Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Divisione Suolo Pubblico e Arredo Urbano

n. ord. 35
2007 09629/103

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2 APRILE 2008

(proposta dalla G.C. 27 dicembre 2007)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

OGGETTO: REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICHE PARZIALI. APPROVAZIONE.

 

          Proposta dell'Assessore Curti,

          di concerto con gli Assessori Passoni, Altamura e Borgogno.  

 

          Al fine di adeguare le norme regolamentari vigenti alle sempre crescenti esigenze collettive in materia di decoro, sicurezza e ordinata gestione del territorio cittadino nonché al fine di un'efficace ed efficiente azione di contrasto e di contenimento dell'abusivismo e dell'evasione del pagamento del canone dovuto per l'occupazione del suolo pubblico, si rende necessario procedere ad alcune modifiche del Regolamento Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

          La presente proposta nasce dalla duplice esigenza di aggiornare e perfezionare il vigente Regolamento Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, conservandone l'impianto originario che ha dato buona prova negli anni in cui ha trovato applicazione, e di integrare in un unico corpo normativo alcune disposizioni in materia fino ad ora contenute nel vigente Regolamento di Polizia Urbana - Titolo III - Occupazione di aree e spazi pubblici (artt. 18-35).

          La revisione del testo regolamentare si è resa necessaria anche per adeguare la disciplina alle innovazioni del legislatore, che ha attribuito alla Commissione Tributaria Provinciale la giurisdizione in ordine alle controversie in materia di occupazione di suolo pubblico, prima devolute alla cognizione del Giudice di Pace.

          Il risultato finale è un corpus normativo unico, assai più razionale, che accorpa, coordina e innova, laddove necessario, disposizioni che precedentemente erano sparse tra il Regolamento Canone Suolo Pubblico ed il Regolamento di Polizia Urbana e che creavano talora doppioni o cumuli di norme o addirittura contrasti interpretativi.

          Al fine di costituire una disciplina organica e di più agevole consultazione è stato predisposto, nell'ambito della presente proposta, un nuovo titolo, di 34 articoli, dedicati ad una descrizione analitica delle svariate tipologie di occupazione di suolo pubblico.

          Questa impostazione permette, da un lato, di introdurre disposizioni più specifiche e meglio calibrate al fine di garantire una miglior tutela degli altri interessi pubblici e privati coinvolti, dall'altro, di favorire la comunicazione e la chiarezza nei rapporti con i cittadini. In più punti, si è provveduto a semplificare e snellire le procedure amministrative in ossequio ai princìpi dettati dalla Legge 241/1990 rendendo più fluidi e spediti i rapporti tra il cittadino e l'Amministrazione.

          Il testo proposto si divide in tre titoli:

-        Titolo I - Disposizioni comuni

-        Titolo II - Canone e sanzioni

-        Titolo III - Tipologie di occupazione.

          Nell'ambito del Titolo I l'art. 1 - Oggetto - riprende senza sostanziali variazioni gli artt. 1 e 2 del vigente Regolamento.

          L'art. 2 - Disposizioni generali - riordina le disposizioni precedentemente contenute nell'art. 18 del Regolamento di Polizia Urbana e nell'art. 3 (commi 2 e 3) del vigente Regolamento. Vengono introdotte nei commi 2, 5, 6 e 7 nuove disposizioni finalizzate a garantire una più rigorosa valutazione tecnica degli interessi coinvolti da ogni richiesta di concessione. Per le stesse motivazioni viene stabilito nel comma 9 che la domanda per la concessione del suolo pubblico debba essere presentata almeno quindici giorni prima dell'occupazione.

          Il nuovo art. 3 - Soggetto passivo e titolarietà del canone - riprende l'art. 3 comma 1 vigente ed introduce nuove disposizioni relative a meglio chiarire a chi spetti la titolarità del diritto di richiedere la concessione di suolo pubblico.

          L'art. 4 - Tipi di occupazione - chiarifica rispetto all'art. 4 del testo vigente all'art. 19 del Regolamento di Polizia Urbana il carattere precario e revocabile di ogni tipo di concessione e distingue le occupazioni nelle due categorie fondamentali, permanenti e temporanee, operando così una semplificazione rispetto al vigente art. 19 del Regolamento di Polizia Urbana che prevedeva, sotto il profilo temporale, ben quattro categorie di occupazione spazi ed aree pubbliche.

          Il titolo II - Canone e sanzioni - riprende le disposizioni contenute nel vigente regolamento negli articoli da 5 a 20 con poche variazioni rispetto al testo attuale. Le innovazioni introdotte sono le seguenti:

-        nell'art. 5 - Rilascio delle concessioni ed autorizzazioni - commi 8-9

viene stabilito che la concessione acquista efficacia solo dopo il ritiro e viene formalizzato l'obbligo di esibizione della stessa. Queste due disposizioni sono finalizzate a favorire l'attività di controllo da parte del Corpo di Polizia Municipale ed a prevenire evasione e contenzioso sorto sulla base della pretestuosa giustificazione della dilazione temporale nel ritiro materiale del documento;

-        nell'art. 5 - Rilascio delle concessioni ed autorizzazioni - comma 6

viene inoltre incentivata l'adesione a piani di rateazione concordati con l'Amministrazione permettendo il proseguimento delle attività oggetto di concessione;

-        nell'art. 6 - Rinnovo delle concessioni od autorizzazioni -

vengono introdotte precisazioni in materia di rinnovo e voltura delle concessioni;

-        nell'art. 7 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione - comma 4

al fine di favorire il controllo sui titoli autorizzativi e di prevenire evasione e contenzioso, viene stabilito un termine di dieci giorni per la richiesta di proroga oltre all'obbligo di ritirare eventuali proroghe di concessioni temporanee prima della scadenza della concessione originaria;

-        nell'art. 12 - Modalità e termini per il pagamento del canone -

viene chiarita la possibilità che la riscossione delle entrate possa essere anche affidata alla società incaricata della riscossione dei tributi comunali;

-        nell'art. 13 - Occupazioni non assoggettate al canone - comma 2, lettera a)

viene chiarita che l'esclusione soggettiva per enti pubblici ed ONLUS si estende anche alle funzioni strumentali allo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti;

-        nell'art. 14 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari - comma 1

viene chiarita la disciplina di accertamento dell'entrata fra concessioni permanenti e temporanee;

-        nell'art. 14 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari - comma 13

in materia di lavori di piccola manutenzione edilizia, viene meglio chiarita la competenza delle sezioni territoriali del Corpo di Polizia Municipale e viene disciplinata la procedura di rilascio dei duplicati per mancata occupazione del suolo. L'assenza di tale procedura aveva finora dato luogo ad abusi nelle richieste di duplicati gratuiti;

-        nell'art. 14 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari - comma 16

al fine di rendere più efficace il controllo sui grandi lavori di scavi e cantieri stradali ed incentivare le ditte ad operare in modo più sollecito ed a diminuire le dimensioni dei cantieri, viene abbandonato il precedente criterio che stabiliva in modo forfettario il canone dovuto (superficie ripristino definitivo x 20%) ed introdotto un riferimento chiaro ed esplicito all'effettiva area di cantiere sottratta all'uso ed alla libera fruizione veicolare e pedonale della cittadinanza. Viene stabilita la possibilità di dividere l'occupazione del suolo in più fasi, in funzione dei diversi momenti di avanzamento dei lavori. Si è provveduto inoltre ad aumentare il valore minimo prefissato per ogni fase di occupazione da Euro 50,00 a Euro 75,00;

-        nell'art. 18 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive -

viene introdotto nel titolo un riferimento all'abusivismo dell'occupazione. Viene poi abolita la sanzione da 250,00 a 500,00 Euro, originariamente prevista nel comma 4 dell'art. 17 del vigente Regolamento COSAP, in quanto da ritenersi un doppione della sanzione;

-        l'art. 19 - Sanzioni accessorie -

viene riformulato con l'aggiunta di due commi al fine di rendere più semplice l'attività di controllo, repressione ed eventuale rimozione in danno delle occupazioni abusive; in particolare nell'art. 19, comma 2, viene introdotta in modo esplicito la possibilità per l'organo accertatore di ricorrere a sequestro amministrativo cautelare dei materiali e degli oggetti connessi all'occupazione abusiva. Nei commi 3 e 4 viene meglio chiarita la procedura di sequestro amministrativo che può concludersi con il dissequestro o con la confisca amministrativa, l'eventuale devoluzione e la vendita all'asta.

          Il Titolo III - Tipologie di occupazione - costituisce la parte più innovativa della presente proposta. Con la collaborazione di tutte le Divisioni e i Settori coinvolti nelle diverse attività di gestione del suolo pubblico, in relazione alle numerose tipologie esistenti ed alle svariate fasi procedurali (concessione, controllo ed eventuale sanzione) sono stati predisposti gli articoli dal 23 al 57 contenenti una descrizione, per quanto possibile analitica, delle più comuni tipologie di occupazione.

          Per esigenze logiche e sistematiche e per evitare contrasti interpretativi ed applicativi si è proceduto a trasporre in parte la disciplina concernente il suolo pubblico contenuta nel Regolamento di Polizia Urbana, negli articoli 20-35 - Titolo III - Occupazione di aree e spazi pubblici.

          Vengono quindi normate, con l'introduzione, ove necessario, di disposizioni specifiche e di dettaglio, le seguenti tipologie di occupazione:

Art. 22 Passi carrabili

Art. 23 Manifestazioni ed eventi

Art. 24 Attività di propaganda elettorale

Art. 25 Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza 

Art. 26 Occupazione per comizi e raccolta firme

Art. 27 Processioni - Sfilate e Cortei Storici - Manifestazioni Sportive

Art. 28 Attività cinematografiche, televisive e fotografiche

Art. 29 Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

Art. 30 Spettacoli viaggianti

Art. 31 Attività artistiche di strada

Art. 32 Operatori del proprio ingegno

Art. 33 Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

Art. 34 Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

Art. 35 Feste di Via

Art. 36 Promozioni commerciali

Art. 37 Occupazione per vendita temporanea accessoria a manifestazioni

Art. 38 Occupazione per vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale

Art. 39 Occupazione per vendita di prodotti stagionali

Art. 40 Occupazione per piccolo commercio itinerante

Art. 41 Occupazione per piccole attività di servizio

Art. 42 Occupazione con elementi di arredo

Art. 43 Esposizione merci fuori negozio

Art. 44 Occupazione con dehors, tavolini e sedie

Art. 45 Occupazione con strutture pubblicitarie

Art. 46 Occupazioni del soprassuolo

Art. 47 Occupazione per traslochi

Art. 48 Occupazione per lavori edili

Art. 49 Occupazione per lavori edili con posa di ponteggi e steccati

Art. 50 Occupazione per cantieri e scavi stradali

Art. 51 Occupazione per lavori di pubblica utilità ed urgenza

Art. 52 Occupazione con impianti di distribuzione carburante

Art. 53 Occupazione con opere edilizie a titolo precario

Art. 54 Occupazione con chioschi

Art. 55 Occupazione con padiglioni

Art. 56 Occupazione per l'erogazione dei pubblici servizi

Art. 57 Occupazione di altra natura

          Nell'allegato A al Regolamento - Determinazione della tariffa ordinaria e dei coefficienti moltiplicatori - viene introdotto nel punto 4 un aumento del moltiplicatore a partire dal secondo rinnovo nel settore delle occupazioni temporanee per attività edilizie e cantieri stradali al fine di disincentivare la prassi purtroppo abusata di brevi richieste iniziali e di successive continue proroghe nel settore edilizio, e di favorire al contrario una corretta programmazione nelle richieste di suolo pubblico, anche tenuto conto delle possibilità di ricorrere comunque alle ampie e articolate rateazioni previste dal Regolamento. 

          Infine, l'allegato "B" al Regolamento - Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione - viene sostituito (allegato 2), in quanto vengono aggiunte le vie di nuova costituzione con la relativa classificazione."

          Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento è stata richiesta, in data 17 gennaio 2008, prot. n. 142, l'espressione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali. Con nota prot. n. 531 in data 21 febbraio 2008 è stata concessa la proroga alla Circoscrizione 5 fino al 7 marzo 2008.

          Le Circoscrizioni 3, 4, 7, 8, 9 e 10 hanno espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione (all. 4-9 - nn.                                         ).

          La Circoscrizione 1 ha espresso parere favorevole (all. 10 - n.           ), con raccomandazione a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 23 in quanto appare molto restrittivo per le attività delle piccole Associazioni operanti sul territorio e nei confronti di chi intenda organizzare iniziative in piazze storiche ed auliche del centro cittadino.

          Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni, tenuto conto che non si ravvisa nella norma proposta un atteggiamento restrittivo nei confronti delle piccole Associazioni, che già oggi svolgono liberamente e senza intralci burocratici le loro attività nelle piazze auliche. Le norme proposte rappresentano un minimo indispensabile a garantire il rispetto e il decoro dei luoghi più importanti e rappresentativi della Città.

          La Circoscrizione 2 ha espresso parere favorevole (all. 11 - n.              ), chiedendo con riferimento all'articolo 44 ("Occupazioni con dehors, tavolini e sedie"), considerati il Regolamento occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi e i disagi emersi in alcune aree del territorio per quanto concerne la viabilità e la sottrazione di parcheggi auto, che la Commissione Tecnica incaricata dell'esame delle domande riservi un'adeguata attenzione alle citate problematiche e ne tenga conto nel parere espresso sul rilascio delle concessioni di occupazione suolo pubblico con dehors.

          Nel condividere le esigenze della Circoscrizione si ritiene che eventuali modifiche delle norme vigenti debbano essere recepite nello specifico vigente Regolamento Occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi (n. 287).

          La Circoscrizione 6 ha espresso parere favorevole (all. 12 - n.               ), auspicando un conseguente adeguamento degli organismi preposti alla sorveglianza sul rispetto delle norme introdotte ed alla sanzione del mancato rispetto delle stesse.

          L'indicazione espressa non comporta proposte di modifica del testo in deliberazione.

          La Circoscrizione 5 non ha espresso parere.

          Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)      di approvare, per le motivazioni illustrate in narrativa, le allegate modifiche (all. 1 - n.          ) del Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;

2)      di approvare il nuovo allegato "B" al Regolamento - Elenco delle strade e degli altri sedimi della Città con la classificazione (all. 2 - n.                );

3)      di abrogare per le motivazioni illustrate in narrativa il Titolo III - Occupazione di aree e spazi pubblici - del vigente Regolamento di Polizia Urbana (articoli 18-35);

4)      di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all'articolo 43, (lettera e), ed all'art. 44 del Regolamento del Decentramento;

5)      di dare atto che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 il Regolamento entrerà in vigore per le parti modificate dal 1° gennaio 2008.  

 


Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

 

Articolo 1 - Oggetto

1.       Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (1), contiene i princìpi e le disposizioni riguardanti le occupazioni che a vario titolo insistono sul suolo pubblico nell'ambito del territorio della Città e costituisce la regolamentazione organica e coordinata della relativa disciplina regolando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, voltura e revoca dell'atto di concessione, i criteri per la determinazione e applicazione del canone di occupazione nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione o in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.

2.       Ai fini del presente Regolamento si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. Non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperte all'uso pubblico.

3.       Il corrispettivo dovuto dal beneficiario di un provvedimento amministrativo di concessione emesso dal Comune di Torino che gli consenta di occupare spazi o aree pubbliche è rappresentato, a norma dell'articolo 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (2), dal canone di occupazione.

4.       E' ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta.

 

Articolo 2 - Disposizioni generali

1.       A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti.

2.       Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

3.       Ogni occupazione priva degli atti di preventiva concessione, eccedente lo spazio o il tempo concesso, ovvero difforme dalla stessa, è da considerarsi abusiva, salvo che sia altrimenti disposto da norme vigenti.

4.       La mancata istanza di volturazione, corredata da tutti i documenti occorrenti, da parte del soggetto che subentra in una preesistente concessione all'occupazione in capo ad altro soggetto entro il termine di trenta giorni, è parimenti da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni. E' fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6, comma 4.

5.       Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione anche planimetrica qualora richiesta. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico dei Settori competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni che riguardano aree di pregio ambientale (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6.       Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, il Settore comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa ulteriori e specifiche prescrizioni.

7.       Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

8.       Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche sono regolamentati nel Titolo III del presente Regolamento.

9.       Salvo che sia diversamente previsto dal presente Regolamento, o da altri Regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

 

Articolo 3 - Soggetto passivo e titolarità del canone

1.       Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto di suolo pubblico, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In caso di uso comune del suolo pubblico, è soggetto passivo ciascuno dei contitolari dell'occupazione.

2.       La concessione può essere richiesta:

a)       dal proprietario dell'opera o titolare di altro diritto reale per le occupazioni permanenti;

b)       dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni temporanee;        

c)       dal concessionario del servizio pubblico per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi.

3.       Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.

4.       A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina entro 15 giorni dalla stessa.

5.       In caso di omessa comunicazione nel termine di cui al comma 4 sarà irrogata al nuovo amministratore la sanzione amministrativa da un minimo di 25 ad un massimo di 500 Euro, ai sensi di legge (3).

 

Articolo 4 - Tipi di occupazione

1.       Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

a)       sono considerate permanenti le occupazioni concesse a tempo indeterminato di carattere precario. Qualora siano collegate ad un titolo edilizio, vengono preventivamente approvate con deliberazione della Giunta Comunale. Per tali occupazioni, ad eccezione dell'anno in cui è rilasciata la concessione iniziale, i canoni successivi al primo devono essere conteggiati a base annua, pari alla tariffa giornaliera prevista per lo specifico tipo di occupazione moltiplicata per 365 giorni;

b)       sono considerate temporanee le occupazioni concesse con scadenza certa, non superiore all'anno, o per le quali sussiste l'obbligo alla richiesta del rinnovo periodico.

2.       La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto revocabile secondo quanto disposto dal successivo articolo 7.

3.       Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste dal presente Regolamento; le stesse possono non essere correlate all'occupazione di un area specifica.

 

TITOLO II - CANONE E SANZIONI

 

Articolo 5 - Rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1.       Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico, sono tenuti a presentare domanda onde ottenere i prescritti permessi comunali in applicazione delle norme previste dagli articoli 20, 26 e 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (4) e successive modificazioni e integrazioni (Codice della strada), e dagli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (commercio su aree pubbliche ad eccezione di quelle connesse con una concessione edilizia, per le quali si fa riferimento alla specifica regolamentazione) (5).

2.       Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

3.       Le concessioni od autorizzazioni sono rilasciate secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 4 del vigente Regolamento di Polizia Urbana nonché in base alle norme del Regolamento Edilizio e di tutti gli altri regolamenti comunali vigenti.

4.       Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

5.       Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino dei sedimi stradali.

6.       Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

7.       La Civica Amministrazione, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

8.       Le concessioni od autorizzazioni devono essere ritirate prima dell'inizio dell'occupazione. Esse sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data del ritiro delle stesse da parte del richiedente.

9.       La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza. 

Articolo 6 - Rinnovo delle concessioni od autorizzazioni

1.       Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo se non viene data disdetta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2.       La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, previa apposita istanza. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso.

3.       In caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche per il successore che dimostri di essere un diretto avente causa del concessionario e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata.

4.       Per le occupazioni per le quali è prefissata la data di scadenza non è ammessa la cessione né la surrogazione, eccetto nel caso di cessione di proprietà o di usufrutto d'azienda, in cui il subentrante conserva il diritto di utilizzare la concessione per cui è già stato versato il canone, fino al termine previsto. E' tuttavia a carico del soggetto subentrante l'onere della comunicazione ai competenti uffici comunali, ai fini della volturazione.

 

Articolo 7 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione

1.       Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di trasferimento, revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si osservano le norme che seguono. Il trasferimento della stessa concessione di occupazione da un luogo ad un altro su richiesta del concessionario comporta il pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno della nuova concessione. Qualora il nuovo canone sia inferiore a quello versato, non si dà luogo ad alcun rimborso.

2.       La concessione è revocata d'ufficio:

a)       se non è stato corrisposto il canone previsto per l'anno precedente prima dell'emissione del ruolo;

b)       se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;

c)       se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;

d)       per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

3.       In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

a)       se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario: il Comune provvederà all'annullamento della concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell'evento e al rimborso del rateo relativo dal giorno di presentazione della relativa domanda;

b)       se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale del concessionario:

1)       per le concessioni permanenti: se la domanda è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre, altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dall'anno successivo;

2)       per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché essa sia stata presentata prima della cessazione dell'occupazione e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata.

4.       Salvo che sia diversamente previsto da altri Regolamenti comunali vigenti, la proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta almeno dieci giorni prima della scadenza della concessione originaria e deve essere ritirata prima della scadenza della concessione originaria.

 

Articolo 8 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1.       La tariffa del canone è determinata dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:

a)       classificazione delle strade in ordine di importanza;

b)       entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c)       durata dell'occupazione;

d)       valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

 

Articolo 9 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1.       Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2.       La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine costituisce l'allegato "B" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

 

Articolo 10 - Determinazione della tariffa

1.       La tariffa è determinata in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.

2.       La tariffa base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa è unica per ciascuna delle categorie viarie precitate, ed è fissata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.

3.       La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4.       Le fattispecie di occupazione che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.

5.       L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 11 - Determinazione del canone

1.       Il canone è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione e alla relativa tariffa.

2.       Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo sono calcolate in base alla superficie prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

3.       In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali. La superficie così determinata non dà luogo al pagamento del canone qualora risulti inferiore al mezzo metro quadrato.

4.       Il canone netto da versare è comprensivo di ogni altro canone riscuotibile dal Comune di Torino per la medesima concessione, e può essere maggiorato degli eventuali oneri che il Comune stesso deve sopportare per la manutenzione dell'area occupata manomessa per effetto dell'occupazione.

 

Articolo 12 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1.       Concessioni di durata inferiore o uguale all'anno:

-        il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione e completato entro la data di scadenza della stessa;

-        qualora l'importo del canone superi Euro 516,46 sarà facoltà dell'Ufficio concederne la rateazione;

-        la riscossione è gestita dal Comune in forma diretta o mediante la Società incaricata della riscossione. Il pagamento deve avvenire tramite posta a mezzo di c.c.p. ovvero tramite assegno circolare non trasferibile o per contanti presso le casse municipali abilitate o presso la Tesoreria Comunale ovvero nelle altre forme stabilite dall'Amministrazione Civica.

2.       Concessioni di durata superiore all'anno:

-        il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, con le modalità di cui al comma precedente, contestualmente al rilascio della stessa e, se rateizzato, completato entro la fine dell'anno;

-        il canone relativo agli anni successivi è riscosso dal soggetto incaricato della riscossione dello stesso;

-        la riscossione coattiva del canone e dei relativi accessori è effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione.

3.       L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.

4.       Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini di cui al comma precedente, trovano applicazione gli interessi di legge.

 

Articolo 13 - Occupazioni non assoggettate al canone

1.       Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:

a)       i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le pensiline di alberghi, cinematografi e teatri, coprirullo, scala di accesso, gradini;

b)       le occupazioni di aree cimiteriali;

c)       gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;

d)       la segnaletica, le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;

e)       gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;

f)       la fossa biologica, il cavalcafosso e/o ponticello, il dissuasore, le serie di dissuasori, il paracarro;

g)       la bocca di lupo, la copertura bealera;

h)       le occupazioni per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;

i)        le occupazioni per l'esercizio di mestieri di strada nei limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione;

l)        le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili;

m)      le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi, tende e loro proiezione al suolo;

n)       le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;

o)       le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;

p)       le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4. Tale esenzione non si applica nel caso di richieste per più occupazioni con oggetti seriali, singolarmente anche inferiori a 0,5 mq., presentate dal medesimo soggetto, nell'ambito del territorio cittadino.

