Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Divisione Suolo Pubblico e Arredo Urbano
n. ord. 40
2007 09501/103
OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL COMITATO CONTRADA DI PO IN FONDAZIONE E MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE IN FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS. APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DELL'ATTO DI TRASFORMAZIONE. PROVVEDIMENTI.
Proposta dell'Assessore Curti.
Nell'attuale contesto sociale e culturale è generalmente
condivisa la definizione di spazio pubblico come il luogo di proprietà
o competenza della città, fruibile da tutti e dedicato
a funzioni specifiche o generali, con un perimetro costituito
da spazi e volumi privati. Ne deriva che tutto ciò che
è visibile fa parte integrante ed indistinta di un patrimonio
collettivo: la facciata di un qualsiasi immobile, un distributore
di carburante, così come un dehors sono elementi che compongono
la città, che la rappresentano e che ne condizionano la
modalità con la quale viene percepita.
Lo spazio pubblico è quindi un sistema in cui partecipano
indissolubilmente pubblico e privato: la sua qualità dipende
in modo biunivoco da questa collaborazione.
Se da parte delle Pubbliche Amministrazioni vi è la possibilità
di pianificare e realizzare interventi sullo spazio pubblico in
modo coordinato, progettato, programmato e per lo più consapevole
dei risultati, per il privato non esistono sistemi che permettano
in modo sistematico e consapevole di contribuire alla qualità
urbana.
La qualità urbana richiede un lavoro sullo spazio pubblico,
per mantenerne il valore, per renderlo più gradevole, più
pulito, più vivibile e di conseguenza più sicuro.
In questo campo l'approccio di tipo repressivo e sanzionatorio
non è sempre sufficiente per ottenere risultati visibili
ed immediati in quanto spesso non riesce ad innescare atteggiamenti
privati di collaborazione e di condivisione dei progetti pubblici.
Accanto all'esigenza di rivedere ed adeguare le norme regolamentari
vigenti al nuovo valore condiviso di decoro urbano è quanto
mai importante da parte della Città riflettere sulla necessità
di definire strategie e mettere in atto azioni finalizzate ad
aumentare il livello di partecipazione da parte del privato alla
qualità urbana.
Di tutte le esperienze innovative che la Città di Torino
ha posto in essere in anni recenti di azione combinata pubblico-privato
per la qualità urbana, il Comitato Contrada di Po (deliberazione
del Consiglio Comunale del 16 novembre 1998, mecc. 9806448/01)
è stato l'ente che forse più di altri ha ragionato
e sperimentato iniziative di successo proprio attraverso il coinvolgimento
fattivo del privato.
Contrada di Po, quale ente autonomo di scopo è nato nel
1999 con la finalità della riqualificazione unitaria di
piazza Castello, via Po, piazza Vittorio Veneto, ambito che fino
a dieci anni fa versava in una condizione di degrado ambientale
notevole pur essendo in centro città e con il preciso intento
di vedere un coinvolgimento diretto dei cittadini e delle istituzioni.
In questa direzione, fin dalla sua costituzione, il Comitato
è divenuto un punto di riferimento nodale per significativi
interventi di riqualificazione dell'asse storico che hanno visto
coinvolti attori privati e pubblici, svolgendo anche il delicato
e importante lavoro di mediazione con le istanze private dei soggetti
proprietari, amministratori e gestori degli immobili e delle attività
commerciali.
In particolare, il Comitato ha curato la risistemazione delle
facciate e del sistema portici e attualmente, sempre sull'asse
storico, sta curando gli interventi anti-graffiti. Unitamente
alla Città, Contrada di Po ha curato la realizzazione dei
nuovi chioschi commerciali di piazza Castello, operazione complessa
che ha visto il Comitato quale "cerniera di trasmissione"
tra la Città proprietaria dei chioschi ed i negozianti.
