Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche  

       n. ord. 76

2007 10110/009

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 MAGGIO 2009

(proposta dalla G.C. 18 dicembre 2007)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BUSSOLA Cristiano

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SBRIGLIO Giuseppe

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 46 presenti, nonché gli Assessori: BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - DELL'UTRI Michele - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SARAGNESE Luigi - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CASSANO Luca - GENISIO Domenica - GOFFI Alberto - MINA Alberto - SCANDEREBECH Federica.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA     

 

OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 3 - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI "AMBITO 8.G MEDARDO ROSSO" E ALL'AREA RESIDENZIALE R1 - APPROVAZIONE. 

 

       Proposta dell'Assessore Viano.  

 

       Le aree oggetto del presente Piano Esecutivo Convenzionato, ubicate nella Circoscrizione 3, della superficie territoriale complessiva di mq. 4.990, sono classificate nel P.R.G. vigente come Area da Trasformare per Servizi (A.T.S.) denominata "Ambito 8.g Medardo Rosso", compresa tra le vie Fattori e Medardo Rosso, della superficie di mq. 4.818, a destinazione prevalentemente residenziale, disciplinata dagli articoli 7 e 20 e dalla relativa scheda normativa delle N.U.E.A. del P.R.G. e come "Area R1" della superficie di mq. 172, a destinazione residenziale, posta in fregio alla via Medardo Rosso e confinante con l'Ambito 8.g, soggetta all'articolo 8 delle N.U.E.A. di P.R.G. ed avente indice di edificabilità pari a 1,35 mq/mq.

       Entrambe le aree di cui sopra sono di proprietà della società Immobiliare Ubertas S.r.l., Proponente la trasformazione in oggetto, da convenzionare ai sensi dell'articolo 43 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i..

       Sull'area da trasformare per servizi è attualmente presente un fabbricato ad un piano fuori terra e seminterrato a destinazione produttiva (officina ed uffici) la cui consistenza complessiva pari a mq. 3.725,07 è documentata dalla Tavola n. 05 del P.E.C. relativa alla concessione edilizia n. 515/S del 31 dicembre 1987 e precedenti autorizzazioni. Tale fabbricato verrà demolito dal Proponente prima della cessione delle aree destinate a pubblici servizi, secondo quanto definito nello Schema di Convenzione allegato al presente provvedimento (allegato 1).

       Il contesto urbano intorno alle due aree ATS ed R1 è caratterizzato da edifici residenziali lungo i corsi Peschiera, Montecucco, Brunelleschi e le vie Medardo Rosso, Fattori, San Michele e Arvier e dalla presenza di numerose aree a pubblici servizi che ospitano edifici per l'istruzione, attrezzature di interesse comune ed aree a verde sportivo attrezzate.

       I dati tecnici fondamentali di progetto sono i seguenti:

-      ST                                                                   mq. 4990 di cui:

       ATS                                           mq. 4818

       R1                                              mq.   172

-      SLP residenziale                                                  mq. 2641,20 di cui:

       ATS                                           mq. 2409

       R1                                              mq.   232,20

-      Aree per servizi                                                   mq. 4025,14 di cui:

       area ceduta gratuitamente                  mq. 3854,40 (80% ATS)

       area monetizzata                             mq.   170,74 (standard R1)

       Per quanto riguarda l'ATS l'area ceduta gratuitamente alla Città ai sensi dell'articolo 20 delle NUEA del P.R.G. è pari a mq. 3.854,40 mentre, per quanto concerne le aree per servizi derivanti dall'attuazione della "R1" pari a mq. 170,74, queste verranno "monetizzate" dal Proponente ai sensi dell'articolo 6 comma 9 delle NUEA, che corrisponderà al Comune di Torino, in unica soluzione, in sede di stipulazione della Convenzione, come indicato nell'articolo 5 della stessa, l'importo dovuto. A tal proposito si fa presente che in data 18 gennaio 2007 il professionista incaricato, arch. Gian Luca Appendino, ha redatto apposita perizia estimativa dell'importo di Euro 41.724,59 (Euro/mq. 244,375), asseverata con giuramento in data 24 gennaio 2007 davanti al notaio dott. Giulio Biino, il cui valore è stato verificato e ritenuto valido in data 12 febbraio 2007 dall'ufficio tecnico competente, Settore Logistica e Valutazioni della Città.

       Tuttavia, il suddetto valore dovrà essere aggiornato in base ai disposti normativi della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 nel frattempo intervenuti in materia espropriativa.

       La quantità di SLP da realizzare è localizzata in un unico fabbricato a 6 piani fuori terra (5 + pilotis) che fronteggia la via Medardo Rosso; inoltre è prevista la parziale demolizione dell'ex edificio industriale da cedere alla Città con la relativa area di pertinenza.

       Il Proponente si impegna sulla porzione di edificio conservato, ubicata in via Fattori angolo via Medardo Rosso, ad effettuare a proprie cura e spese, come da nota del 25 marzo 2009, il ripristino del manto di copertura ed il tamponamento sul lato da demolire, come previsto in Convenzione.

       Il P.E.C. prevede la realizzazione di due tratti di rete fognaria bianca e nera previste nel sottosuolo di via Medardo Rosso, in quanto nel sottosuolo della stessa esistono unicamente reti fognarie private, il cui dimensionamento è stato ritenuto insufficiente dagli uffici comunali competenti.

       L'importo delle suddette opere pari ad Euro 127.032,26 è stato individuato in base alle valutazioni dei singoli progetti al quale è stato applicato il coefficiente di riduzione del 10%, salvo ulteriori definizioni in sede di progettazione esecutiva derivanti anche dalle puntualizzazioni dei Settori Tecnici ed Enti competenti; il valore di tali opere viene definitivamente stabilito in sede di approvazione del progetto esecutivo delle opere stesse, sulla base dei computi metrici estimativi, purché nel rispetto dello scostamento previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 (mecc. 2007 02672/009) approvata in data 16 aprile 2008 ed in ottemperanza a successivo provvedimento consiliare da assumere, così come indicato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2009 01057/009) approvata il 3 marzo 2009.

       A seguito dell'approvazione della suddetta deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2009 01057/009) approvata il 3 marzo 2009 avente ad oggetto le novità normative introdotte dal D.Lgs. 152/2008 (c.d. terzo decreto correttivo al Codice dei Contratti), entrato in vigore il 17 ottobre 2008, in materia di realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti esecutivi, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, le stesse verranno eseguite da impresa selezionata dal Proponente il P.E.C. mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 57 comma 6 e 122 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con invito rivolto ad almeno 5 soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. In tutti i casi, le imprese che concorrono alla procedura di scelta del contraente dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40 del Codice dei Contratti, adeguati in relazione alle categorie ed agli importi dei lavori da eseguire.

       Il Proponente corrisponderà gli oneri di urbanizzazione dovuti da valutare al momento del rilascio del permesso di costruire stimati ad oggi in Euro 356.086,58 di cui Euro 169.010,38 per gli oneri di urbanizzazione primaria ed Euro 187.076,20 per gli oneri di urbanizzazione secondaria.

       Pertanto:

-      importo oneri di urbanizzazione (stima)                                       Euro 356.086,58

-      costo totale opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo             Euro 127.032,26

-      differenza oneri da versare in sede di rilascio del permesso di costruire  Euro 229.054,32

       Con riguardo ai suddetti oneri di urbanizzazione, gli stessi, pari ad Euro 356.086,58, dovranno essere in ogni caso adeguati a seguito dell'entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Comunale del 16 aprile 2008 (mecc. 2007 02672/009) e dei successivi provvedimenti attuativi.

