Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 4
2007 08150/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 GENNAIO 2008
(proposta dalla G.C. 20 novembre 2007)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 111 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione n. 8 del Consiglio Comunale del 5 febbraio 2007 (mecc. 2006 05854/009), esecutiva in data 19 febbraio 2007, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la variante n. 111 al vigente P.R.G., concernente l'adeguamento normativo della disciplina dei servizi pubblici.
La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 26 marzo 2007 al 24 aprile 2007.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. del 5 aprile 2007.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
Nelle more dell'approvazione definitiva, sulla base delle segnalazioni pervenute dagli uffici, che hanno evidenziato la necessità di maggiore snellezza delle procedure collegate alla realizzazione di opere pubbliche, si è ritenuto opportuno proporre la modifica dell'art. 7, comma 17bis e dell'art. 8, comma 65bis delle N.U.E.A del P.R.G., nelle parti in cui si fa ancora riferimento al preventivo assenso del Consiglio Comunale sui progetti preliminari di opere pubbliche, eliminando tale prescrizione, introdotta impropriamente in sede di adozione della variante n. 111. Infatti, ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i., la competenza in materia di opere pubbliche è della Giunta Comunale per l'approvazione di progetti preliminari e definitivi mentre i Dirigenti di settore sono competenti per l'approvazione dei progetti esecutivi: in tal senso la prescrizione di una nuova competenza in capo al Consiglio Comunale introdurrebbe un procedimento atipico, in contrasto con l'impianto legislativo vigente che evidenzia in modo tassativo tali competenze.
La previsione dell'assenso del Consiglio Comunale non risulterebbe, inoltre, compatibile con l'art. 17, comma 8 della L.U.R. posto che, nel caso in esame, non si configura un cambio di destinazione del tipo di servizio; tuttavia al fine di garantire l'adeguata e dovuta informazione, si prevede la comunicazione preventiva al Consiglio Comunale in merito ai citati progetti.
In vista di una maggiore semplificazione procedurale occorre, pertanto, rendere compatibili i passaggi tra una attività di servizio pubblico e l'altra purchè facenti parte dello stesso livello: zonale/comunale; generale; generale oltre standard, ferme restando le ulteriori prescrizioni.
Sulla scorta di tali rilievi, le modifiche da apportare nell'elaborato tecnico allegato alla delibera di adozione della variante in oggetto sono le seguenti:
- a pagina 7, quinta riga, cancellare il periodo "- la decisione di cambiare tipo di servizio rispetto all'indicazione di P.R.G. è assunta dal Consiglio Comunale, contestualmente all'assenso sui progetti preliminari delle relative opere pubbliche (in analogia all'approvazione della citata modifica prevista al comma 8 lettera g) dell'art. 17 della L.U.R.). Tale procedura richiede un passaggio del progetto preliminare dell'opera in Consiglio Comunale, ma consente anche di recuperare i tempi dell'atto urbanistico, non più necessario, da cui deriva un guadagno netto rispetto alle tempistiche attuali.";
- a pagina 7, ventiduesima riga, nel riferimento all'art. 7, comma 17bis, dopo le parole "o degli enti stessi,", cancellare le parole "previo assenso sui progetti preliminari delle relative opere pubbliche da parte del Consiglio Comunale,";
- a pagina 8, settima riga, nel riferimento all'art. 8, comma 65bis, dopo le parole "o degli enti stessi, sono compatibili,", cancellare le parole "previo assenso sui progetti preliminari delle relative opere pubbliche da parte del Consiglio Comunale,";
- a pagina 36, ultima riga, nel riferimento all'art. 7, comma 17bis, dopo le parole "o degli enti stessi,", cancellare le parole "previo assenso sui progetti preliminari delle relative opere pubbliche da parte del Consiglio Comunale,";
- a pagina 38, diciassettesima riga, nel riferimento all'art. 8, comma 65bis, dopo le parole "o degli enti stessi, sono compatibili,", cancellare le parole "previo assenso sui progetti preliminari delle relative opere pubbliche da parte del Consiglio Comunale,".
La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere previsto dalla Legge Regionale 41/1997, alla Provincia di Torino che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 455-482801 dell'8 maggio 2007, ha espresso parere favorevole in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1° agosto 2003 e con i progetti sovracomunali approvati.
Con determinazione n. 64/545037 2007, il Dirigente del Servizio Urbanistica della Provincia ha, inoltre, formulato alcune considerazioni, peraltro non riconducibili alla competenza della Provincia oltre che impropriamente formalizzate con provvedimento dirigenziale.
Nella predetta determinazione il Dirigente ha condiviso le modifiche normative concernenti l'art. 21 "Parchi urbani e fluviali" in materia di tutela delle attività agricole all'interno del Parco del Villaretto (P33) chiedendo, però, "di valutare, in sede attuativa, la compatibilità degli interventi che saranno ammessi con i contenuti del progetto di "Parco Tangenziale Verde", inserito nel Prusst "2010 Plan - Tangenziale Verde", di cui la Provincia è soggetto promotore con altri Enti (Regione, Comuni di Borgaro T.se e Settimo T.se) e al quale aderisce la Città di Torino.".
