Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Divisione Commercio - Settore Attività Economiche e di
ServizioSportello Unico per le Attività Produttive
n. ord. 86
2008 01094/016
OGGETTO: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE.
Proposta dell'Assessore Altamura.
Il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, attuativo della Legge
n. 59/1997 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative relative
all'insediamento delle attività produttive.
Dette funzioni sono svolte da una sola struttura - lo Sportello
Unico per le Attività Produttive - e tanto al fine di snellire
e semplificare l'esercizio dell'attività amministrativa
istruttoria ed autorizzativa, finalizzate all'attivazione degli
insediamenti produttivi.
Una delle più importanti novità introdotte dalla
normativa richiamata è costituita dall'unificazione in
un sol procedimento di tutti i procedimenti amministrativi necessari
per attivare gli insediamenti produttivi: conseguentemente anche
tutti gli atti finali delle attività istruttorie svolte
da tutti gli Enti o Settori competenti, sono contenuti in un
solo provvedimento amministrativo conclusivo.
Il fulcro di questa innovazione è costituito dall'individuazione
di un solo sportello amministrativo e di un solo responsabile
del procedimento a cui l'utente deve rivolgersi.
Il D.P.R. 447/1998 modificato dal D.P.R. 440/2000 ha anche definito
le procedure amministrative ed i tempi massimi di conclusione
del procedimento entro cui lo Sportello Unico deve portare a termine
l'attività amministrativa relativa alle istanze presentate,
pena l'applicazione degli effetti autorizzativi del silenzio
assenso.
L'ambito di operatività dello Sportello Unico finalizzato
all'unificazione e semplificazione dei procedimenti non afferisce
solo all'attività di competenza dei Settori del Comune,
bensì abbraccia anche le attività amministrative
svolte dagli altri Enti quali ASL, Vigili del Fuoco, Prefettura,
Regione, Provincia, etc., di volta in volta coinvolti nel procedimento.
A tal fine la Città di Torino, già in data 19 aprile
1999, ha sottoscritto un protocollo d'intesa con: Prefettura di
Torino, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Agenzia Regionale
per l'Ambiente, Direzione Regionale del Lavoro, Sovrintendenza
per i Beni Ambientali e Architettonici, Comando Provinciale Vigili
del Fuoco per definire un atteggiamento operativo comune nell'ambito
delle procedure finalizzate all'emanazione dell'autorizzazione
per la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi
la riattivazione e riconversione dell'attività produttiva,
l'esecuzione di opere interne dei fabbricati adibiti ad uso di
impresa.
Tale accordo si è rivelato molto utile in quanto ha permesso
di instaurare, con i suddetti Enti, dei canali di comunicazione
che permettono un'ampia collaborazione e sinergia fra gli Uffici
interessati, nell'ottica e con l'obiettivo di concludere i procedimenti
nei termini previsti dalla normativa.
La Regione Piemonte, in virtù delle funzioni di coordinamento
conferite nella materia dall'articolo 23, comma 2 del D.Lgs. 112/1998,
ha emanato degli atti di indirizzo approvati con deliberazione
della Giunta Regionale del 15 ottobre 2001 n. 29-4134, modificata
dalla deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2005 n.
64-14693 con cui si definisce l'ambito di operatività della
normativa sullo Sportello Unico e, in particolar modo, il rapporto
con le altre normative che sovente fanno parte dei procedimenti
amministrativi funzionali all'attivazione di esercizi commerciali,
quali ad esempio il Testo Unico dell'Edilizia, approvato con D.P.R.
n. 380/2001 e il Decreto Bersani approvato con D.Lgs. n. 114/1998.
Nell'atto di indirizzo citato si conferma che l'applicazione delle
procedure dello Sportello Unico riguarda i procedimenti complessi,
ovvero i casi in cui l'attività istruttoria contempli l'intervento
di diversi uffici e quindi di diversi sub-procedimenti.
Con deliberazione della Giunta Comunale 11 maggio 1999 (mecc.
9903292/64) è stato approvato il Regolamento di organizzazione
dello Sportello Unico per le Attività Produttive limitando
le competenze della struttura ai procedimenti dell'Industria ed
Artigianato con la previsione di un successivo ampliamento nell'ambito
delle procedure delle attività commerciali e dei servizi.
Successivamente, in virtù di apposite previsioni normative,
sono stati attribuiti allo Sportello Unico per le Attività
Produttive i procedimenti relativi all'installazione di antenne
elettromagnetiche per la telefonia mobile, attivazione, modifiche
o trasferimenti di medie e grandi strutture per la vendita al
dettaglio e, dal marzo 2007, le procedure relative ai distributori
di carburante.
