Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore Servizi Pubblicitari

n. ord. 64
2008 01249/013

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 MAGGIO 2008
(proposta dalla G.C. 4 marzo 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI. NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI. MODIFICHE PARZIALI.

Proposta dell'Assessore Passoni.

Le modifiche proposte all'articolato relativo al "Regolamento pubbliche affissioni. Norme tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari", articolato consolidato da tempo, hanno lo scopo di precisare e specificare alcuni aspetti dell'organizzazione del servizio in un'ottica di miglioramento dello stesso e di maggior chiarezza nell'esposizione della norma.
Per facilità di comprensione viene allegato il testo dei soli articoli oggetto di revisione dell'attuale Regolamento (colonna di sinistra) con a fronte (colonna di destra) quello di cui si propone l'approvazione: in quest'ultimo caso sono evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni e le modifiche compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo).
All'articolo 1 (Gestione del servizio), viene inserito il comma 3 nel quale si precisa che l'Amministrazione mette a disposizione impianti di affissione per manifesti con contenuto politico-ideologico, in esenzione dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'articolo 1 comma 69 della Legge 549/1995. Tale disposizione non rappresenta una novità in quanto già nell'articolo 2, nell'elencazione degli impianti, erano individuati quelli destinati a tale tipo di affissione, in esenzione dal pagamento del diritto poiché l'affissione veniva eseguita direttamente dall'interessato.
Nell'articolo 2 (Impianti di proprietà della Città. Superfici) comma 1 viene specificato, con riferimento ad impianti tipo mupi, senior, tabelle su servizi e impianti su palo, che questi sono in uso, ai sensi della Legge 150/2000, al Servizio Centrale Comunicazione Strategica e Promozione della Città.
All'articolo 6 (Riduzione del diritto) viene eliminato il comma 2 già abrogato con l'articolo 1 comma 176 dalla Legge Finanziaria 296/2006.
L'articolo 6 bis è di nuova istituzione e disciplina le modalità d'uso degli impianti politico-ideologico, prevedendo la prenotazione degli stessi con sistemi informativi improntati allo snellimento della procedura di prenotazione. Al fine di consentire la massima fruibilità a tutti gli aventi diritto, si prescrive quale è il numero massimo di circuiti da utilizzare, il periodo di affissione, la superficie massima di eventuali loghi commerciali.
Inoltre si prevede che la prenotazione possa essere fatta al massimo con un anticipo di un mese rispetto al giorno di affissione e che lo stesso soggetto non possa accedere al sistema per più di una volta al mese a meno che non vi siano spazi ancora prenotabili. Nel comma 5 è prevista l'applicazione delle sanzioni nel caso di mancata comunicazione della rinuncia alla prenotazione e di affissione eseguita in difformità alle prescirizioni. Con apposito provvedimento a carattere gestionale verranno stabilite le modalità organizzativo-attuative del servizio. Tale documento verrà preventivamente sottoposto all'attenzione della competente Commissione Consigliare.
Nell'articolo 9 (Spazi in esclusiva), comma 2, viene stabilito l'obbligo di collocare tabelle per affissioni su recinzioni di cantiere entro il primo mese di occupazione. Viene anche modificata la distanza di collocazione da una tabella all'altra portandola da 80 a 50 cm..
Alla nota 10 sono state introdotte le lettere e) ed f). Nella lettera e) per la violazione di mancata collocazione delle tabelle per affissioni su recinzione di cantiere, viene introdotta una specifica sanzione amministrativa che va da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. L'inasprimento della sanzione ha lo scopo di indurre ad una maggiore osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 9 comma 2 del regolamento in questione, posto che l'obiettivo primario è quello di migliorare il decoro della Città. Nella lettera f) per altre violazioni, diverse da quelle in elenco dalla lettera a) alla lettera e), la sanzione amministrativa prevista è quella di carattere generale, da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.549,00.
Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 4 marzo 2008, i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 4, 7, 8 e 9 (all. 2-6 - nn. );
- hanno espresso parere favorevole con osservazioni le Circoscrizioni 2, 3 e 10 (all. 7-9 - nn. );
- la Circoscrizione 6, ha espresso parere favorevole con osservazioni, pervenuto fuori termine (all. 10 - n. );
- la Circoscrizione 5 non ha espresso parere (non pervenuto).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 20 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007, che proroga al 31 marzo 2008 il termine per la deliberazione del bilancio degli Enti Locali per l'anno 2008;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare per le motivazioni illustrate in premessa, l'allegato testo modificato del Regolamento per le Pubbliche Affissioni - Norme Tecniche per il Collocamento dei mezzi pubblicitari (all. 1 - n. );
2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all'articolo 43 lettera e) del Regolamento del Decentramento;
3) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate il 1° gennaio 2008;
4) di dare atto che il presente Regolamento verrà inviato al Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i..



