Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Settore Arredo Urbano e Concessione Occupazione Temporanea Suolo Pubblico

n. ord. 36
2007 09636
/103

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2 APRILE 2008

(proposta dalla G.C. 27 dicembre 2007)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. MODIFICHE PARZIALI. APPROVAZIONE.

 

          Proposta dell'Assessore Curti,

          di concerto con gli Assessori Altamura e Borgogno.  

 

          Al fine di adeguare le norme regolamentari vigenti alle sempre crescenti esigenze collettive in materia di decoro, sicurezza e ordinata gestione del territorio cittadino si rende necessario procedere ad alcune modifiche del Regolamento di Polizia Urbana.

          La presente proposta di deliberazione viene esaminata in parallelo con la proposta di deliberazione recante modifiche al Regolamento Canone Occupazione Suolo Pubblico che determina l'abrogazione formale delle norme contenute nel Titolo III - Occupazione di Aree e Spazi Pubblici - (articoli 18 - 35) del presente Regolamento di Polizia Urbana.

          In luogo del precedente Titolo III - Occupazione di Aree e Spazi Pubblici -, trasposto nel nuovo Regolamento Canone Occupazione Suolo Pubblico, si rende opportuno introdurre nel Regolamento di Polizia Urbana un nuovo corpus di articoli contenenti la regolamentazione di un insieme di attività, definibili oggi come mestieri di strada e meglio noti in passato come mestieri girovaghi.

          La presente proposta tiene in considerazione le attività di fatto esistenti sul territorio aventi natura itinerante, connotate dalla transitorietà o occasionalità, e dall'assenza di stabilità e continuità temporale o spaziale, e cerca di ricondurre tali fenomeni ad una previsione normativa anche in assenza di una legislazione statale.

          Infatti, l'abrogazione di alcuni articoli, ed in particolare dei primi due commi dell'art. 121, del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza ad opera del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, impone la revisione di alcune norme, ormai superate, del vigente Regolamento di Polizia Urbana. In particolare, l'art. 6 del suddetto D.P.R. 311/2001 ha abrogato il registro tenuto presso l'autorità locale di pubblica sicurezza che condizionava, sotto il profilo della obbligatorietà della preventiva iscrizione, l'esercizio dei mestieri girovaghi, quali cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, lustrascarpe e mestieri analoghi, nonché l'esercizio dei mestieri ambulanti di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, scritti o disegni. Conseguentemente la stessa norma abrogava il rilascio del certificato dell'avvenuta iscrizione, rendendo così superato in particolare il comma 1 dell'art. 35 del Regolamento di Polizia Urbana. Inoltre, anche la norma contenuta nell'art. 124 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, che richiedeva la licenza del Questore per l'esercizio dei mestieri girovaghi da parte degli stranieri, è stata abrogata dall'art. 6 del citato D.P.R. 311/2001 rendendo quindi superata anche la seconda parte del comma 1 dell'art. 35. Tali innovazioni normative rendono altresì superate le due deliberazioni della Giunta Comunale del 23 aprile 1998 (mecc. 9803032/17) e del 4 giugno 1998 (mecc. 9804544/17) che individuavano e definivano le tipologie di mestiere girovago sulla base della legislazione allora vigente.

          Da un lato, quindi, il nuovo Titolo III del Regolamento di Polizia Urbana si propone di garantire una regolamentazione a chi esercita  i mestieri girovaghi tradizionali. Dall'altro lato - preso atto dell'affacciarsi sempre più evidente nella realtà cittadina di ulteriori nuove figure di mestieri di strada aventi carattere itinerante e nel contempo prive delle caratteristiche tipiche delle attività imprenditoriali (abitualità, professionalità, struttura aziendale) - si propone di riconoscerne e regolamentarne l'esistenza, predisponendo all'uopo una disciplina specifica che ne valorizzi gli aspetti positivi tutelando le esigenze di decoro e sicurezza urbana e di ordinata gestione del territorio e favorendo nel contempo l'emersione del sommerso e la repressione dell'illegalità.

          Il nuovo Titolo III - Mestieri ed attività di Strada - è composto da sette articoli (allegato 1).

          Nell'art. 18 - Disposizioni Generali - si stabilisce che l'esercizio dei mestieri di strada è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti ed in armonia con le esigenze generali della collettività. Nel comma 2 viene subordinato il rilascio di ogni tipo di permesso all'assenza di debiti del richiedente nei confronti della Città e nel comma 3 viene equiparata all'assenza di morosità l'adesione ad un piano di rateazione con il versamento della prima rata. Nel comma 4 viene ribadito che ogni attività deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, tributaria e previdenziale ed in materia di iscrizione a registri ed albi.