Il Comitato, in occasione delle Olimpiadi, ha curato la risistemazione
dei portici dell'asse storico ed ha predisposto insieme agli Uffici
della Città un apposito regolamento per la manutenzione
delle facciate e per gli esercizi commerciali dell'asse storico
medesimo. Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre
2006 (mecc. 2006 09352/115) era stata ultimamente approvata la
proroga al 31 dicembre 2007 del termine di scadenza del Comitato
Contrada di Po al fine di non disperdere l'importante patrimonio
di esperienze acquisite in una prospettiva di ampliamento dello
scopo e della funzione del Comitato stesso.
L'analisi sull'azione del Comitato mette in evidenza come tali
risultati sarebbero stati conseguiti con difficoltà attraverso
l'operatività della sola Amministrazione comunale, e sottolinea
l'importanza di consolidare una modalità di intervento
anche capace di agire dove gli strumenti normativi e l'ordinaria
gestione della Città possono spingersi solo parzialmente.
Il Comitato per proseguire l'attività, in una prospettiva
di estensione delle competenze operative e di ampliamento dell'ambito
territoriale di competenza all'intera area urbana, necessita di
consolidare anche giuridicamente la propria natura trasformandosi
in Fondazione. La nuova forma giuridica risulta più adatta
alla nuova mission, trasformando l'Ente in uno strumento agile
e snello, promotore e divulgatore di qualità urbana diffusa,
collettore di progettualità esterne di intervento in un
disegno negoziato e condiviso di partenariato pubblico/privato
sul tema della qualità urbana.
In particolare l'articolo 4 del nuovo schema di Statuto "Finalità
e scopi. Attività della Fondazione" riporta:
"La Fondazione non ha scopo di lucro, opera nell'ambito territoriale
della Regione Piemonte.
La fondazione svolge principalmente la propria attività
nei settori della tutela, promozione e valorizzazione del territorio.
Essa ha, in particolare, lo scopo di:
- coadiuvare, nell' ambito territoriale della Città di
Torino, le istituzioni nell'attuazione di interventi di riqualificazione
urbana e territoriale che vedano coinvolti, congiuntamente, interessi
pubblici-privati;
- promuovere e coordinare la riqualificazione ambientale e culturale
e la rivitalizzazione socio-economica del sistema portici della
Città di Torino;
- monitorare il sistema di manutenzione degli affacci sullo spazio
pubblico al fine di promuovere e favorire interventi di riqualificazione".
In considerazione della funzione strategica per il decoro cittadino
che la Fondazione può esercitare e della volontà
della Città di garantire, almeno per la fase di avvio,
la copertura finanziaria per le spese ordinarie, si ritiene opportuno
(art. 11 dello Statuto) riservare al Sindaco pro-tempore la Presidenza
e garantire alla Città (art. 13 dello Statuto) la maggioranza
dei consiglieri del Consiglio Direttivo (almeno otto, escluso
il Presidente).
Sulla base dell'esperienza acquisita con Contrada di Po, si ritiene
fondamentale un coinvolgimento diretto, come membri del Consiglio
Direttivo, degli Assessori pro-tempore competenti in materia di
decoro urbano, commercio, suolo pubblico, verde pubblico e 150°
dell'Unità d'Italia ed inoltre, per assicurare il coordinamento
con la struttura amministrativa e tecnica della Città,
del Vice Direttore Generale Servizi Tecnici.
L'Assessore pro-tempore al decoro urbano svolgerà le funzioni
di Vicepresidente in caso di assenza o di impedimento del Presidente.
In tal modo la Fondazione diventa strumento operativo ed ausiliario
della Città e delle istituzioni nella realizzazione snella
ed efficace di progetti territoriali su piccola e su vasta scala
e caratterizzati dalla compresenza di interessi pubblici e privati.
La costituenda Fondazione opererà principalmente nei seguenti
campi specifici:
Le facciate
Le facciate prospicienti le vie pubbliche sono le principali "attrici"
della qualità urbana: l'incuria nella manutenzione delle
facciate spesso vanifica gli interventi di riqualificazione degli
spazi pubblici ed induce la percezione di degrado.
