Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo,
Innovazione e Integrazione
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali
n. ord. 8
2007 08117/008
OGGETTO: PROTOCOLLO D`INTESA TRA IL COMUNE, IL MINISTERO DELL`ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E L`AGENZIA DEL DEMANIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA CITTA` - CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI PATRIMONIALI - APPROVAZIONE QUADRO DELLE PERMUTE.
Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l'Assessore Tricarico.
La Legge 24 aprile 1941, n. 392, articolo 1, attribuisce ai
Comuni il compito di reperire i locali e le strutture idonee a
garantire la sistemazione allocativa ed il funzionamento degli
Uffici giudiziari, ponendo a carico delle Amministrazioni comunali
stesse gli oneri e le spese relative alla loro manutenzione. La
stessa Legge, all'articolo 2, prevede che i Comuni sede di Uffici
giudiziari usufruiscano, per il sostenimento delle suddette spese
di allocazione, funzionamento e manutenzione degli Uffici giudiziari
stessi, di un contributo statale annuo eventualmente modificabile
con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri
dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze.
Ciò premesso, al fine di concentrare in uno spazio unitario
le strutture attualmente dislocate in vari punti della Città
e porre così fine al conseguente grave disagio per la collettività
e per gli Uffici stessi nello svolgimento della loro attività,
è stata rilevata la necessità di assicurare una
nuova sede agli Uffici giudiziari cittadini non ospitabili, per
carenza logistica, nel Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia".
Quale struttura idonea a soddisfare tale esigenza è stato
individuato il complesso immobiliare di proprietà dello
Stato denominato Carceri Giudiziarie "Le Nuove" - attualmente
in consegna al Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria e interamente dismesso dall'uso - sito in Torino,
tra corso Vittorio Emanuele II e via Paolo Borsellino; tale compendio,
infatti, per la sua ubicazione in una zona centrale dell'agglomerato
urbano del capoluogo piemontese e per la sua prossimità
con il Palazzo di Giustizia, consente - previa realizzazione di
interventi di ristrutturazione - il riaccorpamento di numerosi
Uffici giudiziari in un'unica sede, con conseguenti effetti favorevoli
in termini di efficacia e funzionalità dell'attività
giudiziaria, nonché con indubbio vantaggio per la cittadinanza,
che potrà in tal modo rapportarsi più facilmente
con l'Amministrazione giudiziaria. L'intervento di recupero e
ristrutturazione finalizzato a tale scopo produrrà, inoltre,
benefici in termini di riqualificazione urbana di una zona che,
già interessata dalla riorganizzazione della viabilità
e dai nuovi insediamenti terziario-direzionali sul corso Inghilterra,
finirà col diventare una delle più rappresentative
dello sviluppo storico - sotto il profilo urbanistico, architettonico
e antropologico - della città.
La prospettata ipotesi di riallocare alcuni Uffici giudiziari
nel compendio demaniale in questione ha trovato gradimento da
parte del Ministero della Giustizia che, come previsto dalla Legge
n. 392/1941, ha rappresentato anche la propria disponibilità
a contribuire al finanziamento delle spese derivanti dagli interventi
di ristrutturazione necessari per l'adattamento della struttura
alle esigenze allocative degli Uffici giudiziari; a tale scopo
è disponibile il finanziamento di circa 20 milioni di Euro
(in passato destinato alla sopraelevazione del Palazzo di Giustizia,
che non sarà più realizzata), da integrarsi con
un ulteriore finanziamento il cui ammontare sarà definito
dal progetto dell'opera.
In data 7 luglio 2003 il Ministero della Giustizia, l'Agenzia
del Demanio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Città
di Torino hanno dunque sottoscritto un Protocollo d'Intesa per
la realizzazione della Nuova Sede degli Uffici Giudiziari della
Città di Torino e la riallocazione di alcuni uffici comunali
presso l'ex Complesso Carcerario "Le Nuove"; in ottemperanza
a quanto previsto dall'articolo 5 del citato Protocollo d'Intesa,
la Città ha predisposto e trasmesso all'esame del Ministero
della Giustizia il progetto preliminare relativo agli interventi
di ristrutturazione ed adattamento dei locali del compendio immobiliare,
ai fini dell'acquisizione del prescritto assenso alle opere di
ristrutturazione che il citato Dicastero dovrà rilasciare
ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 392/1941.
Essendosi, successivamente, meglio definite le esigenze delle
parti e individuato in un contratto di permuta lo strumento giuridico
più idoneo per acquisire in proprietà l'ex compendio
carcerario, è insorta la necessità di aggiornare
il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 7 luglio 2003, al fine
di puntualizzarne l'oggetto.
In data 16 aprile 2007 è stata così sottoscritta
dalle parti una nuova intesa (di cui si è preso atto con
deliberazione della Giunta Comunale in data 24 aprile 2007, mecc.
