Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Settore Musei

n. ord. 38
2008 01113/026

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 APRILE 2008
(proposta dalla G.C. 4 marzo 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'articolo 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: FONDAZIONE TORINO MUSEI. PARZIALE MODIFICA DELLO STATUTO. PARERE.

Proposta dall'Assessore Alfieri.

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 luglio 2002 (mecc. 2002 03802/045) è stata approvata la costituzione della Fondazione Torino Musei.
Contestualmente sono stati approvati l'atto costitutivo, lo statuto (allegato 1), la convenzione e il Documento Programmatico Finanziario.
Il Consiglio Direttivo della Fondazione Torino Musei è costituito da nove membri, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto.
L'articolo 3, comma 12 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) dispone che le Amministrazioni pubbliche statali promuovano iniziative volte alla riduzione del numero dei componenti degli organi societari degli Enti di cui sono parte.
La Città, pur non essendone vincolata a termini di legge, intende comunque favorire concrete azioni finalizzate ad uniformarsi allo spirito della normativa statale.
L'Amministrazione quindi, nella sua qualità di Primo Fondatore, esprime, ai sensi dell'articolo 8.1 b) del vigente Statuto della Fondazione, parere favorevole alle modifiche che di seguito si precisano:
L'articolo 5, comma 1 viene ridefinito nel seguente modo:
"Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, su proposta del Sindaco".
L'articolo 6 dello Statuto viene ridefinito nel seguente modo:
Articolo 6 - Consiglio Direttivo
6.1 Il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5.1 e 5.2, è composto da un massimo di sei membri.
6.2 I componenti saranno così designati:
- tre dal Sindaco di Torino, su indicazione della Conferenza dei Capigruppo, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza, che abbiano risposto ad apposito bando pubblico;
- uno dalla Regione Piemonte;
- due membri sono designati dai Soci Fondatori Successivi.
Il comma 6.3 dell'attuale Statuto viene soppresso. Di conseguenza i commi successivi, da 6.4 a 6.9, vengono rinumerati da 6.3 a 6.8, e analogamente vengono rinumerati tutti i riferimenti a detti commi che siano presenti nell'intero corpo del testo.
In data 22 febbraio la bozza di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto la parziale modifica dello Statuto è stata presentata, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento del Consiglio Comunale, all'esame preventivo della V Commissione Consiliare che ha espresso parere positivo.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di esprimere, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 b) del vigente Statuto della Fondazione Torino Musei, per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano, parere favorevole sulle seguenti modifiche allo Statuto della Fondazione Torino Musei, adottato il 26 luglio 2002 (registrato a Torino il 2 agosto 2002, n. 6707, Notaio Antonio Maria Marocco), approvato dal Consiglio Comunale in data 8 luglio 2002 (mecc. 2002 03802/045):
a) L'articolo 5, comma 1, viene così ridefinito:
"Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri su proposta del Sindaco".
b) l'articolo 6 commi 1, 2 e 3 vengono così riformulati:
6.1 Il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5.1 e 5.2, è composto da un massimo di sei membri.
6.2 I componenti saranno così designati:
- tre dal Sindaco di Torino, su indicazione della Conferenza dei Capigruppo, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza, che abbiano risposto ad apposito bando pubblico;
- uno dalla Regione Piemonte;
- due membri sono designati dai Soci Fondatori Successivi.
Il comma 6.3 dell'attuale Statuto viene soppresso.
Al fine di evidenziare le modifiche si allega un prospetto comparativo fra l'attuale Statuto e la bozza di proposta (all. 1 - n. );
2) di dare atto che le modificazioni di cui al precedente punto 1) saranno operative in occasione del rinnovo degli organi;
3) di autorizzare l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico e formale dirette ad migliore redazione dello Statuto;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.




STATUTO FONDAZIONE TORINO MUSEI

Articolo 1 - Costituzione, sede, Fondatori

1.1 E' costituita una fondazione denominata "Torino Musei", con sede in Torino, Via Magenta 31 presso la Galleria Civica di Arte Moderna e Contemporanea.
1.2 E' Primo Fondatore il Comune di Torino.
1.3 Sono Fondatori Successivi le persone o gli Enti, pubblici o privati, che ne facciano richiesta alla Fondazione e che, su proposta del Primo Fondatore, siano come tali approvati dal Consiglio Direttivo osservando l'articolo 8.1, lett. a).

