Divisione Patrimonio, Partecipate, Sistema Informativo
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali

n. ord. 53
2008 00127/064

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 APRILE 2008
(proposta dalla G.C. 15 gennaio 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale


OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI. MODIFICAZIONI IN CONSEGUENZA DELLA LEGGE REGIONE PIEMONTE 31 OTTOBRE 2007, N. 20.

Proposta del Vicesindaco Dealessandri.

Con la Legge 31 ottobre 2007, n. 20, la Regione Piemonte ha disciplinato la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e dalla normativa statale, abrogando con ciò la precedente Legge Regionale 9 dicembre 2003, n. 33, che aveva posto ai Comuni significativi problemi di applicazione.
Nel testo legislativo regionale la cremazione dei cadaveri, così come la conservazione delle ceneri, sono espressamente rinviate alla regolazione del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in questo modo la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione rimane in capo all'autorità competente sulla base di queste disposizioni e delle figure che assolvono alle funzioni di cui all'articolo 107, comma 3, lettera f) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
Nulla cambia quindi rispetto al procedimento di autorizzazione della cremazione e, pertanto, in assenza di volontà espressa dal defunto, vale quella espressa dal coniuge o scaturente dall'unanime consenso dei parenti più prossimi in ordine di grado.
E' ammessa l'inumazione delle urne cinerarie, ma unicamente nelle aree avute in concessione (Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), con ciò escludendosi l'ipotesi della conservazione nelle sepolture ad inumazione in campo comune, secondo il principio dell'individualità della sepoltura (articolo 74 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).
Venendo agli aspetti più innovativi del provvedimento, occorre segnalare che la Regione Piemonte, nel recepire pienamente le indicazioni della legge statale, Legge 30 marzo 2001, n. 130, ha inteso affrontare alcuni versanti che, se non risolti, avrebbero potuto compromettere la attuazione pratica delle autorizzazioni alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna.
Innanzitutto viene affidata al coniuge del defunto o alla maggioranza dei parenti di grado più prossimo la possibilità, in assenza di qualsiasi manifestazione scritta di volontà da parte del defunto, di dichiarare all'ufficiale di stato civile la scelta operata in vita da questi.
A questi soggetti, nonché all'esecutore testamentario, al rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati (qualora il defunto ne fosse stato iscritto) ed infine al tutore di minore o dell'interdetto viene inoltre data facoltà di dichiarare quale sia la persona che prenderà in affidamento l'urna o effettuerà materialmente la dispersione. Per quest'ultima fattispecie non è compreso, anzi nell'esame d'Aula del provvedimento è stata espressamente esclusa dalla Regione, qualsiasi partecipazione di operatori professionali delle onoranze funebri, nella considerazione che le valenze etiche connesse alla pratica della dispersione delle ceneri debbano risultare prevalenti rispetto a qualsiasi ipotesi di profitto.
La Legge Regionale inoltre procede ad affidare alcune funzioni ai Comuni riguardo alla individuazione delle aree ove sia possibile effettuare la dispersione delle ceneri ed alle modalità di conservazione del ricordo dei defunti per i quali sia stata messa in atto questa scelta.
Per la cremazione e le altre operazioni cimiteriali viene inoltre ribadito il principio della gratuità esclusivamente riservato ai soli casi di indigenza del defunto.
Alcuni articoli della Legge Regionale sono di carattere più programmatico e riguardano argomenti oggetto di pianificazione regionale, come la realizzazione dei crematori e delle strutture di commiato, oppure l'emanazione di requisiti per la formazione degli operatori delle strutture di commiato, l'adozione di norme riguardo alle tumulazioni in località differenti dal cimitero e la promozione dell'informazione a cittadini e famiglie riguardo alle diverse pratiche funerarie.
Considerato tuttavia che la Legge Regionale è stata dichiarata urgente e che vengono posti ai Comuni solo sessanta giorni per disciplinare la materia si rende necessario intervenire sul vigente Regolamento comunale per il servizio mortuario e dei cimiteri al fine di adeguarlo alla nuova legislazione.
Sono state quindi predisposte alcune modificazioni in parte di natura ricettizia ed in parte derivanti dalla necessità di raccordare organicamente la materia alla luce del mutato quadro normativo, come riportato nell'allegata tavola sinottica (allegato 1).