       In base allo Schema di Convenzione ed alle modalità in esso contenute, il Proponente si impegna, entro un anno dalla stipula della Convenzione e comunque prima del rilascio del permesso di costruire, a cedere a titolo gratuito al Comune di Torino le aree destinate dal presente P.E.C. a pubblici servizi e parte del fabbricato mantenuto.

       Le opere da realizzare sulle aree cedute, a scomputo ed a cura e spese, dovranno essere eseguite entro 3 anni dall'approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, comunque non oltre 4 anni dalla stipula della Convenzione, mentre l'intervento edilizio privato dovrà essere completato entro 5 anni dalla stipula della Convenzione, termine corrispondente alla validità del presente Piano Esecutivo Convenzionato.

       Il costo di costruzione previsto dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. non è definibile in sede di Convenzione in quanto il progetto planivolumetrico delle opere edilizie non contiene ancora i parametri (numero e superficie degli alloggi, degli accessori, ecc.) per la sua corretta definizione che è, pertanto, differita al momento del rilascio del permesso di costruire.

       La Commissione Edilizia ha esaminato la proposta di Piano Esecutivo Convenzionato esprimendo parere favorevole alla sua approvazione, mentre il progetto di massima delle opere di urbanizzazione è stato valutato in sede di conferenza dei servizi presso il Settore Urbanizzazioni, ottenendo parere favorevole.

       Il Settore Ambiente e Territorio - Ufficio Inquinamento Acustico, vista la classificazione acustica attribuita all'Ambito "8.g Medardo Rosso", ha espresso il parere di conformità del presente P.E.C. con il Piano di Zonizzazione Acustica e parere favorevole rispetto alla Valutazione di impatto acustico, con la prescrizione che, prima della cessione delle aree alla Città, i risultati delle analisi richieste siano sottoposti all'approvazione del medesimo Settore.

       Dato atto che all'Albo Pretorio della Città di Torino, cui la documentazione completa del Piano Esecutivo Convenzionato è stata inviata in data 20 dicembre 2007 e pubblicata per affissione per quindici giorni consecutivi (dal 21 dicembre 2007 al 4 gennaio 2008 compreso), nei quindici giorni successivi (dal 5 gennaio 2008 al 19 gennaio 2008 compreso) non sono pervenute osservazioni e proposte scritte nel pubblico interesse.

       Rilevato, altresì, che la Circoscrizione n. 3, alla quale il medesimo progetto di P.E.C. è stato trasmesso con nota Prot. n. 5524 del 20 dicembre 2007, con deliberazione consiliare n. 2/3-08 del 17 gennaio 2008 (mecc. 2008 00227/086) ha espresso parere favorevole, condizionato al riposizionamento del previsto fabbricato residenziale sulla via Fattori, così come richiesto da alcuni cittadini residenti negli edifici di corso Peschiera e di via Medardo Rosso e alla realizzazione di un basso fabbricato destinato alle attività della Circoscrizione n. 3, allegato al presente atto (all. 3 - n.                  ).

       A tali richieste si controdeduce come segue:

CONTRODEDUZIONE

Stante l'osservazione della Circoscrizione 3, gli esposti dell'Ing. Borsetti, rappresentante di alcuni residenti dello stabile di corso Peschiera 301 e il successivo intervento del Difensore Civico Regionale, effettuate le opportune verifiche, si ritiene che il Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) abbia recepito le osservazioni formulate, riposizionando il fabbricato residenziale così come previsto dal P.R.G. vigente.

Per quanto riguarda la sistemazione dell'area da cedere per servizi, essendo la zona già ampiamente dotata di giardini pubblici, si ritiene opportuno attribuire alla menzionata area un diverso utilizzo mantenendone la destinazione a servizio pubblico e conservando parte dell'edificio industriale. Le opere di urbanizzazione da realizzare, a scomputo degli oneri dovuti, sono quindi unicamente relative al tratto di fognatura bianca e nera prevista nel sottosuolo di via Medardo Rosso, con conseguente versamento di parte degli oneri dovuti dal Proponente.

Dell'ex edificio industriale localizzato in via Fattori angolo via Medardo Rosso, si prevede la parziale demolizione delle parti che interferiscono con la superficie fondiaria di concentrazione della nuova edificazione, mentre la parte restante verrà ceduta alla Città con la relativa area di pertinenza.

Il Proponente si impegna ad effettuare a proprie cura e spese, il ripristino del manto di copertura ed il tamponamento di chiusura sul lato da demolire, come previsto in Convenzione.

Pertanto, vista la nuova soluzione progettuale, non è più prevista la realizzazione del basso fabbricato destinato alle attività della Circoscrizione n. 3 e si rende necessario sostituire lo Schema di Convenzione ed il Piano Esecutivo Convenzionato, come indicato al punto 1) del dispositivo del presente provvedimento.

Il suddetto Schema di Convenzione è stato, inoltre, aggiornato in conformità alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 152/2008 (c.d. terzo decreto correttivo al Codice dei Contratti), entrato in vigore il 17 ottobre 2008, recepito con deliberazione della Giunta Comunale del 3 marzo 2009 (mecc. 2009 01057/009), in materia di realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti esecutivi, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, che prevede che le stesse verranno eseguite da impresa selezionata dal Proponente il P.E.C. mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 57 comma 6 e 122 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con invito rivolto ad almeno 5 soggetti.

       Infine, in osservanza dell'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., si prende atto che, in relazione al presente P.E.C., non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui allo stesso articolo del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. in materia di sostituzione di permesso di costruire e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.  

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

       Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

       Vista la Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.;

       Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

       Visto il parere di conformità al Piano di zonizzazione acustica e parere favorevole rispetto alla Valutazione di impatto acustico, con relative prescrizioni;

       Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia sul progetto di P.E.C.;

       Visto il parere espresso in sede di Conferenza dei Servizi sul progetto delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti e quelle a cura e spese del Proponente;

       Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

       favorevole sulla regolarità tecnica;

       favorevole sulla regolarità contabile;

       Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1)   di approvare il Piano Esecutivo Convenzionato (ai sensi dell'articolo 43 L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i.) relativo all'area da trasformare per servizi del P.R.G. denominata "Ambito 8.g Medardo Rosso" e all'area residenziale R1 attigua alla suddetta A.T.S., che si compone dei seguenti elaborati, allegati al presente provvedimento:

-      Schema di Convenzione (all. 1bis - n.          );

-      Piano Esecutivo Convenzionato dell'area da trasformare per servizi Ambito 8.g Medardo Rosso (all. 2bis - n.            );

2)   di dare attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico dello Schema di Convenzione (allegato 1), entro il termine di 1 anno dalla data di esecutività della presente deliberazione, come da atto d'obbligo presentato dal Proponente, unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della Convenzione medesima, a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e la società IMMOBILIARE UBERTAS SRL, con sede in Torino, via Galluppi n. 5, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso l'Ufficio Registro Imprese di Torino: 00871190013, rappresentata dal procuratore speciale sig. CAREGLIO Luciano, nato a Corneliano d'Alba (CN) il 6 luglio 1944, codice fiscale CRGLCN44L06D022F, domiciliato per la carica presso la sede della suddetta società, con l'autorizzazione all'ufficiale rogante, nonché al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;

3)     di prendere atto che l'introito relativo al costo di costruzione sarà acquisito a cura del Settore Permessi di Costruire;

4)     di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione, la necessaria operazione contabile relativa all'accertamento dell'entrata e all'impegno di spesa, corrispondente, nel progetto di massima ad Euro 127.032,26 per le opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo degli oneri dovuti. L'eventuale entrata derivante dagli ulteriori oneri di urbanizzazione a carico del Proponente verrà accertata con successiva determinazione dirigenziale nel bilancio di competenza;

5)     di approvare, ai sensi dell'articolo 6 delle N.U.E.A. di P.R.G., la "monetizzazione" delle aree per servizi derivanti dall'attuazione dell'area "R1" di mq. 170,74, il cui valore verrà corrisposto dal Proponente a favore del Comune di Torino, in unica soluzione, in sede di stipulazione della Convenzione, come indicato nell'articolo 5 della stessa. Il valore relativo alla monetizzazione, dell'importo di Euro 41.724,59 (Euro/mq. 244,375), riscontrato dalla perizia estimativa redatta in data 18 gennaio 2007 dal professionista incaricato, arch. Gian Luca Appendino, asseverata con giuramento in data 24 gennaio 2007 davanti al notaio dott. Giulio Biino, è stato verificato e ritenuto valido in data 12 febbraio 2007 dall'ufficio tecnico competente, Settore Logistica e Valutazioni della Città.

