Divisione Patrimonio, Partecipate, Sistema Informativo
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali
n. ord. 53
2008 00127/064
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI.
MODIFICAZIONI IN CONSEGUENZA DELLA LEGGE REGIONE PIEMONTE 31 OTTOBRE
2007, N. 20.
Proposta del Vicesindaco Dealessandri.
Con la Legge 31 ottobre 2007, n. 20, la Regione Piemonte ha
disciplinato la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, la
conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti,
l'affidamento delle medesime e la loro dispersione nel rispetto
dei principi sanciti dalla Costituzione e dalla normativa statale,
abrogando con ciò la precedente Legge Regionale 9 dicembre
2003, n. 33, che aveva posto ai Comuni significativi problemi
di applicazione.
Nel testo legislativo regionale la cremazione dei cadaveri, così
come la conservazione delle ceneri, sono espressamente rinviate
alla regolazione del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in questo
modo la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
rimane in capo all'autorità competente sulla base di queste
disposizioni e delle figure che assolvono alle funzioni di cui
all'articolo 107, comma 3, lettera f) D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni.
Nulla cambia quindi rispetto al procedimento di autorizzazione
della cremazione e, pertanto, in assenza di volontà espressa
dal defunto, vale quella espressa dal coniuge o scaturente dall'unanime
consenso dei parenti più prossimi in ordine di grado.
E' ammessa l'inumazione delle urne cinerarie, ma unicamente nelle
aree avute in concessione (Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990,
n. 285), con ciò escludendosi l'ipotesi della conservazione
nelle sepolture ad inumazione in campo comune, secondo il principio
dell'individualità della sepoltura (articolo 74 D.P.R.
10 settembre 1990, n. 285).
Venendo agli aspetti più innovativi del provvedimento,
occorre segnalare che la Regione Piemonte, nel recepire pienamente
le indicazioni della legge statale, Legge 30 marzo 2001, n. 130,
ha inteso affrontare alcuni versanti che, se non risolti, avrebbero
potuto compromettere la attuazione pratica delle autorizzazioni
alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna.
Innanzitutto viene affidata al coniuge del defunto o alla maggioranza
dei parenti di grado più prossimo la possibilità,
in assenza di qualsiasi manifestazione scritta di volontà
da parte del defunto, di dichiarare all'ufficiale di stato civile
la scelta operata in vita da questi.
A questi soggetti, nonché all'esecutore testamentario,
al rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri
fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati (qualora
il defunto ne fosse stato iscritto) ed infine al tutore di minore
o dell'interdetto viene inoltre data facoltà di dichiarare
quale sia la persona che prenderà in affidamento l'urna
o effettuerà materialmente la dispersione. Per quest'ultima
fattispecie non è compreso, anzi nell'esame d'Aula del
provvedimento è stata espressamente esclusa dalla Regione,
qualsiasi partecipazione di operatori professionali delle onoranze
funebri, nella considerazione che le valenze etiche connesse alla
pratica della dispersione delle ceneri debbano risultare prevalenti
rispetto a qualsiasi ipotesi di profitto.
La Legge Regionale inoltre procede ad affidare alcune funzioni
ai Comuni riguardo alla individuazione delle aree ove sia possibile
effettuare la dispersione delle ceneri ed alle modalità
di conservazione del ricordo dei defunti per i quali sia stata
messa in atto questa scelta.
Per la cremazione e le altre operazioni cimiteriali viene inoltre
ribadito il principio della gratuità esclusivamente riservato
ai soli casi di indigenza del defunto.
Alcuni articoli della Legge Regionale sono di carattere più
programmatico e riguardano argomenti oggetto di pianificazione
regionale, come la realizzazione dei crematori e delle strutture
di commiato, oppure l'emanazione di requisiti per la formazione
degli operatori delle strutture di commiato, l'adozione di norme
riguardo alle tumulazioni in località differenti dal cimitero
e la promozione dell'informazione a cittadini e famiglie riguardo
alle diverse pratiche funerarie.
Considerato tuttavia che la Legge Regionale è stata dichiarata
urgente e che vengono posti ai Comuni solo sessanta giorni per
disciplinare la materia si rende necessario intervenire sul vigente
Regolamento comunale per il servizio mortuario e dei cimiteri
al fine di adeguarlo alla nuova legislazione.
Sono state quindi predisposte alcune modificazioni in parte di
natura ricettizia ed in parte derivanti dalla necessità
di raccordare organicamente la materia alla luce del mutato quadro
normativo, come riportato nell'allegata tavola sinottica (allegato
1).