All'articolo 34, dopo il comma 5, si reputa opportuno aggiungere il seguente comma "6. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitaria a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179)." che riprende il comma 11 dell'articolo 2 della Legge Regionale.
Si ritiene inoltre opportuno inserire, dopo l'articolo 34, il seguente articolo 34 bis che riprende buona parte del testo dell'articolo 2 della Legge Regionale:
"Articolo 34 bis - Autorizzazione all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri
1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla Legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi. (in gran parte desunto dal comma 5, articolo 2 della Legge Regionale)
2. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà. (che riporta il comma 6, articolo 2 della Legge Regionale)
3. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
b) dall'esecutore testamentario;
c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
d) dal tutore di minore o interdetto;
e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune. (che riporta il comma 7, articolo 2 della Legge Regionale)
4. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri. (che riporta il comma 8, articolo 2 della Legge Regionale)
5. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione sono rilasciate previa valutazione di conformità delle relative modalità che, in assenza di volontà scritta del defunto, devono essere dichiarate dagli aventi titolo di cui ai commi precedenti. (si tratta di comma tecnico di raccordo con la normativa di attuazione)
6. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri. (che riporta il comma 10, articolo 2 della Legge Regionale)".
E' opportuno, in considerazione del comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale "Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.", sostituire il testo del comma 2 dell'articolo 36 con il seguente:
"2. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione, ciascuna urna cineraria o cassettina deve contenere le ceneri di un solo defunto e deve portarne all'esterno il nome, il cognome, le date di nascita e di morte.".
Sempre per gli stessi motivi all'articolo 36, dopo il comma 2, è necessario aggiungere il seguente comma 3 "L'urna contenente le ceneri deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione" in consonanza a quanto previsto dal comma 1, articolo 3 della Legge Regionale.
Meritevole di maggiori approfondimenti è il tema dell'affidamento delle ceneri.
Va innanzitutto tenuto presente che la normativa statale vigente, ovvero il secondo comma dell'articolo 343 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - Testo unico delle leggi sanitarie, prevede che "2. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione".
Sulla materia era anche intervenuto il Consiglio di Stato che, nel parere della Prima Sezione del 29 ottobre 2003, aveva così stabilito: "In conclusione dall'insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentono una immediata applicazione: modalità di espressione della volontà del defunto, obbligo di sigillare l'urna, apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto, modalità di verbalizzazione della consegna, garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate; inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite disposizioni, possono e debbono essere imposte dai Comuni in sede di autorizzazione all'affidamento ai familiari".
Sulla base delle considerazioni che precedono risulta quindi necessario integrare il regolamento sia riguardo a tipologie di urne che possono essere, per quanto possibile, "garantite contro ogni profanazione" (rimanendo poco praticabile l'obbligo di realizzazione nel domicilio dell'affidatario di un cellario in muratura per contenere l'urna), sia con modalità di registrazione dei dati dell'affidatario negli archivi demografici (integrando così la prescrizione della "destinazione stabile" con una modalità che assicuri che l'urna contenente le ceneri sia stabilmente associata al domicilio dell'affidatario e lo segua documentalmente nei successivi cambi di indirizzo), sia infine prevedendo l'evenienza di controlli domiciliari nel caso di mutamento di residenza di cittadini che vengano a dimorare a Torino, nonché per l'eventuale verifica delle condizioni dell'affidamento in evenienze che possano suscitare perplessità agli uffici comunali, come ad esempio, frequenti casi di cambiamento del domicilio dell'affidatario oppure di dimora di questi in locali provvisori, come residence, alberghi, pensioni, ecc..
Per questi motivi si reputa opportuno aggiungere all'articolo 36, dopo il comma 3, i seguenti commi:
"4. In caso di affidamento dell'urna per la sua custodia in domicili privati, le ceneri devono essere racchiuse in un contenitore stagno ed infrangibile fornito da chi effettua la cremazione, riportante all'esterno i dati anagrafici del defunto; detto contenitore deve essere altresì posto in un'urna di materiale che ne consenta una perfetta chiusura e riportante all'esterno assieme ai dati anagrafici un sigillo anti-effrazione di alta durabilità.
5. All'atto dell'affidamento dell'urna a persona residente a Torino, gli uffici comunali provvedono a tenere traccia dell'evenienza presso gli archivi demografici ai fini di successivi controlli o per gli adempimenti in caso di variazione del domicilio previsti dal successivo articolo 37.
6. La vigilanza sul mantenimento nel tempo delle condizioni di affidamento dell'urna, nonché l'accertamento delle relative violazioni, possono essere affidate, oltre che agli organi di polizia, a personale appositamente formato e nominato con determinazione dirigenziale.
7. La Giunta Comunale disciplina con proprio provvedimento l'estensione e la periodicità dei controlli presso il domicilio degli affidatari di urne.
8. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto.".
Quest'ultimo comma riporta la previsione del comma 6, articolo 3 della Legge Regionale.
Secondo la previsione della Legge Regionale, nel verbale di consegna dell'urna devono analiticamente essere riferiti i presupposti del procedimento amministrativo di cremazione, nonché di destinazione delle ceneri.
Occorre quindi ampliare la previsione di registrazione cimiteriale del vigente articolo 37, sostanzialmente riferita alle prescrizioni di cui all'articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
Per questi motivi si reputa opportuno innanzitutto mutare da "Registri" a "Consegna dell'urna" il nome della rubrica dell'articolo 37 ed inoltre - oltre a riprendere la norma regionale - prevedere di acquisire all'atto della consegna una specifica dichiarazione di impegno e di eseguiti adempimenti di competenza da parte dei soggetti affidatari dell'urna o a quelli individuati per la dispersione delle ceneri.
E' quindi necessario aggiungere dopo il comma 3 dell'articolo 37, i seguenti commi:
"4. Nei casi in cui sia stato autorizzato l'affidamento e o la dispersione di ceneri, a ciascuna copia del verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del D.P.R. 285/1990, devono essere allegati copia dell'autorizzazione e degli atti e/o delle dichiarazioni degli aventi titolo che ne sono stati il presupposto e di quelle previste ai successivi commi del presente articolo.
5. L'affidatario delle ceneri, all'atto della consegna dell'urna, ha l'obbligo di dichiarare:
a) l'impegno a custodire l'urna presso il proprio domicilio con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;
b) l'impegno a comunicare preventivamente agli uffici comunali l'intenzione di mutare il proprio domicilio, ai fini del rilascio all'autorizzazione al trasporto delle ceneri affidate;
c) di aver adempiuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e che il medesimo comune non ha espresso diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;
d) l'impegno a comunicare preventivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione;
e) la piena disponibilità ad assicurare l'accesso ai locali ove è custodita l'urna al personale comunale o incaricato dal Comune medesimo per le funzioni di vigilanza e controllo del mantenimento dei requisiti di affidamento;
f) l'impegno a conferire l'urna al cimitero di residenza qualora intenda rinunziare all'affidamento.
6. L'esecutore della dispersione delle ceneri, all'atto della consegna dell'urna, ha l'obbligo di dichiarare:
a) l'impegno ad eseguire personalmente la dispersione;
b) di non aver corrisposto a proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;
c) di aver preventivamente comunicato al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri e che il medesimo Comune non ha espresso diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;
d) di consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati.
7. La violazione delle disposizioni comunali di cui al presente capo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)."
Quest'ultimo comma riporta la previsione del comma 3, art. 6 della Legge Regionale.
Secondo la previsione legislativa statale, comma 7-bis dell'articolo 1 della Legge n. 26 del 28 febbraio 2001 "la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuita' del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990".
L'articolo 5 della Legge 30 marzo 2001, n. 130 ulteriormente precisava che:
"1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.