Articolo 2 - Finalità

2.1 La Fondazione, che non ha fini di lucro e non distribuisce utili, persegue, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale assunte dal Primo Fondatore e dai Fondatori Successivi, in coerenza e continuità con le funzioni storiche e le specifiche missioni dei singoli musei di Torino e assicurandone l'autonomia, le finalità della conservazione, manutenzione e valorizzazione di beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, nonché della gestione e valorizzazione di organismi, attività museali e culturali.
2.2 Nell'ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi:
a) la migliore fruizione da parte del pubblico dei beni culturali e delle attività museali;
b) l'organizzazione di mostre, nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
c) l'organizzazione di eventi e attività culturali, anche connessi a particolari aspetti dei beni, quali ad esempio, le operazioni di recupero e restauro;
d) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.
2.3 La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può pertanto:
a) stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'accensione di mutui o finanziamenti;
b) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie.
2.4 L'attività della Fondazione si svolge sulla base del documento programmatico annuale di cui all'articolo 13 nonché del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'articolo 14.
2.5 La Fondazione opera sul territorio della Regione Piemonte.

Articolo 3 - Patrimonio

3.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai contributi di chi riveste la qualifica di Fondatore.
3.2 La Fondazione può ricevere, incrementando così il suo patrimonio, contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità da parte di terzi che ne condividano le finalità.
3.3 Salvo quanto previsto agli articoli 16.1 e 16.2 il Patrimonio della Fondazione è incrementato per effetto di acquisizioni avvenute a qualunque titolo, donazioni, legati, eredità ricevute.
3.4 Ad eccezione dei beni appartenenti alla categoria individuata all'articolo 2.1 e dunque aventi valore artistico, culturale o comunque destinati ad accrescere le collezioni museali, il Patrimonio nonché le rendite che ne derivino, sono vincolati al perseguimento delle finalità statutarie e sono utilizzabili per il ripiano dei disavanzi di gestione.

Articolo 4 - Organi

4.1 Sono organi della Fondazione:
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Segretario generale;
- il Comitato scientifico;
- il Collegio dei revisori.

Articolo 5 - Presidente

5.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, su proposta del Sindaco.
5.2 Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Egli, inoltre, presiede, con diritto di voto, le adunanze del Consiglio direttivo, stabilendo l'ordine del giorno.
5.3 Al Presidente spetta un compenso annuo stabilito dal Consiglio direttivo.
5.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il consigliere più anziano fra quelli nominati dal Comune di Torino ai sensi dell'articolo 6.2.
5.5 Il Presidente ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione, ad eccezione dei poteri attribuiti espressamente al Consiglio direttivo dall'articolo 8.1, e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento delle finalità statutarie.
5.6 Sono comunque riservate alla competenza del Presidente:
a) la predisposizione:
- del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico annuale di cui all'articolo 13;
- del bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta;
- delle relazioni semestrali sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione;
b) la trasmissione a chi riveste la qualifica di Fondatore dei documenti da esso eventualmente richiesti, di volta in volta, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione;
c) l'eventuale richiesta, a chi riveste la qualifica di Fondatore, della reintegrazione annuale, prevista nell'atto costitutivo, del Fondo di dotazione;
d) la proposta al Consiglio direttivo della nomina e della revoca del Segretario generale nonché dell'attribuzione a quest'ultimo del compimento di specifiche operazioni;
e) la proposta al Consiglio direttivo della nomina e della revoca dei direttori e dei dirigenti;
f) nomina e revoca di procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 6 - Consiglio direttivo

6.1 Il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5.1 e 5.2, è composto da un massimo di sei membri.
6.2 I componenti saranno così designati:
- tre dal Sindaco di Torino, su indicazione della Conferenza dei Capigruppo, di cui almeno uno su proposta delle forze di minoranza, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza, che abbiano risposto ad apposito bando pubblico;
- uno dalla Regione Piemonte;
- due membri sono designati dai Soci Fondatori Successivi.
6.3 Salvo la naturale scadenza del Consiglio direttivo nonché le spontanee dimissioni, i singoli Consiglieri sono revocati dal Fondatore che li ha designati, a seguito di comunicazione scritta della revoca al Consigliere stesso, al Presidente e al Presidente del Collegio dei revisori.
6.4 Il Consiglio direttivo si reputa regolarmente costituito e in carica allorché tutti i membri designati abbiano accettato la carica con dichiarazione da inviarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della designazione al Presidente che ne cura le forme di pubblicità che siano richieste per legge. Il Presidente comunica l'accettazione presso il proprio Ufficio. Di tutte le accettazioni viene trasmessa copia, a cura del Presidente, a coloro che rivestono la qualifica di Fondatore.
6.5 Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni. Tutti i Consiglieri nominati ai sensi degli articoli 6.2 e 6.3, scadono con l'approvazione del bilancio del quinto anno di durata.
6.6 Il Consigliere che intenda dimettersi ne dà comunicazione scritta al Presidente e al Presidente del Collegio dei revisori.
6.7 Il Consigliere che cessi dalla carica per revoca, dimissioni o per qualsiasi altra causa viene sostituito applicandosi quanto previsto ai precedenti articoli 6.2 e 6.3. Il Presidente provvede senza indugio a sollecitare la designazione da parte del Fondatore che aveva designato il Consigliere dimissionario.
6.8 A ciascun Consigliere spetta un gettone di presenza, in misura non superiore a quello di competenza dei consiglieri del Comune di Torino.

