Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Settore Musei
n. ord. 38
2008 01113/026
OGGETTO: FONDAZIONE TORINO MUSEI. PARZIALE MODIFICA DELLO STATUTO. PARERE.
Proposta dall'Assessore Alfieri.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 luglio
2002 (mecc. 2002 03802/045) è stata approvata la costituzione
della Fondazione Torino Musei.
Contestualmente sono stati approvati l'atto costitutivo, lo statuto
(allegato 1), la convenzione e il Documento Programmatico Finanziario.
Il Consiglio Direttivo della Fondazione Torino Musei è
costituito da nove membri, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto.
L'articolo 3, comma 12 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge
Finanziaria 2008) dispone che le Amministrazioni pubbliche statali
promuovano iniziative volte alla riduzione del numero dei componenti
degli organi societari degli Enti di cui sono parte.
La Città, pur non essendone vincolata a termini di legge,
intende comunque favorire concrete azioni finalizzate ad uniformarsi
allo spirito della normativa statale.
L'Amministrazione quindi, nella sua qualità di Primo Fondatore,
esprime, ai sensi dell'articolo 8.1 b) del vigente Statuto della
Fondazione, parere favorevole alle modifiche che di seguito si
precisano:
L'articolo 5, comma 1 viene ridefinito nel seguente modo:
"Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo
tra i suoi membri, su proposta del Sindaco".
L'articolo 6 dello Statuto viene ridefinito nel seguente modo:
Articolo 6 - Consiglio Direttivo
6.1 Il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, in conformità
a quanto previsto dagli articoli 5.1 e 5.2, è composto
da un massimo di sei membri.
6.2 I componenti saranno così designati:
- tre dal Sindaco di Torino, su indicazione della Conferenza
dei Capigruppo, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza,
che abbiano risposto ad apposito bando pubblico;
- uno dalla Regione Piemonte;
- due membri sono designati dai Soci Fondatori Successivi.
Il comma 6.3 dell'attuale Statuto viene soppresso. Di conseguenza
i commi successivi, da 6.4 a 6.9, vengono rinumerati da 6.3 a
6.8, e analogamente vengono rinumerati tutti i riferimenti a detti
commi che siano presenti nell'intero corpo del testo.
In data 22 febbraio la bozza di deliberazione della Giunta Comunale
avente per oggetto la parziale modifica dello Statuto è
stata presentata, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento del
Consiglio Comunale, all'esame preventivo della V Commissione Consiliare
che ha espresso parere positivo.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di esprimere, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 b) del vigente
Statuto della Fondazione Torino Musei, per le motivazioni espresse
in premessa che qui si richiamano, parere favorevole sulle seguenti
modifiche allo Statuto della Fondazione Torino Musei, adottato
il 26 luglio 2002 (registrato a Torino il 2 agosto 2002, n. 6707,
Notaio Antonio Maria Marocco), approvato dal Consiglio Comunale
in data 8 luglio 2002 (mecc. 2002 03802/045):
a) L'articolo 5, comma 1, viene così ridefinito:
"Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo
tra i suoi membri su proposta del Sindaco".
b) l'articolo 6 commi 1, 2 e 3 vengono così riformulati:
6.1 Il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, in conformità
a quanto previsto dagli articoli 5.1 e 5.2, è composto
da un massimo di sei membri.
6.2 I componenti saranno così designati:
- tre dal Sindaco di Torino, su indicazione della Conferenza dei
Capigruppo, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza,
che abbiano risposto ad apposito bando pubblico;
- uno dalla Regione Piemonte;
- due membri sono designati dai Soci Fondatori Successivi.
Il comma 6.3 dell'attuale Statuto viene soppresso.
Al fine di evidenziare le modifiche si allega un prospetto comparativo
fra l'attuale Statuto e la bozza di proposta (all. 1 - n.
);
2) di dare atto che le modificazioni di cui al precedente punto
1) saranno operative in occasione del rinnovo degli organi;
3) di autorizzare l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche
di carattere tecnico e formale dirette ad migliore redazione dello
Statuto;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno
di spesa;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Testo
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
1.1 E' costituita una fondazione denominata "Torino Musei",
con sede in Torino, Via Magenta 31 presso la Galleria Civica di
Arte Moderna e Contemporanea.