2. Con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri".
La Legge Regionale testè approvata interviene anch'essa sul punto prevedendo all'articolo 11 che "Il Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, nei casi di accertata indigenza del defunto può sostenere, ai sensi della normativa statale vigente, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dai relativi adempimenti cimiteriali".
Dal combinato disposte di queste norme emerge quindi che la cremazione e gli altri adempimenti cimiteriali - intendendo con essi la somma dei procedimenti istruttori, il rilascio delle relative autorizzazioni, le prestazioni collegate ecc. - sono gratuiti nei casi di indigenza del defunto e degli aventi titolo e sono a pagamento negli altri casi.
Si segnala inoltre l'opportunità di non differenziare eccessivamente, rispetto alle altre scelte, gli oneri da prevedere in capo agli aventi titolo nei casi in cui sia richiesta la dispersione delle ceneri o affidamento dell'urna cineraria e per questo motivo se ne reputa congrua l'equiparazione con i profili tariffari previsti in occasione dell'inumazione, anche alla luce dei criteri di gratuità individuati dalla citata Legge 26/2001.
Occorre quindi modificare l'intero testo dell'articolo 38 con la seguente formulazione:
"1. La cremazione delle salme e' servizio pubblico al pari della inumazione.
2. Nei casi di indigenza del defunto e degli aventi titolo e' a carico del Comune il costo della cremazione per:
a) cittadini italiani o di nazionalità estera deceduti a Torino;
b) cittadini italiani o di nazionalità estera residenti a Torino, ovunque deceduti purché la cremazione avvenga in Italia.
3. Fatta salva l'applicazione delle condizioni per l'erogazione del servizio gratuito di cremazione, nei casi di destinazione del defunto fuori dal cimitero, l'autorizzazione all'affidamento dell'urna o alla dispersione delle ceneri di cui all'articolo 34 bis è rilasciata previa corresponsione di tariffa equivalente, considerati gli oneri sostenuti per la cremazione, a quanto stabilito per l'inumazione di cadavere in campo comune.
4. Qualora sia effettuata la dispersione delle ceneri nelle aree del Roseto della Rimembranza o il loro conferimento nel Cinerario comune si applica la tariffa prevista dall'Autorità governativa."
Per quanto infine riguarda le dispersioni in area cimiteriale, stante l'urgenza, occorre procedere ad abilitare a ciò i riquadri e le aree del Roseto della Rimembranza, sito presso il Cimitero Monumentale, con riserva di individuazione di altre aree senza riduzione dell'area di riserva prevista per le inumazioni.
L'attività materiale di dispersione delle ceneri all'interno del cimitero dovrà poi risultare da apposito verbale che, in analogia a quanto previsto dall'art. 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, deve essere redatto in duplice esemplare, uno dei quali va conservato presso gli uffici cimiteriali e l'altro trasmesso all'ufficio comunale che ha autorizzato la dispersione.
E' necessario altresì prevedere l'apposizione di segnaletica che riporti i dati anagrafici dei defunti che non abbiano trovato sepoltura individuale nel cimitero, si è preferita una indicazione più generica rispetto ad una "targa", in considerazione del numero delle possibili dispersioni cimiteriali. L'apposizione di epigrafi su un supporto metallico e lapideo avrebbe infatti posto non pochi problemi attuativi in quanto quello delle dispersioni cimiteriali è un elenco 'in divenire' e normalmente le targhe sono la rappresentazione fisica di elenchi ormai conclusi.
Si ritiene invece che con l'uso termine 'segnaletica', nella sua accezione di 'insieme di segnali', possano essere intesi ed individuati sistemi diversi (scritture con la luce che scorrano su muri cimiteriali, cimiteri virtuali in internet, ecc.) per raggiungere con efficacia i propositi della Legge Regionale.
Considerate le prescrizioni della citata Legge 130/2001 che limitano fortemente la dispersione delle ceneri entro i centri abitati ed escludono che dalla dispersione o dall'affido delle ceneri possano scaturire occasioni di lucro a favore di terzi, si ritiene opportuno procedere a vietare la dispersione in Torino in aree private, nonché il deposito e la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è assunta - all'atto dell'autorizzazione - la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero.
Più complessa appare invece l'individuazione di un'area pubblica cittadina per la dispersione delle ceneri in natura. E' infatti del tutto evidente che, per caratteri devozionali insiti in questa pratica funebre, la scelta di un luogo pubblico dovrebbe non solo rispondere a criteri di significatività e di adeguatezza simbolica, ma anche che sull'area in questione dovrebbero essere assicurati gli opportuni presidi al fine di evitare profanazioni o, in genere, atti contro la morale condotti sulle ceneri disperse.
