Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore TARSU - Gestione Accertamenti - NUI
n. ord. 63
2008 01247/013
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI. MODIFICHE.
Proposta dell'Assessore Passoni.
La disciplina normativa della tassa per la gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati è ormai consolidata da tempo, con
il presente provvedimento si intendono apportare le modifiche
necessarie ad adeguare il testo del Regolamento per l'applicazione
della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati a
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 340 della Legge n. 311/2004
e successivi provvedimenti di attuazione. Una ulteriore modifica
riguarda, invece, l'articolo che disciplina l'applicazione della
tassa giornaliera e che si rende necessaria per adeguare il testo
della norma all'attuale modalità di versamento della tassa
rifiuti giornaliera.
Nello specifico il testo dell'articolo 1, comma 340 della Legge
n. 311/2004, integrando l'articolo 70, comma 3 del D.Lgs. 507/1993
in merito alla determinazione della superficie tassabile, dispone
che relativamente alle unità immobiliari di proprietà
privata censite nel catasto edilizio urbano la superficie di riferimento
ai fini TARSU non può in ogni caso essere inferiore all'80%
della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti
dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998. Con successivi provvedimenti
adottati dall'Agenzia del Territorio (determinazione direttoriale
del 9 agosto 2005 e con Circolare n. 13/2005 Prot. n. 85463 del
7 dicembre 2005) sono state emanate le modalità attuative
del citato articolo di legge.
Gli articoli del Regolamento TARSU interessati dalle modifiche
sono l'articolo 14 ("DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE"),
l'articolo 16 ("TASSA GIORNALIERA DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI") e l'articolo 18 ("ESCLUSIONI").
Gli emendamenti, per facilitarne la lettura, sono riportati in
neretto nell'allegato alla presente (allegato 1), il quale ripropone
nella colonna di sinistra il testo regolamentare vigente e in
quella destra il testo contenente le proposte di modifica. Di
seguito gli articoli del regolamento TARSU oggetto di modifica/integrazione.
1) Prima modifica: articolo 14 ("DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE
TASSABILE")
L'articolo 14, nel disciplinare la commisurazione della TARSU,
specifica alla lettera a) che le superfici tassabili di locali
ed aree coperte sono calcolate in base alla superficie netta di
calpestio espressa in metri quadrati e arrotondata al metro quadrato
superiore. Per effetto dell'entrata in vigore dal 1° gennaio
2005 dell'articolo 1, comma 340 della Legge 311/2004 (Legge finanziaria
per il 2005) ai fini della determinazione della TARSU per le unità
immobiliari di proprietà privata censite nel catasto edilizio
urbano la superficie di riferimento oggetto del tributo non può
in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui
al D.P.R. 138/1998. Successivamente la determinazione direttoriale
dell'Agenzia del Territorio del 9 agosto 2005 (pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2005) ha specificato che, ai fini
dell'applicazione della norma citata, le categorie catastali oggetto
della stessa sono quelle di cui ai Gruppi R, P, e T di cui all'allegato
C del D.P.R. 138/1998 cui sono ricondotte le categorie catastali
vigenti come segue:
- a) unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo
privato e locali destinati a funzioni complementari (Gruppo R
cui corrispondono le categorie catastali da A/1 a A/9 e A/11 e
C/6);
- b) unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse
collettivo (Gruppo P cui corrispondono le categorie catastali
da B/1 a B/7);
- c) unità immobiliari a destinazione terziaria (Gruppo
T cui corrispondono le categorie catastali da C/1 a C/5 e C/7
con A/10 e B/8).
Restano pertanto esclusi dall'applicazione della norma in commento
le unità immobiliari a destinazione speciale o particolare
(Gruppi V e Z di cui all'allegato B del D.P.R. 138/1998).
2) Seconda modifica: articolo 16 ("TASSA GIORNALIERA DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI")
La modifica relativa all'articolo 16 riguarda la parte che ne
disciplina il pagamento e si rende necessaria per adeguare il
testo regolamentare all'attuale modalità di versamento
della tassa rifiuti giornaliera. Questa infatti è pagata
dal concessionario di occupazione temporanea di suolo pubblico
successivamente al provvedimento concessorio che, una volta trasmesso
dal competente Settore agli uffici TARSU, permette la determinazione
della conseguente tassa rifiuti giornaliera. La tassa è
riscossa, a seguito dell'emissione del relativo provvedimento
tramite bollettino di conto corrente postale intestato al Comune
da pagarsi entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.
3) Terza modifica: articolo 18 ("ESCLUSIONI")
In congruenza con la modifica di cui al primo punto, è
riformulato anche l'articolo che disciplina le esclusioni del
tributo. Infatti, ai fini dell'applicazione del richiamato articolo
1, comma 340 Legge 311/2004, l'allegato C ("Norme tecniche
per la determinazione della superficie catastale delle unità
immobiliari a destinazione ordinaria - gruppi R, P e T) del D.P.R.