          L'art. 19 - Attività di servizio - è dedicato sia ai mestieri girovaghi più tradizionali (già individuati con la deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 1998 mecc. 9804544/17) sia ad eventuali nuove attività di servizio emergenti nel contesto sociale e multiculturale odierno. Tali attività sono consentite nel rispetto delle normative vigenti (comma 1) e non sono soggette a concessione di suolo pubblico (comma 2) quando l'esercizio del mestiere non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato in un'area non superiore a quattro metri quadrati, in forma itinerante e nel pieno rispetto delle norme in materia di viabilità e di sicurezza stradale. Nel comma 3 viene stabilito il divieto di svolgere attività nelle aree di particolare interesse pubblico, da individuare con deliberazione della Giunta Comunale. Nel comma 4 viene stabilito il divieto di svolgere tale attività ad una distanza inferiore a 300 metri dal perimetro di ospedali, cimiteri e scuole. Nel comma 5 viene ribadito il divieto, già sancito dalla legislazione vigente, di svolgimento delle attività di posteggiatore abusivo e di meccanico di strada.

          L'art. 20 - Commercio itinerante - riprende ed attualizza, in coordinamento con le nuove norme legislative e regolamentari vigenti in materia di commercio, alcune disposizioni già contenute nell'art. 34 del Regolamento di Polizia Urbana.

          Il presente articolo deve essere analizzato in connessione con l'articolo successivo che disciplina il commercio con posteggio fuori area mercatale e la vendita di prodotti stagionali e ribadisce, nel comma 1, la norma fondamentale in base alla quale ogni attività di commercio in forma ambulante è subordinata al possesso di autorizzazione commerciale e di concessione suolo pubblico.

          Nel comma 2 viene stabilito che tali attività possono prescindere dalla concessione di suolo pubblico solo quando vengano esercitate nello stesso luogo per un tempo non superiore ad un'ora e nel pieno rispetto del Codice della Strada e delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale.

          Vengono poi ribaditi, in analogia con quanto disposto in materia di piccole attività di servizio, i divieti di svolgere tali attività nelle zone cittadine di particolare interesse storico - artistico e ambientale ed in prossimità di ospedali, cimiteri e scuole (commi 3/4).

          Nel comma 5 viene ripresa una disposizione già contenuta nel Regolamento di Polizia Urbana a tutela dell'igienicità di prodotti alimentari eventualmente messi in vendita.

          Nel comma 6 si rinvia a successivo provvedimento l'individuazione di aree da destinare all'attività di vendita con piccole strutture.

          L'art. 21 - Vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale e vendita di prodotti stagionali - completa la normativa contenuta nell'articolo precedente e, richiamando la normativa regolamentare già vigente, ribadisce l'obbligo dell'autorizzazione commerciale e della concessione decennale di posteggio.

          L'art. 22 - Operatori del proprio ingegno - la categoria degli operatori del proprio ingegno è stata introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 114/1998 e comprende in generale coloro che vendono oggetti realizzati personalmente.

          Al duplice fine di valorizzare tale tipo di attività e di prevenire ed eliminare situazioni, purtroppo frequenti di abusivismo, viene riordinata la normativa vigente in materia già contenuta nella deliberazione della Giunta Comunale del 15 ottobre 2002 (mecc. 2002 07996/017).

          Nel comma 1 vengono elencate, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di opere del proprio ingegno.

          Nel comma 2 viene ribadito che per l'esercizio di tale attività non è necessaria l'autorizzazione commerciale ma è sufficiente la concessione di suolo pubblico, nelle aree individuate con deliberazione della Giunta Comunale (comma 3).

          Il comma 4 contiene la disposizione più innovativa, ossia l'istituzione di un registro comunale degli operatori del proprio ingegno, con l'iscrizione obbligatoria per l'ottenimento del suolo pubblico. Tale disposizione è finalizzata a valorizzare i veri operatori del proprio ingegno ed a escludere dalla categoria quelle figure di piccolo commercio itinerante, rientranti nella tipologia normata dell'art. 20, e per la quale è invece obbligatorio l'ottenimento dell'autorizzazione commerciale ed il rispetto della normativa fiscale.

          Nella stessa prospettiva i commi 5 e 6 ribadiscono che non può essere considerato operatore del proprio ingegno chi vende opere non prodotte personalmente e di tipo seriale ed inoltre coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio - indovini, cartomanti ecc.

          L'art. 23 - Attività occasionali non professionali - si propone di disciplinare quelle attività più marginali connotate da caratteristiche di transitorietà ed occasionalità e da assenza di organizzazione aziendale.

          Nel primo comma viene richiamata la normativa regolamentare già vigente in materia di mercati periodici tematici che consente l'attività di vendita e scambio da parte di operatori non professionali di oggetti ed effetti usati.

          Nel secondo comma si dichiarano non soggette ad autorizzazione per la vendita al dettaglio le attività di distribuzione di volantini, quotidiani e pubblicazioni gratuite e le attività di vendita di oggetti di modico valore solamente qualora non comportino alcuna occupazione di suolo pubblico con tavoli, banchi, tappetini e supporti di ogni tipo.