All'articolo 34, dopo il comma 5, si reputa opportuno aggiungere
il seguente comma "6. Le autorizzazioni alla cremazione,
al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali,
sono rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina
della gestione dei rifiuti sanitaria a norma dell'articolo 24
della Legge 31 luglio 2002, n. 179)." che riprende il comma
11 dell'articolo 2 della Legge Regionale.
Si ritiene inoltre opportuno inserire, dopo l'articolo 34, il
seguente articolo 34 bis che riprende buona parte del testo dell'articolo
2 della Legge Regionale:
"Articolo 34 bis - Autorizzazione all'affidamento ed alla
dispersione delle ceneri
1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate
dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di
cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla Legge della Regione
Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20, nel rispetto della volontà
del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o
dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del
Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto
di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo
gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza
di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli
stessi. (in gran parte desunto dal comma 5, articolo 2 della Legge
Regionale)
2. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti
ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello
della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire
l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione
di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato
o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni,
dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie
ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato
ad eseguire tale volontà. (che riporta il comma 6, articolo
2 della Legge Regionale)
3. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle
proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione,
la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti
persone:
a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più
prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice
civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso
grado, dalla maggioranza degli stessi;
b) dall'esecutore testamentario;
c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri
fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora
il defunto ne sia iscritto;
d) dal tutore di minore o interdetto;
e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d),
dal personale autorizzato dal Comune. (che riporta il comma 7,
articolo 2 della Legge Regionale)
4. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti
dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto
reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento
o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità
di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio
o per disperdere le ceneri. (che riporta il comma 8, articolo
2 della Legge Regionale)
5. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione sono rilasciate
previa valutazione di conformità delle relative modalità
che, in assenza di volontà scritta del defunto, devono
essere dichiarate dagli aventi titolo di cui ai commi precedenti.
(si tratta di comma tecnico di raccordo con la normativa di attuazione)
6. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri
è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio,
al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione
delle ceneri. (che riporta il comma 10, articolo 2 della Legge
Regionale)".
E' opportuno, in considerazione del comma 1 dell'articolo 2 della
Legge Regionale "Le ceneri sono destinate, in forma indivisa,
alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.",
sostituire il testo del comma 2 dell'articolo 36 con il seguente:
"2. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione,
all'affidamento o alla dispersione, ciascuna urna cineraria o
cassettina deve contenere le ceneri di un solo defunto e deve
portarne all'esterno il nome, il cognome, le date di nascita e
di morte.".
Sempre per gli stessi motivi all'articolo 36, dopo il comma 2,
è necessario aggiungere il seguente comma 3 "L'urna
contenente le ceneri deve essere consegnata sigillata a cura del
soggetto che ha effettuato la cremazione" in consonanza a
quanto previsto dal comma 1, articolo 3 della Legge Regionale.
Meritevole di maggiori approfondimenti è il tema dell'affidamento
delle ceneri.
Va innanzitutto tenuto presente che la normativa statale vigente,
ovvero il secondo comma dell'articolo 343 del Regio Decreto 27
luglio 1934, n. 1265 - Testo unico delle leggi sanitarie, prevede
che "2. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa
cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle
o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che
abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione".
Sulla materia era anche intervenuto il Consiglio di Stato che,
nel parere della Prima Sezione del 29 ottobre 2003, aveva così
stabilito: "In conclusione dall'insieme delle disposizioni,
primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta
disciplina delle modalità di affidamento a privati delle
urne cinerarie, che ne consentono una immediata applicazione:
modalità di espressione della volontà del defunto,
obbligo di sigillare l'urna, apposizione su di essa dei dati anagrafici
del defunto, modalità di verbalizzazione della consegna,
garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono
collocate; inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche
dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti
comunali e, in mancanza di apposite disposizioni, possono e debbono
essere imposte dai Comuni in sede di autorizzazione all'affidamento
ai familiari".
Sulla base delle considerazioni che precedono risulta quindi necessario
integrare il regolamento sia riguardo a tipologie di urne che
possono essere, per quanto possibile, "garantite contro ogni
profanazione" (rimanendo poco praticabile l'obbligo di realizzazione
nel domicilio dell'affidatario di un cellario in muratura per
contenere l'urna), sia con modalità di registrazione dei
dati dell'affidatario negli archivi demografici (integrando così
la prescrizione della "destinazione stabile" con una
modalità che assicuri che l'urna contenente le ceneri sia
stabilmente associata al domicilio dell'affidatario e lo segua
documentalmente nei successivi cambi di indirizzo), sia infine
prevedendo l'evenienza di controlli domiciliari nel caso di mutamento
di residenza di cittadini che vengano a dimorare a Torino, nonché
per l'eventuale verifica delle condizioni dell'affidamento in
evenienze che possano suscitare perplessità agli uffici
comunali, come ad esempio, frequenti casi di cambiamento del domicilio
dell'affidatario oppure di dimora di questi in locali provvisori,
come residence, alberghi, pensioni, ecc..