138/1998 dispone che nella superficie catastale viene computata,
in quota parte, anche la superficie dei vani accessori a servizio
indiretto dei vani principali quali soffitte, cantine e simili
nonché quella di balconi, terrazze e simili. La determinazione
direttoriale dell'Agenzia del Territorio del 9 agosto 2005 (pubblicata
in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2005) ha poi specificato
che per le sole unità immobiliari individuate dalle categorie
catastali vigenti da A/1 ad A/9 e A/11 (Gruppo abitazioni) non
sono considerate le superfici delle aree scoperte corrispondenti
nell'archivio planimetrico ai seguenti ambienti: balconi, terrazzi
e simili comunicanti e no con i vani principali nonché
aree scoperte, o comunque assimilabili, di pertinenza esclusiva
(e ciò in continuità con quanto previsto dall'articolo
62, comma 1 del D.Lgs. 507/1993).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa,
l'allegato testo modificato del Regolamento per l'applicazione
della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (all.
1 - n. );
2) Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento
sono stati richiesti, in data 4 marzo 2008, i pareri alle Circoscrizioni
con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2, 3,
4, 7, 8, 9 e 10 (all. 2-9 - nn. );
- la Circoscrizione 5 non ha espresso parere (non pervenuto);
- la Circoscrizione 6 ha espresso parere favorevole fuori termine
8 aprile 2008 (all. 10 - n. );
3) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore
per le parti modificate dal 1° gennaio 2008;
4) di dare atto che il presente Regolamento, così come
modificato, verrà trasmesso al Ministero dell'Economia
e delle Finanze ai sensi dell'articolo 68, comma 3 del D.Lgs.
507/1993 e della circolare 29 dicembre 2000 n. 241/E dello stesso
Ministero;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese e unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del Testo
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Allegato 1
[omissis]
1. Al fine della determinazione della tassa di cui all'articolo
3, devono essere prese in considerazione le superfici:
a) dei locali e delle aree comunque coperte; comprese le tettoie
e simili. Le superfici tassabili di locali ed aree sono calcolate,
in funzione della relativa categoria catastale, o in base alla
superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati e arrotondata
al metro quadrato superiore o in base a quanto stabilito dall'articolo
1, comma 340 della Legge n. 311/2004 (gruppi di categorie R, P
e T di cui al D.P.R. 138/1998). Sono escluse dalla tassazione
le aree comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione di
coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
Per queste ultime, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore
del condominio, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei singoli
occupanti.
Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività
economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla
tariffa prevista per la specifica attività commisurata
alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso di attività
distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali
o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale
parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della
tariffa si fa riferimento all'attività principale. La tariffa
applicabile per ogni attività è di norma unica anche
se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività
stessa presentano diversa destinazione d'uso (es.: superficie
di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono eventualmente
ubicate in luoghi diversi;
b) delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione
delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni
diverse dalle aree a verde.
Le superfici tassabili dei locali ed aree pertinenziali vanno
ad aumentare quella dei locali principali e sono tassate in base
alla stessa tariffa.
La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate
a mercato è commisurata alla superficie oggetto della autorizzazione
Comunale.
[omissis]
1. Per quanto attiene ai rifiuti urbani provenienti da conduzione
di locali ed occupazione di aree pubbliche, di uso pubblico o
aree gravate da servitù di pubblico passaggio, dati in
concessione dalla Città con durata inferiore a 183 giorni
di un anno solare, anche se ricorrente, quali ambulanti senza
posteggio fisso, spettacoli viaggianti, dehors o simili, la tassa
è liquidata in base alla tariffa, rapportata al giorno,
della tassa annuale di gestione dei rifiuti attribuita alla categoria
contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo
del 50%. In mancanza della specifica categoria si applica la tariffa
di quella con voci di uso simili per attitudine qualitativa e
quantitativa a produrre rifiuti. Il pagamento deve essere effettuato
tramite bollettino di conto corrente postale, intestato al Comune,
a seguito del rilascio della concessione di occupazione del suolo
pubblico entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
2. Il commercio ambulante con autorizzazione al posto fisso, seppur
con utilizzo di posti demarcati diversi ma della stessa area mercatale,
determina l'applicazione della tassa annua quando dal cumulo dei
giorni risulta una occupazione superiore a 183 giorni in un anno.
[omissis]
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 340,
della Legge n. 311/2004, sono esclusi dall'applicazione della
tariffa Tarsu:
- le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive
di mobili e suppellettili non allacciate ai servizi pubblici di
rete; tale condizione deve perdurare per almeno 1 anno di tassazione;
- le cantine e le soffitte, qualora non abitate o abitabili. Per
queste ultime non rileva l'altezza dal soffitto né l'inclinazione
dello stesso;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici,
quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, ove non si abbia
di regola presenza umana;
- le terrazze ed i balconi;
- fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione limitatamente
al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
- alloggi di civile abitazione che sono posti in ristrutturazione
interamente e i cui detriti o materiale di cantiere non vengano
consegnati alle ditte/imprese che vi lavorano. Tale circostanza
deve perdurare da almeno 2 mesi;
- le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117, numeri
1 e 3, del Codice Civile.
2. Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originale
o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base
ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
[omissis]