Tuttavia, il suddetto valore dovrà essere aggiornato in base ai disposti normativi della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 nel frattempo intervenuti in materia espropriativa;

6)     di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l'introito relativo alla "monetizzazione" delle aree a servizi di cui al precedente punto 5), con imputazione del valore aggiornato in base ai disposti normativi della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 nel frattempo intervenuti in materia espropriativa, nel relativo bilancio di competenza;

7)     di prendere atto che, in relazione al presente Piano Esecutivo Convenzionato, non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. in materia di sostituzione di permesso di costruire e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività;

8)     di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

ALL'EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE SETTORE

PROCEDURE AMM.VE URBANISTICHE

F.to Virano

 

IL DIRIGENTE SETTORE

TRASFORMAZIONI CONVENZIONATE

F.to Caddia

 

Limitatamente ai punti 3 e 4:

 

IL DIRIGENTE SETTORE

COORDINAMENTO INTERVENTI

CONVENZIONATI E

VIGILANZA EDILIZIA

F.to Brullino

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

 

originale firmato:

IL SEGRETARIO

Repice

IL PRESIDENTE

Castronovo

 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE

AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI DEL P.R.G.

AMBITO "8. g Medardo Rosso" ed area residenziale R1

TRA

-      Il Comune di Torino C.F. 00514490010, in questo atto rappresentato da ...................?................ nato a ..................... il ....................., domiciliato per la carica in ..................... via ....................., a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i.,

nel seguito denominato per brevità "Comune" o "Città"

E

-      Società IMMOBILIARE UBERTAS SRL con sede in Torino, Via Galluppi n. 5, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso l'Ufficio Registro Imprese di Torino: 00871190013, rappresentata dal procuratore speciale sig. CAREGLIO Luciano, nato a Corneliano d'Alba (CN) il 06/07/1944, codice fiscale CRGLCN44L06D022F, domiciliato per la carica presso la sede della suddetta società

nel seguito denominata per brevità "Proponente"

PREMESSO

1.     che le aree oggetto del presente Piano Esecutivo Convenzionato sono classificate nel   PRG come:

-      "Area da trasformare per Servizi" denominata "Ambito 8.g Medardo Rosso della superficie di mq 4.818, a destinazione prevalentemente residenziale, disciplinata dagli artt. 7 e 20 e dalla relativa scheda normativa delle NUEA del PRG;

-      "Area R1" della superficie di mq 172 a destinazione residenziale posta in fregio alla via Medardo Rosso confinante con l'Ambito 8.g,  soggetta (art. 8 delle NUEA di PRG) alle regole ed ai parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi della relativa zona di appartenenza avente indice di edificabilità pari a 1,35 mq/mq;

Entrambe le aree, meglio identificate al successivo punto 10., sono di proprietà della società IMMOBILIARE UBERTAS SRL, Proponente il presente P.E.C.;

2.     che, nell'Ambito da trasformare per servizi, deve essere ceduta gratuitamente per destinarla a verde, servizi e viabilità urbana (ove prevista dal PRG) una quota pari all'80% dell'intera superficie territoriale di proprietà privata quale dotazione perequata complessiva, come previsto dall'art. 21 della Legge Regionale n° 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;

3.     che l'area di proprietà di mq 172 destinata dal PRG a residenza di tipo R1 con indice di 1.35 mq/mq è compresa nel perimetro del presente P.E.C. e genera una SLP pari a mq. 232,20;

4.     che la superficie a servizi indotti dall'area R1 di cui al precedente punto 3., in relazione alla suddetta SLP di mq. 232,20, risulta essere pari a mq. 170,74 e sarà monetizzata per l'importo dovuto, in sede di stipula del presente atto, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 cui si rimanda;

5.     che l'art. 20 delle NUEA di PRG stabilisce che, per i lotti già edificati delle Aree da Trasformare per Servizi, l'indice di edificabilità di 0,7/3 mq S.L.P./mq ST è elevabile fino ad un massimo di 0,50 mq S.L.P../mq ST;

6.     che, sull'Area da Trasformare per Servizi, Ambito 8.g, esistono attualmente manufatti e fabbricati della superficie complessiva di mq 3.854,40 (locali tecnici esclusi);

7.     che, in riferimento alle modalità di attuazione delle previsioni urbanistiche dianzi citate, la quantità minima di aree per servizi da cedere gratuitamente al Comune è di mq 3.854,40 quale dotazione perequata complessiva, pari all'80% dell'intera superficie territoriale di proprietà privata;

8.     che, in riferimento alle modalità di attuazione delle previsioni urbanistiche dianzi citate, la quantità complessiva di SLP residenziale realizzabile derivante dalle due aree di cui al precedente punto 1 è di mq 2.641,20 e precisamente mq 232,20 derivanti dall'area R1 e mq 2.409,00 dall'ATS 8.g;

9.     che le modalità dell'art. 7 delle NUEA del PRG vigente prevedono il ricorso allo strumento urbanistico esecutivo di iniziativa privata (PEC ex art. 43 LUR) qualora si intendano modificare alcune indicazioni contenute nelle tavole di azzonamento del PRG  alla scala 1:5000, e/o indicazioni non prescrittive fornite dalla relativa scheda normativa;

10.    che il Proponente è proprietario degli immobili siti in Torino in via Medardo Rosso n. 6, compresi nell'Area da Trasformare per Servizi 8.g e nell'area R1, della superficie territoriale complessiva pari a 4.990 mq., come desunta dai seguenti atti notarili:

-      atto di compravendita immobiliare del 3 luglio 2002 tra le società "L'ARCIERE S.C. a R.L." e "LUCAR S.R.L." a rogito notaio Avv. Francesco Boggia, repertorio n. 96788 raccolta n. 11320, registrato a Vercelli in data 8 luglio 2002 al n. 1035;

-      atto di compravendita immobiliare del 22 dicembre 2006 tra le società "LUCAR S.R.L." e "VALERIA S.R.L." rogito notaio Dott. Giulio Biino, repertorio n. 19329 raccolta n. 9727, registrato a Torino in data 20 gennaio 2007 al n. 883 - 1T;

-      atto del 5 settembre 2007 rogito notaio Avv. Franco Amadeo, repertorio n. 136578 raccolta n. 31895, registrato ad Imperia in data 6 settembre 2007 al n. 3370 - 1T, relativo alla fusione per incorporazione della società "SOCIETA' IMMOBILIARE UBERTAS S.I.U. S.R.L." nella società "VALERIA S.R.L.", di cui all'allegato Statuto sociale di modifica dell'art. 1 relativo alla denominazione sociale in "IMMOBILIARE UBERTAS S.R.L.".