Allegato 1

REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI
NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI

ARTICOLO 1 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio delle pubbliche affissioni, che la Città di Torino gestisce in esclusiva, è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi impianti a ciò destinati di manifesti di qualunque materiale costituiti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
2. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. Secondo quanto disposto dall'articolo 1 comma 69 della Legge n. 549/1995, vengono messi a disposizione appositi impianti volti a favorire la comunicazione di messaggi politico-ideologici, in esenzione dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni. Per la disciplina dell'erogazione del servizio si rinvia al successivo articolo 6 bis.

[omissis]

ARTICOLO 2 - IMPIANTI DI PROPRIETA' DELLA CITTA'. SUPERFICI

  

Stendardi bifacciali

cm 140x200

n. 2.296

mq. 12.857,6

Stendardi bifacciali

cm 200x140

n. 358

mq. 2.004,8

Lamiere murali

cm 100x140

n. 284

mq. 397,6

Lamiere murali

cm 200x140

n. 1358

mq. 3.802,4

Lamiere murali

cm 300x140

n. 21

mq. 88,2

Lamiere murali

cm 400x140

n. 71

mq. 397,6

Lamiere murali

cm 140x200

n. 550

mq. 1.540

Lamiere murali

cm 280x200

n. 337

mq. 1.887,2

Lamiere murali

cm 420x200

n. 41

mq. 344,4

Lamiere murali

cm 70x100

ad uso circoscrizionale

n. 805

mq. 563,5

Lamiere murali destinate agli usi di cui all'art. 1 comma 69 Legge 549/95 per l'affissione di manifesti politico-ideologici al di fuori dei periodi elettorali (1bis)

 

cm 70x100

 

n. 2.000

 

mq. 1.400

Poster

m. 6x3 monofacciali

n. 303

mq. 5.454

Poster

m. 6x3 bifacciali

n. 73

mq. 2.628

Cassonetti luminosi

m. 6x3

n. 2

mq. 36

Cartello su frontespizio

m. 6x12

n. 1

mq. 72


Sono inoltre in uso al Servizio Centrale Comunicazione Strategica e Promozione della Città, per comunicazioni istituzionali, ai sensi della Legge 150/2000, i seguenti impianti:

Mupi

cm 116x171

n. 750

mq. 1.487,7

Senior

cm 294x211

n. 100

mq. 620,3

Tabelle su servizi

cm 116x171

n. 20

mq. 39,67

Impianti su palo

cm 116x171

n. 60

mq. 119


La superficie complessiva è di circa mq. 35.740 che soddisfa ampiamente il limite minimo fissato dall'articolo 18 comma 3 del D.Lgs. 507/1993 (2).
L'elenco di cui sopra è soggetto a variazioni in ragione di esigenze di forza maggiore o di pubblica utilità.
2. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a circa mq. 16.619 corrispondente al 46,5% della superficie disponibile.
La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari a circa mq. 5.361 corrispondente al 15% della superficie disponibile.
La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è pari a circa mq. 13.760 corrispondente al 38,5% della superficie disponibile.

[omissis]

ARTICOLO 6 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. Per la riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% si applicano le norme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 507/1993 che la dispongono nei seguenti casi:
a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 507/1993 (vedi infra);
b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
c) i manifesti relativi ad attività politiche, indacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) gli annunci mortuari.
2. (abrogato) (3bis)