Pur risultando un tema di evidente valore, lo stesso è
disciplinato da una norma regolamentare che, facendo riferimento
solo ed esclusivamente all'arco di tempo che può trascorrere
tra un intervento e l'altro, non risulta capace di innescare processi
virtuosi basati sulla programmazione della manutenzione.
In particolare, per interventi di riqualificazione di aree integrate,
si ottengono buoni risultati solo in presenza di una gestione
ed attuazione degli interventi in tempi certi e con una quota
maggioritaria di partecipanti convinti all'attuazione del progetto
e dei lavori da un soggetto terzo che si rende anche indirettamente
garante di celerità e solvibilità rispetto alle
imprese esecutrici.
Le facciate sono la fattispecie più evidente nella quale
la mancanza di coordinamento e simultaneità degli interventi
può portare al fallimento dell'operazione complessiva di
riqualificazione addirittura disincentivando la partecipazione
privata.
I percorsi porticati
I 12 km di portici rappresentano uno degli elementi urbani più
connotanti e preziosi della nostra città. Il loro stato
di manutenzione influisce in modo determinante sia sulla percezione
della qualità urbana sia sull'attrattività economica
e commerciale. Per quanto la manutenzione dei portici sia giuridicamente
un onere del privato, proprio per la sua valenza percettiva di
patrimonio pubblico, la città in diverse occasioni è
stata artefice di importanti iniziative che hanno cospicuamente
contribuito ad una riqualificazione consistente. Occorre ora mettere
in atto un'attività più costante e sistematica.
La Fondazione intende intervenire sia sulla dimensione fisico-architettonica
sia sul tema del percorso, dei suoi valori di qualità e
specificità.
Per il primo aspetto si parte dall'obiettivo di garantire costantemente
il buono stato di conservazione e qualità raggiunto grazie
all'investimento; di qui avviare un progetto di manutenzione programmata
e concordata con tutti i proprietari degli immobili e le associazioni
di categoria per garantire la sistematicità dell'intervento
attraverso l'attivazione delle risorse private ed anche attraverso
la formalizzazione di accordi di sponsorship.
L'operatività funzionale si declinerà invece con
interventi diversi per le peculiarità dei percorsi porticati
(segnaletica informativa e coordinata, itinerari, segnalazione
di curiosità,...) e degli affacci commerciali in un'ottica
di promozione per la città e per il turismo.
La rimozione degli imbrattamenti
Per quanto i graffiti siano sempre più considerati l'evidenza
di un fenomeno più ampio di degrado sociale facente parte
del tema sicurezza delle città tanto da indurre la convocazione
di tavoli governativi sul tema, è doveroso premettere come
la Città di Torino, prima di altre città, abbia
compreso il fenomeno ed offerto ai suoi protagonisti importanti
momenti di confronto e dialogo. Con il progetto Murarte la città
ha concesso numerose occasioni a singoli e gruppi di esprimersi
liberamente perseguendo un triplice obiettivo: offrire la legittima
dignità ad una ormai indiscussa forma d'arte, godere a
costi irrisori di nuove qualità e vitalità urbane
e ridurre, così come è evidente in una seria comparazione
con i muri di altre città quali Milano, Roma o Bologna,
gli imbrattamenti sciatti e vandalizzanti.
L'azione relativa alla rimozione degli imbrattamenti segue dinamiche
perlopiù estemporanee sia per l'esecuzione (es. copertura
anziché ripristino) sia per le modalità di azione
(es. delibera condominiale una tantum, iniziativa del singolo).
Il tema specifico rappresenta un concentrato di complessità
normative e relazionali che fortemente necessitano di una mediazione
e accordo tra le parti.
La Fondazione sarebbe in grado di mettere in atto una modalità
che attraverso il monitoraggio e la sistematicità degli
interventi garantirebbe a costi contenuti un ripristino tempestivo
ed efficiente delle superfici. La Fondazione, con l'obiettivo
di sperimentare nuove soluzioni a favore della qualità
urbana diffusa, avrebbe la possibilità di approntare una
serie di accordi tra le associazioni di categoria, le società
di assicurazioni e i privati.
