Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Settore Anziani
n. ord. 17
2007 10205/019
OGGETTO: CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN REGIME RESIDENZIALE AL COSTO DELLA RETTA SOCIO ASSISTENZIALE. RECEPIMENTO DELLA D.G.R. N. 37-6500 DEL 23 LUGLIO 2007.
Proposta dell'Assessore Borgione.
La normativa nazionale di riforma
del sistema sociale definito dalla Legge 328/2000 all'art. 8 prevedeva
in capo alle Regioni la definizione dei criteri per la determinazione
del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni,
in coerenza con i principi stabiliti dai Decreti Legislativi 109/1998
e 130/2000.
La Legge Regionale 8 gennaio 2004
n. 1, relativamente alla compartecipazione al costo dei servizi
da parte degli utenti, all'art. 40 rimanda a quanto previsto dai
Decreti Legislativi 109/1998 e 130/2000.
Con le successive DD.G.R. 17-15226
del 30 marzo 2005 e 2-3520 del 31 luglio 2006 la Regione ha delineato
il modello integrato di assistenza residenziale socio sanitaria
per le persone anziane non autosufficienti prevedendo forme di
incentivazione per i Comuni o Enti Gestori delle funzioni socio
assistenziali che si fossero impegnati a valutare la situazione
economica del solo beneficiario della prestazione residenziale
nel calcolo della compartecipazione dovuta.
Per la definizione uniforme sull'intero
territorio regionale dei criteri di contribuzione alla retta giornaliera
a carico dell'utente anziano già valutato non autosufficiente
dall'Unità di Valutazione Geriatrica e inserito in regime
di convenzione in struttura residenziale, la Regione con D.G.R.
n. 37-6500 del 23 luglio 2007 ha esplicitato le relative linee
guida.
Il sistema di valutazione individuato
fa riferimento ai Decreti Legislativi 109/1998 e 130/2000 ed ai
relativi decreti attuativi (in particolare D.P.C.M. 221/1999),
con le importanti modificazioni relative al rilevamento della
situazione reddituale e patrimoniale del solo utente ed alla possibilità
di effettuare una valutazione della situazione economica più
congrua dal punto di vista temporale.
Lo stesso atto individua la copertura
all'interno del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza degli
importi destinati agli incentivi, assegnati contestualmente alla
ripartizione del Fondo Regionale per la gestione del sistema integrato
dei servizi e interventi sociali, da assegnarsi ai Comuni e agli
Enti Gestori che dimostrino di aver modificato i propri regolamenti
in aderenza alle disposizioni previste dalla deliberazione stessa,
o che, avendo provveduto prima dell'entrata in vigore della D.G.R.
2-3520 del 31 luglio 2006 ad assumere atti conformi a tali criteri,
li confermino con apposito provvedimento.
La Città di Torino ha strutturato
negli anni un percorso di definizione dei criteri di contribuzione
al costo delle prestazioni. La deliberazione di Consiglio Comunale
del 14 marzo 1979 (mecc. 7900838/19) prevedeva che per tutti gli
interventi domiciliari e residenziali a carico degli utenti autosufficienti
e non autosufficienti rilevassero il reddito e il patrimonio immobiliare
dell'utente e dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art.
433 c.c., individuando per questi ultimi una soglia di esenzione.
La deliberazione di Consiglio Comunale
19 marzo 1990 (mecc. 9003026/19) ha modificato la soglia di esenzione
e gli importi a carico degli utenti e dei loro familiari.
Per quanto riguarda i soli utenti
disabili in regime residenziale, la deliberazione di Consiglio
Comunale del 22 marzo 1999 (mecc. 99011987/19) ha stabilito che
la partecipazione al costo dei servizi facesse riferimento ai
soli redditi dei beneficiari delle prestazioni e non anche a quelli
dei loro familiari.
La stessa disposizione è
stata estesa con deliberazione di Consiglio Comunale del 28 febbraio
2000 (mecc. 2000 01162/19) agli utenti anziani non autosufficienti
in regime residenziale.
