Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 4
2007 08150/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 111 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 8 del Consiglio Comunale del 5 febbraio
2007 (mecc. 2006 05854/009), esecutiva in data 19 febbraio 2007,
è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della
Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la variante n. 111 al vigente
P.R.G., concernente l'adeguamento normativo della disciplina dei
servizi pubblici.
La deliberazione predetta è stata depositata in visione
presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi
e, precisamente, dal 26 marzo 2007 al 24 aprile 2007.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico
mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo
sopracitato e sul B.U.R. del 5 aprile 2007.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo
giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni nel pubblico
interesse.
Nelle more dell'approvazione definitiva, sulla base delle segnalazioni
pervenute dagli uffici, che hanno evidenziato la necessità
di maggiore snellezza delle procedure collegate alla realizzazione
di opere pubbliche, si è ritenuto opportuno proporre la
modifica dell'art. 7, comma 17bis e dell'art. 8, comma 65bis delle
N.U.E.A del P.R.G., nelle parti in cui si fa ancora riferimento
al preventivo assenso del Consiglio Comunale sui progetti preliminari
di opere pubbliche, eliminando tale prescrizione, introdotta impropriamente
in sede di adozione della variante n. 111. Infatti, ai sensi del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i., la competenza
in materia di opere pubbliche è della Giunta Comunale per
l'approvazione di progetti preliminari e definitivi mentre i Dirigenti
di settore sono competenti per l'approvazione dei progetti esecutivi:
in tal senso la prescrizione di una nuova competenza in capo al
Consiglio Comunale introdurrebbe un procedimento atipico, in contrasto
con l'impianto legislativo vigente che evidenzia in modo tassativo
tali competenze.
La previsione dell'assenso del Consiglio Comunale non risulterebbe,
inoltre, compatibile con l'art. 17, comma 8 della L.U.R. posto
che, nel caso in esame, non si configura un cambio di destinazione
del tipo di servizio; tuttavia al fine di garantire l'adeguata
e dovuta informazione, si prevede la comunicazione preventiva
al Consiglio Comunale in merito ai citati progetti.
In vista di una maggiore semplificazione procedurale occorre,
pertanto, rendere compatibili i passaggi tra una attività
di servizio pubblico e l'altra purchè facenti parte dello
stesso livello: zonale/comunale; generale; generale oltre standard,
ferme restando le ulteriori prescrizioni.
Sulla scorta di tali rilievi, le modifiche da apportare nell'elaborato
tecnico allegato alla delibera di adozione della variante in oggetto
sono le seguenti:
- a pagina 7, quinta riga, cancellare il periodo "- la decisione
di cambiare tipo di servizio rispetto all'indicazione di P.R.G.
è assunta dal Consiglio Comunale, contestualmente all'assenso
sui progetti preliminari delle relative opere pubbliche (in analogia
all'approvazione della citata modifica prevista al comma 8 lettera
g) dell'art. 17 della L.U.R.). Tale procedura richiede un passaggio
del progetto preliminare dell'opera in Consiglio Comunale, ma
consente anche di recuperare i tempi dell'atto urbanistico, non
più necessario, da cui deriva un guadagno netto rispetto
alle tempistiche attuali.";
- a pagina 7, ventiduesima riga, nel riferimento all'art. 7, comma
17bis, dopo le parole "o degli enti stessi,", cancellare
le parole "previo assenso sui progetti preliminari delle
relative opere pubbliche da parte del Consiglio Comunale,";
- a pagina 8, settima riga, nel riferimento all'art. 8, comma
65bis, dopo le parole "o degli enti stessi, sono compatibili,",
cancellare le parole "previo assenso sui progetti preliminari
delle relative opere pubbliche da parte del Consiglio Comunale,";
- a pagina 36, ultima riga, nel riferimento all'art. 7, comma
17bis, dopo le parole "o degli enti stessi,", cancellare
le parole "previo assenso sui progetti preliminari delle
relative opere pubbliche da parte del Consiglio Comunale,";
- a pagina 38, diciassettesima riga, nel riferimento all'art.
8, comma 65bis, dopo le parole "o degli enti stessi, sono
compatibili,", cancellare le parole "previo assenso
sui progetti preliminari delle relative opere pubbliche da parte
del Consiglio Comunale,".
La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il
parere previsto dalla Legge Regionale 41/1997, alla Provincia
di Torino che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 455-482801
dell'8 maggio 2007, ha espresso parere favorevole in quanto la
variante non presenta incompatibilità con il Piano di Coordinamento
della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale
n. 291-26243 del 1° agosto 2003 e con i progetti sovracomunali
approvati.
Con determinazione n. 64/545037 2007, il Dirigente del Servizio
Urbanistica della Provincia ha, inoltre, formulato alcune considerazioni,
peraltro non riconducibili alla competenza della Provincia oltre
che impropriamente formalizzate con provvedimento dirigenziale.
Nella predetta determinazione il Dirigente ha condiviso le modifiche
normative concernenti l'art. 21 "Parchi urbani e fluviali"
in materia di tutela delle attività agricole all'interno
del Parco del Villaretto (P33) chiedendo, però, "di
valutare, in sede attuativa, la compatibilità degli interventi
che saranno ammessi con i contenuti del progetto di "Parco
Tangenziale Verde", inserito nel Prusst "2010 Plan -
Tangenziale Verde", di cui la Provincia è soggetto
promotore con altri Enti (Regione, Comuni di Borgaro T.se e Settimo
T.se) e al quale aderisce la Città di Torino.".
