Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato
Settore Contratti

n. ord. 15
2008 00348/003

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 FEBBRAIO 2008

(proposta dalla G.C. 29 gennaio 2008)

OGGETTO: LEGATO ELGE SIMONDI. RINUNZIA EX ART. 649 C.C..

     Proposta dell'Assessore Borgogno,
    di concerto con gli Assessori Viano e Borgione.

     In data 14 novembre 2005 è deceduta in Torino la signora Elge Simondi, nata a Macello il 6 settembre 1919 e residente in vita in Torino, la quale dispose delle proprie sostanze mediante testamento olografo pubblicato in data 24 febbraio 2006 con atto a rogito notaio Rosario Anzalone repertorio 216544/17644, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Torino 1 il 3 marzo 2006 al n. 2028/1 e trascritto in Torino il 20 febbraio 2007 al numero 8981 e in Sanremo il 6 marzo 2007 al n. 2666.
     Tale testamento nomina erede il marito della defunta, Vincenzo Ricciardi nato a Castrovillari il 1 marzo 1922 e istituisce un legato a favore del Comune di Torino con una clausola del seguente tenore letterale: "Lego l'alloggio in Torino - Corso Bramante 6 con arredi e mobili in usufrutto vitalizio a mio marito Vincenzo Ricciardi. Egli potrà abitarlo, modificarlo, affittarlo, cambiare destinazione durante tutta la sua vita. La nuda proprietà passerà al Comune di Torino che lo destinerà a centro di ritrovo e volontariato per gli anziani della piccola e media borghesia. Avrà come nome "Centro GioMaria" in onore dei miei genitori, il ritratto sarà messo nei locali suddetti. Presidente sarà il prof. Giuseppe Lodi - via G. Casalis 42 - Torino e vicepresidente la prof. Maria Testa - via Foscolo 9 Torino, collaboratrice la signora Franca Di Dio - corso Bramante 14 Torino." e ancora, più avanti, "Lego a mio marito Vincenzo Ricciardi in usufrutto l'alloggio in Sanremo - condominio "Piccolo Milano" via Padre Semeria 216/20. Egli potrà per tutta la sua vita abitarlo, modificarlo, affittarlo. La nuda proprietà passerà al Comune di Torino come fondo per il suddetto "Centro GioMaria".".
     Il primo appartamento, sito in Torino, è censito al Foglio 89 particella 107 subalterno 16 del Catasto Fabbricati del Comune di Torino. L'immobile sito in Sanremo è invece individuato al Catasto Fabbricati dello stesso Comune al Foglio 36 particella 1600 subalterno 26.
     La disposizione testamentaria sopra citata è gravata dall'onere di utilizzare entrambi i beni per la creazione di un centro di ritrovo e volontariato per gli anziani ed è formulata in modo tale da far ritenere che per la testatrice costituisse motivo determinante del lascito, con la conseguenza che la Città è tenuta, nel caso di accettazione, ad adempiervi ai sensi dell'articolo 671 C.C..
     Come si evince dal testo, la Città, al momento dell'apertura del testamento, è divenuta nuda proprietaria degli immobili, in quanto la de cuius nominava erede, ed usufruttuario degli stessi, il marito che è deceduto in data 2 febbraio 2007, senza lasciare testamento.
     Dal momento del decesso, con l'estinzione dell'usufrutto, la Città è divenuta piena proprietaria degli immobili; poiché infatti ai sensi dell'articolo 649 del C.C., il legato non necessita di accettazione per produrre effetti sul patrimonio del legatario, gli immobili sono stati acquisti nel patrimonio dell'Amministrazione ipso jure, pur permanendo in capo al legatario la facoltà di rinunziare al legato. L'estinzione dell'usufrutto, ha prodotto, altresì, l'effetto di rendere possibile il godimento dei beni, oggetto di legato, da parte della Città, ponendo il problema dell'adempimento materiale dell'onere posto dalla testatrice.
     Recentemente la Signora Barbara Ricciardi, erede universale del signor Ricciardi Vincenzo, ha impugnato, mediante atto di citazione innanzi il Tribunale di Torino in data 12 novembre 2007, il testamento della signora Elge Simondi al fine di far accertare e dichiarare la nullità delle disposizioni, in esso contenute, con le quali il Comune di Torino è stato istituito legatario degli immobili predetti, in quanto l'onere risulterebbe, secondo l'attrice, impossibile ed illecito.