1.2 E' Primo Fondatore il Comune di Torino.
1.3 Sono Fondatori Successivi le persone o gli Enti, pubblici
o privati, che ne facciano richiesta alla Fondazione e che, su
proposta del Primo Fondatore, siano come tali approvati dal Consiglio
Direttivo osservando l'articolo 8.1, lett. a).
2.1 La Fondazione, che non ha fini di lucro e non distribuisce
utili, persegue, secondo gli indirizzi e le linee di politica
culturale assunte dal Primo Fondatore e dai Fondatori Successivi,
in coerenza e continuità con le funzioni storiche e le
specifiche missioni dei singoli musei di Torino e assicurandone
l'autonomia, le finalità della conservazione, manutenzione
e valorizzazione di beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi
titolo, nonché della gestione e valorizzazione di organismi,
attività museali e culturali.
2.2 Nell'ambito delle sue finalità la Fondazione persegue,
anche in collaborazione con terzi:
a) la migliore fruizione da parte del pubblico dei beni culturali
e delle attività museali;
b) l'organizzazione di mostre, nonché di studi, ricerche,
iniziative scientifiche, attività produttive didattiche
o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico
ed universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane
e straniere;
c) l'organizzazione di eventi e attività culturali, anche
connessi a particolari aspetti dei beni, quali ad esempio, le
operazioni di recupero e restauro;
d) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante
la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche
in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.
2.3 La Fondazione può svolgere ogni altra attività
ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva
o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie
finalità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la
Fondazione può pertanto:
a) stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti
di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento
delle proprie finalità, quali, a titolo esemplificativo,
l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale
dipendente, l'accensione di mutui o finanziamenti;
b) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni,
fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche
o private, comprese società di capitali, che perseguano
finalità coerenti con le proprie.
2.4 L'attività della Fondazione si svolge sulla base del
documento programmatico annuale di cui all'articolo 13 nonché
del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'articolo
14.
2.5 La Fondazione opera sul territorio della Regione Piemonte.
3.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai
contributi di chi riveste la qualifica di Fondatore.
3.2 La Fondazione può ricevere, incrementando così
il suo patrimonio, contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre
liberalità da parte di terzi che ne condividano le finalità.
3.3 Salvo quanto previsto agli articoli 16.1 e 16.2 il Patrimonio
della Fondazione è incrementato per effetto di acquisizioni
avvenute a qualunque titolo, donazioni, legati, eredità
ricevute.
3.4 Ad eccezione dei beni appartenenti alla categoria individuata
all'articolo 2.1 e dunque aventi valore artistico, culturale o
comunque destinati ad accrescere le collezioni museali, il Patrimonio
nonché le rendite che ne derivino, sono vincolati al perseguimento
delle finalità statutarie e sono utilizzabili per il ripiano
dei disavanzi di gestione.
4.1 Sono organi della Fondazione:
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Segretario generale;
- il Comitato scientifico;
- il Collegio dei revisori.
5.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo
tra i suoi membri, su proposta del Sindaco.
5.2 Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione.
Egli, inoltre, presiede, con diritto di voto, le adunanze del
Consiglio direttivo, stabilendo l'ordine del giorno.
5.3 Al Presidente spetta un compenso annuo stabilito dal Consiglio
direttivo.
5.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume
le funzioni il consigliere più anziano fra quelli nominati
dal Comune di Torino ai sensi dell'articolo 6.2.
5.5 Il Presidente ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria
amministrazione della Fondazione, ad eccezione dei poteri attribuiti
espressamente al Consiglio direttivo dall'articolo 8.1, e, in
particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che
ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento delle finalità
statutarie.
5.6 Sono comunque riservate alla competenza del Presidente:
a) la predisposizione:
- del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché
del documento programmatico annuale di cui all'articolo 13;
- del bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività
svolta;
- delle relazioni semestrali sui progetti di attività e
sulle modalità della loro realizzazione;
b) la trasmissione a chi riveste la qualifica di Fondatore dei
documenti da esso eventualmente richiesti, di volta in volta,
relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione;
c) l'eventuale richiesta, a chi riveste la qualifica di Fondatore,
della reintegrazione annuale, prevista nell'atto costitutivo,
del Fondo di dotazione;
d) la proposta al Consiglio direttivo della nomina e della revoca
del Segretario generale nonché dell'attribuzione a quest'ultimo
del compimento di specifiche operazioni;
e) la proposta al Consiglio direttivo della nomina e della revoca
dei direttori e dei dirigenti;
f) nomina e revoca di procuratori per determinati atti o categorie
di atti.