          Nel comma 3 viene ribadito il divieto di svolgimento di tali attività allorché siano in contrasto con le disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

          Nel comma 4 viene ribadito, infine, che tali attività non possono svolgersi in contrasto con le disposizioni in materia di lavoro subordinato ed in materia contributiva.

          L'art. 24 - Attività artistiche di strada - si propone di promuovere le attività artistiche di strada nella consapevolezza del ruolo turistico e della potenziale funzione di riqualificazione del tessuto urbano che momenti creativi di incontro spontanei e pacifici possono favorire. In tale prospettiva, già in passato, il Consiglio Comunale, con mozione del 23 dicembre 1997 (mecc. 9707303/02) aveva inteso tutelare e valorizzare le espressioni artistiche di strada.

          Il comma 1 contiene, a titolo esemplificativo, un elenco delle principali tipologie fino ad oggi riscontrate.

          Nel comma 2 vengono poste le condizioni per lo svolgimento delle attività artistiche di strada in forma itinerante senza la necessità di concessione di suolo pubblico.

          Nel comma 3 viene ribadito l'obbligo del rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

          Nel comma 4 viene stabilito che le attività di skater e writer possono avere svolgimento solo nelle aree individuate dall'Amministrazione comunale.

          Nel comma 5 viene chiarito che, al di fuori delle ipotesi del precedente comma 2, gli artisti di strada dovranno essere in possesso della licenza di pubblica sicurezza e della concessione di suolo pubblico.

          Nel comma 6 viene stabilita la possibilità di individuare, con provvedimento della Giunta Comunale, aree in cui le attività artistiche di strada non siano consentite.

          Nel comma 7 viene istituito l'Albo cittadino degli artisti di strada non allo scopo di controllo delle attività, che vengono lasciate libere di esprimersi nelle aree non espressamente precluse, bensì allo scopo di valorizzare anche a fini di promozione turistica, l'espressività artistica.

          Nell'ambito del Titolo II - Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano - si propongono le seguenti innovazioni e modifiche (allegato 2).

          Nell'art.7 - Comportamenti vietati - si ritiene opportuno prevedere il divieto di affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione estendendo la responsabilità anche al beneficiario del messaggio pubblicitario.

          Si ritiene inoltre, sempre a tutela del decoro della città, necessario vietare il deposito nello spazio urbano di materiale pubblicitario e di stampati in distribuzione gratuita, estendendo la responsabilità anche al legale rappresentante della Società redattrice ed al beneficiario della pubblicità.

          Inoltre, per esigenze di sicurezza e di buon funzionamento delle biblioteche civiche si rende necessario aggiungere all'art. 8 - Altre attività vietate - il nuovo seguente comma 3: "A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti delle biblioteche civiche, è vietato ai frequentatori delle stesse porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti o arrecare danni alle strutture. Il bibliotecario ha la facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati. L'inottemperanza all'invito di allontanamento dai locali della biblioteca comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50 ad Euro 300. Gli organi di vigilanza provvederanno all'allontanamento coattivo del responsabile della violazione.".

          Si rende necessario procedere ad una revisione dell'art. 13 - Tende su facciate di edifici -.

          La norma vigente prevede, per le sole facciate che prospettano sullo spazio pubblico o comunque visibili da esso:

a)       il divieto di collocare sulle facciate di cui sopra tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro;

b)      la necessità che la collocazione e la tipologia siano stabilite dall'assemblea condominiale o dalla maggioranza della proprietà e comunicate agli uffici comunali;

c)       il divieto di collocare tende trasparenti in materiale plastico salvo la presenza di un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.

          Dalla norma si può principalmente evincere come la disciplina sia rivolta esclusivamente alle sole cosiddette "facciate esterne" degli edifici o comunque a quelle facciate che sono visibili dall'esterno.

          Si ritiene necessario, nel rispetto della più ampia autonomia della proprietà privata, in ragione delle sempre più avanzate tecnologie, e tipologie di tende presenti sul mercato che possono condurre ad un sempre più elevato livello estetico delle facciate, garantendo nel contempo anche un importante risparmio energetico, prevedere alcune modifiche alla norma anche in un'ottica di collaborazione degli uffici tecnici della Città che seguono il decoro urbano.

          In particolare si ritiene necessario stabilire procedure differenti in base alla visibilità delle facciate prevedendo, da un lato, una piena libertà laddove non c'è visibilità dalla pubblica via e, dall'altro, dove le facciate si prospettano verso la pubblica via e pertanto siano visibili da essa, una procedura più dettagliata.