Per questi motivi si reputa opportuno aggiungere all'articolo
36, dopo il comma 3, i seguenti commi:
"4. In caso di affidamento dell'urna per la sua custodia
in domicili privati, le ceneri devono essere racchiuse in un contenitore
stagno ed infrangibile fornito da chi effettua la cremazione,
riportante all'esterno i dati anagrafici del defunto; detto contenitore
deve essere altresì posto in un'urna di materiale che ne
consenta una perfetta chiusura e riportante all'esterno assieme
ai dati anagrafici un sigillo anti-effrazione di alta durabilità.
5. All'atto dell'affidamento dell'urna a persona residente a Torino,
gli uffici comunali provvedono a tenere traccia dell'evenienza
presso gli archivi demografici ai fini di successivi controlli
o per gli adempimenti in caso di variazione del domicilio previsti
dal successivo articolo 37.
6. La vigilanza sul mantenimento nel tempo delle condizioni di
affidamento dell'urna, nonché l'accertamento delle relative
violazioni, possono essere affidate, oltre che agli organi di
polizia, a personale appositamente formato e nominato con determinazione
dirigenziale.
7. La Giunta Comunale disciplina con proprio provvedimento l'estensione
e la periodicità dei controlli presso il domicilio degli
affidatari di urne.
8. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna
in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero
comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia
al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto.".
Quest'ultimo comma riporta la previsione del comma 6, articolo
3 della Legge Regionale.
Secondo la previsione della Legge Regionale, nel verbale di consegna
dell'urna devono analiticamente essere riferiti i presupposti
del procedimento amministrativo di cremazione, nonché di
destinazione delle ceneri.
Occorre quindi ampliare la previsione di registrazione cimiteriale
del vigente articolo 37, sostanzialmente riferita alle prescrizioni
di cui all'articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1990, n. 285.
Per questi motivi si reputa opportuno innanzitutto mutare da "Registri"
a "Consegna dell'urna" il nome della rubrica dell'articolo
37 ed inoltre - oltre a riprendere la norma regionale - prevedere
di acquisire all'atto della consegna una specifica dichiarazione
di impegno e di eseguiti adempimenti di competenza da parte dei
soggetti affidatari dell'urna o a quelli individuati per la dispersione
delle ceneri.
E' quindi necessario aggiungere dopo il comma 3 dell'articolo
37, i seguenti commi:
"4. Nei casi in cui sia stato autorizzato l'affidamento e
o la dispersione di ceneri, a ciascuna copia del verbale di consegna
dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del D.P.R. 285/1990,
devono essere allegati copia dell'autorizzazione e degli atti
e/o delle dichiarazioni degli aventi titolo che ne sono stati
il presupposto e di quelle previste ai successivi commi del presente
articolo.
5. L'affidatario delle ceneri, all'atto della consegna dell'urna,
ha l'obbligo di dichiarare:
a) l'impegno a custodire l'urna presso il proprio domicilio con
modalità tali da consentirne una destinazione stabile e
da offrire garanzie contro ogni profanazione;
b) l'impegno a comunicare preventivamente agli uffici comunali
l'intenzione di mutare il proprio domicilio, ai fini del rilascio
all'autorizzazione al trasporto delle ceneri affidate;
c) di aver adempiuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono
custodite, le modalità della loro conservazione e che il
medesimo comune non ha espresso diniego o altre prescrizioni modificative
dei suoi propositi;
d) l'impegno a comunicare preventivamente l'eventuale trasferimento
dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza,
sia nei confronti di quello di nuova destinazione;
e) la piena disponibilità ad assicurare l'accesso ai locali
ove è custodita l'urna al personale comunale o incaricato
dal Comune medesimo per le funzioni di vigilanza e controllo del
mantenimento dei requisiti di affidamento;
f) l'impegno a conferire l'urna al cimitero di residenza qualora
intenda rinunziare all'affidamento.