6.1 Il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, in conformità
a quanto previsto dagli articoli 5.1 e 5.2, è composto
da un massimo di sei membri.
6.2 I componenti saranno così designati:
- tre dal Sindaco di Torino, su indicazione della Conferenza
dei Capigruppo, di cui almeno uno su proposta delle forze di minoranza,
scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza, che abbiano
risposto ad apposito bando pubblico;
- uno dalla Regione Piemonte;
- due membri sono designati dai Soci Fondatori Successivi.
6.3 Salvo la naturale scadenza del Consiglio direttivo nonché
le spontanee dimissioni, i singoli Consiglieri sono revocati dal
Fondatore che li ha designati, a seguito di comunicazione scritta
della revoca al Consigliere stesso, al Presidente e al Presidente
del Collegio dei revisori.
6.4 Il Consiglio direttivo si reputa regolarmente costituito e
in carica allorché tutti i membri designati abbiano accettato
la carica con dichiarazione da inviarsi entro quindici giorni
dalla comunicazione della designazione al Presidente che ne cura
le forme di pubblicità che siano richieste per legge. Il
Presidente comunica l'accettazione presso il proprio Ufficio.
Di tutte le accettazioni viene trasmessa copia, a cura del Presidente,
a coloro che rivestono la qualifica di Fondatore.
6.5 Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni. Tutti i
Consiglieri nominati ai sensi degli articoli 6.2 e 6.3, scadono
con l'approvazione del bilancio del quinto anno di durata.
6.6 Il Consigliere che intenda dimettersi ne dà comunicazione
scritta al Presidente e al Presidente del Collegio dei revisori.
6.7 Il Consigliere che cessi dalla carica per revoca, dimissioni
o per qualsiasi altra causa viene sostituito applicandosi quanto
previsto ai precedenti articoli 6.2 e 6.3. Il Presidente provvede
senza indugio a sollecitare la designazione da parte del Fondatore
che aveva designato il Consigliere dimissionario.
6.8 A ciascun Consigliere spetta un gettone di presenza, in misura
non superiore a quello di competenza dei consiglieri del Comune
di Torino.
7.1 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente
almeno ogni tre mesi e comunque ogni qual volta il Presidente
lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno tre
componenti.
7.2 Le sedute del Consiglio direttivo si tengono di regola presso
la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi in
qualunque altro luogo in Italia.
7.3 L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del
giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi
mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri e al
Collegio dei revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato
per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione
può avvenire con semplice preavviso di 48 ore. Copia dell'avviso
viene trasmesso ai membri del Comitato scientifico e ai direttori
dei musei che fanno capo alla Fondazione.
7.4 Per la validità delle deliberazioni è necessaria
la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni
sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità
di voto, prevale quello del Presidente o di chi presiede ai sensi
dell'articolo 5.4.
8.1 Sono riservate alla competenza del Consiglio direttivo:
a) l'elezione e la revoca del Presidente con il voto favorevole
della maggioranza dei componenti; la prima seduta del Consiglio
direttivo è convocata e presieduta dal Consigliere più
anziano di età fino all'elezione del Presidente;
b) la modifica dello Statuto, con il voto favorevole di almeno
2/3 dei componenti e previo parere favorevole del Primo Fondatore
espresso in conformità alle leggi vigenti;
c) la predisposizione, anche sulla base delle proposte avanzate
dal Comitato scientifico, e l'approvazione del documento programmatico-finanziario
pluriennale di cui all'articolo 14 e la relativa trasmissione
al Presidente e a chi riveste la qualifica di Fondatore;
d) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale
nonché del documento programmatico annuale di cui all'articolo
13, nonché del bilancio d'esercizio e della relativa relazione
sull'attività svolta;
f) l'approvazione dei Regolamenti di funzionamento;
g) la nomina e la revoca, su proposta del Presidente, del Segretario
generale nonché la determinazione del relativo compenso;
h) l'attribuzione al Segretario generale, su proposta del Presidente,
del compimento di specifiche operazioni e la delega dei relativi
poteri
i) la nomina e la revoca, su proposta del Presidente, dei direttori
e dei dirigenti, nonché la determinazione delle relative
attribuzioni e dei compensi.
l) la nomina e la revoca dei componenti il Comitato scientifico.