2.       Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:

a)       le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici di cui all'articolo 73 comma 1 lettera c del D.P.R. 917/1986 (6) nonché da Enti registrati dall'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze come Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti e delle funzioni ad essi strumentali. L'esenzione non si estende alle occupazioni per lo svolgimento di attività di carattere economico;

b)       tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative direttamente riconducibili al Comune di Torino ed alle sue istituzioni nonché ad associazioni, consorzi e comitati in cui la Città di Torino figuri tra i soci fondatori;

c)       le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi ovvero strutture di proprietà del Comune o destinate a diventarlo alla scadenza delle relative convenzioni. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale;

d)       le occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso per i primi cinque giorni continuativi di occupazione, ad eccezione delle parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone è applicato, per il periodo in cui viene svolta l'attività, in base alla tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree mercatali. Le aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere dal sesto giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista;

e)       le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale, purché l'area non superi i quaranta metri quadrati;

f)       le occupazioni poste in essere per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici;

g)       le occupazioni di suolo pubblico per le quali le leggi dello Stato o della Regione prevedevano l'esenzione dalla 'TOSAP' per favorire lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.

3.       Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico è dovuto il canone previsto dallo specifico regolamento della Città.

 

Articolo 14 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari

1.       Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale:

a)       stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità il cui valore è determinato nella convenzione stessa;

b)       per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse turistico per la città e per la realizzazione di riprese televisive, cinematografiche e multimediali di rilevante interesse culturale e produttivo per la città, determinare specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia dell'occupazione;

c)       determinare riduzioni o l'esenzione del canone dovuto per occupazioni per manifestazioni a pagamento il cui utile sia destinato a scopi benefici o umanitari;

d)       in presenza di più richieste di occupazione dello stesso luogo, e in generale quando sia reso necessario da ragioni di trasparenza amministrativa, scegliere il concessionario con procedura di evidenza pubblica determinando il canone sulla base dell'offerta più vantaggiosa.

Per le occupazioni per le quali sia corrisposto un canone onnicomprensivo concordato in sede di convenzione, l'importo relativo al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche verrà imputato dal Settore che conclude la convenzione allo specifico capitolo di bilancio del Settore COSAP della Divisione Tributi nel caso di occupazione permanente e del Settore Concessione Occupazione Temporanea Suolo Pubblico della Divisione Suolo pubblico ed Arredo urbano nel caso di occupazione temporanea.

2.       Sulla base degli indirizzi approvati annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:

a)       attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a sei mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione;

b)       attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari ed insediate oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale, di cui alla precedente lettera a), anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità dell'area preclusa. Le percentuali di riduzione o di esenzione riferite alle fattispecie di cui sopra sono annualmente stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 172 lettera e) del D.Lgs. 267/2000 (deliberazione quadro delle tariffe).

3.       In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana, ovvero nell'ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'attivazione di nuove attività commerciali per un periodo massimo di due anni. Negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana, la Giunta Comunale potrà altresì ridurre, fino all'esenzione, il canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione.

4.       Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato e/o utilizzato. Sono oggetto del canone previsto dal successivo comma 8 del presente articolo gli eventuali accessi all'area con passi carrabili o svasi.

5.       Per le occupazioni temporanee del suolo stradale la tariffa ordinaria del canone è aumentata:

a)       del 30% se viene occupata una corsia di marcia ovvero un controviale;

b)       del 50% se viene interrotto un senso di marcia;

c)       del 80% se l'occupazione comporta la chiusura della strada;

d)       del 50% per lavori edili a carattere d'urgenza.

6.       Il canone relativo alle aree adibite a parcheggio a rotazione:

a)       se l'area è recintata il canone dovuto è quello previsto nell'atto di concessione;

b)       se l'area concessa è quella stradale il canone è corrisposto dal gestore dei parcheggi ed è commisurato all'intera superficie soggetta a vincolo, applicando, per ogni giorno di sospensione del pagamento della sosta, il coefficiente approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni. La particolare tariffa prevista nell'allegato "A" è applicata in base a 12 ore giornaliere e per 365 giorni all'anno. Il pagamento del canone avviene sulla base di conteggi mensili che tengono conto del variare della superficie e dell'applicazione eventuale del coefficiente giornaliero. Il variare della tariffa in corso d'anno o negli anni successivi, determina l'applicazione di coefficienti di maggiorazione determinati in base al peso dell'incidenza della variazione sul gettito complessivo del canone.

7.       Il canone per spettacoli viaggianti è dovuto in base ai metri quadrati effettivamente occupati dalle singole attrazioni, e la tariffa è articolata in base a tre fasce di occupazioni cui corrispondono differenti coefficienti moltiplicatori, ed è applicata prendendo a base quella ordinaria prevista per la terza categoria del viario cittadino.

8.       Il canone per passi carrabili è determinato in base alla sua larghezza lineare. Esso non è frazionabile nel caso di multiproprietà del fabbricato relativo. In tal caso il Comune ha la facoltà di procedere alla riscossione del canone per l'intero importo nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori.

9.       Per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti e produttori agricoli nelle aree mercatali, di cui al vigente Piano dei Mercati ed oggetto di intervento strutturale, in corso o da eseguire, la tariffa è determinata prendendo a base quella ordinaria prevista per la terza categoria del viario cittadino. Per tutte le altre aree si applica la categoria prevista.

10.     Il canone relativo all'occupazione con dehors è determinato secondo quanto previsto dal Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi.

11.     Per le occupazioni per traslochi la tariffa è determinata prendendo a base quella per "riserva di parcheggio su aree pubbliche per uso privato" prevista per la terza categoria viaria, senza le maggiorazioni di cui al precedente comma 5. Per tali occupazioni il canone da corrispondere si determina moltiplicando per 8 la tariffa oraria relativa alla somma dei metri quadrati occupati nelle località di carico e di scarico e dà diritto ad una riserva di parcheggio complessivamente non superiore a 16 ore, comprese nella stessa giornata. Per i traslochi che prevedono un'occupazione superiore alle 16 ore nello stesso giorno, per le ore eccedenti le 16 si applica analiticamente la tariffa oraria. Per i traslochi effettuati in più giorni, nei giorni successivi al primo si applica analiticamente la tariffa oraria. Gli uffici competenti al rilascio della concessione stabiliscono il termine minimo entro il quale deve essere presentata la domanda. Tali uffici potranno, eccezionalmente, derogare dal termine, previo raddoppio del canone di occupazione. La quietanza del canone deve essere esibita al momento del rilascio della concessione ed essa è valida per le due località interessate dal trasloco. L'Amministrazione potrà stabilire per le Aziende di trasloco, iscritte all'apposito Albo, dimensioni forfettarie di occupazione con possibilità di eccedenza non superiore al 25 per cento e modalità particolari di pagamento anticipato e di rilascio delle concessioni.

12.     Per le occupazioni per lavori di manutenzione che rivestano carattere d'urgenza, rilasciate dalle Sezioni del Corpo di Polizia Municipale fino ad un massimo di due giorni, la tariffa è determinata aumentando del 50 per cento la tariffa prevista per ciascuna categoria viaria per le attività edilizie. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio della concessione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori due giorni deve essere concessa con le stesse modalità ed alle stesse condizioni.

13.     Per le occupazioni relative a lavori di piccola manutenzione edilizia e altri interventi manutentivi, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, effettuate da Ditte operanti nel Settore iscritte in apposito Albo e che presentino idonea garanzia in relazione alle vigenti norme sulla sicurezza, può essere adottata una procedura abbreviata con pagamento anticipato di un canone di occupazione maggiorato del 50 per cento e presentazione dell'attestazione di pagamento alla Sezione di Polizia Municipale competente per territorio entro cinque giorni non festivi antecedenti all'occupazione. Qualora la concessione non venga utilizzata potrà essere rilasciato un duplicato solo a seguito di presentazione alla Sezione di Polizia Municipale competente per territorio dell'attestazione già vistata entro le ore 10,00 del giorno in cui l'occupazione era prevista, accompagnata da una autocertificazione in merito alla mancata occupazione del suolo pubblico.

14.     Alle occupazioni per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, rientranti nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 43, si applica il coefficiente previsto per gli operatori del commercio fuori dalle aree mercatali, ad eccezione di quelle previste dal punto 7 bis dell'allegato "A" del presente Regolamento.

15.     La commisurazione del canone mediante la suddivisione delle tariffe in ore è ammessa soltanto per le occupazioni di cui alle tariffe n. 5 - 7 - 9 - 10 dell'allegato tariffario.

16.     Per le occupazioni relative ad aree di cantiere per la posa e manutenzione di cavi e condutture, si applica il seguente criterio di calcolo: tariffa cantieri di cui all'allegato "A" lettera B punto 4 del presente Regolamento - Euro (tariffe categorie viarie per moltiplicatore lavori edili) x dimensioni effettive dell'area di cantiere x numero giorni di occupazione x 20%. Per ogni cantiere, in funzione delle diverse fasi di avanzamento dei lavori, è possibile suddividere l'occupazione di suolo pubblico in più fasi temporali e spaziali. In ogni caso viene fissato il valore minimo di Euro 75,00 per ogni fase di occupazione. Nel caso in cui nell'area di cantiere siano presenti più vie appartenenti a categorie viarie diverse si applica il coefficiente viario della categoria più alta.

 

Articolo 15 - Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi o di beni
o altre utilità non aventi carattere di preminente interesse generale

1.       Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria per utenza, stabilita dalla legge.

2.       Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno a mezzo conto corrente postale intestato al Comune di Torino.

3.       Le occupazioni effettuate invece per l'erogazione di beni o altre utilità non aventi carattere di preminente interesse generale, a mezzo convenzione, sono assoggettate ad un canone annuale commisurato alla tariffa ordinaria base ragguagliata alle varie categorie viarie e per metro quadrato al giorno.

 

Articolo 16 - Versamenti e rimborsi

1.       Gli incassi a titolo ordinario e il recupero del credito anche a mezzo ruolo non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 12,00 per anno, ad esclusione degli incassi riferiti alle occupazioni temporanee.

2.       Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile.

3.       L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.

4.       I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

5.       Qualora il rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione venga eseguito oltre i 180 giorni dalla richiesta, sono dovuti interessi calcolati in misura pari all'interesse legale.

 

Articolo 17 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1.       Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

2.       Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 12 comma 1 del presente Regolamento, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di contestazione, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14 del Regolamento delle entrate di natura fiscale vigente, oltre al rimborso delle spese. Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal Direttore della Società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con contestuale comunicazione al Dirigente responsabile della risorsa di entrata. Il soggetto incaricato della riscossione, inoltre, rendiconterà sul buon fine dei successivi pagamenti con cadenza trimestrale.

3.       L'Ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

4.       La rateazione non è consentita:

a)       quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;

b)       quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;

c)       se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 258,23;

d)       per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di precedenti sanzioni amministrative.

5.       La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 7.000,00 ed i cinque anni, se superiore.

6.       L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 103,29.

7.       Qualora le somme rateizzate superino l'importo di Euro 7.000,00 deve essere richiesta adeguata garanzia fideiussoria o bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente vantato dall'Amministrazione.

8.       In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo maggiorato di spese di riscossione.

 

Articolo 18 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive

1.       Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale di cui al all'articolo 63 del D.Lgs. 446/1997 (2).

2.       Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano, nella misura massima, le sanzioni e le indennità previste dalla Legge (D.Lgs. 446/1997 e s.m.i. ) e precisamente:

a)       un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale;

b)       la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità determinata né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (7).

3.       La sanzione di cui al precedente comma è applicata anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

4.       In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali.

 

Articolo 19 - Sanzioni accessorie

1.       Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.

2.       In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.

3.       Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 (8) in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

4.       Per i beni confiscati si applicano le procedure di devoluzione o vendita all'asta di cui all'articolo 18 del Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative.

 

Articolo 20 - Autotutela

1.       Salvo che sia intervenuto giudicato, il Dirigente responsabile della risorsa di entrata può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dal Dirigente responsabile della risorsa di entrata.

2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

 

Articolo 21 - Attività di verifica e controllo

1.       Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, avvalendosi anche dei poteri riconosciuti dal comma 179 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), i controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, procedendo altresì ad una quantificazione puntuale delle risorse umane disponibili, delle ore/persona lavorabili, dei tempi prevedibili per il completamento di un procedimento di accertamento tributario e dell'ammontare del recupero.

2.       Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

 

TITOLO III - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

 

Articolo 22 - Passi carrabili

1.       Per passo carrabile si intende l'accesso ad un'area (o fabbricato) laterale idoneo allo stazionamento di uno o più veicoli.

2.       Nuovi passi carrabili possono essere previsti previo parere degli Uffici competenti e accertamento dello stato dei luoghi da parte del Corpo di Polizia Municipale.

3.       L'autorizzazione è rilasciata dalla competente Circoscrizione. I termini del procedimento sono stabiliti in 45 giorni. I pareri di cui al comma 2 sono ritenuti acquisiti trascorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. I passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale di divieto di sosta, recante il numero di autorizzazione.

4.       I titolari di autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta sono soggetti al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico proporzionale alla lunghezza dell'accesso carrabile.

 

Articolo 23 - Manifestazioni ed eventi

1.       Per manifestazioni ed eventi, si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sportiva, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano nel territorio cittadino.

2.       L'istanza per l'occupazione deve essere presentata in forma scritta all'ufficio competente almeno venti giorni prima dell'inizio dell'occupazione, ad eccezione delle iniziative localizzate nelle piazze storiche ed auliche del centro cittadino per le quali la richiesta dovrà essere presentata almeno quaranta giorni prima. La concessione di suolo pubblico non sostituisce eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti e Settori della Città (ordinanze di viabilità, autorizzazioni ambientali, licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, ecc.). In particolare, qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la presenza, ancorché non prevalente, di attività commerciali per la vendita o la somministrazione di prodotti alimentari dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni commerciali e sanitarie.

3.       La domanda dovrà essere corredata dal progetto dell'attività, dalla descrizione dell'allestimento, dalla planimetria dettagliata dell'occupazione e dovrà indicarne la durata, specificando i tempi di montaggio, la durata dell'evento ed i tempi di smontaggio.

4.       Durante lo svolgimento delle manifestazioni, il titolare, o un suo rappresentante, deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei limiti in materia di inquinamento acustico.

5.       La concessione dell'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni ed eventi può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

6.       Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere adottate ulteriori prescrizioni per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi in zone ed aree centrali ed auliche o di particolare interesse ambientale.

 

Articolo 24 - Attività di propaganda elettorale

1.       L'occupazione con banchi e tavoli di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ossia durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

 

Articolo 25 - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee,
raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza

1.       Tali attività sono soggette alle norme di occupazione suolo pubblico quando comportano il collocamento sul suolo pubblico di banchi e tavoli per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose, benefiche, sportive o sociali, senza scopo di lucro.

2.       Ogni singola concessione di suolo ha durata massima di cinque giorni anche non consecutivi e non potrà superare le dimensioni massime di metri quattro per due.

3.       Il rilascio della concessione nelle aree centrali è disciplinato da specifiche deliberazioni della Giunta Comunale.

 

Articolo 26 - Occupazione per comizi e raccolta firme

1.       La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme relative a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è rilasciata previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

2.       La concessione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima.

3.       Il rilascio della concessione nelle aree centrali storiche ed auliche è disciplinato da specifiche deliberazioni della Giunta Comunale.

4.       Per ragioni di ordine pubblico potrà essere richiesto parere ai competenti organi di pubblica sicurezza.

 

Articolo 27 - Processioni - sfilate e cortei storici - manifestazioni sportive

1.       Le processioni religiose, le sfilate e i cortei storici, le manifestazioni sportive che si svolgono in movimento su aree e strade pubbliche sono oggetto di specifica concessione di occupazione itinerante di suolo pubblico che non sostituisce i necessari provvedimenti in materia di sicurezza, ordine pubblico e viabilità.

 

 

Articolo 28 - Attività cinematografiche, televisive e fotografiche

1.       L'occupazione per attività cinematografiche, televisive e fotografiche è volta alla riserva ed alla delimitazione di aree per la preparazione e lo svolgimento delle riprese.

2.       La domanda con il programma generale delle attività deve esser presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese con l'indicazione delle aree e dei giorni interessati.

3.       Il programma dettagliato delle riprese, con l'indicazione precisa degli orari e delle metrature richieste, dovrà essere presentato almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività.

 

Articolo 29 - Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1.       Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.

2.       La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio, di lunghezza non superiore a metri lineari dodici e di superficie non superiore a metri quadrati venticinque. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3.       La riserva di parcheggio non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

4.       Le riserve di parcheggio per alberghi possono estendersi fino alla lunghezza massima di metri lineari venti con una superficie massima di quaranta metri quadrati.

5.       La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

 

Articolo 30 - Spettacoli viaggianti

1.       Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente e inserite nell'elenco ministeriale previsto dalla legge (9) ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

a)       giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;

b)       balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;

c)       teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;

d)       circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;

e)       auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;

f)       spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;

g)       carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

 

2.       L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3.       L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

 

Articolo 31 - Attività artistiche di strada

1.       L'esercizio delle attività degli artisti di strada quali, a titolo esemplificativo, giocolieri, mimi, burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, madonnari, ritrattisti e similari, è consentito nel rispetto delle norme vigenti.

2.       L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:

a)       nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di duecento metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;

b)       senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;

c)       con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;

d)       nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3.       L'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito nelle aree individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.

4.       Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

5.       Tali attività devono svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento di polizia urbana.

 

Articolo 32 - Operatori del proprio ingegno

1.       Le occupazioni degli operatori del proprio ingegno sono finalizzate alla vendita di oggetti realizzati dal venditore personalmente, quali, a titolo esemplificativo:

a)       disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili;

b)       monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari;

c)       proprie pubblicazioni di natura culturale, scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

2.       Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta la concessione di occupazione suolo pubblico, mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti.

3.       Con apposita deliberazione della Giunta Comunale saranno individuate le aree e gli spazi destinati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi.

4.       Viene istituito un registro degli operatori del proprio ingegno con iscrizione obbligatoria per l'ottenimento della concessione di occupazione suolo pubblico.

 

Articolo 33 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1.       I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

2.       Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dai vigenti regolamenti in materia.

 

Articolo 34 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1.       L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente regolamento in materia.

 

Articolo 35 - Feste di via

1.       Le feste di via consistono in manifestazioni, svolte in una o più vie del territorio di riferimento, organizzate da Associazioni di via regolarmente iscritte all'Albo delle Associazioni di Via delle Circoscrizioni e aventi come scopo la creazione di un rapporto diretto tra le realtà commerciali e il territorio, nonché la realizzazione di momenti di aggregazione culturale e sociale, volti a valorizzare le particolarità di ogni zona. Le feste di via sono deliberate con provvedimento del Consiglio Circoscrizionale competente nel rispetto dei principi e delle direttive stabiliti dall'Amministrazione comunale.

2.       La presenza di attività di vendita al dettaglio su area pubblica deve essere autorizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

3.       L'attività di spettacolo viaggiante nell'ambito delle feste di via verrà autorizzata previa comunicazione all'ufficio competente, da parte dell'associazione di via, dell'elenco delle attrazioni che si intendono installare e presentazione di istanza da parte degli esercenti presenti nell'elenco stesso. L'attività di spettacolo viaggiante è sempre subordinata ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e relativa concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dall'ufficio competente secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia ed è subordinata altresì al rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale. Nell'ambito delle feste di via verranno consentite al massimo cinque attrazioni.

 

Articolo 36 - Promozioni commerciali

1.       L'occupazione di suolo pubblico può essere richiesta per attività di promozione economica destinate esclusivamente ad informare su proposte commerciali. E' vietata la contestuale attività di vendita.

2.       Le attività di promozione commerciale non possono avere svolgimento nelle aree individuate con deliberazione della Giunta Comunale.

 

 

Articolo 37 - Occupazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni

1.       L'attività di vendita al dettaglio di prodotti o di somministrazione di prodotti alimentari su area pubblica in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, effettuata su aree limitrofe all'evento è soggetta ad apposita autorizzazione commerciale e relativa concessione di occupazione di suolo pubblico. Essa è consentita per la sola durata dell'evento. Le aree sulle quali è consentita tale attività ed i criteri di assegnazione delle stesse sono definite con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Non verranno concesse autorizzazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni nelle aree occupate dagli spettacoli viaggianti ad esclusione di quelle rilasciate agli operatori commerciali già compresi negli organici dello spettacolo viaggiante.

 

Articolo 38 - Occupazione per vendita o somministrazione
con concessione di posteggio fuori area mercatale

1.       L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio o di somministrazione su area pubblica non mercatale, esercitata con esposizione della merce su banchi mobili e su veicoli attrezzati, eventualmente dotati di piedini stabilizzatori, è subordinato al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e della correlativa concessione decennale di posteggio.

2.       Tali attività sono disciplinate da appositi regolamenti comunali.

3.       Con apposita deliberazione sono definiti le aree, gli spazi destinati e le attrezzature consentite.

 

Articolo 39 - Occupazione per vendita di prodotti stagionali

1.       L'occupazione per vendita di prodotti stagionali quali, a titolo esemplificativo, cocomeri, meloni, pomodori da conserva e uve da vino, frutti di stagione e caldarroste, è subordinata al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e della correlativa concessione di posteggio decennale.

2.       Tale attività è disciplinata dal vigente regolamento comunale in materia.

 

Articolo 40 - Occupazione per commercio itinerante

1.       Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante, disciplinato dal vigente Regolamento di polizia urbana, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

a)       nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno trecento metri lineari;

b)       nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

2.       Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.

3.       Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.

4.       A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.

5.       A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

 

Articolo 41 - Occupazioni per piccole attivita' di servizio

1.       Le piccole attività di servizio, esercitate in forma ambulante, che si connotano per la produzione diretta di manufatti o di servizi non sono soggette alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio del mestiere non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa e sono esercitate:

a)       in un'area non superiore a quattro metri quadrati;

b)       nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali l'attività dovrà essere spostata di almeno trecento metri lineari;

c)       nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale e polizia urbana.

2.       Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, che potranno essere individuate con deliberazione della Giunta Comunale.

3.       A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.

4.       In ogni altro caso per lo svolgimento di tali attività è necessaria la concessione di occupazione di suolo pubblico ai sensi del presente Regolamento.

 

Articolo 42 - Occupazione con elementi di arredo

1.       A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere, portamenù), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri due e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2.       Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3.       La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima. La domanda dovrà essere presentata almeno venticinque giorni prima dell'occupazione.

4.       Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici. Si ritiene acquisito il parere degli uffici trascorsi dieci giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

5.       La sola collocazione di due fioriere ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale non è subordinata ai pareri di cui al comma 4.

6.       Salvo specifica concessione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

 

Articolo 43 - Esposizione merci fuori negozio

1.       A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri due, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

2.       I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3.       La concessione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

4.       Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale o di specifica tradizione commerciale locale, ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere la concessione anche in deroga ai limiti previsti dal comma 1, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate dai competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. In tali casi la domanda dovrà essere presentata trentacinque giorni prima e si ritiene acquisito il parere trascorsi venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5.       L'esposizione di merci per periodi non superiori a dieci giorni consecutivi aventi dimensioni eccedenti quelle previste nel comma 1 può essere concessa nel rispetto delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale.

 

Articolo 44 - Occupazioni con dehors, tavolini e sedie

1.       Per dehors si intende, un insieme di elementi (mobili, smontabili o facilmente rimuovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione o ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto.

2.       Il dehors può essere continuativo o stagionale.

Dehors continuativo è quella struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione.

Dehors stagionale è quella struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.

3.       L'occupazione con soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, pur non costituendo dehors, necessita della concessione di occupazione suolo pubblico.

4.       Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda al vigente regolamento in materia.

 

Articolo 45 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1.       Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dai vigenti Regolamenti nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione del mezzo pubblicitario che costituisce concessione all'uso dell'area pubblica ai sensi del vigente Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie.

2.       Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso degli enti competenti.

 

Articolo 46 - Occupazioni del soprassuolo

1.       Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo quali, a titolo esemplificativo, tende solari, bracci, fanali e simili.

2.       Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

 

Articolo 47 - Occupazioni per traslochi

1.       L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2.       Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima alla Sezione del Corpo di Polizia Municipale competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

3.       Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno quindici giorni prima al Settore competente.

4.       L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

 

Articolo 48 - Occupazioni per lavori edili

1.       L'occupazione del suolo pubblico può essere rilasciata per l'esecuzione di lavori edili e altri interventi, effettuati con o senza l'ausilio di mezzi di supporto.

