Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Settore Anziani

n. ord. 17
2007 10205/019

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 FEBBRAIO 2008
(proposta dalla G.C. 27 dicembre 2007)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN REGIME RESIDENZIALE AL COSTO DELLA RETTA SOCIO ASSISTENZIALE. RECEPIMENTO DELLA D.G.R. N. 37-6500 DEL 23 LUGLIO 2007.

     Proposta dell'Assessore Borgione.

     La normativa nazionale di riforma del sistema sociale definito dalla Legge 328/2000 all'art. 8 prevedeva in capo alle Regioni la definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, in coerenza con i principi stabiliti dai Decreti Legislativi 109/1998 e 130/2000.
     La Legge Regionale 8 gennaio 2004 n. 1, relativamente alla compartecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti, all'art. 40 rimanda a quanto previsto dai Decreti Legislativi 109/1998 e 130/2000.
     Con le successive DD.G.R. 17-15226 del 30 marzo 2005 e 2-3520 del 31 luglio 2006 la Regione ha delineato il modello integrato di assistenza residenziale socio sanitaria per le persone anziane non autosufficienti prevedendo forme di incentivazione per i Comuni o Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali che si fossero impegnati a valutare la situazione economica del solo beneficiario della prestazione residenziale nel calcolo della compartecipazione dovuta.
     Per la definizione uniforme sull'intero territorio regionale dei criteri di contribuzione alla retta giornaliera a carico dell'utente anziano già valutato non autosufficiente dall'Unità di Valutazione Geriatrica e inserito in regime di convenzione in struttura residenziale, la Regione con D.G.R. n. 37-6500 del 23 luglio 2007 ha esplicitato le relative linee guida.
     Il sistema di valutazione individuato fa riferimento ai Decreti Legislativi 109/1998 e 130/2000 ed ai relativi decreti attuativi (in particolare D.P.C.M. 221/1999), con le importanti modificazioni relative al rilevamento della situazione reddituale e patrimoniale del solo utente ed alla possibilità di effettuare una valutazione della situazione economica più congrua dal punto di vista temporale.
     Lo stesso atto individua la copertura all'interno del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza degli importi destinati agli incentivi, assegnati contestualmente alla ripartizione del Fondo Regionale per la gestione del sistema integrato dei servizi e interventi sociali, da assegnarsi ai Comuni e agli Enti Gestori che dimostrino di aver modificato i propri regolamenti in aderenza alle disposizioni previste dalla deliberazione stessa, o che, avendo provveduto prima dell'entrata in vigore della D.G.R. 2-3520 del 31 luglio 2006 ad assumere atti conformi a tali criteri, li confermino con apposito provvedimento.
     La Città di Torino ha strutturato negli anni un percorso di definizione dei criteri di contribuzione al costo delle prestazioni. La deliberazione di Consiglio Comunale del 14 marzo 1979 (mecc. 7900838/19) prevedeva che per tutti gli interventi domiciliari e residenziali a carico degli utenti autosufficienti e non autosufficienti rilevassero il reddito e il patrimonio immobiliare dell'utente e dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c., individuando per questi ultimi una soglia di esenzione.
     La deliberazione di Consiglio Comunale 19 marzo 1990 (mecc. 9003026/19) ha modificato la soglia di esenzione e gli importi a carico degli utenti e dei loro familiari.
     Per quanto riguarda i soli utenti disabili in regime residenziale, la deliberazione di Consiglio Comunale del 22 marzo 1999 (mecc. 99011987/19) ha stabilito che la partecipazione al costo dei servizi facesse riferimento ai soli redditi dei beneficiari delle prestazioni e non anche a quelli dei loro familiari.
     La stessa disposizione è stata estesa con deliberazione di Consiglio Comunale del 28 febbraio 2000 (mecc. 2000 01162/19) agli utenti anziani non autosufficienti in regime residenziale.
     I criteri di contribuzione al costo dei servizi domiciliari volti a tutte le categorie di utenti sono stati riordinati con la deliberazione di Consiglio Comunale del 26 settembre 2005 (mecc. 2005 05648/019), che ha assunto la scelta di considerare la situazione economica del solo beneficiario delle prestazioni quando egli sia persona non autosufficiente, considerando invece anche le risorse economiche che potrebbero essere rese disponibili per integrare l'assistenza da parte dei familiari nel caso di utenti autosufficienti.
     Da tale excursus si evince come le scelte effettuate dall'Amministrazione comunale siano pienamente coerenti con le linee guida regionali esplicitate con D.G.R. n. 37-6500 del 23 luglio 2007 che il presente atto deliberativo recepisce, esplicitando altresì gli ulteriori elementi richiesti dalla deliberazione regionale come atti propri di competenza comunale e le disposizioni aggiuntive più favorevoli all'assistito, consentite all'art. 8, per uniformità con quanto previsto dalla citata deliberazione del Consiglio Comunale per il sistema di accesso ai servizi domiciliari, di seguito elencati:
1)    il percorso di accesso del cittadino alle prestazioni domiciliari e residenziali è uniforme e presuppone la valutazione socio sanitaria da parte della Commissione Unità Valutativa Geriatrica, per la quale viene usata un'unica modulistica comprensiva di dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche. Una volta definita la progettualità residenziale, ai fini dell'integrazione retta, gli elementi raccolti vengono considerati separatamente per i valori che superano le franchigie;
2)    la situazione economica individuale è composta dal reddito e dalle entrate oltre al valore globale del patrimonio mobiliare ed ai diritti reali e di godimento del patrimonio immobiliare, al netto delle imposizioni fiscali, contributive ed assistenziali ed al lordo degli importi detratti per trattenute, debiti pregressi e somme dovute ad altro titolo, come descritto nell'Allegato 1 della deliberazione del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005 (mecc. 2005 05648/019);
