Divisione Lavoro, Formazione Professionale e Sviluppo Economico
Settore Sviluppo Economico
n. ord. 19
2007 09511/068
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALLA SOCIETA' CONSORTILE DENOMINATA "ENZIMA P S.C.R.L.".
Proposta del Vicesindaco Dealessandri.
La Città di Torino è
impegnata a perseguire politiche di sviluppo locale orientate
alle peculiarità dei territori e finalizzate a promuovere
attività economiche, innovazione e competitività.
Nell'ottica della governance sostenuta
dalla Città già nel primo Piano Strategico ed ora
riproposta nel secondo, si ritiene di operare con la metodologia
della concertazione e con riguardo all'attuale delicato passaggio
da un'economia industriale ad un'economia dei servizi e della
conoscenza.
L'obiettivo strategico di sostegno
al sistema delle PMI, viene perseguito anche attraverso la partecipazione
a progetti volti alla diffusione del trasferimento tecnologico
e della conoscenza che coinvolga tutti gli attori interessati
al processo di sviluppo.
Il Progetto Enzima P, proposto all'attenzione
della Città da Finpiemonte, ben si integra con le linee
d'azione delle politiche economiche cittadine proponendo la creazione
di un sistema integrato per l'erogazione di servizi (piattaforma)
a supporto del sistema regionale dell'innovazione.
L'analisi che sta a monte del progetto
si sviluppa a partire dalle considerazioni che seguono.
Il sistema regionale piemontese
dispone di numerose strutture dedicate sia alla produzione di
conoscenza sia al suo sfruttamento, attraverso azioni e strumenti
per il trasferimento tecnologico.
Le politiche per il trasferimento
tecnologico sono in capo ad una pluralità di attori e di
beneficiari delle azioni, definiti, in termini tecnici, "stakeholders".
Le azioni di governo e di intervento
non sempre possono beneficiare di una conoscenza del sistema della
ricerca e dell'innovazione, così come non sempre le azioni
si accompagnano a una valutazione sistematica, ex-post, del loro
impatto economico e sociale sul territorio piemontese.
Vi è quindi la necessità
di uno strumento di coordinamento tra le strutture preposte al
trasferimento di conoscenza e i soggetti utilizzatori e beneficiari.
Tale strumento è anche finalizzato al coordinamento delle
attività di monitoraggio e valutazione delle politiche.
Vi è, inoltre, la necessità
di integrare la valorizzazione della conoscenza con l'offerta
di servizi professionali specializzati di natura commerciale e
legale.
Il progetto Enzima P rappresenta
il livello locale di trasferimento della conoscenza, che integra
il sistema delle piccole e medie imprese locali e si accompagna
alla funzione di marketing della conoscenza.
La competizione per i fondi messi
a disposizione dalla Commissione Europea attraverso il VII Programma
Quadro richiede coesione di sistema tra diversi attori pubblici
e privati e capacità degli stessi di connettersi a reti
di ricerca internazionali.
La gestione di tali attività
deve avere carattere di continuità e sistematicità
e deve saper indirizzare gli sforzi che i diversi attori, a diverso
titolo, producono a sostegno del sistema piemontese verso obiettivi
selezionati e condivisi.
Vi è quindi la necessità
di disporre di una task force finalizzata a presidiare tutte le
fasi di competizione sui fondi europei, dalla promozione di sistema,
alla costruzione delle partnership e alla gestione di consorzi
complessi.
Obiettivi del progetto sono:
1. completare e integrare le funzioni di trasferimento di
conoscenza degli Atenei e delle strutture di ricerca piemontesi
con servizi finalizzati alla valorizzazione di mercato, su scala
globale, delle idee, della conoscenza e della tecnologia;
2. creare una rete di operatori specializzati: "knowledge
broker" in grado di mediare tra la domanda e l'offerta di
conoscenza su filiere specifiche, utilizzando i parchi scientifici
e tecnologici;
3. accentrare e mettere a disposizione del sistema regionale
dell'innovazione servizi professionali specializzati nel campo
della proprietà intellettuale e del sostegno alla nuova
imprenditorialità;
4. creare una unità tecnica specializzata nel sostegno
della competitività del sistema piemontese per l'accesso
ai finanziamenti europei dedicati alla ricerca e all'innovazione;
5. sfruttare e mettere a disposizione del sistema la base
di conoscenza resa disponibile sia dalle attività di erogazione
e gestione dei finanziamenti sia da un'attività di monitoraggio
e ricerca;
6. realizzare una piattaforma di dialogo e coordinamento
tra i diversi attori pubblici e privati e i soggetti utilizzatori
sui temi sopra citati.
