Divisione Urbanistica ed Edilizia Privatan.
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

ord. 10
2007 08989/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 GENNAIO 2008
(proposta dalla G.C. 4 dicembre 2007)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 155 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'IMMOBILE SITO IN VIA DE MARGHERITA N. 9 - ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il presente provvedimento riguarda l'immobile, di proprietà della società RO.CAP S.r.l., situato in via De Margherita n. 9, nella parte nord di un isolato delimitato dalle vie De Margherita, Pinchia, corso Orbassano e via Gaidano.
Il fabbricato, fino agli anni '90 sede del Liceo Artistico Statale R. Cottini, è disposto su due livelli, di cui uno seminterrato ed uno fuori terra di medesima dimensione con rampa di accesso da via De Margherita ed è destinato dal Piano Regolatore vigente a Servizi pubblici "S", in particolare lettera "a": "attrezzature di interesse comune ".
Dopo il trasferimento del Liceo Cottini l'immobile è rimasto in disuso a causa del mancato insediamento di altre attività pertinenti e versa, attualmente, in stato di elevato degrado fisico e funzionale più volte segnalato alla Città ed alla Circoscrizione.
A seguito di tali sollecitazioni, gli uffici comunali e circoscrizionali hanno esplorato, anche con la stessa proprietà, la possibilità di riutilizzare l'immobile mantenendone la destinazione a servizi pubblici ma le varie soluzioni ipotizzate (uffici ASL, INPS, spazi per la Circoscrizione) non sono risultate di interesse e quindi non hanno avuto seguito.
Trattandosi di immobile di proprietà privata, il mantenimento della destinazione a servizi è, peraltro, possibile a condizione di convenzionare per usi pubblici l'intero immobile o attraverso acquisizione con l'esproprio dello stesso con evidenti oneri a carico dell'Amministrazione.
Nel frattempo, il fabbricato e le sue pertinenze sono stati oggetto di atti di vandalismo e danneggiamenti, producendo così un pesante degrado anche sull'area circostante.
Visto l'esito negativo dei vari tentativi di riutilizzazione per funzioni pubbliche, la proprietà ha, infine, richiesto una variazione dell'area normativa prevista dal Piano Regolatore da Servizi Pubblici S, lettera "a" ad area normativa residenziale, impegnandosi, tuttavia, a realizzare un locale di 500 mq. (destinato a servizi pubblici e, pertanto, costituenti SLP esclusa dalla capacità edificatoria dell'area), dotato degli impianti necessari, per realizzarvi una sala polivalente da cedere gratuitamente alla Città per le esigenze rappresentate dalla Circoscrizione.

A seguito di puntuali valutazioni, effettuate sia sotto il profilo tecnico che giuridico-amministrativo, sul tema generale dell'attuazione del vincolo a servizi pubblici, l'Amministrazione ha ritenuto che, nel caso di specie, possa ravvisarsi l'interesse pubblico a procedere con una variante urbanistica che permetta di intervenire sul degrado che interessa oggi l'immobile ed il tessuto urbano circostante e che consenta, al contempo, alla Città di entrare in possesso di una sala polivalente di 500 mq. senza oneri a carico.
Si ritiene, pertanto, di poter procedere alla modifica della destinazione urbanistica dell'immobile, che costituisce, di fatto, una modesta revisione ed aggiornamento dello Strumento Urbanistico.
In coerenza con il contesto urbano circostante, l'area normativa che si ritiene idonea per l'area in oggetto è R1 "Residenze realizzate prevalentemente con piani o progetti unitari", normata dall'articolo 8, punto 1 delle N.U.E.A. del P.R.G., la cui destinazione è residenziale. Al piano interrato, terreno e primo sono consentite le attività commerciali al dettaglio di cui all'articolo 3 punti 4A1a e 4A1b nei limiti e nel rispetto di quanto disposto nell'allegato C, attività per la ristorazione e pubblici esercizi, attività artigianali di servizio, studi professionali, agenzie bancarie, assicurative, immobiliari, ecc. ed a tutti i piani le attività ricettive.
Pertanto, al fine di dare attuazione a quanto precedentemente illustrato, la variante urbanistica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R. prevede:
A. il cambiamento di destinazione urbanistica dell'area in oggetto, meglio individuata negli allegati estratti planimetrici del P.R.G. alla scala 1:5000, Stato attuale - Variante, da area per Servizi pubblici S, lettera a "attrezzature di interesse comune" ad area R1 "residenze realizzate prevalentemente con piani o progetti unitari";
B. il conseguente assoggettamento dell'immobile oggetto della variante ai disposti afferenti l'area normativa "R1" di cui all'articolo 8 punto 1 e della Tavola Normativa n. 3 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente.
Al contempo, la Società RO.CAP S.r.l., con apposito atto unilaterale d'obbligo da perfezionarsi prima dell'approvazione definitiva del presente provvedimento, garantirà la realizzazione e cessione gratuita alla Città del basso fabbricato di 500 mq. da adibire a sala polivalente e/o teatro.
Il presente provvedimento comporta decremento di aree per Servizi pubblici pari a circa mq. 4.000 di superficie territoriale dell'area oggetto di variante.
La presente variante ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento risulta altresì coerente con il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come risulta dal parere espresso dal Settore Tutela Ambiente prot. n. 14448/07 del 1° agosto 2007, che si allega.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 2 per l'acquisizione del relativo parere.
La Circoscrizione n. 2, con provvedimento del 19 dicembre 2007, che si allega (all. 2 - n.           ), ha espresso parere favorevole alla variante in oggetto.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1) di adottare la variante parziale n. 155 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R., concernente l'immobile sito in via De Margherita n. 9 (all. 1 - n.          ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese e unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.