Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

Direzione Edilizia Privata  

n. ord. 11

2008 01043/038

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1 FEBBRAIO 2010

 

(proposta dalla G.C. 10 giugno 2008)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

CALGARO Marco

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

FURNARI Raffaella

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

MORETTI Gabriele

 

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 42 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CANTORE Daniele - GALLO Stefano - GOFFI Alberto - LAVOLTA Enzo - LOSPINUSO Rocco - MAURO Massimo - SCANDEREBECH Federica - VENTRIGLIA Ferdinando.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA  

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.

 

       Proposta dell'Assessore Viano, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta. 

 

       Dopo una prima fase di applicazione del Regolamento Comunale n. 314 in materia di disciplina del contributo di costruzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 febbraio 2006, si è riscontrata la necessità di prevedere delle specifiche in relazione ad alcune destinazioni d'uso e attività per la loro natura appartenenti a gruppi di funzioni elencate nell'articolo 3 "Destinazioni d'uso"delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) di P.R.G., ed in particolare relativamente alle attività produttive e alle attività di servizio privato.

       Nel contempo si ritiene opportuno precisare/chiarire la modalità di calcolo degli oneri nel caso di mutamenti di destinazioni d'uso previsti negli articoli 7 e 8 del sopraccitato Regolamento.

       L'articolo 3 delle N.U.E.A. di P.R.G. "Destinazioni d'uso"comma 6 "Attività produttive"punto A1) riporta quanto segue: "artigianato di servizio, attività industriali e artigianato di produzione compresa la produzione e la fornitura di servizi tecnici, informatici e di telecomunicazione"; l'insieme delle suddette attività non è di tipo omogeneo in quanto comprende sia le attività produttive e artigianali di tipo tradizionale (laboratorio artigianale, fabbriche di tipo manifatturiero, industrie varie) sia quelle con tipologia di produzione di servizi vari (servizi tecnici, informatici ecc?). Queste ultime, sviluppatesi negli ultimi anni, richiedono sempre spazi minori e si configurano come attività dirette all'offerta e alla promozione di servizi specifici.

       Si rileva che il riferimento alla produzione e fornitura di servizi tecnici, informatici e di telecomunicazione è stata introdotta dalla variante n. 37 al P.R.G. approvata dal Consiglio Comunale in data 25 marzo 2002, in adeguamento allo sviluppo di nuove attività, assimilate ad attività produttive seppur con prevalente carattere innovativo, che non trovano piena collocazione all'interno del comparto delle attività commerciali.

       In questa ottica la Giunta Comunale in data 9 marzo 2006 ha proposto al Consiglio Comunale la deliberazione (il cui iter di approvazione è in corso) avente per oggetto "Variante Parziale n. 115 al P.R.G., ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della L.U.R, concernente la modifica delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione inerenti le aree per insediamenti produttivi (aree normative IN, M2 ed MP). Adozione."(mecc. 2006 01876/009); tale proposta di variante interviene sul tessuto consolidato a destinazione produttiva, proponendo modifiche alle N.U.E.A. (nelle aree IN, M2, MP e nelle Z.U.T).

       Le modifiche e integrazioni proposte introducono alcuni adeguamenti con le seguenti finalità:

-      ridurre l'indice di edificazione applicato alle aree con destinazione produttiva consolidata (aree normative M2, MP, IN), per migliorare la sostenibilità insediativa;

-      differenziare la disciplina urbanistica in rapporto alle due distinte tipologie d'intervento a destinazione produttiva riconoscibili: la tipologia prevalentemente monopiano a carattere manifatturiero cd. "produttivo tradizionale"e la tipologia pluripiano ad alta densità per il produttivo evoluto e/o immateriale cd. "produttivo avanzato"(nelle aree normative di cui sopra e nelle Z.U.T.).

       Alla luce di queste previsioni emerge l'ulteriore esigenza di intervenire sulle disposizioni del Regolamento in materia di disciplina del contributo di costruzione relativamente alle stesse attività produttive, per le quali è prevista l'applicazione in modo quasi indifferenziato del contributo sulla base delle tabelle B e C allegate allo stesso Regolamento e ormai non coerente con l'evoluzione delle attività del comparto. Pertanto ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione, le attività produttive di tipo avanzato, consistenti in attività di produzione di beni immateriali come i servizi tecnici, informatici e di telecomunicazione, di tipo innovativo più affini al terziario/commerciale  che al produttivo tradizionale, dovrebbero essere classificate in modo più adeguato.