I suddetti immobili sono descritti al Catasto Fabbricati e al Catasto Terreni al Foglio 1227 particella n. 420 indicata nella planimetria catastale che, previo esame e sottoscrizione, si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A );

11.    che il P.R.G. vigente considera l'Ambito 8.g Medardo Rosso di categoria B, secondo il D.M. 02.04.1968 n° 1444 e s.m.i. e consente interventi di trasformazione per utilizzazioni private ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 delle NUEA;

12.    che il Proponente si impegna a realizzare, in conformità al D.Lgs. n. 152/2008 (c.d. terzo decreto correttivo), entrato in vigore il 17 ottobre 2008, le opere di urbanizzazione previste dal PEC a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, relative al tratto di fognatura bianca e nera prevista lungo la via Medardo Rosso, secondo gli allegati progetti di cui al successivo art. 11;

13.    che il Proponente si impegna a realizzare a proprie cura e spese, sulla porzione di edificio conservato localizzato in via Fattori angolo via Medardo Rosso, il ripristino del manto di copertura ed il tamponamento sul lato da demolire;

14.    che, secondo l'art. 45 della L.R. 56/77 e s.m.i. integrato dalle NUEA del P.R.G. vigente, la presente Convenzione deve avere i seguenti contenuti essenziali:

-      impegno di cessione gratuita a favore della Città delle aree per servizi;

-      "monetizzazione" delle aree a servizi derivanti dalla destinazione residenziale R1;

-      impegno, da parte del Proponente, al versamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;

-      impegno alla realizzazione del tratto di fognatura bianca e nera a scomputo degli oneri di urbanizzazione;

-      impegno alla realizzazione, a cura e spese del Proponente, della copertura e tamponamento del fabbricato mantenuto, ubicato in via Fattori angolo via Medardo Rosso;

-      caratteristiche e tempi di realizzazione degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione;

15.    che è stata presentata proposta di Piano Esecutivo Convenzionato ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i. a firma dell' Arch. Gian Luca Appendino con studio in Torino, C.so Vittorio Emanuele n. 12, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 2104 codice fiscale PPN GLC 57R19 L219I formato dagli elaborati elencati al successivo articolo 3;

16.    che l'art. 13 comma 2° lett. D) del Regolamento COSAP n. 257, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 1998 (mecc. 199810083/13) e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 20 dicembre 1999 (mecc. 199909914/13), 7 febbraio 2000 (mecc. 200000275/13), 5 marzo 2001 (mecc. 200100571/13), 18 febbraio 2002 (mecc. 200200276/013), 31 marzo 2003 (mecc. 200301582/013), 15 marzo 2004 (mecc. 200400443/013), 26 luglio 2004 (mecc. 200404534/013) e 7 marzo 2005 (mecc. 200500223/013), disciplina l'occupazione delle aree pubbliche da parte del Proponente necessaria per la realizzazione di servizi o strutture destinate a diventare di proprietà della Città, stabilendone l'esenzione dall'applicazione del canone;

17.    in data ??????, è stato presentato atto d'obbligo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 del Codice Civile, atto rogito notaio dottor ??????.., repertorio n. ??.. fascicolo n. ??, registrato il ????????.. al ?.. Ufficio delle Entrate al n. ??????.;

18.    in data 14 novembre 2007, è stata costituita a favore della Città la fideiussione n. 82849/EP dell'importo di euro 9.491,82, emessa dalla società Internazionale S.p.A., a garanzia della puntuale stipula della presente Convenzione;

19.    a presente proposta di Piano Esecutivo Convenzionato:

-      acquisito il parere favorevole della Commissione Edilizia;

-      risulta coerente con il piano di Zonizzazione Acustica, come da parere espresso dal Settore Tutela Ambiente e Territorio - Ufficio Inquinamento Acustico;

-      è stata approvata dalla Giunta Comunale in data 18 dicembre 2007;

-      è stata inviata per il deposito all'Albo Pretorio del Comune in data 20 dicembre 2007 e pubblicata per affissione per quindici giorni consecutivi, dal 21/12/2007 al 04/01/2008 compreso;

-      è stata trasmessa al Consiglio Circoscrizionale n. 3 in data 20 dicembre 2007;

20.    che, nel termine di trenta giorni messo a disposizione dell'organo di decentramento amministrativo per l'espressione del parere di competenza a far data dal ricevimento del progetto di Piano Esecutivo Convenzionato e dello Schema di Convenzione, sono pervenute le osservazioni da parte del Consiglio Circoscrizionale n. 3, espresse nella deliberazione  n. 2/3-08 del 17 gennaio 2008 -  mecc. n. 2008 00227/086, alle quali si è controdedotto con la stessa deliberazione di approvazione;

21.    che, a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del progetto di Piano Esecutivo Convenzionato e dello Schema di Convenzione per la durata di quindici giorni consecutivi, di cui al precedente punto 19., nei quindici giorni successivi, dal 05/01/2008 al 19/01/2008 compreso non sono pervenute osservazioni e proposte scritte nel pubblico interesse;

22.    che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. ?.. del ?? (esecutiva dal ?..) ha (controdeducendo alle osservazioni, se pervenute) approvato la proposta di Piano Esecutivo Convenzionato con mandato al Dirigente competente per la stipula della Convenzione;

23.    che il Comune di Torino, dal canto suo, si impegna a rilasciare il permesso di costruire per l'intervento previsto dal Piano Esecutivo Convenzionato, con le modalità della presente Convenzione, nel rispetto delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente e delle disposizioni procedurali vigenti in materia (D.P.R. 380/01 e s.m.i.) e delle Norme Tecniche di Attuazione del P.E.C.

CIÒ PREMESSO

le parti come sopra costituite in atto

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Generalità

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2

Immobili di proprietà del Proponente oggetto della presente Convenzione

Il Proponente è proprietario dei terreni e dei fabbricati indicati ai punti 1. e 10. delle Premesse, della superficie territoriale complessiva pari a 4.990 mq. e nella planimetria catastale che, previo esame e sottoscrizione, si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

ARTICOLO 3

Elaborati costituenti il Piano Esecutivo Convenzionato

Il Piano Esecutivo Convenzionato, oltre al presente Schema di Convenzione, comprende i seguenti elaborati:

-      Relazione

-      Progetto planivolumetrico che si compone dei seguenti elaborati grafici:

-      Tav. 01      - Estratto di P.R.G.C. e scheda normativa - Scala 1:5000

-      Tav. 02      - Individuazione della proprietà su mappa catastale - Scala 1:1000

-      Tav. 03      - Individuazione catastale dell'area e del fabbricato da cedere gratuitamente al Comune di Torino - Scala 1:1000

-      Tav. 04      - Carta tecnica comunale - Scala 1:1000

-      Tav. 05      - Stato di fatto

-      Tav. 05 bis  - Demolizioni / Nuove costruzioni

-      Tav. 06      - Urbanizzazioni primarie esistenti - Scala 1:1000

-      Tav. 07      - Ambito urbano di riferimento - Scala 1:5000

-      Tav. 08      - Progetto complessivo del P.E.C. - Scala 1:500

-      Tav. 09      - Scheda di sintesi dei dati quantitativi del P.E.C.