Articolo 7 - Funzionamento del Consiglio direttivo

7.1 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno tre componenti.
7.2 Le sedute del Consiglio direttivo si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo in Italia.
7.3 L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri e al Collegio dei revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore. Copia dell'avviso viene trasmesso ai membri del Comitato scientifico e ai direttori dei musei che fanno capo alla Fondazione.
7.4 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente o di chi presiede ai sensi dell'articolo 5.4.

Articolo 8 - Attribuzioni del Consiglio direttivo

8.1 Sono riservate alla competenza del Consiglio direttivo:
a) l'elezione e la revoca del Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti; la prima seduta del Consiglio direttivo è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età fino all'elezione del Presidente;
b) la modifica dello Statuto, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti e previo parere favorevole del Primo Fondatore espresso in conformità alle leggi vigenti;
c) la predisposizione, anche sulla base delle proposte avanzate dal Comitato scientifico, e l'approvazione del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'articolo 14 e la relativa trasmissione al Presidente e a chi riveste la qualifica di Fondatore;
d) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico annuale di cui all'articolo 13, nonché del bilancio d'esercizio e della relativa relazione sull'attività svolta;
f) l'approvazione dei Regolamenti di funzionamento;
g) la nomina e la revoca, su proposta del Presidente, del Segretario generale nonché la determinazione del relativo compenso;
h) l'attribuzione al Segretario generale, su proposta del Presidente, del compimento di specifiche operazioni e la delega dei relativi poteri
i) la nomina e la revoca, su proposta del Presidente, dei direttori e dei dirigenti, nonché la determinazione delle relative attribuzioni e dei compensi.
l) la nomina e la revoca dei componenti il Comitato scientifico.
8.2 I documenti di cui all'articolo 8.1, lett. b) e lett. c) sono trasmessi, a cura del Consiglio direttivo, almeno trenta giorni prima della loro approvazione, a chi riveste la carica di Fondatore, che può proporre eventuali osservazioni entro i successivi quindici giorni. Qualora le osservazioni non siano recepite, il Consiglio direttivo ne motiva le ragioni al proponente e agli altri Fondatori.

Articolo 9 - Segretario generale

9.1 Il Segretario generale è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente, che ne determina la durata in carica e l'emolumento, sentito il Collegio dei Revisori.
9.2 Il Segretario generale è a capo della struttura operativa della Fondazione.
9.3 Il Segretario generale, in particolare:
a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Presidente;
b) predispone Regolamenti di funzionamento della Fondazione, nonché quello indicato all'articolo 16.3, previo parere del Consiglio direttivo;
c) sottopone al Consiglio la nomina e la revoca dei direttori e dei dirigenti, una volta espressa dal Presidente la proposta di cui all'articolo 5.6, lett. f);
d) partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio direttivo provvedendo alla relativa verbalizzazione;
e) coadiuva il Presidente nella predisposizione:
- del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico annuale di cui all'articolo 13;
- del bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta;
- delle relazioni semestrali sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione;
f) sottopone al Consiglio direttivo per la relativa approvazione il bilancio preventivo annuale e pluriennale, il documento programmatico annuale di cui all'articolo 13, nonché il bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta;
g) coordinandosi con il Comitato scientifico, coadiuva il Consiglio direttivo nella predisposizione del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'articolo 14;
h) firma la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;
i) svolge ogni altra funzione affidatagli dal Presidente, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

