Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Settore Direzione

n. ord. 11
2007 08738/045

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 GENNAIO 2008

(proposta dalla G.C. 4 dicembre 2007)

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTI DI ESPOSIZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI, STAND, SPETTACOLI E ALTRI ALLESTIMENTI SCENOGRAFICI. RINNOVO CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO.

   Proposta dell'Assessore Alfieri.

   Con deliberazione n. 182 del Consiglio Comunale del 21 novembre 2005 (mecc. 2005 07161/045), esecutiva dal 5 dicembre 2005, era stato approvato lo schema di convenzione tra la Città di Torino e la Fondazione Teatro Regio di Torino avente per oggetto "Convenzione tra la Città di Torino e la Fondazione Teatro Regio di Torino per la realizzazione di allestimenti di esposizioni temporanee e permanenti, stand, spettacoli e altri allestimenti scenografici" che, all'art. 4, prevedeva la possibilità di rinnovo in accordo tra le parti.
   Successivamente, in data 15 dicembre 2005, tale convenzione era stata sottoscritta dai due enti e repertoriata nel registro R.C.U. al n. 5671, riportando la scadenza del 15 dicembre 2007.
   Durante i due anni di vigenza della convenzione, alcuni Settori della Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali hanno affidato alla Fondazione Teatro Regio di Torino la realizzazione di allestimenti espositivi di notevole impatto scenico, come nel caso della mostra "Torino al lavoro. Dalla ricostruzione allo sviluppo" proposta in occasione dei giochi olimpici invernali o dell'adeguamento dello Stand della Città di Torino al Salone del Libro del 2006, realizzato in occasione delle manifestazioni "Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma".
   Anche per il prossimo futuro la Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali della Città, all'interno dei propri compiti di promozione e valorizzazione culturale, dovrà realizzare allestimenti che risultino essere maggiormente apprezzati nel momento in cui si coniughi il contenuto dell'evento proposto a elementi tecnologici e spettacolari, sia nel caso dell'allestimento di musei, mostre o stand sia nel caso di spettacoli allestiti per un grande pubblico.
   In questo quadro, ed anche in relazione del livello raggiunto dal settore culturale negli ultimi anni, appare opportuno e conveniente mantenere inalterata la qualità degli interventi.
   Come previsto dalla Legge 28 dicembre 1995 n. 549 e dai Decreti Legislativi 29 giugno 1996 n. 367 e 23 aprile 1998 n. 134 la Città di Torino, unitamente allo Stato Italiano e alla Regione Piemonte, è fondatore della Fondazione Teatro Regio di Torino, così come sancito anche dall'art. 1 dello Statuto della Fondazione stessa.
   Lo Statuto della Fondazione Teatro Regio di Torino, ente senza fini di lucro, ne stabilisce all'art. 2 gli scopi istituzionali, prevedendo che essa diffonda l'arte musicale realizzando in Italia e all'estero spettacoli lirici, di balletto, concerti o altri eventi musicali, oltre a perseguire altri fini quali la formazione dei quadri artistici e tecnici, l'educazione musicale della collettività, la promozione della ricerca e, naturalmente, a provvedere alla gestione di teatri ad essa affidati.
   Come previsto dalle norme che regolano le fondazioni lirico-sinfoniche e dagli articoli 7 e 9 dello Statuto sopracitato, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Regio di Torino è presieduto dal Sindaco "pro-tempore" della Città di Torino il quale vi partecipa di diritto insieme ai rappresentanti nominati dalla Regione Piemonte e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dai soggetti privati che presentano le caratteristiche stabilite dalla normativa.
    L'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte della Città è disciplinata dalla normativa che regola le fondazioni lirico-sinfoniche, nonché dal già citato Statuto della Fondazione Teatro Regio di Torino.