Considerata l'importanza della creazione
di una struttura integrata, che rappresenterà una risorsa
importante per il sistema piemontese della ricerca e dell'innovazione,
si ritiene opportuno e necessario che la Città sia presente
in tale iniziativa con la partecipazione diretta alla Società
consortile denominata "Enzima P S.c.r.l.".
A tal proposito si dà atto
che l'assunzione della partecipazione in Enzima P S.c.r.l. è
autorizzata, ai sensi dell'articolo 3, comma 28, della Legge 244/2007
(Legge Finanziaria per il 2008), in quanto la società stessa
gestisce servizi attinenti allo sviluppo economico locale, la
cui funzione istituzionale è attribuita alla competenza
del Comune ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
(T.U. EE.LL.).
La società consortile in
questione nasce dalla trasformazione della Società consortile
"Tecnorete Piemonte" che nell'assemblea del 6 marzo
2007 ha approvato il nuovo statuto e l'aumento del capitale sociale
da iniziali 95.000,00 Euro a 115.000,00 Euro. Accanto ai vecchi
soci, tra cui Finpiemonte, Confindustria, Università, Politecnico,
parteciperanno il Comune di Torino, l'Unione delle Province Piemontesi,
la Compagnia di S. Paolo, la Fondazione CRT, dando vita ad un
nuovo organismo idoneo a perseguire i fini sopra descritti. La
quota sottoscritta dalla Città sarà di Euro 2.500,00
pari al 2,17% dell'intero capitale sociale. Si allega per fini
meramente ricognitivi la tabella relativa alle quote sottoscritte
dai diversi soggetti vecchi e nuovi (allegato 1).
La Società opererà
in base al proprio Statuto (allegato 2) e i rapporti tra i soci
sottoscrittori saranno regolati dai patti parasociali (allegato
3) che si allegano alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati
gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole alla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità
contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma
palese;
1) di approvare, per le motivazioni
espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, l'adesione
della Città di Torino alla Società consortile denominata
"Enzima P S.c.r.l.";
2) di approvare la sottoscrizione del
2,17 % del capitale sociale pari ad Euro 2.500,00 secondo la tabella
allegata (all. 1 - n. );
3) di approvare lo Statuto allegato (all.
2 - n. ) e i patti parasociali (all. 3 - n. ) quale parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
4) di autorizzare sin d'ora il Sindaco
o un suo delegato a sottoscrivere i patti parasociali apportando
agli stessi eventuali modifiche solo formali;
5) di dar mandato ai dirigenti responsabili
dei vari Settori interessati di adottare gli atti amministrativi
conseguenti e necessari ad attuare la presente deliberazione.
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE
La società, di natura consortile, si denomina: "Enzima
P S.c.r.l.".
ARTICOLO 2 - SEDE - DOMICILIO DEI SOCI
La società ha sede in Torino.
La società può istituire sedi secondarie con rappresentanza
stabile, filiali, agenzie e uffici amministrativi distaccati,
in Italia e all'estero. In tutti i rapporti sociali i dati di
ciascun socio concernenti il domicilio, il numero di telefax,
l'indirizzo di posta, elettronica, altro recapito o luogo designato,
ai quali validamente indirizzare le comunicazioni e gli avvisi
previsti dallo statuto o comunque fatti dalla società o
dai soci, sono quelli che risultano annotati sul libro dei soci
in conformità a comunicazione scritta dell'interessato.
In difetto il domicilio si intende eletto nel luogo della residenza
anagrafica.
ARTICOLO 3 - DURATA
La società ha durata fino al 31 dicembre 2050.
ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE
La società, data la natura consortile, non persegue fine
di lucro e svolge, nell'interesse dei propri soci, le seguenti
attività in cui consiste l'oggetto sociale:
1. promozione delle attività
dei soci e/o dei committenti nel campo della ricerca e dell'innovazione,
trasferimento di conoscenza, sviluppo imprenditoriale e del sistema
economico, e di ogni attività di supporto allo sviluppo
degli stessi;
2. elaborazione e presentazione a
possibili finanziatori, anche attraverso la partecipazione a gare
regionali, nazionali e internazionali, anche in associazione con
altri partners pubblici o privati, italiani e stranieri, di progetti
e programmi di ricerca, innovazione, trasferimento di conoscenza,
sviluppo imprenditoriale e del sistema economico;
3. individuazione, richiesta e gestione,
su mandato dei singoli soci, di contratti, borse di studio, e
altre forme di supporto finanziario, nel settore della ricerca,
innovazione, trasferimento di conoscenza, sviluppo imprenditoriale
e del sistema economico;
4. predisposizione, diretta o indiretta,
e messa a disposizione di terzi di servizi di alto contenuto professionale,
nel settore dell'innovazione, del trasferimento di conoscenza,
dello sviluppo imprenditoriale e del sistema economico.
L'organo amministrativo può compiere, nei confronti di
qualunque terzo, ogni atto idoneo alla costituzione, regolamentazione
od estinzione di rapporti purché strumentale alle attività
definite nell'oggetto.
In via esemplificativa atti che comportano:
- l'acquisto, anche tramite leasing,
l'alienazione, la locazione di beni di qualunque natura, materiali
ed immateriali;
- l'acquisto, l'esercizio e l'alienazione
di marchi e brevetti di qualunque tipo;
- l'assunzione di partecipazioni
in altre società, imprese, associazioni, sotto forma anche
di sovvenzione e di acquisto di azioni e di obbligazioni, nei
limiti consentiti;
- l'assunzione di mutui passivi;
- l'assunzione di obbligazioni verso
banche ed istituti di credito (fidi, anticipazioni e simili);
- la concessione di garanzie reali
o personali anche a favore di terzi;
- la rinuncia, a garanzie concesse
da terzi anche senza che venga soddisfatto il credito garantito.
(L'elencazione non è limitativa, dovendosi intendere compreso
nell'oggetto ogni atto avente l'enunciato carattere strumentale).
ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE, VALORE DELLE PARTECIPAZIONI
Il capitale sociale è di Euro 115.000,00 (centoquindicimila/00).
Le partecipazioni dei soci, che non possono essere rappresentate
da azioni né costituire oggetto di sollecitazioni all'investimento,
sono espresse dal rapporto percentuale o frazionale tra valore
dei singoli conferimenti e cifra del capitale sociale. Alle partecipazioni
sono commisurati i diritti corporativi e patrimoniali dei soci
rapportati al capitale e l'incidenza dei voti nelle decisioni
collettive.
I soci sono abilitati all'esercizio dei diritti sociali, ivi compreso
quello di intervento nelle decisioni collettive, dal momento in
cui l'acquisto della qualità di socio è iscritto
nel libro dei soci.
II capitale può essere aumentato mediante il conferimento
di tutti gli elementi iscrivibili all'attivo dello stato patrimoniale
suscettibili di valutazione economica, sotto l'osservanza delle
prescrizioni degli articoli 2464-2465-2466-2254 e 2255 del Codice
Civile.
La comunicazione ai soci del termine per l'esercizio dell'opzione
deve essere fatta per lettera raccomandata nel loro domicilio
risultante dal libro soci o, in difetto, nel luogo di residenza
anagrafica.
Salvo per il caso di cui all'articolo 2482 ter Codice Civile,
l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante
offerta a terzi, previo gradimento dell'assemblea ordinaria, di
sottoscrivere l'aumento o parte di esso; in tal caso spetta ai
soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso
a norma dell'articolo 2473 Codice Civile.
ARTICOLO 6 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
II trasferimento, anche parziale, delle partecipazioni è
subordinato al consenso scritto di tutti i soci. In mancanza,
il trasferimento è subordinato al gradimento scritto del
Presidente pro-tempore della Regione Piemonte.
