Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali

Settore Attività Economiche e di Servizio

Sportello Unico per le Attività Produttive 

       n. ord. 30

2008 00988/016

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 FEBBRAIO 2009

(proposta dalla G.C. 2 dicembre 2008)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

 

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MINA Alberto

MORETTI Gabriele

 

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 45 presenti, nonché gli Assessori: BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - LEVI Marta - SARAGNESE Luigi - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CAROSSA Mario - CUGUSI Vincenzo - GHIGLIA Agostino - GOFFI Alberto - SILVESTRINI Maria Teresa.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI.

          Proposta dell'Assessore Altamura 

 

          In data 5 gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

          L'articolo 8 della suddetta Legge Regionale 38/2006 prevede l'adozione da parte della Giunta Regionale di indirizzi per la predisposizione, da parte dei Comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività.

          In base all'articolo 9 della predetta Legge Regionale 38/2006 il Comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le domande in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.

          In particolare il Comune stabilisce il termine, comunque non superiore a sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e della Legge Regionale 4 luglio 2005 n. 7.

          Il Comune può stabilire i casi in cui, per questioni legate alle scelte di programmazione in sede locale, l'autorizzazione per il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico è sostituita da DIA, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della stessa Legge Regionale 38/2006.

          Gli elementi di maggior rilievo riguardanti l'esercizio dell'attività, nuovi rispetto alla previgente disciplina in materia di rilascio di autorizzazioni di esercizio pubblico, sono:

-        la previsione di un'unica tipologia di attività;

-        nuovi requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività.

          A seguito del cambio del quadro normativo è necessario provvedere all'emanazione del regolamento comunale in attuazione della Legge Regionale 38/2006.

          Il regolamento è in particolare necessario all'individuazione delle disposizioni sui  procedimenti e nello specifico:

-        il subingresso;

-        le modifiche societarie;

-        la reintestazione;

-        suddivisione delle procedure assoggettate all'istituto della denuncia di inizio attività e quelle soggette al silenzio assenso;

-        le autorizzazioni temporanee;

-        la specificazione delle attività di intrattenimento e svago che possono essere svolte all'interno degli esercizi.

          Gli aspetti sopra elencati sono stati disciplinati nel regolamento sulla base dei criteri di semplificazione dell'attività amministrativa come previsti dalla Legge Quadro sull'attività amministrativa 241/1990 e s.m.i..

          Inoltre si consolida l'unificazione dei procedimenti relativi agli aspetti igienico-sanitari  con quelli relativi all'aspetto propriamente amministrativo-commerciale impostando, non solo di fatto ma anche di diritto, una procedura tipica di sportello unico che permetterà di porre in essere le finalità di semplificazione del procedimento che sono alla base della normativa dello sportello unico.

          Merita particolare rilevanza l'elencazione delle fattispecie o circostanze in presenza delle quali un'attività di somministrazione svolta all'interno del circolo privato assume i connotati dell'attività rivolta al pubblico e pertanto assoggettabile alla normativa di settore.

          Nello specifico l'articolo 18 prevede il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata dai circoli privati che presentano almeno uno dei seguenti elementi:

a)       pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;

b)      pubblicità dell'attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;

c)       strutturazione del locale in cui si svolge l'attività tale da apparire prevalente la destinazione dell'esercizio ad un'attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande data la presenza di specifiche attrezzature quali, tra l'altro, cucine per la cottura di cibi nonché di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di trattenimento e similari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la distribuzione di drink card, obbligatorietà della consumazione, assenza di qualsiasi attività sociale;

d)      rilevante numero di persone che accedono ai locali del circolo rispetto alle specifiche finalità istituzionali e comunque in numero superiore ai limiti fissati, per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, dal Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;

e)       ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via.

          Infine con deliberazione del 21 marzo 2006 (mecc. 2006 02230/016) e successiva modifica del 16 ottobre 2007 (mecc. 2007 00772/016) la Giunta Comunale ha stabilito che l'assegnazione delle autorizzazioni  per l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande soggette a contingenti numerici, è effettuata mediante una procedura di evidenza pubblica, che prevede come metodo di assegnazione quello del sorteggio pubblico, effettuato tra tutte le istanze presentate.

          Ai sensi degli articoli  43 e 44 del Regolamento Comunale per il Decentramento è stata richiesta, in data 17 dicembre  2009, n. prot. 53368, l'espressione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali.

          Le Circoscrizioni 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 hanno espresso parere favorevole (all. 2 - 11 - nn.                                                            ).

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)      di approvare il regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici allegato quale parte integrante alla presente deliberazione (all. 1 n. -              ).

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti e indiretti sul bilancio;

2)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.   

 

L'ASSESSORE AL COMMERCIO

(F.to Altamura)

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto.

