Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie
Settore Finanza e Fiscale - Ufficio Finanziamenti
n. ord. 37
2007 10094/024
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA DI CORSO SEBASTOPOLI. PRESTAZIONE FIDEIUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA MUTUO DI EURO 400.000,00 DA CONTRARSI TRA IL CIRCOLO SPORTIVO DILETTANTISTICO CENTRO NUOTO TORINO E L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO.
Proposta dell'Assessore Passoni,
di concerto con l'Assessore Montabone.
Con deliberazione n. 95 del Consiglio Comunale del 17 luglio
1995 (mecc. 9504533/10), esecutiva dal 22 agosto 1995, è
stata approvata la concessione in gestione sociale al CENTRO NUOTO
TORINO della Piscina scolastica Sebastopoli di proprietà
comunale sita in Torino corso Sebastopoli 258/260 per la durata
di venticinque anni, alle condizioni specificate nel disciplinare
ad essa allegato. La relativa Convenzione è stata stipulata
in data 6 settembre 1995.
La predetta Associazione, con nota in data 26 aprile 2007, ha
richiesto il rilascio della garanzia fideiussoria della Città
sul contraendo mutuo di Euro 400.000,00 con l'Istituto per il
Credito Sportivo per il finanziamento delle opere di adeguamento
a norma e manutenzione straordinaria della Piscina di corso Sebastopoli.
La realizzazione del progetto comporta il seguente preventivo
di spesa complessiva di Euro 400.000,00 IVA compresa, come risulta
dal parere del CONI Provinciale di Torino del 27 novembre 2007:
Lavori Euro 332.000,00
Spese tecniche Euro 28.152,00
Iva 10% sui lavori Euro 33.200,00
Iva 20% su spese tecniche Euro 5.630,40
Imprevisti Euro 1.017,60
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TOTALE Euro 400.000,00
Il rilascio delle fideiussioni a favore di terzi per l'assunzione
di mutui destinati alla realizzazione o ristrutturazione di opere
a fini culturali, sociali o sportivi su terreni di proprietà
dell'ente locale, è regolato dall'art. 207, comma 3, del
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che prevede l'esistenza delle
seguenti condizioni:
- progetto approvato dall'ente locale e stipula di convenzione
con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di
utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività
locale;
- acquisizione della struttura realizzata al patrimonio dell'ente
al termine della concessione;
- convenzione che regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario
nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o alla ristrutturazione
dell'opera.
Poiché dall'art. 3 della Convenzione risulta che l'Associazione
si impegna a consentire la fruizione della struttura da parte
dei cittadini e risulta inoltre che le strutture realizzate si
intendono acquisite in proprietà della Città (articoli
13 e 19), che la Città potrà esigere la restituzione
immediata del bene nel caso di mancato adempimento degli obblighi
(articoli 15 e 21) ed infine che il Settore Tecnico Edilizia Sportiva,
ha espresso parere favorevole in linea tecnica sulla congruità
del progetto ad esso sottoposto (nota dell'8 maggio 2007), si
ritengono soddisfatte le condizioni previste dalla Legge.
Visto che l'Istituto per il Credito Sportivo con nota del 14
novembre 2007 prot. n. 007736 ha comunicato che il proprio Consiglio
di Amministrazione ha deliberato nell'Adunanza del 7 novembre
2007 la concessione di un mutuo di Euro 400.000,00 a favore del
Circolo Sportivo Dilettantistico CENTRO NUOTO TORINO per il finanziamento
delle opere di adeguamento a norma e manutenzione straordinaria
della Piscina di corso Sebastopoli alle seguenti condizioni:
- erogazione del mutuo: a stato di avanzamento lavori con atti
pubblici di erogazione;
- saggio di interesse: tasso di interesse nominale annuo fisso
pari all'IRS a 10 anni + 0,90%, dove per IRS (Interest Rate Swap)
si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi rilevato alle
ore 11,00 del giorno lavorativo precedente quello di stipula del
contratto condizionato di mutuo. I tassi Swap sono rilevabili
su "Il Sole 24 Ore" o alla pagina ISDAFIX 2 del circuito
Reuters;
- ammortamento: 10 anni con rate semestrali;
- contributo negli interessi: 0,60 % annuo nominale (in caso di
inserimento in convenzione con la Federazione Italiana Nuoto);
- garanzie: fideiussione solidale del Comune di Torino ai sensi
dell'art. 207 del D.Lgs. n. 267/2000.
Considerato che, ai sensi del citato art. 207, comma 4, gli interessi
annuali delle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione
concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'art.
204 del D.Lgs n. 267/2000 e che tali interessi aggiunti a quelli
dei mutui precedentemente contratti non comportano iscrizioni
a bilancio di somme, per interessi, superiori al limite di Legge.