Per questi motivi risulta opportuno rinviare a successivo provvedimento deliberativo la disciplina della dispersione delle ceneri in area pubblica urbana, onde permettere ulteriori approfondimenti circa l'ubicazione, l'estensione e le caratteristiche della stessa. Tale provvedimento dovrà tuttavia essere emanato entro il 31 dicembre 2008.
Conseguentemente, all'articolo 40, dopo il comma 6, sono da aggiungere i seguenti commi:
"7. Nei riquadri e nelle aree dell'area del Roseto della Rimembranza sono disperse, alla presenza di personale incaricato dal Comune e previo accertamento della titolarità della persona che intende effettuare l'operazione, le ceneri di defunti indipendentemente dal luogo di cremazione. La dispersione delle ceneri deve risultare da apposito verbale redatto in due esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale e l'altro deve essere trasmesso all'ufficio comunale che ha autorizzato l'operazione.
8. Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere individuate altre aree per la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri senza riduzione dell'area di riserva per le inumazioni di cui all'articolo 58 del Regolamento di Polizia Mortuaria.
9. I servizi cimiteriali provvedono alla realizzazione nel cimitero Monumentale di apposita segnaletica riportante i dati anagrafici dei defunti cremati in Torino le cui ceneri sono state disperse o affidate agli aventi titolo.
10. La dispersione delle ceneri in natura non è consentita in Torino in aree private all'aperto ed in edifici privati al chiuso; sono altresì vietati il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è assunta - all'atto dell'autorizzazione - la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero.
11. La dispersione delle ceneri in natura in aree pubbliche è disciplinata con apposito provvedimento, da assumersi entro il 31 dicembre 2008, che le individui in modo specifico.".
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.
La Circoscrizione 5 non ha espresso parere.
Le Circoscrizioni 1 (all. 2 - n. ) - 2 (all. 3 - n. ) - 3 (all. 4 - n. ) - 4 (all. 5 - n. ) - 7 (all. 7 - n. ) - 8 (all. 8 - n. ) hanno espresso parere favorevole.
La Circoscrizione 6 (all. 6 - n. ), ha espresso parere favorevole a condizione che le modalità di dispersione delle ceneri vengano conformate a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 20 del 31 ottobre 2007. Le osservazioni della Circoscrizione n. 6 vengono accolte.
La Circoscrizione 9 (all. 9 - n. ), ha espresso parere favorevole a condizione che, nel rispetto delle norme regionali, la dispersione delle ceneri avvenga anche in luoghi diversi dai cimiteri. Le osservazioni della Circoscrizione 9 vengono accolte.
La Circoscrizione 10 (all. 10 - n. ), ha espresso parere favorevole precisando che: "l'articolo 40.10 appare come un'imposizione senza via di uscita: La dispersione delle ceneri in natura non è consentita in Torino fuori dai cimiteri ed è altresì vietata la dispersione delle ceneri in aree private all'aperto ed in edifici privati al chiuso, nonché il deposito e la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio dell'avente titolo". La volontà di escludere la dispersione delle ceneri nel territorio del Comune di Torino "perché centro abitato" è una interpretazione solo apparentemente corretta, perché sotto questo profilo - e con un'affrettata lettura - tutta l'Italia è ormai un "centro abitato" con maggiore o minore densità. Il codice della Strada (articolo 3, comma 1, punto 8 definisce CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada). Si propone che la Città di Torino individui luoghi di dispersione in natura nel suo territorio quali, ad esempio:
- nel fiume Po, Stura, Dora. Identificando con precisione i siti
- in collina (nel Parco della Rimembranza, in apposito giardino là creato).
Le osservazioni della Circoscrizione 10 vengono accolte.".
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, le modifiche agli articoli 34, 36, 37, 38 e 40 del testo vigente del Regolamento Mortuario e dei Cimiteri nonché l'inserimento dell'articolo 34 bis - (come riportato nell'allegata tavola sinottica) (all. 1 - n. );
1 bis) di individuare, con successivo provvedimento da assumersi entro il 31 dicembre 2008, le aree pubbliche entro cui sarà possibile la dispersione delle ceneri.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
2) di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Allegato n. 1 al provvedimento deliberativo (mecc. 2008 00127/064)