6. L'esecutore della dispersione delle ceneri, all'atto della
consegna dell'urna, ha l'obbligo di dichiarare:
a) l'impegno ad eseguire personalmente la dispersione;
b) di non aver corrisposto a proprietari di aree private, ai loro
familiari o aventi causa alcun compenso o altra utilità
in relazione all'assenso alla dispersione;
c) di aver preventivamente comunicato al Comune di destinazione,
con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la
dispersione delle ceneri e che il medesimo Comune non ha espresso
diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;
d) di consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere
alla dispersione, qualora sia il legale rappresentante o personale
di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione
dei cadaveri degli associati.
7. La violazione delle disposizioni comunali di cui al presente
capo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali,
ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali)."
Quest'ultimo comma riporta la previsione del comma 3, art. 6 della
Legge Regionale.
Secondo la previsione legislativa statale, comma 7-bis dell'articolo
1 della Legge n. 26 del 28 febbraio 2001 "la gratuità
del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI
del regolamento di polizia mortuaria, approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché
del servizio di inumazione in campo comune, è limitata
alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria
nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia
bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione
in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di
inumazione non comporta, comunque, la gratuita' del trasporto
del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma
1, lettera a), del citato regolamento, approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica n. 285 del 1990".
L'articolo 5 della Legge 30 marzo 2001, n. 130 ulteriormente precisava
che:
"1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri
e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali
ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie
disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza
del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la
cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma
2.
2. Con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro
della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI),
nonché le associazioni maggiormente rappresentative che
abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci,
sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri
e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite
aree all'interno dei cimiteri".
La Legge Regionale testè approvata interviene anch'essa
sul punto prevedendo all'articolo 11 che "Il Comune di ultima
residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene
la cremazione, nei casi di accertata indigenza del defunto può
sostenere, ai sensi della normativa statale vigente, gli oneri
e le spese derivanti dalla cremazione e dai relativi adempimenti
cimiteriali".
Dal combinato disposte di queste norme emerge quindi che la cremazione
e gli altri adempimenti cimiteriali - intendendo con essi la somma
dei procedimenti istruttori, il rilascio delle relative autorizzazioni,
le prestazioni collegate ecc. - sono gratuiti nei casi di indigenza
del defunto e degli aventi titolo e sono a pagamento negli altri
casi.
Si segnala inoltre l'opportunità di non differenziare eccessivamente,
rispetto alle altre scelte, gli oneri da prevedere in capo agli
aventi titolo nei casi in cui sia richiesta la dispersione delle
ceneri o affidamento dell'urna cineraria e per questo motivo se
ne reputa congrua l'equiparazione con i profili tariffari previsti
in occasione dell'inumazione, anche alla luce dei criteri di gratuità
individuati dalla citata Legge 26/2001.
Occorre quindi modificare l'intero testo dell'articolo 38 con
la seguente formulazione:
"1. La cremazione delle salme e' servizio pubblico al pari
della inumazione.
2. Nei casi di indigenza del defunto e degli aventi titolo e'
a carico del Comune il costo della cremazione per:
a) cittadini italiani o di nazionalità estera deceduti
a Torino;
b) cittadini italiani o di nazionalità estera residenti
a Torino, ovunque deceduti purché la cremazione avvenga
in Italia.
3. Fatta salva l'applicazione delle condizioni per l'erogazione
del servizio gratuito di cremazione, nei casi di destinazione
del defunto fuori dal cimitero, l'autorizzazione all'affidamento
dell'urna o alla dispersione delle ceneri di cui all'articolo
34 bis è rilasciata previa corresponsione di tariffa equivalente,
considerati gli oneri sostenuti per la cremazione, a quanto stabilito
per l'inumazione di cadavere in campo comune.
4. Qualora sia effettuata la dispersione delle ceneri nelle aree
del Roseto della Rimembranza o il loro conferimento nel Cinerario
comune si applica la tariffa prevista dall'Autorità governativa."
Per quanto infine riguarda le dispersioni in area cimiteriale,
stante l'urgenza, occorre procedere ad abilitare a ciò
i riquadri e le aree del Roseto della Rimembranza, sito presso
il Cimitero Monumentale, con riserva di individuazione di altre
aree senza riduzione dell'area di riserva prevista per le inumazioni.
L'attività materiale di dispersione delle ceneri all'interno
del cimitero dovrà poi risultare da apposito verbale che,
in analogia a quanto previsto dall'art. 81 del Decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, deve essere redatto
in duplice esemplare, uno dei quali va conservato presso gli uffici
cimiteriali e l'altro trasmesso all'ufficio comunale che ha autorizzato
la dispersione.