 

IL DIRIGENTE SETTORE

ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

(F.to Pizzichetta)       

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                                  

         Repice                                                                                                           

IL PRESIDENTE

Castronovo

 

 


REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

 

 

INDICE

 

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto dell'attività

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Attività escluse

Articolo 4 - Requisiti soggettivi di accesso all'attività

Articolo 5 - Delegato

Articolo 6 - Tipologie degli esercizi

Articolo 7 - Programmazione delle attività di somministrazione

Articolo 8 - Attività accessorie

Articolo 9 - Attività non soggette a programmazione

Articolo 10 - Autorizzazioni temporanee

Articolo 11 - Validità delle autorizzazioni

 

Titolo II - Disposizioni sul procedimento

Articolo 12 - Procedimento per le autorizzazioni

Articolo 13 - Procedimento per le dichiarazioni di inizio attività

Articolo 14 - Modifiche societarie

Articolo 15 - Subingresso

Articolo 16 - Reintestazione

Articolo 17 - Modifica della superficie di somministrazione o della tipologia igienico-sanitaria dell'attività

Articolo 18 - Autorizzazione amministrativa

Articolo 19 - Modulistica e allegati

Articolo 20 - Diritti di istruttoria

 

Titolo III - Orari e prezzi

Articolo 21 - Orari

Articolo 22 - Prezzi

 

Titolo IV - Sospensione e revoca

Articolo 23 - Sospensione volontaria dell'attività

Articolo 24 - Sospensione dell'attività per carenza dei requisiti di sorvegliabilità

Articolo 25 - Decadenza dal diritto allo svolgimento dell'attività e revoca dell'autorizzazione

 

Titolo V - Norme transitorie

Articolo 26 - Rilascio di autorizzazioni prima dell'adozione dei nuovi criteri regionali


Articolo 27 - Modifiche dei procedimenti.

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1 - Oggetto dell'attività

1.       Il presente regolamento, in esecuzione delle vigenti disposizioni regionali approvate con Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i., disciplina i procedimenti amministrativi dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande svolte nel Comune di Torino.

2.       Nel rispetto delle norme generali che disciplinano la materia, nonché delle funzioni previste dallo Statuto della Città di Torino, il presente regolamento detta le norme per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei pubblici esercizi nel Comune di Torino.

 

Articolo 2 - Definizioni

1.       Ai fini della presente regolamentazione si intende:

a)       per "somministrazione di alimenti e bevande": la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a determinate cerchie di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;

b)       per "servizio assistito": la preparazione di cibi e/o bevande ed il servizio effettuato dal titolare o dai suoi dipendenti agli avventori al banco, al tavolo ovvero la predisposizione dei locali per il servizio "self-service" mediante tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali dell'esercizio pubblico quali tavoli, sedie, le stoviglie non a perdere;

c)       per "locali attrezzati": quelli in cui sono presenti impianti o attrezzature che consentono agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti somministrati, con esclusione dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi;

d)       per "somministrazione al domicilio del consumatore": l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari ed alle persone da lui invitate. Per domicilio del consumatore s'intende il locale in cui il consumatore si trovi occasionalmente per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie, oltre che la propria privata dimora;

e)       per "attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago": l'attività di somministrazione funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale che pertanto svolge un ruolo di natura accessoria rispetto all'attività prevalente;

f)       per "mensa aziendale": uno o più locali ubicati all'interno dell'impresa, destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione, aperti solo ai dipendenti ed a coloro che si trovano nell'impresa stessa o nell'ente per motivi di lavoro. La mensa interna può essere convenzionata con altre imprese. Il gestore della mensa aziendale può somministrare esclusivamente agli avventori in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese convenzionate;

g)       per "mensa interaziendale": una struttura comune a più imprese, tra loro a tal fine convenzionate, destinata esclusivamente a svolgere l'attività di somministrazione nei confronti dei dipendenti e di coloro che si trovano nelle imprese per motivi di lavoro. Detta struttura deve risultare priva di qualsiasi elemento tipico degli esercizi di somministrazione rivolti ad un pubblico indifferenziato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutti gli elementi tipici dell'attività di somministrazione quali: insegne luminose e non, cartelli riportanti il menù, posti all'esterno della struttura, ?). Il gestore della mensa interaziendale può somministrare esclusivamente agli avventori in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese convenzionate;

h)       per "mensa scolastica": uno o più locali ubicati all'interno di istituti scolastici, asili nido, scuole materne, pubblici e privati, aperti solo a coloro che si trovano nell'istituto per motivi di lavoro e di studio ovvero di assistenza all'infanzia;

i)        per "associazioni e circoli privati": le associazioni esercenti la somministrazione presso la sede in cui viene svolta l'attività istituzionale ed in locali in cui l'accesso è riservato ai rispettivi associati;

j)        per "superficie di somministrazione": l'area privata a disposizione dell'operatore, attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione;

k)       per "locale di somministrazione": il locale delimitato da pareti fisse continue non comunicante con altri esercizi;

l)        per "requisiti di sorvegliabilità": i requisiti stabiliti con Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564 modificato dal Decreto Ministeriale 5 agosto 1994 n. 534.