    Per il raggiungimento dei propri scopi statutari, la Fondazione Teatro Regio di Torino si è dotata, nel corso del tempo, di una struttura tecnica che include magazzini e laboratori e di personale altamente qualificato in grado di ideare e realizzare allestimenti spettacolari e ad alto contenuto tecnologico.
    Risulta quindi opportuno rinnovare la convenzione con la Fondazione Teatro Regio di Torino per la "realizzazione di allestimenti di esposizioni temporanee e permanenti, stand, spettacoli e altri allestimenti scenografici" con durata quadriennale a partire dalla data della sua sottoscrizione così come previsto dall'art. 4 della Convezione approvata con la sopra citata deliberazione n. 182 del Consiglio Comunale del 21 novembre 2005 (mecc. 2005 07161/045), esecutiva dal 5 dicembre 2005 e come da lettera ricevuta da parte della Fondazione Teatro Regio di Torino (all. 1 - n.          ). Tale schema di convenzione, che ha la finalità di regolare i rapporti tra i due enti, viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 2).
    La convenzione risulta vantaggiosa per entrambi i soggetti in quanto la Città potrà contare su una continuità di confronto e su un riferimento costante all'interno di una struttura altamente qualificata, sullo snellimento delle procedure per il reperimento e la messa in funzione di magazzini idonei a rimessare le grandi strutture allestitive di proprietà della Città quando necessario, con conseguente riduzione dei costi del rimessaggio, mentre la Fondazione Teatro Regio potrà contare sul completo utilizzo delle strutture e sul pieno impiego del personale. Come meglio specificato nella convenzione allegata, la realizzazione degli allestimenti scenografici da parte della Fondazione sarà elaborata all'interno di un gruppo di lavoro costituito ad hoc e formato da personale della Città e da propri curatori o consulenti incaricati e da personale della Fondazione ed esperti e tecnici da essa stessa individuati, ma garantendo a quest'ultima autonomia di scelta per forniture di beni, servizi e individuazione dei consulenti, comunque nel rispetto della normativa vigente e delle procedure di evidenza pubblica a cui è soggetta. Per ogni servizio svolto la Città di Torino corrisponderà alla Fondazione un corrispettivo determinato sulla base di quanto previsto all'art. 8 dell'allegata convenzione.
    I dirigenti comunali, nell'ambito delle rispettive competenze, approveranno i singoli affidamenti dei servizi di allestimento a corpo e secondo le procedure individuate all'art. 5 dell'allegata convenzione, provvedendo alla relativa copertura finanziaria nell'ambito delle risorse loro assegnate per queste finalità nei Piani Esecutivi di Gestione annuali.
    Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che il controllo sulle attività in argomento sarà esercitato in modo coordinato ed incisivo dagli uffici interessati con le modalità indicate dagli articoli 5 e 13 dell'allegato schema di convenzione, cui si fa qui integrale rinvio, oltre che, ovviamente, dalla Città nelle vesti di fondatore della Fondazione Teatro Regio di Torino.
    Visto quanto sopra, si ritiene opportuno e conveniente approvare il testo della convenzione tra la Città di Torino e la Fondazione Teatro Regio di Torino per la "realizzazione di allestimenti di esposizioni temporanee e permanenti, stand, spettacoli e altri allestimenti scenografici" necessari alla Città di Torino secondo quanto sopra descritto.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare, per le motivazioni dettagliatamente esposte in narrativa, lo schema di convenzione (all. 2 - n. ) tra la Città di Torino e la Fondazione Teatro Regio di Torino avente per oggetto "Convenzione tra la Città di Torino e la Fondazione Teatro Regio di Torino per la realizzazione di allestimenti di esposizioni temporanee e permanenti, stand, spettacoli e altri allestimenti scenografici";