I Piani di Recupero Obbligatorio
Il Piano di Recupero Obbligatorio (Legge 457 del 1978) è
riconosciuto essere il principale strumento normativo in grado
di imporre alla proprietà privata interventi di recupero
edilizio.
Le Amministrazioni Pubbliche, a causa probabilmente dei tempi
(l'intera procedura può durare fino a dieci anni) e della
complessità della procedura sono reticenti nell'adozione
di tale strumento urbanistico.
La Città di Torino negli ultimi anni ha adottato alcuni
piani di recupero per le quali ha anche attivato risorse e professionalità
(Agenzia di sviluppo The Gate-Area di Porta Palazzo) in grado
di accompagnare il piano e creare quelle relazioni dirette con
le proprietà necessarie al fine della buona riuscita degli
interventi.
Per quanto poco utilizzato, il Piano di Recupero rappresenta uno
strumento di eccezionale efficacia per intervenire anche sulla
qualità urbana. La Fondazione insieme alla Città
potrebbe rappresentare il soggetto mediatore e di composizione
positiva degli interessi pubblici e privati necessaria e utile
a garantire la reale realizzazione degli interventi e il successo
dell'operazione complessiva.
I compiti della Fondazione potrebbero essere quelli di costruzione
del consenso attorno al progetto, responsabilità di procedimento,
redazione dei progetti, direzione dei lavori, collaudi e tutte
le facilitazioni utili al conseguimento del risultato.
In questo senso l'operatività della Fondazione potrebbe
iniziare già con il primo anno per le fasi preliminari
e di concertazione con i privati in riferimento ad aree già
scelte dalla città e con previsioni di intervento già
imminenti.
L'adesione alla nuova Fondazione è aperta alle Istituzioni,
agli Enti, alle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private,
italiane e straniere che, oltre a condividere i principi e gli
scopi della Fondazione, contribuiscono al suo patrimonio e alla
sua gestione nella misura determinata dal Consiglio Direttivo
e vengono ammessi con le modalità previste dallo Statuto
della Fondazione stessa.
La Fondazione potrà essere finanziata sia in conto esercizio
che in conto capitale dai suoi stessi membri e dalle altre contribuzioni
e dalle elargizioni che perverranno al medesimo a qualsiasi titolo
o che saranno destinate da parte di soggetti pubblici e privati
ad incremento del patrimonio.
Il fondo di dotazione necessario per la trasformazione dell'Ente
in Fondazione è già nelle disponibilità finanziarie
di Contrada di Po, in quanto si pensa di utilizzare a tale titolo
gli avanzi di gestione dell'esercizio 2007 indicativamente pari
ad Euro 100.000.
I costi strutturali e di personale per l'avvio delle attività
nel 2008 sono stimabili in circa Euro 200.000 prevedendo che l'organico
non superi le 4 unità. Tali costi potranno essere coperti
con le contribuzioni ordinarie da parte della Città e degli
altri Enti promotori e con entrate per servizi resi.
Il Consiglio direttivo dell'Ente provvederà entro 3 mesi
dall'insediamento alla predisposizione di un adeguato piano delle
attività con allegato budget finanziario di durata almeno
triennale.
Preso atto della significativa importanza per la Città
di Torino degli obiettivi perseguiti dal Comitato, e riconosciuto
l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività nella
nuova forma giuridica della Fondazione, occorre ora provvedere
agli atti necessari alla relativa trasformazione in Fondazione
del Comitato ed all'approvazione del relativo Statuto ed atto
di trasformazione, così come risulta dal testo unito alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente
si richiamano:
1) di approvare la trasformazione del Comitato "Contrada
di Po" nella Fondazione "Fondazione Contrada Torino
ONLUS" e di autorizzare la partecipazione della Città
di Torino alla costituenda Fondazione nei termini illustrati in
narrativa;
2) di approvare lo schema di Statuto della Fondazione (all. 1
- n. ) e lo schema dell'atto di trasformazione (all.