          A tal fine si propone una norma con differente regolamentazione a seconda che la collocazione di tende si riferisca alle "facciate interne", intendendosi quelle che si affacciano sul suolo privato o su una porzione di suolo di esclusiva pertinenza condominiale, consentendo di collocare tende di qualsivoglia tipologia e colore, pur sempre nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di condominio, ovvero alle "facciate esterne", intendendosi quelle che prospettano verso la pubblica via o spazi pubblici, prevedendo la presenza di un progetto coordinato approvato dall'assemblea condominiale, da trasmettere agli uffici competenti con la comunicazione della collocazione che dovrà avvenire tassativamente entro i 15 giorni successivi alla data di approvazione da parte dell'assemblea condominiale. Escludendo gli edifici collocati nella zona urbana centrale storica (ZUCS), intesa con riferimento alla completa via sul confine, e nelle zone urbane storico - ambientali (ZUSA), si prevede inoltre, sempre sulle facciate esterne, la possibilità di collocare tende in materiale plastico trasparente a caduta verticale sempre e solo se ricomprese nello stesso progetto coordinato ed esclusivamente solo su un unico piano parallelo alla facciata stessa e con entrambi i montanti laterali contenuti all'interno del filo di fabbricazione.

          Alla luce di quanto sopra, si propone la seguente nuova formulazione:

1.       Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle facciate che prospettano verso la pubblica via o spazi pubblici, è consentito collocare tende di tessuto previo progetto coordinato approvato dall'assemblea condominiale.

2.       Sulle medesime facciate, ad esclusione degli edifici collocati nella zona urbana centrale storica (ZUCS), intesa con riferimento alla completa via sul confine, e nelle zone urbane storico - ambientali (ZUSA), è possibile collocare tende in materiale plastico trasparente e/o semitrasparente solo se ricomprese nello stesso progetto coordinato ed esclusivamente su un piano parallelo alla facciata stessa, o su due piani nel caso di balconi d'angolo, e con tutti i montanti contenuti all'interno del filo di fabbricazione.

3.       Dell'approvazione del progetto da parte dell'assemblea del condominio di collocazione di tende di cui ai commi 1 e 2 deve essere data comunicazione ai competenti uffici comunali allegando la deliberazione e copia del progetto approvato entro 15 giorni dalla data di approvazione dell'assemblea. La Città si riserva entro 30 giorni dal ricevimento di procedere ad eventuale diniego nei casi non conformi al presente Regolamento.

4.       Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle facciate interne che si affacciano sul suolo privato, o su una porzione di suolo di esclusiva pertinenza condominiale, è consentito collocare tende di qualsiasi tipologia e colore.

          Infine si ritiene necessario introdurre un nuovo articolo 13 ter - Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di G.P.L. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile - al fine di integrare la dettagliata normativa già vigente in materia con un articolato dispositivo di facile e immediata comprensione per l'utente.

          Nell'ambito del Titolo V - Tutela della quiete pubblica e privata - si propongono le seguenti innovazioni e modifiche (allegato 3).

          Nell'art. 42 - Disposizioni generali - fermo restando il riconoscimento del diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età, sancito nel comma 5, si rende necessario, per tutelare il diritto alla quiete dei residenti, modificare l'art. 42 comma 6 come segue:

"Nei cortili e comunque nelle aree scoperte delle abitazioni private, il Regolamento di condominio può disporre limitazioni al diritto di cui sopra, all'interno delle fasce orarie 8.00-10.00; 13.00-15.00; 22.00-8.00.".

          Inoltre si ritiene opportuno introdurre un nuovo art. 48 bis - Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore - recante il divieto di propagazione di emissioni sonore al di fuori dell'abitacolo dei veicoli.

          Infine, in considerazione della sempre più diffusa consuetudine di festeggiare con prodotti pirotecnici feste e ricorrenze, si rende necessario introdurre una normativa più dettagliata in materia, abrogando la lettera s dell'art. 7 ed introducendo un nuovo art. 48 ter - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici - così articolato:

1.       E' tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:

a)       in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;

b)      all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (canile, gattile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;

          c)       in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.

2.       La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla Legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.

3.       In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.

4.       Per quanto concerne i posteggi assegnati nelle aree mercatali, fatti salvi i limiti e le modalità di legge richiamate nel precedente comma 2, la vendita è subordinata all'installazione presso ogni posteggio di almeno due estintori, posti ai due angoli del banco.

          Infine si rende necessario aggiornare l'Allegato - Sanzioni amministrative - (allegato 4) che ancora riporta la quantificazione delle sanzioni in Lire. In accordo con le circolari interpretative del Ministero dell'Interno (15900/2003) sull'art. 16 della Legge 3/2003, che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, si ritiene opportuno suddividere le fattispecie del Regolamento in tre fasce di sanzioni pecuniarie, in base alla gravità della violazione commessa:

a)       da 25 Euro a 150 Euro;

b)      da 50 Euro a 300 Euro;

c)       da 80 Euro a 500 Euro.

          La graduazione delle sanzioni pecuniarie avviene coerentemente al diverso valore attribuito agli interessi pubblici lesi, valore che può essere correttamente ponderato solo dai soggetti istituzionali preposti alla cura degli interessi pubblici medesimi. Inoltre, la graduazione delle sanzioni produce un ulteriore effetto positivo in termini di comunicazione e trasparenza dell'azione amministrativa riducendo il potere discrezionale nell'applicazione della sanzione.

