Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 113
2008 00768/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 163 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE GLI IMMOBILI SITI IN TORINO NELL'ISOLATO COMPRESO TRA VIA CHAMBERY, VIA VILLAFRANCA PIEMONTE, VIA ASIAGO E VIA PARMENTOLA. ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il presente provvedimento riguarda
l'isolato compreso tra via Chambery, via Villafranca Piemonte,
via Asiago e via Vittorio Parmentola all'interno del quale è
ubicato l'immobile ex sede degli stabilimenti riuniti "Pipino
& Fino" rilevato dalla Società Sviluppo Industriale
s.r.l. in un periodo in cui risultavano impiegate ancora cinque
lavoratrici.
Il complesso è costituito
da un insieme di undici corpi di fabbrica, in pessimo stato di
manutenzione sia all'interno che all'esterno, composti prevalentemente
da bassi fabbricati con altezze diversificate. Sulla via Chambery
è, inoltre, presente un edificio adibito in parte ad uffici
e in parte ad abitazione del custode.
Il vigente P.R.G. destina l'intero
isolato ad area normativa M2, isolati o complessi di edifici a
funzione mista con forte presenza di attività produttive,
la cui destinazione d'uso è produttiva.
La predetta Società ha presentato
alla Città un'istanza di variante urbanistica, volta alla
modifica del P.R.G. da usi produttivi a usi residenziali/terziari,
relativa all'immobile sito in via Chambery n. 90 interno 93, nel
tratto tra le vie Villafranca Piemonte e Vittorio Parmentola e
nel maggio 2007 ha, peraltro, sottoscritto un accordo con la Città
che prevede l'erogazione di un contributo economico al Comune
di Torino, per la realizzazione di programmi della Divisione Lavoro
finalizzati alla ricollocazione delle cinque lavoratrici.
L'isolato entro il quale è
inserito l'immobile sopra citato e per il quale è stata
avanzata la citata istanza di variante è contraddistinto,
nella parte nord, da una prevalenza di edifici a destinazione
residenziale, così come per gli isolati limitrofi ad est
ed ovest, classificati dal P.R.G. in zona M1 - isolati misti prevalentemente
residenziali.
Sotto il profilo urbanistico edilizio,
si rileva che l'area occupata dal complesso degli Stabilimenti
Riuniti "Pipino & Fino" è caratterizzata
da pareti cieche delle facciate laterali degli edifici confinanti;
in tal senso, è auspicabile il completamento dell'isolato
che appare oggi incoerente con il rimanente tessuto consolidato,
soprattutto con il fronte di via Chambery.
La dismissione dell'attività
necessita, in effetti, di una revisione dell'attuale destinazione
prevalentemente produttiva; si è ritenuto, pertanto, opportuno
estendere la variazione urbanistica all'intero isolato, già
edificato con presenze residenziali. La destinazione più
idonea è quella dell'area normativa M1, analogamente a
quella del tessuto urbano della zona in cui il complesso è
inserito, che permette la corretta ricomposizione dell'isolato.
La superficie territoriale dell'intero
isolato oggetto di variante è pari a mq. 5.392, mentre
quella relativa all'immobile ex sede degli stabilimenti riuniti
"Pipino & Fino" è di mq. 2.685.
La trasformazione degli immobili
da attività produttive ad attività residenziali,
produrrà, peraltro, effetti indubbiamente positivi sugli
edifici circostanti, non solo sotto il profilo igienico ambientale
ma anche con riguardo al minor impatto acustico.
Premesso quanto sopra, l'Amministrazione
ritiene che sussistano i presupposti di carattere di pubblica
utilità per l'adozione di una variante urbanistica ai sensi
dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale n.
56/1977 e s.m.i. che prevede:
A) il cambiamento di destinazione
urbanistica dell'area oggetto di variante, meglio individuata
negli allegati estratti planimetrici del P.R.G., da area normativa
"M2" - isolati o complessi di edifici a funzione mista
con forte presenza di attività produttive, ad area normativa
"M1" - isolati misti prevalentemente residenziali;
B) il conseguente assoggettamento
dell'immobile oggetto della variante ai disposti afferenti l'area
normativa "M1" di cui all'articolo 8 delle N.U.E.A.
e della Tavola Normativa n. 3 delle stesse Norme.
I parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi da rispettare
sono quelli della zona normativa di appartenenza.
Nell'aprile 2006, è stato
adottato il Progetto Definitivo della "Variante n. 100 al
Piano Regolatore, ai sensi degli articoli 15 e 17 della Legge
Regionale 56/1977 e s.m.i. adeguamento alla Circolare P.G.R. 8
maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico -
P.A.I." che inserisce le aree interessate dal presente provvedimento
nella classe I(P), "Zone non soggette a pericolo di inondazione
né di allagamento", all'interno della quale le condizioni
di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni
alle scelte urbanistiche e gli interventi sia pubblici che privati
sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M.
11 marzo 1988.
Per le aree inserite in tale classe
si applicano le destinazioni d'uso, i tipi di intervento, le procedure,
le limitazioni e le specificazioni previste dalle Norme Urbanistico
Edilizie di Attuazione del P.R.G., relative alle singole zone
e aree normative dell'allegato B delle N.U.E.A..
Successivamente all'avvio dell'iter
di adozione del presente provvedimento sono stati approvati, con
deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931,
i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure
in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi;
in riferimento a tali indirizzi si evidenzia che sono di norma
escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali
"non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA,
che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti
in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche
non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali
previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino
aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs.
42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di
salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti
normativi".
In relazione a quanto sopra, la
variante oggetto del presente provvedimento non richiede l'attivazione
del citato processo valutativo in quanto interessa un'area, attualmente
fabbricata, nella quale si prevede la realizzazione di nuovi volumi
ricompresi in contesto edificato classificato di categoria B)
ai sensi del D.M. 1444/1968 e all'interno del centro abitato ai
sensi dell'articolo 81 della Legge Urbanistica Regionale.
La presente variante ha rilevanza
esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con
i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale
al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge
Urbanistica Regionale.
Si specifica inoltre che, per effetto
di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate
successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso
il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui
al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento risulta,
altresì, coerente con il Piano di zonizzazione acustica
avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre
2002 (mecc. 2002 10032/021), così come risulta dal parere
espresso dal Settore Tutela Ambiente del 20 novembre 2007, che
si allega.
Il presente provvedimento è
stato trasmesso, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento
sul Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 3 per l'acquisizione
del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale,
con deliberazione del 17 marzo 2008 (all. 2 - n. ), ha
espresso parere negativo alla variante non ritenendo giustificabile
il cambiamento di destinazione urbanistica da attività
produttive a residenza che ha determinato "l'esclusione contestuale
dei lavoratori e la successiva valorizzazione delle aree".
La predetta Circoscrizione segnala,
inoltre, che i bassi fabbricati che insistono sull'area presentano
coperture in ethernit ammalorate, sottolineando che non si "debba
attendere una variante di P.R.G. ed il successivo intervento edilizio,
per obbligare la proprietà ad eseguire l'intervento di
bonifica come previsto dalle leggi vigenti.".
In relazione a tale parere negativo
si controdeduce quanto segue.
Per quanto attiene la ricollocazione
dei cinque lavoratori rimasti disoccupati, l'iter di predisposizione
della variante è stato avviato solo a seguito del formale
impegno assunto dalla proprietà con l'Amministrazione finalizzato
a trovare una soluzione a tale problema. Infatti, con deliberazione
della Giunta Comunale del 15 maggio 2007 (mecc. 2007 02882/023),
a cura del Settore Osservatorio sul Lavoro e Politiche per l'Occupazione,
alla quale si rimanda integralmente, l'Amministrazione si è
resa disponibile a sostenere le cinque lavoratrici rimaste nella
ricerca di una nuova occupazione e, in data 4 maggio 2007, è
stato sottoscritto un accordo sindacale tra la Società
Sviluppo Industriale, la Flai CGIL e le lavoratrici e il Comune
di Torino nel quale è previsto che la predetta Società
trasferisca al Comune di Torino, a titolo di contributo per la
realizzazione dei programmi della Divisione Lavoro, la somma di
Euro 25.000,00 finalizzati alla ricollocazione delle suddette
lavoratrici. Nel medesimo accordo è previsto che siano
erogati a ciascuna di esse 2.500,00 Euro a titolo di incentivo
alla ricollocazione e 2.000,00 Euro a ricollocazione avvenuta.
