Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 130
2007 08790/009
OGGETTO: CANDIDATURA DELLA CITTA` DI TORINO AI GIOCHI OLIMPICI DELLA GIOVENTU` DEL 2010 (YOUTH OLIMPIC GAMES). LOCALIZZAZIONE DEL VILLAGGIO OLIMPICO E LINEE GUIDA DI INTERVENTO.
Proposta del Sindaco Chiamparino
e dell'Assessore Viano.
La Città di Torino, forte del successo dei Giochi Olimpici
Invernali 2006 e sulla scorta dell'esperienza maturata nell'organizzazione
di eventi sportivi di rilievo, ha proposto la sua candidatura
per l'organizzazione della prima edizione dei Giochi Olimpici
della Gioventù (Youth Olimpic Games) previsti nel mese
di agosto del 2010.
Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha individuato tra
i requisiti da soddisfare per la presentazione delle eventuali
candidature, la capacità di ospitare all'interno di un
unico villaggio olimpico 5000 tra atleti e accompagnatori, provenienti
da tutti i Paesi del mondo, un numero di 26 discipline sportive
da svolgersi nel medesimo territorio cittadino e la presentazione
di un programma culturale-educativo indirizzato ai giovani atleti.
Il 26 ottobre 2007 la Fondazione Torino Olympic Park (TOP) ha
presentato il primo dossier di candidatura che individua, nel
quadrante sud della Città nella Circoscrizione 10 Mirafiori
Sud e, più precisamente, nella zona del Parco Colonnetti
all'incrocio tra strada Castello di Mirafiori e strada delle Cacce
(allegati 1A e 1B), l'area più idonea ad ospitare il Villaggio
Olimpico 2010, considerata la sua ubicazione prossima al Parco
Colonnetti, nelle vicinanze di impianti sportivi già esistenti
per consentire gli allenamenti dei giovani atleti.
Il successivo 18 novembre 2007 Torino è entrata ufficialmente
nella short list delle città candidate ad ospitare i Giochi
insieme ad Atene, Bangkok, Mosca e Singapore e, in tale occasione,
il CIO ha richiesto idonee garanzie dal punto di vista amministrativo,
finanziario e sotto il profilo della pubblica sicurezza in ordine
alla fattibilità di tutti gli interventi afferenti all'organizzazione
complessiva dell'evento.
In relazione a quanto sopra, si rende necessario prefigurare
il percorso procedurale, sotto il profilo urbanistico-edilizio,
finalizzato a dare concreta attuazione al previsto insediamento
del Villaggio Olimpico, percorso volto a definire anche il regime
giuridico e patrimoniale delle aree interessate, la modalità
di fruizione degli impianti nonché il riutilizzo successivo
all'Evento Olimpico.
L'area individuata per il Villaggio Olimpico è parte di
proprietà privata, e precisamente l'ex sede dello stabilimento
Tekumseh ormai dismesso dall'attività manifatturiera, e
parte di proprietà pubblica, oggi in concessione all'Istituto
Nazionale Ricerca Metrologica e, in misura minore, destinata a
parco.
L'Amministrazione ritiene che l'occasione di riqualificazione
dell'area verso funzioni urbane più compatibili con il
tessuto esistente, connessa alla dismissione dell'attività
manifatturiera, unitamente alla prospettiva dell'Evento Olimpico,
costituisca un'opportunità da promuovere e sostenere, ferme
restando le condizioni di interesse pubblico che devono necessariamente
guidare e supportare le scelte future.
L'area di proprietà privata è destinata dal Piano
Regolatore Generale ad attività produttive e, più
precisamente, ad area normativa "IN"- Edifici o complessi
di edifici a destinazione produttiva inseriti in zone consolidate
per attività produttive da trasformarsi secondo i parametri
di cui all'art. 14 delle Norme Urbanistico - Edilizie di Attuazione.
Le restanti porzioni, di proprietà pubblica, costituenti
la complessiva area per la quale si prevedono trasformazioni urbanistiche
sono destinate, invece, a servizi pubblici, parte a lettera "u"
- Istruzione Universitaria e parte a "v" - Aree per
spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport.
La proposta di riqualificazione, da attuarsi con risorse private
da parte dell'operatore proprietario della ex Tekumseh nonché
di altri soggetti privati selezionati sulla base di una procedura
di evidenza pubblica, comporta una variante urbanistica finalizzata
ad imprimere alle aree sopra descritte la disciplina delle Zone
Urbane di Trasformazione.