          Viene poi introdotto nell'art. 6 - Sanzioni - un nuovo comma 7 così articolato (allegato 5):

"In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste nell'Allegato, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.".

          La presente deliberazione sarà sottoposta al parere delle Circoscrizioni ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento. 

          Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento è stata richiesta, in data 17 gennaio 2008, prot. n. 141, l?espressione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali. Con nota prot. n. 531 in data 21 febbraio 2008 è stata concessa la proroga alla Circoscrizione 5 fino al 7 marzo 2008.

          Le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 hanno espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione (all. 6-14 - nn.                                     ).

          La Circoscrizione 6 ha espresso parere favorevole (all. 15 - n.                    ), auspicando un conseguente adeguamento degli organismi preposti alla sorveglianza sul rispetto delle norme introdotte ed alla sanzione del mancato rispetto delle stesse.

          L?indicazione espressa non comporta proposte di modifica del testo in deliberazione.

          Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)      di confermare l'abrogazione, per le motivazioni riportate in premessa, del Titolo III del vigente Regolamento di Polizia Urbana, rubricato "Occupazione di spazi ed aree pubbliche", dall'art. 18 all'art. 35;

2)      di approvare, per le motivazioni illustrate in narrativa, l'allegato testo (all. 1 - n.          ) contenente il nuovo Titolo III "Mestieri e attività di strada", del Regolamento di Polizia Urbana - articoli 18/24 - ;

3)      di approvare, per le motivazioni illustrate in narrativa, l'allegato testo (all. 2 - n.          ) contenente modifiche ed innovazioni al Titolo II - Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano - articoli 7-8-13-13 ter;

4)      di approvare l'allegato testo (all. 3 - n.          ) contenente modifiche ed innovazioni al Titolo V - Tutela della quiete pubblica e privata - articoli 42-48 bis-48 ter;

5)      di approvare l'allegato testo (all. 4 - n.          ) che costituisce il nuovo Allegato - Sanzioni amministrative - del Regolamento di Polizia Urbana;

6)      di approvare l'allegato testo (all. 5 - n.          ) che prevede l'inserimento di un nuovo comma 7 nel vigente art. 6 - Sanzioni - ;

7)      di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all'art. 43 ed all'art. 44 del Regolamento del Decentramento;

8)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 


REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

- omissis -

 

Articolo 6 - Sanzioni

 

1.       La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.

2.       Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

3.       Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4.       L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5.       Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6.       Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

7.       In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste nell'Allegato, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

 

- omissis -

 

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

 

Articolo 7 - Comportamenti vietati

 

1.       A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

a)       manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;

b)       imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;

c)       rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d)       arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonchè legarsi o incatenarsi ad essi;

e)       collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

f)       praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;

g)       utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;

h)       lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;

i)        compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;

l)        immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;

m)      sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;

n)       spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

o)       ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonchè versarvi solidi o liquidi;

p)       ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonchè impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

q)       compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonchè soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

r)       accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;

s)       (soppresso)

t)       affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;

u)       depositare ovvero collocare nello spazio urbano, come definito dall'articolo 3, comma 1, senza preventiva concessione di suolo pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self service; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il legale rappresentante della Società redattrice ovvero in mancanza il soggetto beneficiario della pubblicità.

 

Articolo 8 - Altre attività vietate

 

1.       A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

a)       ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;

b)       utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

c)       collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

d)       procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

e)       procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

2.       Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

3.       A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti delle biblioteche civiche, è vietato ai frequentatori delle stesse porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture. Il bibliotecario ha la facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati. L'inottemperanza all'invito di allontanamento dai locali della biblioteca comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50 ad Euro 300. Gli organi di vigilanza provvederanno all'allontanamento coattivo del responsabile della violazione.

 

- omissis -

 

Articolo 13 - Tende su facciate di edifici

 

1.       Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle facciate che prospettano direttamente verso la pubblica via o spazi pubblici, è consentito collocare tende di tessuto, conformi alle normative vigenti previo progetto coordinato approvato dall'assemblea condominiale.

2.       Sulle medesime facciate, ad esclusione degli edifici collocati nella zona urbana centrale storica (ZUCS), intesa con riferimento alla completa via sul confine, e nelle zone urbane storico-ambientali (ZUSA), è possibile collocare tende in materiale plastico trasparente e/o semitrasparente, conformi alle normative vigenti a caduta verticale sempre e solo se ricomprese nello stesso progetto coordinato ed esclusivamente solo su un unico piano parallelo alla facciata stessa, o su due piani nel caso di balconi d'angolo, e con tutti i montanti contenuti all'interno del filo di fabbricazione.