In relazione alle modifiche apportate all'art. 22 "Aree a parco naturale della collina", dove si prevedono "piani attuativi di iniziativa pubblica o privata" in luogo di specifici piani particolareggiati, il citato Dirigente ha evidenziato, in primo luogo, che la L.U.R. e le N.U.E.A. non definiscono i piani attuativi quali strumenti di attuazione del P.R.G. e, in secondo luogo, che la "tutela del contesto ambientale dei parchi collinari debba essere perseguita mediante idonei strumenti di programmazione e attuazione quali i piani particolareggiati, già previsti dal P.R.G. vigente".
Viene, inoltre, sottolineato che i parchi della collina torinese sono compresi dal P.T.C. all'interno del sistema di aree di particolare pregio ambientale e paesistico denominato "Zona della Collina di Torino", normato dall'art. 14.4 delle N.d.A. del P.T.C. per il quale è prevista la predisposizione di un Piano Paesistico da parte della Regione. Vengono, altresì, richiamate le prescrizioni dell'art. 14.4.1 delle N.d.A., che prevedono "… fino all'adozione dei piani paesistici … in assenza di normativa specifica stabilita dal presente P.T.C. o da specifiche disposizioni di legge per le singole categorie di beni rientranti nell'ambito dei siti delimitati, i P.R.G. dovranno contenere appositi approfondimenti per l'individuazione e la tutela dell'ambiente naturalistico e paesaggistico esistente, per il corretto inserimento sul territorio degli interventi … ammessi …". Si sottolinea, infine, che le aree interessate dall'art. 22 delle N.U.E.A. sono sottoposte alle disposizioni di tutela del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..
Per quanto concerne le modifiche proposte all'art. 6 "Attuazione del P.R.G., relativamente alle caratteristiche delle aree da cedere alla Città per la realizzazione di servizi pubblici, nel citato provvedimento dirigenziale si suggerisce di esplicitare che le predette modifiche non si applicano agli strumenti urbanistici esecutivi ed alla modalità attuative delle Z.U.T. e delle A.T.S..
Infine, in relazione alla modifica apportata all'art. 8 "Aree normative": classificazione e destinazioni d'uso", riferita al mix funzionale nelle aree a servizi privati di interesse pubblico - area normativa "SP", il Dirigente del Servizio Urbanistico della Provincia "suggerisce di integrare la norma specificando, in relazione alle varie tipologie edilizie, la presenza o meno del piano ammezzato (inserendo "ove presente") e di valutare l'opportunità di prevedere che le nuove destinazioni siano ammesse anche al piano primo per gli edifici non compresi nella Zona Urbana Centrale Storica".
A tali considerazioni si ritiene di replicare quanto segue.
Le modifiche apportate all'art. 21 delle N.U.E.A. sono in linea con l'impianto originario del P.R.G., in coerenza con le norme di carattere generale dei Parchi urbani e fluviali e sono volte unicamente ad allineare i contenuti normativi del comma 12 dell'art. 21, relativo al Parco del Villaretto, al comma 5 del medesimo articolo. E' peraltro, del tutto naturale che, in sede attuativa, sarà valutata la coerenza delle proposte progettuali con i contenuti del progetto del Parco Tangenziale Verde.
La modifica inerente l'art. 22 è volta ad "estendere la possibilità, tradizionalmente riservata al Comune attraverso la redazione di piani particolareggiati, di proporre strumenti attuativi di parchi (o porzioni di essi) anche ai soggetti privati, secondo un principio già ampiamente affermato con riferimento agli strumenti urbanistici attuativi tradizionali.". Pertanto, con il richiamo agli strumenti urbanistici attuativi tradizionali si intende far riferimento esclusivamente a quelli previsti dalla L.U.R., che vanno necessariamente approvati in conformità al P.R.G., ai vincoli e agli strumenti urbanistici sovraordinati.
Con riguardo al rilievo relativo all'articolo 6 delle N.U.E.A. di P.R.G., si sottolinea che lo stesso si riferisce agli ambiti consolidati dell'intero territorio cittadino e non disciplina, quindi, le Z.U.T. e A.T.S., le quali sono normate dagli articoli 7, 15 e 20; non si ritiene, pertanto, pertinente esplicitare l'esclusione degli ambiti di trasformazione.
Si evidenzia, infine, come, qualora il piano ammezzato non sia presente, non potranno essere insediate le funzioni ammesse in linea generale nel territorio comunale. Si ritiene che l'ampliamento del mix funzionale, anche all'esterno delle Z.U.C.S., sia idoneo in quanto si conserva l'impianto normativo del vigente P.R.G. e, allo stesso tempo, pur mantenendo la destinazione prevalente a Servizi Privati, si ammette l'insediamento di funzioni commerciali e di attività di pubblici esercizi, consentendo l'integrazione dell'attività principale con il tessuto urbano circostante.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Vista la L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di prendere atto che, a seguito delle pubblicazioni effettuate nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse in merito alla variante parziale n. 111;
2) di prendere atto del parere favorevole di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia espresso con deliberazione della Giunta Provinciale n. 455-482801 dell'8 maggio 2007 (all. 1 - n. );
3) di approvare la variante parziale n. 111 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi della deliberazione n. 8 di adozione del Consiglio Comunale del 5 febbraio 2007 (mecc. 2006 05854/009), esecutiva dal 19 febbraio 2007, integrati con le modifiche apportate a seguito del presente provvedimento;
4) di impegnare i settori competenti a garantire l'adeguata e dovuta informazione mediante la comunicazione preventiva al Consiglio Comunale in merito ai progetti di opere pubbliche così come puntualmente descritte in narrativa.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.