Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 3
2007 07483/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 137 AL P.R.G., AI SENSI DELL`ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE LA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE (Z.U.T.) AMBITO 2.8 ROMANIA. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 74 del Consiglio Comunale del 13 marzo
2006 (mecc. 2005 12251/009), esecutiva in data 27 marzo 2006,
è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della
Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la variante parziale n. 137
al vigente P.R.G., concernente la Zona Urbana di Trasformazione
(Z.U.T.) Ambito 2.8 Romania.
La deliberazione predetta è stata depositata in visione
presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi
e, precisamente, dall'8 maggio 2006 al 6 giugno 2006.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico
mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo
sopracitato e sul B.U.R. del 18 maggio 2006.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo
giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni nel pubblico
interesse.
La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il
parere previsto dalla Legge Regionale n. 41/1997, alla Provincia
di Torino che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 673
- 204395 2006 del 4 luglio 2006, ha espresso parere favorevole,
in quanto la variante non presenta incompatibilità con
il Piano di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione
del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1° agosto 2003
e con i progetti sovracomunali approvati.
Con determinazione n. 68/219257-2006, il Dirigente del Servizio
Urbanistica della Provincia ha, inoltre, formulato alcune considerazioni,
peraltro non riconducibili alla competenza della Provincia oltre
che impropriamente formalizzate con provvedimento dirigenziale.
In primo luogo il Dirigente sopracitato rilevava la non conformità
della Variante in esame rispetto alla normativa sul commercio
nel frattempo intervenuta con la D.C.R. 50 - 10831, in vigore
dal 30 marzo 2006.
Tali rilievi erano, evidentemente ben noti all'Amministrazione
Comunale che stava, nel frattempo, già adeguandosi ai nuovi
disposti normativi; infatti in data 12 marzo 2007 il Consiglio
Comunale ha approvato la deliberazione "D.Lgs. 31 marzo 1998
n. 114, Legge Regionale 28/1999, D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i.:
Approvazione dei criteri comunali per il riconoscimento delle
zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni
per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree private",
ottemperando ai disposti di cui all'art. 29 comma 3 punto a) della
D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i. riguardo degli adempimenti necessari
per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e attuativi
alle disposizioni inerenti l'insediamento delle attività
commerciali.
Per quanto concerne l'estensione della localizzazione L2 oggetto
della presente variante, per la quale il Dirigente del Servizio
Urbanistica della Provincia evidenziava la non conformità
rispetto alla normativa regionale sul commercio, si precisa che
la stessa va tenuta distinta rispetto al perimetro complessivo
della Zona Urbana di Trasformazione "Ambito 2.8 Romania",
individuata come Superficie Territoriale, che risulta pari a mq.
176.792.
La scheda normativa di tale ambito prevede, in particolare, oltre
alle destinazioni d'uso commerciali e per la grande distribuzione
e attività commerciali di proprietà pubblica, anche
attività produttive; viene, inoltre, specificato che "l'area
attestata su corso Romania sulla quale insiste un distributore
di carburante viene confermata e deve essere mantenuta nell'uso
attuale".
L'ambito della Z.U.T., individuato con la variante nello strumento
urbanistico generale, non coincide pertanto con il perimetro che
individua l'estensione della localizzazione L2, così come
definita dalla D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i. e confermata dai criteri
approvati dal Consiglio Comunale in data 12 aprile 2007, in quanto
la superficie da ricomprendersi nel perimetro della localizzazione
L2 deve essere computata al netto dell'impianto di distribuzione
carburanti esistente, pari a circa mq. 3.544 e della superficie
afferente la SLP minima da destinare all'attività produttiva,
pari a circa mq. 3.659; la superficie relativa alla localizzazione
L2 risulta, pertanto, pari a mq. 169.589, nel rispetto della D.C.R.
e dei criteri comunali approvati.
Si precisa, infine, che l'attuazione dell'ambito è subordinata
all'approvazione di specifico Strumento Urbanistico Esecutivo,
alla cui definizione è rinviata la precisa delimitazione
della localizzazione.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente
si richiamano:
1) di prendere atto che nei termini previsti non sono pervenute
osservazioni nel pubblico interesse in merito alla variante parziale
n. 137;
2) di prendere atto del parere favorevole di compatibilità
con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia espresso
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 673 - 204395 - 2006
del 4 luglio 2006 (all. 1 - n. );
3) di approvare la Variante Parziale n. 137 al vigente P.R.G.,
dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi
della deliberazione di adozione n. 74 del Consiglio Comunale del
13 marzo 2006 (mecc. 2005 12251/009), esecutiva dal 27 marzo 2006.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.