Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 3
2007 07483/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 GENNAIO 2008

(proposta dalla G.C. 13 novembre 2007)

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 137 AL P.R.G., AI SENSI DELL`ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE LA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE (Z.U.T.) AMBITO 2.8 ROMANIA. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione n. 74 del Consiglio Comunale del 13 marzo 2006 (mecc. 2005 12251/009), esecutiva in data 27 marzo 2006, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la variante parziale n. 137 al vigente P.R.G., concernente la Zona Urbana di Trasformazione (Z.U.T.) Ambito 2.8 Romania.
La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dall'8 maggio 2006 al 6 giugno 2006.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. del 18 maggio 2006.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere previsto dalla Legge Regionale n. 41/1997, alla Provincia di Torino che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 673 - 204395 2006 del 4 luglio 2006, ha espresso parere favorevole, in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1° agosto 2003 e con i progetti sovracomunali approvati.
Con determinazione n. 68/219257-2006, il Dirigente del Servizio Urbanistica della Provincia ha, inoltre, formulato alcune considerazioni, peraltro non riconducibili alla competenza della Provincia oltre che impropriamente formalizzate con provvedimento dirigenziale.
In primo luogo il Dirigente sopracitato rilevava la non conformità della Variante in esame rispetto alla normativa sul commercio nel frattempo intervenuta con la D.C.R. 50 - 10831, in vigore dal 30 marzo 2006.
Tali rilievi erano, evidentemente ben noti all'Amministrazione Comunale che stava, nel frattempo, già adeguandosi ai nuovi disposti normativi; infatti in data 12 marzo 2007 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione "D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, Legge Regionale 28/1999, D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i.: Approvazione dei criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree private", ottemperando ai disposti di cui all'art. 29 comma 3 punto a) della D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i. riguardo degli adempimenti necessari per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e attuativi alle disposizioni inerenti l'insediamento delle attività commerciali.
Per quanto concerne l'estensione della localizzazione L2 oggetto della presente variante, per la quale il Dirigente del Servizio Urbanistica della Provincia evidenziava la non conformità rispetto alla normativa regionale sul commercio, si precisa che la stessa va tenuta distinta rispetto al perimetro complessivo della Zona Urbana di Trasformazione "Ambito 2.8 Romania", individuata come Superficie Territoriale, che risulta pari a mq. 176.792.
La scheda normativa di tale ambito prevede, in particolare, oltre alle destinazioni d'uso commerciali e per la grande distribuzione e attività commerciali di proprietà pubblica, anche attività produttive; viene, inoltre, specificato che "l'area attestata su corso Romania sulla quale insiste un distributore di carburante viene confermata e deve essere mantenuta nell'uso attuale".
L'ambito della Z.U.T., individuato con la variante nello strumento urbanistico generale, non coincide pertanto con il perimetro che individua l'estensione della localizzazione L2, così come definita dalla D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i. e confermata dai criteri approvati dal Consiglio Comunale in data 12 aprile 2007, in quanto la superficie da ricomprendersi nel perimetro della localizzazione L2 deve essere computata al netto dell'impianto di distribuzione carburanti esistente, pari a circa mq. 3.544 e della superficie afferente la SLP minima da destinare all'attività produttiva, pari a circa mq. 3.659; la superficie relativa alla localizzazione L2 risulta, pertanto, pari a mq. 169.589, nel rispetto della D.C.R. e dei criteri comunali approvati.
Si precisa, infine, che l'attuazione dell'ambito è subordinata all'approvazione di specifico Strumento Urbanistico Esecutivo, alla cui definizione è rinviata la precisa delimitazione della localizzazione.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano:
1) di prendere atto che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse in merito alla variante parziale n. 137;
2) di prendere atto del parere favorevole di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia espresso con deliberazione della Giunta Provinciale n. 673 - 204395 - 2006 del 4 luglio 2006 (all. 1 - n. );
3) di approvare la Variante Parziale n. 137 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi della deliberazione di adozione n. 74 del Consiglio Comunale del 13 marzo 2006 (mecc. 2005 12251/009), esecutiva dal 27 marzo 2006.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.