Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Divisione Suolo Pubblico e Arredo Urbano

n. ord. 40
2007 09501/103

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 APRILE 2008
(proposta dalla G.C. 11 dicembre 2007)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL COMITATO CONTRADA DI PO IN FONDAZIONE E MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE IN FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS. APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DELL'ATTO DI TRASFORMAZIONE. PROVVEDIMENTI.

Proposta dell'Assessore Curti.

Nell'attuale contesto sociale e culturale è generalmente condivisa la definizione di spazio pubblico come il luogo di proprietà o competenza della città, fruibile da tutti e dedicato a funzioni specifiche o generali, con un perimetro costituito da spazi e volumi privati. Ne deriva che tutto ciò che è visibile fa parte integrante ed indistinta di un patrimonio collettivo: la facciata di un qualsiasi immobile, un distributore di carburante, così come un dehors sono elementi che compongono la città, che la rappresentano e che ne condizionano la modalità con la quale viene percepita.
Lo spazio pubblico è quindi un sistema in cui partecipano indissolubilmente pubblico e privato: la sua qualità dipende in modo biunivoco da questa collaborazione.
Se da parte delle Pubbliche Amministrazioni vi è la possibilità di pianificare e realizzare interventi sullo spazio pubblico in modo coordinato, progettato, programmato e per lo più consapevole dei risultati, per il privato non esistono sistemi che permettano in modo sistematico e consapevole di contribuire alla qualità urbana.
La qualità urbana richiede un lavoro sullo spazio pubblico, per mantenerne il valore, per renderlo più gradevole, più pulito, più vivibile e di conseguenza più sicuro. In questo campo l'approccio di tipo repressivo e sanzionatorio non è sempre sufficiente per ottenere risultati visibili ed immediati in quanto spesso non riesce ad innescare atteggiamenti privati di collaborazione e di condivisione dei progetti pubblici. Accanto all'esigenza di rivedere ed adeguare le norme regolamentari vigenti al nuovo valore condiviso di decoro urbano è quanto mai importante da parte della Città riflettere sulla necessità di definire strategie e mettere in atto azioni finalizzate ad aumentare il livello di partecipazione da parte del privato alla qualità urbana.
Di tutte le esperienze innovative che la Città di Torino ha posto in essere in anni recenti di azione combinata pubblico-privato per la qualità urbana, il Comitato Contrada di Po (deliberazione del Consiglio Comunale del 16 novembre 1998, mecc. 9806448/01) è stato l'ente che forse più di altri ha ragionato e sperimentato iniziative di successo proprio attraverso il coinvolgimento fattivo del privato.
Contrada di Po, quale ente autonomo di scopo è nato nel 1999 con la finalità della riqualificazione unitaria di piazza Castello, via Po, piazza Vittorio Veneto, ambito che fino a dieci anni fa versava in una condizione di degrado ambientale notevole pur essendo in centro città e con il preciso intento di vedere un coinvolgimento diretto dei cittadini e delle istituzioni.
In questa direzione, fin dalla sua costituzione, il Comitato è divenuto un punto di riferimento nodale per significativi interventi di riqualificazione dell'asse storico che hanno visto coinvolti attori privati e pubblici, svolgendo anche il delicato e importante lavoro di mediazione con le istanze private dei soggetti proprietari, amministratori e gestori degli immobili e delle attività commerciali.
In particolare, il Comitato ha curato la risistemazione delle facciate e del sistema portici e attualmente, sempre sull'asse storico, sta curando gli interventi anti-graffiti. Unitamente alla Città, Contrada di Po ha curato la realizzazione dei nuovi chioschi commerciali di piazza Castello, operazione complessa che ha visto il Comitato quale "cerniera di trasmissione" tra la Città proprietaria dei chioschi ed i negozianti. Il Comitato, in occasione delle Olimpiadi, ha curato la risistemazione dei portici dell'asse storico ed ha predisposto insieme agli Uffici della Città un apposito regolamento per la manutenzione delle facciate e per gli esercizi commerciali dell'asse storico medesimo. Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2006 (mecc. 2006 09352/115) era stata ultimamente approvata la proroga al 31 dicembre 2007 del termine di scadenza del Comitato Contrada di Po al fine di non disperdere l'importante patrimonio di esperienze acquisite in una prospettiva di ampliamento dello scopo e della funzione del Comitato stesso.