2 - n. ) che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento ;
3) di prendere atto che il Presidente della Fondazione sarà
il Sindaco pro-tempore della Città di Torino;
4) di prendere atto che la nomina dei rappresentanti della Città
all'interno del Consiglio Direttivo verrà effettuata dal
Sindaco secondo le ordinarie procedure di nomina, fatte salve
le nomine previste dallo Statuto degli Assessori pro-tempore competenti
in materia di decoro urbano, commercio, suolo pubblico, verde
pubblico e 150° dell'Unità d'Italia e del Vice Direttore
Generale Servizi Tecnici;
5) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto della
sopracitata Fondazione, in applicazione degli articoli 28, comma
3, e 42, comma 10, dello Statuto della Città di Torino
è garantita la trasmissione dei progetti del bilancio preventivo
e del bilancio consuntivo nonché la versione finale di
tali documenti così come approvata dal Consiglio Direttivo;
vengono altresì trasmessi dal Presidente gli ulteriori
documenti richiesti di volta in volta relativamente a qualsiasi
iniziativa e/o procedura della Fondazione;
6) di partecipare al patrimonio della Fondazione utilizzando,
per la parte di competenza della città, gli avanzi di gestione
maturati dal Comitato "Contrada di Po" fino alla data
del 31 dicembre 2007;
7) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto di
trasformazione dello Statuto della Fondazione, conferendogli il
potere di apportare eventuali ed opportune modifiche non sostanziali
dirette ad una migliore redazione dell'atto o di delegare, in
sua vece, un rappresentante, con le medesime facoltà;
8) di prendere atto che le spese relative e conseguenti alla trasformazione
del Comitato "Contrada di Po" nella Fondazione "Fondazione
Contrada Torino ONLUS" sono a carico di quest'ultima, richiamato
ogni beneficio di Legge;
9) di prorogare il termine di scadenza del Comitato "Contrada
di Po" fino alla sua trasformazione in Fondazione;
10) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
E'costituita, per iniziativa della Città di Torino, .. a norma degli artt. 14 e ss. del Codice Civile, la Fondazione denominata "Contrada Torino ONLUS" in seguito per brevità la Fondazione.
Possono essere Fondatori, anche successivamente alla costituzione, i soggetti privati e pubblici portatori di interessi generali o collettivi che condividano le finalità dell'Ente e previa delibera del Consiglio Direttivo in merito all'accettazione di nuovi fondatori.
La Fondazione ha sede legale in Torino.
La Fondazione non ha scopo di lucro, opera nell'ambito territoriale
della Regione Piemonte.
La fondazione svolge principalmente la propria attività
nei settori della tutela, promozione e valorizzazione del territorio
anche ai sensi dei numeri 7), 8) e 9) della lettera a) del primo
comma dell'art. 10 del D.Lgs 460/1997.
Essa ha, in particolare, lo scopo di:
- coadiuvare, nell'ambito territoriale della Città di Torino,
le istituzioni nell'attuazione di interventi di riqualificazione
urbana e territoriale che vedano coinvolti, congiuntamente, interessi
pubblici-privati;
- promuovere e coordinare la riqualificazione ambientale e culturale
e la rivitalizzazione socio - economica del sistema portici della
Città di Torino;
- monitorare il sistema di manutenzione degli affacci sullo spazio
pubblico al fine di promuovere e favorire interventi di riqualificazione;
Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, la Fondazione
si avvale di una struttura operativa coordinata dal Direttore,
nonché della collaborazione delle strutture della Città
di Torino di volta in volta interessate, degli attori economici
e delle parti sociali che vogliano prendere parte alle iniziative.
L'eventuale attribuzione alla Fondazione di personale della Città
di Torino e degli altri Enti partecipanti alla Fondazione stessa
è soggetto ad apposita convenzione tra gli Enti stessi.
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui alla lettera c)
del primo comma dell'articolo 10 del D.Lgs 460/1997, è
espressamente vietato alla Fondazione svolgere attività
diverse da quelle previste alla lettera a) del medesimo comma.