In relazione alle modifiche apportate all'art. 22 "Aree
a parco naturale della collina", dove si prevedono "piani
attuativi di iniziativa pubblica o privata" in luogo di specifici
piani particolareggiati, il citato Dirigente ha evidenziato, in
primo luogo, che la L.U.R. e le N.U.E.A. non definiscono i piani
attuativi quali strumenti di attuazione del P.R.G. e, in secondo
luogo, che la "tutela del contesto ambientale dei parchi
collinari debba essere perseguita mediante idonei strumenti di
programmazione e attuazione quali i piani particolareggiati, già
previsti dal P.R.G. vigente".
Viene, inoltre, sottolineato che i parchi della collina torinese
sono compresi dal P.T.C. all'interno del sistema di aree di particolare
pregio ambientale e paesistico denominato "Zona della Collina
di Torino", normato dall'art. 14.4 delle N.d.A. del P.T.C.
per il quale è prevista la predisposizione di un Piano
Paesistico da parte della Regione. Vengono, altresì, richiamate
le prescrizioni dell'art. 14.4.1 delle N.d.A., che prevedono "
fino all'adozione dei piani paesistici
in assenza di normativa
specifica stabilita dal presente P.T.C. o da specifiche disposizioni
di legge per le singole categorie di beni rientranti nell'ambito
dei siti delimitati, i P.R.G. dovranno contenere appositi approfondimenti
per l'individuazione e la tutela dell'ambiente naturalistico e
paesaggistico esistente, per il corretto inserimento sul territorio
degli interventi
ammessi
". Si sottolinea, infine,
che le aree interessate dall'art. 22 delle N.U.E.A. sono sottoposte
alle disposizioni di tutela del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e
s.m.i..
Per quanto concerne le modifiche proposte all'art. 6 "Attuazione
del P.R.G., relativamente alle caratteristiche delle aree da cedere
alla Città per la realizzazione di servizi pubblici, nel
citato provvedimento dirigenziale si suggerisce di esplicitare
che le predette modifiche non si applicano agli strumenti urbanistici
esecutivi ed alla modalità attuative delle Z.U.T. e delle
A.T.S..
Infine, in relazione alla modifica apportata all'art. 8 "Aree
normative": classificazione e destinazioni d'uso", riferita
al mix funzionale nelle aree a servizi privati di interesse pubblico
- area normativa "SP", il Dirigente del Servizio Urbanistico
della Provincia "suggerisce di integrare la norma specificando,
in relazione alle varie tipologie edilizie, la presenza o meno
del piano ammezzato (inserendo "ove presente") e di
valutare l'opportunità di prevedere che le nuove destinazioni
siano ammesse anche al piano primo per gli edifici non compresi
nella Zona Urbana Centrale Storica".
A tali considerazioni si ritiene di replicare quanto segue.
Le modifiche apportate all'art. 21 delle N.U.E.A. sono in linea
con l'impianto originario del P.R.G., in coerenza con le norme
di carattere generale dei Parchi urbani e fluviali e sono volte
unicamente ad allineare i contenuti normativi del comma 12 dell'art.
21, relativo al Parco del Villaretto, al comma 5 del medesimo
articolo. E' peraltro, del tutto naturale che, in sede attuativa,
sarà valutata la coerenza delle proposte progettuali con
i contenuti del progetto del Parco Tangenziale Verde.
La modifica inerente l'art. 22 è volta ad "estendere
la possibilità, tradizionalmente riservata al Comune attraverso
la redazione di piani particolareggiati, di proporre strumenti
attuativi di parchi (o porzioni di essi) anche ai soggetti privati,
secondo un principio già ampiamente affermato con riferimento
agli strumenti urbanistici attuativi tradizionali.". Pertanto,
con il richiamo agli strumenti urbanistici attuativi tradizionali
si intende far riferimento esclusivamente a quelli previsti dalla
L.U.R., che vanno necessariamente approvati in conformità
al P.R.G., ai vincoli e agli strumenti urbanistici sovraordinati.
Con riguardo al rilievo relativo all'articolo 6 delle N.U.E.A.
di P.R.G., si sottolinea che lo stesso si riferisce agli ambiti
consolidati dell'intero territorio cittadino e non disciplina,
quindi, le Z.U.T. e A.T.S., le quali sono normate dagli articoli
7, 15 e 20; non si ritiene, pertanto, pertinente esplicitare l'esclusione
degli ambiti di trasformazione.
Si evidenzia, infine, come, qualora il piano ammezzato non sia
presente, non potranno essere insediate le funzioni ammesse in
linea generale nel territorio comunale. Si ritiene che l'ampliamento
del mix funzionale, anche all'esterno delle Z.U.C.S., sia idoneo
in quanto si conserva l'impianto normativo del vigente P.R.G.
e, allo stesso tempo, pur mantenendo la destinazione prevalente
a Servizi Privati, si ammette l'insediamento di funzioni commerciali
e di attività di pubblici esercizi, consentendo l'integrazione
dell'attività principale con il tessuto urbano circostante.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata
sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Vista la L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di prendere atto che, a seguito delle pubblicazioni effettuate
nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni nel pubblico
interesse in merito alla variante parziale n. 111;
2) di prendere atto del parere favorevole di compatibilità
con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia espresso
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 455-482801 dell'8
maggio 2007 (all. 1 - n. );
3) di approvare la variante parziale n. 111 al vigente P.R.G.,
dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi
della deliberazione n. 8 di adozione del Consiglio Comunale del
5 febbraio 2007 (mecc. 2006 05854/009), esecutiva dal 19 febbraio
2007, integrati con le modifiche apportate a seguito del presente
provvedimento;
4) di impegnare i settori competenti a garantire l'adeguata e
dovuta informazione mediante la comunicazione preventiva al Consiglio
Comunale in merito ai progetti di opere pubbliche così
come puntualmente descritte in narrativa.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.