Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore Servizi Pubblicitari
n. ord. 64
2008 01249/013
OGGETTO: REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI. NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI. MODIFICHE PARZIALI.
Proposta dell'Assessore Passoni.
Le modifiche proposte all'articolato relativo al "Regolamento
pubbliche affissioni. Norme tecniche per il collocamento dei mezzi
pubblicitari", articolato consolidato da tempo, hanno lo
scopo di precisare e specificare alcuni aspetti dell'organizzazione
del servizio in un'ottica di miglioramento dello stesso e di maggior
chiarezza nell'esposizione della norma.
Per facilità di comprensione viene allegato il testo dei
soli articoli oggetto di revisione dell'attuale Regolamento (colonna
di sinistra) con a fronte (colonna di destra) quello di cui si
propone l'approvazione: in quest'ultimo caso sono evidenziate
in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le
abrogazioni e le modifiche compaiono con diversa impostazione
grafica (corsivo).
All'articolo 1 (Gestione del servizio), viene inserito il comma
3 nel quale si precisa che l'Amministrazione mette a disposizione
impianti di affissione per manifesti con contenuto politico-ideologico,
in esenzione dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni,
ai sensi dell'articolo 1 comma 69 della Legge 549/1995. Tale disposizione
non rappresenta una novità in quanto già nell'articolo
2, nell'elencazione degli impianti, erano individuati quelli destinati
a tale tipo di affissione, in esenzione dal pagamento del diritto
poiché l'affissione veniva eseguita direttamente dall'interessato.
Nell'articolo 2 (Impianti di proprietà della Città.
Superfici) comma 1 viene specificato, con riferimento ad impianti
tipo mupi, senior, tabelle su servizi e impianti su palo, che
questi sono in uso, ai sensi della Legge 150/2000, al Servizio
Centrale Comunicazione Strategica e Promozione della Città.
All'articolo 6 (Riduzione del diritto) viene eliminato il comma
2 già abrogato con l'articolo 1 comma 176 dalla Legge Finanziaria
296/2006.
L'articolo 6 bis è di nuova istituzione e disciplina le
modalità d'uso degli impianti politico-ideologico, prevedendo
la prenotazione degli stessi con sistemi informativi improntati
allo snellimento della procedura di prenotazione. Al fine di consentire
la massima fruibilità a tutti gli aventi diritto, si prescrive
quale è il numero massimo di circuiti da utilizzare, il
periodo di affissione, la superficie massima di eventuali loghi
commerciali.
Inoltre si prevede che la prenotazione possa essere fatta al
massimo con un anticipo di un mese rispetto al giorno di affissione
e che lo stesso soggetto non possa accedere al sistema per più
di una volta al mese a meno che non vi siano spazi ancora prenotabili.
Nel comma 5 è prevista l'applicazione delle sanzioni nel
caso di mancata comunicazione della rinuncia alla prenotazione
e di affissione eseguita in difformità alle prescirizioni.
Con apposito provvedimento a carattere gestionale verranno stabilite
le modalità organizzativo-attuative del servizio. Tale
documento verrà preventivamente sottoposto all'attenzione
della competente Commissione Consigliare.
Nell'articolo 9 (Spazi in esclusiva), comma 2, viene stabilito
l'obbligo di collocare tabelle per affissioni su recinzioni di
cantiere entro il primo mese di occupazione. Viene anche modificata
la distanza di collocazione da una tabella all'altra portandola
da 80 a 50 cm..
Alla nota 10 sono state introdotte le lettere e) ed f). Nella
lettera e) per la violazione di mancata collocazione delle tabelle
per affissioni su recinzione di cantiere, viene introdotta una
specifica sanzione amministrativa che va da un minimo di Euro
258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. L'inasprimento della sanzione
ha lo scopo di indurre ad una maggiore osservanza dell'obbligo
di cui all'articolo 9 comma 2 del regolamento in questione, posto
che l'obiettivo primario è quello di migliorare il decoro
della Città. Nella lettera f) per altre violazioni, diverse
da quelle in elenco dalla lettera a) alla lettera e), la sanzione
amministrativa prevista è quella di carattere generale,
da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.549,00.
Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento sono
stati richiesti, in data 4 marzo 2008, i pareri alle Circoscrizioni
con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 4, 7,
8 e 9 (all. 2-6 - nn. );
- hanno espresso parere favorevole con osservazioni le Circoscrizioni
2, 3 e 10 (all. 7-9 - nn. );
- la Circoscrizione 6, ha espresso parere favorevole con osservazioni,
pervenuto fuori termine (all. 10 - n. );
- la Circoscrizione 5 non ha espresso parere (non pervenuto).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 20 dicembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007,
che proroga al 31 marzo 2008 il termine per la deliberazione del
bilancio degli Enti Locali per l'anno 2008;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare per le motivazioni illustrate in premessa,
l'allegato testo modificato del Regolamento per le Pubbliche Affissioni
- Norme Tecniche per il Collocamento dei mezzi pubblicitari (all.
1 - n. );
2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni
in ossequio all'articolo 43 lettera e) del Regolamento del Decentramento;
3) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore
per le parti modificate il 1° gennaio 2008;
4) di dare atto che il presente Regolamento verrà inviato
al Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997
e s.m.i..
1. Il servizio delle pubbliche affissioni, che la Città
di Torino gestisce in esclusiva, è inteso a garantire specificatamente
l'affissione in appositi impianti a ciò destinati di manifesti
di qualunque materiale costituiti contenenti comunicazioni aventi
finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e
comunque prive di rilevanza economica.
2. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto
commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio
di attività economiche.
3. Secondo quanto disposto dall'articolo 1 comma 69 della Legge
n. 549/1995, vengono messi a disposizione appositi impianti volti
a favorire la comunicazione di messaggi politico-ideologici, in
esenzione dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni.
Per la disciplina dell'erogazione del servizio si rinvia al successivo
articolo 6 bis.
[omissis]
Stendardi bifacciali |
cm 140x200 |
n. 2.296 |
mq. 12.857,6 |
Stendardi bifacciali |
cm 200x140 |
n. 358 |
mq. 2.004,8 |
Lamiere murali |
cm 100x140 |
n. 284 |
mq. 397,6 |
Lamiere murali |
cm 200x140 |
n. 1358 |
mq. 3.802,4 |
Lamiere murali |
cm 300x140 |
n. 21 |
mq. 88,2 |
Lamiere murali |
cm 400x140 |
n. 71 |
mq. 397,6 |
Lamiere murali |
cm 140x200 |
n. 550 |
mq. 1.540 |
Lamiere murali |
cm 280x200 |
n. 337 |
mq. 1.887,2 |
Lamiere murali |
cm 420x200 |
n. 41 |
mq. 344,4 |
Lamiere murali |
cm 70x100 ad uso circoscrizionale |
n. 805 |
mq. 563,5 |
Lamiere murali destinate agli usi di cui all'art. 1 comma 69 Legge 549/95 per l'affissione di manifesti politico-ideologici al di fuori dei periodi elettorali (1bis) |
cm 70x100 |
n. 2.000 |
mq. 1.400 |
Poster |
m. 6x3 monofacciali |
n. 303 |
mq. 5.454 |
Poster |
m. 6x3 bifacciali |
n. 73 |
mq. 2.628 |
Cassonetti luminosi |
m. 6x3 |
n. 2 |
mq. 36 |
Cartello su frontespizio |
m. 6x12 |
n. 1 |
mq. 72 |
Mupi |
cm 116x171 |
n. 750 |
mq. 1.487,7 |
Senior |
cm 294x211 |
n. 100 |
mq. 620,3 |
Tabelle su servizi |
cm 116x171 |
n. 20 |
mq. 39,67 |
Impianti su palo |
cm 116x171 |
n. 60 |
mq. 119 |
[omissis]
1. Per la riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni
nella misura del 50% si applicano le norme previste dall'articolo
20 del D.Lgs. n. 507/1993 che la dispongono nei seguenti casi:
a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti
pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è
prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 507/1993
(vedi infra);
b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro
Ente che non abbia scopo di lucro;
c) i manifesti relativi ad attività politiche, indacali
e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose
e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione
degli Enti pubblici territoriali;
d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi,
a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) gli annunci mortuari.
2. (abrogato) (3bis)
1. Sono in regime di esenzione dal pagamento del diritto sulle
pubbliche affissioni solo gli spazi appositamente individuati
dal presente regolamento all'articolo 2 comma 1 e segnalati dall'Amministrazione
con apposita targhetta identificativa, per l'affissione di manifesti
politico-ideologici.
2. Il manifesto a contenuto politico-ideologico può contenere
loghi e marchi di sponsor commerciali, ma questi nel loro insieme
non devono superare complessivamente i 300 cmq..
