 2 del D.Lgs. 507/1993, come modificato dalla Legge 388/2000 articolo 145 lettera c nella misura compresa tra Euro 206,58 ed Euro 1.549,37 (articolo 62 comma 4 D.Lgs. 446/1997). Ai fini della determinazione del canone e della relativa sanzione, salvo prova contraria, la pubblicità abusiva a carattere permanente si intende iniziata dal 1 gennaio dell'anno in cui viene elevato verbale di contestazione. La pubblicità temporanea abusiva si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stata accertata la violazione (8).
2. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'esposizione pubblicitaria, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa da un minimo di 25 ad un massimo di 500 Euro, con contestazione a partire dalla rendicontazione da parte del Concessionario o altro preposto (10).

ARTICOLO 23 - PUBBLICITÀ ABUSIVA - SANZIONI ACCESSORIE

1. Per gli impianti abusivi o installati in modo difforme, per i quali è redatto un processo verbale di contestazione nel quale viene disposta la rimozione, il Comune diffida l'interessato alla rimozione degli impianti ed in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, provvede d'ufficio anche tramite impresa addebitando ai responsabili le spese sostenute. In attesa della rimozione il Comune procede alla copertura della pubblicità. Il Comune può provvedere alla rimozione immediata degli impianti abusivi, addebitando ai responsabili le spese sostenute, per ragioni attinenti la circolazione stradale, l'ordine pubblico o la tutela dell'ambiente.
2. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, viene sottoposto a sequestro e verrà depositato in locali o aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 30 giorni; scaduto tale termine si provvederà a disporre la confisca del bene secondo la disciplina prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i..
3. Il Comune, a mezzo dei propri dipendenti autorizzati dal Sindaco, provvede ad esercitare il controllo per la corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, eseguendo sopralluoghi e segnalando le eventuali violazioni agli uffici competenti.

ARTICOLO 23 BIS - REGOLARIZZAZIONE MEZZI PUBBLICITARI

1. Ai sensi del disposto dell'articolo 24 comma 5/bis D.Lgs 507/1993 (11), qualora il soggetto, contravvenuto per aver collocato mezzi pubblicitari presso la sede dell'esercizio dell'attività o nelle sue immediate pertinenze senza la preventiva autorizzazione, intenda regolarizzare la propria posizione, può, presentare domanda, redatta ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, contestualmente all'istanza per la sospensione dell'atto di diffida alla rimozione.
2. La sospensione della diffida alla rimozione è disposta per il tempo necessario al conseguimento dell'autorizzazione. In caso di diniego di questa, la diffida riprende efficacia e il soggetto dovrà rimuovere l'impianto pubblicitario entro il nuovo termine, notificato contestualmente al diniego.
3. Ferma restando la presunzione di installazione dell'impianto il 1° gennaio dell'anno in cui è accertata la violazione, fino al giorno precedente la data di autorizzazione, dovrà essere corrisposto il canone maggiorato della sanzione. Dalla data di autorizzazione dovrà essere corrisposto il canone ordinario.
4. I soggetti che intendano regolarizzare la propria posizione e verso i quali non vi è stato accertamento della violazione con processo verbale di contestazione, possono seguire la procedura di cui al comma 1. Nei loro confronti verrà applicata, in aggiunta al canone ordinario ed in analogia a quanto previsto nel precedente comma 3, un'indennità ragguagliata all'ammontare della sanzione ridotta ad un quarto.

[omissis]

NOTE:

[omissis]

(7/bis) (soppressa)