Considerato che l'ammontare dell'obbligazione fideiussoria del
Comune è variabile in ordine alle singole somministrazioni
effettuate al mutuatario fino all'inizio dell'ammortamento del
mutuo e corrisponde ad un importo pari al capitale erogato, agli
eventuali interessi di preammortamento, agli eventuali interessi
di mora nella misura convenuta con il mutuatario nel contratto
condizionato e negli atti di erogazione per il caso di ritardo
nel pagamento degli interessi di preammortamento, nonché
alle spese e a quant'altro dovuto dal mutuatario per il titolo
in questione.
Considerato che a partire dall'inizio dell'ammortamento del mutuo
in oggetto, per 10 anni e comunque fino alla completa estinzione
del mutuo, l'obbligazione fideiussoria del Comune corrisponde
alla rata di ammortamento del mutuo stesso, che verrà fissata
nell'atto di erogazione finale e quietanza, nonché a quanto
dovuto all'Istituto per il Credito Sportivo dal mutuatario in
caso di ritardo nei pagamenti, revoca o sospensione del contributo
negli interessi, risoluzione del contratto, e comunque derivante
dal rapporto di mutuo.
Considerato altresì che la fideiussione non costituisce
impegno contabile in quanto non dà origine ad alcun movimento
finanziario se non dopo l'effettiva inadempienza dell'obbligato
principale, talché il relativo importo non può essere
iscritto in bilancio tra i residui ma soltanto segnalato tra le
passività dello Stato Patrimoniale.
Considerato tuttavia che il Comune si impegna a prevedere nel
proprio bilancio un capitolo rubricato quale "Oneri derivanti
dalle garanzie fideiussorie assunte" nel quale dovrà
iscrivere con una deliberazione di variazione di bilancio, e solo
nel caso in cui il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento
delle sue obbligazioni, le somme che l'Istituto per il Credito
Sportivo comunicherà, corrispondenti all'importo di escussione
della garanzia.
Visti altresì gli schemi dello stipulando contratto di
mutuo e del capitolato dei patti e delle condizioni generali,
allegati al presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di concedere fideiussione solidale, ai sensi dell'art. 207
del D.Lgs. 267/2000, a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo
e nell'interesse del Circolo Sportivo Dilettantistico CENTRO NUOTO
TORINO a garanzia del mutuo di Euro 400.000,00 per il finanziamento
delle opere di adeguamento a norma e manutenzione straordinaria
della Piscina di corso Sebastopoli, per tutta la durata del mutuo
in conformità dei patti e condizioni specificati nell'art.
5 dello schema di contratto di mutuo;
2) di prendere atto dello schema del contratto di mutuo e del
capitolato dei patti e condizioni generali che vengono allegati
al presente provvedimento (allegati 1 e 2 - nn.
);
3) di dare atto che con la prestanda fideiussione non vengono
superati i limiti di cui all'art. 204, comma 1, ed all'art. 207
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e che sono stati rispettati i criteri
indicati nell'art. 207 del citato D.Lgs. 267/2000 e successive
modifiche;
4) di obbligarsi a restituire all'Istituto finanziatore, nel caso
in cui il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento
delle sue obbligazioni, tutto quanto dovuto dal mutuatario stesso
per capitale mutuato, interessi, anche di preammortamento e moratori,
spese ed accessori, nessuna esclusa, nonché di soddisfare
ogni altro obbligo facente carico al mutuatario dal suddetto contratto
di mutuo, dal relativo allegato capitolato e dalle norme vigenti
in materia, compreso il rimborso all'Istituto per il Credito Sportivo
di quanto ad esso dovuto dal mutuatario in caso di revoca o sospensione
del contributo negli interessi e di risoluzione del contratto
per qualsiasi motivo avvenuta, prevedendo in bilancio, un capitolo
rubricato quale "Oneri derivanti dalle garanzie fideiussorie
assunte" nel quale dovrà iscrivere con una deliberazione
di variazione di bilancio, e solo nel caso in cui il mutuatario
mancasse al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni,
le somme in misura adeguata alla copertura della garanzia fideiussoria
assunta, a seguito di escussione della garanzia da parte dell'Istituto
mutuante;
5) di obbligarsi ad adottare tutti i necessari provvedimenti al
fine di ottemperare alle obbligazioni di garanzia assunte;
6) di iscrivere la fideiussione nelle passività dello Stato
Patrimoniale della Città, con decorrenza dalla data di
perfezionamento del contratto;
7) di dare espressamente mandato al Vice Direttore Generale Risorse
Finanziarie - Direttore Finanziario - dr. Domenico Pizzala, ai
sensi dell'art. 55 commi 5 e 6 del Regolamento per i contratti
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 7 marzo
2005:
a. a perfezionare l'operazione di fideiussione intervenendo nella
stipula del relativo contratto al fine di compiere in nome, per
conto ed in rappresentanza del Comune tutte le operazioni necessarie
per la concessione della fideiussione stessa;
b. ad apportare le variazioni e le integrazioni che conseguissero
a modifiche di disposizioni di legge e/o provvedimenti ministeriali
nonché a concordare le eventuali altre modificazioni che
si rendessero utili od opportune, nel rispetto delle condizioni
di cui alla presente deliberazione;
8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.