Divisione Infrastrutture e Mobilita'
Direzione SuoloSettore Urbanizzazioni

n. ord. 5
2007 07970/033

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 GENNAIO 2008

(proposta dalla G.C. 20 novembre 2007)

OGGETTO: "ZUT 16.17 SOMALIA 1" E "ATS 16G SOMALIA 2" - VARIANTE URBANISTICA N. 86 E REITERAZIONE VINCOLI ESPROPRIATIVI AI SENSI DEL D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I. - PROGETTO DEFINITIVO LOTTO 2 IMPORTO EURO 6.916,73 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l'Assessora Sestero.

Con deliberazione n. 50 del 18 febbraio 2002 (mecc. 2002 00856/009), esecutiva dal 22 aprile 2002, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Esecutivo Convenzionato relativo alla Zona Urbana di Trasformazione "Ambito 16.17 Somalia 1" e all'Area da Trasformare per Servizi "Ambito 16 g Somalia 2" rispettivamente in applicazione dell'art. 15 e dell'art. 20 delle N.U.E.A. del P.R.G., nonché il relativo schema di Convenzione per l'attuazione delle aree summenzionate.
In data 8 luglio 2002 è stata stipulata la Convenzione di cui al predetto Piano Esecutivo Convenzionato a rogito notaio Dott. Alessio Paradiso registrato a Rivoli (TO) il 26 luglio 2002 al n. 6252 di repertorio e al n. 2585 di raccolta, con la quale la Società Parisi Costruzioni s.r.l., con sede in Torino, ha ceduto al Comune di Torino le aree necessarie alla realizzazione dei servizi come disciplinato dall'art. 4, e si è impegnata, tra l'altro, alla realizzazione, a scomputo degli oneri dovuti di cui all'art. 9, delle seguenti opere di urbanizzazione:
- realizzazione del verde pubblico;
- interventi relativi alla viabilità;
- reti di fognatura bianca afferenti le aree pubbliche;
- illuminazione pubblica relativa al verde.
Relativamente al Lotto 1 di cui sopra, con deliberazione del Consiglio Comunale del 8 novembre 2004 (mecc. 2004 06417/033) esecutiva dal 22 novembre 2004 è stato approvato il Progetto Preliminare delle Opere di Urbanizzazione a scomputo degli oneri relativi al Piano Esecutivo Convenzionato ex art. 43 L.U.R. - Z.U.T. "Ambito 16.17 Somalia", nonché, con deliberazione n. 143 del Consiglio Comunale dell'8 novembre 2004 (mecc. 2004 06417/033), è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la variante n. 86 al vigente P.R.G., concernente l'Area ubicata in via Cormons, classificata dal P.R.G. come "Area per la viabilità VI in progetto" concernente la reiterazione per la durata di 5 anni del vincolo preordinato all'espropriazione delle aree necessarie per la sistemazione viaria di via Somalia angolo via Cormons.
La Variante è finalizzata alla reiterazione del vincolo espropriativo, considerato che, in data 21 aprile 2000, si è verificata la decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione, come previsto dall'art. 9, commi 1 e 2, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che dispone la perdita di efficacia dei vincoli stessi qualora, entro 5 anni dalla data di approvazione del Piano Regolatore, o di una sua variante, non sia stata data esecuzione alle previsioni ivi contenute.
Considerato che una parte delle aree destinate alla viabilità sono di proprietà privata, ai sensi dell'art. 4 bis della citata Convenzione la Società Parisi Costruzioni s.r.l. mette a disposizione della Città le risorse necessarie per procedere alla acquisizione coattiva dell'area di proprietà privata necessaria al completamento della viabilità pubblica di via Somalia. (Lotto 2).
Pertanto, per quanto riguarda il Lotto 2, con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale del 8 novembre 2004 (mecc. 2004 06417/033) esecutiva dal 22 novembre 2004 è stata adottata la Variante urbanistica n. 86 finalizzata alla reiterazione dei vincoli espropriativi decaduti nonché avviata la procedura espropriativa finalizzata ad acquisire l'area oggetto dell'intervento di viabilità.
Con nota del 7 dicembre 2004, pervenuta il 14 dicembre 2004, il Settore Procedure Amministrative Urbanistiche inviava al sig. Grinza Lorenzo, proprietario dell'area interessata all'intervento, l'avvio del procedimento.