2)   di autorizzare il Dirigente del Settore Contratti della Città a sottoscrivere il contratto di servizio autorizzandolo, nel contempo, ad apportare eventuali modifiche non sostanziali dirette ad una migliore redazione del contratto;

3)   di demandare a successive determinazioni dirigenziali il perfezionamento degli affidamenti dei singoli allestimenti oggetto della convenzione di cui al precedente punto 2) e i relativi impegni di spesa, da assumere all'interno delle risorse assegnate ai singoli dirigenti per queste finalità nei Piani Esecutivi di Gestione annuali a favore della Fondazione del Teatro Regio di Torino con sede in Torino, piazza Castello 215 - C.F. 00505900019;

4)   di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E LA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTI DI ESPOSIZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI, STAND, SPETTACOLI E ALTRI ALLESTIMENTI SCENOGRAFICI.

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Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in triplice originale,

tra

la CITTÀ di TORINO (di seguito denominata Città), con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n° 1, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal dottor Giuseppe BIANCIOTTO, nato a Torino il 24 giugno 1954, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Contratti, tale nominato dal Sindaco con provvedimento in data 12 febbraio 2003 prot. n° 1675 e ai sensi dell'art. 107 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 19 comma 2 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 marzo 1999 (mecc. n. 98-11035/03) ed in esecuzione della deliberazione…………………………………..…………………………;

e

la Fondazione Teatro Regio di Torino con sede in Torino, piazza Castello 215 C.F. 00505900019 in questo atto rappresentata da…………………………, nat… a ………………. il …………………… domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di ……………………………………………………. della suddetta società e, pertanto, in legale rappresentanza della stessa, a quanto infra autorizzato con …...

premesso che:

- la Città di Torino, unitamente allo Stato Italiano e alla Regione Piemonte, è socio fondatore della Fondazione Teatro Regio di Torino, così come previsto dalla Legge 28 dicembre 1995 n. 549, dai decreti legislativi 29 giugno 1996 n. 367 e 23 aprile 1998 n. 134, nonché dall'art.1 dello Statuto della Fondazione stessa;
- l'art.2 dello Statuto della Fondazione individua tra gli scopi istituzionali dell'ente la diffusione dell'arte musicale mediante la realizzazione in Italia e all'estero di spettacoli lirici, di balletti, concerti o altri eventi musicali, la formazione dei quadri artistici e tecnici nonché l'educazione musicale della collettività e la promozione della ricerca, oltre la gestione di teatri ad essa affidati;
- la Fondazione Teatro Regio di Torino, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si è dotata di una struttura tecnica che include magazzini, laboratori e personale altamente qualificato e in grado di ideare e realizzare allestimenti spettacolari e ad alto contenuto tecnologico;
- come previsto dalle norme che regolano le fondazioni lirico-sinfoniche e dagli artt. 7 e 9 dello Statuto sopracitato, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Regio di Torino è presieduto dal Sindaco "pro-tempore" della Città di Torino che vi partecipa di diritto insieme ai rappresentanti nominati dalla Regione Piemonte e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dai soggetti privati che presentano le caratteristiche previste dalla normativa.
- l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte della Città è prevista dalla normativa che regola le fondazioni lirico-sinfoniche, nonché attraverso il già citato Statuto della Fondazione Teatro Regio di Torino;
- per la realizzazione di allestimenti scenografici spettacolari che è necessario realizzare nell'ambito del compito istituzionale di promozione e valorizzazione culturale la Città di Torino intende avvalersi della collaborazione della Fondazione Teatro Regio di Torino per l'utilizzo della struttura tecnica del teatro lirico;
- con deliberazione del Consiglio Comunale ............ si è stabilito di demandare a successive determinazioni dirigenziali il perfezionamenti di ogni singolo allestimento oggetto della convenzione di cui al punto 2) della stessa, nonché i relativi impegni di spesa, da assumere all'interno delle risorse assegnate ai singoli dirigenti per queste finalità nel Piano Esecutivo di Gestione a favore della Fondazione Teatro Regio di Torino.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse alla presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 – Oggetto

