Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore TARSU - Gestione Accertamenti - NUI

n. ord. 63
2008 01247/013

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 MAGGIO 2008
(proposta dalla G.C. 4 marzo 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'articolo 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI. MODIFICHE.

Proposta dell'Assessore Passoni.

La disciplina normativa della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è ormai consolidata da tempo, con il presente provvedimento si intendono apportare le modifiche necessarie ad adeguare il testo del Regolamento per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 340 della Legge n. 311/2004 e successivi provvedimenti di attuazione. Una ulteriore modifica riguarda, invece, l'articolo che disciplina l'applicazione della tassa giornaliera e che si rende necessaria per adeguare il testo della norma all'attuale modalità di versamento della tassa rifiuti giornaliera.
Nello specifico il testo dell'articolo 1, comma 340 della Legge n. 311/2004, integrando l'articolo 70, comma 3 del D.Lgs. 507/1993 in merito alla determinazione della superficie tassabile, dispone che relativamente alle unità immobiliari di proprietà privata censite nel catasto edilizio urbano la superficie di riferimento ai fini TARSU non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998. Con successivi provvedimenti adottati dall'Agenzia del Territorio (determinazione direttoriale del 9 agosto 2005 e con Circolare n. 13/2005 Prot. n. 85463 del 7 dicembre 2005) sono state emanate le modalità attuative del citato articolo di legge.
Gli articoli del Regolamento TARSU interessati dalle modifiche sono l'articolo 14 ("DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE"), l'articolo 16 ("TASSA GIORNALIERA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI") e l'articolo 18 ("ESCLUSIONI").
Gli emendamenti, per facilitarne la lettura, sono riportati in neretto nell'allegato alla presente (allegato 1), il quale ripropone nella colonna di sinistra il testo regolamentare vigente e in quella destra il testo contenente le proposte di modifica. Di seguito gli articoli del regolamento TARSU oggetto di modifica/integrazione.
1) Prima modifica: articolo 14 ("DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE")
L'articolo 14, nel disciplinare la commisurazione della TARSU, specifica alla lettera a) che le superfici tassabili di locali ed aree coperte sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio espressa in metri quadrati e arrotondata al metro quadrato superiore. Per effetto dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2005 dell'articolo 1, comma 340 della Legge 311/2004 (Legge finanziaria per il 2005) ai fini della determinazione della TARSU per le unità immobiliari di proprietà privata censite nel catasto edilizio urbano la superficie di riferimento oggetto del tributo non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998. Successivamente la determinazione direttoriale dell'Agenzia del Territorio del 9 agosto 2005 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2005) ha specificato che, ai fini dell'applicazione della norma citata, le categorie catastali oggetto della stessa sono quelle di cui ai Gruppi R, P, e T di cui all'allegato C del D.P.R. 138/1998 cui sono ricondotte le categorie catastali vigenti come segue:
- a) unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari (Gruppo R cui corrispondono le categorie catastali da A/1 a A/9 e A/11 e C/6);
- b) unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo (Gruppo P cui corrispondono le categorie catastali da B/1 a B/7);
- c) unità immobiliari a destinazione terziaria (Gruppo T cui corrispondono le categorie catastali da C/1 a C/5 e C/7 con A/10 e B/8).
Restano pertanto esclusi dall'applicazione della norma in commento le unità immobiliari a destinazione speciale o particolare (Gruppi V e Z di cui all'allegato B del D.P.R. 138/1998).
2) Seconda modifica: articolo 16 ("TASSA GIORNALIERA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI")
La modifica relativa all'articolo 16 riguarda la parte che ne disciplina il pagamento e si rende necessaria per adeguare il testo regolamentare all'attuale modalità di versamento della tassa rifiuti giornaliera. Questa infatti è pagata dal concessionario di occupazione temporanea di suolo pubblico successivamente al provvedimento concessorio che, una volta trasmesso dal competente Settore agli uffici TARSU, permette la determinazione della conseguente tassa rifiuti giornaliera. La tassa è riscossa, a seguito dell'emissione del relativo provvedimento tramite bollettino di conto corrente postale intestato al Comune da pagarsi entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.
3) Terza modifica: articolo 18 ("ESCLUSIONI")
In congruenza con la modifica di cui al primo punto, è riformulato anche l'articolo che disciplina le esclusioni del tributo. Infatti, ai fini dell'applicazione del richiamato articolo 1, comma 340 Legge 311/2004, l'allegato C ("Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria - gruppi R, P e T) del D.P.R. 138/1998 dispone che nella superficie catastale viene computata, in quota parte, anche la superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali quali soffitte, cantine e simili nonché quella di balconi, terrazze e simili. La determinazione direttoriale dell'Agenzia del Territorio del 9 agosto 2005 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2005) ha poi specificato che per le sole unità immobiliari individuate dalle categorie catastali vigenti da A/1 ad A/9 e A/11 (Gruppo abitazioni) non sono considerate le superfici delle aree scoperte corrispondenti nell'archivio planimetrico ai seguenti ambienti: balconi, terrazzi e simili comunicanti e no con i vani principali nonché aree scoperte, o comunque assimilabili, di pertinenza esclusiva (e ciò in continuità con quanto previsto dall'articolo 62, comma 1 del D.Lgs. 507/1993).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'allegato testo modificato del Regolamento per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (all. 1 - n. );
2) Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 4 marzo 2008, i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 (all. 2-9 - nn. );
- la Circoscrizione 5 non ha espresso parere (non pervenuto);
- la Circoscrizione 6 ha espresso parere favorevole fuori termine 8 aprile 2008 (all. 10 - n. );
3) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate dal 1° gennaio 2008;
4) di dare atto che il presente Regolamento, così come modificato, verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 68, comma 3 del D.Lgs. 507/1993 e della circolare 29 dicembre 2000 n. 241/E dello stesso Ministero;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese e unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Allegato 1