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO N. 264 - SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI

Articolo 34 - Esercizio ed Autorizzazione

1. Il servizio della cremazione è incombenza istituzionale che potrà essere esercito o direttamente dal comune o tramite concessione a terzi.
2. L'eventuale concessione, in tal caso, sarà disciplinata da un'apposita convenzione in cui saranno fissate le condizioni e le modalità relative.
3. L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere è subordinata alla presentazione da parte di chi la richiede, dei documenti prescritti dall'articolo 79 del D.P.R. 285/1990.
4. L'esercizio della cremazione è effettuato presso il Cimitero Monumentale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 78, 80, 81 del D.P.R. 285/1990.
5. Sono inoltre consentite cremazioni di salme già inumate o tumulate e quelle di resti, quando si dimostri l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 79 del D.P.R. 285/1990.
6. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179).

Articolo 34 bis - Autorizzazione all'affidamento ed al dispersione delle ceneri

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla Legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
2. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
3. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
b) dall'esecutore testamentario;
c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
d) dal tutore di minore o interdetto;
e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune.
4. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
5. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione sono rilasciate previa valutazione di conformità delle relative modalità che, in assenza di volontà scritta del defunto, devono essere dichiarate dagli aventi titolo di cui ai commi precedenti.
6. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Articolo 35 - Consegna della salma

1. All'arrivo al cimitero, le salme da cremare sono traslate a cura del Servizio cimiteri negli appositi locali, ubicati presso il Cimitero Monumentale e, consegnati all'incaricato dell'operazione. In quel momento chi dispone il funerale deve, sotto la propria responsabilità, fare attestazione che il feretro contiene la salma per la quale è stata autorizzata la cremazione.
2. Salvo diverse disposizioni la cremazione della salma deve essere effettuata entro 48 ore dal momento della consegna; in difetto la salma dovrà essere riconsegnata al Servizio cimiteriale per la conseguente inumazione.
3. Le operazioni di cremazione e le relative operazioni amministrative devono essere svolte nei giorni previsti per l'effettuazione dei funerali.

