Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore ICI - Gestione Accertamenti

n. ord. 62
2008 01244/013

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 MAGGIO 2008
(proposta dalla G.C. 4 marzo 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. MODIFICHE PARZIALI.

Proposta dell'Assessore Passoni.

Visto che le norme regolamentari in materia di Imposta Comunale sugli Immobili hanno ormai assunto carattere di stabilità, anche quest'anno si propongono interventi di carattere integrativo e chiarificatore piuttosto che vere e proprie modifiche.
Per facilità di comprensione viene allegato alla presente il testo dell'attuale Regolamento (colonna di sinistra) con a lato (colonna di destra) quello di cui si propone l'approvazione: in quest'ultimo caso sono evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni e le modifiche compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo).
Pertanto, nel merito di cui alla presente, si elencano di seguito le modifiche proposte.
Il comma 5 dell'articolo 1 della Finanziaria 2008 (Legge 244/2007) inserisce i commi 2 bis e 2 ter all'articolo 8 del D.Lgs. n. 504/1992 che prevedono l'applicazione di un'ulteriore detrazione per l'abitazione principale, con oneri a carico del Bilancio dello Stato. L'intento perseguito dal legislatore è quello di ridurre la pressione fiscale relativa all'ICI gravante sul soggetto passivo titolare di abitazione principale. Pertanto si rende necessario apportare una modifica all'articolo 4, comma 2 bis, al fine di estendere anche alla detrazione "statale" il regime attualmente in vigore per la detrazione "comunale" in base al quale ogni contribuente che ne ha diritto, in un anno può usufruire della detrazione solo una volta e per una sola unità immobiliare.
Viene modificato l'articolo 4 bis, comma 1, in quanto in data 24 gennaio 2008 sono stati siglati gli accordi territoriali che sostituiscono quelli del 23 settembre 2003.
Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 4 marzo 2008, i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9 (all. 2-8 - nn. );
- la Circoscrizione 10 ha espresso parere favorevole condizionato (all. 9 - n. );
- la Circoscrizione 6 ha espresso parere favorevole fuori termine (all. 10 - n. );
- la Circoscrizione 5 non ha espresso parere.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 20 dicembre 2007 pubblicato in G.U. del 31 dicembre 2007 n. 302 che proroga al 31 marzo 2008 il termine per la deliberazione del bilancio degli Enti Locali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'allegato testo modificato del Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili (all. 1 - n. ) composto da 10 articoli;
2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all'articolo 43 lettera e) del Regolamento del Decentramento;
3) di dare atto che il presente Regolamento, così come modificato, verrà trasmesso al Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 52, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 e della Circolare 29 dicembre 2000, n. 241/E dello stesso Ministero;
4) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore, per le parti modificate, al 1° gennaio 2008.


Allegato 1

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

[omissis]

ARTICOLO 4 - ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 504/1992 PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

[omissis]

2 bis. Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno può usufruire delle detrazioni di cui all'articolo 8 commi 2 e 2 bis, del D.Lgs. 504/1992, solo una volta e per una sola unità immobiliare.

[omissis]

ARTICOLO 4 BIS - ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono essere deliberate aliquote più favorevoli, derogando anche al limite minimo stabilito dalla normativa vigente al momento della deliberazione, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite dall'accordo territoriale del 24 gennaio 2008 di cui all'articolo 2, comma 3, ed all'articolo 5, commi 1 e 2, della Legge 431/1998 citata.

[omissis]