3.       Dell'approvazione del progetto da parte dell'assemblea del condominio di collocazione di tende di cui ai comma 1 e 2 deve essere data comunicazione ai competenti uffici comunali allegando la deliberazione e copia del progetto approvato entro 15 giorni dalla data di approvazione dell'assemblea. La Città si riserva entro 30 giorni dal ricevimento di procedere ad eventuale diniego nei casi non conformi al presente Regolamento.

4.       Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle facciate interne che si affacciano sul suolo privato, o su una porzione di suolo di esclusiva pertinenza condominiale, è consentito collocare tende di qualsiasi tipologia e colore.

5.       Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1 ovvero essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.

6.       La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

 

- omissis -

 

Articolo 13 ter - Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile

 

1.       Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

2.       Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

3.       I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

4.       I depositi e magazzini di gas compressi in bombole di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

5.       Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione devono essere opportunamente riparate.

6.       Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

7.       È vietato costituire ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non possono essere detenuti in quantità superiori a 100 kg. e non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

8.       Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili.

9.       Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

10.     Nelle scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone.

11.     Nelle case di civile abitazione è consentito il deposito di massimo n. 2 bombole di g.p.l. per una capacità complessiva non superiore a kg. 20, ovvero di massimo n. 1 bombola se di capacità complessiva pari a kg. 15.

 

- omissis -

 

TITOLO III - MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA

 

Articolo 18 - Disposizioni generali

 

1.       L'esercizio dei mestieri di strada è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.

2.       Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni amministrative ove previste dal presente Regolamento e dal Regolamento di Polizia Amministrativa, per l'esercizio dei mestieri di strada è subordinato all'assenza di morosità da parte del richiedente nei confronti della Città, per debiti relativi al mancato pagamento di canoni, tasse o sanzioni amministrative esecutive, afferenti l'esercizio dell'attività stessa.

3.       Non si considera moroso il richiedente che aderisca ad un piano di rateazione dei debiti pregressi e provveda al versamento della prima rata.

4.       Ogni attività consentita deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di iscrizione a registri ed albi ed in materia fiscale, tributaria e previdenziale.

5.       Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente le attività oggetto del presente Titolo in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

 

Articolo 19 - Attività di servizio

 

1.       Le piccole attività di servizio e le attività di servizio, esercitate in forma ambulante, che si connotano per la produzione diretta di manufatti o di servizi sono consentite nel rispetto delle norme vigenti.

2.       Tali attività non sono soggette alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio del mestiere non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

-        in un'area non superiore a quattro metri quadrati;

-        nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali l'attività dovrà essere spostata di almeno trecento metri lineari;

-        nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme regolamentari in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, al fine di evitare intralcio alla viabilità determinato da attività quali, ad esempio, quella di lavavetri.

3.       Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, che verranno individuate con deliberazione della Giunta Comunale.

4.       A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.

5.       Sono espressamente vietate ai sensi delle norme vigenti le attività di posteggiatore abusivo e di meccanico di strada. In questo caso le sanzioni previste dal presente Regolamento si associano a quelle specificatamente contenute nel Codice della strada.

 

Articolo 20 - Commercio itinerante

 

1.       L'esercizio di attività di commercio su area pubblica in forma ambulante è subordinato al possesso dell'autorizzazione commerciale che abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante ed al possesso della concessione di occupazione suolo pubblico.

2.       Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando viene esercitato:

-        nello stesso luogo per una durata non superiore ad un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;

-        nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, inquinamento acustico e tutela dell'ambiente.

3.       Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.

4.       A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.

5.       A tutela  della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti; le attività non possono avere svolgimento prima delle ore 8.00 e dopo le ore 24.00.

6.       Con provvedimento della Civica Amministrazione potranno essere individuate aree da destinare all'attività di vendita con strutture aventi occupazione di suolo pubblico non superiore a quattro metri quadrati.

 

Articolo 21 - Vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale e vendita di prodotti stagionali

 

1.       L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio o di somministrazione su area pubblica non mercatale, esercitata con esposizione della merce su banchi mobili e su veicoli attrezzati eventualmente dotati di piedini stabilizzatori, è subordinato al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e della correlativa concessione decennale di posteggio.

2.       La vendita al dettaglio di prodotti stagionali su area pubblica o equiparata quali cocomeri, meloni, pomodori da conserva e uva da vino, frutti di stagione e caldarroste è subordinata al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e concessione decennale di posteggio ed è disciplinata dal vigente regolamento comunale in materia.

 

Articolo 22 - Operatori del proprio ingegno

 

1.       Gli operatori del proprio ingegno sono autorizzati alla vendita di oggetti realizzati personalmente, quali:

-        disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili;

-        monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari;

-        scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

2.       Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta la concessione di occupazione suolo pubblico mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti.

3.       Con apposita deliberazione della Giunta Comunale saranno individuate le aree e gli spazi destinati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi.