In data 15 dicembre 2004 il sig. Grinza Lorenzo comunicava al predetto Settore la proposta di permuta dell'area di proprietà con altra di analoga superficie adiacente alla proprietà stessa, inoltrata al Settore Vendite ed Acquisti Immobili della Divisione Patrimonio della Città che rispondeva con nota dell'8 maggio 2006.
Con nota del 1° febbraio 2005, pervenuta il 10 febbraio 2005, il Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari inoltrava al Settore Procedure Amministrative Urbanistiche il Piano Particellare di esproprio, comprensivo dell'elenco ditte da espropriare con le relative indennità.
In data 6 giugno 2006, il Settore Procedure Amministrative Urbanistiche controdeduceva al sig. Grinza precisando che la proposta di permuta non era accoglibile in quanto il terreno richiesto ricade, secondo il vigente Piano Regolatore Generale, in area da trasformare per servizi, normata dall'art. 20 delle N.U.E.A., e pertanto non cedibile.
Con nota del 14 luglio 2006, pervenuta al Settore Procedure Amministrative Urbanistiche il 19 luglio 2006, il signor Grinza comunicava la volontà di accettare, quale controvalore per l'espropriazione del proprio terreno, l'offerta di Euro 11.000,00 - ovvero l'indennità di esproprio determinata dal Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari.
Come già citato in precedenza, ai sensi dell'art. 4 bis della citata Convenzione stipulata in data 8 luglio 2002, la Società Parisi Costruzioni s.r.l. mette a disposizione della Città le risorse necessarie per procedere alla acquisizione coattiva dell'area di cui trattasi.
Con la presente deliberazione si procede pertanto all'approvazione della Variante urbanistica al P.R.G., ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 e 19 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e dell'art 17, comma 7, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. al fine di reiterare il vincolo preordinato all'espropriazione motivato dalla necessità di consentire la realizzazione delle opere precedentemente descritte, le quali sono finalizzate a soddisfare l'interesse pubblico attuale e concreto di realizzazione della nuova via Somalia, necessaria al fine di collegare la nuova viabilità pubblica a quella esistente.
La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 13 dicembre 2004 al 12 gennaio 2005.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. del 23 dicembre 2004.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere previsto dalla Legge Regionale 41/1997, alla Provincia di Torino che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1042 - 496783 - 2004 del 28 dicembre 2004 che si allega al presente atto (allegato 1), ha espresso parere favorevole in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1° agosto 2003 e con i progetti sovracomunali approvati.
Tenuto conto che parte delle aree oggetto degli interventi previsti non sono di proprietà comunale, si rende necessario, con il presente provvedimento, approvare altresì, ai sensi del combinato disposto dell'art. 98 del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 33 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, il piano particellare di esproprio costituito dalla mappa catastale delle aree da espropriare e dall'elenco catastale dei proprietari, con indicazione delle indennità a ciascuno spettanti e delle superfici delle aree, allegato al presente provvedimento (allegato 2) e, contestualmente, provvedere alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
Il termine per la conclusione del procedimento espropriativo è fissato in cinque anni a decorrere dall'approvazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
Avendo il proponente messo a disposizione le risorse necessarie per acquisire le aree private del Lotto 2, lo stesso ha presentato al Settore Urbanizzazioni il progetto definitivo del predetto Lotto 2 relativamente all'area da espropriare, composto dai seguenti elaborati:
- fascicolo con relazione illustrativa e planimetrie;
- computo metrico estimativo.
Il Quadro Economico allegato al suddetto Progetto definitivo risulta essere:
- Somma per opere da realizzarsi su area soggetta ad esproprio, demolizione dell'attuale recinzione, sbancamento della zona orto-giardino e ricostruzione di una recinzione, in continuità a quella realizzata sull'area a verde (a scomputo) Euro 7.685,26
- Ribasso 10% (Deliberazione Giunta Comunale n. 813/99)                     Euro 768,53
- Totale opere a scomputo                     Euro 6.916,73
- Somma per acquisizione aree da espropriare (a carico del proponente)
Euro 11.000,00
Il quadro economico è redatto ai sensi del collegato fiscale alla Legge Finanziaria n. 342/2000 che prevede all'art. 51 la non rilevanza ai fini I.V.A. delle opere di urbanizzazione.