In data, rispettivamente, 26 giugno
2007 e 5 luglio 2007 due lavoratrici hanno rinunciato alla prosecuzione
della loro partecipazione al Progetto in quanto autonomamente
ricollocate, incassando interamente e anticipatamente l'incentivo.
Le altre tre lavoratrici hanno continuato il loro percorso sostenendo,
con grande disponibilità, numerosi colloqui che hanno portato
a varie opportunità di lavoro. Visto che la situazione
del mercato del lavoro torinese in generale e del settore alimentare
in particolare non ha, fino ad ora, consentito di reperire rapporti
di lavoro a tempo indeterminato, continuerà l'impegno del
Servizio di aiuto alla ricollocazione anche nella seconda parte
del 2008.
Il servizio offerto alle lavoratrici
è analogo a quello attivato da vari anni dal Comune di
Torino e successivamente dalla Provincia per i lavoratori provenienti
da aziende in crisi o che hanno cessato l'attività ma,
in questo caso, l'intervento della Società Sviluppo Industriale
ha consentito di coprire una parte dei costi e di erogare loro
una somma di denaro, seppur modesta.
In relazione alle problematiche
di carattere ambientale rilevate, si osserva che la variazione
della destinazione urbanistica dell'area costituisce, in prospettiva
futura, una condizione sicuramente migliorativa, non solo rispetto
allo stato attuale degli immobili degradati e in stato di abbandono,
ma anche rispetto al contesto edilizio esistente, caratterizzato
dalla prevalente presenza di attività residenziali.
Le bonifiche devono essere attuate
in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia; in particolare
l'articolo 28 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del
P.R.G. prevede che: "Su tutte le aree già interessate
da attività produttive o utilizzate da cave e discariche,
ogni trasformazione deve essere preceduta dalla bonifica ambientale.
A tale fine deve fare parte integrante della documentazione da
allegarsi alla richiesta di piano attuativo e di concessione edilizia
una valutazione della qualità ambientale che raccolga i
risultati di indagini specifiche sulla qualità del suolo,
del sottosuolo, sulle condizioni di eventuale inquinamento della
falda e indichi le azioni e le opere di bonifica e ripristino
ambientale necessarie per garantire la attuabilità delle
previsioni del P.R.G.. La convenzione allegata al piano attuativo
o ex articolo 49 comma 5 della L.U.R. o la concessione edilizia
regolano le modalità e i tempi di attuazione delle opere
di bonifica e di ripristino ambientale. Tali opere costituiscono
condizione preliminare alla realizzazione delle trasformazioni
edilizie e sono a completo carico dei soggetti attuatori la trasformazione.".
Si precisa, inoltre, che le procedure
per lo smaltimento dell'amianto sono state attivate sia attraverso
presentazione, in data 29 maggio 2008, di D.I.A. sia mediante
presentazione, in data 16 maggio 2008, da parte della ditta LUSSU
S.a.s. di apposito piano di lavoro alla ASL competente; tutta
la documentazione presentata al Comune è stata, peraltro,
trasmessa all'ARPA.
Considerato, pertanto, che gli interventi
di bonifica competono alle fasi attuative, e considerato che l'adozione
della variante costituisce un passaggio fondamentale per la riqualificazione
complessiva dell'area, l'Amministrazione ritiene opportuno, nel
pubblico interesse, non interrompere l'iter di approvazione del
presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati
gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista le Legge Regionale 5 dicembre
1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma
palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare la variante parziale
n. 163 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi
dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R., concernente gli immobili
siti in Torino nell'isolato compreso tra via Chambery, via Villafranca
Piemonte, via Asiago e via Parmentola (all. 1- n.
).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza,
in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.