Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo,
Innovazione e Integrazione
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali
n. ord. 136
2007 07790/064
OGGETTO: "BONAFOUS - SOCIETA' CONSORTILE A R.L." - PRESA D'ATTO DELLA COMPLETA ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE - APPROVAZIONE DELLO SCIOGLIMENTO E DELLA COMPLETATA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' - LETTERA DI MANLEVA. APPROVAZIONE.
Proposta del Vicesindaco Dealessandri.
Con atto a rogito Notaio Mazzola di Torino in data 5 marzo
1998 (Rep. 103887) è stato costituito il "Consorzio
Bonafous" tra alcune imprese interessate all'acquisizione
di un'area della superficie di circa mq. 170.000 in Torino, Zona
Lucento, rientrante nel programma di riqualificazione urbana del
Comune di Torino al fine di realizzare in detta area opere di
urbanizzazione.
Con successivo atto a rogito dello stesso Notaio in data 24 maggio
1999 (Rep. 106007), l'Assemblea dei Soci ha deliberato la trasformazione
del consorzio in società consortile a responsabilità
limitata. La società risultante dalla trasformazione, pur
mantenendo come oggetto sociale l'originario scopo consortile,
ha consentito l'ingresso, in qualità di socio, del Comune
di Torino.
L'oggetto sociale della società "Bonafous S.c.r.l."
con sede in Torino, via Po n. 40, con capitale sociale di Euro
25.500,00 di cui il Comune detiene una quota pari ad Euro 1.020,00,
consiste nell'attività di procurare ai propri soci l'acquisto
di lotti edificabili da destinare ad attività di produzione,
di scambi commerciali, di servizi alle persone ed alle imprese
situati nel comprensorio di suoli in Torino, di cui era proprietaria
la società "CIMI-MONTUBI S.p.A." (censiti al
C.T. Foglio 1120 n. 140-15, Foglio 1121 nn. 43-44-77-84-85-86-99
e Foglio 1122 n. 692) nonché la progettazione, il coordinamento
e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione del predetto comprensorio
ed oggetto del Programma di Trasformazione Urbana denominato "Castello
di Lucento II".
Con atto a rogito del Notaio Mazzola in data 14 luglio 1999 (Rep.
106361) è stata stipulata la Convenzione tra il Comune
di Torino e le società "Bonafous S.c.r.l." e
"Cimi-Montubi - S.p.A."al fine di dare attuazione al
Programma di Trasformazione Urbana "Castello Lucento II",
già oggetto dell'Accordo di Programma convenuto in data
19 maggio 1999, a norma dell'art. 27 della Legge n. 142/1990,
tra Regione Piemonte e Città di Torino, ratificato in data
18 giugno 1999 con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc.
9904402/09).
In particolare, detto programma, caratterizzato da tipologie
costruttive tradizionali a bassa densità edilizia ed elevata
occupazione del suolo, aveva ad oggetto un'area compresa tra corso
Regina Margherita, strada provinciale di Pianezza ed il fiume
Dora Riparia e contemplava l'insediamento di piccole e medie imprese
produttive, nonché di attività di commercio all'ingrosso.
In forza di detta convenzione la società consortile Bonafous,
quale "soggetto attuatore" del suddetto programma di
trasformazione, ha assunto, tra l'altro, l'obbligo di realizzare
tutte le opere di urbanizzazione e di bonifica ambientale dell'Ambito
4.19 "Castello di Lucento 2", in conformità ai
progetti esecutivi esaminati ed approvati dai vari settori tecnici
della Città di Torino ed al parere favorevole del Comitato
Regionale per le Opere Pubbliche, Sezione Infrastrutture.
A partire dal 30 novembre 1999 sono iniziati i lavori nell'area
suddetta: le opere realizzate nel primo lotto sono state collaudate
in data 22 novembre 2001 (determinazione dirigenziale n. cron.
70/2002 R.U. del 30 gennaio 2002), mentre quelle relative al secondo
lotto di intervento sono terminate in data 30 dicembre 2004 e
collaudate in data 11 aprile 2005 (determinazione dirigenziale
n. 249/2005 R.U. del 25 luglio 2005).
Con nota del 10 marzo 2006 la società Bonafous, ai sensi
dell'art. 8 della citata Convenzione ha presentato alla Città
di Torino il rendiconto finale del Programma.
Quanto alla partecipazione del Comune di Torino nella società
Bonafous, si precisa che fin dal suo ingresso nella compagine
sociale, la Città era "esente da responsabilità,
oneri o contributi economici o finanziari", anche "in
ordine alle progettazioni, alle esecuzioni delle opere" previste
nella citata convenzione. L'unico onere della Città è
stato il versamento della quota sociale, oggi pari ad Euro 1.020,00.
Ciò viene altresì confermato dall'art. 7 del vigente
statuto sociale (già art. 10 dello Statuto adottato in
sede di trasformazione societaria) che recita "La Città
di Torino non ha, nei confronti della società, altri oneri
economici e finanziari oltre a quello, integralmente assolto del
conferimento della quota sociale".