Occorre, pertanto, procedere all'approvazione del predetto "Progetto Definitivo Lotto 2" (allegato n. 3) redatto ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e con l'applicazione dei prezzi dell'Elenco Prezzi Regione Piemonte edizione dicembre 2001.
Con il suddetto atto dell'8 luglio 2002, la società Parisi Costruzioni S.p.A. con sede in Torino, corso Tassoni n. 31/A si impegnava ad effettuare la manutenzione del giardino antistante il fronte principale del fabbricato.
Tuttavia, la stessa società, in data 9 dicembre 2005, ha presentato istanza di modifica parziale della Convenzione già stipulata richiedendo con riferimento al suddetto art. 9 relativo alle opere di urbanizzazione, di realizzare, a propria cura e spese, la recinzione di tutta l'area per servizi consentendone la chiusura notturna nonché "che la manutenzione delle aree verdi attrezzate di proprietà della Città di Torino, sia a carico della Città stessa, manlevando i privati proprietari degli alloggi da obblighi che potrebbero diventare di pubblica sicurezza".
A seguito di numerosi incontri con la Circoscrizione ed i condomini del fabbricato di via Somalia n. 100-102-104 denominato "Residenza del Borgo", la Città ha ritenuto accoglibili le richieste formulate, in particolare:
- l'area a verde attrezzata dovrà essere realizzata a scomputo degli oneri di urbanizzazione e la manutenzione sarà a carico della Città;
- la recinzione, che si svilupperà a est lungo la nuova via Somalia e a nord lungo un tratto confinante con altre proprietà, dovrà essere realizzata a cura e spese del Proponente il Piano Esecutivo Convenzionato sub-ambito 1.
Considerato che l'intervento edilizio privato è ultimato mentre le opere di urbanizzazione devono ancora essere interamente realizzate e che, peraltro, il P.E.C. risulta scaduto in data 8 luglio 2007; vista altresì la richiesta avanzata dal Proponente di proroga dei termini per l'ultimazione delle succitate opere, si ritiene di prorogare il P.E.C. in oggetto di due anni dalla data di stipula della Convenzione integrativa di cui all'allegato 4 del presente provvedimento, termine entro il quale dovranno essere conclusi gli interventi relativi alle opere di urbanizzazione.
Occorre, pertanto, apportare alla Convenzione stipulata in data 8 luglio 2002 le dovute modifiche ed integrazioni come da dettaglio che segue:
- gli articoli nn. 1-2-3-4bis-5-7-10-11-15-16-17-18-19-20-22 conservano piena validità e rimangono invariati;
- gli articoli nn. 4-6-8-9-12-13-14-21-23 sono modificati e sostituiti con il nuovo testo introdotto dagli artt. 2-3-4-5-7-8-9-10-11 della Convenzione integrativa che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- gli articoli 1 e 6 sono introdotti ex novo nella Convenzione integrativa di cui sopra.
Per le modalità di attuazione degli interventi relativi al P.E.C. sub-ambito 1, si rinvia, pertanto, alla più dettagliata e puntuale Convenzione integrativa allegata al presente provvedimento (allegato 4), che modifica in parte la Convenzione stipulata in data 8 luglio 2002 di cui infra.