4.       Viene istituito un registro degli operatori del proprio ingegno con iscrizione obbligatoria per l'ottenimento della concessione di occupazione suolo pubblico.

5.       Non sono considerati operatori del proprio ingegno, e sono quindi soggetti alla disciplina del commercio su aree pubbliche, chi vende od espone alla vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale.

6.       Non sono considerati operatori del proprio ingegno e quindi non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività su area pubblica, coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, giochi di sortilegio, esorcismi e simili.

 

Articolo 23 - Attività economiche occasionali non professionali

 

1.       Nell'ambito di manifestazioni tradizionali (Balon) e di mercatini periodici tematici regolarmente istituiti ai sensi delle norme vigenti o in altre aree individuate con apposito provvedimento della Giunta Comunale, è consentita l'attività di vendita e scambio da parte di operatori occasionali non professionali di oggetti ed effetti usati. Le modalità di partecipazione e le relative procedure amministrative sono disciplinate da appositi regolamenti comunali.

2.       Non sono soggette ad autorizzazione per la vendita al dettaglio le attività di distribuzione di volantini, quotidiani e pubblicazioni gratuite e le attività occasionali di vendita di oggetti di modico valore, così come definito con provvedimento della Giunta Comunale, qualora non comportino occupazione di suolo pubblico con tavoli, banchi, tappetini e supporti di ogni tipo.

3.       Tali attività non possono svolgersi in contrasto con le disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti.

4.       Tali attività non possono svolgersi in contrasto con le prescrizioni di legge in materia di lavoro subordinato ed in materia contributiva.

 

Articolo 24 - Attività artistiche di strada

 

1.       Gli artisti di strada sono coloro che svolgono la loro attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero. Sono considerati artisti di strada a scopo di esibizione i giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, skater, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, writer, body artist, o similari.

2.       L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:

-        nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;

-        senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;

-        con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;

-        nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3.       Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili dovranno svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale.

4.       Le attività di skater e writer possono avere svolgimento solamente nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale.

5.       Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi o alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di pubblica sicurezza e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

6.       L'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito nelle aree individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.

7.       Al fine di valorizzare tali attività potrà essere istituito un Albo cittadino degli artisti di strada.

 

Articoli 25 - 35 (soppressi)

 

- omissis -

 

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

 

Articolo 42 - Disposizioni generali

 

1.       Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2.       I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perchè chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

3.       Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

4.       E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

5.       La Città di Torino riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età.

6.       Nei cortili e comunque nelle aree scoperte delle abitazioni private, il regolamento di condominio può disporre limitazioni al diritto di cui sopra, all'interno delle fasce orarie 8.00-10.00; 13.00-15.00; 22.00-8.00.

 

- omissis -

 

Articolo 48 Bis - Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore

 

1.       Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 155 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada", nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.

 

Articolo 48 Ter - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici

 

1.       E' tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:

a)       in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;

b)       all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (canile, gattile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;

c)       in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.

2.       La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.

3.       In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.

4.       Per quanto concerne i posteggi assegnati nelle aree mercatali, fatti salvi i limiti e le modalità di legge richiamate nel precedente comma 2, la vendita è subordinata all'installazione presso ogni posteggio di almeno due estintori, posti ai due angoli del banco.

 

- omissis -

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

 

NORMA

SANZIONE

Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni

Euro

 

Articolo 6 bis - Ottemperanza

 

da Euro 50,00 ad Euro 300,00

Euro 100,00

 

Articolo 7 Comportamenti vietati

 

Comma 1.

lett. c) uso improprio

lett. f)

lett. i)

lett. l)

lett. o)

lett. p)

lett. t)

 

da Euro 25,00 ad Euro 150,00

Euro 50,00

 

lett. d)

lett. e)

lett. m)

lett. q)

lett. r)

 

da Euro 50,00 ad Euro 300,00

Euro 100,00

 

lett. a)

lett. b)

lett. c) rimuovere-manomettere o imbrattare

 

da Euro 80,00 ad Euro 500,00

Euro 160,00

 

lett. u)

 

da Euro 80,00 ad Euro 500,00

Euro 160,00

 

Confisca amministrativa delle cose utilizzate
o destinate a commettere la violazione

 

 

Articolo 8 - Altre attività vietate

 

Comma 1.

lett. b)

lett. c)

lett. d)

lett. e)

 

da Euro 25,00 ad Euro 150,00

Euro 50,00

 

Comma 3.

1° periodo

 

da Euro 25,00 ad Euro 150,00

Euro 50,00

 

Comma 3.

3° periodo

 

da Euro 50,00 ad Euro 300,00

Euro 100,00

 

Articolo 11 - Sgombero neve

 

Comma 1.

Comma 3.

Comma 4.

Comma 7.

Comma 8.

 

da Euro 25,00 ad Euro 150,00

Euro 50,00

 

Comma 2.

Comma 5.