     Al di là del fumus dell'atto di citazione, attraverso le Divisioni competenti a dare attuazione all'onere predetto e a provvedere alla gestione e alla valorizzazione degli asset immobiliari di proprietà comunale (e precisamente la Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie e la Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo, Innovazione e Integrazione), si è dato corso all'istruttoria volta a verificare se l'adempimento dell'onere sia rispondente all'interesse pubblico a cui deve conformarsi l'azione della Pubblica Amministrazione, non solo in relazione alla particolarità dei beneficiari a favore dei quali la testatrice ha inteso riservare l'uso dell'alloggio di Torino, ma altresì alla luce della sostenibilità, in termini economici, del vincolo imposto a seguito della possibile accettazione del legato. Con nota prot. n. 2075 in data 16 gennaio 2008 la Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, considerati i vincoli tassativi imposti dal legato in oggetto ha concluso per una posizione non favorevole all'accettazione del legato ritenendo, dopo attenta analisi, prevalenti le argomentazioni espresse dalla Divisione Patrimonio con parere del 14 gennaio 2008. Non vanno sottaciute, infatti, le ragioni ostative all'accettazione evidenziate in detto parere, atteso che la destinazione dell'immobile di corso Bramante 6 in Torino risulta vincolata in perpetuo ad attività escludenti una redditività economica, di cui tra l'altro non è certa la compatibilità con le prescrizioni del Regolamento condominiale. Di contro, gli eventuali redditi derivanti dalla locazione dell'immobile sito in Sanremo sono vincolati - anche qui in perpetuo - al finanziamento delle attività di volontariato (riservate, come detto, a una particolare categoria di cittadini), che dovrebbero essere svolte presso l'immobile di corso Bramante. A fronte di entrate eventuali e comunque non destinabili al finanziamento delle ordinarie attività della Città, l'acquisizione comporterebbe un aggravio di spese in termini di oneri condominiali per i locali di corso Bramante, di spese di manutenzione straordinaria per entrambi i beni e dell'imposta comunale sugli immobili per quello di Sanremo. Per giunta, a fronte dell'inevitabile attuale indeterminatezza delle attività che dovrebbero condursi sull'immobile sito in Torino e delle spese conseguenti, non può aversi alcuna garanzia che il reddito derivante dal bene in Sanremo risulti sufficiente a garantire la copertura delle spese stesse.
    Ne risulta, complessivamente, la realtà di beni sostanzialmente infruttiferi ai fini delle entrate ordinarie dell'Ente e anzi suscettibili di comportare significativi aggravi in termini di spesa.
     Il contenzioso instaurato dalla figlia del coniuge della disponente, erede del padre deceduto lo scorso febbraio, ai fini dell'impugnativa delle disposizioni testamentarie di cui è caso, costituisce ulteriore elemento detrattivo rispetto all'ipotesi di accettazione.
     A ciò si aggiunga l'oggettiva difficoltà di soddisfare l'obbligazione di istituire un centro di ritrovo per particolari beneficiari, e quindi destinare un servizio pubblico unicamente ad utenti di un determinato ceto sociale, il cui inadempimento potrebbe essere fatto valere da "qualsiasi interessato" ex articolo 648 C.C.. Viste le argomentazioni sopra esposte con il presente provvedimento si intende rinunziare al legato modale in questione, dismettendo la proprietà delle unità immobiliari indicate, con efficacia retroattiva decorrente dal momento dell'apertura della successione, con mandato ai competenti uffici di dare corso agli atti occorrenti per fare constare presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari la formalizzazione della presente decisione.
     Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi ed espressi in modo palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)     di rinunziare, ai sensi dell'articolo 649 C.C., primo comma, per i motivi sopra esposti che qui integralmente si richiamano per fare parte integrante e sostanziale della decisione, al legato modale disposto dalla signora Elge Simondi, nata a Macello il 6 settembre 1919, e deceduta a Torino il 14 novembre 2005, con testamento olografo pubblicato in data 24 febbraio 2006 con atto a rogito notaio Rosario Anzalone repertorio 216544/17644, registrato a Torino il 3 marzo 2006 al numero 2028/1;
2)     di prendere atto che la rinuncia di cui al punto 1) comporta la dismissione, con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione, della piena proprietà di due immobili, di cui il primo, sito in Torino corso Bramante n. 6 ed individuato al N.C.E.U. al foglio 89 particella 107 subalterno 16 ed il secondo, sito in Sanremo via Padre Semeria n. 216/20 e censito al N.C.E.U. di Sanremo (IM) al foglio 36 particella 1600 subalterno 26;
3)     di demandare ai dirigenti competenti l'assunzione dei provvedimenti che si renderanno necessari, per il formale perfezionamento della presente rinunzia con dichiarazione unilaterale da rendersi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata al fine della trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
4)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.