2007 02476/008), con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
e per esso l'Agenzia del Demanio, ha manifestato il consenso a
trasferire in proprietà alla Città di Torino il
complesso "Le Nuove", con esclusione delle parti da
destinare ad attività museali, al fine di consentire la
riunificazione degli uffici giudiziari, nonché a concedere
in uso alla stessa Città, dietro richiesta di quest'ultima
e a condizioni agevolate, le rimanenti porzioni del complesso
"Le Nuove", da destinare alle predette attività
museali; la Città di Torino, di contro, ha individuato
alcuni immobili da cedere in permuta al Demanio dello Stato costituiti
da n. 98 alloggi di taglio vario (pari a complessivi mq. 5.000.
circa, comprensivi di pertinenze) e n. 109 box auto nell'ex Villaggio
Olimpico di Spina 3 (destinati in gran parte a soddisfare le esigenze
dell'Amministrazione della Giustizia e ritenuti dalla stessa conformi
alle proprie necessità), nonché l'immobile (di circa
8.500 mq.) sito in viale Mughetti n. 22, attuale sede dei Giudici
di Pace, che sarà reso disponibile a seguito del trasloco
di questi ultimi nel complesso "Le Nuove" per essere
così destinato alle attività istituzionali del Dipartimento
Penitenziario.
Relativamente agli alloggi e box facenti parte dell'ex Villaggio
Olimpico di Spina 3, si precisa che gli stessi verranno acquisiti
dalla Città - così come previsto nelle deliberazioni
del Consiglio Comunale in data 22 settembre 2003 (mecc. 2003 05969/009),
della Giunta Comunale in data 14 novembre 2006 (mecc. 2006 08583/104)
e nei successivi provvedimenti attuativi - e trasferiti all'Agenzia
del Demanio, previa realizzazione di una serie di interventi edilizi,
ricognizioni e aggiornamenti catastali ritenuti necessari per
il soddisfacimento delle esigenze del DAP sopra indicate.
Per quanto riguarda, invece, l'area circostante l'immobile sito
in viale dei Mughetti n. 22 e ad esso pertinente - oggetto di
prossimo frazionamento e attualmente individuata al C.T. al foglio
1070, mappale 27 - si precisa che la stessa era stata già
inserita tra le aree che l'ex Istituto Autonomo Case Popolari
avrebbe dovuto cedere gratuitamente alla Città - con separato
atto - in virtù degli "Accordi di massima nell'ambito
del C.E.P. al fine di realizzare nel Comune di Torino un quartiere
residenziale coordinato", approvati con deliberazione del
Consiglio Comunale 14 aprile 1958.
Recentemente l'A.T.C. e la Città hanno espresso l'intento
di formalizzare la dismissione dell'area sopra indicata e provvedere,
conseguentemente, alla stipula del relativo atto di cessione gratuita;
pertanto, occorre ora approvare la cessione gratuita alla Città
dell'area di cui trattasi nello stato di fatto e diritto in cui
si trova (ivi compresi i sottoservizi eventualmente esistenti),
fatta eccezione per eventuali ipoteche, privilegi anche fiscali,
trascrizioni pregiudizievoli, diritti reali o personali, arretrati
di imposte e tasse e liti pendenti.
Tutto ciò premesso, occorre infine precisare che, per quanto
riguarda la più generale operazione di permuta di cui in
oggetto, l'articolo 4, punto 1, del Protocollo d'Intesa da ultimo
sottoscritto, ha previsto che il valore degli immobili da permutare
sia quantificato dai rispettivi organi competenti con criteri
omogenei di stima e sulla base dei valori di mercato, salvo eventuale
conguaglio.
Poiché in esito a tale valutazione - condotta congiuntamente
dal Civico Settore Logistica e Valutazioni in collaborazione con
il Dipartimento Casa-Città del Politecnico per i beni di
proprietà comunale e dall'Agenzia del Territorio per quelli
di proprietà demaniale - è emersa la necessità
di corrispondere un conguaglio da parte della Città, è
stata positivamente valutata dalle parti, anziché la corresponsione
di un importo in denaro, la possibilità di inserire tra
gli immobili oggetto di permuta quello, di proprietà della
Città, sito in Torino, via Sabaudia n. 36, - attuale sede
degli uffici del Commissariato di P.S. "Borgo Po" -
del valore di Euro 992.612,70. Tale opzione, vantaggiosa per la
Città di Torino, avuta anche considerazione dell'utilizzo
del bene di cui si è detto, rispetto al conguaglio in denaro,
consente di effettuare l'operazione di permuta in sostanziale
equivalenza di valori. Deve evidenziarsi, in proposito, che l'effettiva
possibilità di dare attuazione alla cessione di tale immobile
è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione all'alienazione
da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali, ai sensi
e per gli effetti di cui al D.Lgs. 42/2004, trattandosi di immobile
realizzato in data anteriore a cinquant'anni.