ARTICOLO 6 BIS - UTILIZZO DEGLI SPAZI IN ESENZIONE AD USO POLITICO-IDEOLOGICO


1. Sono in regime di esenzione dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni solo gli spazi appositamente individuati dal presente regolamento all'articolo 2 comma 1 e segnalati dall'Amministrazione con apposita targhetta identificativa, per l'affissione di manifesti politico-ideologici.
2. Il manifesto a contenuto politico-ideologico può contenere loghi e marchi di sponsor commerciali, ma questi nel loro insieme non devono superare complessivamente i 300 cmq..
3. Al fine di garantire la massima fruibilità degli impianti, suddivisi in circuiti circoscrizionali e circuiti su tutto il territorio cittadino, gli spazi potranno essere prenotati utilizzando sistemi informativi approntati all'insegna dello snellimento delle procedure. Ogni singolo utente dovrà essere riconosciuto dal sistema, fatte salve le norme sulla tutela della privacy D.Lgs. 196/2003.
4. La materiale affissione è a carico dell'utente. Possono essere prenotati contemporaneamente, per una sola volta al mese, non più di un circuito circoscrizionale ed un circuito su tutto il territorio cittadino, salvo che residuino spazi disponibili dal giorno successivo. I giorni di esposizione del manifesto sono cinque, la prenotazione non può essere registrata con un anticipo superiore a trenta giorni dal giorno della prevista uscita.
5. E' fatto obbligo in caso di rinuncia alla prenotazione di comunicare la revoca con le modalità date dal sistema. Per il suddetto mancato adempimento ed altresì per l'affissione eseguita in difformità alle prescrizioni di cui sopra, si applicano le sanzioni amministrative previste dal successivo articolo 19.

[omissis]

ARTICOLO 9 - SPAZI IN ESCLUSIVA

1. Sugli steccati, impalcature, ponti fissi o sospesi, pali, chioschi, cabine, edicole e simili, per qualunque uso installati, è riservata gratuitamente ed esclusivamente al Comune la facoltà di eseguirvi le affissioni e di farvi esporre la pubblicità; pertanto, sui manufatti anzidetti, nessuno potrà opporsi all'esposizione di pubblicità autorizzata dal Comune. Il Comune, nell'esercizio di questo suo diritto, avrà facoltà di aggiungere ai manufatti soprastrutture che non danneggino la consistenza e non pregiudichino l'uso a cui sono destinati. Su tali sovrastrutture è riservato al Comune il diritto di affiggere direttamente i manifesti o di autorizzarne le affissioni ovvero di consentire l'installazione di quei mezzi pubblicitari che riterrà opportuno. E' fatto divieto di collocazione di impianti pubblicitari su impalcature di cantiere inclinate, quali, ad esempio, le barriere parasassi.
2. Le recinzioni di cantiere su aree comunali, al fine di consentire un significativo miglioramento del decoro urbano, devono essere attrezzate, entro il primo mese di occupazione, con una tabella di metri 2,00 x 1,40. Dette tabelle, destinate alle affissioni comunali, dovranno essere applicate sulle strutture di recinzione, alternativamente in orizzontale e verticale, rispettando una regolare scansione con un intervallo di cm. 50 tra loro e un allineamento di base compreso tra cm. 40 e cm. 80 dal piano di calpestio, a seconda dell'altezza della recinzione. Le tabelle dovranno inoltre avere un fondo in lamiera o alluminio ed una cornice di cm. 5 di colore Blu Ral 5002. Eventuali deroghe a quanto sopra prescritto o variazioni al posizionamento delle tabelle potranno essere concesse dal Servizio affissioni.

[omissis]

Note:

[omissis]

(3bis) Normativa abrogata Legge n. 296/2006 articolo 1 comma 176 (Legge Finanziaria per il 2007).

[omissis]

(10) Le sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 24 comma 2 D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i., per violazioni alle norme del presente regolamento, sono così quantificate in relazione al tipo di violazione commessa:
a) affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale cartaceo e non, effettuata con colla, nastro adesivo, o altro materiale idoneo al fissaggio, in qualsiasi luogo soggetto a pubblico passaggio e su qualsiasi tipo di supporto: da un minimo di Euro 210,00 ad un massimo di Euro 1.549,00;
b) affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale cartaceo e non, effettuata con colla, nastro adesivo, o altro materiale idoneo al fissaggio su impianti di affissione di proprietà comunale, anche se dati in concessione: da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1.549,00;
c) locandine preventivamente autorizzate per l'esposizione su vetrine di negozi e simili invece affisse come da punto a): da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.032,00;
d) locandine preventivamente autorizzate per l'esposizione su vetrine di negozi e simili, invece affisse come da punto b): da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1.549,00;
e) mancata collocazione di tabelle sulle recinzioni di cantiere, per singolo cantiere: da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00;
f) violazioni diverse da quelle sopra elencate: da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.549,00.

[omissis]