2.       Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine, il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:

a)       garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;

b)       assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;

c)       curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;

d)       predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.

3.       Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.

4.       Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della Città in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità.

5.       Le aree concesse per lavori edili non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.

 

Articolo 49 - Occupazioni per lavori edili con posa di ponteggi e steccati

1.       La posa di ponteggi, strutture provvisorie di cantiere costituite da impalcature composte da travi e tavolati, e di steccati, recinzioni provvisorie di cantiere da realizzarsi in rete metallica o con pannelli continui di materiale resistente è subordinata al rilascio di concessione di occupazione suolo pubblico.

2.       La richiesta deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione. In caso di rinnovo, la richiesta dovrà essere presentata almeno quindici giorni prima nel caso di ampliamento o modifiche della superficie, e almeno sette giorni prima se l'occupazione rimane invariata.

3.       Dopo il rilascio della prima concessione, non sono ammessi più di due ulteriori rinnovi, se non per eccezionali situazioni debitamente comprovate.

4.       Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della Città in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità e nel manuale di coordinamento visivo dei cantieri.

5.       Non sono consentiti scarichi e depositi di materiale ed attrezzature al di fuori dell'area oggetto di concessione. Le aree concesse non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.

 

Articolo 50 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali

1.       Le occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri e scavi stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, non possono avere svolgimento senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico.

2.       La superficie di occupazione è determinata tenendo conto delle dimensioni effettive dell'area di cantiere, sottratta all'uso pubblico.

3.       La durata delle suddette occupazioni può essere suddivisa in base alle diverse fasi di lavorazione (scavo, installazione, ripristino provvisorio, ripristino definitivo).

4.       Le attività relative devono svolgersi nel rispetto del vigente Regolamento in materia di manomissioni e ripristini.

5.       Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:

a)       garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;

b)       assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;

c)       curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;

d)       predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.

6.       Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.

7.       Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della Città in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità e nel manuale di coordinamento visivo dei cantieri.

8.       Per interventi di posa di nuove reti di pubblico servizio in aree vaste potranno essere stipulate convenzioni ai sensi dell'articolo 14 comma 1.

 

Articolo 51 - Occupazione per lavori di pubblica utilità ed urgenza

1.       Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Sezione di Polizia Municipale competente per territorio nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, ai competenti uffici comunali.

2.       La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di ultimazione), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza, la comunicazione può essere data a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3.       Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4.       Per quanto non previsto si fa rinvio al Regolamento comunale in materia di manomissione e ripristino dei sedimi stradali.

 

Articolo 52 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1.       Per l'installazione di impianti di distribuzione carburante, complessi commerciali unitari costituiti da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie, deve essere presentata istanza all'ufficio Sportello per le Imprese, secondo la vigente legge regionale, per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.

2.       Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale in materia di impianti di carburanti.

 

3.       Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.

 

Articolo 53 - Occupazione con opere edilizie a titolo precario

1.       Per la costruzione di opere edilizie a titolo precario (quali a titolo esemplificativo intercapedini, griglie, pensiline, vetrine, bacheche, lucernari, rampe, cabine foto e telefoniche, armadi tecnologici e centrali termiche) deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento di permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione suolo pubblico.

2.       Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale.

3.       La realizzazione degli interventi oggetto di richiesta di permesso di costruire che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti.

4.       Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.

 

Articolo 54 - Occupazione con chioschi

1.       Nel rispetto dei piani e programmi della Città, per l'installazione di chioschi, manufatti isolati generalmente prefabbricati, deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.

2.       Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale.

3.       La realizzazione degli interventi oggetto di richiesta di permesso di costruire che riguardino aree sottoposte a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti.

4.       Le opere, fintantoché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.

5.       Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia ai vigenti regolamenti in materia.

 

Articolo 55 - Occupazione con padiglioni

1.       Per l'installazione di padiglioni, strutture che costituiscono volume aggiuntivo per il ristoro annesse ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, nella quale è ammessa unicamente la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande, deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.

2.       Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale.

3.       La realizzazione degli interventi oggetto di richiesta di permesso di costruire che riguardino aree sottoposte a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti.

4.       Le opere, fintantoché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.

5.       Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia ai vigenti regolamenti in materia.

 

Articolo 56 - Occupazione per l'erogazione dei pubblici servizi

1.       Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette a concessione di occupazione suolo pubblico.

 

Articolo 57 - Occupazioni di altra natura

1.       Le occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento possono essere concesse previo parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione.

 

Articolo 58 - Disposizioni finali

1.       Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2.       E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3.       Fino all'approvazione delle nuove tariffe, all'occupazione temporanea si applicano quelle in vigore nell'anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione, l'Ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.

 

NOTE:

(1)        D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ("Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"):

Articolo 52. 'Potestà regolamentare delle province e dei comuni':

1.         Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2.         I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. (omississ).

(2)        Articolo 63 'Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche' - D.Lgs. 446/1997:

1. [omissis] I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del D.Lgs. 285/1992.

2.         Il regolamento è informato ai seguenti criteri:

a)         previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;

b)         classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;

c)         indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;

d)         indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;

e)         previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;

[omissis]

3.         Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

(3)        Legge 16 gennaio 2003, n. 3 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione - Art. 16, che aggiunge l'art. 7-bis al T.U.E.L.- D.Lgs. 267/2000:

1.         Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro.

2.         L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

(4)        D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada". Art. 20: occupazione della sede stradale, limiti e prescrizioni; art. 26: competenza per le autorizzazioni e le concessioni; art. 27: formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.

(5)        D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ("Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59").

Commercio su aree pubbliche. Art. 27: "Definizioni"; art. 28: "Esercizio dell'attività".

(6)        D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi"):

Art. 73, comma 1, lettera c: 'Gli enti pubblici [omissis] residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.'

(7)        Articolo 20. 'Occupazione della sede stradale' - D.Lgs. 285/1992:

[?]

2.         L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3.         Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'articolo 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

4.         Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 148 a Euro 594.

5.         La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(8)        Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale":

Art. 19. Sequestro.

1.         Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

2.         Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

3.         Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

(9)        Legge 18 marzo 1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante".


ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO

 

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

 

A - TARIFFA ORDINARIA

La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadro o lineare e per giorno di occupazione è determinata dal Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio di Previsione.

 

B - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

1.          Occupazioni permanenti con Passi Carrabili - Passi Carrabili a raso con cartello - Svasi - Scivoli e Riserve di parcheggio per alberghi: coefficiente moltiplicatore 0,50 della tariffa ordinaria.

2.          Occupazioni permanenti di aree per la distribuzione di carburanti e simili: coefficiente moltiplicatore 1,25 della tariffa ordinaria.

2 bis.   Occupazioni permanenti con verande o strutture simili su suolo pubblico, destinate ad attività commerciali, di somministrazione e per la copertura di dehor: coefficiente moltiplicatore 1,88 della tariffa ordinaria.

2 ter.    Occupazioni permanenti con Chioschi per somministrazione e commercio (ad eccezione delle edicole per la vendita di giornali e riviste) - Banchi e strutture permanenti per la vendita di libri usati - Aree temporanee utilizzate come dehor e simili: coefficiente moltiplicatore 1,15 della tariffa ordinaria. Potrà essere introdotto, in relazione alla tipologia commerciale della zona, un ulteriore moltiplicatore che verrà determinato negli specifici regolamenti in materia.

2 quater.          Occupazioni permanenti con edicole per la vendita di giornali e riviste: coefficiente moltiplicatore 0,90 della tariffa ordinaria.

3.          Occupazioni permanenti di cui all'art. 15 comma 1 per l'erogazione dei servizi pubblici la tariffa è stabilita dalla legge; le occupazioni di cui al comma 3 per la fornitura di beni o altra utilità non aventi carattere di preminente interesse generale, a mezzo convenzione, la tariffa applicata è quella ordinaria ragguagliata per categoria viaria per metro quadrato al giorno.

4.          Occupazioni temporanee per Attività Edilizia e Cantieri Stradali: coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria; a partire dal secondo rinnovo coefficiente moltiplicatore 3,00.

5.          Occupazioni temporanee nelle Aree Mercatali: si applica la tariffa ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 9, del Regolamento, con coefficiente moltiplicatore del 2,5 per occupazioni che durano tutta la giornata.

Il coefficiente moltiplicatore è invece dell'1,7 per il mercato solo antimeridiano e dello 0,8 per il mercato solo pomeridiano.

6.          Occupazioni temporanee per Deposito Banchi ed Attrezzature nelle aree autorizzate in orario extra mercatale: coefficiente moltiplicatore 0,5 della tariffa ordinaria relativa alla III categoria.

7.          Occupazioni temporanee per Operatori del Commercio fuori dalle aree mercatali: coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria.

7 bis.   Occupazioni temporanee per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, non rientranti nei casi previsti dall'art. 32 R.P.U. qualora non superino la superficie di mq. 10 e non occupino spazi per la sosta veicoli a pagamento: coefficiente moltiplicatore 1,25 della tariffa ordinaria.

8.          Occupazioni temporanee per gli operatori dello spettacolo viaggiante e per gli operatori commerciali compresi negli organici dello spettacolo viaggiante: si applica la tariffa ordinaria della III categoria articolata in 3 fasce di superficie:

Occupazioni da 1 a 100 mq.:                                                                 coefficiente 0,50 della tariffa ordinaria;

 

Occupazioni da 101 a 1000 mq. nonché i mezzi abitativi e le attrazioni di cui all'art. 14 del Regolamento per le assegnazioni delle aree agli spettacoli viaggianti vigente:              coefficiente 0,25 della tariffa ordinaria;

Occupazioni oltre i 1000 mq.:                                                                            coefficiente 0,10 della tariffa ordinaria.

8 bis.   Occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso a decorrere dal 6° giorno consecutivo di occupazione: coefficiente moltiplicatore 0,10 della tariffa ordinaria.

9.          Occupazioni temporanee con Parcheggi a pagamento: si applica la tariffa ordinaria della II categoria per 12 ore giornaliere e per 365 giorni all'anno con coefficiente moltiplicatore della tariffa ordinaria ordinaria approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni..

10.        Occupazioni temporanee per Attività Economiche e/o Promozionali o ad esse correlate e per Riserva di aree pubbliche per uso privato non altrimenti disciplinate: coefficiente moltiplicatore 10 della tariffa ordinaria.

 

C - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Le strade, aree e spazi pubblici sono classificati in cinque categorie a ciascuna delle quali è attribuito un coefficiente come sotto indicato:

Categoria I:                              coefficiente     1,10

Categoria II:                                          "           0,85

Categoria III:                                        "           0,75

Categoria IV:                                        "           0,65

Categoria V:                                          "           0,50

 


ALLEGATO 2

 

Allegato 'B' - Elenco Delle Strade E Degli Altri Sedimi Della Citta' Con La Classificazione

 

COD.VIA

DENOMINAZIONE DELLA VIA

CAT.

00022

ABBA GIUSEPPE CESARE (PIAZZA)

03

00044

ABBADIA DI STURA (STRADA VICINALE DELL')

05

00066

ABEGG AUGUSTO (VIA)

03

00077

ABETI (VIA DEGLI)

05

00101

ACCADEMIA ALBERTINA (VIA DELL')

02

00121

ACCADEMIA DELLE SCIENZE (VIA DELL')

01

00110

ACCADEMIA MILITARE (PIAZZETTA)

03

65863

ACCIARINI FILIPPO (VIA)

03

00143

ACERI (VIA DEGLI)

05

00165

ACQUI (VIA)

02

00187

ACTIS VITTORIO (VIA)

04

00202

ADAMELLO (VIA)

04

00220

ADDA (VIA)

04

00242

ADIGE (VIA)

05

00264

ADRIANO (PIAZZA)

02

00286

ADRIATICO (CORSO)

02

00303

ADUA (PIAZZALE)

03

00321

AEROPORTO (STRADA DELL')

03

60501

AGLIE' (STRADA ALLA VILLA DI)

03

00341

AGLIE' (VIA)

04

00363

AGNELLI GIOVANNI (CORSO)

02

00462

AGOSTINO DA MONTEFELTRO (VIA)

02

00484

AGRICOLA ATTILIO (VIA)

04

00505

AGRIGENTO (LUNGO DORA)

03

00523

AGUDIO TOMMASO (VIA)

02

00561

AIRASCA (VIA)

03

00583

ALA DI STURA (VIA)

04

00624

ALAGNA (VIA)

04

00633

ALASONATTI OSVALDO (VIA)

03

00642

ALASSIO (VIA)

03

00660

ALBA (VIA)

02

00682

ALBENGA (VIA)

03

00725

ALBERA DON PAOLO (PIAZZA)

03

00743

ALBERONI (STRADA DEGLI)

03

00826

ALBERTI LEON BATTISTA (VIA)

05

99901

ALBERTO DEL BELGIO (PONTE)

03

00844

ALBISOLA (VIA)

03

00862

ALBUGNANO (VIA)

02

00880

ALBY GIUSEPPE (VIA)

03

00918

ALECSANDRI VASILE (VIA)

03

66909

ALERAMO SIBILLA (VIA)

05

00927

ALESSANDRIA (VIA)

03

66642

ALFANO FRANCO (VIA)

04

00945

ALFIANO (VIA)

03

00963

ALFIERI VITTORIO (VIA)

01

11264

ALIMONDA CARDINAL GAETANO (VIA)

03

00981

ALLAMANO CANONICO GIUSEPPE (CORSO)

04

00990

ALLASON BARBARA (VIA)

04

01067

ALLIEVO GIUSEPPE (PIAZZALE)

04

01089

ALLIONI CARLO (VIA)

02

01100

ALMESE (VIA)

03

01122

ALPETTE (VIA)

03

01144

ALPI (VIA DELLE)

03

01166

ALPIGNANO (VIA)

03

01188

ALTESSANO (STRADA COMUNALE DI)

03

01265

AMADEO G. ANTONIO (VIA)

02

01287

AMALFI (VIA)

03

01302

AMARI MICHELE (VIA)

04

01342

AMBROSINI LUIGI (VIA)

05

66660

AMBROSIO ARTURO (VIA)

04

66671

AMEDEO DI FRANCESCO DA SETTIGNANO (detto anche Meo del Caprino) (VIA)

03

99905

AMEDEO IX (PONTE)

03

99903

AMEDEO VIII (PONTE)

04

01403

AMENDOLA GIOVANNI (VIA)

01

01421

ANCINA GIOVENALE (VIA)

04

01441

ANCONA (VIA)

03

01452

ANDEZENO (VIA)

02

01463

ANDORNO (VIA)

03

01485

ANDREIS VITTORIO (VIA)

03

01540

ANGIOLIERI CECCO (VIA)

03

01562

ANGIOLINO (VIA)

02

01573

ANGLESIO MARTINO (VIA) (APERTA PARZIALMENTE)

04

01584

ANGROGNA (VIA)

03

01605

ANSELMETTI GIAN CARLO (VIA)

05

01623

ANTINORI ORAZIO (VIA)

02

01641

ANTIOCA (STRADA DELLA)

05

01661

ANTONELLI ALESSANDRO (LUNGO PO)

02

01683

ANTONELLO DA MESSINA (VIA)

02

01706

AOSTA (VIA)

03

01742

APORTI FERRANTE (VIA)

02

01760

APPIO CLAUDIO (CORSO)

03

01825

APPROCCI (VIA DEGLI)

04

01843

AQUILA (VIA)

03

01861

AQUILEIA (VIA)

02

01881

ARBARELLO VINCENZO (PIAZZA)

01

01908

ARBE (VIA)

03

01926

ARBORIO (VIA)

04

01944

ARCIVESCOVADO (VIA DELL')

01

01962

ARDIGO' ROBERTO (VIA)

03

02002

ARDUINO GASPARE - VERA - LIBERA (VIA)

03

02024

AREZZO (VIA)

03

02046

ARGENTERO GIOVANNI (VIA)

03

02068

ARGONNE (VIA)

02

02080

ARIMONDI GIUSEPPE (CORSO)

02

02101

ARIOSTO LODOVICO (VIA)

03

02145

ARNALDO DA BRESCIA (VIA)

03

02167

ARNAZ (PASSAGGIO PRIVATO)

04

02189

ARNO' RICCARDO (VIA)

05

02200

ARNULFI ALBERTO (VIA)

03

02222

ARONA (VIA)

03

02233

ARPINO GIOVANNI (VIA)

04

02244

ARQUATA (VIA)

03

02420

ARRIVORE (STRADA DELL')

05

02442

ARSENALE (VIA)

01

02453

ARTIGLIERI DA MONTAGNA (GIARDINO DEGLI)

01

02464

ARTISTI (VIA)

03

02486

ARTOM EMANUELE (VIA)

05

02585

ARVIER (VIA)

03

02604

ASCOLI GRAZIADIO (VIA)

03

02622

ASIAGO (VIA)

04

02723

ASIGLIANO VERCELLESE (VIA)

03

02741

ASILO (VIA ALL')

03

02761

ASINARI DI BERNEZZO VITTORIO (VIA)

03

02842

ASMARA (PIAZZA)

03

02860

ASPROMONTE (VIA)

02

02882

ASSAROTTI OTTAVIO (VIA)

02

02907

ASSIETTA (VIA)

02

02925

ASSISI (VIA)

03

02934

ASTENGO GIOVANNI (PIAZZA)

05

02943

ASTI (VIA)

02

02961

ASUNCION (VIA)

03

02970

ATLETI AZZURRI D'ITALIA (GIARDINO)

03

03003

AVELLINO (VIA)

03

03025

AVET GIACINTO (VIA)

03

03047

AVEZZANA GIUSEPPE (VIA)

03

03069

AVIGLIANA (VIA)

03

03168

AVOGADRO AMEDEO (VIA)

02

03180

AVONDO VITTORIO (VIA)

05

03201

AZUNI ALBERTO (VIA)

04

03223

AZZI FRANCESCO (VIA)

03

03234

BACHI DONATO (VIA)

04

03289

BADINI CONFALONIERI ALFONSO (VIA)

05

03300

BAGETTI PIETRO (VIA)

03

03322

BAGNASCO (VIA)

03

03344

BAIARDI PIETRO (VIA)

03

03366

BAINSIZZA (VIA)

03

03421

BAIRO (VIA)

04

03443

BALANGERO (VIA)

03

99907

BALBIS FRANCO (PONTE)

02

03465

BALBIS GIAMBATTISTA (VIA)

03

99947

BALBO CESARE (AIUOLA)

02

03487

BALBO CESARE (VIA)

03

03502

BALDISSERA ANTONIO GENERALE (PIAZZA)

02

03520

BALDISSERO (VIA)

03

03542

BALESTRERI UMBERTO (VIA)

05

03553

BALLA GIACOMO (VIA)

04

03586

BALME (VIA)

03

03603

BALSAMO CRIVELLI DIEGO (VIALE)

01

03621

BALTEA (VIA)

04

03641

BALTIMORA (VIA)

03

03652

BALZICO ALFONSO (VIA)

04

03740

BANCHETTE (VIA)

05

03762

BANDELLO MATTEO (VIA)

04

03784

BANDIERA FRATELLI (VIA)

02

03805

BANFO ANTONIO (VIA)

04

03823

BARACCA FRANCESCO (VIA)

04

03841

BARBANIA (VIA)

04

03861

BARBARESCO (VIA)

04

03906

BARBARO ALDO (VIA)

03

03924

BARBAROUX GIUSEPPE (VIA)

01

03942

BARBERA GASPERO (VIA)

05

03960

BARBERINA (STRADA DELLA)

05

04004

BARBERIS NICOLO' (VIA)

04

04026

BARCELLONA (PIAZZALE)

02

04048

BARD (VIA)

04

04103

BARDASSANO (VIA)

02

04125

BARDONECCHIA (VIA) da corso Racconigi a corso Peschiera                                                    dal 01 al 139 e dal 02 al 142

02

04125

BARDONECCHIA (VIA) da corso Peschiera a corso Brunelleschi                                           dal 141 al 189 e dal 144 al 200

03

04147

BARDONECCHIA (LARGO)

03

04181

BARETTI GIUSEPPE (VIA)

02

04202

BARGE (VIA)

03

04224

BARI (VIA)

03

04246

BARLETTA (VIA)

03

04280

BAROCCHIO (STRADA DEL)

05

04323

BARRILI ANTON GIULIO (VIA)

03

04334

BARSANTI EUGENIO (VIA)

04

04345

BARTOLI MATTEO (VIA)

04

04367

BARTOLINI LORENZO (VIA)

03

04389

BASILICA (VIA DELLA)

02

52283

BASILICA DI SOPERGA (STRADA COMUNALE DELLA)

03

04400

BASILICATA (PIAZZA)

03

04422

BASSANO (VIA)

03

04444

BASSE DEL LINGOTTO (STRADA)

05

04466

BASSE DI DORA (STRADA VICINALE)

03

04521

BASSE DI STURA (STRADA)

05

04543

BATTISTI CESARE (VIA)

01

04554

BATTISTINI FERDINANDO (GIARDINO)

05

04565

BAUDI DI VESME ENRICO (VIA)

04

04587

BAVA EUSEBIO (VIA) da piazza Vittorio a corso S. Maurizio                                                           dal 01 al 09 e dal 02 al 10

02

04587

BAVA EUSEBIO (VIA) da corso S. Maurizio a corso R. Margherita                                                 dal 11 al 47 e dal 12 al 52

03

04602

BAVENO (VIA)

04

04620

BAZZI GIOVANNI ANTONIO (VIA)

03

04642

BEATO ANGELICO (VIA)

05

09702

BEATO CAFASSO GIUSEPPE (VIA)

03

04664

BEAULARD (VIA)

03

04686

BEAUMONT CLAUDIO (VIA)

03

04703

BECCARIA GIAMBATTISTA (CORSO)

01

04721

BEGGIAMO CRISTOFORO (VIA)

04

04741

BEINASCO (VIA)

03

04763

BEINETTE (VIA)

04

04785

BELFIORE (VIA)

02

04804

BELGIO (CORSO)

02

04840

BELGIOIOSO CRISTINA (VIA)

05

04862

BELGIRATE (VIA)

04

04884

BELLACOMBA (STRADA)

05

04923

BELLARDI LUDOVICO (VIA)

03

04983

BELLARDO (STRADA DEL)

03

05049

BELLEZIA GIAN FRANCESCO (VIA)

02

05061

BELLI PIETRINO (VIA)

03

05083

BELLINI VINCENZO (VIA)

02

05104

BELLINZONA (VIA SOPPRESSA IN SEGUITO AD EDIFICAZIONI)

-

05126

BELLONO GIORGIO (VIA)

04

05148

BELLOTTI BON LUIGI (VIA)

05

05160

BELLUNO (VIA)

03

05182

BELMONTE (VIA)

04

05203

BENA BATTISTA (VIA)

04

05225

BENACO (VIA)

04

05247

BENE VAGIENNA (VIA)

03

05269

BENEVELLO CESARE (VICOLO)

03

05281

BENEVENTO (VIA)

03

05324

BENGASI (PIAZZA)

02

05335

BENTIVOGLIO PAOLO (VIA)

04

67034

BERARDI M.LLO ROSARIO (LARGO)

02

05346

BERCHET GIOVANNI (VIA)

01

05368

BERGAMO (VIA)

03

05379

BERGERA LUIGI (VIA)

03

05423

BERLIA (STRADA VICINALE DELLA)

05

05445

BERNINI LORENZO (PIAZZA)

02

05380

BERRINO MICHELE (VIA)

05

05478

BERRUTI E FERRERO (VIA)

04

05467

BERRUTI GIUSEPPE (VIA)

04

05489

BERSEZIO VITTORIO (VIA)

03

05500

BERTA AUGUSTO (VIA)

03

05511

BERTANI AGOSTINO (VIA)

05

05522

BERTHOLLET CLAUDIO LUIGI (VIA)

02

05544

BERTI DOMENICO (VIA NON REPERITA - CHIUSA AL TRANSITO)

05

05566

BERTINI (VIA NON REPERITA - CHIUSA AL TRANSITO)

05

05588

BERTOLA ANTONIO (VIA) da via Roma a corso Siccardi                                                                 dal 01 al 33 e dal 02 al 48

01

05588

BERTOLA ANTONIO (VIA) da corso Siccardi a piazza XVIII Dicembre                                          dal 35 al 63 e dal 50 al 86

