Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 1
2007 06792/009
OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 3 - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, 5 COMMA, DELLA L.U.R., INERENTE ALL'AREA SITA IN VIA ISSIGLIO N. 96 - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
L'area oggetto della proposta di attuazione mediante permesso
di costruire convenzionato, ai sensi dell'articolo 49, 5 comma,
della L.U.R., è sita nella Circoscrizione n. 3 al civico
n. 96 di via Issiglio.
Tale area è classificata dal P.R.G. vigente in Zona Urbana
Consolidata Residenziale Mista con indice di edificabilità
fondiaria (I.F.) pari a 1,35 mq/mq, Area normativa "Area
M1" (isolati misti prevalentemente residenziali) ed è
di categoria B secondo il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.
L'area pari a mq. 3.315,71, sulla quale attualmente insistono
capannoni industriali dismessi, è ubicata in un tessuto
urbano (quartieri San Paolo e Lancia) che, dopo l'approvazione
del Piano Regolatore, ha subito forti trasformazioni verso la
destinazione residenziale, in particolare, con l'attuazione del
Programma Integrato inerente all'Ambito 12.27 San Paolo, in corso
di completamento.
Il progetto prevede la demolizione dei preesistenti fabbricati
industriali e la realizzazione di un edificio di sette piani fuori
terra ed un piano arretrato destinato a residenza ed attività
consentite dall'art. 8, punto 8 Area M1, delle N.U.E.A. di P.R.G..
La restante porzione dell'area privata verrà destinata,
in superficie, a verde attrezzato ed a parcheggi pertinenziali
nel sottosuolo.
Il progetto prevede, inoltre, una dotazione di servizi pubblici
pari a mq. 3.343,09, di cui mq. 305, adiacenti all'edificio da
realizzarsi lungo il sedime di via Issiglio, verranno ceduti a
titolo gratuito alla Città. Ai sensi dell'art. 6, punto
9 delle N.U.E.A. di P.R.G., vista l'impossibilità di idoneo
reperimento dei restanti mq. 3.038,09 nelle aree di intervento,
i soggetti proponenti si impegnano a versare, al momento della
stipula della convenzione, il valore corrispondente alla predetta
superficie non altrimenti reperibile.
Tale valore viene calcolato applicando i criteri previsti dalle
vigenti disposizioni per la determinazione delle indennità
di esproprio, per un importo di Euro 710.153,54 pari a 233,75
Euro/mq..
Tale importo da corrispondere, ai sensi dell'art. 6 dello schema
di convenzione, all'atto della stipula della convenzione stessa,
dovrà essere aggiornato in base ai disposti normativi della
Legge 24 dicembre 2007 n. 244 nel frattempo intervenuti in materia
espropriativa.
Considerato che sull'area destinata a servizi insiste parte del
fabbricato industriale da demolire, nella convenzione urbanistica,
il soggetto proponente si impegna alla demolizione dello stesso
rilasciando apposita polizza fideiussoria con funzione di penale
in caso di inadempimento.
L'intervento edilizio nonché la realizzazione di tutte
le opere afferenti all'area a servizi pubblici dovrà avvenire
entro il termine di anni 4 dalla stipula della convenzione.
Considerato, infine, che l'intervento eccede i 4.000 mq. di S.L.P.
complessiva viene previsto, nella convenzione da stipularsi, l'impegno
da parte del proponente a cedere alla Città un numero di
alloggi per complessivi mq. 48 di S.L.P., quale quota da destinare
ad edilizia convenzionata ai sensi dell'art. 6, comma 10 bis,
delle N.U.E.A. di P.R.G., corrispondente al 10% del totale della
S.L.P. realizzabile nell' area di intervento, ovvero, in alternativa,
a concedere in locazione la medesima quantità di S.L.P..
I dati tecnici fondamentali di progetto relativi all'intervento,
che si attuerà mediante il rilascio di permessi di costruire,
sono così riassunti:
Superficie Territoriale(I.F. 1,35 mq/mq) |
mq.3.315,71 |
Superficie Fondiaria |
mq.3.010,71 |
S.L.P totale |
mq.4.476,21 |
di cui: |
|
Residenza |
mq.3.676,21 |
Attività previste all'Art. 8,punto 8 Area M1, N.U.E.A. max mq |
800,00 |
S.L.P. Edilizia Convenzionata |
mq.48,00 |
Superficie Servizi Totali |
mq.3.343,09 |
di cui: |
|
da cedere |
mq.305 |
da monetizzare |
mq.3.038,09 |
Numero abitanti insediabili |
108 |
Il soggetto proponente si obbliga a realizzare tutte le opere
di urbanizzazione previste dal relativo progetto di massima, che
fa parte integrante del permesso di costruire convenzionato, e
dai futuri progetti esecutivi delle opere stesse. Considerata
la modesta quantità di area da urbanizzare (mq. 305) nonché
l'approfondimento progettuale raggiunto, si ritiene che l'elaborazione
del progetto di massima sia assimilabile al progetto preliminare.
La successiva fase progettuale sarà, pertanto, l'elaborazione
del progetto esecutivo.
Le opere di urbanizzazione da eseguirsi consistono, in particolare,
nella sistemazione dell'area antistante il fabbricato sulla via
Issiglio con nuova pavimentazione e formazione di aiuole con messa
a dimora di alberature e relativo impianto di irrigazione.