ARTICOLO 7 - FINANZIAMENTI
I soci possono finanziare la società nel rispetto della
normativa vigente e, quando si intenda dar luogo al rimborso dei
finanziamenti stessi, sotto l'osservanza della disposizione dell'articolo
2467 del Codice Civile.
ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI
I soci sono obbligati:
- ad osservare scrupolosamente le
norme contenute nel presente statuto nonché le deliberazioni
degli organi sociali;
- a comunicare tempestivamente alla
società per lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
le eventuali variazioni di dati concernenti la loro identità
o quella delle persone che ne hanno la rappresentanza.
I soci hanno diritto di ricevere dal Presidente, su richiesta
scritta, tutte le notizie sullo svolgimento dell'attività
sociale, di consultare il libro delle assemblee ed il libro dei
soci.
ARTICOLO 9 - RECESSO
II recesso, che non può essere parziale, ma deve comportare
l'uscita del socio dalla compagine sociale, è esercitabile
nei soli casi previsti dalla legge e nel rispetto dei termini
e delle modalità stabiliti dal primo comma dell'articolo
2437 bis del Codice Civile.
ARTICOLO 10 - AMMINISTRAZIONE
Con decisione adottata a norma dell'articolo 18 i soci nominano
un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad
un massimo di cinque membri, anche non soci.
Gli eletti durano in carica per tre esercizi sociali e comunque
fino all'assemblea di approvazione del bilancio, relativo all'ultimo
esercizio del triennio; essi sono rieleggibili.
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade
dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi
è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione
anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad
esercitare uffici direttivi.
Gli amministratori sono revocabili dai soci in qualunque tempo
salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene
senza giusta causa.
Il consiglio adotta le proprie decisioni, ad iniziativa del presidente
del consiglio d'amministrazione o dell'amministratore più
anziano d'età, con atto collegiale o con atto segmentato
quale definito dal quarto comma dell'articolo 2475 del Codice
Civile.
L'avviso di convocazione del consiglio, recante l'elenco delle
materie da trattare, con l'indicazione del giorno, luogo ed ora
dell'adunanza, deve essere spedito agli amministratori ed ai sindaci,
se esistenti, almeno tre giorni prima di questa con qualunque
mezzo idoneo a fornire la prova del pervenimento ai destinatari.
In ogni caso il consiglio, anche se non formalmente convocato,
può validamente deliberare quando sono presenti tutti gli
amministratori in carica e, se esiste il collegio sindacale, i
componenti di questo.
L'avviso di attivazione della procedura alternativa, indirizzato
e trasmesso come il precedente, deve recare l'elenco degli argomenti
da decidere, redatto eventualmente secondo la formula referendaria
e fissare un termine utile per il riscontro non inferiore a otto
giorni dalla data di spedizione. Il consiglio è validamente
costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Le decisioni sono validamente adottate a maggioranza assoluta
degli amministratori presenti. In caso di parità, prevale
il voto del presidente.
Le decisioni inerenti le attività di cui al punto 1 e 2
del presente statuto, per le quali è obbligatoria l'acquisizione
del parere del Comitato di Indirizzo, devono essere adottate con
il consenso unanime di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.
Non è ammesso il voto per rappresentanza.
ARTICOLO 11 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO
E AMMINISTRATORI DELEGATI
Con atto collegiale il consiglio d'amministrazione elegge tra
i suoi componenti il presidente e il vice presidente, quando non
vi abbiano provveduto i soci, e può delegare proprie attribuzioni
ad alcuni dei consiglieri (incluso il presidente), stabilendone
i poteri, disgiunti, congiunti o collegiali, all'atto della delega.
Qualora il Consiglio sia formato da almeno cinque consiglieri,
esso può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo,
composto da tre dei suoi componenti (incluso il Presidente).
Non sono in ogni caso delegabili le attribuzioni indicate negli
articoli 2475 ultimo comma, 2482 bis e 2482 ter, 2501 ter e 2506
bis del Codice Civile, nonché quelle per le quali, ai sensi
dell'articolo 10, comma 11, del presente statuto, è richiesto
il consenso unanime degli amministratori in carica.