I proponenti dovranno attenersi alle norme previste nelle deliberazioni del 12 maggio 1998 (mecc. 9803181/57) esecutiva dal 2 giugno 1998, del 3 dicembre 1998 mecc. 9810036/57) esecutiva dal 24 dicembre 1998, del 20 aprile 1999 (mecc. 9901900/57) esecutiva dall'11 maggio 1999 e del 21 dicembre 1999 (mecc. 9912290/57) esecutiva dall'11 gennaio 2000.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevoli sulla regolarità tecnica;
favorevoli sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di approvare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 e 19 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56, la variante parziale n. 86 al vigente P.R.G., avente ad oggetto l'Area ubicata in via Cormons, classificata dal P.R.G. come "Area per la viabilità VI in progetto", concernente la reiterazione per la durata di 5 anni del vincolo preordinato all'espropriazione delle aree necessarie per la sistemazione viaria di via Somalia angolo via Cormons di cui al secondo lotto funzionale come da documento tecnico di variante allegato alla deliberazione n. 143 del Consiglio Comunale dell'8 novembre 2004 (mecc. 2004 06417/033) inerente l'adozione della variante n. 86 al P.R.G.; si allega al presente provvedimento il testo della deliberazione della Provincia n. 1042 - 496783 - 2004 del 28 dicembre 2004, recante il parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (all. 1 - n. );
2) di dichiarare la pubblica utilità dell'opera, ai sensi del combinato disposto dell'art. 98 del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 33 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.. Il termine per la conclusione del procedimento espropriativo è fissato in cinque anni a decorrere dall'approvazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
3) di approvare il Piano di esproprio delle aree necessarie per la realizzazione delle opere relative al Piano Esecutivo Convenzionato afferente alla Zona Urbana di Trasformazione "Ambito 16.17 Somalia 1" e all'Area da Trasformare per Servizi "Ambito 16 g Somalia 2" rispettivamente in applicazione dell'art. 15 e dell'art. 20 delle N.U.E.A. del P.R.G., per una superficie complessiva di mq. 150 circa. In sede di realizzazione dell'intervento, tale superficie potrebbe subire variazioni di modesta entità; in tal caso si provvederà all'adeguamento del piano di esproprio con successivo provvedimento. Il Piano Particellare d'esproprio è composto dalle mappe catastali in cui sono individuate le aree da espropriare e dall'elenco catastale dei proprietari con indicazione delle indennità a ciascuno spettanti e delle superfici delle aree (all. 2 - n. );
4) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali del Settore Procedure Amministrative Urbanistiche l'espletamento della procedura finalizzata all'acquisizione coattiva dell'area necessaria alla realizzazione della viabilità pubblica di via Somalia. Ai sensi dell'art. 4 bis della citata Convenzione stipulata in data 8 luglio 2002, a rogito notaio Dott. Alessio Paradiso registrato a Rivoli (TO) il 26 luglio 2002 al n. 6252 di repertorio e al n. 2585 di raccolta, la Società Parisi Costruzioni s.r.l. mette a disposizione della Città le risorse necessarie per acquisire la predetta area;
5) di approvare il Progetto Definitivo redatto ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 del Lotto 2 (all. 3 - n. ) di cui agli elaborati E1a1 Estratti di Mappa, Fotografie e Relazione e E7B1 Computo Metrico Estimativo. Come risulta dal Quadro Economico allegato al Progetto Definitivo l'importo delle opere da eseguirsi a scomputo ammonta a Euro 6.916,73, mentre la somma per l'acquisizione dell'area a carico del proponente ammonta a Euro 11.000,00 come da valutazione effettuata dal Settore Logistica e Valutazioni.
Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà alla regolarizzazione contabile procedendo all'impegno di spesa ed all'accertamento dell'entrata;
6) di approvare le modifiche ed integrazioni alla Convenzione stipulata in data 8 luglio 2002 con atto a rogito notaio dott. Alessio Paradiso n. di repertorio 6252/2585, registrato a Rivoli (TO) in data 26 luglio 2002, al n. 1171, così come proposte nel nuovo schema di Convenzione, allegato al presente atto (all. 4 - n. );
7) di dare attuazione alla presente deliberazione provvedendo alla stipula per atto pubblico dello suddetto schema di Convenzione, entro il termine massimo di 3 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione, come da atto d'obbligo presentato dal Proponente, unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della convenzione medesima, a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e la società PARISI COSTRUZIONI S.p.A. con sede legale in Torino, corso Tassoni n. 31/A e sede operativa in Nichelino (TO), via Torino n. 49/C, partita IVA 06533930019, nella persona del legale rappresentante Geom. Giovanni Parisi, nato a Condofuri (RC) l'8 aprile 1938, codice fiscale PRSGNN38D08C954T, con l'autorizzazione all'ufficiale rogante, nonché al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
8) di approvare, considerato che l'intervento edilizio privato è ultimato mentre tutte le opere di urbanizzazione devono ancora essere realizzate e che, pertanto, anche il P.E.C. risulta scaduto in data 8 luglio 2007, la proroga dei termini per l'ultimazione degli interventi relativi alla realizzazione di tutte le suddette opere di urbanizzazione entro due anni dalla data di stipula della Convenzione integrativa di cui all'allegato 4 del presente provvedimento, intendendosi prorogato a tale stessa data anche il Piano Esecutivo Convenzionato sub-ambito 1 relativo alla Zona Urbana di Trasformazione "Ambito 16.17 Somalia 1" e all'Area da Trasformare per Servizi "Ambito 16 g Somalia 2".
9) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.