E'espressamente vietato alla fondazione svolgere attività
diverse da quelle previste dalle sue finalità ad eccezione
di quelle ad essa direttamente connesse o comunque funzionali.
La Fondazione può assumere anche la funzione di delegato,
tramite convenzioni con enti e soggetti pubblici, per l'esecuzione
di interventi di riqualificazione.
La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse
al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività
integrative ed accessorie a quelle statutarie in quanto funzionali
al perseguimento dello scopo medesimo, purché nei limiti
consentiti dalle leggi.
Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito
dalle somme e dai beni di cui la stessa è stata dotata
in sede di costituzione e durante gli esercizi di svolgimento
dell'attività come Comitato, come risulta dai bilanci regolarmente
approvati.
Il patrimonio potrà essere in seguito incrementato da:
- beni mobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione,
ivi incluse eventuali donazioni, offerte e disposizioni testamentarie,
con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di legge,
da parte di enti o di privati, con espressa destinazione al patrimonio;
- elargizioni, contributi od erogazioni di quanti, enti o privati,
apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano
volontà di contribuire al loro conseguimento, purchè
espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
- somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio Direttivo
della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare
il patrimonio.
Le rendite derivanti dalla gestione del patrimonio mobiliare,
nonché le eventuali donazioni, offerte e disposizioni non
specificatamente destinate ad incremento del patrimonio saranno
interamente devolute agli scopi della Fondazione nell'esercizio
in cui le rendite o le liberalità si riferiscono o in esercizi
successivi. Il Consiglio Direttivo potrà disporre che tutte
o parte delle rendite di uno o più esercizi vengano attribuite
al patrimonio.
Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle
seguenti entrate:
- rendite derivanti dalla gestione del patrimonio di cui all'Articolo
5;
- ogni eventuale contributo, erogazione, offerta o donazione da
parte di soggetti terzi, compresi enti pubblici o privati, destinati
all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati
all'incremento del patrimonio;
- contributi straordinari e finanziamenti attribuiti alla Fondazione
da soggetti, enti pubblici o privati, che patrocinano e finanziano
singoli eventi, manifestazioni o progetti per l'attuazione dei
fini istituzionali, che non siano espressamente destinati al patrimonio.
I Fondatori si impegnano a corrispondere un contributo annuo in
egual misura determinato in accordo con il Consiglio Direttivo
in sede di predisposizione del bilancio preventivo.
La Fondazione non può distribuire utili anche in modo indiretto e ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per il raggiungimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Sono Sostenitori della Fondazione coloro che, condividendo
le finalità della Fondazione, vogliano contribuire alla
loro realizzazione mediante la corresponsione di contributi in
denaro o in natura.
La figura di Sostenitore sarà disciplinata con apposita
regolamentazione.
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre
di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo dovrà approvare per ogni esercizio
un bilancio preventivo, entro il 31 dicembre di ogni anno accompagnato
da una relazione previsionale sull'attività ed un bilancio
consuntivo, entro il 30 aprile di ogni anno, corredato della
relazione sulla gestione ex articolo 2428 Codice Civile dalla
descrizione dell'attività svolta da trasmettere ai fondatori;
dovrà inoltre presentare una relazione trimestrale sui
progetti di attività e le modalità della loro realizzazione.
Nei bilanci preventivi e consuntivi devono essere evidenziate
distintamente le contribuzioni ordinarie da quelle legate allo
svolgimento di specifiche attività.
Sono organi della Fondazione:
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Direttore
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Comitato di Partecipazione
L'assunzione di tutte le cariche negli organi della Fondazione
è subordinata all'accettazione per iscritto da parte dei
soggetti nominati entro quindici giorni dalla loro nomina. In
caso contrario la nomina si intende rifiutata.
I nominativi dei componenti di ogni organo della Fondazione devono
essere trascritti nel rispettivo registro conservato presso la
sede della Fondazione.