-      Tav. 10      - Pianta Piano primo interrato

-      Tav. 11      - Pianta piano secondo interrato

-      Tav. 12      - Pianta piano terreno - Scala 1:200

-      Tav. 13      - Pianta piano tipo - Scala 1:200

-      Tav. 14      - Sezione trasversale - Scala 1:200

-      Tav. 15      - Prospetto su via Medardo Rosso - Scala 1:200

-      Tav. 16      - Prospetto della manica verso l'area a servizi - Scala 1:200

-      Tav. 17      - Pianta fognatura nera in progetto

-      Tav. 18      - Profilo longitudinale sulla condotta di allaccio A-B-C - Scala 1:200

-      Tav. 19      - Particolari fognatura nera in progetto - Scala 1:500

-      Tav. 20      - Computo metrico estimativo - opere da eseguire a scomputo

-      Tav. 21      - Vista prospettica - Scala 1:200

-      Tav. 22      - Norme tecniche di attuazione

-      Tav. 23      - Documentazione fotografica

I sopracitati elaborati, in quanto parte integrante della deliberazione C.C. n. ?.. del ???. che ha approvato lo strumento urbanistico, hanno già acquisito natura di atti pubblici.

Ne è dunque qui omessa l'allegazione, dichiarando le parti di conoscerli in ogni loro aspetto per averli il Proponente sottoscritti ed il Comune approvati.

Gli elaborati sono depositati agli atti del Comune che ne cura la custodia e ne garantisce, per legge, la presa visione ed il rilascio di eventuali copie.

ARTICOLO 4

Preliminare di cessione delle aree per servizi al Comune di Torino

Il Proponente, società IMMOBILIARE UBERTAS SRL, si impegna a cedere a titolo gratuito, entro un anno dalla stipula della presente Convenzione e comunque prima del rilascio del Permesso di Costruire, al Comune di Torino, che si riserva di accettare, la proprietà dell'area necessaria per la realizzazione dei servizi di complessivi mq 3.854,40, pari all'80% dell'intera superficie territoriale di proprietà dell'ambito individuato al Catasto Terreni al Foglio n° 1227 particella n° 420b e parte dell'ex fabbricato industriale localizzato tra le vie Fattori e Medardo Rosso, individuato al Catasto Fabbricato al Foglio 1227 particella 420 parte. Tali immobili sono rappresentati nella tavola che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B).

L'area dovrà essere ceduta a "nuda terra", spianata al filo marciapiedi, ad eccezione della parte ove insiste il fabbricato mantenuto, pertanto conservato e ceduto, come sopra descritto, alla Città.

L'area dovrà essere ceduta franca e libera da debiti, locazioni, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche e trascrizioni che possano essere di pregiudizio al godimento e al possesso del bene; il cedente garantisce il Comune per l'evizione totale o parziale del bene, ai sensi degli articoli 1483 e 1484 c.c.

Prima della cessione dell'area a  servizi di cui sopra, il Proponente dovrà demolire, a proprie cura e spese, parte del fabbricato ed i manufatti esistenti sull'area in cessione, come previsto dal successivo articolo 6, e dovrà, altresì, eseguire a proprie cura e spese, ove necessarie, le opere di bonifica ambientale ai sensi dell'art. 28 delle NUEA di PRG.

Il Proponente dovrà presentare, inoltre, al Settore Ambiente e Territorio della Città, prima del rilascio del permesso di costruire e comunque prima della cessione della predetta area, i risultati delle indagini svolte sui campioni prelevati per verificare la qualità del sottosuolo, come richiesto con nota del 31 luglio 2007, fermo restando l'obbligo, in capo allo stesso Proponente, di procedere all'eventuale bonifica ambientale.

A garanzia dell'obbligo di demolizione di parte del fabbricato e dei manufatti sovrastanti l'area destinata a servizi pubblici in cessione al Comune, il Proponente rilascia, all'atto della stipula della presente Convenzione, idonea polizza fidejussoria,come meglio specificato nel successivo articolo 6 cui si rimanda.

Il presente atto vale come contratto preliminare unilaterale di cessione ex art. 1351 c.c. con obbligazioni a carico del solo contraente cedente e con obbligo di stipulazione del contratto definitivo entro il termine suddetto di un anno dalla stipula della presente Convenzione e, a tal fine, viene trascritto nei pubblici registri immobiliari.

ARTICOLO 5

Monetizzazione aree a servizi

La superficie a servizi indotti dall'area R1 di cui ai punti 3. e 4. delle Premesse, in relazione alla SLP residenziale di mq. 232,20, risulta essere pari a mq. 170,74: ai sensi dell'art. 6 comma 9 delle NUEA, il Proponente ne corrisponderà alla Città il relativo valore, stimato con perizia giurata redatta dal professionista arch. Gian Luca Appendino, il cui procedimento di stima del valore di monetizzazione è stato ritenuto corretto dalla Divisione Patrimonio -  Settore Logistica e Valutazioni della Città.

Pertanto, in sede di stipula della presente Convenzione, il Proponente corrisponderà al Comune di Torino, in unica soluzione, l'importo dovuto relativo alla stima di cui sopra pari ad euro 41.724,59, che dovrà, comunque, essere aggiornato in base ai disposti normativi della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 nel frattempo intervenuti in materia espropriativa, quale valore della "monetizzazione" in luogo della cessione di aree per servizi.

ARTICOLO 6

Obbligo di demolizione di parte dei fabbricati e manufatti e relative penali

Il Proponente dovrà provvedere alla demolizione di parte dei fabbricati e manufatti esistenti sull'area in cessione di cui al precedente articolo 4.

Il Proponente dovrà, inoltre, eseguire a proprie cura e spese l'eventuale bonifica ai sensi dell'art. 28 delle NUEA di PRG, da effettuarsi prima della cessione dell'area stessa.

L'inadempimento del suddetto obbligo relativo alla demolizione o il tardivo adempimento verrà sanzionato con una penale pari al 30% del costo di demolizione del fabbricato, come risultante da computo metrico estimativo di perizia giurata di professionista iscritto al competente ordine professionale, redatto a cura e spese dello stesso Proponente.

A garanzia dell'esatta e tempestiva osservanza dell'obbligo di cui sopra (demolizione di parte dei fabbricati e manufatti) e del pagamento dell'annessa penale, il Proponente rilascia, al momento della stipulazione della presente Convenzione, una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune di importo pari al costo di demolizione, aumentato del 30% a copertura anche della suddetta penale.

La garanzia sopra indicata, emessa da primari Istituti bancari o assicurativi, dovrà essere accettata dal Comune, sia per quanto attiene al contenuto sia in ordine alla idoneità della polizza medesima. La fideiussione dovrà contenere l'espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate dall'art. 1945 c.c., con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.

ARTICOLO 7

Utilizzazione temporanea da parte dei Proponenti dell' area ceduta

Il Comune si obbliga a consentire l'utilizzazione temporanea, da parte del Proponente soggetto attuatore, dell'area che sarà ceduta alla Città per servizi pubblici, in misura strettamente necessaria ai relativi cantieri e fino al termine massimo coincidente con la fine dei lavori.

Il Proponente manleva il Comune di Torino da ogni e qualsiasi responsabilità da qualunque causa derivante dall'uso dell'area ceduta.

ARTICOLO 8

Utilizzazione urbanistica ed edilizia delle aree

La presente Convenzione prevede l'utilizzazione edificatoria delle aree come indicate in  premessa.

L'intervento edilizio, in attuazione del P.R.G. vigente  e secondo le previsioni delle schede normative relative all'Ambito 8.g Medardo Rosso e della limitrofa area residenziale R1 è destinato per mq. 2.641,20 di S.L.P. a residenza (mq. 2.409 derivanti dalla trasformazione dell'Ambito 8.g e mq. 232,20 dai diritti edificatori afferenti alla confinante area R1 posta in fregio alla via Medardo Rosso e ricompresa nel perimetro del PEC come indicato al punto 3. delle premesse) ed è finalizzato alla realizzazione di un nuovo fabbricato, con un numero di abitanti insediabili pari a 78 unità, mediante il rilascio di un unico Permesso di Costruire.