02

05601

BERTOLLA (STRADA COMUNALE DI)

04

05621

BERTOLLA ALL'ABBADIA DI STURA (STRADA COMUNALE DA)

04

05803

BERTOLOTTI DAVIDE (VIA)

01

05821

BERTRANDI GIOVANNI AMBROGIO (VIA)

02

05841

BESSANESE (VIA)

03

05863

BETTAZZI RODOLFO (VIA)

05

05885

BETULLE (VIA DELLE)

05

05904

BEVILACQUA QUINTO (VIA)

04

05962

BEZZECCA (VIA)

02

05984

BIAMINO ETTORE (VIA)

03

06006

BIAMONTI GIUSEPPE (VIA)

02

06028

BIANCAMANO UMBERTO (VIA)

01

06040

BIANCHI NICOMEDE (VIA)

04

06138

BIANCO CARLO (VIA)

04

06127

BIANCO DANTE LIVIO (PIAZZA)

04

06149

BIANZE' (VIA)

03

06161

BIASONETTI (STRADA VICINALE DEI)

04

06183

BIASONI (STRADA DEI)

04

06260

BIBIANA (VIA)

03

06282

BICOCCA (VIA)

02

06303

BIDONE GIORGIO (VIA)

02

06325

BIELLA (VIA)

03

06347

BIGLIERI GIULIO (VIA)

04

06369

BIOGLIO (VIA)

04

06381

BIONAZ (VIA)

04

06424

BISALTA (VIA)

04

06446

BISCARETTI DI RUFFIA ROBERTO (VIA)

05

06468

BISCARRA GIOVANNI BATTISTA E CARLO FELICE (VIA)

04

06501

BISTAGNO (VIA)

03

06523

BISTOLFI LEONARDO (VIALE)

02

06545

BIXIO NINO (VIA)

02

06567

BIZZOZERO GIULIO (VIA)

03

06589

BLIGNY (VIA)

02

06600

BOBBIO (VIA)

03

06622

BOCCA FERDINANDO (VIA)

03

06666

BOCCACCIO GIOVANNI (LARGO)

02

06644

BOCCACCIO GIOVANNI (VIA)

02

06701

BOCCARDO GIOVANNI MICHELE (VIA)

04

06721

BOCCHERINI LUIGI (VIA)

04

06732

BOCCIONI UMBERTO (GIARDINO)

05

06765

BODONI GIAMBATTISTA (PIAZZA)

01

06743

BODONI GIAMBATTISTA (VIA)

01

06787

BOGETTO GABRIELE (VIA)

03

06802

BOGGIANI GUIDO (VIA)

03

06820

BOGGIO PIER CARLO (VIA)

02

06842

BOGINO CONTE GIAMBATTISTA (VIA)

01

06864

BOGNANCO (VIA)

03

06886

BOIARDO MATTEO MARIA (VIALE)

01

06903

BOITO ARRIGO (VIA)

04

06921

BOLLENGO (VIA)

05

06941

BOLOGNA (LARGO)

03

99909

BOLOGNA (PONTE)

03

06941

BOLOGNA (VIA)

03

06985

BOLZANO (CORSO)

02

07007

BONA BARTOLOMEO (VIA)

03

07029

BONAFOUS ALFONSO (VIA)

02

07041

BONCOMPAGNI DI MOMBELLO CARLO (VIA)

03

07063

BONELLI FRANCO (VIA)

02

07085

BONFANTE PIETRO (VIA)

04

07106

BONGHI RUGGERO (PIAZZA)

04

07128

BONGIOVANNI EMILIO (VIA)

04

07140

BONSIGNORE FERDINANDO (VIA)

02

07162

BONZANIGO GIUSEPPE MARIA (VIA)

03

07184

BONZO (VIA)

05

07227

BORDIGHERA (VIA)

05

07249

BORELLI GIACINTO (VIA)

03

07261

BORG PISANI CARMELO (VIA)

03

07304

BORGARO (LARGO)

02

07283

BORGARO (VIA)

03

07403

BORGO DORA (PIAZZA)

03

07382

BORGO DORA (VIA)

03

07546

BORGO TICINO (VIA)

05

07425

BORGOFRANCO (VIA)

03

07469

BORGOMANERO (VIA)

03

07481

BORGOMASINO (VIA)

04

07502

BORGONE (VIA)

03

07524

BORGOSESIA (VIA)

03

07568

BORMIDA (VIA)

05

07580

BORRIANA (VIA)

04

07601

BORROMINI FRANCESCO (PIAZZA)

02

07612

BORSELLINO PAOLO (VIA)

02

07623

BORSI GIOSUE' (VIA)

03

07689

BOSCONERO (VIA)

04

07700

BOSELLI PAOLO (VIA)

03

07722

BOSSI CARLO (VIA)

03

07744

BOSSOLASCO (VIA)

03

07766

BOSSOLI CARLO (VIA)

04

07788

BOSTON (VIA)

03

07920

BOTERO GIOVANNI (VIA)

01

07942

BOTTA CARLO (VIA)

02

07964

BOTTEGO VITTORIO (VIA)

02

07986

BOTTERO GIOVAN BATTISTA (GIARDINO)

01

08008

BOTTESINI GIOVANNI (PIAZZA)

04

08020

BOTTICELLI SANDRO (VIA)

04

08107

BOTTONE (STRADA VICINALE DEL)

05

08129

BOUCHERON CARLO (VIA)

02

08141

BOVE GIACOMO (VIA)

02

08163

BOVES (VIA)

03

08174

BOVETTI GIOVANNI (VIA)

05

66770

BOVIO GIOVANNI (VIA)

04

08185

BOZZOLO CAMILLO (PIAZZA)

03

08206

BRA (VIA)

03

08228

BRACCINI PAOLO (VIA)

03

08262

BRAMAFAME (STRADA DEL)

05

08327

BRAMANTE (CORSO)

02

08361

BRANDIZZO (VIA)

05

08383

BRAVIN GIUSEPPE (VIA)

04

08404

BREGLIO (VIA)

04

08426

BRENTA (VIA)

04

08448

BRESCIA (CORSO)

03

08460

BRESCIA (LARGO)

03

08482

BRIANZA (CORSO)

03

08503

BRICCA MARIA (VIA)

02

08525

BRICCARELLO FELICE (VIA)

03

08547

BRICHERASIO GIOV. BATTISTA (VIA)

02

08558

BRIGATA ALPINA TAURINENSE (PARCO)

02

08569

BRIGHENTI COSTANTINO E MARIA (VIA)

03

08581

BRIN BENEDETTO (CORSO)

03

08602

BRINDISI (VIA)

03

08624

BRIONE (VIA)

03

08646

BRISSOGNE (VIA)

04

08668

BROCCA (VIA DELLA)

02

08680

BROFFERIO ANGELO (VIA)

01

08701

BRONI (VIA)

04

08712

BROSIO MANLIO (PIAZZETTA)

02

08723

BROSSO (VIA)

05

08745

BRUGNONE CARLO GIOVANNI (VIA)

03

08767

BRUINO (VIA)

03

08789

BRUNELLESCHI FILIPPO (CORSO)

03

08844

BRUNETTA (VIA)

03

08888

BRUNO LORENZO (VIA)

04

08965

BRUSA' (VIA DELLA)

04

08943

BRUSA EMILIO (VIA)

04

08987

BRUSNENGO (VIA)

04

09009

BUENOS AIRES (VIA)

03

09065

BUFFA DI PERRERO CARLO (VIA)

04

09087

BUNIVA MICHELE (VIA)

03

09108

BUOZZI BRUNO (VIA)

01

09120

BURDIN (VIALE)

02

09142

BURIASCO (VIA)

05

09229

BURONZO (VIA)

03

09241

BURZIO FILIPPO (VIA)

02

09263

BUSANO (VIA)

03

09285

BUSCA (VIA)

03

09296

BUSCAGLIONE FERDINANDO (GIARDINO)

05

09306

BUSCALIONI CARLO MICHELE (VIA)

03

09328

BUSSOLENO (VIA)

03

09340

BUTTIGLIERA (VIA)

02

09362

C.L.N. (COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE) (PIAZZA)

01

09405

CABOTO SEBASTIANO (VIA)

02

09427

CABRINI FRANCESCA SAVERIA (VIA)

05

09449

CACCE (STRADA DELLE)

05

09450

CACCIA BRUNO (PIAZZA)

04

09548

CADORE (CORSO)

03

09625

CADORNA LUIGI (LUNGO PO)

02

09647

CADORNA RAFFAELE (VIA)

03

09658

CADUTI DEI LAGER NAZISTI (GIARDINO)

02

66862

CADUTI DI CEFALONIA E CORFU' (GIARDINO)

02

67133

CADUTI DI EL ALAMEIN (VIA)

05

09669

CADUTI SUL LAVORO (CORSO)

04

09681

CAFASSE (VIA)

03

09724

CAGLIARI (VIA)

03

11286

CAGLIERO CARDINAL GIOVANNI (VIA)

03

09746

CAGNI UMBERTO (VIALE)

01

09768

CAIO MARIO (PIAZZALE)

03

09780

CAIO PLINIO (CORSO)

04

09801

CAIROLI (CORSO)

02

09845

CALABRIA (VIA) (APERTA PARZIALMENTE)

02

09867

CALANDRA FRATELLI (VIA)

02

09900

CALATAFIMI (VIA)

02

09922

CALLERI (STRADA DEI)

03

09988

CALTANISSETTA (VIA)

05

10001

CALUSO (VIA)

05

10021

CALVI PIER FORTUNATO (VIA)

04

10043

CALVO EDOARDO (VIA)

02

10065

CAMANDONA (VIA)

03

10087

CAMBIANO (VIA)

04

10102

CAMBURZANO (VIA)

03

10120

CAMERANA GIOVANNI (VIA)

02

10142

CAMINO GIUSEPPE (VIA)

03

10164

CAMOGLI (VIA)

03

10186

CAMPAGNA (STRADA VICINALE DELLA)

05

10241

CAMPAGNETTE (STRADA VICINALE DELLE) (SOPPRESSA)

05

10263

CAMPAGNINO (STRADA VICINALE DEL)

03

10304

CAMPANA FEDERICO (VIA)

02

10322

CAMPANELLA TOMMASO (PIAZZA)

03

10384

CAMPIGLIA (VIA)

04

10405

CAMPIGLIONE (VIA)

03

10423

CAMPO (VIA DEL)

04

10441

CAMPOBASSO (VIA)

05

10461

CANDELO (VIA)

04

10483

CANDIA (VIA)

04

10506

CANDIOLO (VIA)

05

10643

CANELLI (VIA)

04

10652

CANONICA PIETRO (VIA)

04

10661

CANONICO TANCREDI (VIA)

05

10681

CANOVA ANTONIO (VIA)

03

10708

CANTALUPO (PASSAGGIO PRIVATO)

03

10726

CANTELLO (STRADA DEL)

02

10744

CANTOIRA (VIA)

04

10762

CANTORE ANTONIO (VIA)

02

10780

CANTU' CESARE (VIA)

03

10809

CAPELLI CARLO (VIA)

03

10827

CAPELLINA DOMENICO (VIA)

03

10845

CAPPEL VERDE (VIA)

02

10863

CAPPONI GINO (VIA)

05

10881

CAPRERA (VIA)

03

10928

CAPRIE (VIA)

03

10946

CAPRIOLO LUIGI (VIA)

03

10982

CAPUA (VIA)

03

10991

CAPUANA LUIGI (VIA)

05

11000

CARAGLIO (VIA)

03

11088

CARAMAGNA (VIA)

04

11101

CARAVAGGIO (VIA)

05

00000

CARBONI (PONTE DEI)

03

11121

CARCANO GIULIO (VIA)

05

11143

ARDEZZA (VIA)

04

11264

CARDINALE ALIMONDA GAETANO (VIA)

03

11286

CARDINALE CAGLIERO GIOVANNI (VIA)

03

63205

CARDINALE FOSSATI MAURILIO (VIA)

03

11165

CARDINALE MASSAIA GUGLIELMO (VIA)

03

11187

CARDINALE MASSAIA GUGLIELMO (LARGO)

03

11242

CARDINALE MAURIZIO (VIA)

02

11303

CARDUCCI GIOSUE' (PIAZZA)

02

11312

CAREMA (VIA)

05

11321

CARENA GIACINTO (VIA)

03

11341

CARESANA (VIA)

04

11363

CARIGNANO (PIAZZA)

01

11385

CARISIO (VIA)

03

11404

CARLE GIUSEPPE E ANTONIO (VIA)

02

11440

CARLO ALBERTO (PIAZZA)

01

11422

CARLO ALBERTO (VIA)

01

99911

CARLO EMANUELE I (PONTE)

03

11462

CARLO EMANUELE II (PIAZZA)

01

99913

CARLO EMANUELE III (PONTE)

02

11484

CARLO FELICE (PIAZZA)

01

11505

CARMAGNOLA (VIA)

03

11523

CARMINE (VIA DEL)

02

11541

CARNIA (VIA)

05

11561

CARO ANNIBAL (VIA) (LEGGI ANNIBAL CARO)

04

11606

CAROSSETTO (STRADA DEL) (SOPPRESSA)

05

11624

CAROSSIO (STRADA DEL)

04

00000

CARPANINI DOMENICO (PONTE)

03

11642

CARRARA FRANCESCO (PIAZZA)

02

11660

CARRARA MARIO (PARCO)

03

11682

CARRERA VALENTINO (VIA)

03

11693

CARRIERA ROSALBA (VIA)

03

11761

CARROCCIO ALESSANDRO (VIA)

05

11781

CARRU' (VIA)

03

11808

CARSO (VIA)

03

11826

CARTMAN (STRADA COMUNALE DEL)

03

11927

CARUTTI DOMENICO (VIA)

04

11945

CASALBORGONE (VIA)

02

11963

CASALE (CORSO) da piazza Gran Madre a piazza Modena                                                           dal 01 al 319 e dal 02 al 316

02

11963

CASALE (CORSO) da piazza Modena al confine San Mauro                                                     dal 325 al 479 e dal 328 al 474

02

11981

CASALE (LARGO)

02

11990

CASALEGGIO MARIO (VIA)

04

12001

CASALEGNO CARLO (VIA)

04

12265

CASALIS GOFFREDO (VIA)

03

12287

CASANA SEVERINO (VIA)

04

12302

CASAPINTA (VIA)

04

12320

CASATI GAETANO (VIA)

04

12342

CASCINETTE (STRADA DELLE)

05

12364

CASCINOTTO (STRADA DEL)

04

12441

CASELETTE (VIA)

03

12463

CASELLA ALFREDO (VIA)

04

12485

CASELLE (VIA)

02

12504

CASERTA (VIA)

02

12513

CASORATI FELICE (VIA)

04

12540

CASSINI GIAN DOMENICO (LARGO)

02

12522

CASSINI GIAN DOMENICO (VIA)

02

12584

CASTAGNETO (VIA)

02

12605

CASTAGNEVIZZA (VIA)

03

12623

CASTEGGIO (VIA)

02

12641

CASTELDELFINO (VIA)

03

12661

CASTELDELFINO (LARGO)

03

12706

CASTELFIDARDO (CORSO)

02

12724

CASTELGOMBERTO (VIA)

03

12782

CASTELLAMONTE (VIA)

03

66781

CASTELLINO ONORATO (VIA)

03

12807

CASTELLO (PIAZZA)

01

12825

CASTELLO DI MIRAFIORI (STRADA)

05

12908

CASTELNUOVO (VIA)

02

12926

CASTELNUOVO DELLE LANZE CARLO (VIA)

03

12944

CASTIGLIONE (VIA)

02

12980

CATALANI ALFREDO (VIA)

02

13002

CATANIA (VIA)

03

13024

CATANZARO (VIA)

05

13046

CATONE MARCO PORZIO (VIALE)

03

13068

CATTANEO RICCARDO (PIAZZA)

03

13080

CATTI GIORGIO (VIA)

04

13091

CAUCHY AGOSTINO LUIGI (VIA)

05

13101

CAVAGLIA' ENRICO (VIA)

04

13123

CAVAGNOLO (VIA)

05

13200

CAVALCANTI GUIDO (PIAZZA)

02

13189

CAVALCANTI GUIDO (VIA)

02

13233

CAVALIERI DI VITTORIO VENETO (PARCO)

02

13266

CAVALLERMAGGIORE (VIA)

03

13288

CAVALLI GIOVANNI CARLO (VIA)

03

13299

CAVALLOTTI FELICE (GIARDINO)

04

13301

CAVEZZALE PIETRO (VIA)

03

13321

CAVORETTO (STRADA COMUNALE DI)

03

13420

CAVOUR (BENSO) (VIA) tra via Roma e via della Rocca                                                                    dal 01 al 41 e dal 02 al 40

01

13420

CAVOUR (BENSO) (VIA) tra via della Rocca e corso Cairoli                                                          dal 43 a fine e dal 42 a fine

02

13442

CAVOUR (BENSO DI) CAMILLO (PIAZZA)

01

13464

CEBROSA (STRADA DELLA)

05

13486

CECCHI ANTONIO (VIA)

03

13497

CEIRANO FRATELLI (PIAZZALE)

02

13541

CELLINI BENVENUTO (VIA)

03

13563

CENA GIOVANNI (VIA)

05

13604

CENISCHIA (VIA)

03

13662

CENTALLO (VIA)

04

13723

CEPPI CARLO (VIALE)

01

13741

CERANO (VIA)

05

13761

CERCENASCO (VIA)

04

13783

CERES (VIA)

03

13794

CERESERO UGO (VIA)

04

13806

CERESOLE (VIA)

04

13815

CERIGNOLA (PIAZZETTA)

05

13824

CERNAIA (VIA)

01

13842

CERRIONE (VIA)

05

13860

CERVIGNASCO (VIA)

03

13882

CERVINO (VIA)

04

13907

CESALPINO ANDREA (VIA)

04

13925

CESANA (VIA)

03

13943

CESARE AUGUSTO (PIAZZA)

02

13961

CEVA (VIA)

03

13981

CHABERTON (VIA)

04

14003

CHALLANT (VIA)

04

14047

CHAMBERY (VIA)

04

14168

CHANOUX PIETRO ABATE (VIA)

04

14201

CHATILLON (VIA)

04

14245

CHERASCO (VIA)

03

14267

CHERSO (VIA)

03

14289

CHERUBINI LUIGI SALVATORE (VIA)

04

14322

CHEVALLEY GIOVANNI (VIA)

04

14344

CHIABRERA GABRIELE (VIA)

03

14366

CHIALA LUIGI (VIA)

05

14421

CHIALAMBERTO (VIA)

05

14443

CHIANOCCO (VIA)

03

14465

CHIAVES DESIDERATO (PIAZZA)

03

14502

CHIERI (CORSO)

03

14641

CHIESA (VIA ALLA)

04

14685

CHIESA DAMIANO (LARGO)

03

14663

CHIESA DAMIANO (VIA)

04

14722

CHIESA DELLA SALUTE (PIAZZA)

02

14704

CHIESA DELLA SALUTE (VIA)

02

14823

CHIETI (CORSO)

03

14841

CHIOMONTE (VIA)

03

14850

CHIRIBIRI ANTONIO (PIAZZALE)

03

14861

CHIRONI GIAMPIETRO (PIAZZA)

02

14883

CHISOLA (VIA)

03

14906

CHISONE (VIA)

03

14924

CHIUSELLA (VIA)

04

14942

CHIVASSO (VIA)

03

14982

CIALDINI ENRICO (VIA)

03

15004

CIAMARELLA (VIA)

04

15082

CIBRARIO LUIGI (LARGO)

02

15060

CIBRARIO LUIGI (VIA)

02

15103

CICLAMINI (VIA DEI)

05

15125

CIGLIANO (VIA)

03

15169

CIGNA FRANCESCO (LARGO)

03

15147

CIGNA FRANCESCO (VIA)

03

15181

CIGNAROLI VITTORIO AMEDEO (VIA)

03

15202

CILEA FRANCESCO (VIA)

05

15224

CIMABUE (VIA)

04

15268

CIMAROSA DOMENICO (PIAZZA)

04

15246

CIMAROSA DOMENICO (VIA)

04

15345

CIMITERO DELLA MADONNA DEL PILONE (STRADA DEL) (APERTA PARZIALMENTE)

02

15301

CIMITERO DI CAVORETTO (STRADA DEL)

03

15323

CIMITERO DI LUCENTO (STRADA DEL)

05

15389

CIMITERO DI POZZO STRADA (STRADA DEL)

05

15400

CIMITERO DI SASSI (STRADA COMUNALE DEL)

03

15422

CINCINNATO L. QUINZIO (CORSO)

04

15488

CINZANO (VIA)

02

15499

CIOTTA GIUSEPPE (VIA)

04

15501

CIPOLLA CARLO (VIA)

04

15521

CIRENAICA (VIA)

04

15565

CIRENE (PIAZZA)

04

15602

CIRIE' (CORSO)

03

15620

CIRIE' (VIA)

03

15642

CIRIO FRANCESCO (VIA)

03

15664

CISI ANDREA (VIA)

04

15686

CITTADELLA (VIA DELLA)

02

15703

CLAVIERE (VIA)

04

15721

CLEMENTE STEFANO (VIA)

03

15741

CLEMENTI MUZIO (VIA)

04

15763

COAZZE (VIA)

03

15785

COCCHI DON GIOVANNI (VIA)

03

15804

COCCONATO (VIA)

02

15813

COGGIOLA DOMENICO (VIA)

05

67177

COGGIOLA PIERO (GIARDINO)

03

67111

COGNASSO FRANCESCO (VIA)

03

15822

COGNE (VIA)

05

15840

COGNETTI DE MARTIIS SALVATORE (VIA)

04

15862

COL DI LANA (VIA)

04

15873

COLAJANNI POMPEO (VIA)

05

15884

COLAUTTI ARTURO (VIA)

04

15905

COLLEASCA (VIA)

03

15923

COLLEGNO (STRADA ANTICA DI)

04

15941

COLLEGNO GIACINTO (VIA)

03

16148

COLLETTA PIETRO (LUNGO DORA)

03

16142

COLLETTA (PARCO)

03

16182

COLLI LUIGI (VIA)

02

65881

COLLINO IGNAZIO (VIA)

04

16225

COLOMBO CRISTOFORO (GIARDINO)

02

16203

COLOMBO CRISTOFORO (VIA)

02

16269

COLONNA VITTORIA (VIA)

05

16270

COLONNETTI GUSTAVO (GIARDINO)

05

16281

COMMENDA (STRADA DELLA)

04

16324

COMO (VIA)

03

16346

CONDOVE (VIA)

02

16357

CONFALONIERI TERESA (PIAZZA)

03

16368

CONFIENZA (VIA)

01

16380

CONI ZUGNA (VIA)

05

16445

CONSOLATA (PIAZZA DELLA)

02

16423

CONSOLATA (VIA DELLA)

02

16467

CONSOLATA (VICOLO DELLA)

02

16489

CONTE ROSSO (VIA)

01

16500

CONTE VERDE (VIA)

02

16522

CONTINI INNOCENZO (VIALE)

03

16544

CONTRATTI LUIGI (VIA)

02

16555

COPPI FAUSTO (GIARDINO)

03

16566

COPPINO MICHELE (VIA)

04

16665

CORDERO DI PAMPARATO FELICE (VIA)

03

16687

CORELLI ARCANGELO (VIA)

05

16702

CORIO (VIA)

03

16720

CORIOLANO (PIAZZA)

03

16742

CORMONS (VIA)

05

66963

CORNELIANO D'ALBA (VIA)

04

66891

CORNELIO TACITO (PIAZZALE)

03

16753

CORPO ITALIANO DI LIBERAZIONE (GIARDINO)

03

16786

CORPUS DOMINI (PIAZZA)

01

16803

CORRADINO CORRADO (VIA)

04

16821

CORREGGIO (VIA)

03

16841

CORRENTI CESARE (CORSO)

03

16863

CORSICA (CORSO)

03

17006

CORTE D'APPELLO (VIA)

01

17028

CORTEMILIA (VIA)

04

17040

COSENZA (CORSO)

02

17062

COSMO UMBERTO (VIA)

02

17084

COSSA PIETRO (VIA)