Articolo 10 - Comitato scientifico

10.1 Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio direttivo, con procedure di evidenza pubblica, ed è composto da non più di 7 membri, scelti secondo criteri di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di specializzazione storico - artistico e museale della Fondazione. I componenti il Comitato durano in carica quanto il Consiglio direttivo e scadono con esso, salvo revoca da parte del Consiglio direttivo.
10.2 Il Presidente del Comitato è nominato fra i membri, di cui al punto 10.1, con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. Il Comitato scientifico si riunisce a seguito di convocazione del suo Presidente almeno ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
10.3 Del Comitato scientifico fanno parte i direttori dei musei gestiti dalla Fondazione.
10.4 Il Comitato scientifico, che ha funzione consultiva, esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito:
a) agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione, in tal modo anche supportando:
- il Presidente della Fondazione, nella predisposizione del documento programmatico annuale di cui all'articolo 13 nonché delle relazioni semestrali sui progetti di attività;
- il Consiglio direttivo, nella predisposizione del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'articolo 14;
b) ai criteri generali di gestione e di sviluppo delle collezioni.
10.5 Per l'espressione di pareri sugli indirizzi scientifici e culturali dei musei che fanno capo alla Fondazione, sulle acquisizioni di beni, appartenenti alla categoria individuata all'articolo 2.1, nonché su ulteriori specifiche iniziative, il Comitato scientifico può operare in sottocommissioni, eventualmente allargate alla partecipazione di altri esperti.
10.6. Il Comitato scientifico può elaborare autonomamente proprie proposte in merito agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione e alle attività dei musei che ad essa fanno capo, sottoponendole al Presidente e al Comitato direttivo, i quali hanno l'obbligo di esprimersi in proposito.
10.7 A ciascun membro del Comitato scientifico spetta un gettone di presenza stabilito dal Consiglio direttivo. Le spese sostenute dai componenti il Comitato per lo svolgimento delle funzioni attribuite al medesimo vengono rimborsate dalla Fondazione.

Articolo 11 - Collegio dei revisori

11.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre a cinque membri effettivi (i "Revisori"), e da due a tre supplenti.
11.2 I Revisori sono così designati:
- due effettivi, fra cui il Presidente e uno indicato dalle forze di minoranza, e un supplente, dal Primo Fondatore;
- un effettivo e un supplente, dalla Regione Piemonte.
11.3 Ai Fondatori Successivi è riservata la nomina di due membri effettivi e un supplente.
11.4 I Revisori devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.
11.5 I Revisori durano in carica quanto il Consiglio direttivo e scadono con esso. Essi possono essere rinominati una sola volta. In caso di sostituzione di un Revisore in corso di mandato si applica, per quanto applicabile, la disposizione di cui all'articolo 2401 Codice Civile.
11.6 Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni indicate negli articoli 2403 e 2407 Codice Civile.
11.7 Ai revisori effettivi spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dal Consiglio direttivo.
11.8 Il Collegio dei Revisori vigila sull'attività svolta dagli altri organi della Fondazione e riferisce senza indugio al Sindaco di Torino e ai Fondatori Successivi le eventuali gravi irregolarità riscontrate.

Articolo 12 - Esercizio e bilancio

12.1 L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
12.2 Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale, redige il bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice civile in materia di redazione di bilancio.
12.3 Entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale, predispone il bilancio preventivo annuale e pluriennale.

Articolo 13 - Documento programmatico annuale

13.1 Entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale e dal Comitato scientifico, predispone il documento programmatico annuale relativo all'attività da svolgersi nell'esercizio successivo.

Articolo 14 - Documento programmatico-finanziario pluriennale

14.1 Il documento programmatico-finanziario pluriennale è il documento, cui deve attenersi il Presidente, che determina, per il periodo di durata in carica del Consiglio direttivo, le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento.
14.2 Il documento programmatico-finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, coadiuvato dal Segretario generale e dal Comitato scientifico, entro 90 giorni dalla sua entrata in carica, così come previsto dall'articolo 6, ed è di riferimento vincolante in occasione della redazione dei documenti di cui ai precedenti articoli 12.3 e 13.

Articolo 15 - Scioglimento

15.1 La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Codice Civile.
15.2 I Fondatori nominano un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione.
15.3 I beni che residuano al termine della liquidazione sono devoluti al Comune di Torino
15.4 In ogni caso, all'atto dello scioglimento, i beni eventualmente affidati in concessione alla Fondazione tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti.

Articolo 16 - Disposizioni finali

16.1 La Fondazione acquisisce beni, appartenenti alla categoria individuata all'articolo 2.1 e dunque aventi valore artistico o culturale o che siano comunque destinati ad accrescere le collezioni museali, secondo quanto disposto dall'articolo 1411 Codice Civile, e così a favore del Comune di Torino, il quale li concede in uso alla Fondazione. Nel caso tali beni siano di particolare valore economico, l'amministrazione comunale esprime parere preventivo sulle proposte di acquisto.
16.2 I beni, ricadenti nella categoria indicata al precedente articolo 16.1, pervenuti a titolo gratuito alla Fondazione vengono donati o comunque ceduti a titolo gratuito al Comune di Torino, il quale li concede in uso alla Fondazione.
16.3 La Fondazione si avvale dei direttori, nominati ai sensi dell'articolo 8.1, lett. f), secondo quanto previsto da apposito Regolamento predisposto, entro 120 giorni dalla costituzione della Fondazione, dal Segretario e approvato dal Presidente, previo parere del Consiglio direttivo.
16.4 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto sono richiamate le norme di legge.