I criteri di contribuzione al costo
dei servizi domiciliari volti a tutte le categorie di utenti sono
stati riordinati con la deliberazione di Consiglio Comunale del
26 settembre 2005 (mecc. 2005 05648/019), che ha assunto la scelta
di considerare la situazione economica del solo beneficiario delle
prestazioni quando egli sia persona non autosufficiente, considerando
invece anche le risorse economiche che potrebbero essere rese
disponibili per integrare l'assistenza da parte dei familiari
nel caso di utenti autosufficienti.
Da tale excursus si evince come
le scelte effettuate dall'Amministrazione comunale siano pienamente
coerenti con le linee guida regionali esplicitate con D.G.R. n.
37-6500 del 23 luglio 2007 che il presente atto deliberativo recepisce,
esplicitando altresì gli ulteriori elementi richiesti dalla
deliberazione regionale come atti propri di competenza comunale
e le disposizioni aggiuntive più favorevoli all'assistito,
consentite all'art. 8, per uniformità con quanto previsto
dalla citata deliberazione del Consiglio Comunale per il sistema
di accesso ai servizi domiciliari, di seguito elencati:
1) il percorso di accesso del cittadino
alle prestazioni domiciliari e residenziali è uniforme
e presuppone la valutazione socio sanitaria da parte della Commissione
Unità Valutativa Geriatrica, per la quale viene usata un'unica
modulistica comprensiva di dichiarazione sostitutiva delle condizioni
economiche. Una volta definita la progettualità residenziale,
ai fini dell'integrazione retta, gli elementi raccolti vengono
considerati separatamente per i valori che superano le franchigie;
2) la situazione economica individuale
è composta dal reddito e dalle entrate oltre al valore
globale del patrimonio mobiliare ed ai diritti reali e di godimento
del patrimonio immobiliare, al netto delle imposizioni fiscali,
contributive ed assistenziali ed al lordo degli importi detratti
per trattenute, debiti pregressi e somme dovute ad altro titolo,
come descritto nell'Allegato 1 della deliberazione del Consiglio
Comunale del 26 settembre 2005 (mecc. 2005 05648/019);
3) la franchigia sul reddito riferita al
mese di dicembre è raddoppiata, come già disposto
dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 28 aprile 2005
(mecc. 2005 01966/024);
4) ai fini del computo del patrimonio immobiliare
la D.G.R. 37/07 prevede una sola franchigia pari a Euro 51.645,69
e la rilevanza del valore dei beni donati nei cinque anni precedenti
la richiesta di prestazioni; il presente atto, in aderenza a quanto
previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale sulle prestazioni
domiciliari, introduce le seguenti modifiche:
- franchigia pari a:
- Euro 70.000,00 per l'insieme del
patrimonio immobiliare, se in esso è inclusa l'abitazione
principale;
- Euro 20.000,00 se nell'ambito del
patrimonio immobiliare si è titolari di diritti su beni
diversi dall'abitazione principale;
- rilevanza del valore dei beni donati
nei due anni precedenti la richiesta di prestazioni.