E' necessario altresì prevedere l'apposizione di segnaletica
che riporti i dati anagrafici dei defunti che non abbiano trovato
sepoltura individuale nel cimitero, si è preferita una
indicazione più generica rispetto ad una "targa",
in considerazione del numero delle possibili dispersioni cimiteriali.
L'apposizione di epigrafi su un supporto metallico e lapideo avrebbe
infatti posto non pochi problemi attuativi in quanto quello delle
dispersioni cimiteriali è un elenco 'in divenire' e normalmente
le targhe sono la rappresentazione fisica di elenchi ormai conclusi.
Si ritiene invece che con l'uso termine 'segnaletica', nella sua
accezione di 'insieme di segnali', possano essere intesi ed individuati
sistemi diversi (scritture con la luce che scorrano su muri cimiteriali,
cimiteri virtuali in internet, ecc.) per raggiungere con efficacia
i propositi della Legge Regionale.
Considerate le prescrizioni della citata Legge 130/2001 che limitano
fortemente la dispersione delle ceneri entro i centri abitati
ed escludono che dalla dispersione o dall'affido delle ceneri
possano scaturire occasioni di lucro a favore di terzi, si ritiene
opportuno procedere a vietare la dispersione in Torino in aree
private, nonché il deposito e la custodia di urne in luoghi
diversi dal domicilio della persona che si è assunta -
all'atto dell'autorizzazione - la responsabilità della
loro conservazione fuori dal cimitero.
Più complessa appare invece l'individuazione di un'area
pubblica cittadina per la dispersione delle ceneri in natura.
E' infatti del tutto evidente che, per caratteri devozionali insiti
in questa pratica funebre, la scelta di un luogo pubblico dovrebbe
non solo rispondere a criteri di significatività e di adeguatezza
simbolica, ma anche che sull'area in questione dovrebbero essere
assicurati gli opportuni presidi al fine di evitare profanazioni
o, in genere, atti contro la morale condotti sulle ceneri disperse.
Per questi motivi risulta opportuno rinviare a successivo provvedimento
deliberativo la disciplina della dispersione delle ceneri in area
pubblica urbana, onde permettere ulteriori approfondimenti circa
l'ubicazione, l'estensione e le caratteristiche della stessa.
Tale provvedimento dovrà tuttavia essere emanato entro
il 31 dicembre 2008.
Conseguentemente, all'articolo 40, dopo il comma 6, sono da aggiungere
i seguenti commi:
"7. Nei riquadri e nelle aree dell'area del Roseto della
Rimembranza sono disperse, alla presenza di personale incaricato
dal Comune e previo accertamento della titolarità della
persona che intende effettuare l'operazione, le ceneri di defunti
indipendentemente dal luogo di cremazione. La dispersione delle
ceneri deve risultare da apposito verbale redatto in due esemplari,
dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio
cimiteriale e l'altro deve essere trasmesso all'ufficio comunale
che ha autorizzato l'operazione.
8. Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere individuate
altre aree per la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri
senza riduzione dell'area di riserva per le inumazioni di cui
all'articolo 58 del Regolamento di Polizia Mortuaria.
9. I servizi cimiteriali provvedono alla realizzazione nel cimitero
Monumentale di apposita segnaletica riportante i dati anagrafici
dei defunti cremati in Torino le cui ceneri sono state disperse
o affidate agli aventi titolo.
10. La dispersione delle ceneri in natura non è consentita
in Torino in aree private all'aperto ed in edifici privati al
chiuso; sono altresì vietati il deposito o la custodia
di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è
assunta - all'atto dell'autorizzazione - la responsabilità
della loro conservazione fuori dal cimitero.
11. La dispersione delle ceneri in natura in aree pubbliche è
disciplinata con apposito provvedimento, da assumersi entro il
31 dicembre 2008, che le individui in modo specifico.".
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento
la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa
alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.
La Circoscrizione 5 non ha espresso parere.
Le Circoscrizioni 1 (all. 2 - n. ) - 2 (all. 3 - n. ) - 3 (all.
4 - n. ) - 4 (all. 5 - n. ) - 7 (all. 7 - n. ) - 8 (all. 8 - n.
) hanno espresso parere favorevole.
La Circoscrizione 6 (all. 6 - n. ), ha espresso parere favorevole
a condizione che le modalità di dispersione delle ceneri
vengano conformate a quanto disposto dalla Legge Regionale n.
20 del 31 ottobre 2007. Le osservazioni della Circoscrizione n.
6 vengono accolte.