2.1) La Città affida alla Fondazione da essa costituita e partecipata il servizio culturale di ideazione e progettazione e realizzazione di allestimenti di esposizioni temporanee e permanenti, stand, spettacoli e altri allestimenti scenografici.
L'affidamento comporta da parte della Fondazione l'esecuzione delle seguenti attività:
- ideazione, progettazione e realizzazione degli allestimenti come descritto al successivo art. 5, secondo il progetto approvato e nel rispetto della normativa vigente;
- ideazione, progettazione e realizzazione della segnaletica e della comunicazione interna all'allestimento nonché dei supporti audiovisivi e multimediali come descritto al successivo art. 5, secondo il progetto approvato e nel rispetto della normativa vigente;
- consegna degli allestimenti perfettamente funzionanti alla Città di Torino accompagnati dalla documentazione tecnica relativa ai materiali impiegati, al collaudo effettuato e alla documentazione attestante l'agibilità al pubblico delle strutture;
- manutenzione degli allestimenti per il periodo del loro impiego e per la durata della presente convenzione per quelli permanenti;
- rimessaggio degli allestimenti per eventuali successivi utilizzi o loro smaltimento limitatamente a quelli inutilizzabili.
Vista la specificità degli allestimenti oggetto della presente convenzione, la Città affida a corpo la realizzazione degli allestimenti sulla base delle procedure descritte al successivo art. 5.
L'esecuzione di tali allestimenti può anche essere eseguita negli esercizi successivi pur valendo sullo stanziamento dell'anno precedente.
La Città tuttavia può sempre, in relazione a sopravvenute diverse esigenze, gestire e realizzare altrimenti gli allestimenti di esposizioni temporanee e permanenti, stand, spettacoli e altri allestimenti scenografici.
Per motivate ragioni di forza maggiore derivanti da impegni di carattere istituzionale la Fondazione ha facoltà, per parte sua, di evidenziare l'impossibilità di realizzare quanto previsto dal presente articolo secondo le procedure previste dall'art. 5.
Eventuali forme di coproduzione di allestimenti per progetti di interesse comune saranno oggetto di specifici accordi tra le parti da assumere in deroga alla presente convenzione.

Articolo 3 - Durata

3.1) La presente convenzione ha durata quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

3.2) Alla fine di ogni anno le parti potranno rivedere le specifiche di intervento.

Articolo 4 - Rinnovo

3.1) Al termine del periodo di validità la convenzione potrà essere rinnovata in accordo tra le parti a seguito di approvazione di apposito atto.

Articolo 5 - Procedura

5.1) La procedura di affidamento sarà avviata dal Dirigente del Settore comunale competente il quale dovrà verificare, per ogni servizio culturale richiesto, la disponibilità della Fondazione a realizzarlo entro la scadenza indicata e lo stanziamento economico a propria disposizione.

5.2) Contestualmente alla comunicazione della disponibilità di massima a svolgere il servizio da parte della Fondazione, questa dovrà fornire il nominativo del proprio referente che assumerà il ruolo di Responsabile del Progetto.

5.3) Per ogni servizio affidato, la Fondazione proporrà al Comune un accordo, coerente con la presente convenzione, da sottoscrivere per ogni singolo progetto da parte del Dirigente del Settore comunale competente e del Responsabile del Progetto individuato dalla Fondazione.
Elementi essenziali dell'accordo sono:
- la descrizione analitica dell'oggetto del servizio,
- il preventivo dei costi con l'indicazione dei costi vivi e dei costi applicabili in base al tariffario,
- l'indicazione delle figure non appartenenti alla struttura del Comune e della Fondazione con responsabilità di progettazione scientifica, culturale e scenografica,
- la descrizione delle fasi relative all'ideazione, progettazione e realizzazione dell'allestimento con la relativa tempistica,
- l'indicazione dei momenti in cui procedere alla verifica e alla validazione da parte del Comune delle singole fasi,
- la data entro cui gli allestimenti dovranno essere consegnati perfettamente funzionanti alla Città di Torino corredati dalla documentazione tecnica dei materiali impiegati, da quella del collaudo effettuato e attestante l'agibilità al pubblico delle strutture.

5.4) Eventuali variazioni all'accordo così come descritto dovranno essere sottoscritte dai responsabili delle due amministrazioni individuati nei precedenti commi del presente articolo.
L'accettazione di eventuali variazioni in aumento del corrispettivo è comunque subordinata all'assunzione, da parte del Dirigente comunale competente, di apposito provvedimento di impegno di spesa.

5.5) Il servizio verrà svolto sotto la supervisione di un gruppo di lavoro che verrà di volta in volta costituito e formato da personale della Città di Torino, curatori o consulenti individuati dalla Città di Torino, da personale della Fondazione e da esperti e tecnici di settori specifici individuati dalla Fondazione stessa.

