Direzione Generale
Direzione Internal Audit
Settore Tutela della Privacy
n. ord. 7
2007 07618/066
OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI (N. 312), A SEGUITO DI PARERI FAVOREVOLI DEL GARANTE - INSERIMENTO DELLE NUOVE SCHEDE N. 40 E N. 41.
Proposta del Sindaco Chiamparino.
Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2005 09554/066)
del 12 dicembre 2005, esecutiva in data 26 dicembre 2005, è
stato approvato il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari, comprensivo di 35 schede (Regolamento n. 312), conformemente
allo schema tipo predisposto dall'Associazione Nazionale Comuni
Italiani (A.N.C.I.) e approvato dal Garante per la protezione
dei dati personali in data 21 settembre 2005.
Successivamente l'Autorità Garante, in data 29 dicembre
2005 e in data 10 maggio 2006, ha espresso parere favorevole all'integrazione
dello schema di regolamento precedentemente approvato. Pertanto
con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2006 03533/066)
del 24 luglio 2006, esecutiva dal 6 agosto 2006, è stato
ampliato il contenuto delle schede 20 e 32 e sono state inserite
ulteriori quattro schede (nn. 36, 37, 38, 39).
Da ultimo, con provvedimenti del 7 e del 28 dicembre 2006, il
Garante per la protezione dei dati personali, su richiesta, rispettivamente,
del Comune di Roma e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani
(A.N.C.I.) ha espresso parere favorevole ad un'ulteriore integrazione
dello schema di Regolamento per i dati sensibili e giudiziari,
relativamente, da un lato, alla verifica della legittimità,
del buon andamento e dell'imparzialità dell'attività
amministrativa e, dall'altro, all'attività di raccolta
dati per il Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati.
L'art. 20, comma 4, e l'art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) prevedono che l'identificazione dei tipi di dati trattabili
e di operazioni eseguibili venga aggiornata e integrata periodicamente.
In considerazione dell'opportunità che anche la Città
di Torino possa trattare dati sensibili e giudiziari relativamente
alle attività sopra indicate, si ritiene necessario integrare
il Regolamento n. 312, inserendo due nuove schede.
Conseguentemente deve essere modificato anche l'indice dei trattamenti
contenuto nell'art. 3 del Regolamento.
Pertanto bisogna aggiungere le due nuove schede n. 40 e n. 41
(allegati n. 1 e n. 2 alla presente deliberazione), relative,
rispettivamente, l'una alla verifica della legittimità
del buon andamento e dell'imparzialità dell'attività
amministrativa e l'altra all'attività di raccolta dati
per il Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati.
Si dà atto che i nuovi trattamenti sono conformi a quanto
espresso dal Garante con i predetti pareri. Pertanto l'approvazione
della presente modifica regolamentare rende i suddetti trattamenti
immediatamente consentiti, e non è necessaria una specifica
autorizzazione di tale Autorità.
Si ritiene di non chiedere l'acquisizione del parere dei Consigli
di Circoscrizione, a norma dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento
n. 224 sul Decentramento, in quanto non vi è interesse
diretto circoscrizionale, essendo la presente integrazione al
Regolamento n. 312 conforme al parere del Garante per la protezione
dei dati personali, ed essendo tale adozione atto dovuto, in osservanza
degli artt. 20, commi 2 e 4, e 21, comma 2, del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
Si rileva che il presente atto non ha effetti diretti né
indiretti sul bilancio.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi esposti in narrativa che integralmente
si richiamano, l'integrazione del Regolamento per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari (n. 312), tramite l'inserimento
delle nuove schede n. 40 e n. 41 allegate alla presente deliberazione
(all. 1 e 2 - nn. ), ai sensi degli artt. 20,
comma 4, e 21, comma 2, del Codice in materia di protezione dei
dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
2) di integrare, conseguentemente, l'indice dei trattamenti, contenuto
nell'art. 3 del Regolamento n. 312, aggiungendovi le nuove schede
n. 40 e n. 41, come di seguito indicato:
n. scheda |
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|
Verifica della legittimità, del buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa - Attività di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti, svolta ai sensi dell'art. 97, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Attività connessa con l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 |
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Servizi Sociali - Attività di raccolta dati per il Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati |
Allegato 1 - Scheda n. 40
Verifica della legittimità, del buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa - Attività di collaborazione e assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti, svolta ai sensi dell'art. 97, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Attività connessa con l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 108 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
Codice civile; Codice penale; Codice di procedura civile; Codice di procedura penale; Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; Statuto della Città e Regolamenti comunali; Contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza e del personale non dirigente; Contratti collettivi decentrati integrativi della dirigenza o del personale non dirigente.
Verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti (Art. 67, comma 1, lett. a, del D.Lgs n. 196/2003).
Origine |
|X| razziale |
|X| etnica |
|||
Convinzioni |
|X| religiose |
|X| filosofiche |
|X| daltro genere |
||
Convinzioni |
|X| politiche |
|X| sindacali |
|||
Stato di salute: |
|X| patologie attuali |
|X| patologie pregresse |
|X| terapie in corso |
|X| relativi ai familiari del dipendente |
|
Dati di carattere giudiziario |
(art. 4, comma 1, lett. e), D.lgs. n. 196/2003) |X| |
||||
Raccolta: |
|X| presso gli interessati |
|X| presso terzi |
Elaborazione: |
|X| in forma cartacea |
|X| con modalità informatizzate |
Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: interconnessioni e raffronti, comunicazioni. |
Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
all'autorità giudiziaria in relazione a situazioni per
le quali siano ravvisabili ipotesi di reato
Vengono effettuate la raccolta, la consultazione e l'elaborazione
dei dati nell'ambito dell'attività di assistenza giuridico
- amministrativa di cui all'articolo 97 del Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs
18 agosto 2000, n, 267 e nello svolgimento delle funzioni di cui
all'articolo 108 del medesimo Testo unico.
Vengono, inoltre, effettuate la raccolta, la consultazione e l'elaborazione
dei dati: nell'espletamento di indagini amministrative e/o giudiziarie,
nell'esame di esposti; nella acquisizione degli elementi conoscitivi
al fine della elaborazione di relazioni, studi e pareri resi all'amministrazione
nel suo complesso.
Allegato 2 - Scheda n. 41
Servizi Sociali - Attività di raccolta dati per il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
Art. 1 sexies, commi 4 e 5, lett. a) Legge 28 febbraio 1990, n. 39 (conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 1989, n. 416), come modificata dall'art. 32 della Legge 30 luglio 2002, n. 189.
Razionalizzare ed ottimizzare i servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione (art. 73, comma 1, lett. b), D.Lgs 196/2003)
Origine |
|X| razziale |
|X| etnica |
|
|
Convinzioni |
|X| religiose, |
|X| filosofiche, |
|X| d'altro genere |
|
Stato di salute: |
|X| patologie attuali |
|X| patologie pregresse |
|X| terapie in corso |
|
Dati di carattere giudiziario |
(art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003) |X| |
Raccolta: |
|X| presso gli interessati |
|X| presso terzi |
Elaborazione: |
|X| con modalità informatizzate |
|X| in forma cartacea |
Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: |
|X| interconnessioni e raffronti; comunicazioni. |
Interconnessione e raffronti di dati:
|X| con Banca dati del Ministero dell'Interno ed ANCI, ai sensi dell'art. 1 sexies, comma 4, della Legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificata dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189
Comunicazione:
al predetto "Servizio Centrale" del Ministero dell'Interno,
nei limiti della stretta indispensabilità, al solo fine
di permettere ad esso di espletare le attività istituzionali
attribuite dalla legge, in particolare di informazione, monitoraggio,
coordinamento e realizzazione dei servizi di accoglienza prestati
dagli enti locali su tutto il territorio nazionale (art. 1 sexies,
comma 4, della Legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificata
dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189), nonché di verifica
in ordine alla corretta gestione, da parte delle amministrazioni
beneficiarie, del contributo erogato dal Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo (artt. 11 e ss. del D.M. 28 novembre
2005).
Il trattamento concerne i dati sensibili relativi allo stato
sociale dei richiedenti asilo e rifugiati che risiedono nel territorio
del Comune. I dati sono oggetto di raccolta solo in caso di richiesta
da parte dei soggetti interessati dell'erogazione dei servizi
prestati dalle competenti strutture del Comune.
I dati vengono trattati mediante inserimento in una rete informatica
collegata al data base del Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati del Ministero dell'Interno.