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

[omissis]

ARTICOLO 14 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Al fine della determinazione della tassa di cui all'articolo 3, devono essere prese in considerazione le superfici:
a) dei locali e delle aree comunque coperte; comprese le tettoie e simili. Le superfici tassabili di locali ed aree sono calcolate, in funzione della relativa categoria catastale, o in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati e arrotondata al metro quadrato superiore o in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 340 della Legge n. 311/2004 (gruppi di categorie R, P e T di cui al D.P.R. 138/1998). Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Per queste ultime, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei singoli occupanti.
Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es.: superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi;
b) delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.
Le superfici tassabili dei locali ed aree pertinenziali vanno ad aumentare quella dei locali principali e sono tassate in base alla stessa tariffa.
La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate a mercato è commisurata alla superficie oggetto della autorizzazione Comunale.

[omissis]

ARTICOLO 16 - TASSA GIORNALIERA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Per quanto attiene ai rifiuti urbani provenienti da conduzione di locali ed occupazione di aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, dati in concessione dalla Città con durata inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente, quali ambulanti senza posteggio fisso, spettacoli viaggianti, dehors o simili, la tassa è liquidata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di gestione dei rifiuti attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo del 50%. In mancanza della specifica categoria si applica la tariffa di quella con voci di uso simili per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti. Il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale, intestato al Comune, a seguito del rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
2. Il commercio ambulante con autorizzazione al posto fisso, seppur con utilizzo di posti demarcati diversi ma della stessa area mercatale, determina l'applicazione della tassa annua quando dal cumulo dei giorni risulta una occupazione superiore a 183 giorni in un anno.

[omissis]

ARTICOLO 18 - ESCLUSIONI

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 340, della Legge n. 311/2004, sono esclusi dall'applicazione della tariffa Tarsu:
- le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili non allacciate ai servizi pubblici di rete; tale condizione deve perdurare per almeno 1 anno di tassazione;
- le cantine e le soffitte, qualora non abitate o abitabili. Per queste ultime non rileva l'altezza dal soffitto né l'inclinazione dello stesso;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, ove non si abbia di regola presenza umana;
- le terrazze ed i balconi;
- fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
- alloggi di civile abitazione che sono posti in ristrutturazione interamente e i cui detriti o materiale di cantiere non vengano consegnati alle ditte/imprese che vi lavorano. Tale circostanza deve perdurare da almeno 2 mesi;
- le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117, numeri 1 e 3, del Codice Civile.
2. Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

[omissis]