Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato
Settore Contratti
n. ord. 15
2008 00348/003
OGGETTO: LEGATO ELGE SIMONDI. RINUNZIA EX ART. 649 C.C..
Proposta dell'Assessore Borgogno,
di concerto con gli Assessori Viano e
Borgione.
In data 14 novembre 2005 è
deceduta in Torino la signora Elge Simondi, nata a Macello il
6 settembre 1919 e residente in vita in Torino, la quale dispose
delle proprie sostanze mediante testamento olografo pubblicato
in data 24 febbraio 2006 con atto a rogito notaio Rosario Anzalone
repertorio 216544/17644, registrato presso l'Agenzia delle Entrate
di Torino 1 il 3 marzo 2006 al n. 2028/1 e trascritto in Torino
il 20 febbraio 2007 al numero 8981 e in Sanremo il 6 marzo 2007
al n. 2666.
Tale testamento nomina erede il
marito della defunta, Vincenzo Ricciardi nato a Castrovillari
il 1 marzo 1922 e istituisce un legato a favore del Comune di
Torino con una clausola del seguente tenore letterale: "Lego
l'alloggio in Torino - Corso Bramante 6 con arredi e mobili in
usufrutto vitalizio a mio marito Vincenzo Ricciardi. Egli potrà
abitarlo, modificarlo, affittarlo, cambiare destinazione durante
tutta la sua vita. La nuda proprietà passerà al
Comune di Torino che lo destinerà a centro di ritrovo e
volontariato per gli anziani della piccola e media borghesia.
Avrà come nome "Centro GioMaria" in onore dei
miei genitori, il ritratto sarà messo nei locali suddetti.
Presidente sarà il prof. Giuseppe Lodi - via G. Casalis
42 - Torino e vicepresidente la prof. Maria Testa - via Foscolo
9 Torino, collaboratrice la signora Franca Di Dio - corso Bramante
14 Torino." e ancora, più avanti, "Lego a mio
marito Vincenzo Ricciardi in usufrutto l'alloggio in Sanremo -
condominio "Piccolo Milano" via Padre Semeria 216/20.
Egli potrà per tutta la sua vita abitarlo, modificarlo,
affittarlo. La nuda proprietà passerà al Comune
di Torino come fondo per il suddetto "Centro GioMaria".".
Il primo appartamento, sito in Torino,
è censito al Foglio 89 particella 107 subalterno 16 del
Catasto Fabbricati del Comune di Torino. L'immobile sito in Sanremo
è invece individuato al Catasto Fabbricati dello stesso
Comune al Foglio 36 particella 1600 subalterno 26.
La disposizione testamentaria sopra
citata è gravata dall'onere di utilizzare entrambi i beni
per la creazione di un centro di ritrovo e volontariato per gli
anziani ed è formulata in modo tale da far ritenere che
per la testatrice costituisse motivo determinante del lascito,
con la conseguenza che la Città è tenuta, nel caso
di accettazione, ad adempiervi ai sensi dell'articolo 671 C.C..
Come si evince dal testo, la Città,
al momento dell'apertura del testamento, è divenuta nuda
proprietaria degli immobili, in quanto la de cuius nominava erede,
ed usufruttuario degli stessi, il marito che è deceduto
in data 2 febbraio 2007, senza lasciare testamento.
Dal momento del decesso, con l'estinzione
dell'usufrutto, la Città è divenuta piena proprietaria
degli immobili; poiché infatti ai sensi dell'articolo 649
del C.C., il legato non necessita di accettazione per produrre
effetti sul patrimonio del legatario, gli immobili sono stati
acquisti nel patrimonio dell'Amministrazione ipso jure, pur permanendo
in capo al legatario la facoltà di rinunziare al legato.
L'estinzione dell'usufrutto, ha prodotto, altresì, l'effetto
di rendere possibile il godimento dei beni, oggetto di legato,
da parte della Città, ponendo il problema dell'adempimento
materiale dell'onere posto dalla testatrice.
Recentemente la Signora Barbara
Ricciardi, erede universale del signor Ricciardi Vincenzo, ha
impugnato, mediante atto di citazione innanzi il Tribunale di
Torino in data 12 novembre 2007, il testamento della signora Elge
Simondi al fine di far accertare e dichiarare la nullità
delle disposizioni, in esso contenute, con le quali il Comune
di Torino è stato istituito legatario degli immobili predetti,
in quanto l'onere risulterebbe, secondo l'attrice, impossibile
ed illecito.