L'analisi sull'azione del Comitato mette in evidenza come tali risultati sarebbero stati conseguiti con difficoltà attraverso l'operatività della sola Amministrazione comunale, e sottolinea l'importanza di consolidare una modalità di intervento anche capace di agire dove gli strumenti normativi e l'ordinaria gestione della Città possono spingersi solo parzialmente.
Il Comitato per proseguire l'attività, in una prospettiva di estensione delle competenze operative e di ampliamento dell'ambito territoriale di competenza all'intera area urbana, necessita di consolidare anche giuridicamente la propria natura trasformandosi in Fondazione. La nuova forma giuridica risulta più adatta alla nuova mission, trasformando l'Ente in uno strumento agile e snello, promotore e divulgatore di qualità urbana diffusa, collettore di progettualità esterne di intervento in un disegno negoziato e condiviso di partenariato pubblico/privato sul tema della qualità urbana.
In particolare l'articolo 4 del nuovo schema di Statuto "Finalità e scopi. Attività della Fondazione" riporta:
"La Fondazione non ha scopo di lucro, opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.
La fondazione svolge principalmente la propria attività nei settori della tutela, promozione e valorizzazione del territorio.
Essa ha, in particolare, lo scopo di:
- coadiuvare, nell' ambito territoriale della Città di Torino, le istituzioni nell'attuazione di interventi di riqualificazione urbana e territoriale che vedano coinvolti, congiuntamente, interessi pubblici-privati;
- promuovere e coordinare la riqualificazione ambientale e culturale e la rivitalizzazione socio-economica del sistema portici della Città di Torino;
- monitorare il sistema di manutenzione degli affacci sullo spazio pubblico al fine di promuovere e favorire interventi di riqualificazione".
In considerazione della funzione strategica per il decoro cittadino che la Fondazione può esercitare e della volontà della Città di garantire, almeno per la fase di avvio, la copertura finanziaria per le spese ordinarie, si ritiene opportuno (art. 11 dello Statuto) riservare al Sindaco pro-tempore la Presidenza e garantire alla Città (art. 13 dello Statuto) la maggioranza dei consiglieri del Consiglio Direttivo (almeno otto, escluso il Presidente).
Sulla base dell'esperienza acquisita con Contrada di Po, si ritiene fondamentale un coinvolgimento diretto, come membri del Consiglio Direttivo, degli Assessori pro-tempore competenti in materia di decoro urbano, commercio, suolo pubblico, verde pubblico e 150° dell'Unità d'Italia ed inoltre, per assicurare il coordinamento con la struttura amministrativa e tecnica della Città, del Vice Direttore Generale Servizi Tecnici.
L'Assessore pro-tempore al decoro urbano svolgerà le funzioni di Vicepresidente in caso di assenza o di impedimento del Presidente.
In tal modo la Fondazione diventa strumento operativo ed ausiliario della Città e delle istituzioni nella realizzazione snella ed efficace di progetti territoriali su piccola e su vasta scala e caratterizzati dalla compresenza di interessi pubblici e privati.
La costituenda Fondazione opererà principalmente nei seguenti campi specifici:
Le facciate
Le facciate prospicienti le vie pubbliche sono le principali "attrici" della qualità urbana: l'incuria nella manutenzione delle facciate spesso vanifica gli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici ed induce la percezione di degrado.
Pur risultando un tema di evidente valore, lo stesso è disciplinato da una norma regolamentare che, facendo riferimento solo ed esclusivamente all'arco di tempo che può trascorrere tra un intervento e l'altro, non risulta capace di innescare processi virtuosi basati sulla programmazione della manutenzione.
In particolare, per interventi di riqualificazione di aree integrate, si ottengono buoni risultati solo in presenza di una gestione ed attuazione degli interventi in tempi certi e con una quota maggioritaria di partecipanti convinti all'attuazione del progetto e dei lavori da un soggetto terzo che si rende anche indirettamente garante di celerità e solvibilità rispetto alle imprese esecutrici.
Le facciate sono la fattispecie più evidente nella quale la mancanza di coordinamento e simultaneità degli interventi può portare al fallimento dell'operazione complessiva di riqualificazione addirittura disincentivando la partecipazione privata.
I percorsi porticati
