Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 1
2007 06792/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 GENNAIO 2008
(proposta dalla G.C. 16 ottobre 2007)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 3 - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, 5 COMMA, DELLA L.U.R., INERENTE ALL'AREA SITA IN VIA ISSIGLIO N. 96 - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

L'area oggetto della proposta di attuazione mediante permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'articolo 49, 5 comma, della L.U.R., è sita nella Circoscrizione n. 3 al civico n. 96 di via Issiglio.
Tale area è classificata dal P.R.G. vigente in Zona Urbana Consolidata Residenziale Mista con indice di edificabilità fondiaria (I.F.) pari a 1,35 mq/mq, Area normativa "Area M1" (isolati misti prevalentemente residenziali) ed è di categoria B secondo il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.
L'area pari a mq. 3.315,71, sulla quale attualmente insistono capannoni industriali dismessi, è ubicata in un tessuto urbano (quartieri San Paolo e Lancia) che, dopo l'approvazione del Piano Regolatore, ha subito forti trasformazioni verso la destinazione residenziale, in particolare, con l'attuazione del Programma Integrato inerente all'Ambito 12.27 San Paolo, in corso di completamento.
Il progetto prevede la demolizione dei preesistenti fabbricati industriali e la realizzazione di un edificio di sette piani fuori terra ed un piano arretrato destinato a residenza ed attività consentite dall'art. 8, punto 8 Area M1, delle N.U.E.A. di P.R.G.. La restante porzione dell'area privata verrà destinata, in superficie, a verde attrezzato ed a parcheggi pertinenziali nel sottosuolo.
Il progetto prevede, inoltre, una dotazione di servizi pubblici pari a mq. 3.343,09, di cui mq. 305, adiacenti all'edificio da realizzarsi lungo il sedime di via Issiglio, verranno ceduti a titolo gratuito alla Città. Ai sensi dell'art. 6, punto 9 delle N.U.E.A. di P.R.G., vista l'impossibilità di idoneo reperimento dei restanti mq. 3.038,09 nelle aree di intervento, i soggetti proponenti si impegnano a versare, al momento della stipula della convenzione, il valore corrispondente alla predetta superficie non altrimenti reperibile.
Tale valore viene calcolato applicando i criteri previsti dalle vigenti disposizioni per la determinazione delle indennità di esproprio, per un importo di Euro 710.153,54 pari a 233,75 Euro/mq..
Tale importo da corrispondere, ai sensi dell'art. 6 dello schema di convenzione, all'atto della stipula della convenzione stessa, dovrà essere aggiornato in base ai disposti normativi della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 nel frattempo intervenuti in materia espropriativa.
Considerato che sull'area destinata a servizi insiste parte del fabbricato industriale da demolire, nella convenzione urbanistica, il soggetto proponente si impegna alla demolizione dello stesso rilasciando apposita polizza fideiussoria con funzione di penale in caso di inadempimento.
L'intervento edilizio nonché la realizzazione di tutte le opere afferenti all'area a servizi pubblici dovrà avvenire entro il termine di anni 4 dalla stipula della convenzione.
Considerato, infine, che l'intervento eccede i 4.000 mq. di S.L.P. complessiva viene previsto, nella convenzione da stipularsi, l'impegno da parte del proponente a cedere alla Città un numero di alloggi per complessivi mq. 48 di S.L.P., quale quota da destinare ad edilizia convenzionata ai sensi dell'art. 6, comma 10 bis, delle N.U.E.A. di P.R.G., corrispondente al 10% del totale della S.L.P. realizzabile nell' area di intervento, ovvero, in alternativa, a concedere in locazione la medesima quantità di S.L.P..
I dati tecnici fondamentali di progetto relativi all'intervento, che si attuerà mediante il rilascio di permessi di costruire, sono così riassunti:

Superficie Territoriale(I.F. 1,35 mq/mq)

mq.3.315,71

Superficie Fondiaria

mq.3.010,71

S.L.P totale

mq.4.476,21

di cui:

Residenza

mq.3.676,21

Attività previste all'Art. 8,punto 8 Area M1, N.U.E.A. max mq

800,00

S.L.P. Edilizia Convenzionata

mq.48,00

Superficie Servizi Totali

mq.3.343,09

di cui:

da cedere

mq.305

da monetizzare

mq.3.038,09

Numero abitanti insediabili

108

Il soggetto proponente si obbliga a realizzare tutte le opere di urbanizzazione previste dal relativo progetto di massima, che fa parte integrante del permesso di costruire convenzionato, e dai futuri progetti esecutivi delle opere stesse. Considerata la modesta quantità di area da urbanizzare (mq. 305) nonché l'approfondimento progettuale raggiunto, si ritiene che l'elaborazione del progetto di massima sia assimilabile al progetto preliminare. La successiva fase progettuale sarà, pertanto, l'elaborazione del progetto esecutivo.
Le opere di urbanizzazione da eseguirsi consistono, in particolare, nella sistemazione dell'area antistante il fabbricato sulla via Issiglio con nuova pavimentazione e formazione di aiuole con messa a dimora di alberature e relativo impianto di irrigazione.
L'importo complessivo di tali opere, calcolato con riferimento all'elenco prezzi della Regione Piemonte edizione 2006, al quale è stato applicato il coefficiente di riduzione del 10% di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 24 febbraio 1998 (mecc. 9801268/57) è pari ad Euro 22.649,70; le stesse verranno eseguite dal proponente a scomputo. La stima degli oneri di urbanizzazione dovuti ammonta a Euro 541.058,86, di cui Euro 292.025,65 per oneri di urbanizzazione primaria ed Euro 249.033,21 per oneri di urbanizzazione secondaria.
Le opere di urbanizzazione verranno eseguite dal proponente entro due anni dall'approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e, in ogni caso, non oltre quattro anni dalla stipula della convenzione.
Posto che il progetto planivolumetrico delle opere edilizie non contiene ancora i parametri necessari per l'esatta definizione del predetto costo, il proponente dovrà corrispondere il contributo relativo al costo di costruzione, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., all'atto del rilascio di ogni singolo permesso di costruire.
Per la descrizione puntuale e dettagliata delle modalità di attuazione dell'intervento si rinvia allo schema di convenzione (allegato 2) ed all'elaborato tecnico (allegato 1) allegati al presente provvedimento.
La Commissione Edilizia, in data 5 aprile 2007, ha espresso parere favorevole al progetto planivolumetrico di cui al permesso di costruire convenzionato in oggetto.
Il Settore Ambiente e Territorio - Ufficio Inquinamento Acustico, ha espresso parere di coerenza con il Piano di Zonizzazione Acustica e parere favorevole circa la valutazione previsionale del clima acustico.
Il Settore Urbanizzazioni, a seguito della Conferenza dei Servizi sulle opere di urbanizzazione, ha espresso parere complessivamente favorevole con la previsione che la manutenzione del verde sull'area a servizi sia a totale carico del soggetto proponente.
La Circoscrizione 3, a cui è stata trasmessa in data 10 dicembre 2007 la documentazione attinente al suddetto Permesso di Costruire Convenzionato, ha espresso nella seduta del 17 dicembre 2007 parere favorevole condizionato (all. 3 - n. ) con deliberazione n. 174/3-07 (mecc. 2007 10097/086).
Nel merito, la Circoscrizione esprime parere favorevole a condizione che nel territorio della Circoscrizione stessa siano realizzate o riqualificate aree a servizi per un importo di circa 700.000,00 Euro, pari al valore delle aree a servizi non reperite nell'ambito di via Issiglio.
La richiesta avanzata non può essere accolta in quanto le risorse derivanti dalla "monetizzazione" non possono essere indirizzate per effettuare interventi sul territorio, bensì all'acquisizione di ulteriori aree da destinare a servizi.
Le specifiche esigenze della Circoscrizione saranno, comunque, valutate nell'ambito della distribuzione delle risorse di bilancio. Infine, in osservanza dell'art. 22, comma 3, del D.P.R. 380/2001, si prende atto che, in relazione al presente permesso di costruire convenzionato, non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui al medesimo articolo in materia di sostituzione di permesso di costruire e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
Visto il Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del
21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Vista la Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano, il permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'art. 49, 5 comma, della L.U.R., inerente all'area sita in via Issiglio n. 96, che si compone dei seguenti elaborati:
- progetto planivolumetrico
progetto di massima opere di urbanizzazione           (all. 1- n. );
- schema di convenzione (all. 2 - n. );
2) di provvedere alla stipula per atto pubblico della convenzione stessa, entro il termine di 12 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione, come da atto d'obbligo presentato dal proponente unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della convenzione stessa, a norma del regolamento per i Contratti vigente e s.m.i., fra il soggetto proponente "Società Girgi s.a.s. di Griotto Piero & c." con sede in Torino, via Torricelli 39 bis, partita IVA 02757140013, ed il Comune di Torino, con l'autorizzazione all'ufficiale rogante, nonché al rappresentante del Comune di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte le modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
3) di prendere atto che gli introiti relativi agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione saranno acquisiti a cura degli uffici competenti della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata , demandando, inoltre, a successivo provvedimento dirigenziale l'introito relativo alla "monetizzazione" delle aree a servizi non reperibili, con imputazione del valore aggiornato in base ai disposti normativi della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 nel frattempo intervenuti in materia espropriativa, nel relativo bilancio di competenza;
4) di prendere atto che, in osservanza della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, 6 comma, in relazione al presente permesso di costruire convenzionato non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all'art. 1, 6 comma, della medesima legge in materia di sostituzione di concessione e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.