Presidente della Fondazione è il Sindaco pro - tempore
della Città di Torino.
Il Vice Presidente assume le funzioni del Presidente in assenza
o impedimento del medesimo.
Il Presidente della Fondazione presiede anche il Consiglio
Direttivo. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione
di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari
per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.
In particolare, il Presidente:
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura le relazioni con le Istituzioni, con le imprese pubbliche
e private e con altri enti, organismi e amministrazioni, anche
al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle
iniziative della Fondazione;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione
e cura l'osservanza dello Statuto da parte di tutti gli organi
della Fondazione;
- promuove la riforma dello Statuto qualora si renda necessario;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno il
cui contenuto non sia in contrasto con il presente Statuto, riferendo
nel più breve tempo al Consiglio Direttivo che provvede
alla ratifica;
- può delegare parte dei suoi poteri o singoli compiti
a singoli Consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli
atti.
Il Presidente o il suo delegato hanno poteri di firma per tutte
le operazioni bancarie della Fondazione e i poteri attribuiti
di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente, inoltre, può adottare ogni tipo di provvedimento
che abbia carattere di urgenza, nell'interesse della Fondazione,
con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella prima riunione
successiva.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume
i poteri a tutti gli effetti il Vice Presidente.
L'attività è prestata a titolo gratuito.
Organo amministrativo della Fondazione è il Consiglio
Direttivo e dura in carica cinque esercizi ed è rinnovabile.
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente della
Fondazione e da un numero variabile da dieci a quindici Consiglieri
così suddiviso:
- almeno otto consiglieri dalla Città di Torino escluso
il Presidente;
- uno per ogni fondatore.
Ciascun consigliere può essere revocato in qualsiasi momento
dall'Ente che lo ha nominato e questi lo deve sostituire entro
la prima riunione del Consiglio Direttivo della Fondazione.
Le cariche sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese
sostenute per ragioni d'ufficio.
Nel caso in cui si aggiungessero nuovi Fondatori dovrà
in ogni caso essere rispettata la regola in virtù della
quale al Comune di Torino spetterà complessivamente la
nomina della metà più uno dei membri del Consiglio
Direttivo.
Sono ammesse le riunioni in tele/video conferenza nel rispetto
delle norme vigenti.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri
per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione del patrimonio
della Fondazione ed in particolare:
- Nomina il Direttore;
- Approva i programmi di attività per il raggiungimento
degli scopi istituzionali della Fondazione;
- Approva il bilancio preventivo e consuntivo secondo quanto disposto
all'art. 9;
- Provvede all'eventuale assunzione del personale, compreso il
Direttore, determinandone qualifiche e trattamento economico;
- Raccoglie i fondi, i contributi e le sovvenzioni per il conseguimento
degli scopi istituzionali della Fondazione ed in particolare,
attraverso apposite convenzioni, accetta i contributi, le donazioni,
i lasciti ed effettua gli acquisti e le alienazioni di beni;
- Gestisce i fondi medesimi e li eroga per il raggiungimento delle
finalità istituzionali della Fondazione;
- Approva i regolamenti di funzionamento della Fondazione;
- Provvede a qualsiasi altro atto necessario od utile per il conseguimento
delle finalità istituzionali della Fondazione, anche se
qui non espressamente previsto;
- Delibera in merito all'accettazione di nuovi fondatori;
- Delibera in merito alle modifiche dello statuto.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della
Fondazione ogniqualvolta questi lo ritenga necessario o ne sia
stata fatta richiesta motivata da almeno la metà dei suoi
membri e, comunque, almeno due volte all'anno.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente della
Fondazione o, in caso di sua assenza, dal Consigliere da lui delegato
ai sensi dello Statuto.