 

Articolo 3 - Attività escluse

1.       Il presente regolamento non si applica:

a)       alla somministrazione effettuata in forma occasionale e gratuita, ovvero per l'assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10 (Autorizzazioni temporanee);

b)       attività di somministrazione effettuata negli agriturismo, disciplinata dalla Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 38 (Disciplina dell'Agriturismo);

c)       attività di somministrazione effettuata nei complessi ricettivi alberghieri, disciplinata dalla Legge Regionale 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) qualora svolta dal titolare dell'esercizio;

d)       attività di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive extralberghiere, disciplinata dalla Legge Regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) qualora svolta dal titolare dell'esercizio;

e)       attività di somministrazione effettuata da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica disciplinata dalla Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte) e dalle disposizioni regionali di attuazione;

f)       attività di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici, effettuata anche in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, disciplinata dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), purché non attrezzato per il consumo sul posto dei prodotti posti in vendita. Tale attività deve seguire gli orari di apertura propri dell'esercizio cui sono annessi e non possono vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2.       Non rientra nell'ambito di applicazione del presente Regolamento il consumo immediato dei prodotti alimentari effettuato negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari e nelle attività artigiane di produzione pane per la vendita di prodotti di propria produzione a condizione che vengano utilizzati esclusivamente i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito e di somministrazione. (1)

3.       Gli arredi e le attrezzature dell'azienda utilizzati per l'attività di cui al comma 2 non possono essere costituiti dalle strutture e dalle attrezzature tipiche delle attività di somministrazione, fra i quali, a titolo esemplificativo, tavoli, sedie, macchine per il caffè/cappuccino, stoviglie non a perdere, ecc..

 

(1) vedi articolo 3 comma 1 lettera f) bis e articolo 4 comma 2bis della Legge 248/2006.

 

Articolo 4 - Requisiti soggettivi di accesso all'attività

1.       I requisiti morali e professionali necessari per esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono stabiliti dagli articoli 4 e 5 della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i..

2.       I cittadini dei Paesi dell'Unione Europea e non europei devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i. e dal Decreto Legislativo 20 settembre 2002, n. 229.

 

Articolo 5 - Delegato

1.       Le società, associazioni od organismi collettivi titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, qualora il rispettivo legale rappresentante non sia in possesso dei requisiti professionali, devono designare un altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 38/2006 e s.m.i., quale "delegato" allo svolgimento dell'attività.

2.       In caso di associazione in partecipazione, come disciplinata dall'articolo 2549 Codice Civile, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 38/2006 è soddisfatto anche nel caso risulti in capo all'associato, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 3.

3.       Qualora un'impresa sia titolare di più esercizi deve nominare per ognuno di essi un soggetto in possesso dei requisiti professionali le cui generalità devono essere indicate dal Comune nell'autorizzazione/denuncia di inizio attività.

4.       Qualora venga revocato o cessi l'incarico del delegato, l'esercente deve provvedere alla nomina del nuovo delegato.

5.       La nomina o la cessazione del delegato devono essere comunicate al competente Settore Comunale a cura del legale rappresentante. Detta comunicazione deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico.

6.       Per le attività di catering e le attività di distribuzione pasti svolte nelle mense scolastiche, aziendali e similari, la presenza del delegato è necessaria nei locali ove avviene la preparazione degli stessi.

 

Articolo 6 - Tipologie degli esercizi

1.       Gli atti autorizzativi rilasciati in base alla Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 sono formulati riportando la dicitura "somministrazione di alimenti e bevande", intendendosi comprese anche le bevande di qualsiasi gradazione alcolica.

2.       I titolari di autorizzazione di tipo a), b) o d) rilasciata ai sensi della Legge 287/1991 possono estendere la propria attività senza necessità di convertire i titoli autorizzativi, a condizione che gli aspetti igienico-sanitari siano preventivamente conformati alle prescrizioni della vigente normativa applicabile in materia.

3.       A partire dal 5 maggio 2007 i titolari di due autorizzazioni riferite allo stesso locale ovvero di autorizzazione unica riportante più tipologie in base alla Legge 287/1991 che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 27 comma 3 della Legge Regionale 38/2006, sono decaduti dal diritto di trasferire in un'altra sede o di cedere a terzi separatamente i rami d'azienda.

4.       I titolari di pubblici esercizi di somministrazione, autorizzati ai sensi della Legge 287/1991, hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'attività effettivamente svolta nei limiti sanciti dalle norme igienico-sanitarie entro il 31 gennaio 2010.

5.       In caso di subingresso, il subentrante deve comunicare la tipologia igienico-sanitaria a cui è riconducibile l'attività posta in essere.

 

Articolo 7 - Programmazione delle attività di somministrazione

1.       La programmazione degli insediamenti delle attività di somministrazione è effettuata nel rispetto delle disposizioni regionali.

2.       L'atto di programmazione è approvato mediante apposita delibera della Giunta Comunale, sentite le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.