La recente riforma per la tutela dei consumatori, la promozione
della concorrenza, lo sviluppo dell'attività economica
e la nascita di nuove imprese approvate con Legge n. 40 del 2
aprile 2007, prevede, all'articolo 10, comma 2, l'attribuzione
allo Sportello Unico della competenza in merito all'istruttoria
delle pratiche funzionali all'attivazione dell'attività
di Acconciatori ed Estetisti; inoltre lo Sportello Unico per le
Attività Produttive sarà altresì competente
per l'attività istruttoria funzionale all'attestazione
sulla regolarità igienico-sanitaria delle imprese in cui
avviene la manipolazione dei prodotti alimentari: quindi sia i
procedimenti relativi all'attivazione dell'attività di
Acconciatori ed Estetisti che quelli degli Esercizi Pubblici saranno
assoggettati alle procedure dello Sportello Unico per le Attività
Produttive.
Le procedure, stabilite con la deliberazione della Giunta Comunale
11 maggio 1999 (mecc. 9903292/64) devono quindi essere coordinate
ed aggiornate alle suddette disposizioni normative; conseguentemente
appare necessario recepire dette modifiche con un apposito regolamento
approvato dal Consiglio Comunale il cui testo è riportato
nell'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente
deliberazione.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento
è stata richiesta, in data 6 marzo 2008, prot. n. 11121,
l'espressione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali.
Con nota prot. n. 226 in data 28 marzo 2008 è stata concessa
la proroga alle Circoscrizioni 1 e 4 fino al 5 maggio 2008.
Le Circoscrizioni 1, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 hanno espresso parere
favorevole (all. 2-8 - nn. ).
Le Circoscrizioni 2, 4 e 5 non hanno espresso parere.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1. Il presente regolamento, nell'ambito della disciplina sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Torino, di cui costituisce parte integrante, definisce i criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa dello Sportello Unico per le attività produttive, eseguendo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (titolo II, capo IV) ed al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.
1. Ai fini del presente regolamento:
- per SUAP s'intende lo Sportello Unico per le Attività
Produttive ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (titolo II,
capo IV) e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 come modificato
dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440;
- per responsabile dello Sportello Unico per le Attività
Produttive s'intende il dirigente responsabile dell'unità
organizzativa individuato ai sensi di quanto previsto dallo Statuto
e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
del Comune;
- per responsabile del procedimento s'intende il responsabile
del procedimento amministrativo finalizzato all'adozione del provvedimento
finale;
- per provvedimento unico s'intende il provvedimento conclusivo
del procedimento che costituisce il titolo unico per la realizzazione
dell'intervento richiesto dall'interessato ai sensi del D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 112 (titolo II, capo IV) e del D.P.R. 20 ottobre
1998, n. 447 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.
1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è competente per i procedimenti amministrativi relativi alla localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, cessazione, riattivazione di impianti produttivi destinati ad attività nel settore artigianale, industriale, commerciale, turistico-ricettivo, impianti radioelettrici e servizi connessi, delle attività agricole, dei pubblici esercizi e degli acconciatori, estetisti, nonché per eseguire opere interne ai fabbricati adibiti ad uso delle suddette imprese.
1. Il Dirigente preposto allo Sportello Unico è responsabile
dell'attività amministrativa della struttura, della gestione
e dei relativi risultati, ed in particolare risponde nei confronti
degli organi di direzione politica:
- del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei
programmi e degli indirizzi fissati dagli organi politici;
- dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica
ed amministrativa, anche sotto l'aspetto della adeguatezza del
grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, incluse le decisioni
organizzative e di gestione del personale;
- della funzionalità della struttura organizzativa cui
è preposto e dell'impiego ottimale delle risorse finanziarie,
umane e strumentali assegnate;
- della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli
atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
- del buon andamento e dell'economicità della gestione.
2. Al Dirigente compete l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi concernenti lo Sportello Unico, compresi tutti
gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, la gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali
e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva,
per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi
definiti dagli organi politici dell'ente.
3. Il Dirigente individua, per ogni procedura di competenza dello
sportello unico, un responsabile del procedimento nel rispetto
delle disposizioni della legge quadro sul procedimento amministrativo,
coordina l'attività dei responsabili dei procedimenti,
al fine di assicurare il buon andamento delle procedure e indice
espressamente le conferenze di servizi.
4. Il Dirigente deve inoltre porre particolare cura affinché
l'attività dello Sportello Unico sia sempre improntata
ai seguenti principi:
- massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove
possibile;
- rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante
della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti
gli adempimenti non strettamente necessari;
- standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione
dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante
l'introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento dell'attività
di programmazione.