Articolo 6 - Obblighi del gestore

6.1) La Fondazione garantisce l'esecuzione del servizio sulla base di un programma e nell'ambito dei quadri economico-finanziari di spesa definiti e finanziati dalla Città, curando tutti gli interventi di studio, progettazione, appalto, costruzione, messa in servizio e nel rispetto delle scadenze concordate.

6.2) La Fondazione mantiene sollevata ed indenne la Città da ogni danno che possa derivare a terzi dallo svolgimento del servizio della presente convenzione e/o disservizio imputabile alla stessa.

6.3) La Fondazione opera con la più ampia autonomia circa l'esecuzione e le modalità operative necessarie per raggiungere i risultati prefissati.

6.4.) La Fondazione garantisce la consegna degli allestimenti alla Città che ne acquisisce la piena proprietà, libera da diritti di qualsivoglia genere verso terzi.

Articolo 7 - Obblighi del Comune

7.1) Il Comune garantisce la propria collaborazione nelle fasi di studio e realizzazione degli allestimenti e si assume il costo degli allestimenti così come concordato a corpo con la Fondazione.

7.2) Il Comune salvaguarda la tutela dei diritti morali della Fondazione e delle persone impegnate nello svolgimento del servizio, siano essi dipendenti della Fondazione o consulenti esterni ad essa.

Articolo 8 - Corrispettivo del servizio

8.1) Il corrispettivo del servizio sarà stabilito di volta in volta sulla base delle caratteristiche dell'allestimento richiesto sulla base del seguente tariffario delle prestazioni richiedibili (cfr. art. 2):
a)   quota a copertura delle spese vive inerenti materiali, beni e servizi
b)   quota a copertura dei costi di manodopera diretta
c)   quota a copertura dei costi di ideazione, progettazione e direzione lavori da calcolare in percentuale sulla somma dei valori indicati ai precedenti punti a) e b) come segue:
     -   fino a Euro 300.000 IVA esclusa: fino a un massimo del 10%
     -   da Euro 300.001 a Euro 1.000.000 IVA esclusa: fino a un massimo dell' 8%
     -   oltre Euro 1.000.000 IVA esclusa: fino a un massimo del 5%
d)   quota a copertura delle spese generali per l'intero servizio da calcolare in percentuale sulla somma dei valori indicati ai precedenti punti a) e b) come segue:
     -   fino a Euro 300.000 IVA esclusa: fino a un massimo dell'8%
     -   da Euro 300.001 a Euro 1.000.000 IVA esclusa: fino a un massimo del 6%
     -   oltre Euro 1.000.000 IVA esclusa: fino a un massimo del 4%.
Eventuali varianti in corso d'opera in aumento del corrispettivo dovranno essere immediatamente sottoposte all'attenzione della Città secondo quanto stabilito al precedente art. 5 ed eseguite solo ad avvenuta approvazione da parte di quest'ultima.

8.2) Al termine della realizzazione degli allestimenti, la Fondazione presenterà fattura a saldo dell'attività svolta accompagnata da una rendicontazione, documentabile su richiesta, delle spese vive sostenute e da una dettagliata relazione tecnica.

Articolo 9 - Modalità di pagamento del corrispettivo

9.1) Il pagamento di quanto dovuto dalla Città verrà effettuato secondo stati di avanzamento lavori concordati tra le parti.

9.2) Le fatture verranno liquidate dal Comune entro 90 giorni dalla data di ricevimento.

Le parti concordano che non saranno dovuti interessi di mora per eventuali ritardi nel pagamento delle fatture.

Articolo 10 - Subaffidamento e modalità

10.1) La Fondazione potrà, a sua discrezione, avvalersi di supporti esterni (imprese appaltatrici, consulenti, ecc.), ferma restando la sua attività di coordinamento, di pianificazione, di verifica dei lavori svolti e di controllo dell'attività e fermo restando che la medesima rimane unica responsabile nei confronti del Comune.