La Circoscrizione 9 (all. 9 - n. ), ha espresso parere favorevole
a condizione che, nel rispetto delle norme regionali, la dispersione
delle ceneri avvenga anche in luoghi diversi dai cimiteri. Le
osservazioni della Circoscrizione 9 vengono accolte.
La Circoscrizione 10 (all. 10 - n. ), ha espresso parere favorevole
precisando che: "l'articolo 40.10 appare come un'imposizione
senza via di uscita: La dispersione delle ceneri in natura non
è consentita in Torino fuori dai cimiteri ed è altresì
vietata la dispersione delle ceneri in aree private all'aperto
ed in edifici privati al chiuso, nonché il deposito e la
custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio dell'avente titolo".
La volontà di escludere la dispersione delle ceneri nel
territorio del Comune di Torino "perché centro abitato"
è una interpretazione solo apparentemente corretta, perché
sotto questo profilo - e con un'affrettata lettura - tutta l'Italia
è ormai un "centro abitato" con maggiore o minore
densità. Il codice della Strada (articolo 3, comma 1, punto
8 definisce CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo
le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per
insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché
intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito
da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico
con accessi veicolari o pedonali sulla strada). Si propone che
la Città di Torino individui luoghi di dispersione in natura
nel suo territorio quali, ad esempio:
- nel fiume Po, Stura, Dora. Identificando con precisione i siti
- in collina (nel Parco della Rimembranza, in apposito giardino
là creato).
Le osservazioni della Circoscrizione 10 vengono accolte.".
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e
qui integralmente richiamate, le modifiche agli articoli 34, 36,
37, 38 e 40 del testo vigente del Regolamento Mortuario e dei
Cimiteri nonché l'inserimento dell'articolo 34 bis - (come
riportato nell'allegata tavola sinottica) (all. 1 - n. );
1 bis) di individuare, con successivo provvedimento da assumersi
entro il 31 dicembre 2008, le aree pubbliche entro cui sarà
possibile la dispersione delle ceneri.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio;
2) di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Allegato n. 1 al provvedimento deliberativo (mecc. 2008 00127/064)
1. Il servizio della cremazione è incombenza istituzionale
che potrà essere esercito o direttamente dal comune o tramite
concessione a terzi.
2. L'eventuale concessione, in tal caso, sarà disciplinata
da un'apposita convenzione in cui saranno fissate le condizioni
e le modalità relative.
3. L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere è
subordinata alla presentazione da parte di chi la richiede, dei
documenti prescritti dall'articolo 79 del D.P.R. 285/1990.
4. L'esercizio della cremazione è effettuato presso il
Cimitero Monumentale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli
78, 80, 81 del D.P.R. 285/1990.
5. Sono inoltre consentite cremazioni di salme già inumate
o tumulate e quelle di resti, quando si dimostri l'esistenza dei
requisiti di cui all'articolo 79 del D.P.R. 285/1990.
6. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione
o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi
dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione
dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio
2002, n. 179).
1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate
dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di
cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla Legge della Regione
Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20, nel rispetto della volontà
del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o
dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del
comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto
di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo
gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza
di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli
stessi.
2. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti
ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello
della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire
l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione
di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato
o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni,
dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie
ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato
ad eseguire tale volontà.
3. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle
proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione,
la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti
persone:
a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più
prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice
civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso
grado, dalla maggioranza degli stessi;
b) dall'esecutore testamentario;
c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri
fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora
il defunto ne sia iscritto;
d) dal tutore di minore o interdetto;
e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d),
dal personale autorizzato dal Comune.
4. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti
dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto
reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento
o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità
di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio
o per disperdere le ceneri.
5. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione sono rilasciate
previa valutazione di conformità delle relative modalità
che, in assenza di volontà scritta del defunto, devono
essere dichiarate dagli aventi titolo di cui ai commi precedenti.
6. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri
è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio,
al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione
delle ceneri.
1. All'arrivo al cimitero, le salme da cremare sono traslate
a cura del Servizio cimiteri negli appositi locali, ubicati presso
il Cimitero Monumentale e, consegnati all'incaricato dell'operazione.
In quel momento chi dispone il funerale deve, sotto la propria
responsabilità, fare attestazione che il feretro contiene
la salma per la quale è stata autorizzata la cremazione.
2. Salvo diverse disposizioni la cremazione della salma deve essere
effettuata entro 48 ore dal momento della consegna; in difetto
la salma dovrà essere riconsegnata al Servizio cimiteriale
per la conseguente inumazione.