3)    la franchigia sul reddito riferita al mese di dicembre è raddoppiata, come già disposto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 28 aprile 2005 (mecc. 2005 01966/024);
4)    ai fini del computo del patrimonio immobiliare la D.G.R. 37/07 prevede una sola franchigia pari a Euro 51.645,69 e la rilevanza del valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni; il presente atto, in aderenza a quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale sulle prestazioni domiciliari, introduce le seguenti modifiche:
-     franchigia pari a:
-     Euro 70.000,00 per l'insieme del patrimonio immobiliare, se in esso è inclusa l'abitazione principale;
-     Euro 20.000,00 se nell'ambito del patrimonio immobiliare si è titolari di diritti su beni diversi dall'abitazione principale;
-     rilevanza del valore dei beni donati nei due anni precedenti la richiesta di prestazioni.
     Parimenti, per conseguire maggiore uniformità nei sistemi di accesso alle prestazioni residenziali e domiciliari, si prevede con il presente atto di estendere il valore della franchigia, prevista dalla D.G.R. 37/07 sul patrimonio mobiliare, pari a Euro 15.493,71 al sistema domiciliare la cui franchigia attuale è pari a Euro 5.000,00;
5)    in attuazione dell'art. 6, che, tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 143, 147 e 433 del Codice Civile, prevede il sostegno al coniuge o al familiare privo di reddito convivente prima del ricovero con la persona ricoverata, si introducono le modifiche che seguono, in via sperimentale nelle more del previsto atto della messa a regime del riordino delle prestazioni domiciliari, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005, in cui sarà necessario e possibile regolamentare il trattamento dei familiari di beneficiari di prestazioni domiciliari anche modificando le franchigie sul reddito. Si prevede che, a favore del coniuge e dei familiari conviventi precedentemente al ricovero e che versano in difficoltà economica, dal reddito dell'utente ricoverato vengano scalate rispettivamente le quote di reddito di mantenimento e di inserimento che sarebbero erogate in base alla deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) e s.m.i., "Disciplina degli Interventi sull'assistenza economica" oltre agli importi relativi al canone di locazione e alle altre spese relative all'abitazione fino agli importi massimi previsti dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005 sulla domiciliarità. Nel caso in cui il reddito della persona ricoverata non sia sufficiente per garantire gli importi sopra determinati, il piano economico di intervento sarà predisposto dal competente servizio territoriale in base ai criteri previsti dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 (mecc. 2000 05700/19) e s.m.i "Disciplina degli Interventi sull'assistenza economica";
6)    il Comune di Torino erogherà l'integrazione alla quota socio - assistenziale di retta, se dovuta, nei termini di una anticipazione che sarà quindi soggetta a rimborso nel caso in cui l'utente percepisca entrate arretrate, relative al periodo d'integrazione. Il cittadino è obbligato a comunicare tempestivamente ai servizi comunali l'avvenuta liquidazione delle spettanze e a restituire le somme anticipate dal Comune.
In caso di titolarità di proprietà immobiliari e di insufficiente liquidità il beneficiario o altro soggetto legittimato è invitato a disporre del bene mediante contratto che dia diritto ad un corrispettivo oppure ad alienare l'immobile.
Nelle more della stipulazione dei contratti di cui sopra, in aderenza a quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale di riordino dei servizi domiciliari, l'Amministrazione erogherà a titolo di prestito l'integrazione retta. Il beneficiario dovrà sottoscrivere allo scopo apposito contratto, assistito da garanzia reale o dall'impegno di un congiunto di qualsiasi grado o di un terzo verso la Città di Torino per l'assunzione del debito del beneficiario per il pagamento del corrispettivo per le prestazioni erogate, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1272 del Codice Civile.
La restituzione del prestito deve avvenire per l'intera somma ed in unica soluzione al momento della liquidazione delle spettanze da parte dell'I.N.P.S. o da altro Ente o al momento della alienazione dell'immobile. Su tale somma il beneficiario, o i legittimi eredi, sono tenuti a corrispondere gli interessi legali. Qualora la restituzione non avvenga secondo i tempi e le modalità previsti nell'impegno di restituzione, si applicherà anche la rivalutazione monetaria.
In caso di rinuncia all'eredità, o in assenza di eredi, il Comune procederà al recupero delle somme anticipate secondo le modalità previste dal Codice Civile;
7)    per i periodi successivi alla presentazione della prima istanza l'Amministrazione aggiornerà la situazione reddituale individuale avvalendosi anche delle banche dati a propria disposizione; tale aggiornamento sarà considerato accettato se il beneficiario della prestazione o altro soggetto legittimato non presenterà richiesta di revisione nei trenta giorni successivi la comunicazione della variazione di quota;
8)    la presente riguarda i ricoveri definitivi; in caso di ricovero temporaneo, di sollievo o diurno non inserito in un progetto di assistenza domiciliare la franchigia applicata sarà quella prevista dalla deliberazione sui servizi domiciliari.
     Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di recepire la D.G.R. n. 37-6500 del 23 luglio 2007 esplicitando altresì gli ulteriori elementi richiesti dalla deliberazione regionale come atti propri di competenza comunale e le disposizioni aggiuntive più favorevoli all'assistito, consentite all'art. 8, per uniformità con quanto previsto dalla citata deliberazione del Consiglio Comunale per il sistema di accesso ai servizi domiciliari, come elencati in narrativa;
2)    di uniformare il valore della franchigia prevista sul patrimonio mobiliare ai sistemi di accesso alle prestazioni domiciliari e residenziali, come specificato in narrativa, nelle more del previsto atto della messa a regime del riordino delle prestazioni domiciliari, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005 (mecc. 2005 05648/019).