ARTICOLO 12 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI
I soci determinano un importo complessivo per la remunerazione
di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari
cariche. Spetta all'organo amministrativo stabilire quanto di
detto importo spetti agli amministratori investiti delle particolari
cariche.
ARTICOLO 13 - CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DALLA CARICA
E RELATIVA SOSTITUZIONE
La rinuncia alla carica di amministratore ha effetto immediato
se rimane in carica la maggioranza del consiglio o, in caso contrario,
dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita
in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha
effetto dal momento in cui il consiglio è stato ricostituito.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più
amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione
approvata dal collegio sindacale, se esistente. Gli amministratori
così nominati restano in carica fino alla prossima occasione
in cui, dopo la nomina, si riunisce l'assemblea o si avvia la
consultazione dei soci secondo la procedura prevista dal secondo
comma dell'articolo 18.
Il venir meno della maggioranza degli amministratori è
causa di cessazione anche di quelli rimasti in carica, i quali
devono convocare l'assemblea o attivare la procedura decisionale
alternativa per la nomina dei nuovi amministratori.
Se vengono a cessare tutti gli amministratori, il collegio sindacale
deve, senza indugio, convocare l'assemblea o attivare la procedura
decisionale alternativa per la nomina del nuovo organo amministrativo.
In mancanza del collegio sindacale l'adempimento è rimesso
all'iniziativa del socio più diligente.
ARTICOLO 14 - POTERI DI GESTIONE E DI RAPPRESENTANZA
Il potere gestorio dell'organo amministrativo si estende a tutte
le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto.
Il consiglio di amministrazione:
- approva gli eventuali regolamenti
interni della società;
- nomina i membri del Comitato di
Indirizzo, su indicazione dei soci;
- ha facoltà di nominare altri
comitati specificando di volta in volta l'oggetto, lo scopo e
le modalità di funzionamento e di nomina dei membri, e
il loro eventuale compenso;
- redige la proposta di bilancio
da sottoporre all'approvazione dei soci.
Il potere di rappresentanza generale della società è
attribuito individualmente:
a) al Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
b) al vice presidente.
II Consiglio di Amministrazione, nel conferire le deleghe, può
stabilire le modalità di esercizio di rappresentanza negli
atti rimessi all'autonoma decisione degli amministratori delegati.
L'organo amministrativo può disporre il conferimento a
terzi di procure speciali per singoli atti o categorie determinate
di atti.
ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CONCORRENZA
Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci
illimitatamente responsabili in società concorrenti, né
esercitare un'attività concorrente per conto proprio o
di terzi, né essere amministratori o direttori generali
in società concorrenti, salvo autorizzazione dei soci.
Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può
essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.
ARTICOLO 16 - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI
Quando ne sia obbligatoria per legge la nomina, il collegio sindacale
è regolato dalla corrispondente normativa sulle società
per azioni e svolge anche la funzione di controllo contabile,
purché tutti i suoi membri siano revisori contabili iscritti
nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
ARTICOLO 17 - DECISIONI DEI SOCI
Sono riservati, alla decisione ed alla approvazione dei soci gli
oggetti indicati ai primi due commi dell'articolo 2479 del Codice
Civile.
La decisione è adottata dai soci con atto collegiale in
assemblea o, nei limiti consentiti dal quarto comma dell'articolo
2479 del Codice Civile, con atto segmentato quale definito dal
terzo comma dell'articolo stesso.
Quando la decisione è rimessa all'assemblea questa è
regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino
almeno la metà più uno del capitale sociale e delibera
a maggioranza assoluta del capitale presente.
Nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'articolo
2479 Codice Civile l'assemblea è validamente costituita
con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno 3/4 del
capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che
rappresentino almeno i due terzi del capitale presente.
L'assemblea è convocata dagli amministratori o dai soci
che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale, in luogo
anche diverso dalla sede, purché in Italia, mediante lettera
raccomandata con A.R. recante il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza
e l'elenco delle materie da trattare spedita ai soci almeno dieci
giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro
dei soci o, in difetto, nel luogo di residenza anagrafica; lettera
sostituibile con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire
la prova del pervenimento ai destinatari almeno cinque giorni
prima dell'adunanza.