10.2) La Fondazione avrà autonomia di scelta in relazione alle specificità degli allestimenti e affiderà le forniture di beni e servizi e le eventuali consulenze secondo la normativa vigente e le procedure di evidenza pubblica a cui è soggetta.

Articolo 11 - Modalità di revisione della convenzione

11.1) Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora novità e/o modifiche normative possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento del servizio affidato alla Fondazione o delle condizioni di affidamento del servizio medesimo.

11.2) Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo non comportano revoca dell'affidamento del servizio di cui alla presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultima.

Articolo 12 - Obbligo di applicazione dei ccnl nazionali

12.1) Nei confronti dei propri dipendenti la Fondazione si obbliga ad osservare le norme ed i contratti nazionali di lavoro, nonché gli accordi decentrati ed aziendali, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale delle categorie di lavoratori addetti alle diverse funzioni necessarie per l'erogazione dei servizi oggetto della presente convenzione.

Articolo 13 - Controllo e vigilanza

13.1) Al fine di garantire il controllo da parte del Comune la Fondazione collabora fornendo le informazioni tecniche necessarie.

13.2) E' demandato al Dirigente del Settore competente (o a funzionari delegati), il compito di partecipare ai gruppi di lavoro e di vigilare sulla qualità del servizio erogato nonché sul rispetto da parte della Fondazione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

13.3) Il Dirigente del Settore competente, tra l'altro, applica le penali di cui al successivo art. 14.

Articolo 14 - Penali

14.1) L'intervento è considerato "mancato" quando non viene rispettata la data fissata come previsto nel precedente articolo 5.
L'intervento è considerato "ritardato" qualora i tempi di effettiva realizzazione fanno slittare la data di cui sopra.
Il Dirigente comunale competente provvede sulla base di quanto sopra definito ad applicare le seguenti penali:
-   20% dell'importo affidato per l'intervento "mancato" (con riserva di intraprendere successive azioni di risarcimento danni);
-   0,3% dell'importo affidato per ogni giorno di ritardo nel caso di intervento "ritardato".

14.2) L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta da parte della Città - equivalente se del caso a comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 - entro 20 (venti) giorni dall'accertamento della mancata o tardiva effettuazione dei servizi, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione e della penale che si intende applicare.

14.3) La Fondazione nei 30 giorni successivi al ricevimento della contestazione medesima potrà fornire controdeduzioni scritte.

14.4) L'importo complessivo delle penali applicate alla Fondazione per ogni allestimento non potrà comunque essere superiore al 40% del corrispettivo dovuto per il servizio.

Articolo 15 - Revoca dell'affidamento del servizio

15.1) L'affidamento del servizio potrà essere revocato da parte del Comune, per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse.

15.2) In caso di revoca del servizio affidato il Comune riconoscerà alla Fondazione le spese vive sostenute e le spese derivanti dai contratti stipulati e non revocabili, nonché le relative quote di spettanza di cui ai punti 8.1 c) d) sulle spese come sopra riconosciute.

 

Articolo 16 - Risoluzione del Contratto

16.1) Fuori dai casi previsti nel precedente articolo 15, la presente convenzione si risolve qualora una delle parti abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti in questa convenzione, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

16.2) La parte che intenda avvalersi della clausola di risoluzione contesta alla controparte l'inadempienza riscontrata, con precisione ed entro 30 (trenta) giorni dal riscontro medesimo, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.

16.3) La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ha ricevuto la contestazione di cui al comma precedente.

16.4) Qualora, a seguito dell'intimazione di cui al comma 2, la parte inadempiente non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento e sempreché il Comune, parte intimante, non ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni di cui al comma precedente, la controparte può chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 17 - Applicazione delle norme del C.C. per quanto non previsto

17.1) Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia all'applicazione delle norme del codice civile.

Articolo 18 - Controversie

18.1) Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine alla presente convenzione saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 19 - Spese contrattuali e di registrazione

19.1) Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico della Fondazione.
Agli effetti fiscali si richiede la registrazione in caso d'uso ed a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 comma 2 e 40 del D.P.R. n. 131/86.
Letto, approvato e sottoscritto in segno d'integrale accettazione, senza riserve oggi ……………….…