5. Il responsabile dello Sportello Unico per le attività
produttive può emanare apposite direttive onde assicurare
uniformità di indirizzo all'azione dell'ente, richiedere
prestazioni di attività collaborativa ai responsabili delle
altre strutture, nonché disporre la costituzione di gruppi
di lavoro, con le strutture interessate, per l'esame di problematiche
organizzative o procedurali di interesse comune. Qualora se ne
ravvisi l'opportunità può essere estesa la partecipazione
anche ad enti pubblici ed organismi privati interessati.
1. Fermo restando la responsabilità per l'attività
di rispettiva competenza dei soggetti referenti in altri uffici
comunali o presso altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel
procedimento conclusivo, il responsabile del procedimento segue
l'andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di
volta in volta coinvolte da un procedimento unico, in particolare:
- coordina gli atti istruttori ed i pareri tecnici delle altre
amministrazioni e degli altri uffici comunali, di volta in volta
coinvolti nel procedimento unico, interpellando direttamente,
se necessario, i singoli referenti dei procedimenti coinvolti;
- sollecita gli uffici e le amministrazioni in caso di ritardi
o di inadempimenti;
- cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo,
se necessario, le amministrazioni di volta in volta interessate;
- predispone il provvedimento conclusivo e, ove delegato, lo adotta;
- cura che siano effettuate le comunicazioni di avvio del procedimento
ai soggetti interessati;
- cura le richieste di accesso ai documenti.
1. Al fine di semplificare le procedure amministrative e ridurre
i tempi di conclusione dei procedimenti il comune favorisce la
definizione di protocolli d'intesa con gli enti esterni normalmente
competenti per i sub procedimenti e con altri comuni.
2. I settori comunali coinvolti nel procedimento definiscono apposite
procedure interne che permettano di effettuare l'attività
istruttoria di competenza nel rispetto dei termini previsti dalla
normativa nazionale e del presente regolamento.
1. Nell'ambito delle funzioni amministrative di competenza,
lo Sportello Unico esercita funzioni di carattere:
- informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese
ed all'utenza in genere;
- promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle
opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo
economico del territorio.
Le funzioni di informazione e promozione possono essere svolte
anche con apposite pubblicazioni la cui diffusione può
essere effettuata tramite le pagine web della Città e direttamente
via e-mail agli imprenditori che espressamente accettano tale
forma di informazione.
2. Il servizio di informazione alle imprese verte anche sulle
forma di agevolazioni finanziarie e tributarie previste da disposizioni
normative comunitarie, nazionali, regionali o locali; a tal fine
deve essere curata una raccolta di leggi, regolamenti, circolari,
giurisprudenza, risoluzione di quesiti, bandi, schemi di domande
e quant'altro necessario per una completa attività informativa.
3. Nell'ambito delle attività di carattere promozionale,
lo Sportello pone in essere, direttamente ed in collaborazione
con altri enti ed associazioni di categoria, tutte le iniziative,
anche per via telematica, volte a diffondere la conoscenza del
territorio e delle potenzialità economico-produttive offerte
dallo stesso.
4. Per il servizio di informazioni l'ufficio organizza appuntamenti
su prenotazione.
5. L'accesso alle informazioni pubbliche è garantita a
chiunque vi abbia interesse nel rispetto della normativa sull'accesso
ai documenti.
1. Per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa deve essere favorita e valorizzata la crescita professionale delle risorse umane assegnate allo Sportello Unico e del personale delle altre strutture che con esso interagisce.
1. I procedimenti concernenti gli impianti produttivi possono assumere la forma del procedimento semplificato (ai sensi del capo II - articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 447/1998 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440) o del procedimento mediante autocertificazione (ai sensi del capo III - articoli 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 447/1998 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440), dalla legge sul procedimento amministrativo del 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni e dalle correlative disposizioni attuative, nonché dalle specifiche normative di settore che disciplinano determinati procedimenti.
1. I procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono
attivati da parte dell'interessato con la presentazione di un'unica
domanda predisposta sull'apposita modulistica, resa disponibile
anche sul sito internet del Comune, comprensiva di tutta la documentazione
amministrativa e tecnica prevista, in quanto necessaria per l'attivazione
dei relativi sub procedimenti presso gli altri uffici comunali
e gli Enti esterni coinvolti.