8.2 I documenti di cui all'articolo 8.1, lett. b) e lett. c) sono
trasmessi, a cura del Consiglio direttivo, almeno trenta giorni
prima della loro approvazione, a chi riveste la carica di Fondatore,
che può proporre eventuali osservazioni entro i successivi
quindici giorni. Qualora le osservazioni non siano recepite, il
Consiglio direttivo ne motiva le ragioni al proponente e agli
altri Fondatori.
9.1 Il Segretario generale è nominato dal Consiglio
direttivo su proposta del Presidente, che ne determina la durata
in carica e l'emolumento, sentito il Collegio dei Revisori.
9.2 Il Segretario generale è a capo della struttura operativa
della Fondazione.
9.3 Il Segretario generale, in particolare:
a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Presidente;
b) predispone Regolamenti di funzionamento della Fondazione, nonché
quello indicato all'articolo 16.3, previo parere del Consiglio
direttivo;
c) sottopone al Consiglio la nomina e la revoca dei direttori
e dei dirigenti, una volta espressa dal Presidente la proposta
di cui all'articolo 5.6, lett. f);
d) partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio
direttivo provvedendo alla relativa verbalizzazione;
e) coadiuva il Presidente nella predisposizione:
- del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché
del documento programmatico annuale di cui all'articolo 13;
- del bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività
svolta;
- delle relazioni semestrali sui progetti di attività e
sulle modalità della loro realizzazione;
f) sottopone al Consiglio direttivo per la relativa approvazione
il bilancio preventivo annuale e pluriennale, il documento programmatico
annuale di cui all'articolo 13, nonché il bilancio d'esercizio
e la relativa relazione sull'attività svolta;
g) coordinandosi con il Comitato scientifico, coadiuva il Consiglio
direttivo nella predisposizione del documento programmatico-finanziario
pluriennale di cui all'articolo 14;
h) firma la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli
dal Presidente;
i) svolge ogni altra funzione affidatagli dal Presidente, nonché
tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.
10.1 Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio
direttivo, con procedure di evidenza pubblica, ed è composto
da non più di 7 membri, scelti secondo criteri di specializzazione
professionale, comprovata esperienza e specifica competenza negli
ambiti di specializzazione storico - artistico e museale della
Fondazione. I componenti il Comitato durano in carica quanto il
Consiglio direttivo e scadono con esso, salvo revoca da parte
del Consiglio direttivo.
10.2 Il Presidente del Comitato è nominato fra i membri,
di cui al punto 10.1, con il voto favorevole della maggioranza
degli stessi. Il Comitato scientifico si riunisce a seguito di
convocazione del suo Presidente almeno ogni tre mesi o su richiesta
di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato delibera a
maggioranza dei partecipanti alle adunanze, in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
10.3 Del Comitato scientifico fanno parte i direttori dei musei
gestiti dalla Fondazione.
10.4 Il Comitato scientifico, che ha funzione consultiva, esprime
pareri obbligatori ma non vincolanti in merito:
a) agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione, in
tal modo anche supportando:
- il Presidente della Fondazione, nella predisposizione del documento
programmatico annuale di cui all'articolo 13 nonché delle
relazioni semestrali sui progetti di attività;
- il Consiglio direttivo, nella predisposizione del documento
programmatico-finanziario pluriennale di cui all'articolo 14;
b) ai criteri generali di gestione e di sviluppo delle collezioni.
10.5 Per l'espressione di pareri sugli indirizzi scientifici e
culturali dei musei che fanno capo alla Fondazione, sulle acquisizioni
di beni, appartenenti alla categoria individuata all'articolo
2.1, nonché su ulteriori specifiche iniziative, il Comitato
scientifico può operare in sottocommissioni, eventualmente
allargate alla partecipazione di altri esperti.
10.6. Il Comitato scientifico può elaborare autonomamente
proprie proposte in merito agli indirizzi scientifici e culturali
della Fondazione e alle attività dei musei che ad essa
fanno capo, sottoponendole al Presidente e al Comitato direttivo,
i quali hanno l'obbligo di esprimersi in proposito.