3.       Non è assoggettato alla sussistenza di contingente numerico il rilascio di:

a)       nei centri commerciali: numero una autorizzazione ogni 4.000 metri quadri di area di vendita;

b)       per ogni albergo a 3, 4 e 5 stelle: numero una autorizzazione;

c)       nelle sale cinematografiche con esclusione delle multisala ubicate all'interno di centri/piattaforme commerciali e/o polifunzionali: numero una autorizzazione;

d)       nei complessi museali: numero una autorizzazione;

e)       autorizzazioni in riferimento a specifici progetti finalizzati al perseguimento dei pubblici interessi generali di riqualificazione urbana e di politica sociale del lavoro per la formazione di giovani imprenditori, approvati dalla Giunta Comunale, previo parere delle associazioni di categoria;

f)       le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione nelle aree di trasformazione urbana in base a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale del 14 giugno 2005 (mecc. 2005 04421/122), e nei centri polifunzionali in base a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale del 19 aprile 2006 (mecc. 2006 03250/016).

4.       Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente punto 3 non sono trasferibili in altra sede.

 

Articolo 8 - Attività accessorie

1.       Le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di trattenimenti di cui all'articolo 15 comma 1 della Legge Regionale 38/2006.

2.       Le attività accessorie di cui al precedente punto 1 sono ammesse a condizione che:

-        l'ingresso al locale sia libero e gratuito;

-        l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione;

-        nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo quali pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.;

-        il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati;

-        venga rispettata la normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.

3.       In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al precedente punto 2 è necessario essere in possesso della Licenza di Pubblica Sicurezza prevista dagli articoli 68 e seguenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

4.       L'esercizio delle attività accessorie deve avvenire nell'orario di apertura della prevalente attività di somministrazione e nel rispetto delle fasce orarie stabilite con ordinanza del Sindaco, previo parere delle Associazioni di Categoria e decadono nel caso di cessazione dell'attività prevalente.

 

Articolo 9 - Attività non soggette a programmazione

1.       Non sono soggette a programmazione comunale le attività di somministrazione esercitate:

a)       negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima è prevalente rispetto a quella di somministrazione. L'attività si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

b)       negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c)       negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;

d)       negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti;

e)       al domicilio del consumatore;

f)       nelle mense aziendali, interaziendali, a favore dei lavoratori dell'azienda;

g)       nei circoli e associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, di cui all'articolo 2 del D.P.R. 235/2001;

h)       in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture di accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;

i)        all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;

j)        negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente all'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;

k)       negli altri casi disposti dalla Giunta Regionale di cui all'articolo 8 comma 6 lettera k) della Legge Regionale 38/2006.

2.       Salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e dall'articolo 21, comma 2, le disposizioni in materia di orari previste dall'articolo 21 non si applicano alle attività di somministrazione di cui al comma 1 del presente articolo.

3.       Le attività di cui al comma 1 del presente articolo non sono trasferibili al di fuori dei locali in cui sono autorizzati.

 

Articolo 10 - Autorizzazioni temporanee

1.       Per manifestazioni ed eventi si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano nel perimetro urbano della città.

2.       Qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la presenza di attività di somministrazione di prodotti alimentari al solo fine di garantire il servizio di approvvigionamento/somministrazione di prodotti alimentari ai partecipanti all'evento, l'esercizio dell'attività è subordinato al preventivo rilascio di apposita autorizzazione. Il richiedente o il delegato appositamente designato a seguire l'attività di somministrazione deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al precedente articolo 4 del presente Regolamento.

3.       L'attività di somministrazione effettuata nell'ambito di fiere o altri eventi che hanno lo scopo di promuovere prodotti enogastronomici è disciplinata dalla specifica normativa di settore relativa alle manifestazioni fieristiche. L'attività di somministrazione deve comunque essere svolta nel rispetto della normativa igienico-sanitaria.

4.       Non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume durante l'esercizio temporaneo dell'attività di cui al presente articolo.

5.       L'attività di somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse.

6.       L'esercizio dell'attività di somministrazione deve essere effettuato nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in base ai requisiti ed alle procedure stabilite dalla vigente normativa.

7.       Per l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea svolto da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione, le disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 38/2006 non si applicano.

 

Articolo 11 - Validità delle autorizzazioni

1.       Le autorizzazioni e le dichiarazioni d'inizio attività si riferiscono esclusivamente ai locali e/o aree in esse indicati e sono condizionate al permanere dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività da parte del titolare.

2.       Le autorizzazioni e le dichiarazioni d'inizio attività hanno validità permanente, fatto salvo quanto stabilito dai precedenti articoli 6, 7 e 9 e successivi articoli 15 e 16 del presente regolamento in merito alla decadenza e trasferibilità degli esercizi.

3.       La validità delle autorizzazioni temporanee è limitata alla durata della manifestazione cui sono collegate.

 

 

 

TITOLO II - DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO

 

Articolo 12 - Procedimento per le autorizzazioni

1.       L'assegnazione delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione, ovvero per il trasferimento da una zona all'altra della Città, avviene a seguito di emissione di apposito bando pubblico.

