Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo,
Innovazione e Integrazione
Settore Vendite, Acquisti, Rapporti Istituzionali, Assicurazioni
e Vigilanza
n. ord. 127
2007 06541/008
OGGETTO: ACQUISIZIONE QUOTA COMPROPRIETÀ INDIVISA SOFFITTA SITA NELLO STABILE DI VIA DELLA MISERICORDIA 1 DAI SIGNORI VAUDANO CARLO, GIOVANNA E LUIGI. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO CON ENTRATE STRAORDINARIE.
Proposta dell'Assessore Viano.
A seguito dello scioglimento dell'I.P.A.B. "Casa di Riposo
Geriatrica Carlo Alberto", disposto con deliberazione della
Giunta Regionale del Piemonte n. 24-27712 del 4 aprile 1989, la
Civica Amministrazione acquisiva la quota di comproprietà
indivisa (nella misura del 50%) della soffitta di mq. 31 circa,
sita al piano 5° (6° fuori terra) dello stabile di via
della Misericordia 1, angolo via Garibaldi, descritta al Catasto
Fabbricati al Fg. 200, particella 12, sub. 27 e 28.
Tale unità immobiliare, meglio rappresentata nell'allegata
planimetria catastale (allegato 1), è composta da due camere
collegate tra loro e ne costituisce pertinenza un piccolo locale
di sgombero ricavato sopra il vano scale condominiale. Essa versa
in mediocri condizioni di manutenzione, ed è priva di impianto
di riscaldamento e di servizio igienico interno; al piano è
tuttavia presente un piccolo w.c., avente accesso dal corridoio
soffitte, da presumersi d'uso comune a tutte le unità immobiliari
del piano stesso. Lo stabile nel quale è ubicato il citato
immobile si presenta, viceversa, in eccellenti condizioni di manutenzione,
anche in conseguenza delle recenti opere di ristrutturazione e
ritinteggiatura che ne hanno interessato le facciate esterne ed
il vano scale.
La restante quota di comproprietà dell'unità immobiliare
appartiene attualmente ai signori Vaudano Carlo, Giovanna e Luigi,
aventi causa della signora Caporale Germana per successione ereditaria,
i quali, nel fare propria la volontà a suo tempo manifestata
dalla de cuius, hanno recentemente ribadito l'intendimento di
cedere alla Città la propria quota di proprietà.
Tale proposito ha riscontrato il favore dell'Amministrazione,
in quanto il consolidamento dell'intera proprietà del cespite
in capo alla Città permetterebbe di risolvere i problemi
legati all'attuale situazione di comproprietà, che limita
fortemente le possibilità di una ottimale gestione del
bene, rendendo impossibile il compimento di atti di disposizione
del medesimo in assenza di accordo unanime.
L'acquisizione dell'intera proprietà dell'unità
immobiliare consentirebbe, inoltre, di valorizzare maggiormente
anche l'attuale quota posseduta dalla Città, specialmente
nell'ipotesi in cui, in futuro, si dovesse addivenire alla dismissione
del bene.
Al fine dell'ulteriore seguito del procedimento, si è pertanto
provveduto a richiedere al Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari
una valutazione dell'immobile, che lo stesso ha quantificato in
Euro 36.000,00 per l'intero e, conseguentemente, in Euro 18.000,00
per la quota di comproprietà, corrispettivo accettato dai
signori Vaudano in data 5 settembre 2007.
Ciò considerato, attesa l'opportunità di acquisire
l'intera titolarità del bene in discorso, si rende necessario
procedere all'acquisto delle singole quote di comproprietà
del medesimo possedute dai signori Vaudano, verso il corrispettivo
di Euro 18.000,00, secondo le condizioni meglio indicate nel dispositivo
della presente deliberazione.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente
si richiamano per far parte integrante delle decisioni:
1) di approvare l'acquisto della quota di comproprietà
indivisa del 50% dell'immobile di cui in premessa, dai signori
Vaudano Carlo, Vaudano Luigi, e Vaudano Giovanna alle seguenti
condizioni:
a) i signori Vaudano Carlo, nato a Torino il 27 marzo 1948, residente
in Borgaro T.se (TO), via Ciriè n. 59, codice fiscale n.
VDNCRL48C27L219D, Vaudano Luigi, nato a Torino il 19 agosto 1942,
residente in Torino, via Vigliani n. 26/O, codice fiscale n. VDNLGU42M19L219M,
e Vaudano Giovanna, nata a Torino il 9 febbraio 1944, residente
in Venaria (TO), via Berino n. 42/3, codice fiscale n. VDNGNN44B49L219S,
trasferiscono alla Città, nella misura di 1/6 ciascuno,
e così per la quota di 1/2, la comproprietà indivisa
della soffitta avente superficie commerciale di mq. 30 circa,
sita al piano 5° (6° fuori terra) dello stabile di via
della Misericordia 1, angolo via Garibaldi, meglio rappresentata
nell'allegata planimetria catastale (all. 1 - n. );
b) l'unità immobiliare, già descritta al Catasto
Fabbricati della Città di Torino al Fg. 200, particella
12, sub. 27 e 28, a seguito di variazione DocFa n. 75333.1/2007
(prot. n. TO0651369) del 24 settembre 2007 per fusione ed esatta
rappresentazione grafica, ha assunto l'attuale identificativo
catastale: Fg. 1243, particella 22, sub. 34;
c) la quota di comproprietà indivisa viene ceduta nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova, dando atto, la parte
cedente, che l'immobile cui pertiene è libero da persone,
diritti reali e personali, pesi, vincoli, ipoteche, privilegi,
trascrizioni ed iscrizioni di pregiudizio, liti pendenti, arretrati
di imposte e tasse, garantendone altresì la medesima ogni
evizione a norma di legge; devono intendersi comprese nella vendita
le ragioni di comproprietà sulle parti dell'edificio di
cui l'unità immobiliare fa parte che - ai sensi dell'art.
1117 o comunque per legge, uso o destinazione - siano da ritenersi
comuni o che risultino tali in base al vigente regolamento di
condominio;
d) il corrispettivo per l'acquisto della suddetta quota di comproprietà
resta stabilito in Euro 18.000,00, fuori campo IVA, che la Città
verserà integralmente in sede di formalizzazione dell'atto.
Essendo tale spesa finanziata con entrate straordinarie conseguentemente
verrà impegnata al verificarsi delle corrispondenti entrate,
subordinando la formalizzazione dell'atto all'impegno della spesa;
e) le spese di rogito e conseguenti sono a carico della Città
acquirente e saranno sostenute dal Settore competente;
f) le spese di manutenzione straordinaria afferenti le parti comuni
validamente deliberate dall'assemblea dei condomini in data antecedente
la stipulazione del rogito, ancorché riguardanti interventi
eseguiti dopo il medesimo, rimarranno, per la quota di spettanza,
a carico della parte cedente.