Articolo 36 - Vigilanza

1. Ciascuna cremazione è, anche in caso di affidamento a terzi del servizio, sottoposta alla sorveglianza di un incaricato del Servizio cimiteri, il quale deve controllare l'esistenza dei documenti prescritti prima di consentire l'inizio delle operazioni al termine delle quali firmerà il relativo verbale.
2. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione, ciascuna urna cineraria o cassettina deve contenere le ceneri di un solo defunto e deve portarne all'esterno il nome, il cognome, le date di nascita e di morte.
3. L'urna contenente le ceneri deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.
4. In caso di affidamento dell'urna per la sua custodia in domicili privati, le ceneri devono essere racchiuse in un contenitore stagno ed infrangibile fornito da chi effettua la cremazione, riportante all'esterno i dati anagrafici del defunto; detto contenitore deve essere altresì posto in un urna di materiale che ne consenta una perfetta chiusura e riportante all'esterno assieme ai dati anagrafici un sigillo anti-effrazione di alta durabilità.
5. All'atto dell'affidamento dell'urna a persona residente a Torino, gli uffici comunali provvedono a tenere traccia dell'evenienza presso gli archivi demografici ai fini di successivi controlli o per gli adempimenti in caso di variazione del domicilio previsti dal successivo articolo 37.
6. La vigilanza sul mantenimento nel tempo delle condizioni di affidamento dell'urna, nonché l'accertamento delle relative violazioni, possono essere affidate, oltre che agli organi di polizia, a personale appositamente formato e nominato con determinazione dirigenziale.
7. La Giunta comunale disciplina con proprio provvedimento l'estensione e la periodicità dei controlli presso il domicilio degli affidatari di urne.
8. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Articolo 37 - Consegna dell'urna

1. Presso i locali della cremazione deve essere tenuto un registro contenente le generalità delle salme o dei resti cremati, la data di morte e di cremazione, la destinazione dell'urna e gli estremi dell'autorizzazione.
2. Nel caso di concessione a terzi del servizio, il concessionario è responsabile della compilazione di tale registro e dell'esattezza dei dati riportati.
3. Un secondo esemplare del citato registro deve essere tenuto a cura del Servizio cimiteriale e utilizzato per il riscontro annuale delle operazioni.
4. Nei casi in cui sia stato autorizzato l'affidamento e o la dispersione di ceneri, a ciascuna copia del verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del D.P.R. 285/1990, devono essere allegati copia dell'autorizzazione e degli atti e/o delle dichiarazioni degli aventi titolo che ne sono stati il presupposto e di quelle previste ai successivi commi del presente articolo.
5. L'affidatario delle ceneri, all'atto della consegna dell'urna, ha l'obbligo di dichiarare:
a) l'impegno a custodire l'urna presso il proprio domicilio con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;
b) l'impegno a comunicare preventivamente agli uffici comunali l'intenzione di mutare il proprio domicilio, ai fini del rilascio all'autorizzazione al trasporto delle ceneri affidate;
c) di aver adempiuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e che il medesimo comune non ha espresso diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;
d) l'impegno a comunicare preventivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione;
e) la piena disponibilità ad assicurare l'accesso ai locali ove è custodita l'urna al personale comunale o incaricato dal comune medesimo per le funzioni di vigilanza e controllo del mantenimento dei requisiti di affidamento;
f) l'impegno a conferire l'urna al cimitero di residenza qualora intenda rinunziare all'affidamento.
6. L'esecutore della dispersione delle ceneri, all'atto della consegna dell'urna, ha l'obbligo di dichiarare:
a) l'impegno ad eseguire personalmente la dispersione;
b) di non aver corrisposto a proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;
c) di aver preventivamente comunicato al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri e che il medesimo comune non ha espresso diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;
d) di consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati.
7. La violazione delle disposizioni comunali di cui al presente capo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Articolo 38 - Gratuità della cremazione - Campo di applicazione