La S.L.P. complessiva realizzabile nella proprietà è pari a mq 2.641,20 ed è destinata totalmente a residenza.

Il Permesso di Costruire sarà rilasciato successivamente alla cessione gratuita delle aree a servizi di cui al precedente articolo 4.

La destinazione d'uso prevista può essere modificata, previa richiesta ed eventuali adeguamenti delle aree a servizi, entro i limiti delle varianti percentuali ammesse e specificate nella scheda normativa di P.R.G., senza che tale circostanza costituisca variante alla presente Convenzione.

Prima del rilascio del permesso di costruire, comunque prima della cessione dell'area a servizi pubblici di cui al precedente articolo 4, il Proponente dovrà produrre al Settore Ambiente e Territorio della Città, al fine di verificare la qualità del sottosuolo, i risultati delle indagini svolte sui campioni prelevati, come richiesto con nota del 31 luglio 2007, fermo restando l'obbligo in carico al Proponente dell'eventuale bonifica ambientale.

ARTICOLO 9

Durata del Piano Esecutivo Convenzionato, tempi di realizzazione degli interventi relativi alle opere di urbanizzazione, degli interventi edilizi privati e relative penali

L'ultimazione degli interventi edilizi privati dovrà avvenire entro il termine di 5 anni dalla stipula della presente Convenzione, corrispondente al termine di validità del P.E.C.

Le opere da realizzare a scomputo degli oneri di cui ai successivi articoli  10, 11 e 12 dovranno essere eseguite entro 3 anni dall'approvazione del progetto esecutivo delle stesse, comunque non oltre 4 anni dalla stipula della Convenzione.

Le opere da realizzare a cura e spese del Proponente, inerenti il ripristino del manto di copertura del fabbricato mantenuto ed il tamponamento dello stesso con muratura in blocchetti splittati di spessore cm 20, salvo eventuali diverse indicazioni che l'Amministrazione potrà richiedere prima della cessione dello stesso, nel rispetto del costo preventivato dal proponente, dovranno essere eseguite prima della cessione di tale fabbricato alla Città, pertanto entro un anno dalla data di approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale di cui al punto 22. delle premesse.

Pertanto, a garanzia dell'esatta e tempestiva osservanza dell'obbligo di realizzazione delle opere di cui sopra e del pagamento dell'annessa penale, il Proponente rilascia, al momento della stipula della presente Convenzione, una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune di importo pari al costo delle opere da realizzare a scomputo degli oneri dovuti e di quelle da eseguire a cura e spese, aumentato del 30% a copertura anche della suddetta penale.

La garanzia sopra indicata, emessa da primari Istituti bancari o assicurativi, dovrà essere accettata dal Comune, sia per quanto attiene al contenuto sia in ordine alla idoneità della polizza medesima. La fideiussione dovrà contenere l'espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate dall'art. 1945 c.c., con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.

Il permesso di costruire dovrà essere richiesto al Comune nei tempi utili a consentire il rispetto della scadenza temporale del P.E.C.

Il rilascio del permesso di costruire da parte del Comune è subordinato alla cessione delle aree a servizi, e alla cessione di parte del fabbricato mantenuto, localizzato tra le vie Fattori e Medardo Rosso.

Il rilascio dei certificati di abitabilità/agibilità è, in ogni caso, subordinato al collaudo positivo di tutte le opere di urbanizzazione previste nel progetto esecutivo.

Il Comune, a seguito di richiesta da parte del Proponente, potrà accordare proroghe ai termini di ultimazione dei lavori qualora siano sopravvenuti durante l'esecuzione fatti rilevanti ed estranei alla volontà di quest'ultimo.

ARTICOLO 10

Oneri di urbanizzazione

Il Proponente si impegna per se stesso, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, a corrispondere i contributi inerenti gli oneri di urbanizzazione, pari a euro 327.561,63 calcolati secondo il metodo tabellare e in ogni caso da adeguarsi a seguito dell'entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Comunale del 16 aprile 2008, mecc. n. 2007 02672/009 e dei successivi provvedimenti attuativi.

Sulla base delle indicazioni progettuali fornite dal PEC, i suddetti oneri sono così determinati:

1)     Calcolo analitico del costo delle opere di urbanizzazione primaria corrispondente alla sistemazione delle aree destinate dal PEC a verde pubblico ed al collettore fognario della via M. Rosso (riferimento Progetto di massima):

Euro 141.146,95 - 10% coefficiente di  riduzione =                                Euro 127.032,26

area dell'intervento delle opere di urbanizzazione = mq 3.854,40.

Costo unitario medio                                                              Euro/mq    33,00

2)     Quota oneri per urbanizzazione primaria relativa alla superficie

teorica per servizi a carico dell'intervento (nei limiti dello standard

di cui all'art. 21 L.R. 56/77)

2.641,20 / 34 = 78 abitanti x 25 mq/ab = 1.950 mq x 33,00 =                 Euro   64.350,00

3)     Onere tabellare relativo alle opere di urbanizzazione primaria:                    Euro 169.010,38

4)     Onere tabellare relativo alle opere di urbanizzazione secondaria:                 Euro 187.076,20

La somma degli importi di cui ai punti 3) e 4),  pari a Euro 356.086,58 costituirà il contributo a carico del privato Proponente per urbanizzazione primaria e secondaria.

Tale contributo, al quale dovrà essere sottratto l'importo di cui al punto 1) relativo alle opere da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, verrà corrisposto secondo la usuale rateizzazione e con le modalità operate dal Comune di Torino ovvero in quattro rate semestrali, la prima delle quali dovrà essere versata al momento del rilascio del Permesso di Costruire.

Con riguardo ai suddetti oneri di urbanizzazione, gli stessi, pari ad Euro 356.086,58, dovranno essere in ogni caso adeguati a seguito dell'entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Comunale del 16 aprile 2008 mecc. 2007 02672/009 e dei successivi provvedimenti attuativi.

ARTICOLO 11

Opere di urbanizzazione eseguite in parte a scomputo degli oneri

ed in parte a cura e spese del Proponente

In conformità al D.Lgs. n. 152/2008 (c.d. terzo decreto correttivo), entrato in vigore il 17 ottobre 2008, le opere di urbanizzazione previste dal PEC, secondo le indicazioni fornite dal progetto di massima delle Opere di Urbanizzazione e sulla base del relativo computo metrico, sono ricondotte al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (c.d. Codice dei Contratti Pubblici).

Pertanto, le opere a scomputo sono eseguite da impresa selezionata dal Proponente il PEC mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 comma 6 e 122 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (c.d. Codice dei Contratti Pubblici); l'invito va rivolto ad almeno 5 soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

In tutti i casi, le imprese che concorrono alla procedura di scelta del contraente dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 40 del Codice dei Contratti, adeguati in relazione alle categorie ed agli importi dei lavori da eseguire.

Tutte le Opere di Urbanizzazione previste nei progetti esecutivi dovranno, comunque, essere realizzate senza ulteriori oneri per la Città..

Tali progetti dovranno essere redatti secondo le modalità del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici).

L'opera da eseguire a scomputo consiste nella realizzazione del collettore fognario bianco e nero nel sottosuolo della via Medardo Rosso.

