Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 123
2007 06763/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 dicembre 2007
(proposta dalla G.C. 16 ottobre 2007)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 154 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE LA VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DI BENI IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Nel corso degli ultimi anni si è rappresentata la necessità di avviare politiche volte alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Città in particolare attraverso l'ottimizzazione della logistica degli uffici e l'alienazione di immobili e diritti edificatori con il relativo sedime di pertinenza.
Con l'approvazione delle varianti parziali nn. 66 e 116 al P.R.G., rispettivamente del 9 dicembre 2003 e del 12 dicembre 2005, l'Amministrazione ha già provveduto ad una prima valorizzazione di alcuni immobili di sua proprietà.
Considerato che la manovra finanziaria approvata dal Governo per l'anno 2007 ha comportato una grave penalizzazione per la Città, in relazione alla politica di forti investimenti sul territorio connessi all'Evento Olimpico 2006, si rende ora necessario incrementare ulteriormente gli interventi di razionalizzazione del patrimonio immobiliare procedendo all'accorpamento delle sedi di uffici comunali, al miglioramento della redditività degli immobili in locazione o in concessione e all'alienazione di alcuni immobili.
Si è pertanto ritenuto, coerentemente con le linee ed i contenuti della deliberazione n. 57 del Consiglio Comunale del 18 giugno 2007, di predisporre un nuovo provvedimento finalizzato alla valorizzazione del patrimonio comprendendo gli immobili non più necessari per le finalità logistiche e istituzionali, altri caratterizzati da un elevato stato di degrado, ed altri ancora provenienti da atti di permuta con l'Università, non utilizzati per fini istituzionali.
Per l'alienazione di tali beni immobiliari si è scelto di individuare nell'apporto o vendita a fondo comune d'investimento immobiliare chiuso lo strumento prioritario di valorizzazione, escludendo sia la vendita mediante asta pubblica sia la vendita diretta in blocco a società immobiliare della Città.
Gli immobili individuati attraverso la puntuale ricognizione effettuata, di seguito elencati, sono ubicati nelle Circoscrizioni 1, 3, 7 e 8: piazza Arbarello n. 8; via Alby n. 1, strada comunale della Basilica di Superga n. 47, piazza San Carlo n. 161, via Rieti n. 12, via Botero - Area da Trasformare n. 22, via Perugia n. 29 - Zona Urbana di Trasformazione ambito 9.9 Mercato dei Fiori e via Frejus n. 21.
L'Amministrazione, valutata l'attuale situazione dei sopraelencati immobili di proprietà comunale, ha ritenuto di prevedere la variazione delle destinazioni d'uso degli stessi per consentirne una migliore valorizzazione, assegnando una destinazione urbanistica più adeguata e perseguendo, in tal modo, l'interesse pubblico prevalente mediante l'approvazione di una variante urbanistica al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale.
Si è provveduto, quindi, sotto il profilo urbanistico, ad una verifica delle destinazioni d'uso previste dal vigente P.R.G., dei relativi vincoli e dell'eventuale assoggettamento a strumenti urbanistico-ambientali di rango superiore, quali il Piano Territoriale Operativo del Po (P.T.O.), i relativi Piani d'Area (P.d'A.) ed il Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.).
In particolare, gli immobili siti in piazza Albarello n. 8, in via Alby n. 1 ed in strada comunale della Basilica di Superga n. 47 sono oggetto di modifica di destinazione urbanistica da area a servizi pubblici ad altre aree normative (residenza, terziario); quelli localizzati in piazza San Carlo n. 161 ed in via Rieti n. 12, già comprendenti destinazioni d'uso private, sono invece oggetto di modifiche volte ad una più razionale utilizzazione urbanistica.
Per gli immobili di via Botero - Area da Trasformare n. 22 e di via Perugia n. 29 - Zona Urbana di Trasformazione ambito 9.9 Mercato dei Fiori si provvede a modificare le relative schede normative, al fine di meglio specificare e variare l'utilizzo delle aree, la localizzazione e le modalità degli interventi; contestualmente alla modifica della scheda normativa 9.9 Mercato dei Fiori si provvede alla modifica della scheda normativa 9.30 Gallettificio in quanto è previsto un Piano Esecutivo Unitario per i due ambiti.
L'isolato di via Frejus n. 21 è, infine, oggetto di modifica di destinazione urbanistica da servizi pubblici e misto produttivo a nuova Zona Urbana di Trasformazione ambito 8.22 Frejus.