2.       L'avviso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni di cui al precedente comma 1 è approvato con apposito atto dirigenziale, pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet della Città.

3.       I criteri di priorità nell'assegnazione delle autorizzazioni sono stabiliti dalle deliberazioni della Giunta Municipale del 21 marzo 2006 (mecc. 2006 02230/016) e del 16 ottobre 2007 (mecc. 2007 06772/016).

4.       Le autorizzazioni assegnate con modalità e procedure diverse da quelle indicate ai commi precedenti, devono essere richieste utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla Città di Torino, pubblicati sul sito internet ed altresì disponibili presso l'ufficio informazioni del competente Settore, firmate dalla persona fisica legittimata o avente titolo a richiedere l'autorizzazione e devono essere corredate della documentazione e, ove previsto, dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà attestante il possesso:

a)       dei requisiti morali e professionali di cui al precedente articolo 4 - Requisiti di accesso all'attività;

b)       dei requisiti di idoneità dei locali rispetto alle norme edilizie, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza e di sorvegliabilità. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 comma 3 della Legge Regionale 38/2006 ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione.

5.       A seguito della presentazione della domanda, è consegnata ricevuta di presentazione con la quale viene data comunicazione dell'avvio del procedimento indicando: l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, il settore e la persona responsabile del procedimento, nonché l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

6.       I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di ricezione della domanda al competente Ufficio del Comune.

7.       Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda stessa, fissando un termine decorso il quale, qualora l'integrazione richiesta non sia pervenuta, la domanda è archiviata.

8.       La domanda è irricevibile quando non è sottoscritta, non sono indicate le generalità del richiedente e quando non è indicato il possesso dei necessari requisiti morali e/o professionali. In tale caso la domanda è archiviata ed è sanabile solo con la presentazione di un'altra domanda.

9.       Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli. In tale caso il termine stabilito per la conclusione del procedimento inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.

10.     Qualora l'interessato non provveda entro il termine fissato, l'istanza sarà archiviata.

11.     In caso di esito favorevole, il Comune rilascia l'autorizzazione amministrativa e la consegna della stessa è subordinata alla sussistenza dei necessari requisiti igienico-sanitari attestati in base alle procedure previste dalla normativa vigente.

12.     Gli estremi dell'autorizzazione sono comunicati al Prefetto e al Questore.

 

Articolo 13 - Procedimento per le dichiarazioni d'inizio attività

1.       La presentazione al Comune della dichiarazione/denuncia di inizio attività abilita l'esercente, sussistendone i presupposti ed i requisiti, ad intraprendere l'attività, fatto salvo il rispetto dei termini procedimentali previsto da altre disposizioni che disciplinano la materia.

2.       I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di ricezione della denuncia al competente ufficio del Comune.

3.       Qualora la dichiarazione non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento richiede l'integrazione della documentazione mancante o la relativa regolarizzazione, fissando il termine per la presentazione. Qualora l'interessato non provveda entro il termine fissato, è disposta l'interruzione dell'attività.

4.       La dichiarazione è irricevibile quando non è sottoscritta, non sono indicate le generalità del richiedente e quando non è indicato il possesso dei necessari requisiti morali e/o professionali. La dichiarazione in tal caso è archiviata ed è sanabile solo con la presentazione di un'altra denuncia.

5.       Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede a richiederli. Il termine di sessanta giorni di cui al successivo comma 6 inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.

6.       Il responsabile del procedimento in base alle previste procedure di controllo, verifica la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione regolare e completa anche degli eventuali documenti richiesti ai sensi del precedente comma 3.

7.       Nel caso in cui la verifica di cui al comma 6 dia esito negativo, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato ed è disposta l'interruzione dell'attività nel rispetto delle procedure previste dalla Legge 241/1990 e s.m.i., fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'articolo 489 Codice Penale.

 

Articolo 14 - Modifiche societarie

1.       La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini il subingresso sono soggetti a comunicazione da presentare al Comune.

2.       Qualora, in caso di modifica societaria, si verifichi il mancato possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'articolo 489 Codice Penale il procedimento è concluso con un provvedimento di diniego alla variazione richiesta con conseguente sospensione dell'attività, che potrà essere ripresa solo in seguito alla regolarizzazione della comunicazione mediante l'ottemperanza delle prescrizioni non rispettate. Qualora la regolarizzazione non avvenga entro 12 mesi dalla data di sospensione dell'attività, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della Legge Regionale 38/2006.

3.       E' altresì soggetta a comunicazione la variazione del delegato di cui al precedente articolo 5.

 

 

Articolo 15 - Subingresso

1.       Il trasferimento della gestione o della titolarità del pubblico esercizio per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante risulti in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5 (ovvero 6, nel caso di cittadini dei Paesi dell'Unione Europea e non europei), della Legge Regionale 38/2006.

2.       Il subentrante già in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato al Comune la dichiarazione di inizio attività.