       Atteso che la Variante n. 115 al P.R.G. individua parametri urbanistici intermedi tra quelli degli insediamenti produttivi tradizionali e quelli degli insediamenti di tipo terziario in genere e che per le attività di tipo terziario generico il contributo per oneri di urbanizzazione è calcolato con riferimento alle destinazioni d'uso commerciale, si ritiene coerente e corretto applicare agli interventi  per attività produttive di tipo avanzato i valori tabellari relativi agli interventi per attività commerciali ridotti del 30%. La suddetta valorizzazione tiene conto della netta prevalenza del carattere terziario/commerciale di dette attività rispetto a quello di produzione vera e propria, pur riconoscendone un peso urbanistico inferiore rispetto alle attività commerciali pure.

       Si ritiene inoltre necessario inserire all'articolo 13 del Regolamento Comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione, relativo agli interventi per attività commerciali, l'espresso riferimento anche alle attività private di produzione di servizi non convenzionate con enti pubblici.

       Nel contempo è emersa l'esigenza di adeguare l'articolato del suddetto Regolamento relativo ai mutamenti di destinazione d'uso, che in particolare all'articolo7 prevede l'applicazione dei coefficienti riduttivi di cui alla tabella "C"regionale esclusivamente alle nuove destinazioni d'uso. A tal fine si ritiene opportuno proporre l'applicazione dei valori tabellari relativi agli interventi di ristrutturazione o di riordino per entrambe le destinazioni d'uso, in quanto maggiormente rappresentativo della variazione del carico urbanistico generato dal mutamento di destinazione.

       Si dà atto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento, tale proposta di deliberazione, ravvisandosi carenza diretta di interesse circoscrizionale, non viene trasmessa alle Circoscrizioni per l'acquisizione del parere. 

       Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

       Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

       Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

       favorevole sulla regolarità tecnica;

       favorevole sulla regolarità contabile;

       Con voti unanimi, espressi in forma palese;     

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano e come da allegato testo coordinato (all. 1 bis - n.          ):

1)     di approvare l'introduzione nel Regolamento in materia di disciplina del contributo di costruzione dell'articolo 12 bis "interventi per attività produttive di tipo avanzato"e al comma 1 dell'articolo 12 l'integrazione: "fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 12 bis"dopo le parole: "? tabelle B e C";

2)     di approvare la modifica all'articolo 7 dello stesso Regolamento, consistente nella sostituzione dell'ultimo periodo del comma 1: "con l'applicazione dei coefficienti riduttivi di cui alla tabella "C"regionale con riferimento ai valori tabellari relativi alla nuova destinazione d'uso" con il periodo: "con l'applicazione dei parametri relativi ad interventi di ristrutturazione o di riordino di cui alla tabella "C" regionale, ai valori tabellari di entrambe le destinazioni d'uso";

3)     di approvare la modifica all'articolo 8 comma 1 dello stesso Regolamento consistente nella sostituzione del periodo: "e la corresponsione ? la nuova destinazione" con il seguente periodo: "con applicazione dei parametri relativi ad interventi di ristrutturazione o di riordino, di cui alla tabella "C" regionale, ai valori tabellari di entrambe le destinazioni d?uso, più";

3 bis)       di approvare l'introduzione all'articolo 8 dello stesso Regolamento del seguente comma:

"3.    Si richiamano infine le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia)";

4)     di approvare all'articolo 13 comma 2 dello stesso Regolamento, dopo le parole "?. limitatamente a quelle sotto la lettera A2" l'integrazione: "e le attività di servizi privati non convenzionate con enti pubblici";

5)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

ALL'EDILIZIA PRIVATA

E AL PATRIMONIO

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE

DIVISIONE URBANISTICA

ED EDILIZIA PRIVATA

F.to Virano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

  

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Non partecipano al voto i Consiglieri Angeleri Antonello, Galasso Ennio Lucio, Ravello Roberto Sergio e Salti Tiziana.