Parimenti, per conseguire maggiore
uniformità nei sistemi di accesso alle prestazioni residenziali
e domiciliari, si prevede con il presente atto di estendere il
valore della franchigia, prevista dalla D.G.R. 37/07 sul patrimonio
mobiliare, pari a Euro 15.493,71 al sistema domiciliare la cui
franchigia attuale è pari a Euro 5.000,00;
5) in attuazione dell'art. 6, che, tenendo
conto delle disposizioni di cui agli articoli 143, 147 e 433 del
Codice Civile, prevede il sostegno al coniuge o al familiare privo
di reddito convivente prima del ricovero con la persona ricoverata,
si introducono le modifiche che seguono, in via sperimentale nelle
more del previsto atto della messa a regime del riordino delle
prestazioni domiciliari, di cui alla deliberazione del Consiglio
Comunale del 26 settembre 2005, in cui sarà necessario
e possibile regolamentare il trattamento dei familiari di beneficiari
di prestazioni domiciliari anche modificando le franchigie sul
reddito. Si prevede che, a favore del coniuge e dei familiari
conviventi precedentemente al ricovero e che versano in difficoltà
economica, dal reddito dell'utente ricoverato vengano scalate
rispettivamente le quote di reddito di mantenimento e di inserimento
che sarebbero erogate in base alla deliberazione del Consiglio
Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) e s.m.i.,
"Disciplina degli Interventi sull'assistenza economica"
oltre agli importi relativi al canone di locazione e alle altre
spese relative all'abitazione fino agli importi massimi previsti
dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005
sulla domiciliarità. Nel caso in cui il reddito della persona
ricoverata non sia sufficiente per garantire gli importi sopra
determinati, il piano economico di intervento sarà predisposto
dal competente servizio territoriale in base ai criteri previsti
dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001
(mecc. 2000 05700/19) e s.m.i "Disciplina degli Interventi
sull'assistenza economica";
6) il Comune di Torino erogherà
l'integrazione alla quota socio - assistenziale di retta, se dovuta,
nei termini di una anticipazione che sarà quindi soggetta
a rimborso nel caso in cui l'utente percepisca entrate arretrate,
relative al periodo d'integrazione. Il cittadino è obbligato
a comunicare tempestivamente ai servizi comunali l'avvenuta liquidazione
delle spettanze e a restituire le somme anticipate dal Comune.
In caso di titolarità di proprietà immobiliari e
di insufficiente liquidità il beneficiario o altro soggetto
legittimato è invitato a disporre del bene mediante contratto
che dia diritto ad un corrispettivo oppure ad alienare l'immobile.
Nelle more della stipulazione dei contratti di cui sopra, in aderenza
a quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale di
riordino dei servizi domiciliari, l'Amministrazione erogherà
a titolo di prestito l'integrazione retta. Il beneficiario dovrà
sottoscrivere allo scopo apposito contratto, assistito da garanzia
reale o dall'impegno di un congiunto di qualsiasi grado o di un
terzo verso la Città di Torino per l'assunzione del debito
del beneficiario per il pagamento del corrispettivo per le prestazioni
erogate, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1272 del
Codice Civile.
La restituzione del prestito deve avvenire per l'intera somma
ed in unica soluzione al momento della liquidazione delle spettanze
da parte dell'I.N.P.S. o da altro Ente o al momento della alienazione
dell'immobile. Su tale somma il beneficiario, o i legittimi eredi,
sono tenuti a corrispondere gli interessi legali. Qualora la restituzione
non avvenga secondo i tempi e le modalità previsti nell'impegno
di restituzione, si applicherà anche la rivalutazione monetaria.
In caso di rinuncia all'eredità, o in assenza di eredi,
il Comune procederà al recupero delle somme anticipate
secondo le modalità previste dal Codice Civile;
7) per i periodi successivi alla presentazione
della prima istanza l'Amministrazione aggiornerà la situazione
reddituale individuale avvalendosi anche delle banche dati a propria
disposizione; tale aggiornamento sarà considerato accettato
se il beneficiario della prestazione o altro soggetto legittimato
non presenterà richiesta di revisione nei trenta giorni
successivi la comunicazione della variazione di quota;
8) la presente riguarda i ricoveri definitivi;
in caso di ricovero temporaneo, di sollievo o diurno non inserito
in un progetto di assistenza domiciliare la franchigia applicata
sarà quella prevista dalla deliberazione sui servizi domiciliari.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di recepire la D.G.R. n. 37-6500
del 23 luglio 2007 esplicitando altresì gli ulteriori elementi
richiesti dalla deliberazione regionale come atti propri di competenza
comunale e le disposizioni aggiuntive più favorevoli all'assistito,
consentite all'art. 8, per uniformità con quanto previsto
dalla citata deliberazione del Consiglio Comunale per il sistema
di accesso ai servizi domiciliari, come elencati in narrativa;
2) di uniformare il valore della franchigia
prevista sul patrimonio mobiliare ai sistemi di accesso alle prestazioni
domiciliari e residenziali, come specificato in narrativa, nelle
more del previsto atto della messa a regime del riordino delle
prestazioni domiciliari, di cui alla deliberazione del Consiglio
Comunale del 26 settembre 2005 (mecc. 2005 05648/019).