Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 113
2008 00768/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 LUGLIO 2008
(proposta dalla G.C. 12 febbraio 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 163 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE GLI IMMOBILI SITI IN TORINO NELL'ISOLATO COMPRESO TRA VIA CHAMBERY, VIA VILLAFRANCA PIEMONTE, VIA ASIAGO E VIA PARMENTOLA. ADOZIONE.

     Proposta dell'Assessore Viano.

     Il presente provvedimento riguarda l'isolato compreso tra via Chambery, via Villafranca Piemonte, via Asiago e via Vittorio Parmentola all'interno del quale è ubicato l'immobile ex sede degli stabilimenti riuniti "Pipino & Fino" rilevato dalla Società Sviluppo Industriale s.r.l. in un periodo in cui risultavano impiegate ancora cinque lavoratrici.
     Il complesso è costituito da un insieme di undici corpi di fabbrica, in pessimo stato di manutenzione sia all'interno che all'esterno, composti prevalentemente da bassi fabbricati con altezze diversificate. Sulla via Chambery è, inoltre, presente un edificio adibito in parte ad uffici e in parte ad abitazione del custode.
     Il vigente P.R.G. destina l'intero isolato ad area normativa M2, isolati o complessi di edifici a funzione mista con forte presenza di attività produttive, la cui destinazione d'uso è produttiva.
     La predetta Società ha presentato alla Città un'istanza di variante urbanistica, volta alla modifica del P.R.G. da usi produttivi a usi residenziali/terziari, relativa all'immobile sito in via Chambery n. 90 interno 93, nel tratto tra le vie Villafranca Piemonte e Vittorio Parmentola e nel maggio 2007 ha, peraltro, sottoscritto un accordo con la Città che prevede l'erogazione di un contributo economico al Comune di Torino, per la realizzazione di programmi della Divisione Lavoro finalizzati alla ricollocazione delle cinque lavoratrici.
     L'isolato entro il quale è inserito l'immobile sopra citato e per il quale è stata avanzata la citata istanza di variante è contraddistinto, nella parte nord, da una prevalenza di edifici a destinazione residenziale, così come per gli isolati limitrofi ad est ed ovest, classificati dal P.R.G. in zona M1 - isolati misti prevalentemente residenziali.
     Sotto il profilo urbanistico edilizio, si rileva che l'area occupata dal complesso degli Stabilimenti Riuniti "Pipino & Fino" è caratterizzata da pareti cieche delle facciate laterali degli edifici confinanti; in tal senso, è auspicabile il completamento dell'isolato che appare oggi incoerente con il rimanente tessuto consolidato, soprattutto con il fronte di via Chambery.
     La dismissione dell'attività necessita, in effetti, di una revisione dell'attuale destinazione prevalentemente produttiva; si è ritenuto, pertanto, opportuno estendere la variazione urbanistica all'intero isolato, già edificato con presenze residenziali. La destinazione più idonea è quella dell'area normativa M1, analogamente a quella del tessuto urbano della zona in cui il complesso è inserito, che permette la corretta ricomposizione dell'isolato.
     La superficie territoriale dell'intero isolato oggetto di variante è pari a mq. 5.392, mentre quella relativa all'immobile ex sede degli stabilimenti riuniti "Pipino & Fino" è di mq. 2.685.
     La trasformazione degli immobili da attività produttive ad attività residenziali, produrrà, peraltro, effetti indubbiamente positivi sugli edifici circostanti, non solo sotto il profilo igienico ambientale ma anche con riguardo al minor impatto acustico.
     Premesso quanto sopra, l'Amministrazione ritiene che sussistano i presupposti di carattere di pubblica utilità per l'adozione di una variante urbanistica ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i. che prevede:
A)     il cambiamento di destinazione urbanistica dell'area oggetto di variante, meglio individuata negli allegati estratti planimetrici del P.R.G., da area normativa "M2" - isolati o complessi di edifici a funzione mista con forte presenza di attività produttive, ad area normativa "M1" - isolati misti prevalentemente residenziali;
B)     il conseguente assoggettamento dell'immobile oggetto della variante ai disposti afferenti l'area normativa "M1" di cui all'articolo 8 delle N.U.E.A. e della Tavola Normativa n. 3 delle stesse Norme.
I parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi da rispettare sono quelli della zona normativa di appartenenza.
     Nell'aprile 2006, è stato adottato il Progetto Definitivo della "Variante n. 100 al Piano Regolatore, ai sensi degli articoli 15 e 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I." che inserisce le aree interessate dal presente provvedimento nella classe I(P), "Zone non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento", all'interno della quale le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche e gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988.
     Per le aree inserite in tale classe si applicano le destinazioni d'uso, i tipi di intervento, le procedure, le limitazioni e le specificazioni previste dalle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G., relative alle singole zone e aree normative dell'allegato B delle N.U.E.A..
     Successivamente all'avvio dell'iter di adozione del presente provvedimento sono stati approvati, con deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931, i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi; in riferimento a tali indirizzi si evidenzia che sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".
     In relazione a quanto sopra, la variante oggetto del presente provvedimento non richiede l'attivazione del citato processo valutativo in quanto interessa un'area, attualmente fabbricata, nella quale si prevede la realizzazione di nuovi volumi ricompresi in contesto edificato classificato di categoria B) ai sensi del D.M. 1444/1968 e all'interno del centro abitato ai sensi dell'articolo 81 della Legge Urbanistica Regionale.
     La presente variante ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
     Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
     Il presente provvedimento risulta, altresì, coerente con il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come risulta dal parere espresso dal Settore Tutela Ambiente del 20 novembre 2007, che si allega.