3.       Qualora a decorrere dalla data di cui al precedente comma 2 non inizi l'attività entro il termine di mesi dodici come previsto dall'articolo 16 comma 1 lettera a) della Legge Regionale 38/2006 decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, senza necessità di revoca dell'autorizzazione risultante in capo al precedente titolare.

4.       Nel caso di acquisto d'azienda da parte di soggetto non in possesso dei requisiti professionali, l'interessato deve acquisire detti requisiti ed attivare l'esercizio previa presentazione della comunicazione di subingresso entro un anno dalla data di acquisto dell'azienda pena la decadenza dal diritto all'intestazione dell'autorizzazione. La medesima disposizione si applica anche nei casi di acquisto d'azienda a seguito di donazione.

5.       La comunicazione di subingresso presentata da parte del subentrante comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa senza necessità da parte dell'Amministrazione Comunale di provvedere al rilascio di una nuova autorizzazione né la necessità da parte del cedente di provvedere alla restituzione del titolo autorizzatorio.

6.       Ai sensi dell'articolo 13 comma 2 della Legge Regionale 38/2006, in caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'articolo 5 della citata legge, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita dichiarazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per mesi diciotto dalla morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.

Decorso il suddetto termine, per poter legittimamente esercitare l'attività, gli eredi devono perfezionare la dichiarazione di cui al comma 1 dimostrando il possesso dei requisiti.

7.       In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi che non intendano proseguire l'attività del de cuius devono comunicare la sospensione dell'attività e devono cedere l'azienda a terzi entro mesi diciotto dalla data di morte del titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

8.       Nel caso in cui il titolare di un esercizio pubblico abbia intrapreso l'attività sulla base di un contratto di affitto d'azienda o altro titolo di godimento e diventi proprietario dell'azienda in seguito alla stipula di un nuovo contratto o alla modifica di quello originario, è tenuto a darne comunicazione al Comune.

9.       La società cui, contestualmente alla costituzione, sia conferita un'azienda di somministrazione, può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato al Comune la dichiarazione di inizio attività.

10.     Nei casi di subingresso con o senza modifica dei locali o dell'attività svolta, l'inizio dell'attività è subordinato alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, la cui attestazione deve essere effettuata sulla base delle vigenti disposizioni normative.

11.     Qualora il richiedente il subingresso non risulti essere in possesso dei previsti requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'articolo 489 Codice Penale, il procedimento di subingresso è concluso con un provvedimento di divieto di esercizio dell'attività. E' fatto salvo il diritto ad intestarsi l'autorizzazione da parte di terzi che hanno acquistato l'azienda in buona fede.

 

Articolo 16 - Reintestazione dell'autorizzazione

1.       Al termine del rapporto contrattuale di gestione di un esercizio, il precedente titolare è tenuto alla presentazione di domanda per la reintestazione dell'autorizzazione, ed ha diritto ad ottenerla sempre che sia provato l'effettivo rientro in possesso dell'azienda e dei locali nei quali l'attività viene esercitata e che risulti in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5 ovvero 6 (nel caso di cittadini dei Paesi dell'Unione Europea e non europei) della Legge Regionale 38/2006 e s.m.i..

2.       La presentazione della domanda consente l'attivazione dell'esercizio fatti salvi gli effetti relativi ad eventuali provvedimenti interdittivi adottati in seguito all'accertamento di cause ostative al rilascio dell'autorizzazione.

3.       Qualora l'interessato non presenti la domanda di cui al precedente comma 1 ovvero non inizi l'attività entro il termine di cui all'articolo 16 della Legge Regionale 38/2006 decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestarsi l'autorizzazione.

4.       Nel caso di scioglimento consensuale anticipato del contratto di vendita o di affitto d'azienda con contestuale vendita/affidamento ad un terzo soggetto, l'autorizzazione sarà direttamente intestata a quest'ultimo, fatto salvo il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4, 5 e 6 della Legge Regionale 38/2006.

5.       In caso di contenzioso tra venditore ed acquirente ovvero tra titolare ed affittuario dell'azienda, la Pubblica Amministrazione non può entrare nel merito della controversia e le determinazioni seguono le decisioni della competente Autorità Giudiziaria adìta.

 

Articolo 17 - Modifica della superficie di somministrazione

o della tipologia igienico-sanitaria dell'attività

1.       L'ampliamento o la riduzione della superficie di somministrazione può essere effettuato previa presentazione di comunicazione con cui si attesta il rispetto delle norme igienico-sanitarie in base ai requisiti ed alle procedure stabilite dalla vigente normativa.

2.       L'esercizio dell'attività di somministrazione deve essere effettuata nel rispetto dei limiti e prescrizioni relative alla tipologia igienico-sanitaria per cui l'esercizio risulta autorizzato. Le tipologie igienico-sanitarie sono stabilite dalle vigenti disposizioni normative regionali. Qualora la modifica dell'attività comporti il passaggio da una tipologia igienico-sanitaria ad un'altra è necessaria la presentazione di comunicazione con cui si attesta il rispetto delle norme igienico-sanitarie in base ai requisiti ed alle procedure stabilite dalla vigente normativa.