 

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Carossa Mario, Coppola Michele, Cuntrò Gioacchino, Ferrante Antonio, Furnari Raffaella, Ghiglia Agostino, Lonero Giuseppe e Tronzano Andrea.

 

Esprimono voto favorevole, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe ed al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Calgaro Marco, Cassano Luca, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cutuli Salvatore, Ferraris Giovanni Maria, Gallo Domenico, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.

 

Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:

 

                                                                                                                                     PRESENTI E VOTANTI           30

                                                                                                                                     VOTI FAVOREVOLI               30

                                                                                                                                     VOTI CONTRARI                    /

Per l'esito della votazione che precede il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Non partecipano al voto i Consiglieri Angeleri Antonello, Galasso Ennio Lucio, Ravello Roberto Sergio e Salti Tiziana.

 

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Carossa Mario, Coppola Michele, Cuntrò Gioacchino, Ferrante Antonio, Furnari Raffaella, Ghiglia Agostino, Lonero Giuseppe e Tronzano Andrea.

 

Esprimono voto favorevole, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe ed al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Calgaro Marco, Cassano Luca, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cutuli Salvatore, Ferraris Giovanni Maria, Gallo Domenico, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:

 

                                                                                                                                     PRESENTI E VOTANTI           30

                                                                                                                                     VOTI FAVOREVOLI               30

                                                                                                                                     VOTI CONTRARI                    /

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Repice

IL PRESIDENTE

Castronovo

 

 


Allegato 1 bis

 

Articolo 7 - Mutamento della destinazione d'uso in assenza di opere edilizie

1.     Il mutamento della destinazione d'uso che comporta il passaggio dell'immobile dall'una all'altra delle categorie elencate nella Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, articolo 8, è oneroso e, in assenza di opere edilizie, determina la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione pari alla differenza tra il contributo dovuto per la nuova destinazione d'uso e quello dovuto per la legittima destinazione in atto, con applicazione dei parametri relativi ad interventi di ristrutturazione o di riordino, cui alla tabella "C" regionale, ai valori tabellari di entrambe le destinazione d'uso.

(omissis)

 

Articolo 8 - Mutamento della destinazione d'uso in presenza di opere edilizie

1.     Gli interventi di ristrutturazione od ampliamento con mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, onerosa ai sensi del precedente articolo 7, comma 1, comportano la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione pari alla differenza tra il contributo dovuto per la nuova destinazione d'uso e quello dovuto per la legittima destinazione in atto, con applicazione dei parametri relativi ad interventi di ristrutturazione o di riordino, di cui alla tabella "C" regionale, ai valori tabellari di entrambe le destinazione d'uso, più la corresponsione del contributo dovuto per la ristrutturazione o l'ampliamento considerando la nuova destinazione.

(omissis)

3.     Si richiamano infine le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia).

 

Articolo 12 - Interventi per attività produttive

1.     Il contributo per gli interventi per attività produttive, artigianali e industriali, è calcolato sulla base delle allegate tabelle B e C, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 12 bis.

(omissis)

 

Articolo 12 bis - Interventi per attività produttive di tipo avanzato

1. Sono considerati interventi per attività produttive di tipo avanzato, ai fini del presente regolamento, le attività di produzione e fornitura di servizi tecnici, informatici e di telecomunicazione, indicate nelle N.U.E.A. del P.R.G., all'articolo 3, con la dizione Attività produttive (3) sotto la lettera A1.

Il contributo per tale tipo di attività è calcolato sulla base delle aliquote relative alle attività commerciali di cui alle allegate tabelle A e C, con l'applicazione di un coefficiente riduttivo pari a 0,7.

 

Articolo 13 - Interventi per attività commerciali

(omissis)

2.     Sono considerati interventi per attività commerciali ai fini del presente regolamento quelli corrispondenti alle destinazioni d'uso indicate nelle N.U.E.A. del P.R.G., all'articolo 3, con la dizione Attività commerciali (4), con la dizione Attività terziarie (5) limitatamente a quelle sotto la lettera A2 e le attività di servizi privati non convenzionate con enti pubblici.