Con determinazione dirigenziale approvata il 16 marzo 2007, in
esito alla realizzazione da parte del "soggetto attuatore"
Bonafous di tutte le opere descritte nei progetti allegati alla
citata convenzione del 14 luglio 1999, nonché della definizione
dei rapporti con la Città di Torino, è stata formalizzata
la presa d'atto della completa attuazione del Programma di Trasformazione
Urbana "Castello di Lucento II": restano a favore della
società un credito nei confronti della Città pari
ad Euro 790.842,68 da computare in sede di rilascio dei permessi
di costruire della s.l.p. residua e l'utilizzo edificatorio di
una superficie di mq. 14.826 di s.l.p..
Quanto ai rapporti tra la società Bonafous ed il Comune
di Torino, si ricorda che, nella citata convenzione, da un lato
la Città di Torino si impegnava a mettere a disposizione
della società alcune aree per consentire l'attuazione degli
interventi previsti nel programma con esclusione dell'utilizzazione
degli inerenti diritti edificatori; dall'altro il soggetto attuatore
si impegnava a cedere a titolo gratuito alla Città, previa
completa realizzazione delle bonifiche e demolizioni, la proprietà
delle aree necessarie per la realizzazione dei pubblici servizi
e per la realizzazione del sistema della viabilità, il
tutto come meglio rappresentato nella tavola 1.5.1 allegata alla
Convenzione medesima.
A seguito della sottoscrizione del verbale del 26 ottobre 2005,
con il quale è stata attestata la restituzione al Comune
dell'area concessa in comodato d'uso alla società ai sensi
dell'art. 10 della Convenzione, con contestuale verifica della
realizzazione delle opere concordate, previa certificazione di
fine lavori e relativi collaudi, ed a seguito degli atti di cessione
a favore del Comune delle aree destinate a servizi pubblici e
viabilità a rogito Notaio Mazzola del 30 giugno 2000 (Rep.
107895) e del 10 luglio 2001 (Rep. 109300), sono da ritenersi
rispettati e conclusi i rapporti tra la società Bonafous
ed il Comune di Torino.
In data 9 marzo 2007, vista la realizzazione di tutti gli immobili
da parte delle imprese consorziate e la dismissione delle opere
di urbanizzazione al Comune di Torino, il Consiglio di Amministrazione
della società ha accertato che l'oggetto sociale di cui
all'articolo 4 dello Statuto della società Bonafous è
stato conseguito e che pertanto ricorrono le condizioni di cui
al punto 2) del comma I dell'articolo 2484 e al comma I dell'articolo
2485 del c.c..
Conseguentemente in detta sede il Consiglio di Amministrazione
ha deliberato, tra l'altro, di convocare l'Assemblea straordinaria
dei soci in data 16 aprile 2007 per discutere e deliberare in
merito allo scioglimento e messa in liquidazione della società
ai sensi dell'art. 2484, 1° comma n. 2) codice civile, ivi
compresi la nomina del/i liquidatore/i e i criteri di liquidazione,
dando mandato al Presidente di provvedere alla dovuta comunicazione
al competente Ufficio del Registro delle Imprese.
Da un punto di vista giuridico, la procedura di liquidazione
prevede una prima fase caratterizzata dalla valutazione della
situazione patrimoniale dell'ente, dal pagamento di ogni pendenza,
e dalla ripartizione dell'eventuale residuo attivo tra i soci,
ed una seconda fase che termina con le formalità relative
alla chiusura del procedimento, con la redazione del bilancio
finale e dell'eventuale piano di riparto, qualora vi sia un residuo
attivo.
Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2007 01867/064)
approvata in data 3 aprile 2007, è stato proposto al Consiglio
Comunale di prendere atto del conseguimento dell'oggetto sociale
della società "Bonafous S.c.r.l." e quindi del
verificarsi della causa di scioglimento di cui al punto 2) del
I comma dell'art. 2484 c.c., autorizzando altresì la Città
di Torino a partecipare alla predetta Assemblea Straordinaria,
convocata per il giorno 16 aprile 2007.
L'Assemblea Straordinaria del 16 aprile ha nominato quale liquidatore
la dr.ssa Albiero Gabriella, attribuendole il potere di compiere
tutti gli atti utili per la liquidazione, conformemente a quanto
disposto dall'art. 2489, I comma c.c..
Considerato che la Città non è intervenuta all'Assemblea
Straordinaria del 16 aprile 2007 in quanto l'iter di approvazione
del provvedimento deliberativo (mecc. 2007 01867/064) non era
ancora concluso, la Giunta Comunale con deliberazione del 22 maggio
2007 (mecc. 2007 03158/064), esecutiva dall'8 giugno 2007, ha
deliberato di revocare la proposta di deliberazione approvata
dalla Giunta Comunale in data 3 aprile 2007 (mecc. 2007 01867/064)
e ha demandato a successivo provvedimento la presa d'atto della
chiusura della procedura di liquidazione della società
"Bonafous S.c.r.l.", ivi compresa la cancellazione della
società dal Registro delle Imprese.