 

da Euro 50,00 ad Euro 300,00

Euro 100,00

 

Articolo 12 - Manutenzione delle facciate di edifici

 

Comma 1.

 

da Euro 80,00 ad Euro 500,00

Euro 160,00

 

Articolo 13 - Tende su facciate di edifici

 

Comma 1.

Comma 2.

 

da Euro 50,00 ad Euro 300,00

Euro 100,00

 

Comma 3.

 

da Euro 25,00 ad Euro 150,00

Euro 50,00

 

Comma 6.

 

da Euro 80,00 ad Euro 500,00

Euro 160,00

 

Articolo 13 bis - Installazione delle antenne paraboliche sugli edifici

 

da Euro 50,00 ad Euro 300,00

Euro 100,00

 

Articolo 13 ter - Criteri di sicurezza per l'installazione di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile

 

da Euro 80,00 ad Euro 500,00

Euro 160,00

Sequestro amministrativo cautelare del materiale detenuto in difformità dalle disposizioni regolamentari

 

Articolo 16 - Attività particolari consentite in parchi pubblici

 

Comma 4.

Comma 10.

 

da Euro 25,00 ad Euro 150,00

Euro 50,00

 

Comma 5.

Comma 9.

 

da Euro 50,00 ad Euro 300,00

Euro 100,00

 

Articolo 19 - Attività di servizio

 

Comma 2.

Comma 3.

Comma 4.

Comma 5.

da Euro 80,00 ad Euro 500,00

Euro 160,00

 

Articolo 20 - Commercio itinerante

 

Comma 4.

Comma 5.

Comma 6.

 

da Euro 80,00 ad Euro 500,00

Euro 160,00

 

Articolo 22 - Operatori del proprio ingegno

 

Comma 4.

 

da Euro 80,00 ad Euro 500,00

Euro 160,00

 

Articolo 24 - Attività artistiche di strada

 

Comma 4.

Comma 6.

 

da Euro 50,00 ad Euro 300,00

Euro 100,00

 

Articolo 36 - Balneazione

 

Comma 2.

 

da Euro 50,00 ad Euro 300,00

Euro 100,00

 

Articolo 37 - Navigazione fluviale

 

Comma 1.

Comma 2.

Comma 3.

Comma 4.

Comma 5.

Comma 6.

 

da Euro 50,00 ad Euro 300,00

Euro 100,00

 

Articolo 38 - Modelli navali

 

Comma 1

 

da Euro 25,00 ad Euro 150,00

Euro 50,00

 

Comma 2

Comma 3

 

da Euro 50,00 ad Euro 300,00

Euro 100,00

 

Comma 4

 

da Euro 25,00 ad Euro 150,00

Euro 50,00

 

Articolo 39 - Noleggio imbarcazioni a remi

 

Comma 2

 

da Euro 80,00 ad Euro 500,00

Euro 160,00

 

Articolo 41 - Prescrizioni di esercizio

 

da Euro 50,00 ad Euro 300,00

Euro 100,00

 

Articolo 42 - Disposizioni generali

 

Comma 1

Comma 4

 

da Euro 50,00 ad Euro 300,00

Euro 100,00

 

Comma 5 e 6

 

da Euro 25,00 ad Euro 150,00

Euro 50,00

 

Articolo 43 - Lavoro notturno

 

da Euro 80,00 ad Euro 500,00

Euro 160,00

 

Articolo 44 - Spettacoli e trattenimenti

 

Comma 1

Comma 2

 

da Euro 80,00 ad Euro 500,00

Euro 160,00

 

Articolo 45 - Circoli privati

 

da Euro 80,00 ad Euro 500,00

Euro 160,00

 

Articolo 45 bis - Servizi di pubblico interesse

 

da Euro 80,00 ad Euro 500,00

Euro 160,00

 

Articolo 46 - Abitazioni private

 

da Euro 50,00 ad Euro 300,00

Euro 100,00

 

Articolo 47 - Strumenti musicali

 

da Euro 50,00 ad Euro 300,00

Euro 100,00

 

Articolo 48 - Dispositivi acustici antifurto

 

Comma 2

 

da Euro 50,00 ad Euro 300,00

Euro 100,00

 

Articolo 48 bis - Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore

 

da Euro 50,00 ad Euro 300,00

Euro 100,00

 

Articolo 48 ter - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici

 

da Euro 80,00 ad Euro 500,00

Euro 160,00

 

Articolo 56 - Esposizione dei prezzi

 

da Euro 50,00 ad Euro 300,00

Euro 100,00

 

Articolo 57 - Servizi igienici

 

da Euro 80,00 ad Euro 500,00

Euro 160,00

 

Articolo 58 - Amministrazione degli stabili

 

da Euro 25,00 ad Euro 150,00

Euro 50,00

 

Comportamenti per i quali non è stata espressamente indicata una sanzione e che non costituiscono violazione di una norma speciale

 

da Euro 25,00 ad Euro 150,00

Euro 50,00