03

17183

COSSERIA (VIA)

02

17204

COSSILA (VIA)

03

17226

COSTA NINO (VIA)

01

17237

COSTAGUTA ANDREA (VIA)

05

17248

COSTANTINO IL GRANDE (PIAZZALE)

02

17260

COSTIGLIOLE (VIA)

03

17303

COURMAYEUR (VIA)

04

17325

CRAVERO GIOVANNI (VIA)

04

17446

CREA (VIA)

04

17468

CREMONA (VIA)

03

17480

CRESCENTINO (VIA)

04

17491

CRESCENZIO ROBERTO (VIA)

04

17501

CRESTO (STRADA VICINALE DEL)

03

17567

CREUSA (STRADA VICINALE DALLA CREUSA ALLA VAL PATTONERA)

03

17545

CREUSA (STRADA DELLA)

03

17600

CREVACUORE (VIA)

04

17644

CRIMEA (PIAZZA)

02

17622

CRIMEA (VIA)

02

17666

CRIMI MARIO (VIA)

04

17688

CRISPI FRANCESCO (PIAZZA)

03

17701

CRISSOLO (VIA)

03

17721

CRISTALLIERA (VIA)

03

03603

CRIVELLI D. B. (VIALE)

01

17732

CROCE BENEDETTO (CORSO)

03

66835

CROCE FULVIO (VIA)

04

09384

CROCE ROSSA ITALIANA (C.R.I.) (PIAZZALE)

03

09395

CROCE VERDE (GIARDINO)

03

17743

CROCETTA (VICOLO)

02

17765

CRUTO ALESSANDRO (VIA)

04

17802

CUMIANA (VIA)

03

17820

CUNEO (VIA)

03

17842

CUNIBERTI VITTORIO (VIA)

05

17864

CUNIOLI ALTI (STRADA DEI)

03

17886

CUOCO VINCENZO (VIA)

05

17930

CUORGNE' (STRADA PROVINCIALE DI)

05

17903

CUORGNE' (VIA)

05

17941

CURINO (VIA)

03

17963

CURRENO GIACOMO (VIALE)

02

18029

CURTATONE (VIA)

02

18041

D'ALBERTIS LUIGI (CORSO)

02

18337

DALLA CHIESA GENERALE CARLO ALBERTO (PIAZZA)

02

18063

D'ALLERY (VIA)

04

18326

DALL'ONGARO FRANCESCO (VIA)

03

18348

DALMAZIA (VIA)

03

18360

DAMIANO LUIGI (VIA)

03

18382

DANDOLO ENRICO (VIA)

04

18106

D'ANDRADE ALFREDO (VIA)

05

18425

DANEO EDOARDO (VIA)

04

18436

D'ANNUNZIO GABRIELE (VIA)

03

18469

DANTE (CORSO)

02

18128

D'ARBOREA ELEONORA (VIA)

04

18139

DAUBREE ADOLPHE (VIA)

03

18481

DAUN (VIA)

04

18524

DAVANZATI CHIARO (VIA)

03

18162

D'AZEGLIO MASSIMO (CORSO)

02

18546

DE AMICIS EDMONDO (PIAZZA)

02

18801

DE BERNARDI LAMBERTO (VIA)

04

18568

DE CANAL BERNARDO (VIA)

04

18580

DE CRISTOFORIS TOMMASO (VIA)

03

18591

DE FERRARI DEFENDENTE (VIA)

02

18601

DE GASPERI ALCIDE (CORSO)

01

18623

DE GENEYS GIORGIO (VIA)

05

18645

DE GUBERNATIS ANGELO (VIA)

05

18667

DE MAISTRE FRATELLI (VIA)

05

18689

DE MARCHI EMILIO (VIA)

05

18700

DE NICOLA ENRICO (CORSO)

02

18722

DE ROLANDIS GIOVANNI BATTISTA (VIA)

03

18733

DE ROSA FERNANDO (VIA)

05

18744

DE SANCTIS FRANCESCO (VIA)

03

18788

DE SONNAZ ETTORE (VIA)

02

18579

DECIMA (STRADA)

05

18843

DEGO (VIA)

02

99999

DEI COLLI - PINO SOPERGA (VIA)

03

18865

DEL CARRETTO LUISA (VIA)

03

18920

DEL PRETE CARLO (VIA)

04

19129

DEL SARTO ANDREA (VIA)

02

66404

DELEDDA GRAZIA (VIA)

03

19206

DELLA PORTA CARLO (VIA)

02

19240

DELLA ROBBIA LUCA (LARGO)

03

19228

DELLA ROBBIA LUCA (VIA)

04

19262

DELLALA FRANCESCO (VIA)

01

19284

DELLEANI LORENZO (VIA)

03

19305

DEMARGHERITA FRANCESCO (VIA)

04

19327

DEMONTE (VIA)

03

19349

DENINA CARLO (VIA)

03

19361

DENZA PADRE FRANCESCO (VIA)

03

19383

DEPANIS GIUSEPPE (VIA)

05

19426

DERNA (PIAZZA)

03

19482

DES AMBROIS LUIGI (VIA)

01

19503

DESANA (VIA)

04

19569

DESTEFANIS GIOVANNI (VIA)

05

18184

D'HARCOURT (STRADA)

03

19581

DI NANNI DANTE (VIA)

02

67144

DI SALVO SALVATORE (GIARDINO)

04

25652

DI VITTORIO GIUSEPPE (PARCO PUBBLICO)

04

19646

DIAZ ARMANDO (LUNGO PO)

02

61968

DICIOTTO DICEMBRE (PIAZZA)

01

19668

DIGIONE (VIA)

03

19680

DINA GIACOMO (VIA)

04

19822

DIOCLEZIANO (CORSO)

03

19592

DISPERSI SUL FRONTE RUSSO (GIARDINO)

03

19844

DOBERDO' (VIA)

03

19866

DOGALI (VIALE)

02

19888

DOGLIANI (VIA)

03

19899

DOGLIOTTI ACHILLE MARIO (CORSO)

02

19901

DOMODOSSOLA (VIA)

03

19921

DONATELLO (AIUOLA)

02

19943

DONATI VITALIANO (VIA)

02

26048

DONATORE DI SANGUE (PIAZZA DEL)

04

19965

DONIZETTI GAETANO (VIA)

03

19987

DORE' TOMMASO (VIA)

02

20002

DORIA ANDREA (VIA) da via Lagrange a via S. Francesco da Paola                                             dal 05 al 19 e dal 04 al 14

01

20002

DORIA ANDREA (VIA) da via S. Francesco da Paola a via Accademia Albertina                         dal 25 al 31 e dal 16 al 20

02

18261

D'OVIDIO ENRICO (VIA)

02

20020

DRONERO (VIA)

03

20042

DROSSO (STRADA DEL)

05

20185

DROVETTI BERNARDINO (VIA)

03

20222

DRUENTO (STRADA)

05

20204

DRUENTO (VIA)

05

20240

DRUSACCO (VIA)

05

20262

DUCA D'AOSTA (CORSO)

02

20284

DUCA D'AOSTA (PIAZZALE)

02

99915

DUCA DEGLI ABRUZZI (PONTE)

03

20305

DUCA DEGLI ABRUZZI (CORSO)

01

20323

DUCHESSA JOLANDA (VIA)

02

20341

DUINO (VIA)

04

20361

DUPRE' GIOVANNI (VIA)

04

20383

DURANDI JACOPO (VIA)

03

20406

DURANDO GIACOMO (VIA)

05

20424

DURIO (STRADA DEL)

03

20442

DUSE ELEONORA (VIA)

01

20460

EGEO (VIA)

02

20482

EGIDI PIETRO (VIA)

02

20507

EINAUDI LUIGI (CORSO)

02

20525

ELBA (VIA)

03

20543

ELLERO (VIA)

04

20561

ELVO (VIA)

04

20581

EMANUEL GIOVANNI (VIA)

03

20608

EMANUELE FILIBERTO (PIAZZA)

02

99917

EMANUELE FILIBERTO (PONTE)

03

20626

EMILIA (CORSO)

03

20644

ENNA (VIA)

05

20662

ENTRACQUE (VIA)

03

20680

ENVIE (VIA)

03

20691

ERASMO DA ROTTERDAM (VIA)

03

20709

ERITREA (VIA)

04

21661

ETTORE FIERAMOSCA (VIA)

03

20727

EUROPA (PARCO)

03

20745

EXILLES (VIA)

03

20763

FAA' DI BRUNO FRATELLI EMILIO E FRANCESCO (VIA)

03

20800

FABBRICHE (VIA)

03

20828

FABIO MASSIMO (CORSO)

04

20864

FABRIZI NICOLA (LARGO)

02

20846

FABRIZI NICOLA (VIA)

02

20929

FABRO ANTONIO (VIA)

02

20947

FACCIOLI ARISTIDE (VIA)

05

20965

FAGGI (VIA DEI)

05

20983

FAGNANO GIUSEPPE (VIA)

03

21021

FALCHERA (VIALE)

05

21032

FALCONE GIOVANNI (VIA)

02

21065

FALCONERA (STRADA VICINALE DELLA)

04

21102

FALCONIERI (STRADA DEI)

03

21120

FANTI MANFREDO (VIA)

02

21142

FARIGLIANO (VIA)

04

21153

FARINA NINO (GIUSEPPE) (GIARDINO)

05

21164

FARINA SALVATORE (VIA)

03

21186

FARINELLI ARTURO (VIA)

05

21203

FARINI CARLO LUIGI (CORSO)

03

21212

FATEBENEFRATELLI (VIA)

04

66954

FATTORELLI RUBENS (VIA)

04

21221

FATTORI GIOVANNI (VIA)

03

21241

FAVRIA (VIA)

04

21263

FEA LEONARDO (VIA)

05

21304

FEBO (VIA)

03

21322

FELETTO (VIA)

04

21340

FELIZZANO (VIA)

04

21362

FENESTRELLE (STRADA DI)

03

67067

FENOGLIO GIUSEPPE (VIA)

04

99919

FERDINANDO DI SAVOIA (PONTE)

03

67122

FERGAT (GIARDINO)

03

21373

FERMI ENRICO (VIA)

05

21384

FEROGGIO GIOVANNI BATTISTA (VIA)

03

21441

FERRARA (CORSO)

03

21483

FERRARI GAUDENZIO (VIA)

03

21506

FERRARI PAOLO (VIA)

04

21524

FERRARIS GALILEO (CORSO) da via Cernaia a corso Rosselli                                                    dal 01 al 137 e dal 02 al 138

01

21524

FERRARIS GALILEO (CORSO) da corso Rosselli a piazzale San Gabriele di Gorizia              dal 143 al 159 e dal 140 al 166

02

21542

FERRARIS LUIGI (AIUOLA)

01

21560

FERRERE (VIA)

03

21582

FERRERO VITTORIO (VIA)

03

21607

FERRUCCI FRANCESCO (CORSO)

02

21625

FIANO (VIA)

03

21643

FIDIA (VIA)

04

21670

FIESOLE (VIA)

05

21681

FIGLIE DEI MILITARI (VIA)

02

21708

FILADELFIA (VIA)

03

21964

FILANGIERI GAETANO (VIA)

02

21982

FILIPPA ALESSANDRO (VIA)

03

21991

FILOGAMO NUNZIO (GIARDINO)

03

22000

FILZI FABIO (PIAZZA)

02

22022

FINALMARINA (VIA)

04

22044

FIOCCARDO (STRADA DEL)

03

22121

FIOCHETTO GIANFRANCESCO (VIA)

03

22143

FIORANO (VIA)

03

22165

FIRENZE (LUNGO DORA)

03

22187

FIUME (CORSO)

02

22220

FLECCHIA GIOVANNI (VIA)

04

22231

FLEMING ALESSANDRO (VIA)

05

22242

FOA' PIO (VIA)

03

22264

FOBELLO (via assorbita dai nuovi insediamenti urbani)

05

22286

FOGAZZARO ANTONIO (VIA)

03

22303

FOGGIA (VIA)

03

22321

FOGLIZZO (VIA)

04

22341

FOLIGNO (VIA) da largo Giachino a corso Potenza                                                                             dal 01 al 89 e dal 02 al 86

03

22341

FOLIGNO (VIA) da corso Potenza a piazza N. Sauro                                                                        dal 91 al 123 e dal 88 al 112

04

22440

FONTANA LEONE (STRADA)

03

22462

FONTANELLA (VIA)

04

22484

FONTANESI ANTONIO (VIA)

03

22505

FONTANESI ANTONIO (PIAZZA)

03

22541

FORESTO (VIA)

03

22561

FORLANINI CARLO (VIA)

03

22583

FORLI' (VIA)

03

22594

FORMIGGINI ANGELO FORTUNATO (VIA)

05

22624

FORNACA FRATELLI (VIA)

04

22642

FORNELLI (VIA DEI)

04

22660

FORNI (STRADA DEI)

03

22682

FORNI E GOFFI (STRADA DEI)

03

22761

FORNO CANAVESE (VIA)

03

22781

FORONI JACOPO (VIA)

04

22808

FORTINO (STRADA DEL)

03

22826

FORTUNATO GIUSTINO (VIA)

03

22844

FOSCOLO UGO (VIA)

03

22862

FOSSANO (VIA)

03

22880

FOSSATA (VIA)

04

63205

FOSSATI CARDINAL MAURILIO (VIA)

03

22945

FRABOSA (VIA)

04

22963

FRANCESE (STRADA DEL)

05

23001

FRANCIA (CORSO) da piazza Statuto a piazza Bernini esclusa                                                         dal 01 al 47 e dal 02 al 68

01

23001

FRANCIA (CORSO) da piazza Bernini al Comune di Collegno                                                       dal 73 al 405 e dal 78 al 460

02

23023

FRANCIA (LARGO)

02

23201

FRANZOJ AUGUSTO (VIA)

04

23221

FRASSATI PIER GIORGIO (VIA)

03

23243

FRASSINETO (VIA)

03

23265

FRASSINI (VIA DEI)

05

54340

FRATEL TEODORETO (VIA)

04

23287

FRATTINI PIETRO (VIA)

04

23320

FREGUGLIA CARLO (PIAZZA)

03

23342

FREIDOUR (VIA)

03

23364

FREJUS (VIA)

02

23403

FRESCOBALDI GIROLAMO (VIA)

04

23421

FRINCO (VIA)

03

23441

FROLA CONTE SECONDO (VIA)

01

23452

FRONT (VIA)

05

23463

FROSINONE (VIA)

05

23485

FROSSASCO (VIA)

03

23504

FRUGAROLO (VIA)

03

66871

FUBINI GUIDO (VIA)

05

52342

FUNICOLARE DI SOPERGA (STRADA COMUNALE ALLA)

03

52306

FUNICOLARE DI SOPERGA (STRADA VICINALE DELLA)

03

23513

FUSI VALDO (PIAZZALE)

01

23522

FUSINATO ARNALDO (VIA)

04

23540

GABETTI GIUSEPPE (CORSO)

02

23562

GABOTTO FERDINANDO (GIARDINO)

03

23584

GAETA (VIA)

02

23605

GAGLIANICO (VIA)

04

23623

GAIDANO PAOLO (VIA)

04

23742

GALILEO GALILEI (CORSO)

02

23760

GALIMBERTI TANCREDI (PIAZZA)

02

23782

GALLARATE (VIA)

03

35806

GALLERIA NAZIONALE

01

47722

GALLERIA S. FEDERICO

01

53361

GALLERIA SUBALPINA

01

56760

GALLERIA UMBERTO I

02

23807

GALLIANO GIUSEPPE (VIA)

02

23825

GALLIARI BERNARDINO (VIA)

02

23843

GALLIATE (VIA)

03

23861

GALLINA GIACINTO (VIA)

04

23908

GALLUPPI PASQUALE (VIA)

03

23980

GALVAGNO FILIPPO (PIAZZA)

02

24002

GALVANI LUIGI (VIA)

03

24046

GAMALERO (PASSAGGIO PRIVATO)

03

24068

GAMBA ENRICO (VIA CHIUSA AL TRAFFICO)

05

24080

GAMBASCA (VIA)

03

24101

GANDINO GIOVANNI BATTISTA (VIA)

05

67089

GANDOLFO RENZO (VIA)

01

65928

GARDONCINI GIOVANNI BATTISTA (VIA)

03

24145

GARELLI FEDERICO (VIA)

02

24167

GARESSIO (VIA)

04

24288

GARIBALDI GIUSEPPE (VIA)

01

24301

GARIZIO EUSEBIO (VIA)

03

24321

GARLANDA FEDERICO (VIA)

04

24332

GAROVE MICHELANGELO (SALITA)

02

24343

GARRONE FRATELLI (VIA)

05

24503

GARZIGLIANA (VIA)

04

24521

GASSINO (VIA)

02

24541

GASTALDI ANDREA (VIA)

02

24563

GATTI LUIGI (VIA)

03

24604

GATTICO (VIA)

04

24622

GATTINARA (VIA)

03

24640

GAUNA (VIA)

04

24662

GAVELLO GIUSEPPE (VIA)

03

24684

GEISSER ALBERTO (PIAZZALE)

03

24705

GELSI (VIA DEI)

05

24723

GENE' GIUSEPPE (VIA)

03

60602

GENERO (PARCO DI VILLA)

03

24741

GENOLA (VIA)

03

24761

GENOVA (VIA)

03

24882

GENOVESI ANTONIO (VIA)

02

24907

GERDIL SIGISMONDO (VIA)

03

24925

GERMAGNANO (VIA)

05

24943

GERMANASCA (VIA)

03

24961

GERMONIO ANASTASIO (VIA)

04

24981

GESSI ROMOLO (VIA)

03

24992

GHEDINI GIORGIO (VIA)

04

25003

GHEMME (VIA)

03

25047

GHIACCIAIE (STRADA DELLE)

03

25069

GHIBERTI LORENZO (VIA)

04

25070

GHIONE EMILIO (VIA)

03

25081

GHIRLANDAIO (PIAZZA)

03

25124

GIACHINO ERRICO (LARGO)

03

25102

GIACHINO ERRICO (VIA)

02

25146

GIACOMINI CARLO (PIAZZA)

03

25168

GIACOSA GIUSEPPE (VIA)

02

25180

GIAGLIONE (VIA)

04

25201

GIAMBONE EUSEBIO (CORSO)

03

25245

GIANELLI GIULIO (VIA)

04

25267

GIANNONE PIETRO (VIA)

01

25289

GIARDINO GAETANO (VIA)

02

25300

GIAVENO (VIA)

03

25322

GINZBURG LEONE (GIARDINO)

02

25344

GIOANETTI VITTORIO AMEDEO (VIA)

02

25366

GIOBERTI (VIA)

02

25401

GIOIA MELCHIORRE (VIA)

02

25421

GIOLITTI GIOVANNI (VIA) da piazza San Carlo a via della Rocca                                                   dal 01 al 49 e dal 02 al 50

01

25421

GIOLITTI GIOVANNI (VIA) da via della Rocca a lungo Po Diaz                                                    dal 51 a fine e dal 52 a fine

02

25443

GIORDANA CARLO (VIA)

02

08866

GIORDANO BRUNO (VIA)

03

25454

GIORDANO UMBERTO (VIA)

04

25465

GIOTTO (VIA)

03

18283

GIOVANNI DA VERAZZANO (VIA)

02

25487

GIOVANNI DALLE BANDE NERE (PIAZZA)

02

25502

GIOVANNI XXIII (PIAZZA)

04

25520

GIULIA DI BAROLO (VIA) da piazza Vittorio a corso San Maurizio                                                 dal 01 al 07 e dal 02 al 12

02

25520

GIULIA DI BAROLO (VIA) da corso San Maurizio a corso Regina Margherita                              dal 09 al 33 e dal 16 al 52

03

25542

GIULIETTI GIUSEPPE (VIA)

04

25564

GIULIO CARLO IGNAZIO (VIA)

02

25586

GIULIO CESARE (CORSO) da piazza Repubblica a lungo Dora Savona                                           dal 01 al 15 e dal 02 al 14

02

25586

GIULIO CESARE (CORSO) da lungo Dora Savona al Comune di Settimo T.se                           dal 17 al 441 e dal 16 al 440

03

25603

GIULIO CESARE (LARGO)

03

25641

GIURIA PIETRO (VIA) da via Valperga di Caluso a corso Raffaello                                                 dal 01 al 11 e dal 02 al 14

02

25641

GIURIA PIETRO (VIA) da corso Raffaello a via Petitti                                                                        dal 13 al 41 e dal 16 al 56

03

25674

GIUSTI (VIALE DEI)

03

25685

GIUSTI GIUSEPPE (VIA)

02

25704

GIVOLETTO (VIA)

03

25722

GLADIOLI (VIA DEI)

05

25762

GLICINI (VIA DEI)

05

25773

GNOCCHI DON CARLO (GIARDINO)

03

25784

GOBETTI PIERO (VIA)

01

25805

GOFFI (STRADA DEI)

03

25823

GOITO (VIA)

02

25841

GOLDONI CARLO (VIA)

03

25861

GOLETTA (VIA)

04

25883

GONIN FRANCESCO (VIA)

04

25894

GORINI PAOLO (VIA)

05

25906

GORIZIA (VIA)

03

26004

GORRESIO GASPARE (VIA)

04

26026

GOTTARDO (VIA)

05

26147

GOTTI ENRICO (VIA)

04

26169

GOVERNOLO (VIA)

02

26181

GOVONE GIUSEPPE (CORSO)

02

26202

GOYTRE LUIGI (VIA)

04

26224

GOZZANO GUIDO (PIAZZA)

02

26246

GOZZI GASPARE (VIA)

02

26268

GOZZOLI BENOZZO (VIA)

05

26280

GRADISCA (VIA)

03

26323

GRADO (VIA)

02

26345

GRAF ARTURO (PIAZZA)

02

26367

GRAGLIA (VIA)

03

26389

GRAMEGNA LUIGI (VIA)

04

26400

GRAMSCI ANTONIO (VIA)

01

26422

GRAN MADRE DI DIO (PIAZZA)

01

26444

GRAN PARADISO (VIA)

04

26501

GRAN SAN BERNARDO (VIA)

04

26521

GRAN SASSO (VIA)

04

26532

GRANDE TORINO (CORSO)

03

67056

GRANDI TERENZIO (GIARDINO)

03

26543

GRANDIS SEBASTIANO (VIA)

02

26565

GRANERI GIOVANNI MICHELE (VIA)

04

26587

GRASSI GIUSEPPE (VIA)

03

26602

GRATTONI SEVERINO (VIA)

02

26620

GRAVERE (VIA)

03

26642

GRAZIOLI DON BARTOLOMEO (VIA)

04

26653

GREEN NICHOLAS (GIARDINO)

04

26664

GRESSONEY (VIA)

04

26686

GRIOLI DON GIOVANNI (VIA)

04

26703

GRIVOLA (VIA)

04

26721

GROPELLO GIAMBATTISTA (VIA)

03

26730

GROSA NICOLA (GIARDINO)

01

26741

GROSCAVALLO (VIA)

03

26763

GROSSETO (CORSO)

03

26923

GROSSI TOMMASO (VIA)

03

26941

GROSSO (VICOLO)

03

26961

GROSSO GIACOMO (VIA)

05

26972

GROSSO GIUSEPPE (VIA)

05

26983

GRUGLIASCO (STRADA ANTICA DI)

04

27049

GUALA PIETRO FRANCESCO (PIAZZA)

04

27027

GUALA PIETRO FRANCESCO (VIA)

04

27104

GUARINI GUARINO (VIA)

01

27126

GUASTALLA (VIA)

03

27148

GUBBIO (VIA)

04

27182

GUERRAZZI FRANCESCO (CORSO)

03

27193

GUGLIELMINETTI AMALIA (VIA)

03

66945

GUGLIELMINETTI ANDREA (GIARDINO)

01

27203

GUICCIARDINI FRANCESCO GIUSEPPE (VIA)

02

27225

GUIDI CAMILLO (VIA)

05

27247

GUIDOBONO DOMENICO (VIA)

04

27269

GUINICELLI GUIDO (VIA)

03

27302

GULLI TOMMASO (VIA)

04

27324

HERMADA (PIAZZA)

02

27346

HUGUES LUIGI (VIALE)

02

27380

IMPERIA (VIA)