In relazione a quanto sopra, la variante prevede, pertanto:
A) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato con lettera A sito in piazza Arbarello n. 8, pari a circa mq. 1.442 di superficie territoriale, da "Servizi Pubblici S", lettera "u - istruzione universitaria", servizi zonali art. 21 L.U.R., a "Area normativa TE";
B) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato con lettera B sito in via Alby n. 1, pari a circa mq. 2.370 di superficie territoriale, da "Servizi Pubblici S", lettera "a - attrezzature di interesse comune", servizi zonali art. 21 L.U.R., ad "Area normativa R6";
C) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato con lettera C sito in strada comunale della Basilica di Superga n. 47, pari a circa mq. 16.032 di superficie territoriale, da "Servizi Pubblici S", lettera "a - attrezzature di interesse comune" servizi zonali art. 21 L.U.R. (mq. 968) e da "Servizi Pubblici S", lettera "v - aree per parchi pubblici urbani e comprensoriali" nel parco naturale della collina P.3 servizi pubblici di interesse generale art. 22 L.U.R. (mq. 15.064), a "Zone a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po". Conseguentemente si elimina il perimetro del parco naturale della collina P.3;
D) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato con lettera E sito in piazza San Carlo n. 161 - Palazzo Villa, pari a circa mq. 2.259 di superficie territoriale, da "Area normativa AR" ad "Area da Trasformare nella Zona Centrale Storica";
E) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato con lettera E sito in via Rieti n. 12, pari a circa mq. 3.714 di superficie territoriale, consistente nella diversa organizzazione e distribuzione dell'area, destinata a "Servizi Pubblici S", lettera "a - attrezzature di interesse comune", servizi zonali art. 21 L.U.R., ed "Area normativa AR";
F) la modifica della scheda normativa dell'Area da Trasformare nella zona centrale storica n. 22 "Isolato San Secondo - via Botero", di circa mq. 912 di superficie territoriale;
G) la modifica della scheda normativa della Zona Urbana di Trasformazione ambito 9.9 "Mercato dei Fiori", di circa mq. 5.865 di superficie territoriale, e la conseguente modifica della scheda della Zona Urbana di Trasformazione ambito 9.30 "Gallettificio" di circa mq. 9.160 di superficie territoriale;
H) la modifica della destinazione urbanistica dell'isolato compreso tra via Revello, via Frejus, via Cesana e via Moretta, pari a circa mq. 18.312 di superficie territoriale, da "Servizi Pubblici S", lettera "v - Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport", servizi zonali art. 21 L.U.R. e "MP" - Isolati o complessi di edifici a destinazione mista produttiva, a "Zona Urbana di Trasformazione, ZUT 8.22 Frejus attrezzata con aree di parcheggio pubblico.".
La variante interessa, quindi, complessivamente otto immobili per una superficie territoriale totale pari a circa mq. 60.066 e determina un decremento delle aree destinate a servizi pubblici pari a circa mq. 14.551.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 17 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..
La variante risulta coerente con il Piano di Zonizzazione Acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/21) così come risulta dal parere redatto dalla Divisione Ambiente e Verde - Settore Ambiente e Territorio prot. n. 14629/07 del 3 agosto 2007, allegato ad ogni singolo fascicolo.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, ai Consigli delle Circoscrizioni 1, 3, 7 e 8 per l'acquisizione dei relativi pareri.
Le Circoscrizione 1, 3 e 7 con provvedimenti rispettivamente del 29 ottobre 2007, 30 ottobre 2007 e del 25 ottobre 2007 che si allegano (all. 10-11-12 - nn. ), hanno espresso parere favorevole.
La Circoscrizione 8, con provvedimento del 7 novembre 2007, che si allega (all. 13 - n. ), ha espresso parere favorevole condizionato a che sia stralciato dalla variante parziale l'immobile ubicato in via Alby n. 1 per il quale si richiede di non procedere all'alienazione e conservazione della destinazione di uso pubblico prevedendo "un piano d'intervento più consono alle necessità della collettività e del territorio".
Si rileva che la scelta dell'Amministrazione in merito all'individuazione degli immobili oggetto di alienazione è il risultato di un'attenta programmazione strategica dell'Ente, nell'ottica della quale si è ritenuto di includere anche l'immobile di via Alby nelle previsioni di trasformazione urbanistica oggetto del presente provvedimento. Pertanto, pur prendendo atto della richiesta della Circoscrizione 8, non si può che confermare la scelta di procedere a variare la destinazione urbanistica dell'immobile di via Alby n. 1 da Servizi pubblici, lettera "a" a Residenza "R6".
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1) di adottare la variante parziale n. 154 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'art.17, comma 7 della L.U.R., concernente la valorizzazione e razionalizzazione di beni immobiliari di proprietà comunale (all. 1-9 - nn. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio,

2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese e unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.