3. Le operazioni di cremazione e le relative operazioni amministrative
devono essere svolte nei giorni previsti per l'effettuazione dei
funerali.
1. Ciascuna cremazione è, anche in caso di affidamento
a terzi del servizio, sottoposta alla sorveglianza di un incaricato
del Servizio cimiteri, il quale deve controllare l'esistenza dei
documenti prescritti prima di consentire l'inizio delle operazioni
al termine delle quali firmerà il relativo verbale.
2. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione,
all'affidamento o alla dispersione, ciascuna urna cineraria o
cassettina deve contenere le ceneri di un solo defunto e deve
portarne all'esterno il nome, il cognome, le date di nascita e
di morte.
3. L'urna contenente le ceneri deve essere consegnata sigillata
a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.
4. In caso di affidamento dell'urna per la sua custodia in domicili
privati, le ceneri devono essere racchiuse in un contenitore stagno
ed infrangibile fornito da chi effettua la cremazione, riportante
all'esterno i dati anagrafici del defunto; detto contenitore deve
essere altresì posto in un urna di materiale che ne consenta
una perfetta chiusura e riportante all'esterno assieme ai dati
anagrafici un sigillo anti-effrazione di alta durabilità.
5. All'atto dell'affidamento dell'urna a persona residente a Torino,
gli uffici comunali provvedono a tenere traccia dell'evenienza
presso gli archivi demografici ai fini di successivi controlli
o per gli adempimenti in caso di variazione del domicilio previsti
dal successivo articolo 37.
6. La vigilanza sul mantenimento nel tempo delle condizioni di
affidamento dell'urna, nonché l'accertamento delle relative
violazioni, possono essere affidate, oltre che agli organi di
polizia, a personale appositamente formato e nominato con determinazione
dirigenziale.
7. La Giunta comunale disciplina con proprio provvedimento l'estensione
e la periodicità dei controlli presso il domicilio degli
affidatari di urne.
8. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna
in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero
comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia
al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
1. Presso i locali della cremazione deve essere tenuto un registro
contenente le generalità delle salme o dei resti cremati,
la data di morte e di cremazione, la destinazione dell'urna e
gli estremi dell'autorizzazione.
2. Nel caso di concessione a terzi del servizio, il concessionario
è responsabile della compilazione di tale registro e dell'esattezza
dei dati riportati.
3. Un secondo esemplare del citato registro deve essere tenuto
a cura del Servizio cimiteriale e utilizzato per il riscontro
annuale delle operazioni.
4. Nei casi in cui sia stato autorizzato l'affidamento e o la
dispersione di ceneri, a ciascuna copia del verbale di consegna
dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del D.P.R. 285/1990,
devono essere allegati copia dell'autorizzazione e degli atti
e/o delle dichiarazioni degli aventi titolo che ne sono stati
il presupposto e di quelle previste ai successivi commi del presente
articolo.
5. L'affidatario delle ceneri, all'atto della consegna dell'urna,
ha l'obbligo di dichiarare:
a) l'impegno a custodire l'urna presso il proprio domicilio con
modalità tali da consentirne una destinazione stabile e
da offrire garanzie contro ogni profanazione;
b) l'impegno a comunicare preventivamente agli uffici comunali
l'intenzione di mutare il proprio domicilio, ai fini del rilascio
all'autorizzazione al trasporto delle ceneri affidate;
c) di aver adempiuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono
custodite, le modalità della loro conservazione e che il
medesimo comune non ha espresso diniego o altre prescrizioni modificative
dei suoi propositi;
d) l'impegno a comunicare preventivamente l'eventuale trasferimento
dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza,
sia nei confronti di quello di nuova destinazione;
e) la piena disponibilità ad assicurare l'accesso ai locali
ove è custodita l'urna al personale comunale o incaricato
dal comune medesimo per le funzioni di vigilanza e controllo del
mantenimento dei requisiti di affidamento;
f) l'impegno a conferire l'urna al cimitero di residenza qualora
intenda rinunziare all'affidamento.
6. L'esecutore della dispersione delle ceneri, all'atto della
consegna dell'urna, ha l'obbligo di dichiarare:
a) l'impegno ad eseguire personalmente la dispersione;
b) di non aver corrisposto a proprietari di aree private, ai loro
familiari o aventi causa alcun compenso o altra utilità
in relazione all'assenso alla dispersione;
c) di aver preventivamente comunicato al comune di destinazione,
con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la
dispersione delle ceneri e che il medesimo comune non ha espresso
diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;
d) di consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere
alla dispersione, qualora sia il legale rappresentante o personale
di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione
dei cadaveri degli associati.
