Divisione Sport e Tempo Libero
Settore Sport
n. ord. 45
2008 00716/010
OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN CORSO APPIO CLAUDIO N.106. CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE "BOCCIOFILA PARCO CARRARA". RINNOVO.
Proposta dell'Assessore Montabone.
Con deliberazione del 26 marzo 2001 (mecc. 2001 01598/10),
esecutiva dal 13 aprile 2001, il Consiglio Comunale affidava alla
Società "Bocciofila Parco Carrara", per la durata
di anni 4 (quattro), la gestione dell'impianto sportivo di proprietà
comunale sito in Torino, corso Appio Claudio n. 106, ad un canone
annuo di Euro 309,87 e poneva le utenze e la manutenzione ordinaria
e straordinaria a carico del concessionario (R.C.U. 5090 del 5
novembre 2001).
Con deliberazione del Consiglio Comunale 26 maggio 2003 (mecc.
2003 02816/010) esecutiva dal 9 giugno 2003, tenuto conto che
la bocciofila è situata su un'area che è stata alluvionata
ed è dotata di una struttura fatiscente, è stata
approvata la modifica del canone annuale per l'utilizzo dell'impianto
da Euro 309,87 ad Euro 75,00 IVA inclusa (R.C.U. 5308 del 30 settembre
2003).
La convenzione è scaduta il 12 aprile 2005.
Il concessionario ne ha richiesto il rinnovo ed il Consiglio
di Circoscrizione 4, con deliberazione in data 16 maggio 2005
(mecc. 2005 03242/087), ne ha proposto il rinnovo per la durata
di anni 5 (cinque) ad un canone annuo di Euro 75,90 I.V.A. compresa,
secondo lo schema di disciplinare approvato e allegato alla presente
deliberazione (all. 1 - n. ).
Da verifiche effettuate si è rilevato che l'Associazione
"Bocciofila Parco Carrara" non aveva provveduto né
a volturare l'utenza relativa all'acqua né al pagamento
della tassa raccolta rifiuti, come espressamente previsto dall'articolo
6 della convenzione sottoscritta in data 5 novembre 2001.
Poiché il Regolamento per la gestione sociale in regime
di convenzione degli impianti sportivi comunali prevede che la
concessione non possa essere rinnovata qualora le condizioni previste
dalla precedente convenzione non siano state tutte interamente
rispettate si richiedeva al concessionario di procedere alla regolarizzazione
del pagamento della tassa raccolta rifiuti ed all'installazione
di un contatore separato o filiale per l'acqua potabile.
In data 3 dicembre 2007 il Presidente della bocciofila presentava
la denuncia dell'occupazione dell'impianto al competente Settore
TARSU al fine dell'emissione della cartella relativa alla raccolta
rifiuti ed in data 14 dicembre 2007 produceva la fattura inerente
l'installazione di un misuratore per la rilevazione dei consumi
idrici.
Tenuto conto pertanto della volontà della Circoscrizione
4 a rinnovare la concessione dell'impianto sportivo sito in corso
Appio Claudio n. 106 all'Associazione "Bocciofila Parco Carrara",
manifestata con la deliberazione (mecc. 2005 03242/087) succitata
e di quanto sopra esposto, al fine di garantire la continuità
dell'attività svolta ed in considerazione dei risvolti
sociali ed aggregativi che tale attività comporta, della
valenza sociale che l'impianto ha assunto per i cittadini in questi
anni, ai sensi del Regolamento per la gestione sociale in regime
di convenzione degli impianti sportivi comunali approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004, (mecc.
2004 03053/010), esecutiva dal 1° novembre 2004, e s.m.i.,
pare opportuno provvedere al rinnovo della concessione dell'impianto
sportivo in oggetto, per anni 5 (cinque), all'Associazione "Bocciofila
Parco Carrara", alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare
(all. 2 - n. ) che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Relativamente al canone, valutate le condizioni del fabbricato,
verificato il permanere della valenza sociale e del ruolo aggregativo
svolto sul territorio, si ritiene di applicare un canone annuo
di Euro 77,04 ottenuto rivalutando in base agli aggiornamenti
ISTAT l'ultima annualità corrisposta come previsto dall'articolo
9 del succitato Regolamento a seguito di modifica apportata con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 settembre 2007
(mecc. 2007 03520/010) esecutiva dal 1° ottobre 2007.
Ai sensi del succitato articolo 9 del predetto Regolamento le
utenze saranno ripartite come segue:
a carico del concessionario:
- il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi
idrici ed al riscaldamento;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
a carico della Città:
- l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici
ed al riscaldamento.
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a
carico del concessionario, nei limiti previsti dall'articolo 14
della convenzione allegata.
Le spese a carico della Città, di cui agli articoli 14
e 15, trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dai settori
competenti.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di assegnare in gestione sociale l'impianto sportivo di
proprietà comunale sito in corso Appio Claudio n. 106,
all'Associazione "Bocciofila Parco Carrara" - C.F. 97579570017,
con sede presso lo stesso impianto sportivo, per un periodo di
anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di stipula del contratto.
Attualmente l'impianto, di complessivi mq. 445, è costituito
da n. 4 (quattro) campi di bocce in terra, scoperti e non illuminati
ed un sovrastante fabbricato ad un piano fuori terra di tipo amovibile;
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte
integrante della presente deliberazione (allegato 2), con l'Associazione
"Bocciofila Parco Carrara" alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo è determinato in Euro 77,04 I.V.A. compresa
e dovrà essere versato all'Ufficio Sport della Circoscrizione
4 in un'unica rata anticipata. Il canone sarà rivalutato
in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto
di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di
adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi
o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi.
È altresì previsto che nel caso la Città
effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie
spese, il canone potrà essere rivisto. La Città,
pertanto, potrà ridefinire con il gestore l'importo del
canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell'articolo
1373 del Codice Civile, con preavviso di almeno tre mesi, in caso
di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione
e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza
la convenzione non si rinnoverà automaticamente, ma potrà
essere rinnovata a nuove condizioni con successivo provvedimento
deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui agli articoli 14 e
15 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati
dai Settori competenti.