La condizione imprescindibile per la quale l'Amministrazione
si impegna ad avviare la citata variante urbanistica sull'area
è che la Città sia ufficialmente designata ad ospitare
i Giochi Olimpici a seguito della decisione finale che il CIO
assumerà entro il prossimo febbraio 2008.
I principali parametri di trasformazione della nuova ZUT sono
i seguenti:
- la superficie territoriale (ST) dell'area è pari a circa
mq. 92.500 di cui circa mq. 39.255 di proprietà privata
e circa mq. 53.245 di proprietà comunale;
- l'indice di edificabilità territoriale (IT) è
pari a mq/mq 0,8 in considerazione della forte valenza pubblica
che assumerà l'intervento;
- la superficie lorda di pavimento (SLP) massima realizzabile
è pari a mq. 74.000;
- gli interventi edilizi saranno articolati con edifici di carattere
residenziale con corpi di fabbrica di varie altezze e da una edificazione
a piastra;
- il nuovo Villaggio Olimpico sarà costituito da circa
800 alloggi che potranno ospitare 5100 persone. L'ospitalità
sarà integrata da spazi comuni destinati ad attività
funzionali di ristorazione, ludico ricreative, aggregazione, postazioni
internet, aree verdi attrezzate, pista ciclabile, parcheggi ecc.,
secondo le direttive e le richieste del Comitato Olimpico.
Fermo restando la verifica del rispetto dei parametri ed obblighi
previsti dalla vigente normativa, il riutilizzo delle strutture
successivo all'Evento Olimpico prevederebbe, nell'area privata,
circa mq. 13.904 di SLP destinati a residenza e circa mq. 17.550
di SLP destinati ad attività di servizio alle persone ed
alle imprese (A.S.P.I.) e, nell'area di proprietà pubblica,
circa mq. 42.596 di SLP destinati a residenza. Al termine dei
Giochi Olimpici, inoltre, una quota pari almeno al 25% delle superfici
residenziali realizzate sull'area pubblica dovrà essere
destinata prioritariamente a funzioni pubbliche quali residenze
universitarie, per anziani, ecc. o per edilizia pubblica secondo
la vigente normativa in materia.
Qualora Torino non venga prescelta per ospitare i Giochi, l'Amministrazione
si riserva di valutare una diversa modalità di trasformazione
dell'area di proprietà privata orientata verso una riconversione
per usi residenziali e commerciali, riconducendo la variante di
P.R.G. a parametri e modalità coerenti con le modalità
di trasformazione previste dal Piano stesso per aree analoghe,
applicando la disciplina prevista per le Zone Urbane di Trasformazione
ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 15 delle Norme
Urbanistiche edilizie di Attuazione di P.R.G.. In tal caso, l'Amministrazione
si riserva, altresì, di valutare la richiesta all'operatore
privato di eventuali oneri aggiuntivi in rapporto e in proporzione
alla valorizzazione derivante dalla trasformazione dell'area,
oggi destinata ad attività produttive.
Considerata l'esigenza di completare l'intervento in tempi brevi
compatibili con l'apertura dei Giochi Olimpici per l'agosto 2010,
la procedura dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. è ritenuta la più idonea
per conseguire tale obiettivo. Tale procedura consente, infatti,
l'esame contestuale delle problematiche inerenti aspetti di carattere
urbanistico, edilizio, ambientale, patrimoniale, di sicurezza
ecc. finalizzati all'approvazione della variante urbanistica
e relativo rilascio dei titoli abilitativi edilizi.
Visto l'interesse pubblico sotteso all'organizzazione dei Giochi
del 2010, l'Amministrazione ritiene, con il presente provvedimento,
di approvare le linee guida come sopra descritte al fine di dare
concretezza agli impegni della Città per la realizzazione
del Villaggio Olimpico.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di approvare la localizzazione del Villaggio Olimpico da
realizzarsi, nel caso in cui si ottenga la designazione di Torino
quale sede dei Giochi Olimpici della Gioventù del 2010,
nella zona del Parco Colonnetti all'incrocio tra strada Castello
di Mirafiori e strada delle Cacce (all. 1A e 1B - nn.
), secondo le linee guida descritte in narrativa;
2) di individuare, in tal caso, nell'Accordo di Programma ai sensi
dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la procedura più
idonea per l'approvazione della variante urbanistica e relativo
rilascio dei titoli abilitativi edilizi finalizzati alla realizzazione
del Villaggio Olimpico.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.