3. Al fine di garantire la massima fruibilità degli impianti,
suddivisi in circuiti circoscrizionali e circuiti su tutto il
territorio cittadino, gli spazi potranno essere prenotati utilizzando
sistemi informativi approntati all'insegna dello snellimento delle
procedure. Ogni singolo utente dovrà essere riconosciuto
dal sistema, fatte salve le norme sulla tutela della privacy D.Lgs.
196/2003.
4. La materiale affissione è a carico dell'utente. Possono
essere prenotati contemporaneamente, per una sola volta al mese,
non più di un circuito circoscrizionale ed un circuito
su tutto il territorio cittadino, salvo che residuino spazi disponibili
dal giorno successivo. I giorni di esposizione del manifesto sono
cinque, la prenotazione non può essere registrata con un
anticipo superiore a trenta giorni dal giorno della prevista uscita.
5. E' fatto obbligo in caso di rinuncia alla prenotazione di comunicare
la revoca con le modalità date dal sistema. Per il suddetto
mancato adempimento ed altresì per l'affissione eseguita
in difformità alle prescrizioni di cui sopra, si applicano
le sanzioni amministrative previste dal successivo articolo 19.
[omissis]
1. Sugli steccati, impalcature, ponti fissi o sospesi, pali,
chioschi, cabine, edicole e simili, per qualunque uso installati,
è riservata gratuitamente ed esclusivamente al Comune la
facoltà di eseguirvi le affissioni e di farvi esporre la
pubblicità; pertanto, sui manufatti anzidetti, nessuno
potrà opporsi all'esposizione di pubblicità autorizzata
dal Comune. Il Comune, nell'esercizio di questo suo diritto, avrà
facoltà di aggiungere ai manufatti soprastrutture che non
danneggino la consistenza e non pregiudichino l'uso a cui sono
destinati. Su tali sovrastrutture è riservato al Comune
il diritto di affiggere direttamente i manifesti o di autorizzarne
le affissioni ovvero di consentire l'installazione di quei mezzi
pubblicitari che riterrà opportuno. E' fatto divieto di
collocazione di impianti pubblicitari su impalcature di cantiere
inclinate, quali, ad esempio, le barriere parasassi.
2. Le recinzioni di cantiere su aree comunali, al fine di consentire
un significativo miglioramento del decoro urbano, devono essere
attrezzate, entro il primo mese di occupazione, con una tabella
di metri 2,00 x 1,40. Dette tabelle, destinate alle affissioni
comunali, dovranno essere applicate sulle strutture di recinzione,
alternativamente in orizzontale e verticale, rispettando una regolare
scansione con un intervallo di cm. 50 tra loro e un allineamento
di base compreso tra cm. 40 e cm. 80 dal piano di calpestio, a
seconda dell'altezza della recinzione. Le tabelle dovranno inoltre
avere un fondo in lamiera o alluminio ed una cornice di cm. 5
di colore Blu Ral 5002. Eventuali deroghe a quanto sopra prescritto
o variazioni al posizionamento delle tabelle potranno essere concesse
dal Servizio affissioni.
[omissis]
Note:
[omissis]
(3bis) Normativa abrogata Legge n. 296/2006 articolo 1 comma 176 (Legge Finanziaria per il 2007).
[omissis]
(10) Le sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 24 comma
2 D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i., per violazioni alle norme del presente
regolamento, sono così quantificate in relazione al tipo
di violazione commessa:
a) affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale
cartaceo e non, effettuata con colla, nastro adesivo, o altro
materiale idoneo al fissaggio, in qualsiasi luogo soggetto a pubblico
passaggio e su qualsiasi tipo di supporto: da un minimo di Euro
210,00 ad un massimo di Euro 1.549,00;
b) affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale
cartaceo e non, effettuata con colla, nastro adesivo, o altro
materiale idoneo al fissaggio su impianti di affissione di proprietà
comunale, anche se dati in concessione: da un minimo di Euro 250,00
ad un massimo di Euro 1.549,00;
c) locandine preventivamente autorizzate per l'esposizione su
vetrine di negozi e simili invece affisse come da punto a): da
un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.032,00;
d) locandine preventivamente autorizzate per l'esposizione su
vetrine di negozi e simili, invece affisse come da punto b): da
un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1.549,00;
e) mancata collocazione di tabelle sulle recinzioni di cantiere,
per singolo cantiere: da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo
di Euro 1.549,00;
f) violazioni diverse da quelle sopra elencate: da un minimo di
Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.549,00.
[omissis]