Per la validità della deliberazioni del Consiglio occorre
la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei Consiglieri
ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le modificazioni dello Statuto, la liquidazione della Fondazione
e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi occorre il
parere favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri presenti
alla seduta.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni sono fatte constare da apposito verbale redatto
sotto la responsabilità del Presidente che lo sottoscrive
unitamente al Segretario incaricato della verbalizzazione dallo
stesso Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre
membri di cui il Presidente e un altro componente designati dalla
Città di Torino ed un terzo membro designato dagli altri
fondatori. Il Collegio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Collegio ha il compito di controllare la gestione amministrativa
della Fondazione esprimendo con relazione scritta il proprio
parere sul bilancio consuntivo.
Il Collegio deve assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo
ed a quelle dell'Assemblea.
Ai Revisori sono attribuite le competenze di cui all'articolo
2403 Codice Civile.
All'attività di Revisore si applica la disciplina di cui
agli articoli 2404 e 2405 Codice Civile, in quanto compatibile.
Il Direttore viene nominato dal Consiglio Direttivo ed è
il responsabile della direzione e della corretta esecuzione delle
attività della Fondazione.
Il Direttore:
- ha il compito della gestione amministrativa e della tenuta dei
libri sociali della Fondazione;
- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio
Direttivo e dell'Assemblea;
- predispone ed attua i piani di attività, il bilancio
preventivo e quello consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo.
Il Comitato di Partecipazione è composto da rappresentanti
di associazioni, enti, società ed altri organismi del mondo
economico, culturale e sociale che siano l'espressione di interessi
relativi all'area di Torino quale individuata all'Articolo 4 che
manifestino l'interesse ad essere coinvolti nelle attività
del Comitato.
I membri del Comitato di Partecipazione sono nominati, con decisione
motivata, dal Consiglio Direttivo, il quale nella stessa o con
successive deliberazioni approva il regolamento di funzionamento.
Il Comitato di Partecipazione contribuisce, quando è chiamato
dal Consiglio Direttivo, allo svolgimento di specifiche attività.
La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.
I Fondatori sono tenuti a comunicare al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre di ogni anno l'eventuale intenzione di non continuare a far parte della Fondazione per l'anno successivo, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente. La comunicazione della volontà di recedere, successiva all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo del bilancio preventivo, comporta comunque la corresponsione dei contributi economici deliberati in tale sede per l'esercizio successivo.
Qualora lo scopo della Fondazione dovesse diventare impossibile
o di scarsa utilità o il patrimonio dovesse diventare insufficiente
alla sua realizzazione e, in generale, qualora ricorrano le cause
di estinzione previste dagli articoli 27 e 28, primo e secondo
comma del Codice Civile, la Fondazione sarà dichiarata
estinta.
In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque
causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà
devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale
o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo
di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996
n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Nel caso si addivenisse, per qualsiasi ragione, alla liquidazione
della Fondazione, il Consiglio Direttivo nominerà un liquidatore
che potrà essere scelto anche tra i membri stessi del Consiglio
Direttivo.
L'organizzazione amministrativa, la disciplina dei rapporti
di lavoro dipendente, autonomo o di collaborazione necessari per
lo svolgimento delle attività della Fondazione, il riparto
delle funzioni ed ogni altro aspetto della vita e dei rapporti
interni alla Fondazione possono essere disciplinati da un regolamento
interno approvato dal Consiglio ai sensi dell'ultimo comma dell'Articolo
14 che precede.
E'garantito, ai sensi degli articoli 28 e 42 dello Statuto della
Città di Torino, a ciascun Consigliere Comunale della Città
di Torino di accedere a tutti i documenti e informazioni relativi
alla Fondazione.
I Fondatori hanno diritto di richiedere informazioni o materiale
relativo alla Fondazione anche in ragione delle specifiche analoghe
richieste che dovessero essere rivolte a loro medesimi.
E' in ogni caso garantito, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto
della Città di Torino, che i membri del Consiglio Direttivo
nominati dal Comune di Torino, inviino entro il 31 dicembre di
ogni anno al Sindaco ed al Consiglio Comunale una relazione sul
loro operato e sul funzionamento dell'Ente in cui rappresentano
il Comune.
Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono richiamate le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni di legge applicabili.