La rappresentanza prevista dal secondo comma dell'articolo 2479
bis può essere conferita anche a non soci ad amministratori,
a sindaci e a revisori.
E' inoltre consentito il conferimento per più assemblee,
senza indicazione dell'oggetto.
Ai fini della deliberazione di cui all'ultimo comma, di detto
articolo 2479 bis la prova che gli amministratori e i sindaci
assenti sono informati della riunione è utilmente fornita
da conforme dichiarazione scritta pervenuta con qualunque idoneo
mezzo di comunicazione al presidente in apertura d'assemblea.
La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consiglio
d'amministrazione che, in caso di assenza o impedimento, è
sostituito dal vice presidente. Se anche quest'ultimo è
assente o impedito, l'assemblea è presieduta dalla persona
designata tra i soci presenti a maggioranza assoluta di essi.
Le decisioni sulle quali i soci, ad iniziativa dell'organo amministrativo,
siano chiamati a pronunciarsi secondo la procedura alternativa
al sistema collegiale sono approvate con il voto favorevole di
una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale
sociale. La procedura è avviata mediante avviso comunicato
con lettera raccomandata spedita ai soci nel domicilio risultante
dal libro dei soci.
L'avviso deve indicare l'elenco degli argomenti da decidere, eventualmente
redatto secondo la formula referendaria ed il termine utile per
il riscontro scritto, non inferiore a otto giorni decorrenti dalla
data della spedizione suddetta.
ARTICOLO 18 - COMITATO DI INDIRIZZO
II consiglio di amministrazione nomina i membri del comitato di
indirizzo su indicazione dei soci. Il comitato di indirizzo svolge
funzioni consultive fornendo indicazioni, suggerimenti e proposte
al consiglio di amministrazione ed è obbligatoriamente
sentito, per le tematiche riguardanti le attività di cui
ai punti 1 e 2 dell'articolo 4 del presente statuto.
Il comitato è composto da un membro per ogni socio ed è
presieduto da un presidente, nominato dal consiglio di amministrazione;
il presidente lo rappresenta presso gli altri organi sociali e
ne regola il funzionamento; il presidente del Comitato ha facoltà
di invitare ai lavori del Comitato stesso uno o più membri,
anche non soci, in modo temporaneo o permanente, la cui competenza
ed esperienza sia ritenuta importante per la trattazione di specifici
argomenti e tematiche.
I membri del comitato di indirizzo sono rinnovati contestualmente
all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.
ARTICOLO 19 - ESERCIZI SOCIALI
L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro centoventi giorni dalla chiusura il bilancio, redatto a
norma di legge, deve essere presentato ai soci per l'approvazione
di esso e la decisione sulla distribuzione ed il riparto degli
utili.
Il termine è elevato a centottanta giorni in presenza di:
a) obbligo di redazione del bilancio
consolidato;
b) esigenze particolari relative
alla struttura e all'oggetto della società.
In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista
dall'articolo 2428 Codice Civile le ragioni della dilazione.
ARTICOLO 20 - RINVIO
Per quant'altro non regolato nel presente statuto valgono le disposizioni
di legge in materia.
ARTICOLO 21 - TELE-CONFERENZA E VIDEO-CONFERENZA
E' consentito che le riunioni degli organi collegiali si tengano
per tele-conferenza o video-conferenza, a condizione che il presidente
possa compiere tutte le verifiche e gli adempimenti prescritti
per la regolarità dell'adunanza collegiale e che tutti
i partecipanti possano essere messi in grado di seguire la discussione,
di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere,
trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti
l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il
Presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto
da entrambi.
ARTICOLO 22 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie nascenti dai rapporti sociali, salvo quelle
che non possano formare oggetto di compromesso, sono sottoposte
ad arbitrato rituale, rapido o tradizionale a seconda del valore,
sotto l'osservanza del Regolamento della Camera Arbitrale del
Piemonte da intendersi qui integralmente richiamato.