I 12 km di portici rappresentano uno degli elementi urbani più connotanti e preziosi della nostra città. Il loro stato di manutenzione influisce in modo determinante sia sulla percezione della qualità urbana sia sull'attrattività economica e commerciale. Per quanto la manutenzione dei portici sia giuridicamente un onere del privato, proprio per la sua valenza percettiva di patrimonio pubblico, la città in diverse occasioni è stata artefice di importanti iniziative che hanno cospicuamente contribuito ad una riqualificazione consistente. Occorre ora mettere in atto un'attività più costante e sistematica.
La Fondazione intende intervenire sia sulla dimensione fisico-architettonica sia sul tema del percorso, dei suoi valori di qualità e specificità.
Per il primo aspetto si parte dall'obiettivo di garantire costantemente il buono stato di conservazione e qualità raggiunto grazie all'investimento; di qui avviare un progetto di manutenzione programmata e concordata con tutti i proprietari degli immobili e le associazioni di categoria per garantire la sistematicità dell'intervento attraverso l'attivazione delle risorse private ed anche attraverso la formalizzazione di accordi di sponsorship.
L'operatività funzionale si declinerà invece con interventi diversi per le peculiarità dei percorsi porticati (segnaletica informativa e coordinata, itinerari, segnalazione di curiosità,...) e degli affacci commerciali in un'ottica di promozione per la città e per il turismo.
La rimozione degli imbrattamenti
Per quanto i graffiti siano sempre più considerati l'evidenza di un fenomeno più ampio di degrado sociale facente parte del tema sicurezza delle città tanto da indurre la convocazione di tavoli governativi sul tema, è doveroso premettere come la Città di Torino, prima di altre città, abbia compreso il fenomeno ed offerto ai suoi protagonisti importanti momenti di confronto e dialogo. Con il progetto Murarte la città ha concesso numerose occasioni a singoli e gruppi di esprimersi liberamente perseguendo un triplice obiettivo: offrire la legittima dignità ad una ormai indiscussa forma d'arte, godere a costi irrisori di nuove qualità e vitalità urbane e ridurre, così come è evidente in una seria comparazione con i muri di altre città quali Milano, Roma o Bologna, gli imbrattamenti sciatti e vandalizzanti.
L'azione relativa alla rimozione degli imbrattamenti segue dinamiche perlopiù estemporanee sia per l'esecuzione (es. copertura anziché ripristino) sia per le modalità di azione (es. delibera condominiale una tantum, iniziativa del singolo).
Il tema specifico rappresenta un concentrato di complessità normative e relazionali che fortemente necessitano di una mediazione e accordo tra le parti.
La Fondazione sarebbe in grado di mettere in atto una modalità che attraverso il monitoraggio e la sistematicità degli interventi garantirebbe a costi contenuti un ripristino tempestivo ed efficiente delle superfici. La Fondazione, con l'obiettivo di sperimentare nuove soluzioni a favore della qualità urbana diffusa, avrebbe la possibilità di approntare una serie di accordi tra le associazioni di categoria, le società di assicurazioni e i privati.
I Piani di Recupero Obbligatorio
Il Piano di Recupero Obbligatorio (Legge 457 del 1978) è riconosciuto essere il principale strumento normativo in grado di imporre alla proprietà privata interventi di recupero edilizio.
Le Amministrazioni Pubbliche, a causa probabilmente dei tempi (l'intera procedura può durare fino a dieci anni) e della complessità della procedura sono reticenti nell'adozione di tale strumento urbanistico.
La Città di Torino negli ultimi anni ha adottato alcuni piani di recupero per le quali ha anche attivato risorse e professionalità (Agenzia di sviluppo The Gate-Area di Porta Palazzo) in grado di accompagnare il piano e creare quelle relazioni dirette con le proprietà necessarie al fine della buona riuscita degli interventi.
Per quanto poco utilizzato, il Piano di Recupero rappresenta uno strumento di eccezionale efficacia per intervenire anche sulla qualità urbana. La Fondazione insieme alla Città potrebbe rappresentare il soggetto mediatore e di composizione positiva degli interessi pubblici e privati necessaria e utile a garantire la reale realizzazione degli interventi e il successo dell'operazione complessiva.
I compiti della Fondazione potrebbero essere quelli di costruzione del consenso attorno al progetto, responsabilità di procedimento, redazione dei progetti, direzione dei lavori, collaudi e tutte le facilitazioni utili al conseguimento del risultato.