2. All'atto della presentazione della pratica l'ufficio effettua
entro il terzo giorno lavorativo successivo un controllo inerente
la completezza e la coerenza della documentazione e delle certificazioni
presentate. In caso di palese e grave carenza di documentazione,
l'ufficio respinge immediatamente l'istanza, segnalando al richiedente
le carenze riscontrate. In caso di esito positivo l'ufficio protocolla
la pratica ed invia copia dell'istanza corredata dalle specifiche
documentazioni agli uffici competenti per la relativa istruttoria.
Dalla data di protocollazione decorre il termine per la conclusione
del procedimento che, deve essere comunicato al richiedente, fatto
salvo quanto previsto al successivo comma 3.
3. Delle istanze/denunce relative all'insediamento di medie o
grandi strutture di vendita, distributori di carburanti e antenne
elettromagnetiche, è data informazione pubblica tramite
affissione all'Albo Pretorio. Da tale data decorre il termine
per la conclusione del procedimento, che dovrà essere comunicato
dall'ufficio al richiedente. Con deliberazione di Giunta possono
essere definiti altri insediamenti delle cui procedure è
necessario dare informazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
4. Gli uffici competenti per l'istruttoria, qualora riscontrino
una carenza nella documentazione non rilevata nella fase di accettazione,
la segnalano allo Sportello Unico che provvede a richiedere specifica
integrazione:
- entro 3 giorni nel caso di procedimento semplificato;
- entro i termini di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, capo
III, per i procedimenti autocertificati.
5. I termini del procedimento sono sospesi sino alla presentazione
della documentazione integrativa richiesta e, qualora non venga
presentata nei termini previsti, la domanda/denuncia è
respinta. La valutazione sulla completezza della documentazione
è effettuata dall'ufficio che deve effettuare la corrispettiva
attività istruttoria. Qualora la documentazione prodotta
sia incompleta o non sufficiente per effettuare le valutazioni
istruttorie necessarie alla definizione del procedimento, i termini
continuano ad essere sospesi.
6. Quando l'istruttoria comprende l'acquisizione di autocertificazioni
prodotte dall'interessato o da altri soggetti in sua vece, gli
uffici competenti di ciascun Ente, Direzione, Settore, Servizio
o unità organizzativa provvedono ad effettuare i controlli
necessari sulle autocertificazioni nelle rispettive materie, secondo
criteri e modalità prefissati. La falsità delle
stesse, oltre a comportare responsabilità penali personali,
rappresenta causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione finale,
ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 articolo 75.
7. I controlli sulla veridicità delle suddette autocertificazioni
può essere effettuato anche a campione e in tutti i casi
in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni.
1. Salvo diversa disposizione normativa, non sono soggette alle disposizioni dello sportello unico le procedure relative all'insediamento di esercizi commerciali o di servizio per la cui attivazione è necessario presentare una comunicazione o una denuncia di inizio attività che non sottendono l'attivazione di sub procedimenti connessi e funzionali all'attivazione dell'esercizio.
1. Per i procedimenti attivati allo sportello unico, gli interessati
devono corrispondere le spese per i diritti di istruttoria richiesti
da altri enti statali, regionali, provinciali, coinvolti nel procedimento
nella misura stabilita dagli stessi.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 e quanto previsto per
i diritti di istruttoria relativi ai sub procedimenti di competenza
di altri settori o servizi del Comune, per le pratiche presentate
allo sportello unico sono dovuti i seguenti diritti di istruttoria:
- attivazione di medie strutture di vendita o pareri preventivi
scritti: Euro 100,00;
- attivazione di grandi strutture di vendita o pareri preventivi
scritti: Euro 150,00;
- attivazione di esercizi pubblici per la somministrazione di
alimenti e bevande: Euro 40,00;
- attivazione di esercizi di acconciatore e/o estetista diritti
di istruttoria: Euro 40,00;
- attivazione e/o installazione di ripetitori - antenne elettromagnetiche:
sono dovuti i diritti di istruttoria nella misura definita dagli
atti normativi della Regione a partire dalla data di entrata in
vigore degli stessi;
- attivazione, trasferimenti, modifiche di impianti di carburante
diritti di istruttoria: Euro 150,00;
- altri procedimenti amministrativi attribuiti dalla legge o da
altre fonti normative alla competenza dello sportello unico: Euro
20,00.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale i diritti di istruttoria
di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), f) e g) possono essere
modificati in seguito all'aumento dei costi di gestione dovuti
alla variazione dell'attività amministrativa svolta dagli
uffici o delle risorse tecniche impiegate.
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le attività produttive, alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R. 445/2000 e al Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il provvedimento di organizzazione dello sportello unico per le attività produttive approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 maggio 1999 (mecc. 9903292/64) esecutiva dal 1° giugno 1999.