05

27423

INDUNO DOMENICO GEROLAMO (VIA)

04

27445

INDUSTRIA (VIA)

03

27467

INGHILTERRA (CORSO)

01

27478

INGRIA (VIA)

05

27489

INTRA (VIA CHIUSA AL TRANSITO)

05

27490

INVERNIZIO CAROLINA (VIA)

04

27500

INVORIO (VIA)

04

65708

ISERNIA (VIA)

05

66682

ISLER IGNAZIO (VIA)

05

66936

ISOLABELLA (VIA)

05

27522

ISONZO (VIA)

03

27566

ISSIGLIO (VIA)

03

27588

ISTRIA (LUNGO STURA)

05

27665

IVREA (VIA)

05

27676

JAQUERIO GIACOMO (GIARDINO)

02

66918

JONA LUCIANO (PIAZZETTA)

05

27687

JONIO (VIA)

02

27702

JUVARRA D. FILIPPO (VIA)

02

27720

KERBAKER MICHELE (VIA)

04

27742

KOSSUTH LUIGI (CORSO)

02

27841

LA LOGGIA (VIA)

03

27940

LA SALLE S. GIOVANNI BATTISTA (VIA)

03

27962

LA THUILE (VIA)

04

28028

LABRIOLA ANTONIO (VIA)

03

28040

LADETTO FRANCESCO (VIA)

05

28062

LAGNASCO (VIA)

03

28105

LAGRANGE GIUSEPPE LUIGI (PIAZZA)

01

28084

LAGRANGE GIUSEPPE LUIGI (VIA)

01

28149

LAJOLO FRATELLI (VIA)

04

99945

LAMARMORA ALFONSO (GIARDINO)

01

28161

LAMARMORA ALFONSO (VIA)

02

28183

LAMBRUSCHINI RAFFAELLO (VIA)

03

28204

LAMPORO (VIA)

04

28248

LANCIA VINCENZO (LARGO)

03

28226

LANCIA VINCENZO (VIA)

03

28325

LANFRANCHI FRANCESCO (VIA)

02

28347

LANINO BERNARDINO (VIA)

03

28369

LANUSEI (VIA)

03

28381

LANZA GIOVANNI (CORSO)

02

52636

LANZA MICHELE (SOTTOPASSAGGIO)

05

28446

LANZO (STRADA PROVINCIALE DI)

03

28424

LANZO (VIA)

03

28622

LASCARIS (VIA)

01

28633

LATINA (VIA)

04

28644

LAURETTA (STRADA VICINALE DELLA)

03

28666

LAURIANO (VIA)

02

28688

LAURO (STRADA DEL)

02

28721

LAVAGNA (VIA)

04

67155

LAVANDAI (VIA DEI)

05

28732

LAVAZZA LUIGI (VIA)

03

28743

LAZIO (LUNGO STURA) da P.le Romolo e Remo a Ponte Diga                                                    dal 01 al 209 e dal 02 al 190

03

28743

LAZIO (LUNGO STURA) da Ponte Diga a piazza Coriolano                                                       dal 211 a fine e dal 192 a fine

02

28787

LE CHIUSE (VIA)

03

28802

LECCE (CORSO)

02

28903

LEGA SILVESTRO (VIA)

05

28941

LEGNANO (VIA)

02

29304

LEINI' (VIA)

04

28963

LEMIE (VIA)

04

28985

LEMMI FRANCESCO (VIA)

05

18304

LEONARDO DA VINCI (VIA)

03

29007

LEONCAVALLO RUGGERO (VIA)

04

29063

LEONI MARIO (PASSAGGIO PRIVATO)

03

29085

LEOPARDI GIACOMO (PARCO)

03

29106

LEPANTO (CORSO)

02

29128

LERA (VIA)

03

29140

LESEGNO (VIA)

03

29162

LESNA (VIA)

05

29184

LESSOLO (VIA)

03

29205

LESSONA MICHELE (VIA)

02

29283

LEVANNA (VIA)

03

67166

LEVI CARLO (GIARDINO)

03

66972

LEVI GIUSEPPE (GARDINO)

02

66981

LEVI PRIMO (PIAZZETTA)

03

29294

LEVONE (VIA)

05

29326

LIGURIA (LUNGO DORA) (APERTO PARZIALMENTE)

02

29348

LIMA (VIA)

03

29360

LIMONE (VIA)

03

 

LIMONETTO (VIA)

04

29382

LINGOTTO (SOTTO PASSAGGIO)

03

29425

LIONE (CORSO)

02

29469

LIONETTO (STRADA DEL)

04

29481

LISA GINO (VIA)

04

29502

LIVORNO (VIA)

02

29524

LOANO (VIA)

05

29568

LOCANA (VIA)

03

29580

LODI (VIA)

03

29601

LODOVICA (VIA)

02

29623

LOMBARDIA (CORSO)

04

29689

LOMBARDORE (VIA)

04

29700

LOMBRIASCO (VIA)

03

29722

LOMBROSO CESARE (VIA)

02

29744

LOMELLINA (VIA)

02

29766

LORENZINI CARLO (VIA)

04

29788

LORIA ACHILLE (VIA)

03

29801

LOVERA DI MARIA ANNIBALE (VIA)

01

29821

LUCCA (VIA)

05

29843

LUCENTO (VIA)

04

29854

LUCIANO DOMENICO (GIARDINO)

03

29887

LUGARO ERNESTO (VIA)

03

29902

LUINI BERNARDINO (VIA) da largo Giachino a corso Lombardia                                               dal 01 al 163 e dal 02 al 150

03

29902

LUINI BERNARDINO (VIA) da corso Lombardia a corso Cincinnato                                      dal 173 al 195 e dal 164 al 172

05

29920

LULLI G. BATTISTA (VIA)

05

29942

LURISIA (VIA)

03

29964

LUSERNA DI RORA' EMANUELE (VIA)

03

30003

LUSSIMPICCOLO (VIA)

03

30021

LUZIO ALESSANDRO (VIALE)

02

30041

LUZZATI LUIGI (VIA)

05

30063

MACALLE' (STRADA DEL)

03

30085

MACALLE' (VIALE)

03

30122

MACEDONIA (VIA)

05

30140

MACERATA (VIA)

03

30162

MACHERIONE GIUSEPPE (VIA)

05

30205

MACHIAVELLI NICOLO' (LUNGO PO)

02

30223

MACRINO D'ALBA (VIA)

03

30283

MADAMA CRISTINA (PIAZZA)

02

30261

MADAMA CRISTINA (VIA)

02

30294

MADAME CURIE (GIARDINO)

05

30324

MADDALENE (STRADA)

04

30306

MADDALENE (VIA)

04

30342

MADONNA DEGLI ANGELI (PIAZZETTA)

01

30360

MADONNA DELLE ROSE (VIA)

03

66707

MADONNA DELLE SALETTE (VIA)

04

30382

MADONNA DI CAMPAGNA (VIALE)

04

30393

MAESTRI DEL LAVORO (VIALE)

02

30407

MAGELLANO FERDINANDO (VIA)

02

30425

MAGENTA (VIA)

02

30443

MAGNANO (VIA)

04

30461

MAGNOLIE (VIA DELLE)

05

30481

MAGRA (STRADA DELLA)

04

30544

MAINERO (STRADA DEL)

03

30627

MALONE (VIA)

04

30645

MALTA (VIA)

03

30681

MAMELI GOFFREDO (VIA)

03

30700

MAMIANI TERENZIO (CORSO)

04

30728

MANARA LUCIANO (VIA)

02

30746

MANCINI PASQUALE STANISLAO (VIA)

02

30764

MANIFATTURA TABACCHI (STRADA CONSORTILE ALLA)

04

30782

MANIN DANIELE (VIA)

03

30801

MANNO GIUSEPPE (PIAZZA)

03

30829

MANTA (STRADA DELLA)

05

30847

MANTEGNA ANDREA (VIA)

05

30865

MANTOVA (VIA)

03

30883

MANUZIO ALDO (VIA)

04

30902

MANZONI ALESSANDRO (VIA)

02

30920

MARCHE (CORSO)

03

61225

MARCHESE VISCONTI (VIA)

04

30939

MARCHESINI GOBETTI ADA (VIA)

03

30966

MARCO AURELIO (PIAZZA)

02

41746

MARCO POLO (VIA)

02

30984

MARCONI GUGLIELMO (CORSO)

02

31002

MARENCO CARLO (VIA)

03

31011

MARENTINO (VIA)

04

31020

MARIA ADELAIDE (VIA)

02

31064

MARIA AUSILIATRICE (PIAZZA)

03

31042

MARIA AUSILIATRICE (VIA)

03

31086

MARIA TERESA (PIAZZA)

01

31103

MARIA VITTORIA (VIA) da piazza S. Carlo a via S. Massimo                                                          dal 01 al 31 e dal 02 al 28

01

31103

MARIA VITTORIA (VIA) da via S. Massimo a lungo Po Diaz                                                       dal 35 a fine e dal 30 a fine

02

31112

MARINAI D'ITALIA (VIALE)

03

66844

MARINUZZI GINO (VIA)

05

31121

MARMOLADA (PIAZZA)

02

31141

MAROCHETTI CARLO (VIA)

03

31163

MARONCELLI PIERO (CORSO)

03

31204

MARSALA (VIA)

02

31222

MARSIGLI LUIGI FERDINANDO (VIA)

03

31231

MARTINA GIOVANNI (VIA)

04

31240

MARTINETTO (VIA)

03

31262

MARTINI LORENZO (VIA)

03

31284

MARTINI LUIGI (GIARDINO)

03

31295

MARTINI MAURI ENRICO (VIA)

02

31305

MARTINIANA (VIA)

03

31314

MARTIRI DELLA CAMERA DEL LAVORO (GIARDINO)

02

31323

MARTIRI DELLA LIBERTA' (VIA)

02

31341

MARTORELLI RENATO (VIA)

03

31361

MASACCIO TOMMASO (VIA)

05

31383

MASCAGNI PIETRO (VIA)

05

31482

MASERA (VIA)

04

31507

MASSA (VIA)

05

11187

MASSAIA CARDINAL GUGLIELMO (LARGO)

03

11165

MASSAIA CARDINAL GUGLIELMO (VIA)

03

31525

MASSARI GIUSEPPE (VIA)

05

31561

MASSAUA (PIAZZA)

02

31581

MASSENA ANDREA (VIA)

02

31608

MASSERANO (VIA)

03

56953

MASTRI MINUSIERI Vedi: UNIVERSITA' MASTRI MINUSIERI (PIAZZETTA)

01

31626

MATERA (VIA)

03

31644

MATTEOTTI GIACOMO (CORSO)

01

31662

MATTEUCCI CARLO (VIA)

03

31680

MATTIE (VIA)

03

31709

MATTIOLI PIER ANDREA (VIALE)

01

31727

MATTIROLO LUIGI (PIAZZA)

03

11242

MAURIZIO CARDINAL (VIA)

02

31745

MAZZE' (VIA)

04

31763

MAZZINI GIUSEPPE (VIA) da via Lagrange a via S. F. Da Paola                                                      dal 01 al 11 e dal 02 al 20

02

31763

MAZZINI GIUSEPPE (VIA) da via S. F. Da Paola a corso Cairoli                                                      dal 13 al 53 e dal 22 al 62

03

22523

MEANO CESARE (STRADA)

03

31781

MEDAGLIE D'ORO (VIALE)

01

31800

MEDAIL (VIA)

03

31828

MEDICI GIACOMO (VIA)

02

31864

MEDITERRANEO (CORSO)

02

31882

MEINA (VIA)

04

31901

MEISINO (STRADA DEL)

03

31947

MELEZET (VIA)

04

31965

MENABREA FEDERICO (VIA)

02

31983

MENOTTI CIRO (CORSO)

03

32021

MENTANA (LARGO)

02

32001

MENTANA (VIA)

02

32043

MERANO (PIAZZA)

03

32065

MERCADANTE SAVERIO (VIA)

04

32142

MERCANTI (VIA)

01

32164

MERCANTINI LUIGI (VIA)

01

32186

MESSEDAGLIA ANGELO (VIA)

04

32203

MESSINA (VIA)

03

32221

METASTASIO (VIA) (APERTA PARZIALMENTE)

02

32263

MEUCCI ANTONIO (VIA)

01

32285

MEZZENILE (VIA)

03

32304

MICCA PIETRO (VIA)

01

32322

MICHELANGELO BUONARROTI (VIA)

02

32340

MICHELI FERDINANDO (VIA)

03

32362

MICHELOTTI IGNAZIO (PARCO)

02

32384

MICHELOTTI SUOR GIOVANNA FRANCESCA (VIALE)

02

32423

MIGLIARA GIOVANNI (LARGO)

03

32405

MIGLIARA GIOVANNI (VIA)

03

32441

MIGLIETTI VINCENZO MARIA (VIA)

02

32461

MILA MASSIMO (VIA)

04

32461

MILANO (VIA)

01

32506

MILAZZO (VIA)

02

 

MILITARE AL POLIGONO (STRADA DEL)

03

32524

MILLAURES (VIA)

04

32542

MILLE (VIA DEI) da via Andrea Doria a via S. F. Da Paola                                                                dal 07 al 09 e dal 02 al 06

01

32542

MILLE (VIA DEI) da via S. F. Da Paola a corso Cairoli                                                                        dal 11 al 35 e dal 08 al 54

02

32582

MILLEFONTI (LARGO)

03

32560

MILLEFONTI (VIA)

04

32643

MILLELIRE DOMENICO (VIA)

05

32681

MILLIO FRANCESCO (VIA)

03

32661

MILLO ENRICO (VIALE)

01

32708

MINZONI DON GIOVANNI (VIA)

01

32726

MIRABELLO (VIA)

03

32762

MIRAFIORI (STRADA COMUNALE DI)

05

32863

MISERICORDIA (VIA DELLA)

01

32872

MITTONE FRANCESCO (VIA)

04

32881

MOCCHIE (VIA)

03

32900

MODANE (VIA)

03

32928

MODENA (VIA)

03

32946

MODENA GUSTAVO (PIAZZA)

02

32955

MODIGLIANI AMEDEO (VIA)

04

32964

MOGADISCIO (VIA)

04

32982

MOLINO - COLOMBINI GIULIA (VIA)

02

33000

MOLINO DEL VILLARETTO (STRADA COMUNALE DEL)

05

33022

MOLISE (CORSO)

05

33044

MOLLIERES (VIA)

04

66853

MOLLINO CARLO (PIAZZETTA)

02

33055

MOLLINO CARLO (VIA)

03

33066

MOMBARCARO (VIA)

03

33088

MOMBASIGLIO (VIA)

03

33101

MOMPELLATO (VIA)

03

33110

MONASTERO (PIAZZA DEL)

04

33121

MONASTIR (VIA)

05

33165

MONCALIERI (CORSO)

02

33385

MONCALVO (LARGO)

02

33363

MONCALVO (VIA)

02

33404

MONCENISIO (PIAZZA)

03

33422

MONCRIVELLO (VIA)

04

33462

MONDOVI' (VIA)

03

33484

MONDRONE (VIA)

04

33505

MONESIGLIO (VIA)

03

33523

MONFALCONE (VIA)

03

33561

MONFERRATO (VIA)

02

33583

MONFORTE (VIA)

03

33606

MONGINEVRO (VIA) da corso Ferrucci a corso Trapani                                                                dal 01 al 121 e dal 02 al 120

02

33606

MONGINEVRO (VIA) da corso Trapani a via della Pronda                                                         dal 153 al 293 e dal 122 al 282

03

33761

MONGRANDO (VIA)

03

33808

MONGRENO (STRADA ALTA DI)

03

33781

MONGRENO (STRADA COMUNALE DI)

02

33792

MONTALE EUGENIO (PIAZZA)

05

33909

MONTALENGHE (VIA)

04

33927

MONTALTO (VIA)

03

33945

MONTANARI CARLO (PIAZZA)

03

33963

MONTANARO (VIA)

04

33981

MONTANO MASSIMO (VIA)

03

34001

MONTE ALBERGIAN (VIA)

03

34023

MONTE ASOLONE (VIA)

03

34067

MONTE CENGIO (VIA)

05

34188

MONTE CIMONE (VIA)

04

34201

MONTE CORNO (VIA)

04

34265

MONTE CRISTALLO (VIA)

03

34287

MONTE CUCCO (CORSO)

02

34320

MONTE DI PIETA' (VIA)

01

34342

MONTE GRAPPA (CORSO)

02

34353

MONTE LUNGO (CORSO)

02

34742

MONTE NERO (VIA)

04

34364

MONTE NOVEGNO (VIA)

03

34403

MONTE ORTIGARA (VIA)

03

34421

MONTE PASUBIO (VIA)

04

34441

MONTE PERTICA (VIA)

04

34463

MONTE ROSA (VIA)

04

34485

MONTE SANTO (VIA)

03

34504

MONTE SEI BUSI (VIA)

05

34562

MONTE TABOR (PIAZZA)

04

34540

MONTE TABOR (VIA)

04

34584

MONTE TORARO (VIA)

04

34605

MONTE VALDEROA (VIA)

04

34623

MONTE VODICE (VIA)

03

34661

MONTEBELLO (LARGO)

03

34641

MONTEBELLO (VIA)

03

34683

MONTECUCCOLI RAIMONDO (VIA)

02

34706

MONTELLO (VIA)

05

34724

MONTEMAGNO (VIA)

02

34760

MONTEPONI (VIA)

05

34807

MONTEROTONDO (CORSO)

02

34825

MONTESOGLIO (VIA)

04

34843

MONTEU DA PO (VIA)

02

34861

MONTEVECCHIO RODOLFO (CORSO)

02

34881

MONTEVECCHIO RODOLFO (VIA)

02

34892

MONTEVERDI CLAUDIO (VIA)

04

34908

MONTEVIDEO (VIA)

03

34962

MONTEZEMOLO (VIA)

03

34971

MONTI AUGUSTO (VIALE)

04

34980

MONTI VINCENZO (VIA)

03

35002

MONTIGLIO (VIA)

02

35024

MONZA (VIA)

03

66725

MORANDI RODOLFO (VIA)

05

35046

MORAZZONE (VIA)

02

35068

MORELLI DOMENICO (VIA)

04

35080

MORETTA (VIA)

03

35101

MORGARI ODDINO (VIA)

02

35123

MORGHEN (VIA)

03

35145

MORIS GIUSEPPE (VIA)

02

35167

MOROSINI FRANCESCO (VIA)

02

35200

MOROZZO (STRADA DEL)

03

35189

MOROZZO (VIA)

03

35244

MORTARA (CORSO)

02

99921

MOSCA (PONTE)

03

35266

MOSCA GAETANO (VIA)

04

35288

MOSSO ANGELO (VIA)

04

35301

MOTTALCIATA (VIA)

04

35321

MOTTARONE (VIA)

04

35343

MUGHETTI (VIALE DEI)

05

35521

MURATORI LODOVICO ANTONIO (VIA)

03

35541

MURAZZANO (VIA)

03

35563

MURAZZI DEL PO

02

35585

MURIAGLIO (VIA)

03

35604

MURIALDO DON LEONARDO (VIA)

04

35622

MURISENGO (VIA)

03

35640

MURRONI (PASSAGGIO PRIVATO)

03

35662

MUSINE' (VIA)

03

35673

MUSSO-FERRARIS MARIA (VIA)

04

50784

MUZIO SCEVOLA (PIAZZA)

02

35684

MUZZANO (VIA)

04

35705

NALLINO CARLO ALFONSO (VIA)

04

35723

NAPIONE GIOVANNI FRANCESCO (VIA)

03

35741

NAPOLI (LUNGO DORA)

03

35783

NARZOLE (VIA)

04

35794

NATTA GIULIO (VIA)

05

35824

NAZZARO VINCENZO (VIA)

03

35842

NEGARVILLE CELESTE (VIA)

05

35925

NEGRELLI LUIGI (PIAZZA)

05

35934

NEGRI ADA (VIA)

03

67100

NERVI PIERLUIGI (VIA)

03

35943

NETRO (VIA)

03

35961

NICCOLINI G.B. (VIA)

04

35981

NICHELINO (VIA)

04

35992

NIETZSCHE FEDERICO (VIA)

03

36003

NIEVO IPPOLITO (VIA)

05

36025

NIGRA COSTANTINO (VIA)

04

36036

NITTI FRANCESCO SAVERIO (VIA)

04

36069

NIZZA (PIAZZA)

02

36047

NIZZA (VIA)

02

36168

NOASCA (VIA)

05

36180

NOBILE (STRADA DEL)

03

36289

NOE' CARLO (VIA)

03

36300

NOLE (VIA)

03

36322

NOMAGLIO (VIA)

04

36344

NOMIS DI COSSILLA AUGUSTO (VIA)

04

36366

NOTA ALBERTO (VIA)

02

36388

NOTTA GIOVANNI (GIARDINO)

03

36401

NOVALESA (VIA)

03

36421

NOVARA (CORSO)

03

36465

NOVI (VIA)

03

36487

NUORO (VIA)

03

36502

NUOVA (VIA)

03

36520

OBERDAN GUGLIELMO (VIA)

04

36586

OCCIMIANO (VIA)

04

36603

OGLIANICO (VIA)

04

65900

OGLIARO ALFONSO (VIA)

03

36621

OLEGGIO (VIA)

03

36641

OLIVERO PIER DOMENICO (VIA)

04

36652

OLIVETTI ARRIGO (VIA)

05

36663

OLMI (VIA DEGLI)

05

36685

OMEGNA (VIA)

03

36704

OMERO (PIAZZA)

03

22202

ORAZIO FLACCO (VIALE)

01

36722

ORBASSANO (CORSO) da largo Orbassano a piazza Pitagora                                                      dal 83 al 255 e dal 60 al 244

02

36722

ORBASSANO (CORSO) da piazza Pitagora a Comune di Beinasco                                           dal 269 al 461 e dal 254 al 460

03

36740

ORBASSANO (LARGO)

02

36906

ORBETELLO (VIA)

05

37026

ORFANE (VIA DELLE)

02

37048

ORIANI ALFREDO (VIA)

04

37060

ORIONE DON LUIGI (VIA)

03

37082

ORISTANO (VIA)

02

37125

ORMEA (VIA) da corso Vittorio Emanuele II a corso Raffaello                                                         dal 01 al 73 e dal 02 al 80

02

37125

ORMEA (VIA) da corso Raffaello a corso Bramante                                                                        dal 75 al 153 e dal 82 al 170

03

37147

ORNATO LUIGI (VIA)

02

37181

ORNAVASSO (VIA)

03

37202

OROPA (VIA)

03

37246

ORSIERA (VIA)

03

37268

ORTA (VIA)

03

37280

ORVIETO (VIA)

03

37301

OSASCO (VIA)

03

37323

OSLAVIA (VIA)

03

37345

OSOPPO (VIA)

03

49104

OSPEDALE SAN VITO (STRADA)

02

37367

OULX (VIA)

03

37389

OXILIA NINO (VIA)

04

37400

OZANAM FEDERICO (VIA)

01

37422

OZEGNA (VIA)

04

37444

OZIERI (VIA)

04

37466

PACCHIOTTI GIACINTO (VIA)

03

37488

PACINI GIOVANNI (VIA)

04

37501

PACINOTTI ANTONIO (VIA)

03

37521

PACIOTTO FRANCESCO (VIA)

02

37532

PACOT PININ (VIA)

03

37543

PADOVA (VIA)

03

37565

PAESANA (VIA)

03

37587

PAGANINI NICOLO' (VIA)

04

37602

PAGANINI NICOLO' (LARGO)

04

37620

PAGANO MARIO (VIA)

03

37642

PAGLIANI LUIGI (VIA)

03

37664

PAGNO (VIA)

03

37686

PAISIELLO GIOVANNI (VIA)

04

37697

PALATUCCI GIOVANNI (VIA)

04

37785

PALAZZO DI CITTA' (PIAZZA)

01

37763

PALAZZO DI CITTA' (VIA)

01

37804

PALEOCAPA PIETRO (PIAZZA)

01

37822

PALERMO (CORSO) da corso Regio Parco a corso Novara                                                               dal 01 al 85 e dal 02 al 86

03

37822

PALERMO (CORSO) da corso Novara a via Feletto                                                                        dal 93 al 121 e dal 90 al 126