Occorre ora pertanto formalizzare l'approvazione del quadro delle
permute immobiliari tra la Città di Torino e il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, rappresentato dall'Agenzia del
Demanio, prefigurato dal Protocollo di Intesa più volte
citato.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte:
1) di approvare l'acquisto, a titolo di permuta, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e per esso dall'Agenzia del Demanio, del compendio di proprietà dello Stato, denominato "Ex Carceri Giudiziarie Le Nuove", sito in Torino, tra corso Vittorio Emanuele II e via Borsellino, con esclusione delle porzioni da destinare ad attività museale, quale individuato nelle planimetrie allegate sub A (all. A - n. ), il cui valore è stato stimato dal competente Settore Logistica e Valutazioni in Euro 21.050.000,00;
2) di approvare la cessione al Demanio dello Stato, a titolo
di permuta con l'immobile di cui al punto 1, dei seguenti cespiti
di proprietà comunale o in corso di acquisizione al patrimonio
disponibile della Città:
- n. 98 alloggi - o altro numero che risulterà a seguito
degli interventi edilizi programmati - di diversa metratura (per
un totale complessivo di mq. 5.000 circa), comprensivi di pertinenze
e n. 109 box auto - o altro numero che risulterà a seguito
dei citati interventi edilizi e/o successive ricognizioni - ubicati
nell'ex Villaggio Olimpico Spina 3, attualmente individuati nelle
planimetrie allegate sub B (all. B - n. ),
il cui valore è stato stimato in Euro 12.809.800,00 dal
competente Settore Logistica e Valutazioni;
- immobile sito in viale dei Mughetti n. 22, attuale sede dei
Giudici di Pace di circa mq. 8.500 quale individuato nella planimetria
allegata sub C (all. C. - n. ),
il cui valore è stato stimato in Euro 7.248.000,00 dal
competente Settore Logistica e Valutazioni. Resta inteso che la
detenzione di tale immobile sarà trasferita al Demanio
solo a seguito del trasferimento degli uffici dei Giudici di Pace
presso il complesso "Le Nuove". Con riguardo a tale
cespite, inoltre, non essendo al momento il relativo sedime di
insistenza di proprietà comunale, si dispone come da successivo
punto 5;
3) di approvare la cessione, da parte della Città al Demanio dello Stato - ad integrazione degli asset sopra elencati - dell'immobile di proprietà della Città, sito in Torino, via Sabaudia n. 36, quale individuato nella planimetria allegata sub D (all. D. - n. ), attuale sede degli uffici del Commissariato di P.S. "Borgo Po" - Prefettura di Torino, il cui valore è stimato in Euro 992.612,70 arrotondato ad Euro 992.200,00 dal competente Settore Logistica e Valutazioni, subordinatamente all'autorizzazione all'alienazione da parte della competente Direzione Regionale per i Beni Culturali;
4) di approvare che la permuta venga convenuta a corpo ed i beni vengano trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben noti e conosciuti dalle parti, liberi comunque da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, occupazioni sine titulo, arretrati d'imposte e tasse, servitù trascritte; con riferimento a queste ultime, potrà essere fatta eccezione per quelle che dovranno eventualmente essere costituite (in particolare sui beni ubicati nell'ex Villaggio Olimpico di Spina 3, ovvero nell'ex comprensorio carcerario "Le Nuove") al fine della migliore fruibilità e funzionalità degli immobili stessi, ovvero per consentire la realizzazione degli interventi edilizi in corso di progettazione; le parti presteranno in sede d'atto le garanzie di legge, garantendo l'assoluta ed esclusiva proprietà dei beni permutati e prestando, altresì, garanzia da evizione e da molestie nel possesso;
5) di approvare la cessione senza corrispettivo in denaro alla Città, da parte dell'Agenzia Territoriale per la Casa (A.T.C.), avente sede legale in Torino, corso Dante n. 14, codice fiscale e partita I.V.A. 00499000016, del terreno sito in Torino, viale dei Mughetti n. 22, dell'estensione di circa mq. 13.900, oggetto di prossimo frazionamento ed attualmente identificato al Catasto Terreni al foglio 1070, mappale 27; l'area dovrà essere ceduta a corpo, nello stato di fatto in cui si trova (ivi compresi i sottoservizi eventualmente esistenti), fatta eccezione per eventuali ipoteche, privilegi anche fiscali, trascrizioni pregiudizievoli, diritti reali o personali arretrati di imposte e tasse e liti pendenti. Le spese di atto, fiscali e conseguenti - vista la gratuità dell'attribuzione patrimoniale - saranno assunte a carico della Città;
6) di demandare alla Giunta Comunale o ai Dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, l'assunzione di tutti i provvedimenti conseguenti che si renderanno necessari, anche al fine di un corretto inquadramento giuridico del rapporto con le proprietà confinanti;
7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.