1. La cremazione delle salme è servizio pubblico gratuito al pari della inumazione.
2. Nei casi di indigenza del defunto e degli aventi titolo è a carico del Comune il costo della cremazione per:
a) cittadini italiani o di nazionalità estera deceduti a Torino; residenti a Torino e ivi deceduti;
b) cittadini italiani o di nazionalità estera residenti a Torino, ovunque deceduti purché la cremazione avvenga in Italia;
c) cittadini italiani deceduti in Torino per i quali non risulti alcuna residenza in Italia;
d) persone di nazionalità estera deceduti in Torino e non residenti in Italia.
3. Fatta salva l'applicazione delle condizioni per l'erogazione del servizio gratuito di cremazione, nei casi destinazione del defunto fuori dal cimitero, l'autorizzazione all'affidamento dell'urna o alla dispersione delle ceneri di cui all'articolo 34 bis è rilasciata previa corresponsione di tariffa equivalente, considerati gli oneri sostenuti per la cremazione, a quanto stabilito per l'inumazione di cadavere in campo comune.
4. Qualora sia effettuata la dispersione delle ceneri nelle aree del Roseto della Rimembranza o il loro conferimento nel Cinerario comune si applica la tariffa prevista dall'Autorità governativa

Articolo 39 - Trasporto delle salme destinate alla cremazione

1. Salvo quanto già previsto per l'esecuzione dei trasporti funebri destinati all'inumazione, la fornitura del feretro ed il relativo trasporto (sia esso verso l'impianto di cremazione, che dall'impianto verso la sepoltura) sono assoggettati a tariffa municipale.

Articolo 40 - Destinazione delle ceneri - "Cinerario comune"

1. Il Regolamento di Polizia Mortuaria disciplina i requisiti tecnici di fabbricazione, di identificazione e di impiego delle urne cinerarie; esse sono fornite a pagamento dal Comune, oppure da impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni.
2. Per i deceduti cremati a Torino e che siano stati trasportati dal Comune gratuitamente ai cimiteri è altresì prevista la fornitura dell'urna e la sua sistemazione in un celletta di durata pari al turno ordinario di inumazione.
3. Le urne possono essere collocate singolarmente in celletta comunale a pagamento o in celletta ubicata in sepoltura privata, ovvero, non ostando la capienza, essere deposte in loculi o cellette già occupati. Dette operazioni sono soggette a tariffa comunale.
4. Nelle sepolture private a sterro, l'urna - realizzata in tal caso con materiale non deperibile - potrà essere inumata a condizione che siano assicurate nel tempo le condizioni di identificazione della sepoltura.
5. Presso il Cimitero Monumentale, nell'area del Roseto della Rimembranza è istituito il cinerario comune nel quale vengono accolte le ceneri secondo le casistiche di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria, nonché quelle delle persone cremate e ammesse ai cimiteri secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6.
6. Il conferimento delle ceneri in cinerario comune annulla ogni diritto di attrazione tra defunti.
7. Nei riquadri e nelle aree dell'area del Roseto della Rimembranza presso il cimitero Monumentale sono disperse, alla presenza di personale incaricato dal Comune e previo accertamento della titolarità della persona che intende effettuare l'operazione, le ceneri di defunti indipendentemente dal luogo di cremazione. La dispersione delle ceneri deve risultare da apposito verbale redatto in due esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale e l'altro deve essere trasmesso a all'ufficio comunale che ha autorizzato l'operazione.
8. Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere individuate altre aree per la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri senza riduzione dell'area di riserva per le inumazioni di cui all'articolo 58 del Regolamento di Polizia Mortuaria.
9. I servizi cimiteriali provvedono alla realizzazione nel cimitero Monumentale di apposita segnaletica riportante i dati anagrafici dei defunti cremati in Torino le cui ceneri sono state disperse o affidate agli aventi titolo.
10. La dispersione delle ceneri in natura non è consentita in Torino in aree private all'aperto ed in edifici privati al chiuso; sono altresì vietati il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è assunta - all'atto dell'autorizzazione - la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero.
11. La dispersione delle ceneri in natura in aree pubbliche è disciplinata con apposito provvedimento, da assumersi entro il 31 dicembre 2008, che le individui in modo specifico.