In data 29 ottobre 2007 è stata convocata l'Assemblea
dei soci della società "Bonafous S.c.r.l. in liquidazione"
per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del conto della gestione al 23 maggio 2007;
2. Approvazione del bilancio finale di liquidazione al 28 ottobre
2007 e del piano di riparto;
3. Esonero del liquidatore da ogni responsabilità di fronte
ai soci per le operazioni compiute;
4. Cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
Al fine di giungere alla definizione delle fasi conclusive della
procedura di liquidazione tutti i soci della società "Bonafous
S.c.r.l. in liquidazione" hanno, tra l'altro, approvato il
bilancio finale di liquidazione al 28 ottobre 2007 (all. 1 - n.
), comprendente, tra l'altro, anche il piano di riparto
che vede la Città di Torino destinataria di un residuo
attivo pari ad Euro 205,68.
Si precisa che ai sensi dell'art. 2492 c.c. il bilancio finale
di liquidazione è un atto proprio dei liquidatori, atto
che, come già detto, è stato approvato nella Assemblea
del 29 ottobre; per effetto dell'approvazione del bilancio finale
di liquidazione i liquidatori sono liberati di fronte ai soci
per l'attività svolta, fatti salvi gli obblighi relativi
alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio stesso.
Alla predetta Assemblea del 29 ottobre la Città non ha
partecipato, non approvando esplicitamente il bilancio finale
di liquidazione in oggetto.
A tale riguardo, l'art. 2492, II e III comma c.c. dispone che:
"Il bilancio (
) è depositato presso l'ufficio
del registro delle imprese.
Nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito,
ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in
contraddittorio dei liquidatori".
L'art. 2493, I comma c.c. prosegue ulteriormente precisando che:
"Decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati
proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende
approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla
distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati
di fronte ai soci".
Ad oggi, pertanto, al fine di giungere alla conclusione della
procedura di liquidazione della società "Bonafous
S.c.r.l. in liquidazione", considerato che laddove si attendesse
il decorso dei novanta giorni previsto dal combinato disposto
degli artt. 2492 e 2493 c.c. il liquidatore ai sensi dell'art.
2490, I comma c.c. avrebbe l'obbligo di predisporre un nuovo bilancio
per l'anno 2008 e di presentarlo per l'approvazione all'assemblea
o ai soci, con conseguenti maggiori oneri economici a carico di
questi ultimi, è opportuno approvare una lettera di manleva
(all. 2 - n. ) con la quale la Città rinuncia,
tra l'altro, a qualsiasi riserva e/o futura eccezione in ordine
al bilancio finale di liquidazione e dichiara di manlevare il
liquidatore da ogni sua eventuale responsabilità verso
terzi che dovesse derivare dal suo operato, dichiarando così
la propria approvazione tacita nei confronti del bilancio finale
di liquidazione e consentendo pertanto al liquidatore di procedere
alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese
senza attendere il termine di novanta giorni previsto dal più
volte citato art. 2493 c.c. ma effettuando l'operazione ancora
nel corso dell'anno 2007.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di prendere atto che la società Bonafous S.c.r.l.,
quale "soggetto attuatore" delle opere descritte nella
Convenzione sottoscritta in data 14 luglio 1999, ha portato a
compimento tutti i lavori concordati ed approvati in detta Convenzione,
come risulta dall'ultima determinazione dirigenziale approvata
in data 16 marzo 2007 sopra citata, e che sono da ritenersi rispettati
e conclusi i rapporti tra la società Bonafous ed il Comune
di Torino, fermo restando un credito nei confronti della Città
pari ad Euro 790.842,68 da computare in sede di rilascio dei permessi
di costruire della s.l.p. residua e l'utilizzo edificatorio di
una superficie di mq. 14.826 di s.l.p.;
2) di prendere atto del verificarsi della causa di scioglimento
consistente nel "conseguimento dell'oggetto sociale"
ai sensi dell'art. 2484, 1° comma n. 2) c.c. accertata dal
Consiglio di Amministrazione della società riunitosi in
data 9 marzo 2007;
3) di approvare la lettera di manleva (allegato 2) con la quale
la Città rinuncia, tra l'altro, a qualsiasi riserva e/o
futura eccezione in ordine al bilancio finale di liquidazione
e dichiara di manlevare il liquidatore da ogni sua eventuale responsabilità
verso terzi che dovesse derivare dal suo operato;
4) di autorizzare il Sindaco o un suo delegato ad apportare modifiche
non sostanziali al testo di lettera allegato;
5) di autorizzare il Sindaco o un suo delegato al compimento di
tutti gli atti necessari alla conclusione della procedura di liquidazione
della società "Bonafous S.c.r.l. in liquidazione";
6) di demandare a successivi atti dirigenziali l'accertamento
e l'emissione delle relative reversali di incasso delle somme
derivanti dal piano di riparto allegato al bilancio finale di
liquidazione;
7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.