 

Articolo 18 - Autorizzazione amministrativa

1.       Le attività disciplinate dal presente regolamento sono soggette all'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa del Comune o alla presentazione di dichiarazione di inizio attività.

2.       Sono soggette ad autorizzazione amministrativa:

a)       l'apertura di nuovi esercizi di cui al precedente articolo 7 - Programmazione delle attività di somministrazione;

b)       i trasferimenti degli esercizi già esistenti da una zona commerciale ad un'altra;

c)       le autorizzazioni di cui al precedente articolo 10 - Autorizzazioni temporanee;

d)       le autorizzazioni di cui al precedente articolo 16 - Reintestazione dell'autorizzazione.

3.       E' soggetta ad autorizzazione amministrativa per pubblico esercizio l'attività di somministrazione effettuata da associazioni o circoli privati che presentano almeno uno dei seguenti elementi:

a)       pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;

b)       pubblicità dell'attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;

c)       strutturazione del locale in cui si svolge l'attività tale da apparire prevalente la destinazione dell'esercizio ad un'attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande data la presenza di specifiche attrezzature quali, tra l'altro, cucine per la cottura di cibi nonché di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di trattenimento e similari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la distribuzione di drink card, obbligatorietà della consumazione, assenza di qualsiasi attività sociale;

d)       rilevante numero di persone che accedono ai locali del circolo rispetto alle specifiche finalità istituzionali e comunque in numero superiore ai limiti fissati per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, dal Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;

e)       ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via.

4.       Sono soggette a dichiarazione di inizio attività:

a)       le attività di cui al precedente articolo 9 - Attività non soggette a programmazione;

b)       i subingressi di cui al precedente articolo 15;

c)       i trasferimenti degli esercizi nell'ambito della stessa zona commerciale;

d)       la modifica dei locali compresi gli ampliamenti/riduzioni della superficie di somministrazione.

 

Articolo 19 - Modulistica e allegati

1.       Le domande, dichiarazioni e comunicazioni previste dal presente Regolamento devono essere redatte utilizzando l'apposita modulistica approvata dal Comune sulla base delle disposizioni regionali.

L'eventuale documentazione da allegare ad ogni singola pratica è dettagliatamente specificata in calce ad ogni modulo.

 

Articolo 20 - Diritti di istruttoria

1.       I procedimenti amministrativi relativi all'attivazione o modifica degli esercizi pubblici, se sono istruiti nell'ambito delle procedure di sportello unico, sono assoggettate ai diritti d'istruttoria, la cui entità è determinata nel relativo regolamento Comunale.

 

 

 

TITOLO III - ORARI E PREZZI

 

Articolo 21 - Orari

1.       L'orario di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione dell'esercente nel rispetto dei limiti stabiliti dal successivo punto 2.

2.       Il Sindaco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 54 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previo confronto con le organizzazioni di categoria nonché con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, stabilisce con apposita ordinanza sindacale i casi di limitazione dell'orario, di apertura al pubblico degli esercizi, necessari per la salvaguardia dell'interesse pubblico.

3.       Il titolare dell'esercizio deve comunicare al Comune l'orario adottato che può anche essere differenziato per giorni della settimana, deve rispettare tale orario e deve provvedere a pubblicizzarlo mediante l'apposizione di appositi cartelli ben visibili sia all'interno che all'esterno dell'esercizio, anche durante l'orario di apertura.

4.       E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di 1 ora rispetto all'orario prescelto, nonché di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio fino al limite massimo di 2 ore consecutive.

5.       L'orario di apertura e chiusura dell'esercizio e le giornate di chiusura possono essere modificati previa comunicazione da far pervenire al Comune almeno due giorni prima dell'adozione del nuovo orario. Per le comunicazioni inviate a mezzo posta farà fede la data di ricevimento da parte del Comune.

6.       Gli esercenti hanno facoltà di osservare giornate di riposo settimanale.

7.       Non è consentito presentare comunicazione di modifica dell'orario di apertura agli esercizi nei confronti dei quali sono stati adottati e risultano ancora efficaci provvedimenti restrittivi dell'orario da parte della Città e/o degli organi competenti in materia.

8.       Gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione svolgono altre attività commerciali o economiche, osservano i limiti temporali stabiliti per ciascuna attività. Le attività artigianali che effettuano attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione devono osservare l'orario stabilito per le attività di commercio al dettaglio in sede fissa come stabilito dal Decreto Legislativo 114/1998, con facoltà di apertura nei giorni domenicali e festivi e senza l'obbligo di chiusura infrasettimanale.

9.       L'eventuale modifica dell'orario di apertura è previamente comunicata al Comune.

10.     La programmazione degli orari di apertura obbligatoria durante il periodo estivo è stabilita con deliberazione della Giunta Municipale. Durante il periodo di apertura obbligatoria non è consentito osservare più di una giornata di riposo settimanale e l'orario minimo di apertura non deve essere inferiore a ore 6 (sei).