L'opera da eseguire a cura e spese del Proponente, sulla porzione di edificio conservato localizzato in via Fattori angolo via Medardo Rosso, consiste nel ripristino del manto di copertura ed il tamponamento sul lato da demolire con muratura in blocchetti splittati armati di spessore cm 20, salvo eventuali diverse indicazioni che l'Amministrazione potrà richiedere prima della cessione dello stesso, nel rispetto del costo preventivato dal proponente.

I lavori relativi alle opere in oggetto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali approvati.

Il Proponente potrà richiedere al Comune l'autorizzazione alle modifiche o alle integrazioni degli elaborati tecnici richiamati, purché non modifichino il quadro economico nel suo complesso o, in caso di maggiori oneri, questi saranno a totale carico del soggetto Proponente.

La progettazione delle opere di urbanizzazione consta di tre fasi:

-      progetto di massima approvato contestualmente allo strumento urbanistico comprensivo degli elaborati previsti dalla normativa vigente nonché del computo metrico estimativo;

-      progetto preliminare, che indichi le opere da realizzare, corredato da un cronoprogramma dei lavori;

-      progetto esecutivo, corredato da un cronoprogramma dei lavori che indichi i termini di realizzazione ed ultimazione delle opere.

I progetti preliminari ed esecutivi delle singole opere di urbanizzazione, da redigersi esclusivamente a misura, dovranno essere comprensivi del computo metrico estimativo delle stesse, da effettuarsi con perizia di stima redatta da professionista abilitato e con l'applicazione dei prezzi unitari degli elenchi prezzi adottati dalla Città al momento della stipula della Convenzione.

Per i prezzi eventualmente mancanti, si applicano le disposizioni in materia di lavori pubblici per la determinazione dei nuovi prezzi.

Il valore delle opere da realizzarsi a scomputo viene definitivamente stabilito in sede di approvazione del progetto esecutivo delle opere stesse, sulla base dei computi metrici estimativi, purché nel rispetto dello scostamento ammesso dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43/2008 (mecc. n. 2007 02672/009) approvata in data 16 aprile 2008 ed in ottemperanza a successivo provvedimento consiliare da assumere, così come indicato con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 200901057/009  approvata il 3 marzo 2009. In caso di importo superiore derivante da opere non espressamente richieste dalla Città, l'onere sarà integralmente posto a carico del Proponente.

La contabilità dei lavori sarà effettuata a "misura" a cura del Direttore dei Lavori. L'importo dei lavori non potrà eccedere quello approvato nel progetto esecutivo, a meno che, in fase esecutiva, non si verifichi la necessità di realizzare opere di maggior importo non previste e/o prevedibili in fase di progettazione. Tali opere, prima della loro esecuzione, dovranno essere approvate dall'Amministrazione Comunale.

Qualora, in sede di collaudo, si verificasse un'eccedenza di costi dell'opera rispetto al prezzo determinato con il progetto esecutivo, dovuta ad errori progettuali e/o maggiori opere realizzate senza la preventiva approvazione, questa sarà a totale carico del soggetto attuatore e non potrà, di conseguenza, essere scomputata dagli eventuali oneri di urbanizzazione dovuti a conguaglio.

Qualora il costo dell'opera risultante dalla contabilizzazione finale fosse inferiore all'importo definito, il Proponente è tenuto a versare la relativa differenza.

Il progetto preliminare dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla stipulazione della convenzione urbanistica al Settore Urbanizzazioni della Divisione Infrastrutture e Mobilità.

Il progetto esecutivo dovrà essere presentato entro 90 giorni dall'approvazione del progetto preliminare, al Settore Urbanizzazioni della Divisione Infrastrutture e Mobilità, che avrà a disposizione 150 giorni, a far data dalla presentazione del progetto, per l'istruttoria, e, in caso favorevole, per procedere alla relativa approvazione. Durante i predetti 150 giorni, il Settore Urbanizzazioni sottoporrà il progetto esecutivo alla valutazione degli Uffici tecnici competenti della Città richiedendo le eventuali modifiche finalizzate a renderlo conforme ai pareri pervenuti. Il termine di 150 giorni non decorre per tutto il tempo impiegato dal soggetto proponente per adeguare il progetto alle prescrizioni dei suddetti Uffici.

Rispetto al computo metrico estimativo delle opere contenute nel progetto preliminare, l'importo previsto in sede di progetto esecutivo non potrà discostarsi più del 5%; qualora si verificasse uno scostamento maggiore, il nuovo valore dovrà essere espressamente approvato dal Consiglio Comunale.

Le fideiussioni di cui all'articolo 15 della presente Convenzione verranno utilizzate per garantire la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo.

Decorso il termine per l'adempimento della realizzazione delle opere previste, la Città potrà incamerare le garanzie fidejussorie presentate dal Proponente oppure disporre la revoca dell'intervento.

Gli oneri relativi al progetto preliminare ed esecutivo, alla direzione dei lavori ed ai collaudi delle opere di urbanizzazione sono a carico del Proponente. Il valore delle opere da realizzare deriverà dall'applicazione dell'elenco prezzi vigente al momento della stipulazione della presente Convenzione, ridotto del coefficiente pari al 10% di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43/2008 (mecc. n. 2007 02672/009) approvata in data 16 aprile 2008 ed in ottemperanza a successivo provvedimento consiliare da assumere, così come indicato con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 200901057/009  approvata il 3 marzo 2009.

Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è, comunque, subordinato all'approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione.

ARTICOLO 12

Direzione Lavori e Collaudo delle opere di urbanizzazione

Abitabilità/Agibilità

Le opere di urbanizzazione saranno eseguite sotto la direzione di un tecnico, iscritto al competente collegio o ordine professionale, scelto dall'Amministrazione prima della consegna dei lavori, sulla base di una terna di professionisti qualificati nel settore delle Opere Pubbliche, indicata dal Proponente.

Al momento della consegna dei lavori dovrà essere informato l'Ispettorato Tecnico.

La contabilità dei lavori dovrà essere redatta a misura e secondo le norme correnti dei lavori pubblici, onde consentire ai collaudatori la puntuale verifica delle quantità delle opere eseguite.

Il professionista incaricato della Direzione dei Lavori si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge proprie della Direzione Lavori di opere pubbliche secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione della Legge quadro in materia di Lavori Pubblici, ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici).

Ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006, i collaudi tecnico-amministrativi delle opere di urbanizzazione eseguite dovranno essere effettuati in corso d'opera da tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo dei lavori, alla loro complessità ed all'importo degli stessi.

I tecnici, da uno a tre, sono nominati dall'Amministrazione nell'ambito della propria struttura e gli oneri relativi sono a carico del Proponente.

Resta inteso che ogni altro onere afferente al collaudo a norma di legge delle opere di urbanizzazione della presente Convenzione sarà a carico del Proponente.

Il collaudo tecnico-amministrativo delle opere dovrà essere effettuato entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, così come avviene per i lavori appaltati dalla Città, l'Ispettorato Tecnico della Città potrà effettuare controlli e visite ispettive alle opere di urbanizzazione da eseguirsi, indipendentemente dalle verifiche di competenza dei collaudatori; qualora siano rilevate inadempienze, od errori, l'Ispettorato ne darà comunicazione al Proponente ed al collaudatore per i necessari provvedimenti ed all'Amministrazione per conoscenza.

La data di ultimazione dei lavori è quella in cui il Proponente deposita presso il Comune la dichiarazione di fine lavori semprechè il Comune non sollevi obiezioni in merito nei 15 giorni successivi.

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, il Proponente solleva il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione delle opere.

In attesa del collaudo, all'ultimazione dei lavori il Proponente potrà, su richiesta specifica del Comune, provvedere alla consegna provvisoria delle opere eseguite, redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti, previo accertamento della Commissione di Collaudo (o collaudatore) e parere favorevole del Settore che prenderà in consegna l'opera collaudata.

