Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 130
2007 08790/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 DICEMBRE 2007
(proposta dalla G.C. 30 novembre 2007)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CANDIDATURA DELLA CITTA` DI TORINO AI GIOCHI OLIMPICI DELLA GIOVENTU` DEL 2010 (YOUTH OLIMPIC GAMES). LOCALIZZAZIONE DEL VILLAGGIO OLIMPICO E LINEE GUIDA DI INTERVENTO.

Proposta del Sindaco Chiamparino
e dell'Assessore Viano.

La Città di Torino, forte del successo dei Giochi Olimpici Invernali 2006 e sulla scorta dell'esperienza maturata nell'organizzazione di eventi sportivi di rilievo, ha proposto la sua candidatura per l'organizzazione della prima edizione dei Giochi Olimpici della Gioventù (Youth Olimpic Games) previsti nel mese di agosto del 2010.
Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha individuato tra i requisiti da soddisfare per la presentazione delle eventuali candidature, la capacità di ospitare all'interno di un unico villaggio olimpico 5000 tra atleti e accompagnatori, provenienti da tutti i Paesi del mondo, un numero di 26 discipline sportive da svolgersi nel medesimo territorio cittadino e la presentazione di un programma culturale-educativo indirizzato ai giovani atleti.
Il 26 ottobre 2007 la Fondazione Torino Olympic Park (TOP) ha presentato il primo dossier di candidatura che individua, nel quadrante sud della Città nella Circoscrizione 10 Mirafiori Sud e, più precisamente, nella zona del Parco Colonnetti all'incrocio tra strada Castello di Mirafiori e strada delle Cacce (allegati 1A e 1B), l'area più idonea ad ospitare il Villaggio Olimpico 2010, considerata la sua ubicazione prossima al Parco Colonnetti, nelle vicinanze di impianti sportivi già esistenti per consentire gli allenamenti dei giovani atleti.
Il successivo 18 novembre 2007 Torino è entrata ufficialmente nella short list delle città candidate ad ospitare i Giochi insieme ad Atene, Bangkok, Mosca e Singapore e, in tale occasione, il CIO ha richiesto idonee garanzie dal punto di vista amministrativo, finanziario e sotto il profilo della pubblica sicurezza in ordine alla fattibilità di tutti gli interventi afferenti all'organizzazione complessiva dell'evento.
In relazione a quanto sopra, si rende necessario prefigurare il percorso procedurale, sotto il profilo urbanistico-edilizio, finalizzato a dare concreta attuazione al previsto insediamento del Villaggio Olimpico, percorso volto a definire anche il regime giuridico e patrimoniale delle aree interessate, la modalità di fruizione degli impianti nonché il riutilizzo successivo all'Evento Olimpico.
L'area individuata per il Villaggio Olimpico è parte di proprietà privata, e precisamente l'ex sede dello stabilimento Tekumseh ormai dismesso dall'attività manifatturiera, e parte di proprietà pubblica, oggi in concessione all'Istituto Nazionale Ricerca Metrologica e, in misura minore, destinata a parco.
L'Amministrazione ritiene che l'occasione di riqualificazione dell'area verso funzioni urbane più compatibili con il tessuto esistente, connessa alla dismissione dell'attività manifatturiera, unitamente alla prospettiva dell'Evento Olimpico, costituisca un'opportunità da promuovere e sostenere, ferme restando le condizioni di interesse pubblico che devono necessariamente guidare e supportare le scelte future.
L'area di proprietà privata è destinata dal Piano Regolatore Generale ad attività produttive e, più precisamente, ad area normativa "IN"- Edifici o complessi di edifici a destinazione produttiva inseriti in zone consolidate per attività produttive da trasformarsi secondo i parametri di cui all'art. 14 delle Norme Urbanistico - Edilizie di Attuazione. Le restanti porzioni, di proprietà pubblica, costituenti la complessiva area per la quale si prevedono trasformazioni urbanistiche sono destinate, invece, a servizi pubblici, parte a lettera "u" - Istruzione Universitaria e parte a "v" - Aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport.
La proposta di riqualificazione, da attuarsi con risorse private da parte dell'operatore proprietario della ex Tekumseh nonché di altri soggetti privati selezionati sulla base di una procedura di evidenza pubblica, comporta una variante urbanistica finalizzata ad imprimere alle aree sopra descritte la disciplina delle Zone Urbane di Trasformazione.