L'importo complessivo di tali opere, calcolato con riferimento
all'elenco prezzi della Regione Piemonte edizione 2006, al quale
è stato applicato il coefficiente di riduzione del 10%
di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 24 febbraio
1998 (mecc. 9801268/57) è pari ad Euro 22.649,70; le stesse
verranno eseguite dal proponente a scomputo. La stima degli oneri
di urbanizzazione dovuti ammonta a Euro 541.058,86, di cui Euro
292.025,65 per oneri di urbanizzazione primaria ed Euro 249.033,21
per oneri di urbanizzazione secondaria.
Le opere di urbanizzazione verranno eseguite dal proponente entro
due anni dall'approvazione del progetto esecutivo delle opere
di urbanizzazione e, in ogni caso, non oltre quattro anni dalla
stipula della convenzione.
Posto che il progetto planivolumetrico delle opere edilizie non
contiene ancora i parametri necessari per l'esatta definizione
del predetto costo, il proponente dovrà corrispondere il
contributo relativo al costo di costruzione, ai sensi del D.P.R.
6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., all'atto del rilascio di ogni singolo
permesso di costruire.
Per la descrizione puntuale e dettagliata delle modalità
di attuazione dell'intervento si rinvia allo schema di convenzione
(allegato 2) ed all'elaborato tecnico (allegato 1) allegati al
presente provvedimento.
La Commissione Edilizia, in data 5 aprile 2007, ha espresso parere
favorevole al progetto planivolumetrico di cui al permesso di
costruire convenzionato in oggetto.
Il Settore Ambiente e Territorio - Ufficio Inquinamento Acustico,
ha espresso parere di coerenza con il Piano di Zonizzazione Acustica
e parere favorevole circa la valutazione previsionale del clima
acustico.
Il Settore Urbanizzazioni, a seguito della Conferenza dei Servizi
sulle opere di urbanizzazione, ha espresso parere complessivamente
favorevole con la previsione che la manutenzione del verde sull'area
a servizi sia a totale carico del soggetto proponente.
La Circoscrizione 3, a cui è stata trasmessa in data 10
dicembre 2007 la documentazione attinente al suddetto Permesso
di Costruire Convenzionato, ha espresso nella seduta del 17 dicembre
2007 parere favorevole condizionato (all. 3 - n. ) con
deliberazione n. 174/3-07 (mecc. 2007 10097/086).
Nel merito, la Circoscrizione esprime parere favorevole a condizione
che nel territorio della Circoscrizione stessa siano realizzate
o riqualificate aree a servizi per un importo di circa 700.000,00
Euro, pari al valore delle aree a servizi non reperite nell'ambito
di via Issiglio.
La richiesta avanzata non può essere accolta in quanto
le risorse derivanti dalla "monetizzazione" non possono
essere indirizzate per effettuare interventi sul territorio, bensì
all'acquisizione di ulteriori aree da destinare a servizi.
Le specifiche esigenze della Circoscrizione saranno, comunque,
valutate nell'ambito della distribuzione delle risorse di bilancio.
Infine, in osservanza dell'art. 22, comma 3, del D.P.R. 380/2001,
si prende atto che, in relazione al presente permesso di costruire
convenzionato, non ricorrono le condizioni di definizione degli
elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali
e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti
urbanistici le disposizioni di cui al medesimo articolo in materia
di sostituzione di permesso di costruire e autorizzazione edilizia
con denuncia di inizio attività.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
Visto il Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione
della G.R. n. 3-45091 del
21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Vista la Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa,
che qui integralmente si richiamano, il permesso di costruire
convenzionato, ai sensi dell'art. 49, 5 comma, della L.U.R., inerente
all'area sita in via Issiglio n. 96, che si compone dei seguenti
elaborati:
- progetto planivolumetrico
progetto di massima opere di urbanizzazione (all.
1- n. );
- schema di convenzione (all. 2 - n. );
2) di provvedere alla stipula per atto pubblico della convenzione
stessa, entro il termine di 12 mesi dalla data di esecutività
della presente deliberazione, come da atto d'obbligo presentato
dal proponente unitamente alla relativa garanzia fideiussoria
con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella
stipula della convenzione stessa, a norma del regolamento per
i Contratti vigente e s.m.i., fra il soggetto proponente "Società
Girgi s.a.s. di Griotto Piero & c." con sede in Torino,
via Torricelli 39 bis, partita IVA 02757140013, ed il Comune di
Torino, con l'autorizzazione all'ufficiale rogante, nonché
al rappresentante del Comune di apportare, ove occorra, al momento
della sottoscrizione, tutte le modifiche ritenute necessarie e/o
opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di
legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale
al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore
redazione dell'atto;
3) di prendere atto che gli introiti relativi agli oneri di urbanizzazione
ed al costo di costruzione saranno acquisiti a cura degli uffici
competenti della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata , demandando,
inoltre, a successivo provvedimento dirigenziale l'introito relativo
alla "monetizzazione" delle aree a servizi non reperibili,
con imputazione del valore aggiornato in base ai disposti normativi
della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 nel frattempo intervenuti
in materia espropriativa, nel relativo bilancio di competenza;
4) di prendere atto che, in osservanza della Legge 21 dicembre
2001, n. 443, art. 1, 6 comma, in relazione al presente permesso
di costruire convenzionato non ricorrono le condizioni di definizione
degli elementi di carattere plano-volumetriche, tipologiche, formali
e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti
urbanistici le disposizioni di cui all'art. 1, 6 comma, della
medesima legge in materia di sostituzione di concessione e autorizzazione
edilizia con denuncia di inizio attività;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del Testo Unico approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.