04

37840

PALERMO (LARGO)

03

37862

PALESTRINA PIER LUIGI (VIA)

04

37905

PALESTRO (CORSO)

01

37923

PALLADIO ANDREA (VIA)

02

37961

PALLANZA (VIA)

03

37983

PALLAVICINO GIORGIO (VIA)

03

38005

PALLI NATALE (VIA)

04

38027

PALMA DI CESNOLA LUIGI (VIA)

04

38049

PALMANOVA (VIA)

05

38061

PALMIERI PIETRO (VIA)

03

66927

PANCALIERI (VIA)

05

66880

PANETTI MODESTO (VIA)

05

38072

PANIZZA BARNABA (VIA)

04

66826

PANNUNZIO MARIO (VIA)

04

38083

PANSA (STRADA DEL)

05

38104

PAOLI PASQUALE (VIA)

03

38126

PAOLINI FEDERICO (VIA)

03

19141

PAOLO DELLA CELLA (VIA)

05

38148

PAPACINO ALESSANDRO VITTORIO (VIA)

02

38160

PARAVIA ALESSANDRO (VIA)

03

38182

PARELLA (VIA)

04

38203

PARENZO (VIA)

05

38302

PARINI GIUSEPPE (VIA)

02

38324

PARIS ANDREA (VIA)

05

38346

PARMA (VIA)

03

38357

PARMENTOLA VITTORIO (VIA)

04

38368

PAROLETTI MODESTO (VIA)

04

38379

PARRI FERRUCCIO (PIAZZALE)

03

38380

PARROCCHIA (VIA ALLA)

03

52261

PARROCCHIA DI SOPERGA (STRADA ALLA)

05

38401

PARTIGIANI (VIALE DEI)

02

38423

PARUZZARO (VIA)

04

38445

PASCOLI GIOVANNI (CORSO)

02

38467

PASCOLO (STRADA DEL)

04

38588

PASINI ALBERTO (PIAZZA)

02

38599

PASQUE PIEMONTESI 1655 (VIA)

04

38601

PASSALACQUA GIUSEPPE LUIGI (VIA)

02

38621

PASSO BUOLE (VIA)

04

38702

PASSO DEL BRENNERO (VIA)

04

38711

PASSONI MARIO E PIER LUIGI (VIA)

04

38720

PASTEUR LUIGI (VIA)

05

38742

PASTRENGO (VIA)

02

66743

PASTRONE GIOVANNI (VIA)

04

38764

PATETTA FEDERICO (VIA)

05

38786

PAVARINO (STRADA VICINALE DEL)

03

38797

PAVAROLO (VIA)

04

38821

PAVESE CESARE (VIA)

05

38863

PAVIA (VIA)

03

38885

AVONE (VIA)

04

38904

PEANO GIUSEPPE (VIA)

02

38922

PECETTO (STRADA COMUNALE DI)

03

39040

PEDROTTI CARLO (VIA)

03

39084

PELLERINA (STRADA DELLA)

05

39127

PELLICE (VIA)

03

39149

PELLICO SILVIO (VIA)

02

39062

PELLIZZA DA VOLPEDO (VIA)

05

39161

PEONIE (VIA DELLE)

05

39183

PEPE GUGLIELMO (VIA)

05

40792

PERAZZO PAOLO PIO (VIA)

04

39226

PERGOLESI GIAMBATTISTA (VIA)

04

39237

PERLASCA GIORGIO (PIAZZETTA)

05

39381

PERNATI DI MOMO ALESSANDRO (VIA)

05

39402

PEROSA (VIA)

03

39424

PEROSI LORENZO (VIA)

05

39446

PEROTTI GIUSEPPE (PIAZZA)

02

39468

PERRERO (VIA)

03

39480

PERRONCITO EDOARDO (VIA)

05

39501

PERRONE ETTORE (VIA)

02

39523

PERTENGO (VIA)

05

39545

PERTINACE PUBLIO ELVIO (VIA)

04

39567

PERUGIA (VIA)

03

39589

PERUSSIA (STRADA DELLA)

05

39600

PERVINCHE (VIA DELLE)

05

39903

PESARO (VIA)

03

39921

PESCARA (VIA)

05

39941

PESCAROLO BELLOM (VIA)

03

39963

PESCATORE MATTEO (VIA)

02

39985

PESCHIERA (CORSO)

02

40062

PESSINETTO (VIA)

03

40084

PETITTI ILARIONE (VIA)

03

40105

PETRARCA FRANCESCO (VIA)

03

40123

PETRELLA ERRICO (VIA)

04

40141

PETROCCHI POLICARPO (VIA)

02

40161

PETTINATI LUIGI (VIA)

04

40183

PETTINENGO (VIA)

04

40206

PEVERAGNO (VIA)

04

40242

PEYRON AMEDEO (PIAZZA)

02

40224

PEYRON AMEDEO (VIA)

02

40260

PEZZANA GIACINTA (VIA)

04

67023

PIA SECONDO (AIUOLA)

02

40271

PIACENZA (VIA)

04

40282

PIAGGIA CARLO (CORSO)

02

40307

PIANCERI (PASSAGGIO PRIVATO)

04

40316

PIANEZZA (STRADA)

04

40325

PIANEZZA (VIA) da corso Svizzera a via Oglianico                                                                          dal 29 al 107 e dal 02 al 96

02

40325

PIANEZZA (VIA) da via Oglianico a strada di Pianezza                                                              dal 115 al 389 e dal 102 al 258

03

40361

PIANFEI (VIA)

03

40381

PIAVE (VIA)

02

40408

PIAZZI GIUSEPPE (VIA)

02

40426

PICCO ALBERTO (CORSO)

02

40509

PICO DELLA MIRANDOLA (VIA CHIUSA AL TRANSITO)

05

40527

PIEDICAVALLO (VIA)

03

40545

PIEMONTE (LUNGO PO)

02

40554

PIEMONTE (PARCO)

05

19185

PIERO DELLA FRANCESCA (PIAZZA)

02

40563

PIETRACQUA LUIGI (VIA)

04

99923

PIETRO II (PONTE)

03

40581

PIFFETTI PIETRO (VIA)

03

40600

PIGAFETTA ANTONIO (VIA)

02

40628

PILO ROSALINO (VIA)

03

40646

PINASCA (VIA)

03

40664

PINCHIA CARLO (VIA)

04

40701

PINDEMONTE IPPOLITO (VIA)

03

40729

PINELLI PIERDIONIGI (VIA)

02

40747

PINEROLO (VIA)

03

40765

PINGONE FILIBERTO (VIA)

02

40774

PININFARINA - VECCHIA (VIA)

04

67078

PININFARINA (VIA) (NUOVA UBICAZIONE)

04

40783

PIO VII (VIA)

03

40802

PIOBESI (VIA)

04

40866

PIOPPI (VIA DEI)

05

40884

PIOSSASCO (VIA)

03

40921

PIOVA' (VIA)

03

40949

PIRANDELLO LUIGI (VIA)

05

40967

PIRANO (VIA)

05

41021

PIRIA RAFFAELE (VIA)

03

41041

PISA (VIA)

03

41063

PISACANE CARLO (VIA)

05

41140

PISANO ANDREA (VIA)

03

41162

PISCINA (VIA)

03

41184

PISTOIA (VIA)

03

41205

PITAGORA (PIAZZA)

02

41214

PITTARA CARLO (VIA)

03

41223

PIZZI ITALO (VIA)

04

41283

PIZZORNO CARLO (VIA)

03

41306

PLANA GIOVANNI (VIA)

02

41324

PLANTERI GIAN GIACOMO (VIA)

05

41342

PLATANI (VIA DEI)

05

41360

PLAVA (VIA)

05

41508

PO (VIA)

01

41526

PODGORA (VIA)

04

41544

POGGIO GIOVANNI (VIA)

04

41580

POIRINO (VIA)

03

41627

POLA (PIAZZALE)

05

41609

POLA (VIA)

05

41645

POLIZIANO (VIA)

05

41654

POLLAROLO DON GIUSEPPE (PIAZZALE)

05

41663

POLLENZO (VIA)

03

41700

POLLONE (VIA)

04

41764

POLONGHERA (VIA)

03

41782

POLONIA (CORSO)

02

41801

POLONIA (PIAZZA)

02

41829

POMA CARLO (VIA)

04

41865

POMARETTO (VIA)

05

41984

POMARO (VIA)

03

42002

POMBA GIUSEPPE (VIA)

01

42020

POMPONAZZI PIETRO (VIA)

03

42042

PONCHIELLI AMILCARE (VIA)

04

42064

PONDERANO (VIA)

04

42086

PONT (VIA)

04

42103

PONTE ISABELLA A SAN VITO (STRADA DEL)

03

42141

PONTE VERDE (STRADA DEL)

03

42222

PONZA MICHELE (VIA)

01

42240

PONZIO MARIO (VIA)

04

42262

PORDENONE (VIA)

03

42284

PORPORA NICOLA (VIA)

04

42341

PORPORATI CARLO ANTONIO (VIA)

03

42361

PORRI VINCENZO (VIA)

03

42383

PORRO IGNAZIO (VIA)

03

42406

PORTA CARLO (VIA)

05

42424

PORTA PALATINA (VIA)

02

42442

PORTOFINO (VIA)

05

42460

PORTONE (STRADA DEL)

05

42482

PORTULA (VIA)

04

42507

POSTUMIA (VIA)

04

42543

POTENZA (CORSO)

02

42552

POZZI TANCREDI (VIA)

03

42561

POZZO ANDREA (VIA)

03

42581

POZZO STRADA (VIA)

03

42626

PRAGELATO (VIA)

03

42644

PRALI (VIA)

03

42662

PRALUNGO (VIA)

03

42680

PRAMOLLO (VIA)

05

42745

PRAROSTINO (VIA)

03

42763

PRATI GIOVANNI (VIA)

01

42781

PREMUDA (VIA)

04

42800

PRESTINARI MARCELLO (VIA)

02

42828

PREVIATI GAETANO (VIA)

05

42846

PRIMO MAGGIO (VIALE)

02

42864

PRIMULE (VIA DELLE)

05

42983

PRINCIPE AMEDEO (VIA) da via Roma a via S. Francesco da Paola                                               dal 01 al 13 e dal 02 al 20

01

42983

PRINCIPE AMEDEO (VIA) da via S. Francesco da Paola a piazza Vittorio                                      dal 15 al 55 e dal 24 al 52

02

43001

PRINCIPE D'ANHALT (VIA)

04

43021

PRINCIPE EUGENIO (CORSO)

02

43043

PRINCIPE ODDONE (CORSO) da piazza Statuto a via Brindisi                                                          dal 01 al 37 e dal 10 al 36

02

43043

PRINCIPE ODDONE (CORSO) da via Brindisi a corso Vigevano                                                                              dal 38 al 96

 

43065

PRINCIPE TOMMASO (VIA)

02

99925

PRINCIPESSA CLOTILDE (PONTE)

03

43087

PRINCIPESSA CLOTILDE (VIA)

02

43102

PRINCIPESSA FELICITA DI SAVOIA (VIA)

02

99927

PRINCIPESSA ISABELLA (PONTE)

02

43142

PRINCIPI D'ACAJA (VIA) da via Cibrario a corso Francia                                                 dal 01 al 11 e dal 02 al 12

03

43142

PRINCIPI D'ACAJA (VIA)                                                                                       dal 15 a fine e dal 14 a fine

02

43164

PRINOTTI DON LORENZO (VIA)

03

43186

PRIOCCA CLEMENTE DAMIANO (VIA)

03

43241

PROMIS CARLO (VIA)

02

43263

PRONDA (STRADA DELLA)

04

43384

PROVANA ANDREA (VIA)

02

43405

PUCCINI GIACOMO (VIA)

04

43423

PUGLIA (VIA) (VIA PRIVATA)

04

43441

PUGNANI GAETANO (VIA)

04

43461

QUADRONE GIOVAN BATTISTA (VIA)

04

63223

QUARELLO GIOACHINO (VIA)

05

43483

QUARNARO (VIA CHIUSA AL TRANSITO)

05

43506

QUART (VIA)

03

43524

QUARTIERI (VIA DEI)

02

43542

QUARTO DEI MILLE (VIA)

04

43560

QUASSOLO (VIA)

05

27621

QUATTRO MARZO (LARGO)

01

27601

QUATTRO MARZO (VIA)

01

27643

QUATTRO NOVEMBRE (CORSO)

02

43571

QUERCE (VIA DELLE)

05

43582

QUINCINETTO (VIA)

05

43607

QUITTENGO (VIA)

04

43625

RACAGNI PAOLO (VIA)

05

43643

RACCONIGI (CORSO)

02

43661

RACCONIGI (LARGO)

02

43762

RAFFAELLO (CORSO)

02

43771

RAGAZZONI ERNESTO (VIA)

05

43780

RAGUSA (VIA)

03

43791

RAMAZZINI BERNARDINO (VIA)

05

99929

RAMELLO CANDIDO (PONTE)

02

43809

RANDACCIO GIOVANNI (VIA)

04

43827

RAPALLO (VIA)

03

43836

RAPISARDA MARIO (GIARDINO)

03

43845

RATTAZZI URBANO (VIA)

01

43863

RATTI G. (GIARDINO VIA INTERNA PARCO VALENTINO)

01

43881

RAVENNA (VIA)

03

43900

RAVINA AMEDEO (VIA)

05

43928

RAVIZZA ALESSANDRINA (VIA)

04

43946

RE GIAN FRANCESCO (VIA)

03

43955

RE NATALE (GIARDINO)

03

43964

RE UMBERTO (CORSO) da piazza Solferino a corso Rosselli                                                        dal 01 al 115 e dal 02 al 122

01

43964

RE UMBERTO (CORSO) da corso Rosselli a piazzale Costantino il Grande                             dal 125 al 153 e dal 126 al 152

02

43982

RE UMBERTO (LARGO)

01

44022

REAGLIE (STRADA DI)

03

44044

REALE (PIAZZETTA)

01

44066

REANO (VIA)

03

44088

REBAUDENGO CONTI DI (PIAZZA)

03

44121

REDUZZI CESARE (VIA)

03

44143

REFRANCORE (VIA)

05

44264

REGALDI GIUSEPPE (VIA)

04

44286

REGGIO (VIA)

03

44303

REGINA MARGHERITA (CORSO)                                                                            dal 01 al 263 e dal 02 al 284

02

44303

REGINA MARGHERITA (CORSO)                                                                          dal 271 a fine e dal 286 a fine

02

44321

REGINA MARGHERITA (PIAZZALE)

02

99931

REGINA MARGHERITA (PONTE)

02

44341

REGIO PARCO (CORSO)

03

44363

REGIO PARCO (LARGO)

03

00000

REGIO PARCO (PONTE) (DETTO DELLE BENNE)

03

44385

REISS ROMOLI GUGLIELMO (VIA)

04

44440

RENI GUIDO (VIA)

03

44561

RENIER RODOLFO (VIA)

03

44606

REPUBBLICA (PIAZZA DELLA)

02

44615

REPUBBLICHE PARTIGIANE PIEMONTESI (PARCO)

03

44642

RESPIGHI OTTORINO (PIAZZA)

04

44660

RESSIA (STRADA DELLA)

05

44682

REVEL OTTAVIO CONTE THAON DI (VIA)

02

44707

REVELLO (VIA)

03

44743

REVIGLIASCO (STRADA COMUNALE ANTICA DI)

03

44761

REVIGLIASCO (STRADA VICINALE DI)

03

44808

REY GUIDO (VIA)

03

44826

REYCEND ENRICO (VIA)

05

44844

REYMOND CARLO (VIA)

04

44862

RIBERI (VIA)

03

44880

RIBET GIOVANNI (VIA)

03

66761

RIBOLI TIMOTEO (VIA)

05

44945

RIBORDONE (VIA)

05

44963

RICALDONE (VIA)

03

44981

RICASOLI BETTINO (VIA)

03

45001

RICCI GIUSEPPE (VIA)

03

45023

RICCIO CAMILLO (VIA)

05

45045

RICHELMY PROSPERO (VIA)

04

45089

RICOTTI ERCOLE (VIA)

02

45100

RIDOTTO (VIA DEL)

04

45122

RIETI (VIA)

04

45166

RIGHINO (STRADA DEL)

03

45188

RIGNON FELICE (VIA)

02

45199

RIGOLA GIUSEPPE (VIA)

05

45201

RIMINI (VIA)

03

45210

RINALDI DON FILIPPO (GIARDINO)

04

45243

RIO DE JANEIRO (VIA)

03

45265

RISMONDO FRANCESCO (VIA)

05

45342

RISORGIMENTO (PIAZZA)

02

45364

RISTORI ADELAIDE (VIA)

04

45386

RIVA DEL GARDA (VIA)

03

45403

RIVALTA (VIA)

03

45421

RIVARA (VIA)

03

45441

RIVAROLO (VIA)

03

45463

RIVAROSSA (VIA)

04

99949

RIVO FREDDO (STRADA DEL)

05

45485

RIVOLI (PIAZZA)

02

45504

ROASIO (VIA)

03

45522

ROBASSOMERO (VIA)

03

45540

ROBILANT CARLO DI (PIAZZA)

02

45562

ROBINIE (VIA DELLE)

05

45584

ROCCA (VIA DELLA)

01

45605

ROCCA DE' BALDI (VIA)

04

45623

ROCCABRUNA (VIA)

03

45641

ROCCAFORTE (VIA)

03

45661

ROCCATI ALESSANDRO (VIA)

05

45683

ROCCAVIONE CONTE DI (VIA)

03

45724

ROCCIAMELONE (VIA)

03

45742

ROCHEMOLLES (VIA)

04

45760

RODI (VIA)

01

45782

ROERO DI CORTANZE ERCOLE TOMMASO (VIA)

03

45807

ROLANDO (VIA)

02

45825

ROMA (VIA)

01

45843

ROMAGNANO (VIA)

03

45861

ROMAGNOSI GIANDOMENICO (VIA)

03

45881

ROMANI FELICE (VIA)

02

66792

ROMANIA (CORSO)

03

45892

ROMITA GIUSEPPE (VIA)

04

45908

ROMOLO E REMO (PIAZZALE)

03

45926

RONCHI (STRADA DEI)

03

45944

RONCHI AI CUNIOLI ALTI (STRADA DAI)

03

46101

RONDISSONE (VIA)

04

46123

ROPPOLO (VIA)

04

46145

ROSA NORBERTO (VIA)

04

46156

ROSAI OTTONE (CORSO)

05

46167

ROSARIO SANTA FE' (VIA)

03

46200

ROSAZZA (VIA)

03

46222

ROSINE (VIA DELLE)

02

46244

ROSMINI ANTONIO (VIA)

03

46266

ROSSANA (VIA)

03

46277

ROSSARO CARLO E SIGISMONDO (PIAZZA)

02

46288

ROSSELLI CARLO E NELLO (CORSO)

02

46464

ROSSETTI GABRIELE (VIA)

04

46486

ROSSI ERNESTO (VIA)

05

46503

ROSSI LAURO (VIA)

04

46521

ROSSI TEOFILO CONTE DI MONTELERA (VIA)

01

99933

ROSSINI (PONTE)

02

46604

ROSSINI GIOACHINO (VIA)

02

46622

ROSSO MEDARDO (VIA)

03

46640

ROSTA (VIA)

03

46651

ROSTAGNI AUGUSTO (PIAZZA)

04

46684

ROVASENDA GIUSEPPE DI (VIA)

05

46705

ROVEDA GIOVANNI (VIA)

05

47003

ROVERETO (VIA)

03

47047

ROVIGO (VIA)

03

47069

RUA DON MICHELE (VIA)

04

47081

RUBIANA (VIA)

03

47102

RUBINO EDOARDO (VIA)

04

47180

RUEGLIO (VIA)

05

47223

RUFFINI FRANCESCO (PARCO)

02

47201

RUFFINI FRATELLI (VIA)

02

47245

RULFI MICHELANGELO (VIA)

04

47300

S. AGOSTINO (VIA)

02

47322

S. AMBROGIO (VIA)

03

47366

S. ANNA (STRADA DI)

03

47487

S. ANSELMO (VIA)

02

47502

S. ANTONINO (VIA)

03

47520

S. ANTONIO DA PADOVA (VIA)

02

47531

S. BENEDETTO (PIAZZALE)

03

47542

S. BENIGNO (VIA)

04

47564

S. BERNARDINO (VIA)

03

47586

S. CARLO (PIAZZA)

01

47603

S. CHIARA (VIA)

02

47621

S. CROCE (VIA)

01

47641

S. DALMAZZO (VIA)

01

47663

S. DOMENICO (VIA)

02

47685

S. DOMENICO SAVIO (GIARDINO)

04

47704

S. DONATO (VIA)

02

47740

S. FERMO (VIA)

02

47805

S. FRANCESCO DA PAOLA (VIA)

02

47762

S. FRANCESCO D'ASSISI (VIA)

01

47823

S. GABRIELE DI GORIZIA (PIAZZALE)

02

47841

S. GAETANO THIENE (VIA)

04

47861

S. GERMANO (VIA)

04

47883

S. GILLIO (VIA)

03

47906

S. GIORGIO CANAVESE (VIA)

04

47924

S. GIOVANNI (PIAZZA)

01

07667

S. GIOVANNI BOSCO (VIA)

03

47960

S. GIULIA (PIAZZA)

03

47942

S. GIULIA (VIA)

03

17282

S. GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO (VIA)

03

48004

S. LEONE (VICOLO)

03

48026

S. LORENZO (VICOLO)

02

48048

S. LUCIA (STRADA DI)

03

48060

S. MARGHERITA (STRADA COMUNALE)

03

48103

S. MARIA (VIA)

01

48125

S. MARIA (VICOLO)

01

48147

S. MARIA MAZZARELLO (VIA)

03

48181

S. MARINO (VIA)

03

48246

S. MARTINO (CORSO)

01

48257

S. MASSIMILIANO KOLBE (VIA)

04

48268

S. MASSIMO (VIA)

02

48280

S. MAURIZIO (CORSO)

02

48301

S. MAURO (STRADA)

03

48521

S. MICHELE DEL CARSO (VIA)

05

48543

S. OTTAVIO (VIA)

03

48587

S. PANCRAZIO (VIA)

04

48642

S. PAOLO (LARGO)

03

48620

S. PAOLO (VIA) a piazza Robilant                                                                                dal 01 al 65 e dal 02 al 76

02

48620

S. PAOLO (VIA)                                                                                                   dal 113 a fine e dal 84 a fine

03

48703

S. PIETRO IN VINCOLI (VIA)

03

48741

S. QUINTINO (VIA) da via XX Settembre a corso Re Umberto I                                          dal 01 al 11 e dal 02 al 14

01

48741

S. QUINTINO (VIA) da corso Re Umberto I a corso Vinzaglio                                            dal 15 al 43 e dal 16 al 46

02

48721

S. PIO V (VIA)

02

48763

S. RAFFAELE (VIA)

03

48822

S. RITA DA CASCIA (PIAZZA)

02

48840

S. ROCCHETTO (VIA)

03

48862

S. ROCCO (VIA)

03

48884

S. SEBASTIANO PO (VIA)

02

48905

S. SECONDO (VIA) da corso Vittorio Emanuele II a via Pastrengo                                                   dal 01 al 29 e dal 02 al 44

01

48905

S. SECONDO (VIA) da via Pastrengo a via Magellano                                                                      dal 31 al 95 e dal 46 al 108

02

48923

S. SECONDO (PIAZZA)

01

48961

S. SIMONE (VIA)

03

49005

S. TERESA (PIAZZETTA)

01

48983

S. TERESA (VIA)

01

49027

S. TOMMASO (VIA)

01

49049

S. VINCENZO (STRADA)

03

49083

S. VITO (STRADA ANTICA DI)

03

49126

S. VITO-REVIGLIASCO (STRADA COMUNALE DI)

03

49203

SABAUDIA (VIA)

03

49225

SABOTINO (PIAZZA)

02

49247

SACCARELLI GASPARE (VIA)

02

49269

SACCHI PAOLO (VIA)

02

49270

SACCO E VANZETTI (CORSO)

03

49281

SAFFARONA (STRADA DELLA) (CHIUSA AL TRANSITO)