In questo senso l'operatività della Fondazione potrebbe iniziare già con il primo anno per le fasi preliminari e di concertazione con i privati in riferimento ad aree già scelte dalla città e con previsioni di intervento già imminenti.
L'adesione alla nuova Fondazione è aperta alle Istituzioni, agli Enti, alle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, italiane e straniere che, oltre a condividere i principi e gli scopi della Fondazione, contribuiscono al suo patrimonio e alla sua gestione nella misura determinata dal Consiglio Direttivo e vengono ammessi con le modalità previste dallo Statuto della Fondazione stessa.
La Fondazione potrà essere finanziata sia in conto esercizio che in conto capitale dai suoi stessi membri e dalle altre contribuzioni e dalle elargizioni che perverranno al medesimo a qualsiasi titolo o che saranno destinate da parte di soggetti pubblici e privati ad incremento del patrimonio.
Il fondo di dotazione necessario per la trasformazione dell'Ente in Fondazione è già nelle disponibilità finanziarie di Contrada di Po, in quanto si pensa di utilizzare a tale titolo gli avanzi di gestione dell'esercizio 2007 indicativamente pari ad Euro 100.000.
I costi strutturali e di personale per l'avvio delle attività nel 2008 sono stimabili in circa Euro 200.000 prevedendo che l'organico non superi le 4 unità. Tali costi potranno essere coperti con le contribuzioni ordinarie da parte della Città e degli altri Enti promotori e con entrate per servizi resi.
Il Consiglio direttivo dell'Ente provvederà entro 3 mesi dall'insediamento alla predisposizione di un adeguato piano delle attività con allegato budget finanziario di durata almeno triennale.
Preso atto della significativa importanza per la Città di Torino degli obiettivi perseguiti dal Comitato, e riconosciuto l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività nella nuova forma giuridica della Fondazione, occorre ora provvedere agli atti necessari alla relativa trasformazione in Fondazione del Comitato ed all'approvazione del relativo Statuto ed atto di trasformazione, così come risulta dal testo unito alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano:
1) di approvare la trasformazione del Comitato "Contrada di Po" nella Fondazione "Fondazione Contrada Torino ONLUS" e di autorizzare la partecipazione della Città di Torino alla costituenda Fondazione nei termini illustrati in narrativa;
2) di approvare lo schema di Statuto della Fondazione (all. 1 - n. ) e lo schema dell'atto di trasformazione (all. 2 - n. ) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
3) di prendere atto che il Presidente della Fondazione sarà il Sindaco pro-tempore della Città di Torino;
4) di prendere atto che la nomina dei rappresentanti della Città all'interno del Consiglio Direttivo verrà effettuata dal Sindaco secondo le ordinarie procedure di nomina, fatte salve le nomine previste dallo Statuto degli Assessori pro-tempore competenti in materia di decoro urbano, commercio, suolo pubblico, verde pubblico e 150° dell'Unità d'Italia e del Vice Direttore Generale Servizi Tecnici;
5) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto della sopracitata Fondazione, in applicazione degli articoli 28, comma 3, e 42, comma 10, dello Statuto della Città di Torino è garantita la trasmissione dei progetti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo nonché la versione finale di tali documenti così come approvata dal Consiglio Direttivo; vengono altresì trasmessi dal Presidente gli ulteriori documenti richiesti di volta in volta relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione;
6) di partecipare al patrimonio della Fondazione utilizzando, per la parte di competenza della città, gli avanzi di gestione maturati dal Comitato "Contrada di Po" fino alla data del 31 dicembre 2007;
7) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto di trasformazione dello Statuto della Fondazione, conferendogli il potere di apportare eventuali ed opportune modifiche non sostanziali dirette ad una migliore redazione dell'atto o di delegare, in sua vece, un rappresentante, con le medesime facoltà;
8) di prendere atto che le spese relative e conseguenti alla trasformazione del Comitato "Contrada di Po" nella Fondazione "Fondazione Contrada Torino ONLUS" sono a carico di quest'ultima, richiamato ogni beneficio di Legge;
9) di prorogare il termine di scadenza del Comitato "Contrada di Po" fino alla sua trasformazione in Fondazione;
10) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.




