Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

n. ord. 112
2008 00459/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 LUGLIO 2008
(proposta dalla G.C. 29 gennaio 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 101 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I., CONCERNENTE L'AREA "LAGHETTI FALCHERA". APPROVAZIONE.

     Proposta dell'Assessore Viano.

     Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 7 aprile 2006 (mecc. 2006 01774/009), esecutiva in data 24 aprile 2006, veniva adottata, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., la variante n. 101 al vigente P.R.G., concernente l'area "Laghetti Falchera".
     La predetta deliberazione veniva trasmessa, per il parere previsto dalla Legge Regionale 41/1997, alla Provincia di Torino che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 674-204411 2006, esprimeva parere favorevole, non presentando la variante incompatibilità con il Piano di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1 agosto 2003 e con i progetti sovracomunali approvati.
     In data 25 luglio 2006 con deliberazione (mecc. 2006 05692/009) la Giunta Comunale proponeva, pertanto, al Consiglio Comunale di procedere all'approvazione definitiva della variante.
     Durante la seduta della II Commissione Consiliare del 7 giugno 2007, in sede di discussione della delibera di approvazione della variante di cui all'oggetto si condivideva la proposta di modifica alla scheda normativa dell'Ambito "2.6 - LAGHETTI FALCHERA", introducendo la possibilità per la Città, in alternativa alla cessione volontaria delle aree da parte dei proprietari, di ricorrere alla procedura espropriativa e dotare così l'Amministrazione di uno strumento giuridicamente efficace per acquisire le aree destinate a Parco, a fronte dell'eventuale inerzia dei proprietari delle aree stesse. Nella medesima sede si stabiliva, altresì, di procedere alla revoca della deliberazione di approvazione della variante n. 101 al fine di consentire, con separato provvedimento, la riadozione della variante stessa nonché la relativa pubblicazione così da permettere la presentazione di eventuali nuove osservazioni nel pubblico interesse.
     Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 luglio 2007 (mecc. 2007 04240/009) è stata, pertanto, revocata la deliberazione mecc. 2006 05692/009 con la quale si proponeva di approvare la variante parziale n. 101 al P.R.G..
     Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 dell'8 ottobre 2007 (mecc. 2007 04169/009), esecutiva in data 22 ottobre 2007, è stata riadottata, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la variante n. 101 al vigente P.R.G., concernente l'area "Laghetti Falchera".
     La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 23 novembre 2007 al 22 dicembre 2007.
     Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. del 29 novembre 2007.
     Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
     La deliberazione in oggetto, non presentando contenuti tali da rendere necessaria l'acquisizione di un nuovo parere di conformità al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (P.T.C.) già formulato con la suddetta deliberazione della Giunta Provinciale, è stata comunque trasmessa alla Provincia di Torino in data 29 novembre 2007.
     In ossequio a quanto previsto dalla deliberazione di adozione della presente variante, è stata acquisita idonea polizza fideiussoria a garanzia degli impegni assunti dalla società Bor.Set.To corredata da apposito atto di disciplina delle relative condizioni (all. 2 - n. ).
     Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

     Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
     Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
     Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino approvato con D.G.R. del 21 aprile 1995;
     Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
     favorevole sulla regolarità tecnica;
     Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano,
1)     di approvare la variante parziale n. 101 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi della deliberazione di riadozione del Consiglio Comunale n. 98 dell'8 ottobre 2007 (mecc. 2007 04169/009), esecutiva dal 22 ottobre 2007; al presente provvedimento viene allegato il testo della deliberazione della Provincia n. 674-204411 2006 recante il parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.