04

49302

SAFFI AURELIO (VIA)

03

49324

SAGLIANO MICCA (VIA)

02

49346

SAGRA DI SAN MICHELE (VIA)

03

49368

SAINT-BON (VIA)

03

49380

SALASSA (VIA)

04

49401

SALERNO (VIA)

03

49489

SALGARI EMILIO (VIA)

04

49500

SALICETO (VIA)

03

49522

SALINO (STRADA CONSORTILE DEL)

03

49544

SALUGGIA (VIA)

03

49588

SALUZZO (LARGO)

02

49566

SALUZZO (VIA)

02

49577

SALVANESCHI NINO (VIA)

03

49621

SALVEMINI GAETANO (CORSO)

04

49687

SALVINI TOMMASO (VIA)

04

19624

SAMBUY (GIARDINO DI)

01

49702

SAMONE (VIA)

05

49720

SANDIGLIANO (VIA)

04

49742

SANFRONT (VIA)

03

49764

SANGANO (VIA)

03

48785

SANREMO (VIA)

04

49786

SANSOVINO ANDREA (VIA)

04

50061

SANTAGATA LUIGI (VIA)

04

50106

SANTAROSA PIETRO (VIA)

01

50124

SANTAROSA SANTORRE (VIA)

02

50041

SANT'ELIA ANTONIO (VIA)

05

50142

SANTENA (VIA)

04

50160

SANTHIA' (VIA)

04

50182

SAORGIO (VIA)

04

50207

SAPETO GIUSEPPE (VIA)

04

50225

SAPPONE (VIA)

03

50243

SAPRI (VIA)

05

50281

SARACCO GIUSEPPE (CORSO)

03

50308

SARDEGNA (LUNGO PO)

02

50326

SARPI PAOLO (VIA)

03

50362

SARRE (VIA)

03

50409

SASSARI (GIARDINO)

03

50380

SASSARI (VIA)

03

99935

SASSI (PONTE DI)

02

50427

SASSI (STRADA COMUNALE DI)

03

50481

SAURO NAZARIO (PIAZZA)

04

50500

SAVIGLIANO (VIA)

02

50528

SAVIO FRATELLI (VIA)

02

50546

SAVOIA (PIAZZA)

01

50564

SAVONA (LUNGO DORA)

03

50582

SAVONAROLA GEROLAMO (VIA)

02

50601

SCALENGHE (VIA)

03

50629

SCAPACINO GIOVANNI BATTISTA (VIA)

04

50647

SCARAFIOTTI (STRADA)

04

50720

SCARLATTI ALESSANDRO (VIA)

04

50748

SCARSELLINI ANGELO (VIA)

04

50821

SCHIAPPARELLI G. (GIARDINO)

05

50803

SCHIAPPARELLI G. (VIA)

05

50849

SCHINA MICHELE (VIA)

03

50867

SCHIO (VIA)

03

50876

SCIALOJA ANTONIO E VITTORIO (VIA)

05

50885

SCIOLZE (VIA)

02

50904

SCIPIONE L'AFRICANO (PIAZZA)

02

50922

SCLOPIS FEDERICO (CORSO)

03

50931

SCOTELLARO ROCCO (VIA)

05

50940

SCRIVIA (VIA) - ASSORBITA DAGLI INSEDIAMENTI FIAT

05

50968

SEBASTOPOLI (CORSO) da via G. Bruno a corso Orbassano                                                       dal 01 al 163 e dal 02 al 180

02

50968

SEBASTOPOLI (CORSO) da corso Orbassano a via G. Reni                                                       dal 181 a fine e dal 190 a fine

03

51022

SEGANTINI GIOVANNI (VIA)

05

51040

SEGRE CORRADO (VIA)

02

51062

SEGURANA CATERINA (VIA)

02

51084

SEI VILLE (STRADA ALLE)

02

51105

SELLA QUINTINO (CORSO)

02

51141

SEMPIONE (LARGO)

04

51123

SEMPIONE (VIA)

04

51183

SENECA (VIALE)

03

51215

SERAO MATILDE (VIA)

03

51224

SERRANO (VIA)

03

51242

SERVAIS GIOVANNI (VIA)

03

51325

SESIA (VIA)

04

51343

SESTRIERE (VIA)

03

51361

SETTE COMUNI (VIA)

04

51381

SETTEMBRINI LUIGI (CORSO)

04

51545

SETTIMIO SEVERO (VIALE)

03

51408

SETTIMO (STRADA DI)

03

51563

SFORZESCA (VIA)

02

51581

SICCARDI GIUSEPPE (CORSO)

01

51600

SICILIA (CORSO)

02

51619

SIDOLI GIUDITTA (VIA)

04

51628

SIENA (LUNGO DORA)

03

51646

SIGNORELLI LUCA (VIA)

02

51664

SIGNORINI TELEMACO (VIA)

04

51682

SINEO RICCARDO (VIA)

03

51747

SINIGAGLIA LEONE (VIA)

05

51765

SIRACUSA (CORSO) da via Tirreno a piazza Pitagora                                                                    dal 11 al 171 e dal 12 al 158

02

51765

SIRACUSA (CORSO) da piazza Pitagora a corso Tazzoli                                                             dal 177 al 225 e dal 160 a fine

 

51820

SIRTORI GIUSEPPE (VIA)

05

51866

SISMONDA ANGELO (VIA)

03

51921

SLATAPER SCIPIO (VIA)

04

51949

SOANA (VIA)

04

51967

SOBRERO ASCANIO (VIA)

03

51985

SOFIA (PIAZZA)

03

52003

SOLARI GIOELE (VIA)

04

52021

SOLAROLI DI BRIONA PAOLO (VIA)

03

52030

SOLDATI MARIO (VIA)

04

52041

SOLERI MARCELLO (VIA)

01

52063

SOLERO (VIA)

03

52085

SOLFERINO (PIAZZA)

01

52104

SOMALIA (VIA)

05

52162

SOMIS GIOVANNI (VIA)

03

52184

SOMMACAMPAGNA (VIA)

02

52205

SOMMARIVA (VIA)

04

52223

SOMMEILLER GERMANO (CORSO)

02

52241

SONDRIO (VIA)

03

52324

SOPERGA (STRADA COMUNALE DI)

03

52461

SORDEVOLO (VIA)

04

52481

SOSPELLO (VIA)

03

52627

SOSTEGNO (VIA)

04

52636

SOTTOPASSAGGIO LANZA MICHELE

05

29382

SOTTOPASSAGGIO LINGOTTO

03

52663

SPALATO (VIA)

03

52681

SPALLANZANI LAZZARO (VIA)

03

52700

SPANO GIOVANNI (VIA)

03

52782

SPANZOTTI MARTINO (VIA)

03

52801

SPARONE (VIA)

05

52829

SPAVENTA BERTRANDO (VIA)

03

52847

SPAZZAPAN LUIGI (VIA)

04

52865

SPERI TITO (VIA) (CHIUSA AL TRANSITO)

05

52883

SPERINO CASIMIRO (VIA)

04

52902

SPEZIA (CORSO)

03

52920

SPOLETO (VIA)

03

52948

SPONTINI GASPARE (VIA)

04

52966

SPOTORNO (VIA)

04

52984

STAFFARDA (VIA)

03

52993

STAMPA GASPARA (VIA)

04

53002

STAMPALIA (PIAZZA)

04

53020

STAMPATORI (VIA)

01

53064

STAMPINI ETTORE (VIA)

03

53086

STATI UNITI (CORSO)

01

53103

STATUTO (PIAZZA)

01

53121

STEFFENONE VINCENZO (VIA)

03

53141

STELLONE (VIA)

03

53163

STELVIO (VIA)

03

53185

STOPPANI ANTONIO (VIA)

04

53222

STRADELLA (LARGO)

03

53204

STRADELLA (VIA)

02

53305

STRAMBINO (VIA)

05

53323

STRESA (VIA)

04

53341

STRONA (VIA)

05

53383

SUSA (VIA)

03

53424

SVIZZERA (CORSO)

02

53482

TABACCHI ODOARDO (LARGO)

03

53460

TABACCHI ODOARDO (VIA)

03

53525

TADINI (STRADA DEI)

03

53626

TAGGIA (VIA)

03

53662

TALLONE CESARE (VIA)

04

53680

TALUCCHI GIUSEPPE (VIA)

03

53691

TAMAGNO FRANCESCO (VIA)

04

53709

TANARO (VIA)

05

53727

TARANTO (CORSO)

04

53929

TARICCO SEBASTIANO (VIA)

04

53947

TARINO LUIGI (VIA)

03

53965

TARTINI GIUSEPPE (VIA)

05

54001

TARVISIO (VIA)

04

54010

TASCA ANGELO (VIA)

05

54021

TASSO TORQUATO (VIA)

02

54043

TASSONI ALESSANDRO (CORSO)

02

54102

TAZZOLI ENRICO (CORSO)

03

54186

TELESIO BERNARDINO (CORSO)

03

54197

TEMPIA STEFANO (VIA)

05

54241

TEMPIO PAUSANIA (VIA)

03

54285

TENDA (VIA)

04

54304

TENIVELLI CARLO (VIA)

03

54405

TEPICE (VIA)

03

54423

TERAMO (VIA)

03

54441

TERMO FORA' (STRADA DEL)

03

54461

TERNENGO (VIA)

04

54483

TERNI (VIA) da via Cesalpino a corso Lombardia                                                                                dal 01 al 51 e dal 06 al 48

04

54483

TERNI (VIA) da corso Lombardia a corso Cincinnato                                                                      dal 53 a fine e dal 50 a fine

05

54494

TERRANEO GIOVANNI TOMMASO (VIA)

05

54506

TERRAZZE (STRADA VICINALE DELLE)

03

27368

TERZO REGGIMENTO ALPINI (GIARDINO)

01

54560

TESSO (VIA)

04

54582

TESTI FULVIO (VIA)

02

54607

TESTONA (VIA)

04

54625

TETTI BERTOGLIO (STRADA DEI)

03

54643

TETTI GARIGLIO (STRADA AI)

03

54661

TETTI GRAMAGLIA (STRADA DEI)

03

54681

TETTI ROCCO (STRADA AI)

03

54708

TETTI ROVEI (STRADA DEI)- CHIUSA AL TRANSITO

03

54726

TETTI RUBINO (STRADA DEI)

03

54762

THAON DI REVEL PAOLO (VIALE)

02

54780

THERMIGNON PIETRO (VIA)

04

54809

THESAURO CONTE EMANUELE (VIA)

02

54827

THONON (VIA)

03

54845

THOUAR PIETRO (VIA)

03

54863

THOVEZ ENRICO (VIALE)

03

54946

THURES (VIA)

04

54955

TIBALDI PELLEGRINO (detto anche Pellegrino de' Pellegrini) (VIA)

03

54964

TIBONE DOMENICO (VIA)

04

54982

TICINETO (VIA)

03

55000

TICINO (VIA)

04

55044

TIEPOLO G. BATTISTA (VIA)

03

55066

TIGLI (VIA DEI)

05

55088

TIMAVO (VIA)

03

55101

TIMERMANS GIUSEPPE (VIA)

04

55110

TINTORETTO (VIA)

05

55121

TIRABOSCHI GEROLAMO (VIA)

04

55165

TIRRENO (LARGO)

03

55143

TIRRENO (VIA)

03

55220

TIZIANO VECELLIO (VIA)

03

55242

TOCE (VIA)

05

55264

TOFANE (VIA)

03

55286

TOGLIATTI PALMIRO (VIA)

05

55303

TOLLEGNO (VIA)

04

55321

TOLMINO (VIA)

03

55385

TOMMASEO NICOLO' (VIA)

03

55404

TONALE (VIA)

04

55422

TONCO (VIA)

02

55440

TONELLO MICHELANGELO (VIA)

02

55462

TORRAZZA PIEMONTE (VIA)

05

55473

TORRE PELLICE (VIA)

04

67045

TORREMAGGIORE (AIUOLA)

03

55484

TORRICELLI EVANGELISTA (VIA)

02

55505

TORTONA (CORSO)

03

55523

TOSCANA (CORSO)

04

55541

TOSCANA (LARGO)

04

55743

TOSCANINI ARTURO (VIA)

03

55761

TOSELLI GIOVANNI (PIAZZA)

02

55781

TOSELLI PIETRO (VIA)

02

55808

TOTI ENRICO (PIAZZA)

03

55844

TRAFORO DI PINO (STRADA AL)

02

55927

TRAIANO (CORSO)

03

56067

TRANA (VIA)

03

56089

TRAPANI (CORSO)

02

56122

TRAVERSE (STRADA DELLE)

03

56144

TRAVERSELLA (VIA)

05

56166

TRAVES (VIA)

05

56188

TRE GALLINE (VIA)

02

56201

TRECATE (VIA)

03

56221

TRENTO (CORSO)

02

56243

TREVISO (VIA)

02

56265

TRIESTE (CORSO)

02

56287

TRINCEE (VIA DELLE)

04

56320

TRINITA' (VIA)

03

56342

TRINO (VIA)

04

56364

TRIPOLI (VIA) da largo Tirreno a corso Sebastopoli                                                                           dal 01 al 69 e dal 02 al 78

02

56364

TRIPOLI (VIA) da corso Sebastopoli a corso Cosenza                                                                    dal 71 a fine e dal 82 a fine

03

56441

TRIVERO (VIA)

03

56463

TROFARELLO (VIA)

04

56485

TRONZANO (VIA)

04

56504

TROYA VINCENZO (VIA)

05

56522

TUNISI (VIA)

03

56623

TURATI FILIPPO (CORSO)

02

56641

TURATI FILIPPO (LARGO)

02

56706

TURR STEFANO (VIALE)

01

56724

UDINE (VIA)

03

56742

UFFREDUZZI OTTORINO (VIA)

03

66817

UGOLINI AMEDEO (VIA)

05

56751

ULIVI (VIA DEGLI)

05

99937

UMBERTO I (PONTE)

01

56782

UMBRIA (CORSO)

02

56807

UMBRIA (PIAZZALE)

02

61940

UNDICI FEBBRAIO (CORSO)

03

56825

UNIONE SOVIETICA (CORSO) da corso Lepanto a piazza Caio Mario                            dal 73 al 417 e dal 100 al 416

02

56825

UNIONE SOVIETICA (CORSO) da piazza Caio Mario a Comune di Nichelino                   dal 427 a fine e dal 460 a fine

03

56926

UNITA' D'ITALIA (CORSO)

02

56953

UNIVERSITA' DEI MASTRI MINUSIERI (PIAZZETTA)

01

56962

URBINO (VIA)

03

56980

USSEGLIO LEOPOLDO (VIA)

04

57002

VADO (VIA)

04

57024

VAGNONE (VIA)

03

57046

VAL DELLA TORRE (VIA)

03

57080

VAL LAGARINA (VIA)

04

57123

VAL PATTONERA (STRADA COMUNALE)

03

57585

VAL SALICE (STRADA)

03

57521

VAL SAN MARTINO (STRADA COMUNALE)

03

57420

VAL SAN MARTINO SUPERIORE (STRADA)

03

57761

VALDENGO (VIA)

04

57783

VALDIERI (VIA)

03

57806

VALDOCCO (CORSO)

02

57824

VALEGGIO (VIA)

02

66606

VALENTINO (PARCO DEL) - IMBARC. UMBERTO I

01

66561

VALENTINO (PARCO DEL) - PALAZZO MODA

01

66624

VALENTINO (PARCO DEL) - PARCO MEDIOEVALE

01

66583

VALENTINO (PARCO DEL) - RISTORANTE S. GIORGIO

01

66541

VALENTINO (PARCO DEL) - BORGO MEDIOEVALE

01

57842

VALENTINO (PARCO)

01

57860

VALENTINO FRANCESCO (VIA)

03

57882

VALENZA (VIA)

04

57907

VALERIO LORENZO (VIA)

02

57925

VALFENERA (VIA)

04

57961

VALFRE' BEATO SEBASTIANO (VIA)

02

58003

VALGIOIE (LARGO)

03

57981

VALGIOIE (VIA)

03

58069

VALLARSA (VIA)

05

58081

VALLAURI TOMMASO (VIA)

05

58102

VALLE DEI POMI (STRADA DELLA)

03

58124

VALLE STRETTA (VIA)

04

58146

VALLERO VALERIO (VIA)

04

58168

VALLETTE (STRADA DELLE)

05

58180

VALPERGA CALUSO (VIA)

02

58201

VALPERGA DI MASINO CESARE (GIARDINO)

02

58223

VALPIANA (STRADA DI)

03

58245

VALPRATO (VIA)

04

58267

VALSUGANA (VIA)

04

58289

VALTORTA (VICOLO)

03

58300

VANCHIGLIA (VIA) da piazza Vittorio a corso San Maurizio                                             dal 01 al 05 e dal 02 al 06

02

58300

VANCHIGLIA (VIA) da corso San Maurizio a corso Regina Margherita                               dal 09 al 45 e dal 10 al 44

03

58322

VANDALINO (VIA)

04

58443

VANINETTI GIUSEPPE (VIA)

05

58465

VANVITELLI LUIGI (VIA)

02

 

VANZETTI (VIA)

03

58487

VARAITA (VIA)

04

58502

VARALLO (VIA)

03

58520

VARANO ALFONSO (VIA)

03

58542

VARAZZE (VIA)

03

58564

VARESE (VIA)

03

58586

VASARI GIORGIO (VIA)

03

58603

VASCO FRATELLI (VIA)

03

58621

VASSALLI-EANDI ABATE ANTONIO (VIA)

03

58641

VEGEZZI SAVERIO (VIA CHIUSA AL TRANSITO)

02

58663

VEGLIA (VIA)

04

58740

VELA VINCENZO (VIA)

02

58762

VENALZIO (VIA)

04

58805

VENARIA (STRADA ANTICA DELLA)

05

59015

VENARIA (STRADA PROVINCIALE DELLA)

03

58784

VENARIA (VIA)

03

59026

VENASCA (VIA)

03

59037

VENCHI UNICA (GIARDINO)

03

59048

VENEZIA (CORSO)

03

61986

VENTI SETTEMBRE (VIA) da corso Vittorio Emanuele II a piazza San Giovanni                    dal 01 al 87 e dal 02 al 88

01

61986

VENTI SETTEMBRE (VIA) da piazza San Giovanni a corso Regina Margherita

02

62004

VENTICINQUE APRILE (VIALE)

03

59082

VENTIMIGLIA (VIA)

03

59125

VERBANO (VIA)

03

59147

VERBENE (VIA DELLE)

05

59202

VERCELLI (CORSO)

03

59301

VERDI GIUSEPPE (VIA)

03

59345

VERGA GIOVANNI (VIA)

05

59367

VERNA (STRADA DELLA)

04

59488

VERNAZZA GIUSEPPE (VIA)

03

59501

VEROLENGO (VIA)

02

59642

VERONA (CORSO)

03

59664

VERONESE PAOLO (VIA)

04

59763

VERRES (VIA)

04

59804

VERROCCHIO ANDREA (VIA)

03

59822

VERRUA (VIA)

02

59840

VERZUOLO (VIA)

03

59862

VESPUCCI AMERIGO (VIA)

02

59884

VESTIGNE' (VIA)

04

59923

VETTA DELLA MADDALENA (STRADA ESTERNA DELLA)

03

59905

VETTA D'ITALIA (PIAZZA)

04

59941

VEZZOLANO (VIA)

03

59961

VIAN IGNAZIO (VIA)

04

59972

VIARIGI (VIA)

05

60006

VIASSA (STRADA DELLA)

03

60024

VIBERTI CANDIDO (VIA)

03

60042

VIBO' (VIA)

04

60060

VICARELLI GIUSEPPE (VIA)

04

60082

VICENZA (VIA)

03

60107

VICO G. BATTISTA (VIA)

02

60125

VICOFORTE (VIA)

03

60143

VIDUA CARLO (VIA)

03

60161

VIGEVANO (CORSO)

03

60181

VIGLIANI ONORATO (VIA)

03

60381

VIGLIANO (VIA)

04

60400

VIGLIARDI PARAVIA INNOCENZO (PIAZZA)

02

60419

VIGLONGO ANDREA (PIAZZETTA)

01

60428

VIGNALE (VIA)

02

60446

VIGNE DI SAN VITO (STRADA VICINALE DELLE)

03

60464

VIGONE (VIA)

03

60565

VILLA DELLA REGINA (PIAZZALE)

02

60547

VILLA DELLA REGINA (VIA)

02

60583

VILLA DELLA REGINA (VIALE)

02

99951

VILLA D'ORMEA (STRADA ALLA)

03

60620

VILLA GIUSTI (VIA)

04

60648

VILLA GLORI (VIA)

02

60666

VILLA QUIETE (VIA ALLA)

03

60482

VILLA TOMMASO (VIA)

04

60684

VILLA ZANETTI (STRADA ALLA)

03

60703

VILLADEATI (VIA)

04

60767

VILLAFRANCA PIEMONTE (VIA)

04

60785

VILLAR (VIA)

04

60804

VILLAR DORA (STRADA)

05

60941

VILLAR FOCCHIARDO (VIA)

03

60840

VILLARBASSE (VIA)

03

60868

VILLARETTO (STRADA COMUNALE DEL)

05

60877

VILLARETTO (NUOVA STRADA COMUNALE DEL)

05

60886

VILLARETTO A BORGARO (STRADA DA)

05

60969

VILLARI PASQUALE (PIAZZA)

03

60987

VINADIO (VIA)

03

61005

VINOVO (VIA)

04

61023

VINZAGLIO (CORSO)

01

61041

VIOLA (STRADA DELLA)

03

61083

VIOTTI GIAMBATTISTA (VIA)

01

61106

VIPACCO (VIA)

04

61124

VIRGILIO (VIALE)

01

61142

VIRGINIO GIOVANNI (VIA)

01

61160

VIRIGLIO ALBERTO (VIA)

04

61182

VIRLE (VIA)

03

61207

VISCHE (VIA)

04

61243

VISITAZIONE (PIAZZETTA)

02

61216

VITALE MAURIZIO (LARGO)

03

61344

VITERBO (VIA) da via Nole a piazza Villari                                                                  dal 37 al 151 e dal 78 al 136

02

61344

VITERBO (VIA) da piazza Villari a via Cisalpina                                                         dal 157 a fine e dal 140 a fine

03

61261

VISTRORIO (VIA)

04

61353

VITTIME DI BOLOGNA (VIA)

04

61380

VITTONE BERNARDO (VIA)

02

61445

VITTORIA (PIAZZA DELLA)

04

61427

VITTORIA (VIA)

04

61463

VITTORIO AMEDEO II (VIA)

02

99939

VITTORIO EMANUELE I (PONTE)

01

61481

VITTORIO EMANUELE II (CORSO)

01

61500

VITTORIO EMANUELE II (LARGO)

01

99941

VITTORIO EMANUELE II (PONTE)

03

61546

VITTORIO VENETO (PIAZZA)

01

61564

VITTOZZI ASCANIO (VIA)

02

61582

VIU' (VIA)

03

61601

VIVALDI ANTONIO (VIA)

04

61610

VIVANTI ANNIE (VIA)

05

61629

VIVERONE (VIA)

04

61647

VOCHIERI ANDREA (VIA)

02

61665

VOGHERA (LUNGO DORA)

03

61766

VOLANTE GUIDO (STRADA)

03

61775

VOLGOGRAD (PIAZZALE)

05

61821

VOLI MELCHIORRE (VIA)

04

61849

VOLPIANO (VIA)

04

61867

VOLTA ALESSANDRO (VIA)

02

61885

VOLTURNO (VIA)

02

61904

VOLVERA (VIA)

03

09943

WASHINGTON (PONTE)

03

61922

WUILLERMIN RENATO (VIA)

04

62123

ZAMBELLI GIOVANNI (VIA)

04

62141

ZAMENHOF LAZZARO LODOVICO (GIARDINO)

02

64341

ZANDONAI RICCARDO (VIA)

05

62161

ZANELLA GIACOMO (VIA)

03

62183

ZARA (PIAZZA)

02

62206

ZINI ZINO GIACOMO (VIA)

05

62242

ZUBIENA (VIA)

04

62260

ZUMAGLIA (VIA)

03

62282

ZURETTI GIANFRANCO (VIA)

04