STATUTO
DELLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO - ONLUS

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

E'costituita, per iniziativa della Città di Torino, ……….. a norma degli artt. 14 e ss. del Codice Civile, la Fondazione denominata "Contrada Torino ONLUS" in seguito per brevità la Fondazione.

Articolo 2 - Fondatori

Possono essere Fondatori, anche successivamente alla costituzione, i soggetti privati e pubblici portatori di interessi generali o collettivi che condividano le finalità dell'Ente e previa delibera del Consiglio Direttivo in merito all'accettazione di nuovi fondatori.

Articolo 3 - Sede

La Fondazione ha sede legale in Torino.

Articolo 4 - Finalità e scopi. Attività della Fondazione

La Fondazione non ha scopo di lucro, opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.
La fondazione svolge principalmente la propria attività nei settori della tutela, promozione e valorizzazione del territorio anche ai sensi dei numeri 7), 8) e 9) della lettera a) del primo comma dell'art. 10 del D.Lgs 460/1997.
Essa ha, in particolare, lo scopo di:
- coadiuvare, nell'ambito territoriale della Città di Torino, le istituzioni nell'attuazione di interventi di riqualificazione urbana e territoriale che vedano coinvolti, congiuntamente, interessi pubblici-privati;
- promuovere e coordinare la riqualificazione ambientale e culturale e la rivitalizzazione socio - economica del sistema portici della Città di Torino;
- monitorare il sistema di manutenzione degli affacci sullo spazio pubblico al fine di promuovere e favorire interventi di riqualificazione;
Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, la Fondazione si avvale di una struttura operativa coordinata dal Direttore, nonché della collaborazione delle strutture della Città di Torino di volta in volta interessate, degli attori economici e delle parti sociali che vogliano prendere parte alle iniziative.
L'eventuale attribuzione alla Fondazione di personale della Città di Torino e degli altri Enti partecipanti alla Fondazione stessa è soggetto ad apposita convenzione tra gli Enti stessi.
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 10 del D.Lgs 460/1997, è espressamente vietato alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle previste alla lettera a) del medesimo comma.
E'espressamente vietato alla fondazione svolgere attività diverse da quelle previste dalle sue finalità ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o comunque funzionali.
La Fondazione può assumere anche la funzione di delegato, tramite convenzioni con enti e soggetti pubblici, per l'esecuzione di interventi di riqualificazione.
La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività integrative ed accessorie a quelle statutarie in quanto funzionali al perseguimento dello scopo medesimo, purché nei limiti consentiti dalle leggi.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle somme e dai beni di cui la stessa è stata dotata in sede di costituzione e durante gli esercizi di svolgimento dell'attività come Comitato, come risulta dai bilanci regolarmente approvati.
Il patrimonio potrà essere in seguito incrementato da:
- beni mobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi incluse eventuali donazioni, offerte e disposizioni testamentarie, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di legge, da parte di enti o di privati, con espressa destinazione al patrimonio;
- elargizioni, contributi od erogazioni di quanti, enti o privati, apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento, purchè espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
- somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio Direttivo della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.
Le rendite derivanti dalla gestione del patrimonio mobiliare, nonché le eventuali donazioni, offerte e disposizioni non specificatamente destinate ad incremento del patrimonio saranno interamente devolute agli scopi della Fondazione nell'esercizio in cui le rendite o le liberalità si riferiscono o in esercizi successivi. Il Consiglio Direttivo potrà disporre che tutte o parte delle rendite di uno o più esercizi vengano attribuite al patrimonio.

Articolo 6 - Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
- rendite derivanti dalla gestione del patrimonio di cui all'Articolo 5;
- ogni eventuale contributo, erogazione, offerta o donazione da parte di soggetti terzi, compresi enti pubblici o privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- contributi straordinari e finanziamenti attribuiti alla Fondazione da soggetti, enti pubblici o privati, che patrocinano e finanziano singoli eventi, manifestazioni o progetti per l'attuazione dei fini istituzionali, che non siano espressamente destinati al patrimonio.
I Fondatori si impegnano a corrispondere un contributo annuo in egual misura determinato in accordo con il Consiglio Direttivo in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

Articolo 7 - Destinazione degli utili

La Fondazione non può distribuire utili anche in modo indiretto e ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per il raggiungimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 8 - Sostenitori della Fondazione

Sono Sostenitori della Fondazione coloro che, condividendo le finalità della Fondazione, vogliano contribuire alla loro realizzazione mediante la corresponsione di contributi in denaro o in natura.
La figura di Sostenitore sarà disciplinata con apposita regolamentazione.