Al di là del fumus dell'atto
di citazione, attraverso le Divisioni competenti a dare attuazione
all'onere predetto e a provvedere alla gestione e alla valorizzazione
degli asset immobiliari di proprietà comunale (e precisamente
la Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
e la Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo,
Innovazione e Integrazione), si è dato corso all'istruttoria
volta a verificare se l'adempimento dell'onere sia rispondente
all'interesse pubblico a cui deve conformarsi l'azione della Pubblica
Amministrazione, non solo in relazione alla particolarità
dei beneficiari a favore dei quali la testatrice ha inteso riservare
l'uso dell'alloggio di Torino, ma altresì alla luce della
sostenibilità, in termini economici, del vincolo imposto
a seguito della possibile accettazione del legato. Con nota prot.
n. 2075 in data 16 gennaio 2008 la Divisione Servizi Sociali e
Rapporti con le Aziende Sanitarie, considerati i vincoli tassativi
imposti dal legato in oggetto ha concluso per una posizione non
favorevole all'accettazione del legato ritenendo, dopo attenta
analisi, prevalenti le argomentazioni espresse dalla Divisione
Patrimonio con parere del 14 gennaio 2008. Non vanno sottaciute,
infatti, le ragioni ostative all'accettazione evidenziate in detto
parere, atteso che la destinazione dell'immobile di corso Bramante
6 in Torino risulta vincolata in perpetuo ad attività escludenti
una redditività economica, di cui tra l'altro non è
certa la compatibilità con le prescrizioni del Regolamento
condominiale. Di contro, gli eventuali redditi derivanti dalla
locazione dell'immobile sito in Sanremo sono vincolati - anche
qui in perpetuo - al finanziamento delle attività di volontariato
(riservate, come detto, a una particolare categoria di cittadini),
che dovrebbero essere svolte presso l'immobile di corso Bramante.
A fronte di entrate eventuali e comunque non destinabili al finanziamento
delle ordinarie attività della Città, l'acquisizione
comporterebbe un aggravio di spese in termini di oneri condominiali
per i locali di corso Bramante, di spese di manutenzione straordinaria
per entrambi i beni e dell'imposta comunale sugli immobili per
quello di Sanremo. Per giunta, a fronte dell'inevitabile attuale
indeterminatezza delle attività che dovrebbero condursi
sull'immobile sito in Torino e delle spese conseguenti, non può
aversi alcuna garanzia che il reddito derivante dal bene in Sanremo
risulti sufficiente a garantire la copertura delle spese stesse.
Ne risulta, complessivamente, la realtà
di beni sostanzialmente infruttiferi ai fini delle entrate ordinarie
dell'Ente e anzi suscettibili di comportare significativi aggravi
in termini di spesa.
Il contenzioso instaurato dalla
figlia del coniuge della disponente, erede del padre deceduto
lo scorso febbraio, ai fini dell'impugnativa delle disposizioni
testamentarie di cui è caso, costituisce ulteriore elemento
detrattivo rispetto all'ipotesi di accettazione.
A ciò si aggiunga l'oggettiva
difficoltà di soddisfare l'obbligazione di istituire un
centro di ritrovo per particolari beneficiari, e quindi destinare
un servizio pubblico unicamente ad utenti di un determinato ceto
sociale, il cui inadempimento potrebbe essere fatto valere da
"qualsiasi interessato" ex articolo 648 C.C.. Viste
le argomentazioni sopra esposte con il presente provvedimento
si intende rinunziare al legato modale in questione, dismettendo
la proprietà delle unità immobiliari indicate, con
efficacia retroattiva decorrente dal momento dell'apertura della
successione, con mandato ai competenti uffici di dare corso agli
atti occorrenti per fare constare presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari la formalizzazione della presente decisione.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi ed espressi in modo palese;
1) di rinunziare, ai sensi dell'articolo
649 C.C., primo comma, per i motivi sopra esposti che qui integralmente
si richiamano per fare parte integrante e sostanziale della decisione,
al legato modale disposto dalla signora Elge Simondi, nata a Macello
il 6 settembre 1919, e deceduta a Torino il 14 novembre 2005,
con testamento olografo pubblicato in data 24 febbraio 2006 con
atto a rogito notaio Rosario Anzalone repertorio 216544/17644,
registrato a Torino il 3 marzo 2006 al numero 2028/1;
2) di prendere atto che la rinuncia di
cui al punto 1) comporta la dismissione, con effetto retroattivo
al momento dell'apertura della successione, della piena proprietà
di due immobili, di cui il primo, sito in Torino corso Bramante
n. 6 ed individuato al N.C.E.U. al foglio 89 particella 107 subalterno
16 ed il secondo, sito in Sanremo via Padre Semeria n. 216/20
e censito al N.C.E.U. di Sanremo (IM) al foglio 36 particella
1600 subalterno 26;
3) di demandare ai dirigenti competenti
l'assunzione dei provvedimenti che si renderanno necessari, per
il formale perfezionamento della presente rinunzia con dichiarazione
unilaterale da rendersi mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata al fine della trascrizione presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.