Divisione Sport e Tempo Libero
Settore Sport
n. ord. 46
2008 00834/010
OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN VIA NITTI N. 2 IN CONCESSIONE ALL'UNIONE SPORTIVA SAN GIORGIO. PROROGA TERMINI PER ULTIMAZIONE LAVORI. MODIFICA DELLA CONVENZIONE.
Proposta dell'Assessore Montabone.
Con deliberazione (mecc. 2001 08357/10) del 17 dicembre 2001,
esecutiva dal 31 dicembre 2001, il Consiglio Comunale rinnovava
all'Unione Sportiva San Giorgio, per la durata di anni dodici,
la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale,
sito in Torino - via Nitti n. 2, di complessivi mq. 15.000 circa,
composto da un campo di calcio in terra illuminato, un campo di
calcio in erba non illuminato con relativi fabbricati ad uso spogliatoio
(n. ord. 8 - pratica patrim. 554).
La convenzione prevedeva opere di adeguamento dell'impianto elettrico,
impianto di irrigazione, ripristino della recinzione, ampliamento
degli spogliatoi, realizzazione della nuova sede sociale e di
una gradinata per 200 spettatori, per un importo di circa Lire
520.000.000 (pari ad Euro 268.557,59). Le nuove opere dovevano
essere ultimate entro quattro anni dal rilascio delle relative
concessioni e/o autorizzazioni di legge le quali dovevano essere
richieste al più tardi entro 6 (sei) mesi dalla data di
esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale
di approvazione della convenzione dell'impianto.
L'Unione Sportiva San Giorgio ha cercato di ottemperare a quanto
previsto dalla convenzione ma alcune situazioni interne alla società,
lavori partiti in ritardo, l'aumento dei prezzi su quanto preventivato,
mancati sponsor, hanno fatto slittare i tempi previsti e, pertanto,
con nota del 14 febbraio 2007 (all. 1 - n. ), ha relazionato
la Circoscrizione 2 sui lavori già eseguiti e, contestualmente,
ha richiesto una proroga per la ristrutturazione degli spogliatoi
esistenti oltre quello dell'arbitro e il rifacimento della recinzione
del campo in erba naturale, garantendo l'ultimazione dei suddetti
lavori entro l'anno 2009.
La Circoscrizione 2, con deliberazione (mecc. 2007 03201/085)
del 28 maggio 2007 (all. 2 - n. ), ha proposto la proroga,
per l'ultimazione delle opere manutentive di cui all'articolo
2 della convenzione vigente, al 31 dicembre 2009.
Da verifiche effettuate, nelle more dell'adozione del presente
provvedimento di proroga termini per ultimazione lavori, si è
appreso che il concessionario ha nel frattempo realizzato la recinzione
del campo in erba naturale ed in data 3 dicembre 2007 ha presentato
il computo metrico relativo all'ampliamento, ristrutturazione
degli spogliatoi esistenti e allacciamento all'impianto elettrico
fari, con posa di nuovi cavi e quadro di comando, al campo in
erba naturale per un importo complessivo di Euro 84.907,46 oltre
I.V.A. 20% (all. 3 - n. ).
Esaminata la proposta della Circoscrizione 2, valutate le argomentazioni
presentate dal concessionario, al fine di garantire la continuità
dell'attività svolta ed in considerazione dei risvolti
sociali ed aggregativi che tale attività comporta, si ritiene
di accogliere la richiesta dell'Unione Sportiva San Giorgio prorogando
il termine per l'ultimazione dei lavori sopracitati a tutto il
31 dicembre 2009.
Il concessionario a garanzia del regolare svolgimento dei lavori
di ristrutturazione degli spogliatoi, dovrà prestare apposita
cauzione pari ad Euro 8.490,75 tramite polizza assicurativa, fideiussione
bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città.
La suddetta cauzione dovrà essere presentata agli uffici
della Circoscrizione 2 prima della sottoscrizione del contratto
di modifica della convenzione e verrà svincolata solo al
termine dei lavori e a collaudo ultimato effettuato da tecnico
abilitato designato dalla Civica Amministrazione con spese a carico
del concessionario (previe verifiche effettuate dagli Uffici Tecnici
competenti della Città o da diverso soggetto individuato
dalla medesima).
Resta pertanto a carico del concessionario il compenso spettante
al progettista ed al direttore dei lavori, scelti dal concessionario
tra i professionisti iscritti all'albo.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di concedere all'Unione Sportiva San Giorgio, concessionaria
dell'impianto sportivo comunale sito in via Nitti n. 2, la proroga
dei termini, a tutto il 31 dicembre 2009, per l'ultimazione delle
opere manutentive di cui all'articolo 2 della convenzione vigente;
2) di approvare conseguentemente la modifica del suddetto articolo
2 della convenzione sottoscritta il 21 maggio 2002 - R.C.U. n.
5153, sostituendo al punto 2.1, il periodo che recita: "Il
concessionario dovrà comunque ultimare i lavori proposti
entro quattro anni dal rilascio delle relative concessioni e/o
autorizzazioni di legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
4 della Legge n. 10/1977, che dovranno essere richieste al più
tardi entro 6 (sei) mesi dalla data di esecutività della
deliberazione del Consiglio Comunale approvante la concessione
dell'impianto" con il periodo: "Il concessionario dovrà
ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2009".
La convenzione sottoscritta in data 21 maggio 2002 - R.C.U. n.
5153, resta salva in ogni altra sua parte.