7. La violazione delle disposizioni comunali di cui al presente
capo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali,
ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali).
1. La cremazione delle salme è servizio pubblico gratuito
al pari della inumazione.
2. Nei casi di indigenza del defunto e degli aventi titolo è
a carico del Comune il costo della cremazione per:
a) cittadini italiani o di nazionalità estera deceduti
a Torino; residenti a Torino e ivi deceduti;
b) cittadini italiani o di nazionalità estera residenti
a Torino, ovunque deceduti purché la cremazione avvenga
in Italia;
c) cittadini italiani deceduti in Torino per i quali non risulti
alcuna residenza in Italia;
d) persone di nazionalità estera deceduti in Torino e non
residenti in Italia.
3. Fatta salva l'applicazione delle condizioni per l'erogazione
del servizio gratuito di cremazione, nei casi destinazione del
defunto fuori dal cimitero, l'autorizzazione all'affidamento dell'urna
o alla dispersione delle ceneri di cui all'articolo 34 bis è
rilasciata previa corresponsione di tariffa equivalente, considerati
gli oneri sostenuti per la cremazione, a quanto stabilito per
l'inumazione di cadavere in campo comune.
4. Qualora sia effettuata la dispersione delle ceneri nelle aree
del Roseto della Rimembranza o il loro conferimento nel Cinerario
comune si applica la tariffa prevista dall'Autorità governativa
1. Salvo quanto già previsto per l'esecuzione dei trasporti funebri destinati all'inumazione, la fornitura del feretro ed il relativo trasporto (sia esso verso l'impianto di cremazione, che dall'impianto verso la sepoltura) sono assoggettati a tariffa municipale.
1. Il Regolamento di Polizia Mortuaria disciplina i requisiti
tecnici di fabbricazione, di identificazione e di impiego delle
urne cinerarie; esse sono fornite a pagamento dal Comune, oppure
da impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni.
2. Per i deceduti cremati a Torino e che siano stati trasportati
dal Comune gratuitamente ai cimiteri è altresì prevista
la fornitura dell'urna e la sua sistemazione in un celletta di
durata pari al turno ordinario di inumazione.
3. Le urne possono essere collocate singolarmente in celletta
comunale a pagamento o in celletta ubicata in sepoltura privata,
ovvero, non ostando la capienza, essere deposte in loculi o cellette
già occupati. Dette operazioni sono soggette a tariffa
comunale.
4. Nelle sepolture private a sterro, l'urna - realizzata in tal
caso con materiale non deperibile - potrà essere inumata
a condizione che siano assicurate nel tempo le condizioni di identificazione
della sepoltura.
5. Presso il Cimitero Monumentale, nell'area del Roseto della
Rimembranza è istituito il cinerario comune nel quale vengono
accolte le ceneri secondo le casistiche di cui al Regolamento
di Polizia Mortuaria, nonché quelle delle persone cremate
e ammesse ai cimiteri secondo quanto previsto dall'articolo 30,
comma 6.
6. Il conferimento delle ceneri in cinerario comune annulla ogni
diritto di attrazione tra defunti.
7. Nei riquadri e nelle aree dell'area del Roseto della Rimembranza
presso il cimitero Monumentale sono disperse, alla presenza di
personale incaricato dal Comune e previo accertamento della titolarità
della persona che intende effettuare l'operazione, le ceneri di
defunti indipendentemente dal luogo di cremazione. La dispersione
delle ceneri deve risultare da apposito verbale redatto in due
esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile
del servizio cimiteriale e l'altro deve essere trasmesso a all'ufficio
comunale che ha autorizzato l'operazione.
8. Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere individuate
altre aree per la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri
senza riduzione dell'area di riserva per le inumazioni di cui
all'articolo 58 del Regolamento di Polizia Mortuaria.
9. I servizi cimiteriali provvedono alla realizzazione nel cimitero
Monumentale di apposita segnaletica riportante i dati anagrafici
dei defunti cremati in Torino le cui ceneri sono state disperse
o affidate agli aventi titolo.
10. La dispersione delle ceneri in natura non è consentita
in Torino in aree private all'aperto ed in edifici privati al
chiuso; sono altresì vietati il deposito o la custodia
di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è
assunta - all'atto dell'autorizzazione - la responsabilità
della loro conservazione fuori dal cimitero.
11. La dispersione delle ceneri in natura in aree pubbliche è
disciplinata con apposito provvedimento, da assumersi entro il
31 dicembre 2008, che le individui in modo specifico.