Il Certificato di Collaudo dovrà contenere lo stato di consistenza delle opere  realizzate.

Sino all'approvazione del collaudo restano a carico del Proponente gli oneri di manutenzione delle opere realizzate.

Ai fini del rilascio dei certificati di abitabilità/agibilità relativi agli interventi edilizi, l'opera si intende ultimata quando al singolo immobile sia assicurato l'accesso, l'allacciamento alla rete idrica e alle fognature, previa attestazione del funzionamento delle medesime da parte degli Enti competenti.

Il rilascio dei certificati di abitabilità/agibilità è, in ogni caso, subordinato al collaudo positivo delle opere di urbanizzazione.

ARTICOLO 13

Contributo inerente al costo di costruzione

Il Proponente corrisponderà il contributo dovuto, ai sensi del DPR 380/2001, relativo al costo di costruzione al momento del rilascio del permesso di costruire.

Detto onere, verrà corrisposto in quattro rate semestrali, la prima delle quali dovrà essere versata al momento del rilascio del permesso di costruire.

ARTICOLO 14

Programma Edilizio - Articolazione operativa

Nel rispetto dell'articolo 7 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente, l'attività edificatoria dell'area troverà attuazione concreta mediante n. 1 permesso di costruire.

Il permesso di costruire verrà richiesto dal Proponente con scadenza tale da garantire l'ultimazione dei lavori entro il termine temporale fissato all'articolo 9.

L'ultimazione degli interventi edilizi privati dovrà avvenire entro il termine di 5 anni dalla stipula della presente Convenzione, corrispondente al termine di validità del P.E.C.

Le opere da realizzare a scomputo degli oneri  di cui ai precedenti articoli  10, 11 e 12, dovranno essere eseguite entro 3 anni dall'approvazione del progetto esecutivo delle stesse, comunque non oltre 4 anni dalla stipula della Convenzione.

Le opere da realizzare a cura e spese del Proponente, inerenti il ripristino del manto di copertura del fabbricato mantenuto ed il tamponamento dello stesso con muratura in blocchetti splittati armati di spessore cm 20, salvo eventuali diverse indicazioni che l'Amministrazione potrà richiedere prima della cessione dello stesso, nel rispetto del costo preventivato dal proponente, dovranno essere eseguite dal Proponente prima della cessione di tale fabbricato alla Città, pertanto entro un anno dalla data di approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale di cui al punto 22. delle premesse.

ARTICOLO 15

Garanzie finanziarie

A garanzia dell'esatta e tempestiva osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, il Proponente, per se stesso, suoi successori o aventi causa, rilascerà a favore del Comune, le seguenti polizze fidejussorie assicurative o bancarie a scalare:

al momento della stipulazione della presente Convenzione:

a)     a garanzia dell'esatta e tempestiva osservanza dell'obbligo di demolizione di parte dei fabbricati e manufatti localizzati sulle aree da cedere alla Città e del pagamento dell'annessa penale, ai sensi degli artt. 4 e 6  della presente Convenzione, pari al valore del costo di demolizione incrementato del 30% a copertura anche della suddetta penale;

b)     a garanzia degli impegni assunti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti e per le opere da eseguire a cura e spese del Proponente e del pagamento dell'annessa penale, ai sensi degli articoli 9, 10, 11 e 12 della presente Convenzione, pari al valore delle opere incrementato del 30% a copertura anche della suddetta penale;

al momento del ritiro del permesso di costruire:

c)     a garanzia del pagamento degli oneri di urbanizzazione eccedenti l'importo delle opere da realizzare;

d)     a garanzia del pagamento delle rate del costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 13 della presente Convenzione.

Le garanzie sopra indicate, emesse da primari Istituti Assicurativi o Bancari, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 10 giugno 1982 n.348 e s.m.i., dovranno essere accettate dal Comune, sia per quanto attiene al contenuto, sia in ordine alla idoneità delle garanzie fidejussorie medesime.

Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere la espressa condizione che il fidejussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all'art. 1945 Cod. Civ., con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 Cod. Civ.

La fideiussione di cui al punto a) sarà svincolata successivamente alla verifica da parte della Città della regolarità delle demolizioni.

La fideiussione di cui al punto b), fino alla corrispondenza dell'80%, verrà proporzionalmente ridotta in relazione ai relativi stati di avanzamento lavori, vistati dal Direttore Lavori ed accertati dal Collaudatore/i in corso d'opera. Resta inteso che il restante 20% sarà svincolato entro 60 giorni dalla data di collaudo favorevole delle singole opere.

Le fideiussioni di cui ai punti c) - d) verranno proporzionalmente ridotte in rapporto ai pagamenti effettuati.

ARTICOLO 16

Sanzioni convenzionali

Gli eventuali mutamenti di destinazione d'uso effettuati durante il periodo di validità del P.E.C. per destinazioni d'uso degli edifici non ammessi dal P.R.G., sono convenzionalmente equiparati a variazione essenziale e sanzionati con le modalità dell'articolo 31 D.P.R. n. 380/2001, ferma restando l'esclusione per le ipotesi di cui al 2° comma art. 32 del D.P.R. n. 380/2001.

Gli eventuali mutamenti di  destinazione effettuati oltre il periodo di validità del P.E.C. seguiranno il regime giuridico e normativo al momento vigente.

ARTICOLO 17

Trasferimento degli obblighi

Tutti i diritti e gli obblighi di cui alla presente Convenzione, riguardanti l'attuazione degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione compresi nel P.E.C. sono assunti dal Proponente per se stesso, suoi successori anche parziali e aventi causa a qualsiasi titolo.

Qualora il Proponente proceda all'alienazione totale o parziale delle aree, dei fabbricati e dei diritti edificatori oggetto della presente Convenzione, lo stesso dovrà farne espressa menzione nei relativi atti di trasferimento degli obblighi e degli oneri di cui alla Convenzione stessa, che nell'ipotesi di pluralità di aventi causa, saranno da questi ultimi solidalmente assunti.

Gli aventi causa dal soggetto attuatore dovranno inoltre fornire idonee garanzie fideiussorie per l'attuazione degli interventi previsti in Convenzione.

In caso di trasferimento parziale dei diritti, degli obblighi e degli oneri sopracitati, il Proponente ed i suoi successori od aventi causa restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.

ARTICOLO 18

Spese

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente Convenzione, comprese quelle della sua trascrizione nei Registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico del Proponente.

ARTICOLO 19

Allegati

Formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione il seguenti allegati:

Allegato A - Planimetria Catastale Aree di proprietà del Proponente e visure catastali;

Allegato B - Planimetria delle aree da cedere a titolo gratuito per servizi pubblici e cessione gratuita alla Città di parte del fabbricato mantenuto, localizzato tra le vie Fattori e Medardo Rosso.

ARTICOLO 20

Controversie

Ogni controversia relativa alla presente Convenzione è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

ARTICOLO 21

Rinvio a norme di legge

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare:

-      Legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i.;

-      Legge 28 gennaio 1977 n. 10 e s.m.i. - Norme per la edificabilità dei suoli;

-      Legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i. - Tutela ed uso del suolo;

-      Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e s.m.i. - Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie;

-      Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

-      Legge 4 dicembre 1993 n. 493 e s.m.i. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

-      D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

-      D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

-      D.Lgs. 11 settembre 2008 n. 152 e s.m.i. - Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;

-      D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 e s.m.i. - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

-      D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

ed ogni altra norma vigente in materia.