Articolo 9 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo dovrà approvare per ogni esercizio un bilancio preventivo, entro il 31 dicembre di ogni anno accompagnato da una relazione previsionale sull'attività ed un bilancio consuntivo, entro il 30 aprile di ogni anno, corredato della relazione sulla gestione ex articolo 2428 Codice Civile dalla descrizione dell'attività svolta da trasmettere ai fondatori; dovrà inoltre presentare una relazione trimestrale sui progetti di attività e le modalità della loro realizzazione.
Nei bilanci preventivi e consuntivi devono essere evidenziate distintamente le contribuzioni ordinarie da quelle legate allo svolgimento di specifiche attività.

Articolo 10 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Direttore
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Comitato di Partecipazione
L'assunzione di tutte le cariche negli organi della Fondazione è subordinata all'accettazione per iscritto da parte dei soggetti nominati entro quindici giorni dalla loro nomina. In caso contrario la nomina si intende rifiutata.
I nominativi dei componenti di ogni organo della Fondazione devono essere trascritti nel rispettivo registro conservato presso la sede della Fondazione.

Articolo 11 - Il Presidente

Presidente della Fondazione è il Sindaco pro - tempore della Città di Torino.
Il Vice Presidente assume le funzioni del Presidente in assenza o impedimento del medesimo.

Articolo 12 - Compiti del Presidente

Il Presidente della Fondazione presiede anche il Consiglio Direttivo. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente:
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura le relazioni con le Istituzioni, con le imprese pubbliche e private e con altri enti, organismi e amministrazioni, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative della Fondazione;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello Statuto da parte di tutti gli organi della Fondazione;
- promuove la riforma dello Statuto qualora si renda necessario;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno il cui contenuto non sia in contrasto con il presente Statuto, riferendo nel più breve tempo al Consiglio Direttivo che provvede alla ratifica;
- può delegare parte dei suoi poteri o singoli compiti a singoli Consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli atti.
Il Presidente o il suo delegato hanno poteri di firma per tutte le operazioni bancarie della Fondazione e i poteri attribuiti di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente, inoltre, può adottare ogni tipo di provvedimento che abbia carattere di urgenza, nell'interesse della Fondazione, con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il Vice Presidente.
L'attività è prestata a titolo gratuito.

Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo

Organo amministrativo della Fondazione è il Consiglio Direttivo e dura in carica cinque esercizi ed è rinnovabile.
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente della Fondazione e da un numero variabile da dieci a quindici Consiglieri così suddiviso:
- almeno otto consiglieri dalla Città di Torino escluso il Presidente;
- uno per ogni fondatore.
Ciascun consigliere può essere revocato in qualsiasi momento dall'Ente che lo ha nominato e questi lo deve sostituire entro la prima riunione del Consiglio Direttivo della Fondazione.
Le cariche sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.
Nel caso in cui si aggiungessero nuovi Fondatori dovrà in ogni caso essere rispettata la regola in virtù della quale al Comune di Torino spetterà complessivamente la nomina della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.
Sono ammesse le riunioni in tele/video conferenza nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 14 - Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione del patrimonio della Fondazione ed in particolare:
- Nomina il Direttore;
- Approva i programmi di attività per il raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- Approva il bilancio preventivo e consuntivo secondo quanto disposto all'art. 9;
- Provvede all'eventuale assunzione del personale, compreso il Direttore, determinandone qualifiche e trattamento economico;
- Raccoglie i fondi, i contributi e le sovvenzioni per il conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione ed in particolare, attraverso apposite convenzioni, accetta i contributi, le donazioni, i lasciti ed effettua gli acquisti e le alienazioni di beni;
- Gestisce i fondi medesimi e li eroga per il raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione;
- Approva i regolamenti di funzionamento della Fondazione;
- Provvede a qualsiasi altro atto necessario od utile per il conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, anche se qui non espressamente previsto;
- Delibera in merito all'accettazione di nuovi fondatori;
- Delibera in merito alle modifiche dello statuto.