 

Articolo 22 - Prezzi

1.       I prodotti esposti per la vendita per asporto, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro, ben leggibile e visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo di vendita. Quando siano esposti più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto a unità, identici o dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

2.       I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi impresso in maniera chiara e con caratteri leggibili sono esclusi dall'applicazione del precedente punto 1.

3.       Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

a)       per quanto concerne le bevande: con l'esposizione di apposita tabella all'interno dell'esercizio;

b)       per quanto concerne la ristorazione: con l'esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura dell'esercizio della tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio, e comunque in luogo leggibile all'esterno.

Ai fini del presente articolo per "ristorazione" s'intende la somministrazione di alimenti con preparazione di piatti semplice o complessa.

4.       Qualora sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi è posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione.

5.       Le previsioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle mense aziendali ed alle attività di somministrazione al domicilio del consumatore.

6.       Nei circoli privati in cui è effettuata la somministrazione di alimenti e bevande in base alla vigente normativa, deve essere esposto, nel locale adibito alla somministrazione, in luogo ben visibile ed in modo chiaro ben leggibile, cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, recante la tabella dei prezzi praticati degli alimenti e/o bevande oggetto dell'attività di somministrazione.

 

TITOLO IV - SOSPENSIONE E REVOCA

 

Articolo 23 - Sospensione volontaria dell'attività

1.       Il titolare dell'esercizio deve comunicare la chiusura dell'esercizio solo se la sospensione è superiore a giorni trenta.

2.       La sospensione può avere una durata massima di 12 mesi, alla scadenza il titolare è tenuto a comunicare la ripresa dell'attività, salvo presentazione di domanda di proroga in caso di comprovata necessità. Lo stato di malattia costituisce motivo di proroga della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi, decorso il quale, anche in caso di ditta individuale, l'attività dovrà essere riattivata senza possibilità di ulteriore proroga.

 

Articolo 24 - Sospensione dell'attività per carenza dei requisiti di sorvegliabilità

1.       Il Comune può ordinare la sospensione dell'autorizzazione, e quindi, la sospensione dal diritto di esercitare l'attività, qualora venga meno la sorvegliabilità dei locali prevista dal Decreto Ministeriale 564/1992 e s.m.i..

2.       La sospensione di cui al precedente punto 1. è imposta per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, salvo domanda di proroga in caso di comprovata necessità.

Decorso il termine minimo di sospensione (tre giorni) il titolare dell'esercizio, qualora dimostri di aver ripristinato i requisiti di sorvegliabilità, anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, può riprendere l'attività anche prima della scadenza del termine fissato.

 

Articolo 25 - Decadenza dal diritto allo svolgimento dell'attività e revoca dell'autorizzazione

1.       Oltre ai casi previsti dai precedenti articoli 6, 8, 15 e 16, costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione e conseguente diritto di esercitare l'attività i seguenti casi:

a)       qualora l'attività non venga iniziata nel termine di mesi dodici dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b)       qualora venga sospesa l'attività, già iniziata, per un periodo superiore a dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

c)       per la perdita dei requisiti morali e/o professionali di cui ai precedenti articoli 4 e 5, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 riguardante la cessazione del delegato;

d)       qualora il titolare dell'autorizzazione non rispetti l'obbligo di formazione in corso dell'attività previsto dall'articolo 5 comma 3 della Legge Regionale 38/2006;

e)       qualora decorsi novanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento di sospensione dell'attività, il titolare non abbia provveduto a dimostrare l'avvenuto ripristino dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui all'articolo 27 commi 1 e 2 del presente regolamento;

f)       qualora, in caso di subingresso per atto fra vivi, il cessionario non avvii l'attività entro mesi dodici dalla data di efficacia dell'atto di trasferimento della proprietà o della gestione d'azienda, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

g)       qualora, in caso di subingresso per causa di morte, l'erede che, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 della Legge Regionale 38/2006, ha proseguito l'attività a nome del de cuius, non consegua i requisiti per l'esercizio dell'attività entro mesi diciotto dalla data della morte del titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

h)       qualora, in caso di subingresso per causa di morte l'erede che, ai sensi dell'articolo 19 comma 7 del presente regolamento abbia sospeso l'attività, non abbia ceduto l'azienda a terzi entro il termine di mesi dodici dalla morte del titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

 

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

 

Articolo 26 - Rilascio di autorizzazioni prima dell'adozione dei nuovi criteri regionali

1.       Fino all'emanazione dei criteri comunali da adottare sulla base degli indirizzi regionali, si applicano le disposizioni approvate con deliberazioni della Giunta Municipale 21 marzo 2006 (mecc. 2006 02230/016) e 16 ottobre 2007 (mecc. 2007 06772/016).

 

Articolo 27 - Modifiche dei procedimenti

1.       La modifica dei procedimenti ovvero il recepimento di aspetti tecnici relativi alle disposizioni igienico-sanitarie, urbanistiche, dettate da modifiche normative, sono approvati con deliberazione della Giunta Municipale.