     Il presente provvedimento è stato trasmesso, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 3 per l'acquisizione del relativo parere.
     Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con deliberazione del 17 marzo 2008 (all. 2 - n. ), ha espresso parere negativo alla variante non ritenendo giustificabile il cambiamento di destinazione urbanistica da attività produttive a residenza che ha determinato "l'esclusione contestuale dei lavoratori e la successiva valorizzazione delle aree".
     La predetta Circoscrizione segnala, inoltre, che i bassi fabbricati che insistono sull'area presentano coperture in ethernit ammalorate, sottolineando che non si "debba attendere una variante di P.R.G. ed il successivo intervento edilizio, per obbligare la proprietà ad eseguire l'intervento di bonifica come previsto dalle leggi vigenti.".
     In relazione a tale parere negativo si controdeduce quanto segue.
     Per quanto attiene la ricollocazione dei cinque lavoratori rimasti disoccupati, l'iter di predisposizione della variante è stato avviato solo a seguito del formale impegno assunto dalla proprietà con l'Amministrazione finalizzato a trovare una soluzione a tale problema. Infatti, con deliberazione della Giunta Comunale del 15 maggio 2007 (mecc. 2007 02882/023), a cura del Settore Osservatorio sul Lavoro e Politiche per l'Occupazione, alla quale si rimanda integralmente, l'Amministrazione si è resa disponibile a sostenere le cinque lavoratrici rimaste nella ricerca di una nuova occupazione e, in data 4 maggio 2007, è stato sottoscritto un accordo sindacale tra la Società Sviluppo Industriale, la Flai CGIL e le lavoratrici e il Comune di Torino nel quale è previsto che la predetta Società trasferisca al Comune di Torino, a titolo di contributo per la realizzazione dei programmi della Divisione Lavoro, la somma di Euro 25.000,00 finalizzati alla ricollocazione delle suddette lavoratrici. Nel medesimo accordo è previsto che siano erogati a ciascuna di esse 2.500,00 Euro a titolo di incentivo alla ricollocazione e 2.000,00 Euro a ricollocazione avvenuta.
     In data, rispettivamente, 26 giugno 2007 e 5 luglio 2007 due lavoratrici hanno rinunciato alla prosecuzione della loro partecipazione al Progetto in quanto autonomamente ricollocate, incassando interamente e anticipatamente l'incentivo. Le altre tre lavoratrici hanno continuato il loro percorso sostenendo, con grande disponibilità, numerosi colloqui che hanno portato a varie opportunità di lavoro. Visto che la situazione del mercato del lavoro torinese in generale e del settore alimentare in particolare non ha, fino ad ora, consentito di reperire rapporti di lavoro a tempo indeterminato, continuerà l'impegno del Servizio di aiuto alla ricollocazione anche nella seconda parte del 2008.
     Il servizio offerto alle lavoratrici è analogo a quello attivato da vari anni dal Comune di Torino e successivamente dalla Provincia per i lavoratori provenienti da aziende in crisi o che hanno cessato l'attività ma, in questo caso, l'intervento della Società Sviluppo Industriale ha consentito di coprire una parte dei costi e di erogare loro una somma di denaro, seppur modesta.
     In relazione alle problematiche di carattere ambientale rilevate, si osserva che la variazione della destinazione urbanistica dell'area costituisce, in prospettiva futura, una condizione sicuramente migliorativa, non solo rispetto allo stato attuale degli immobili degradati e in stato di abbandono, ma anche rispetto al contesto edilizio esistente, caratterizzato dalla prevalente presenza di attività residenziali.
     Le bonifiche devono essere attuate in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia; in particolare l'articolo 28 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. prevede che: "Su tutte le aree già interessate da attività produttive o utilizzate da cave e discariche, ogni trasformazione deve essere preceduta dalla bonifica ambientale. A tale fine deve fare parte integrante della documentazione da allegarsi alla richiesta di piano attuativo e di concessione edilizia una valutazione della qualità ambientale che raccolga i risultati di indagini specifiche sulla qualità del suolo, del sottosuolo, sulle condizioni di eventuale inquinamento della falda e indichi le azioni e le opere di bonifica e ripristino ambientale necessarie per garantire la attuabilità delle previsioni del P.R.G.. La convenzione allegata al piano attuativo o ex articolo 49 comma 5 della L.U.R. o la concessione edilizia regolano le modalità e i tempi di attuazione delle opere di bonifica e di ripristino ambientale. Tali opere costituiscono condizione preliminare alla realizzazione delle trasformazioni edilizie e sono a completo carico dei soggetti attuatori la trasformazione.".
     Si precisa, inoltre, che le procedure per lo smaltimento dell'amianto sono state attivate sia attraverso presentazione, in data 29 maggio 2008, di D.I.A. sia mediante presentazione, in data 16 maggio 2008, da parte della ditta LUSSU S.a.s. di apposito piano di lavoro alla ASL competente; tutta la documentazione presentata al Comune è stata, peraltro, trasmessa all'ARPA.
     Considerato, pertanto, che gli interventi di bonifica competono alle fasi attuative, e considerato che l'adozione della variante costituisce un passaggio fondamentale per la riqualificazione complessiva dell'area, l'Amministrazione ritiene opportuno, nel pubblico interesse, non interrompere l'iter di approvazione del presente provvedimento.
     Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

     Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
     Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
     Vista le Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
     Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
     favorevole sulla regolarità tecnica;
     Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1)     di adottare la variante parziale n. 163 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R., concernente gli immobili siti in Torino nell'isolato compreso tra via Chambery, via Villafranca Piemonte, via Asiago e via Parmentola (all. 1- n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.