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo - convocazione e quorum

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Fondazione ogniqualvolta questi lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno la metà dei suoi membri e, comunque, almeno due volte all'anno.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, dal Consigliere da lui delegato ai sensi dello Statuto.
Per la validità della deliberazioni del Consiglio occorre la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le modificazioni dello Statuto, la liquidazione della Fondazione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi occorre il parere favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri presenti alla seduta.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni sono fatte constare da apposito verbale redatto sotto la responsabilità del Presidente che lo sottoscrive unitamente al Segretario incaricato della verbalizzazione dallo stesso Presidente.

Articolo 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri di cui il Presidente e un altro componente designati dalla Città di Torino ed un terzo membro designato dagli altri fondatori. Il Collegio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Collegio ha il compito di controllare la gestione amministrativa della Fondazione esprimendo con relazione scritta il proprio parere sul bilancio consuntivo.
Il Collegio deve assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ed a quelle dell'Assemblea.
Ai Revisori sono attribuite le competenze di cui all'articolo 2403 Codice Civile.
All'attività di Revisore si applica la disciplina di cui agli articoli 2404 e 2405 Codice Civile, in quanto compatibile.

Articolo 17 -Direttore

Il Direttore viene nominato dal Consiglio Direttivo ed è il responsabile della direzione e della corretta esecuzione delle attività della Fondazione.
Il Direttore:
- ha il compito della gestione amministrativa e della tenuta dei libri sociali della Fondazione;
- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- predispone ed attua i piani di attività, il bilancio preventivo e quello consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Comitato di Partecipazione

Il Comitato di Partecipazione è composto da rappresentanti di associazioni, enti, società ed altri organismi del mondo economico, culturale e sociale che siano l'espressione di interessi relativi all'area di Torino quale individuata all'Articolo 4 che manifestino l'interesse ad essere coinvolti nelle attività del Comitato.
I membri del Comitato di Partecipazione sono nominati, con decisione motivata, dal Consiglio Direttivo, il quale nella stessa o con successive deliberazioni approva il regolamento di funzionamento.
Il Comitato di Partecipazione contribuisce, quando è chiamato dal Consiglio Direttivo, allo svolgimento di specifiche attività.

Articolo 19 - Durata

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 20 - Recesso

I Fondatori sono tenuti a comunicare al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre di ogni anno l'eventuale intenzione di non continuare a far parte della Fondazione per l'anno successivo, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente. La comunicazione della volontà di recedere, successiva all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo del bilancio preventivo, comporta comunque la corresponsione dei contributi economici deliberati in tale sede per l'esercizio successivo.

Articolo 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Qualora lo scopo della Fondazione dovesse diventare impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio dovesse diventare insufficiente alla sua realizzazione e, in generale, qualora ricorrano le cause di estinzione previste dagli articoli 27 e 28, primo e secondo comma del Codice Civile, la Fondazione sarà dichiarata estinta.
In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Nel caso si addivenisse, per qualsiasi ragione, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nominerà un liquidatore che potrà essere scelto anche tra i membri stessi del Consiglio Direttivo.

Articolo 22 - Varie

L'organizzazione amministrativa, la disciplina dei rapporti di lavoro dipendente, autonomo o di collaborazione necessari per lo svolgimento delle attività della Fondazione, il riparto delle funzioni ed ogni altro aspetto della vita e dei rapporti interni alla Fondazione possono essere disciplinati da un regolamento interno approvato dal Consiglio ai sensi dell'ultimo comma dell'Articolo 14 che precede.
E'garantito, ai sensi degli articoli 28 e 42 dello Statuto della Città di Torino, a ciascun Consigliere Comunale della Città di Torino di accedere a tutti i documenti e informazioni relativi alla Fondazione.
I Fondatori hanno diritto di richiedere informazioni o materiale relativo alla Fondazione anche in ragione delle specifiche analoghe richieste che dovessero essere rivolte a loro medesimi.
E' in ogni caso garantito, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto della Città di Torino, che i membri del Consiglio Direttivo nominati dal Comune di Torino, inviino entro il 31 dicembre di ogni anno al Sindaco ed al Consiglio Comunale una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell'Ente in cui rappresentano il Comune.

Articolo 23 - Normativa applicabile

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono richiamate le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni di legge applicabili.