10.7 A ciascun membro del Comitato scientifico spetta un gettone
di presenza stabilito dal Consiglio direttivo. Le spese sostenute
dai componenti il Comitato per lo svolgimento delle funzioni attribuite
al medesimo vengono rimborsate dalla Fondazione.
11.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre a cinque
membri effettivi (i "Revisori"), e da due a tre supplenti.
11.2 I Revisori sono così designati:
- due effettivi, fra cui il Presidente e uno indicato dalle forze
di minoranza, e un supplente, dal Primo Fondatore;
- un effettivo e un supplente, dalla Regione Piemonte.
11.3 Ai Fondatori Successivi è riservata la nomina di due
membri effettivi e un supplente.
11.4 I Revisori devono essere in possesso dei requisiti professionali
per l'esercizio del controllo legale dei conti.
11.5 I Revisori durano in carica quanto il Consiglio direttivo
e scadono con esso. Essi possono essere rinominati una sola volta.
In caso di sostituzione di un Revisore in corso di mandato si
applica, per quanto applicabile, la disposizione di cui all'articolo
2401 Codice Civile.
11.6 Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni indicate negli
articoli 2403 e 2407 Codice Civile.
11.7 Ai revisori effettivi spettano, oltre al rimborso delle spese
occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dal Consiglio
direttivo.
11.8 Il Collegio dei Revisori vigila sull'attività svolta
dagli altri organi della Fondazione e riferisce senza indugio
al Sindaco di Torino e ai Fondatori Successivi le eventuali gravi
irregolarità riscontrate.
12.1 L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude
il 31 dicembre di ogni anno.
12.2 Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile
di ogni anno, il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale,
redige il bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività
svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità
nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice
civile in materia di redazione di bilancio.
12.3 Entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente, coadiuvato
dal Segretario generale, predispone il bilancio preventivo annuale
e pluriennale.
13.1 Entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale e dal Comitato scientifico, predispone il documento programmatico annuale relativo all'attività da svolgersi nell'esercizio successivo.
14.1 Il documento programmatico-finanziario pluriennale è
il documento, cui deve attenersi il Presidente, che determina,
per il periodo di durata in carica del Consiglio direttivo, le
strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché
i relativi programmi di intervento.
14.2 Il documento programmatico-finanziario viene predisposto
dal Consiglio direttivo, coadiuvato dal Segretario generale e
dal Comitato scientifico, entro 90 giorni dalla sua entrata in
carica, così come previsto dall'articolo 6, ed è
di riferimento vincolante in occasione della redazione dei documenti
di cui ai precedenti articoli 12.3 e 13.
15.1 La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei
casi previsti dal Codice Civile.
15.2 I Fondatori nominano un liquidatore per l'esecuzione di quanto
necessario alla liquidazione della Fondazione.
15.3 I beni che residuano al termine della liquidazione sono devoluti
al Comune di Torino
15.4 In ogni caso, all'atto dello scioglimento, i beni eventualmente
affidati in concessione alla Fondazione tornano immediatamente
nella disponibilità dei concedenti.
16.1 La Fondazione acquisisce beni, appartenenti alla categoria
individuata all'articolo 2.1 e dunque aventi valore artistico
o culturale o che siano comunque destinati ad accrescere le collezioni
museali, secondo quanto disposto dall'articolo 1411 Codice Civile,
e così a favore del Comune di Torino, il quale li concede
in uso alla Fondazione. Nel caso tali beni siano di particolare
valore economico, l'amministrazione comunale esprime parere preventivo
sulle proposte di acquisto.
16.2 I beni, ricadenti nella categoria indicata al precedente
articolo 16.1, pervenuti a titolo gratuito alla Fondazione vengono
donati o comunque ceduti a titolo gratuito al Comune di Torino,
il quale li concede in uso alla Fondazione.
16.3 La Fondazione si avvale dei direttori, nominati ai sensi
dell'articolo 8.1, lett. f), secondo quanto previsto da apposito
Regolamento predisposto, entro 120 giorni dalla costituzione della
Fondazione, dal Segretario e approvato dal Presidente, previo
parere del Consiglio direttivo.
16.4 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto
sono richiamate le norme di legge.