La condizione imprescindibile per la quale l'Amministrazione si impegna ad avviare la citata variante urbanistica sull'area è che la Città sia ufficialmente designata ad ospitare i Giochi Olimpici a seguito della decisione finale che il CIO assumerà entro il prossimo febbraio 2008.
I principali parametri di trasformazione della nuova ZUT sono i seguenti:
- la superficie territoriale (ST) dell'area è pari a circa mq. 92.500 di cui circa mq. 39.255 di proprietà privata e circa mq. 53.245 di proprietà comunale;
- l'indice di edificabilità territoriale (IT) è pari a mq/mq 0,8 in considerazione della forte valenza pubblica che assumerà l'intervento;
- la superficie lorda di pavimento (SLP) massima realizzabile è pari a mq. 74.000;
- gli interventi edilizi saranno articolati con edifici di carattere residenziale con corpi di fabbrica di varie altezze e da una edificazione a piastra;
- il nuovo Villaggio Olimpico sarà costituito da circa 800 alloggi che potranno ospitare 5100 persone. L'ospitalità sarà integrata da spazi comuni destinati ad attività funzionali di ristorazione, ludico ricreative, aggregazione, postazioni internet, aree verdi attrezzate, pista ciclabile, parcheggi ecc., secondo le direttive e le richieste del Comitato Olimpico.
Fermo restando la verifica del rispetto dei parametri ed obblighi previsti dalla vigente normativa, il riutilizzo delle strutture successivo all'Evento Olimpico prevederebbe, nell'area privata, circa mq. 13.904 di SLP destinati a residenza e circa mq. 17.550 di SLP destinati ad attività di servizio alle persone ed alle imprese (A.S.P.I.) e, nell'area di proprietà pubblica, circa mq. 42.596 di SLP destinati a residenza. Al termine dei Giochi Olimpici, inoltre, una quota pari almeno al 25% delle superfici residenziali realizzate sull'area pubblica dovrà essere destinata prioritariamente a funzioni pubbliche quali residenze universitarie, per anziani, ecc. o per edilizia pubblica secondo la vigente normativa in materia.
Qualora Torino non venga prescelta per ospitare i Giochi, l'Amministrazione si riserva di valutare una diversa modalità di trasformazione dell'area di proprietà privata orientata verso una riconversione per usi residenziali e commerciali, riconducendo la variante di P.R.G. a parametri e modalità coerenti con le modalità di trasformazione previste dal Piano stesso per aree analoghe, applicando la disciplina prevista per le Zone Urbane di Trasformazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 15 delle Norme Urbanistiche edilizie di Attuazione di P.R.G.. In tal caso, l'Amministrazione si riserva, altresì, di valutare la richiesta all'operatore privato di eventuali oneri aggiuntivi in rapporto e in proporzione alla valorizzazione derivante dalla trasformazione dell'area, oggi destinata ad attività produttive.
Considerata l'esigenza di completare l'intervento in tempi brevi compatibili con l'apertura dei Giochi Olimpici per l'agosto 2010, la procedura dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. è ritenuta la più idonea per conseguire tale obiettivo. Tale procedura consente, infatti, l'esame contestuale delle problematiche inerenti aspetti di carattere urbanistico, edilizio, ambientale, patrimoniale, di sicurezza ecc. finalizzati all'approvazione della variante urbanistica e relativo rilascio dei titoli abilitativi edilizi.
Visto l'interesse pubblico sotteso all'organizzazione dei Giochi del 2010, l'Amministrazione ritiene, con il presente provvedimento, di approvare le linee guida come sopra descritte al fine di dare concretezza agli impegni della Città per la realizzazione del Villaggio Olimpico.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1) di approvare la localizzazione del Villaggio Olimpico da realizzarsi, nel caso in cui si ottenga la designazione di Torino quale sede dei Giochi Olimpici della Gioventù del 2010, nella zona del Parco Colonnetti all'incrocio tra strada Castello di Mirafiori e strada delle Cacce (all. 1A e 1B - nn. ), secondo le linee guida descritte in narrativa;
2) di individuare, in tal caso, nell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la procedura più idonea per l'approvazione della variante urbanistica e relativo rilascio dei titoli abilitativi edilizi finalizzati alla realizzazione del Villaggio Olimpico.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.